STUDIO TRIBUTARIO BOTTONI

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1 STUDIO TRIBUTARIO BOTTONI Celestino Bottoni Esperto Commissione Ministero dell Economia e delle Finanze botcel@tin.it radiomobile ,QIRUPDWLYDSHUODFOLHQWHOD &RPXQLFD]LRQH WHOHPDWLFD DOO $JHQ]LD GHOOH (QWUDWH GHOOHRSHUD]LRQL ULOHYDQWLDLILQL,9$GL LPSRUWRSDULRVXSHULRUHDHXUR5LHSLORJRGHOODGLVFLSOLQDHGHLFKLDULPHQWLXIILFLDOL,1',&( 1 3UHPHVVD RJJHWWLREEOLJDWL JJHWWRGHOODFRPXQLFD]LRQH RJOLHGLHHXUR &RQWUDWWLGDFXLGHULYDQRFRUULVSHWWLYLSHULRGLFLHFRQWUDWWLWUDORURFROOHJDWL Pagamento frazionato del corrispettivo Nozione di collegamento tra più contratti SHUD]LRQLHVFOXVHGDOODFRPXQLFD]LRQH 'DWLGDLQGLFDUHQHOODFRPXQLFD]LRQH RGDOLWjHWHUPLQLGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHFRPXQLFD]LRQL HUPLQL &RPXQLFD]LRQHVRVWLWXWLYD DQ]LRQL... 5 Via dei Castani 183/ Roma - Tel Fax segreteria@studiobottonicelestino.it P.Iva C.F. BTTCST65D16H501Z

2 35(0(66$ Con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del , è stata data attuazione all obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010. Successivamente, l Agenzia delle Entrate è intervenuta con: ¾ il provv ; ¾ la circ n. 24 (in allegato). Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce delle novità intervenute. 62**(77,2%%/,*$7,,O QXRYR DGHPSLPHQWR ULJXDUGD WXWWL L VRJJHWWL SDVVLYL,9$ FKH LQ TXDOLWj GL FHGHQWLSUHVWDWRULRGLFHVVLRQDULFRPPLWWHQWLHIIHWWXDQRRSHUD]LRQLULOHYDQWLDLILQL,9$ 6RQRREEOLJDWLDQFKH ¾ i soggetti in contabilità semplificata, (viene sempre sottointeso l obbligo per il regime di contabilità ordinaria); ¾ gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole. Solo escluse dall invio telematico, per la presente, le operazioni contabili tenute in base al regime forfetario previsto dalla L. 398/91; ¾ i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia; ¾ i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; ¾ i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; ¾ i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive. &RQWULEXHQWLPLQLPL, FRQWULEXHQWL PLQLPL VRQR HVFOXVL GDOO REEOLJR GL FRPXQLFD]LRQH VDOYR FKH ± LQ FRUVR G DQQR ± VLYHULILFKLXQDFDXVDGLGHFDGHQ]DGDOUHJLPHLQWDOFDVRYDQQRFRPXQLFDWHOH RSHUD]LRQL HIIHWWXDWH GDOOD GDWD LQ FXL VRQR YHQXWL PHQR L UHTXLVLWL SHU O DSSOLFD]LRQH GHO UHJLPHVHPSOLILFDWR 2**(772'(//$&2081,&$=,21( La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistano i presupposti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale). Sono soggette all obbligo di comunicazione: ¾ le operazioni con obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell IVA; ¾ le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA. Il limite di 3.600,00 euro si applica anche alle: ¾ operazioni con obbligo di emissione della fattura, se non è obbligatoria l indicazione separata 2

3 dell imposta (es. agenzie di viaggio in regime speciale); ¾ operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se quest ultima viene emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale. 'LVFLSOLQDWUDQVLWRULD In via transitoria: ¾ per il periodo d imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a ,00 euro al netto dell IVA e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all obbligo di fatturazione; ¾ dall al , la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell IVA. A regime, ossia dall , la comunicazione avrà per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA: ¾ di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell IVA, se soggette all obbligo di fatturazione; ¾ di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA, se non soggette all obbligo di fatturazione.! " #$%%&$$%'%&( )"'*" +*&,# - " ".*$$* +.**" )'/ " #$%%&$$%0$%%&1 1 " 2 "&$* 3HULFRQWUDWWL ¾ d appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es. contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro; ¾ tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l ammon-tare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti : ;=<9>@?A5 B C <:5;=<ED282FG<?H?HC I%J8 ;K;HC L2< 3HU L VXGGHWWL FRQWUDWWL LQ FDVR GL SDJDPHQWR IUD]LRQDWR GHO FRUULVSHWWLYR GHYH HVVHUH FRPXQLFDWRO LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOOHRSHUD]LRQLUHVHRULFHYXWHQHOO DQQRGLULIHULPHQWR DQFKHVHLOFRUULVSHWWLYRqLQIHULRUHDOODVRJOLD 1HOOR VSHFLILFR GHYH HVVHUHFRPSLODWD XQ XQLFD ULJD GHO WUDFFLDWR UHFRUG QHOFDPSR ³GDWD GHOO RSHUD]LRQH YDLQGLFDWD ¾ la data di registrazione dell ultima operazione resa o ricevuta nell anno di riferimento; ¾ ovvero, in assenza dell obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell operazione. NM)<BC < :8ODC PQG <F F %: ;A<9;@?=5J%C R9G<: ;@?A5 ;K;HC S Il collegamento negoziale si verifica quando le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti. 4 T.%&U T#2 V "E*& &- W"# &"U T# 'DOO REEOLJRGLFRPXQLFD]LRQHVRQRHVFOXVH 1. le importazioni; 2. le esportazioni dirette, anche in triangolazione; l esonero non è, invece, applicabile alla cessione interna dei beni nell ambito delle triangolazioni comunitarie; 3. le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia: ¾ le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni; 3

4 ¾ le prestazioni di servizi generiche, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili; ¾ le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. operazioni con paradisi fiscali ); 4. le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all Anagrafe tributaria; pertanto, l esonero: ¾ riguarda, ad esempio, i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili; ¾ non riguarda, ad esempio, le cessioni di autoveicoli, le quali pur essendo sottoposte ad un particolare regime pubblicistico non sono monitorate dall Anagrafe tributaria; 5. le operazioni effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari; l esonero non si applica se i suddetti operatori finanziari sono soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; 6. i passaggi interni di beni tra rami d azienda, se documentati da fattura. XY*&)$**&Z #" &,#'&1 " W[# &U # 1HOODFRPXQLFD]LRQHGHYRQRHVVHUHLQGLFDWLSHUFLDVFXQDFHVVLRQHRSUHVWD]LRQH ¾ la data dell operazione, ossia: ¾ la data di registrazione dell operazione; ¾ ovvero, in assenza dell obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell operazione; l anno di riferimento; ¾ la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente; ¾ per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale: 1. se persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; 2. se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; in relazione alle società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; ¾ i corrispettivi dovuti e l importo dell IVA, ovvero la specificazione che l operazione è non imponibile o esente; ¾ i corrispettivi, comprensivi dell IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura. 2SHUD]LRQLQRQVRJJHWWHDOO REEOLJRGLIDWWXUD]LRQH 3HU OH RSHUD]LRQL QRQ VRJJHWWH DOO REEOLJR GL IDWWXUD]LRQH LO FHVVLRQDULRFRPPLWWHQWH GHYH IRUQLUHDOFHGHQWHSUHVWDWRUHLOFRGLFHILVFDOHDQFKHQHOO LSRWHVLLQFXLVLDHPHVVDODIDWWXUD 02'$/,7 (7(50,1,',35(6(17$=,21('(//(&2081,&$=,21, Le comunicazioni in esame devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica: direttamente, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline; oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti). X $*"W[ # $ UHJLPH OD FRPXQLFD]LRQH WHOHPDWLFD GHYH HVVHUH LQYLDWD HQWUR LO DSULOH GHOO DQQR 4

5 VXFFHVVLYRDTXHOORGLULIHULPHQWR,Q YLD WUDQVLWRULD LQ UHOD]LRQH DOOD FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SHULRGR G LPSRVWD LO WHUPLQHGLLQYLRqSURURJDWRDO 3HUWDQWRHQWUR il, vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a ,00 euro al netto dell IVA, rese e ricevute nell anno 2010, per le quali è previsto l obbligo di emettere la fattura; il, vanno comunicate: le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro al netto dell IVA, rese e ricevute nell anno 2011, per le quali è previsto l obbligo di emettere la fattura; le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell IVA, rese e ricevute dall al , per le quali non è previsto l obbligo di emettere la fattura. X 4 W"# &"U T#O, $* $* $* +& (QWUR L JLRUQL VXFFHVVLYL DO WHUPLQH SUHYLVWR SHU OD WUDVPLVVLRQH GHOOD FRPXQLFD]LRQH RULJLQDULDqSRVVLELOHVHQ]DDSSOLFD]LRQHGLVDQ]LRQL annullare la comunicazione originaria; inviare una comunicazione sostitutiva per correggere eventuali errori e/o omissioni. 5DYYHGLPHQWRRSHURVR 6FDGXWRLOWHUPLQHGLJLRUQLqDPPHVVRLOUDYYHGLPHQWRRSHURVR 6$1=,21, / RPHVVDFRPXQLFD]LRQHWHOHPDWLFDFRVuFRPHODFRPXQLFD]LRQHFRQGDWLLQFRPSOHWLRQRQ YHULWLHULqSXQLWDFRQODVDQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGDDHXUR Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al Celestino Bottoni 5

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