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1 Cerco di seguire un filo logico. Decreto Legislativo 194/2007 riguardante l attuazione della direttiva 2004/108/CE che riguarda la compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE. Questo decreto è quello che descrive, secondo me, in maniera ottimale le procedure burocratiche per far sì che le apparecchiature prodotte siano conformi alle direttive comunitarie e possano venire marchiate con il marchio CE. Art. 1 (Ambito di applicazione) Il presente decreto disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite all'articolo 3 e prescrive la conformità delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. comma 3 Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: a) non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; b) funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. Ho inserito questo comma, perché nel caso gli impianti non abbiano emissioni elettromagnetiche significative, gli stessi non rientrerebbero nel campo di applicazione di questo decreto. Art. 3 (Definizioni) lett. a: apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso lett. b: apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi: 1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni; 2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse; lett. d: compatibilità elettromagnetica: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili; lett. e: perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione; lett. l: responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un apparecchio ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto che, salvo diverse esplicitazioni, viene identificato nell'ordine con: 1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo; 2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità e designata espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'unione europea; il rappresentante autorizzato è assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo; 3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede nella Comunità e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorità di vigilanza di cui all'articolo 12 le informazioni necessarie sul prodotto;

2 Art. 4 (Requisiti per l immissione nel mercato o la messa in servizio) Sono immesse nel mercato o messe in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, quando installate correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed utilizzate conformemente alla loro destinazione. Questo secondo me è l articolo più importante. Se le frontali non sono conformi a questi disposizioni non le puoi (potresti..) immettere sul mercato. Art. 7 (Requisiti essenziali) Le apparecchiature di cui all'articolo 3 devono rispettare i requisiti essenziali specificati nell'allegato I. Art. 9 (Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi) La conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è dimostrata mediante la procedura descritta nell'allegato II. Tuttavia, il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato può avvalersi anche della procedura descritta nell'allegato III. Art. 10 (Marcatura CE) 1. Gli apparecchi, la cui conformità al presente decreto legislativo è stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformità. La marcatura CE è apposta a cura del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato dall'allegato V. 2. Se gli apparecchi di cui al sono disciplinati anche da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi, che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima può essere apposta solo se i predetti apparecchi sono conformi anche a tali direttive. 3. È vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE. 4. È peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purché non sia compromessa nè la visibilità nè la leggibilità della marcatura CE. 5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, se le autorità competenti accertano che la marcatura CE non risponde ai requisiti dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato rende i medesimi conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorità competenti, ferme restando le procedure previste dall'articolo 15, comma 8. Art. 11 (Altri marchi e informazioni) 1. Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette l'identificazione. 2. Ogni apparecchio è accompagnato dal nome e dall'indirizzo del fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunità, dal nome e dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore. 3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunità, o il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato fornisce informazioni, redatte in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio, affinché esso, una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio. 5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'utilizzo cui l'apparecchio è destinato figurano nelle accluse istruzioni. Le informazioni che trovi nelle istruzioni Articoli dal 12 al 19 omissis. Gli allegati sono 9, ma principalmente interessano quelli dal 1 al 5. In questi si elencano i requisiti essenziali, le procedure di valutazione, la documentazione tecnica e dichiarazione di conformità CE e la Marcatura CE. Leggeteli con attenzione. Ho fatto una sintesi degli articoli che potrebbero interessare maggiormente. Comunque leggeteli tutto, perché può capitare che abbia tralasciato alcune parti che io non ritengo essenziali, mentre per voi lo sono. Fin qui tutto bene

3 Ora passiamo ad un altro mattone. Quando produco, commercializzo un bene devo anche fornire delle garanzie (sicurezza, ecc. ecc.) (ovviamente) nei confronti dell utente finale. Qui entra in gioco il D.Lgs. 206/2005 cosiddetto Codice del Consumo che regolamenta la delicata questione delle responsabilità dei produttori/distributori nei confronti del cittadino che acquista in bene. Anche questo dovreste leggerlo tutto, ma vi consiglio di fermarvi soprattutto sulla lettura degli articoli che vanno dal 102 al 135. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Infine se voi producete un apparecchiatura elettrica/elettronica dovreste sottostare, anche a questa normativa, che disciplina la corretta gestione dei rifiuti. Decreto Legislativo 151/2005 riguardante i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. 2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti. 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari Art. 3 (Definizioni) lett. a «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; quindi i tuoi eventuali illuminatori/lampade rientrano a pieno titolo. lett. m: «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3) ovviamente voi sareste, a tutti gli effetti, il produttore (sempre che voi non decidiate di farle produrre da terzi).

4 Art. 4 (Progettazione dei prodotti) Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'ambiente, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali.,. per le vostre creature dovreste prevedere l utilizzo di materiali riciclabili. (ho omesso le parti non necessarie) Art. 5 (Divieto di utilizzo di determinate sostanze) Fatto salvo quanto stabilito all'allegato 5, a decorrere dal 1 luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde). Art. 11 (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici.) Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. quindi, come eventuale produttore avreste degli oneri di carattere economico da assolvere. comma 2: Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. come sopra comma 3: Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al, il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento. comma 4: Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3. Art. 13 (Obblighi di informazione) Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4; e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. indicazioni da inserire nelle istruzioni d uso

5 comma 4: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l'identificazione del produttore. idem come sopra Art. 14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE) Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'articolo 10,, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al comma 2. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2 comma 2: Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'articolo 3,, lettera m), deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto. Per quanto riguarda questi ultimi due commi dovreste provare a contattare il Centro di Coordinamento RAEE - Milano - via Gattamelata, 34 tel. 02/ e chiedere loro maggiori spiegazioni. Inoltre dovreste dare una letta a questo decreto : D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 che spiega come registrarsi, aderire alle varie forme di raccolta, ecc. ecc.. Da quello che ho potuto capire, secondo me dovreste: 1. prenderti due/tre giorni per leggere con molta calma la normativa e cercare di capirla; non vorrei sembrare maleducato, ma spesso leggere queste norme non significa averle capite. (a me capita spesso!); 2. valutare se effettivamente vi conviene fare il grande salto e produrre in serie le vostre lampade/illuminatori; 3. se decidete di proseguire, provate magari a rivolgervi ad un consulente, un ingegnere oppure una persona qualificata che vi sappia indirizzare in maniera ottimale. Spulciando sul sito del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ho trovato: questa normativa italiana CEI EN che riguarda Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza. un riferimento a EN :1994 che riguarda Lasers, Light-emitting diodes, Safety measures, Occupational safety, Instructions for use, Definitions,

6 Classification systems, Wavelengths, Hazards, Warning devices, Access, Marking, Medical equipment, Light emission, Light hazards, Eyes, Physiological effects (human body), Skin (body), Mathematical calculations, Symbols, Trading standards, TSS Purtroppo non riesco ad accedere al testo completo delle norme. Dovreste acquistarle e leggerle. Per ora mi fermo qui. Spero di esservi stato d aiuto e soprattutto di aver centrato l obiettivo. Ciao Federico Narduzzi

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