TITOLI DI CREDITO E MEZZI DI PAGAMENTO Dott.ssa M. Laura Pavone. [P_1. Caratteristiche generali e funzione dei titoli di credito]

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1 TITOLI DI CREDITO E MEZZI DI PAGAMENTO Dott.ssa M. Laura Pavone [P_1. Caratteristiche generali e funzione dei titoli di credito] Il titolo di credito costituisce uno strumento predisposto dal legislatore 1 al fine di eliminare gli inconvenienti che possono ricorrere avuto riguardo alla cessione ordinaria dei crediti 2, disciplinata dagli artt e ss. del codice civile, e così agevolare e velocizzare la mobilizzazione della ricchezza. La funzione svolta dai titoli di credito nell economia moderna è, dunque, di notevole rilievo. Chi acquista secondo le regole ordinarie un credito assume, normalmente, il rischio che il cedente non sia titolare del credito ceduto e che il debitore possa sottrarsi legittimamente al pagamento del debito per varie ragioni (perché, per esempio, il credito è prescritto o perché il debitore è a sua volta creditore di una somma uguale o superiore). Se invece il credito è incorporato in un titolo (documento) qualificabile come titolo di credito, questi rischi si riducono notevolmente: l acquirente del documento in cui è incorporato il credito, infatti, se in buona fede, acquista, per effetto del possesso del documento, un diritto autonomo rispetto al precedente titolare, per cui non subirà alcun pregiudizio dalla mancanza di titolarità del cedente o dall esistenza di diritti altrui a lui ignoti; inoltre al possessore del titolo, per ottenere la prestazione del debitore, basterà esibire a questi il documento, senza dover fornire altra prova dell acquisto e senza altra formalità di notifica, mentre il debitore in base a un titolo di credito può legittimamente rifiutare il pagamento solo per ragioni che risultino dal titolo stesso. Il titolo di credito può pertanto definirsi come il documento formale che incorpora il diritto di credito nello stesso indicato 3. Da quanto osservato emergono già delineati quelli che sono i principi fondamentali che regolano la disciplina dei titoli di credito. Per essere tale il titolo di credito deve essere caratterizzato dal principio della letteralità, come statuito dall art c.c, a norma del quale è il testo del titolo che, individuando, come sopra accennato, il contenuto del diritto di credito incorporato nel titolo stesso, limita le eccezioni opponibili dal debitore al soggetto che richiede l adempimento. Da ciò si evince che il titolare del titolo non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal documento ed il debitore non può eseguire una prestazione diversa o più ristretta, né tanto meno disconoscere le obbligazioni inserite nel titolo. Si suole distinguere titoli di credito a letteralità diretta (ad es: la cambiale), nei quali l indicazione del contenuto del diritto incorporato nel titolo deve desumersi integralmente ed esclusivamente dalla lettera del titolo stesso, e titoli di credito a letteralità indiretta (ad es: l azione di società), nei quali i dati esposti nel titolo trovano completamento in altri documenti richiamati nel titolo stesso. 1 La disciplina dei titoli di credito è collocata nel codice civile alla fine del libro IV, delle obbligazioni, come titolo V. Sul punto cfr. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999 Il codice civile del 1942 ha profondamente mutato il contesto normativo che si occupa dei titoli di credito: prima, nè il codice civile del 1882, né le leggi speciali dettavano una disciplina generale dei titoli di credito, che doveva desumersi allora dalla disciplina speciale corrente della cambiale, tramite la elaborazione di un concetto e di una serie di regole che si assumevano comuni e caratterizzanti tutte le figure dei titoli di credito. 2 Il meccanismo della cessione del credito prevede che la cessione sia produttiva di effetti nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l abbia accettata o gli sia stata notificata (art c.c). 3 Il credito incorporato nel documento è detto credito cartolare. Sulla rilevanza dell incorporazione nella teoria dei titoli di credito cfr. SPADA, Introduzione al diritto dei titoli di credito, Torino, 1992.

2 Altro principio a cui abbiamo fatto riferimento è quello della autonomia, implicitamente fissato dall art c.c, secondo il quale colui che acquista in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alla sua legge di circolazione, acquista la proprietà del documento e la titolarità del credito in esso incorporato, a prescindere dalla posizione dell alienante: la posizione dell acquirente, dunque, risulta del tutto autonoma da quella di quest ultimo. L art c.c statuisce, infatti, al secondo comma l inopponibilità all acquirente delle eccezioni personali opponibili all alienante (ed ai suoi danti causa), salvo il caso di dolo di quest ultimo 4. L acquisto del titolo, secondo la sua legge di circolazione, importa l acquisto della c.d. legittimazione, sancita dall art c.c, secondo comma, che fa sì che l acquirente possa chiedere il pagamento delle somme portate dal titolo senza dover fornire la prova di essere venuto legittimamente in possesso del titolo. Da osservare, infine, come il carattere della astrattezza, non costituisce, come vedremo meglio in seguito, un carattere proprio di tutti i titoli di credito, ma caratterizza soltanto alcuni di essi. [P_2. Le eccezioni opponibili dal debitore: eccezioni reali e personali] Il possessore del titolo di credito che, legittimato nelle forme prescritte dalla legge (art. 1991, primo comma), ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, può comunque vedersi opporre dal debitore eccezioni relative alla validità del titolo (c.d. eccezioni reali, opponibili a qualunque portatore del titolo), nonché eccezioni a questi personali. Le eccezioni reali sono tassativamente indicate dal primo comma dell art c.c. nelle seguenti: a) difetto di forma, consistente nella mancata corrispondenza del titolo ai requisiti obbligatoriamente imposti dalle norme di legge che disciplinano i singoli titoli di credito; b) eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo. Questa previsione che sancisce il principio di letteralità di cui sopra, si riferisce ai casi, peraltro rari, di difformità tra pretesa avanzata dal portatore del titolo e quanto indicato nel contesto letterale del titolo (es: il portatore di una cambiale che chiede al debitore il pagamento di una somma maggiore di quella indicata nel titolo). In dottrina si è estesa la previsione in oggetto ai casi di alterazione del titolo intervenuta successivamente all emissione del titolo stesso. c) falsità della firma del debitore. In tale ipotesi vi è la totale mancanza di riferibilità della sottoscrizione del titolo di credito alla volontà del debitore. Rientrano in questa ipotesi anche i casi di firma apposta materialmente dal debitore, ma senza che vi fosse la volontà di quest ultimo di sottoscrivere il titolo di credito. All opposto non vi rientrano le fattispecie di sottoscrizione operate da terzi su autorizzazione del debitore, anche a mezzo di firma apposta meccanicamente, in quanto in questi casi la sottoscrizione è comunque riferibile alla volontà del debitore. d) difetto di capacità (legale) al momento dell emissione del titolo 5. e) difetto di rappresentanza al momento dell emissione 6. 4 Si pensi al classico caso della c.d girata di comodo, che ricorre, ad esempio, quando il possessore di una cambiale al fine di evitare che gli venga opposta una tra le possibili eccezioni personali, gira il titolo ad un amico compiacente che lo presenterà poi al debitore per l incasso. 5 In merito al concetto di incapacità legale si rinvia ai principi di diritto comune che regolano tale fattispecie.

3 f) mancanza delle condizioni necessarie per l esercizio dell azione 7. Eccezioni personali sono, invece, quelle opponibili solo in ragione: a) dei rapporti personali esistenti tra debitore e portatore 8 ; b) exceptio doli generalis, eccezione che ricorre qualora il titolo venga trasferito intenzionalmente a danno del debitore; c) difetto di titolarità. Si ritiene essere questa l esclusiva ipotesi rientrante tra le c.d. eccezioni personali in senso stretto. Questa eccezione può essere sempre opposta dal debitore che sia in possesso della prova della mancanza di titolarità del portatore del titolo (es: nel caso di possesso del titolo acquistato in mala fede). [P_3. Classificazione dei titoli di credito e loro dematerializzazione] Quanto fin qui illustrato costituisce disciplina comune a tutti i titoli di credito; esistono, tuttavia, notevoli varianti di regime. Dal punto di vista contenutistico si suole distinguere quelli che sono i titoli di credito in senso stretto, nei quali il diritto incorporato è un diritto di credito (si pensi alla cambiale e all assegno), dai c.d. titoli di partecipazione nei quali ad essere incorporata nel titolo è la complessa situazione ricollegata allo status di socio con i relativi diritti da essa derivanti (si pensi all azione di società). Altre volte il titolo è collegato ad una merce. Si parla al riguardo di titoli rappresentativi di merci i quali attribuiscono al possessore il diritto alla consegna della merce in essa indicata, in quanto il possesso della merce si trasferisce con il possesso del titolo. Tali sono la fede di deposito, la nota di pegno, la polizza di carico, la lettera di vettura etc. Tali distinzioni rilevano anche sul piano delle eccezioni opponibili al possessore del titolo. Le eccezioni personali, come osservato, di regola non sono opponibili a portatori diversi da quello con cui è intercorso il rapporto che ha dato vita all eccezione, salvo il caso in cui il terzo portatore abbia acquisito il titolo intenzionalmente a danno del debitore. Nel caso, però, di titoli di credito dai quali dalla sola lettera del titolo non sia desumibile il contenuto del rapporto fondamentale che ha determinato la creazione del titolo stesso (si parla in tal caso di titoli causali), come nel caso appunto di un azione di società, è giocoforza che le regole organizzative del gruppo siano comunque opponibili a chi affermi di esserne entrato a farne parte 9. All opposto, in presenza di titoli astratti, come è ad esempio la cambiale, è solo nel contesto letterale del titolo che si ritrova integralmente il contenuto del diritto incorporato nel titolo stesso. 6 Non ricorre naturalmente tale ipotesi laddove il difetto originario sia stato successivamente sanato con la ratifica della sottoscrizione. 7 Tale formula sintetica comprende tutte le fattispecie in cui non si sono verificati i presupposti affinché il portatore del titolo possa pretendere la prestazione, ad esempio perché l azione (cartolare) si è prescritta o perché il debito non è ancora scaduto o, nel caso di cambiali, perché l azione di regresso non è preceduta dal protesto, salvo che risulti diversamente dal titolo, qualora esso contenga la clausola senza protesto. 8 Le ipotesi di eccezioni personali fondate su rapporti personali sono virtualmente illimitate. Così in caso di compensazione con altro credito vantato dal debitore nei confronti del possessore del titolo, ovvero in caso di remissione del debito da parte di costui; o ancora nel caso di inadempimento del rapporto fondamentale che ha dato origine a quello cartolare. 9 Oltre all azione di società, sono titoli causali l obbligazione di un ente pubblico, il duplicato della lettera di vettura, che richiama il contratto di trasporto, nonché la fede di deposito e la nota di pegno che richiamano il contratto di deposito.

4 In relazione, poi, alla natura dell emittente si suole distinguere in dottrina tra titoli privati (ad esempio cambiale e assegno) e titoli pubblici (ad esempio Buoni del Tesoro, C.C.T., obbligazioni di enti pubblici a ciò legittimati 10 ). In relazione al modo in cui sono stati emessi, si distinguono titoli individuali (assegno, cambiale), creati di volta in volta in relazione ad ogni singola operazione, e titoli di massa (azioni, obbligazioni, titoli del debito pubblico), posti in circolazione in misura rilevante in base ad un unica operazione. Sul piano della legittimazione è poi fondamentale distinguere tra titoli al portatore, titoli all ordine e titoli nominativi, i quali circolano secondo regole diverse e peculiari. Non costituiscono invece titoli di credito i documenti di legittimazione e i titoli impropri. Come precisa l art c.c. i documenti di legittimazione servono solo a identificare l avente diritto alla prestazione come nel caso della carta di credito o del libretto di risparmio che la banca rilascia a fronte di un deposito bancario, o ancora i biglietti della lotteria, i biglietti ferroviari, teatrali, cinematografici etc. Documenti di questo genere agevolano la prova della titolarità di un diritto, ma non lo incorporano. Così non sono titoli di credito i titoli impropri che, come precisa ancora l art c.c., consentono semplicemente il trasferimento di un diritto di credito senza l osservanza delle forme proprie della cessione. Trattasi in sostanza di scritture (es: polizze di assicurazione) in cui, oltre ad essere enunciate le condizioni del contratto, è inserita la clausola all ordine, in modo da consentire la cessione del contratto stesso con lo strumento della girata, ma con gli effetti propri della cessione. Di conseguenza, saranno opponibili al portatore, tutte le eccezioni, anche quelle basate sui rapporti con i precedenti possessori, attesa la inapplicabilità dell art c.c. La naturale destinazione alla circolazione di questi titoli comporta peraltro, la possibilità di avvalersi della procedura di ammortamento tipica dei titoli di credito (in caso di smarrimento, furto o distruzione), nonché l applicabilità della regola di cui all art c.c., secondo comma, cosicchè il titolo svolge anche una funzione di legittimazione, in quanto il debitore (l assicuratore, per rifarci all esempio della polizza di assicurazione) è liberato se, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore del titolo (della polizza), anche se questi non ne è il titolare (l assicurato). Per il resto, ad entrambe le categorie suddette non si applica la disciplina dei titoli di credito. Si consideri, infine, che pur esistendo un grande numero di titoli per così dire tipici, i titoli di credito non sono un numero chiuso. Sia pure entro determinati limiti l art c.c. stabilisce, infatti, un principio di libertà di emissione di titoli c.d atipici 11 emergenti dalla pratica commerciale. Si deve poi osservare come in merito ai titoli di credito di massa sia in corso un vero e proprio processo di dematerializzazione del titolo, tramite il quale ai documenti si sostituiscono scritturazioni che mediante dispositivi telematici trasferiscono il titolo senza operazioni materiali di movimentazioni di carte. 10 Solo Regioni, Province e Comuni. Non sono pubblici, invece, se non in senso improprio, i titoli emessi da altri enti pubblici. 11 Con riferimento alle azioni di società di capitali, la riforma legislativa operata con $D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6$, Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, ha rimosso il principio del numero chiuso che per il passato caratterizzava la speciale disciplina di materia. Così per disposizione del nuovo art c.c si possono mettere azioni del più vario genere, per disposizione dell art c.c le società azionarie possono mettere anche strumenti finanziari forniti di loro peculiari diritti patrimoniali o diritti amministrativi; l art c.c stabilisce inoltre la possibilità da parte di società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito; l art prevede l emissione di strumenti finanziari come spazio aperto alle società cooperative, in tal modo integrando significativamente il sistema delle loro fonti di finanziamento.

5 Tale procedimento, avviato in un primo momento per i titoli di Stato, ha trovato un particolare impulso a seguito del Decreto Legislativo introduttivo dell euro 12, il quale nel disciplinare espressamente gli strumenti finanziari dematerializzati ha escluso che i medesimi possano essere incorporati in un documento materiale 13. E, infatti, opportuno rilevare che nella generica dizione dematerializzazione vengono compresi istituti differenti quanto a struttura ed effetti: si distingue così la semplice dematerializzazione della circolazione del titolo di credito dalla sua dematerializzazione integrale (o decartolarizzazione). Nel primo caso il documento ancora esiste e la dematerializzazione riguarda solo il profilo della circolazione dei diritti; nel secondo, invece, il documento non viene neppure ad esistenza. Nel sistema italiano le possibili forme con le quali si realizza la dematerilazzazione coesistono. Dato costante ed essenziale del fenomeno è l immissione dei titoli di credito in un sistema c.d gestione accentrata, con il quale viene affidato ad un solo soggetto il compito di custodire, amministrare e sovrintendere alle operazioni di trasferimento ed esercizio dei diritti inerenti ai titoli di credito e agli strumenti finanziari dematerializzati 14. [P_4. Titolarità, legittimazione e forme di circolazione dei titoli di credito] La semplice presentazione del titolo di credito, come già segnalato, dà diritto alla prestazione in esso indicata (art c.c., primo comma). E la situazione fattuale possesso ad avere significato, sicchè questa deve essere estrinsecata al debitore. Poiché, secondo la regola generale (art.1147 c.c.), la buona fede si presume, si comprende come la norma attribuisca presuntivamente al possessore anche la titolarità del diritto incorporato, in applicazione del principio possesso vale titolo. Di regola, dunque, titolarità del diritto e legittimazione ad esercitarlo coincidono 15. L art.1992 c.c. attenua, però, la drasticità di questa soluzione. Innanzitutto, come già evidenziato, il secondo comma della norma de quo impone al debitore di non adempiere la prestazione quando è a conoscenza che il possessore non è il titolare del diritto; in secondo luogo l art c.c. avverte che tale legittimazione in tanto sussiste in quanto siano rispettate le forme prescritte dalla legge. Talvolta, infatti, per operare secondo le forme prescritte dalla legge basta il possesso del titolo, altre volte, invece, occorre un possesso conseguito in base ad una serie continua di girate, altre volte ancora occorrono intestazioni e registrazioni. Si deve perciò distinguere tra titoli al portatore (artt c.c.), all ordine (artt c.c.) e nominativi (artt c.c.). 12 $D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213$, Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre1997, n. 433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio Supplemento Ordinario n. 116; v. anche artt. 84 e ss. del $D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58$. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge delega 6 febbraio 1996, n Cfr. sul punto DI SABATO, Istituzioni di diritto commerciale, Milano, 2004, p. 427, il quale osserva che nonostante l esclusione del dato materiale costituito dal documento, la procedura di dematerializzazione è stata operata in modo tale da non escludere la qualifica di titolo di credito per tutti i titoli dematerializzati, permanendo i più rilevanti caratteri tipici, pur con gli adattamenti del caso, della fattispecie-titolo di credito. 14 Per i primi interventi in tema di dematerializzazione di strumenti finanziari v. Trib. Milano, 26 marzo 2001 e 8 giugno 2001, in Banca, borsa e tit. cred., 2002, II, p Nel corso della circolazione dei titoli di credito tra la qualità di proprietario-titolare e quella di possessore- legittimato si può, tuttavia, verificare una dissociazione. Tale dissociazione può verificarsi già in sede di emissione del titolo, quando questo entra in circolazione senza o contro la volontà di chi lo ha creato (si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato).

6 Sono al portatore i titoli che recano la clausola al portatore anche se contrassegnati dall indicazione nominativa del beneficiario. I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo. L emissione di titoli di credito al portatore contenenti l obbligo di pagare una somma di denaro è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge (art c.c.), dato che la semplicità di circolazione li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale. Possono essere al portatore gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azioni di risparmio, le obbligazioni di società, le azioni di società 16, le quote di partecipazioni a fondi comuni di investimento, i titoli del debito pubblico. I titoli all ordine (come cambiali e assegni) si qualificano per l intestazione che contengono del nome del soggetto all ordine del quale l adempimento deve essere effettuato a cura del debitore. Il trasferimento del titolo all ordine avviene per mezzo di una dichiarazione apposta normalmente a tergo del titolo, denominata girata. La forma della girata è indicata dall art c.c., ai sensi del quale essa deve contenere necessariamente la sottoscrizione del girante. La girata non può essere né condizionata, né parziale: ed infatti qualsiasi condizione apposta alla girata si ha per non scritta, mentre è nulla la girata parziale. La legge prevede poi ipotesi speciali di girata: potrà infatti darsi girata in bianco 17 nella quale non è contenuto il nominativo del giratario; la girata per l incasso o per procura, in virtù della quale al giratario viene conferita una mera procura ad incassare; la girata a titolo di pegno che si realizza quando alla girata è apposta una clausola (ad es per garanzia ) che importa costituzione di pegno. L art c.c. avverte che la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo. Il giratario non può, però, girare ulteriormente il titolo, salvo che per procura. In caso di smarrimento, sottrazione, o distruzione del titolo opera la procedura di ammortamento prevista dall art c.c. E questo uno speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione. La procedura di ammortamento inizia con la denuncia al debitore della perdita del titolo e il contestuale ricorso dell ex possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, il quale, dopo gli opportuni accertamenti, pronuncia con decreto l ammortamento. Il decreto deve poi essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e deve essere notificato dal ricorrente al debitore. Dal momento della notifica il titolo perde la sua funzione di legittimazione, anche se il debitore non è liberato se paga all ammortante prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro questo termine il detentore del titolo può proporre opposizione contro il decreto di ammortamento. Solo se l opposizione viene respinta, o non viene proposta nei termini, il decreto di ammortamento diventa definitivo ed il titolo è consegnato al ricorrente. Titoli nominativi sono i titoli (di regola titoli di massa quali obbligazioni, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, titoli del debito pubblico e azioni di società) che esigono l indicazione del nome del loro possessore e la stessa indicazione su di un registro tenuto dall emittente del titolo. Il possessore di un titolo nominativo è, quindi, legittimato in base a questa duplice intestazione; così anche in caso di circolazione del titolo è in ogni caso necessaria la cooperazione dell emittente dovendosi procedere all intestazione non solo sul titolo, ma anche sul registro da questi tenuto. 16 Cfr. art c.c. così come modificato ad opera del $D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6$. 17 Il possessore può in tale ipotesi riempire la girata con il proprio nome o con quello di altra persona, trasferire il titolo ad altra persona apponendo altra girata in bianco o ancora, trasmettere il titolo ad un terzo senza apporre alcuna girata e senza riempire la girata in bianco fatta in suo favore, quindi semplicemente consegnando il titolo al terzo.

7 La doppia annotazione del nome dell acquirente può avvenire secondo due diverse procedure: o tramite il cambiamento contestuale delle due intestazioni (o il rilascio di un nuovo titolo) a cura dell emittente (cosiddetto transfert); oppure tramite girata autenticata (art c.c), alla quale deve far seguito la presentazione del titolo all emittente e l annotazione da parte di costui del nome del giratario nell apposito registro. La seconda forma di trasferimento prevista per i titoli nominativi è senz altro la più snella e perciò la più diffusa. Da segnalare sono i diversi effetti che produce la girata dei titoli nominativi rispetto a quella dei titoli all ordine: la prima attribuisce, infatti, al possessore solo la legittimazione ad ottenere la legittimazione, ad ottenere cioè l annotazione del trasferimento nel registro dell emittente. Ed è solo in seguito a quest ultima annotazione che il giratario consegue la legittimazione all esercizio dei diritti inerenti al titolo. All ammortamento dei titoli nominativi in caso di smarrimento, sottrazione o sua distruzione si provvede secondo quanto stabilisce l art c.c., che richiama le norme relative ai titoli all ordine. Per i titoli al portatore si prevede, invece, una procedura di piena reintegrazione cartolare solo per il caso di titolo di credito di cui sia provata la distruzione. In tal caso, infatti, l ex possessore del titolo ha diritto di chiedere, a proprie spese all emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. In ogni altro caso di perdita del titolo al portatore, salvo eccezioni tassativamente previste per titoli a circolazione ristretta (come libretti di deposito, assegni bancari al portatore), la procedura di ammortamento non è ammessa. Nel caso, quindi, di smarrimento, di sottrazione del titolo o di distruzione non provata, chi ha subito tali eventi e li abbia denunciati all emittente, fornendone la relativa prova, ha diritto alla prestazione solo decorso il termine di prescrizione del titolo. Fino a quando tale termine non sarà integralmente decorso, dunque, il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo è liberato, salvo che si provi che egli conosceva il vizio del possesso del presentatore. Al consolidato regime di circolazione dei titoli di credito nel corso degli anni recenti dirompenti variazioni hanno apportato i fenomeni di dematerializzazione che interessano il comparto dei titoli di massa, a seguito dei quali, come si è già avuto modo di evidenziare, alla circolazione cartacea si sostituiscono sistemi di registrazione elettronica dei trasferimenti. Vedasi in proposito [F_3]. [P_5. La cambiale: caratteristiche generali e funzione] La funzione tipica del titolo di credito all ordine cambiale è quella di differire il pagamento di una somma di denaro attribuendo nel contempo al prenditore la possibilità di monetizzare agevolmente il credito riscosso con il trasferimento del titolo. La cambiale è, quindi, essenzialmente uno strumento di pagamento 18. La cambiale, regolata dal $r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669$ (noto come legge cambiaria), è il titolo di credito astratto per eccellenza ed infatti non risulta dal contesto letterale del titolo il motivo per il quale la cambiale è stata emessa. Proprio per questa 18 Sulla cambiale tra gli altri cfr. MARTORANO, I titoli di credito. Lineamenti generali. Cambiale. Assegno bancario e circolare, Napoli, 1970; MARTORANO, Titoli di credito (estratto da Enciclopedia del diritto, XLIV), Milano, 1997; PAVONE LA ROSA, La cambiale, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1982; PARTESOTTI., I titoli all ordine, in Il codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger; PELLIZZI-PARTESOTTI, Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, Padova, 2004.

8 sua caratteristica la cambiale può essere emessa anche se manca un preesistente debito del traente o dell emittente nei confronti del prenditore 19. La cambiale incorpora la promessa di un soggetto (emittente), ovvero l ordine impartito da un soggetto (traente) ad un altro (trattario) di pagare una determinata somma di denaro ad un determinato soggetto (beneficiario o prenditore): nel primo caso si parlerà di cambiale pagherò o vaglia cambiario; nel secondo di cambiale tratta. Il vaglia cambiario ha la struttura di una promessa di pagamento ed in esso figurano solo due persone: l emittente che promette il pagamento assumendo la veste di obbligato cambiario principale ed il prenditore che è il beneficiario della promessa di pagamento; la cambiale tratta ha la struttura di un ordine di pagamento ed in essa figurano tre persone: il traente che dà l ordine e che garantisce per legge l accettazione ed il pagamento del titolo, il trattario che in quanto destinatario dell ordine diventa obbligato cambiario ed obbligato principale in seguito all accettazione e il prenditore beneficiario dell ordine di pagamento. L emissione di una cambiale tratta si fonda perciò su due distinti rapporti causali: un preesistente rapporto di credito verso il trattario (c.d. rapporto di provvista) ed un preesistente rapporto di debito del traente verso il prenditore (c.d. rapporto di valuta). Con l emissione della tratta il traente utilizza il credito verso il trattario per estinguere il suo debito verso il prenditore 20. La cambiale (tratta e pagherò) è un titolo all ordine che circola mediante girata; è un titolo rigorosamente formale che incorpora di regola una pluralità di obbligazioni autonome tra loro: quelle del traente, dell accettante, dei giranti, dei loro avallanti nella cambiale tratta; quelle dell emittente, dei giranti e dei loro avallanti, nel vaglia cambiario. Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido tra loro verso il portatore del titolo, ma sono disposti per gradi e distinti in obbligati diretti ed in obbligati di regresso [F_5.7.]. [P_5.1 Requisiti formali] [CP_5.1.] La cambiale si definisce titolo formale in quanto, ai sensi dell art. 2 della legge cambiaria, tale titolo privo di taluno dei requisiti indicati nell art. 1 della medesima legge 21, salvo eccezioni, non vale come cambiale. Sono requisiti della cambiale: La denominazione di cambiale (per la tratta) o di vaglia cambiario o pagherò; L ordine (per la tratta) o la promessa (per il vaglia) incondizionati di pagare una somma determinata di denaro; L indicazione del trattario (nella tratta) o dell emittente (nel vaglia), completa di dati anagrafici o del codice fiscale 22 ; L indicazione della scadenza, del luogo di pagamento, del soggetto all ordine del quale deve farsi il pagamento, della data e del luogo di emissione. In ordine alla data di scadenza va precisato che essa può esser posta a vista (quando il pagamento della 19 E questo il caso della c.d cambiale di favore in cui l emittente (favorente) risulta obbligato cambiariamente nei confronti del prenditore (favorito), mentre in realtà nulla gli deve. Essa viene rilasciata solo al fine di consentire al prenditore di procurarsi temporaneamente disponibilità di denaro mediante lo sconto della cambiale, pur in mancanza di un rapporto fondamentale. Tale circostanza, tuttavia, resterà comunque inopponibile nei confronti dei portatori del titolo che non abbiano agito scientemente a danno del debitore, trattandosi di eccezione personale. 20 Cfr. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Vol. 3, Torino, 2003, pp. 270 e ss. 21 Così come modificato dall art. 45 della $L. 12 dicembre 2002, n. 273$, Misure per favorire l iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. 22 Cosi dopo l entrata in vigore della $L.12 dicembre 2002, n. 273$, Misure per favorire l iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

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