Documento di Risposta alle Riserve Regionali ed alle Osservazioni alla variante al PTCP in materia di Insediamenti Commerciali

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4 SOMMARIO 1. PREMESSA 4 2. DEDUZIONE ALLE RISERVE FORMULATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 8 3. DEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED AI CONTRIBUTI VALUTATIVI REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E RISPOSTE PUNTUALI 30 ALLEGATI 3

5 1. PREMESSA La variante al PTCP in materia di Insediamenti Commerciali adottata in data 15 luglio 2008 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41, ha proseguito nei mesi scorsi il proprio iter di approvazione. Tale percorso porta oggi la Provincia di Bologna a presentare l esito relativo al lavoro di deduzione alle Riserve regionali ed alle 33 osservazioni giunte, da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Enti pubblici, associazioni economiche e di categoria, comitati e singoli cittadini. Il documento di deduzione si articola in due parti: nella prima sono riportate le deduzioni alle Riserve Regionali ovvero le risposte puntuali in accoglimento delle osservazioni presentate dalla Regione Emilia Romagna. Nella seconda parte sono invece sintetizzate e dedotte le osservazioni giunte da Amministrazioni, Enti, associazioni e soggetti privati. Per quanto riguarda i criteri assunti nell accoglimento delle osservazioni presentate, si richiama quanto contenuto nell Accordo di Pianificazione tra la Provincia e la Regione (sottoscritto in data 29 Luglio 2008 e approvato con delibera di n. 40 del ) ovvero il vincolo per le Amministrazioni sottoscriventi a conformare il proprio operato successivo ai contenuti dell Accordo medesimo, al fine di procedere all approvazione del piano attraverso un iter procedurale semplificato. Ciò comporta, nello specifico, il soddisfacimento delle seguenti condizioni: accoglimento integrale delle eventuali riserve espresse dall ente sovraordinato e assenza di modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate da Amministrazioni, Enti, associazioni e soggetti privati del territorio. Pertanto, dopo aver esaminato le osservazioni e le riserve formulate nei confronti del Piano adottato, sono state recepite integralmente le riserve della Regione Emilia Romagna (PG del ) e si sono accolte integralmente, o in parte, le osservazioni che non comportano modifiche sostanziali al piano. Il presente documento, contenente una descrizione dettagliata delle risposte puntuali e circostanziate alle riserve presentate, può essere un utile strumento di lettura per meglio comprendere il passaggio tra la stesura adottata dal Consiglio Provinciale e la stesura definitiva del piano, che viene sottoposta all esame del Consiglio medesimo per la relativa approvazione. Le osservazioni presentate dai Comuni (11 osservazioni), dalle loro Associazioni o Unioni o Comunità Montane (3 osservazioni), e dagli Enti e Organismi Pubblici (1 osservazione), rappresentano un consistente ed 4

6 interessante contributo al perfezionamento del Piano, e possono essere ricondotte a quattro temi principali. Il primo tema riguarda la disciplina normativa proposta per la localizzazione e le condizioni di sostenibilità degli ambiti ritenuti idonei ad ospitare insediamenti commerciali di rilevanza provinciale, in rapporto al disegno strategico definito dal PTCP e riconfermato dalla sua variante in materia di insediamenti commerciali (POIC) ed alle problematiche legate al tema dell efficienza delle reti e dei servizi connessi ai poli individuati. Il secondo ha ad oggetto le scelte compiute in merito al dimensionamento per i prossimi tre (più tre) anni che, come stabilito dalla legislazione regionale, deve essere definito attraverso lo strumento del range di variazione che determina la quota massima di superficie di vendita ammissibile per il periodo stabilito. Il terzo tema riguarda le scelte compiute in merito alla perequazione territoriale; in questo caso ci si trova di fronte a due opposte posizioni: da un lato la condivisione del principio perequativo quale opportunità di ridistribuzione sul territorio delle risorse generate dagli insediamenti commerciali (analogamente a quanto già fatto per quelli produttivi) e di riequilibrio tra grande distribuzione e commercio tradizionale anche attraverso incentivi per la formazione dei Centri Commerciali Naturali; dall altro diverse osservazioni, pur riconoscendo alla Provincia un ruolo di coordinamento territoriale, evidenziano la necessità di mantenere il fondo perequativo a livello Associativo o di Unione di Comuni. Il quarto ed ultimo tema presente in molte delle osservazioni presentate dai Comuni e dalle loro Associazioni, riguarda le tipologie di insediamenti e gli strumenti operativi per la definizione delle autorizzazioni commerciali, per i quali viene richiesta maggiore chiarezza, flessibilità ed attinenza rispetto alle definizioni nazionali e regionali. Le Associazioni economiche e sociali e di categoria, hanno presentato sette osservazioni. Alcune di queste osservazioni (Confartigianato, Confesercenti, ASCOM, Associazione Futura), avanzano valutazioni articolate in merito al dimensionamento di Piano, chiedendo una riduzione della quota ammissibile a fronte della crisi che investe l intero settore commerciale, altre chiedono di elevare la temporalità del range di variazione. Altre (ANCE e Legacoop), avanzano invece preoccupazioni rispetto alle molteplici localizzazioni, a fronte di un dimensionamento non elevato, e chiedono viceversa di aumentare il dimensionamento di piano. 5

7 Da singoli cittadini o da soggetti privati sono state presentate dieci osservazioni. Nella maggior parte dei casi le richieste avanzate sono relative alla possibilità di localizzare nuovi insediamenti di rilevanza provinciale sul territorio, ed alla possibilità di svincolare le aree o i poli previsti dal rispetto delle condizioni di sostenibilità individuate. Infine La Provincia di Bologna ha presentato una propria osservazione, proponendo alcune integrazioni da apportare alla normativa in particolare per quanto attiene l elenco delle tipologie di strutture di vendita e di insediamenti commerciali, la definizione dei livelli di rilevanza, gli strumenti Attuativi. L osservazione, che non propone modifiche sostanziali al piano, si è resa necessaria sia per correggere alcuni errori materiali che per migliorare la leggibilità dell apparato normativo rendendo univocamente interpretabili i combinati disposti dei punti dell articolo 9.5. Riassunti brevemente i contenuti generali delle osservazioni, occorre precisare che, nel rispetto di quello spirito collaborativo che sempre più frequentemente porta la Pubblica Amministrazione a coinvolgere nella propria attività le competenze, le esperienze e gli apporti di conoscenza degli altri Enti e dei cittadini, la Provincia di Bologna ha valutato con la massima attenzione i contributi ed i suggerimenti di correzione proposti nei confronti del Piano. Gli apparati tecnici della Provincia, dopo un attenta lettura di tutti gli apporti collaborativi, hanno scomposto, ove possibile, ogni singolo contributo per argomenti; tali punti sostanzialmente sono coincidenti con singole richieste o con precise istanze. Nel caso in cui in un contributo si sia segnalata una sola questione o si sia fatta una riflessione generale, anche la deduzione, più o meno discorsiva, è stata unica. In conseguenza di tale modus operandi le deduzioni alle 33 osservazioni sono state scomposte in più punti sulla base delle tematiche affrontate - e su ognuno di questi si è espresso un parere. E bene precisare che le sintesi proposte sono puramente esemplificative e che i documenti originali sono consultabili presso la Provincia di Bologna attraverso richiesta di accesso agli atti. Vi è inoltre da precisare che le sintesi riportate in alcuni casi non seguono sequenzialmente le varie parti di cui è composta l osservazione; per una migliore comprensione delle sintesi si è infatti compiuta una operazione di accorpamento o di suddivisione degli argomenti trattati dall osservazione. L esito di tale lavoro di deduzione porta, ovviamente, a differenziare le osservazioni in due grandi insiemi: il primo composto da quelle fondate e accoglibili, il secondo dato da quelle infondate e non accoglibili. All interno di tali 6

8 insiemi, però, si distinguono situazioni non così nettamente definibili. Si è utilizzata di conseguenza una terminologia capace di rendere più dettagliata e trasparente l opera di controdeduzione. L analisi di merito delle obiezioni sollevate dagli osservanti ha portato ad utilizzare dunque, la seguente terminologia: Osservazioni accoglibili, riguardano questioni ed aspetti del Piano rivalutati a seguito della presentazione dell osservazione e modificati nel senso indicato dal proponente. Osservazioni parzialmente accoglibili, questa tipologia si riferisce ai casi in cui l osservazione, scomposta come detto, contiene parti di obiezioni fondate che vengono positivamente recepite, mentre le altre possono essere respinte; Osservazioni non accoglibili, risultano basate su elementi di contestazione che attengono a scelte di merito o posizioni che la Provincia di Bologna ritiene di poter legittimamente sostenere e ribadire; parimenti non accoglibili sono indicati quei punti impropri o non pertinenti perché caratterizzati da generiche espressioni di contestazione che non trovano alcun concreto riscontro nel Piano o non sono oggetto proprio della pianificazione e programmazione commerciale provinciale, ai sensi delle vigenti leggi. Osservazioni Chiarite, questa tipologia si riferisce a casi in cui l osservazione non avanza delle vere e proprie richieste di modifica ai documenti, ma contiene considerazioni sulle scelte effettuate o richieste di chiarimento; in tali casi si è proceduto ad articolare la risposta attraverso approfondimenti che chiarissero le scelte che stanno alla base delle posizioni assunte. 7

9 2. DEDUZIONE ALLE RISERVE FORMULATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Punto 1 tema: documenti costitutivi della variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali, denominata Piano del Commercio Provinciale punto 1.1 Si chiede di esplicitare nella Relazione, nel Quadro Conoscitivo, nella Valsat della Variante al PTCP in tema di insediamenti commerciali, le parti dei corrispondenti documenti del PTCP vigente che devono essere sostituite e le relative sostituzioni. Si esplicitano in ognuno dei documenti in oggetto, le parti del PTCP vigente che vengono sostituite e/o integrate dalla Variante in tema di insediamenti commerciali e le relative sostituzioni. In particolare si specificano: le parti della Relazione della variante che sostituiscono e aggiornano i capitoli B e B della relazione del PTCP vigente le parti del Quadro Conoscitivo della variante che sostituiscono e aggiornano il capitolo C.1.6 del Quadro conoscitivo del PTCP vigente le parti della Valsat che integrano la Valsat del PTCP vigente Ogni documento riporta le suddetta specifiche in Premessa: DOCUMENTI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE AL PTCP IN MATERIA DI INSEDIAMENTI COMMERCIALI, DENOMINATA PIANO OPERATIVO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI (POIC) Nell ambito delle procedure disposte dall art. 27 della L.R. 20/2000 per l approvazione del PTCP e delle sue varianti, il Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC) costituisce variante al PTCP. Al fine di evitare erronee interpretazioni, si specifica pertanto che con l acronimo POIC non si rimanda a successivi strumenti attuativi, bensì ci si riferisce alla variante al PTCP in materia di Insediamenti Commerciali, denominata anche Piano del Commercio Provinciale. I documenti costitutivi della Variante al PTCP (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del ) sono: 8

10 QUADRO CONOSCITIVO: il documento integra il Quadro Conoscitivo del PTCP alla sezione C capitolo C.1 -Il sistema insediativo- sostituendo integralmente il paragrafo C.1.6. RELAZIONE: il documento integra e modifica la Relazione del PTCP alla Sezione B Politiche riferite agli obiettivi di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale, di qualità sociale e di competitività economica del territorio in particolare il capitolo B.2. sostituendo integralmente i paragrafi B e B VALSAT: il documento integra la VALSAT del PTCP e ne costituisce Allegato tematico per quanto attiene la pianificazione e programmazione degli insediamenti commerciali. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: il documento integra le Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, sostituendo integralmente l art. 9.5 del Titolo 9 Ambiti specializzati per attività produttive e Poli Funzionali. punto 1.2 Si chiede di eliminare ogni riferimento al POIC nelle parti sostitutive della Relazione, del Quadro Conoscitivo, della Valsat da inserire nel PTCP, generando tale riferimento difficoltà interpretative. Si elimina ogni riferimento al POIC in tutte le parti sostitutive della Relazione, del Quadro Conoscitivo, della Valsat della variante da inserire nel PTCP. Il termine viene sostituito da Variante al PTCP in tema di insediamenti commerciali. Si specifica in ogni caso, in Premessa a ciascun documento, che ogni eventuale riferimento al POIC non rimanda a successivi strumenti attuativi del PTCP, bensì alla variante al PTCP in materia di Insediamenti commerciali denominata Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali o anche Piano del Commercio Provinciale. punto 1.3 Si chiede di eliminare ogni riferimento al PMP (Piano della Mobilità Provinciale) negli elaborati della variante al PTCP in tema di insediamenti commerciali, e di sostituire i riferimenti al PMP con riferimenti alla Variante al PTCP in tema di mobilità 9

11 denominata Piano della Mobilità Provinciale o con riferimenti ai pertinenti contenuti del PTCP. Si elimina ogni riferimento dal PMP in tutti i documenti della variante al PTCP in tema di insediamenti commerciali (Relazione, Quadro Conoscitivo, Valsat). L acronimo viene sostituito dalla dicitura: Variante al PTCP in tema di mobilità denominata Piano della Mobilità Provinciale. punto 1.4 Si chiede di eliminare nella Relazione della variante (pag.4) l attribuzione di Piano stralcio data al Poic in quanto non corretta. Si modifica la frase riportata a pag.4 della Relazione come segue: Il Piano provinciale del Commercio La variante al PTCP in tema di insediamenti commerciali denominata Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC) è lo strumento settoriale di pianificazione e programmazione della rete distributiva; costituisce, per le scelte relative agli insediamenti commerciali di rilevante impatto territoriale, stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le procedure seguite per la sua formazione del Piano sono state perciò quelle previste dalla legge regionale 20/2000 che ha per oggetto la Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio. Punto 2 tema: Norme Tecniche di Attuazione della variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali punto 2.1 Si chiede di eliminare i riferimenti al POIC nel testo del nuovo articolo 9.5 del PTCP, ovvero nell apparato normativo della variante, e di sostituirli con i riferimenti allo stesso articolo 9.5 oppure con riferimenti al PTCP nel suo complesso. Si elimina ogni riferimento al POIC nel testo del nuovo articolo 9.5. Si sostituisce con riferimenti al PTCP nel suo complesso. 10

12 punto ) art 9.5, punto 2 (P), comma 1 - Tipo 5: si chiede di specificare se il limite dimensionale previsto per le aree commerciali di livello superiore, ovvero mq di SdV, sia da intendersi riferito al settore alimentare, non alimentare o a entrambi. Si chiede inoltre di esplicitare maggiormente il tema inerente l integrazione tra grandi strutture alimentari di livello superiore e altre funzioni urbane. La soglia dimensionale dei mq, oltre la quale l area commerciale integrata è da considerarsi di livello superiore, è da intendersi riferita al complesso delle medie e delle grandi strutture commerciali insediate, sia del settore alimentare che non alimentare. Per quanto riguarda in particolare la possibilità di insediare in un area commerciale integrata strutture alimentari di livello superiore (con oltre mq di superficie di vendita), questa opportunità riguarda i soli casi in cui queste strutture siano comprese in un centro commerciale di livello superiore e a condizione che la funzione commerciale venga integrata con altre funzioni urbane, attraverso la realizzazione di servizi collettivi, spazi pubblici, e connessioni ciclopedonali tra questi e le funzioni insediate. Solo nel caso di poli funzionali (ai sensi dell Art 15-A) in cui sono compresenti oltre alla funzione commerciale altre funzioni urbane (residenza, interscambio e mobilità, loisir etc ), le aree commerciali integrate di livello superiore possono quindi ospitare grandi strutture alimentari di livello superiore comprese in centri commerciali del tipo 3). Si modifica il testo dell apparato normativo come segue: 2.(P) - Elenco delle tipologie di strutture di vendita e di insediamenti commerciali Tipo 5 - aree commerciali integrate definite per strutture medie e grandi di livello inferiore e superiore, con attrazione di livello superiore, poiché di oltre 5 ettari di superficie territoriale o con presenza di strutture di vendita con attrazione di livello superiore di tipologia 2), o comunque in cui siano realizzabili concentrazioni di più strutture di oltre mq. di SV complessivi; in questo tipo di insediamento sono escluse strutture della tipologia 1) che non siano integrate con altre funzioni urbane e comprese in insediamenti della tipologia 3)con superficie territoriale dell insediamento commerciale anche oltre 5 ettari e possibile presenza di: 11

13 grandi e/o medie strutture di vendita non alimentari (di tipo 2, 8,16,18) grandi e/o medie strutture di vendita alimentari (di tipo 7,15,17) strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita alimentare e non alimentare entro le soglie massime delle grandi strutture (di tipo 2,7), ed eventualmente centri commerciali con grandi strutture alimentari di livello superiore (di tipo 3), purchè la funzione commerciale venga integrata con altre funzioni urbane, attraverso la realizzazione di servizi collettivi, spazi pubblici, e connessioni ciclo-pedonali. Tipo 6 - aree commerciali integrate per strutture medie e grandi di livello inferiore, con superficie di vendita complessiva oltre mq e con possibile presenza di: grandi e/o medie strutture di vendita alimentari (di tipo 7,15,17); grandi e/o medie strutture di vendita non alimentari (di tipo 8,16,18); strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita alimentare e non alimentare entro le soglie massime delle grandi strutture (di tipo 7,8) ) art 9.5, punto 2 (P), comma 1 - Tipi 6 e 7: si chiede come siano definite le aggregazioni di piccole strutture di vendita alimentari e non alimentari fisicamente accostate, con superficie di vendita complessiva oltre mq o mq, a seconda del livello dimensionale del Comune. Si precisa che tali strutture, per quanto attiene il procedimento autorizzativo e ai sensi delle normative regionali vigenti, devono essere considerate grandi strutture, ma che la Provincia potrebbe eventualmente valutare di escluderle dal range. Si ritiene di dover meglio precisare il senso della frase non sono comprese in questa tipologia le aggregazioni di strutture più piccole fisicamente accostate ( ) di cui ai successivi tipi 20 e 21 ; Ciò a cui ci si riferisce non sono le norme sulle procedure autorizzative, ai fini delle quali tali strutture devono comunque essere considerate grandi strutture. Si intende invece fare riferimento al fatto che centri commerciali e grandi strutture miste con superficie di vendita complessiva oltre 12

14 1.500 mq o mq, a seconda del livello dimensionale del Comune, e fino a mq o a mq, che rispettino i requisiti di cui al punto 2 comma 4, non devono essere considerate strutture di rilevanza provinciale, ai fini dell individuazione degli strumenti di pianificazione e delle procedure attuative, di cui al punto 4 delle Norme. Al fine di rendere univocamente interpretabili i criteri introdotti e con riferimento anche alle Osservazioni pervenute da alcuni Comuni - che chiedono di riformulare le tipologie 20 e 21 in quanto non chiare ed all Osservazione della Provincia di Bologna - nel quale si propone di ricondurre ad insediamenti di rilevanza e competenza provinciale i centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq o a mq, a seconda del livello dimensionale del Comune, e fino a mq - si modifica la classificazione proposta come segue: b) Tipologie commerciali di rilevanza provinciale con attrazione di livello inferiore SINGOLE STRUTTURE Tipo 6 7- grandi strutture alimentari o miste di livello inferiore, con meno di mq. di superficie di vendita alimentari; non sono comprese in questa tipologia le aggregazioni di strutture più piccole fisicamente accostate o centri commerciali di vicinato di cui ai successivi tipi 20 e 21 con superficie di vendita oltre mq, nei Comuni con meno di abitanti, e oltre mq, nei Comuni con più di abitanti, e fino a mq; Tipo 7 8- grandi strutture non alimentari di livello inferiore, con meno di mq. di superficie di vendita; non sono comprese in questa tipologia le aggregazioni di strutture più piccole fisicamente accostate o centri commerciali di vicinato di cui ai successivi tipi 20 e 21; con superficie di vendita oltre mq, nei Comuni con meno di abitanti, e oltre mq, nei Comuni con più di abitanti, e fino a mq; CENTRI COMMERCIALI Tipo 11 - centri commerciali con medie strutture, di competenza provinciale, con superficie di vendita complessiva oltre mq, nei 13

15 Comuni con meno di abitanti, e oltre mq, nei Comuni con più di abitanti, e fino a mq; possono essere comprensivi di: medie strutture alimentari (di tipo 15), o comunque di medie e/o piccole strutture alimentari (di tipo 15,17,19) fino a mq di superficie di vendita complessiva; medie strutture non alimentari (di tipo 16), o comunque di medie e/o piccole strutture (di tipo 16,18,20) fino a mq di superficie di vendita complessiva. c) Tipologie di rilevanza comunale o sovracomunale (in relazione alle caratteristiche dimensionali e localizzative) Tipo 20 - aggregazioni di piccole e medie strutture e centri commerciali di vicinato per oltre mq. di SV nei comuni con più di residenti e oltre mq. di SV nei comuni fino a residenti, ed entro il limite di mq. di SV complessivi; tali aggregazioni, entro i suddetti limiti, sono classificate in questa tipologia anche se costituite da unità edilizie fisicamente accostate, ad esclusione degli accostamenti di medie strutture che determino unitariamente una grande struttura. AGGREGAZIONI DI MEDIE STRUTTURE Tipo 21 - aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l utenza, di attrazione sovracomunale, con superficie di vendita complessiva oltre mq, nei Comuni con meno di abitanti, e oltre mq, nei Comuni con più di abitanti, e fino a mq; con possibile presenza di: medie strutture alimentari (di tipo 15,17); medie strutture non alimentari (di tipo 16,18); strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita alimentare e non alimentare entro la soglia massima delle medie strutture (di tipo 15,16). Tipo 21 - aggregazioni di piccole e/o medie strutture e centri commerciali di vicinato la cui superficie complessiva superi quella stabilita dalle norme vigenti per le grandi strutture ma resti nei limiti di mq. di SV nei 14

16 comuni con più di residenti e nei limiti di mq. di SV nei comuni fino a residenti; tali aggregazioni, entro i suddetti limiti, sono classificate in questa tipologia anche se costituite da unità edilizie fisicamente accostate, ad esclusione degli accostamenti di medie strutture che determinino unitariamente una grande struttura. Tipo 22 aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l utenza, di attrazione comunale, con superficie di vendita complessiva fino a mq, nei Comuni con meno di abitanti, e fino a mq, nei Comuni con più di abitanti, con possibile presenza di: medie strutture alimentari (di tipo 15,17) medie strutture non alimentari (di tipo 16,18); strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita alimentare e non alimentare entro la soglia massima delle medie strutture (di tipo 15,16). CENTRI COMMERCIALI Tipo 23 - centri commerciali con medie strutture, di competenza comunale, con superficie di vendita complessiva oltre mq. e fino a mq, nei Comuni con meno di residenti, e oltre mq. e fino a mq, nei Comuni con più di residenti; possono essere comprensivi di: medie strutture alimentari (di tipo 15), o comunque di medie e/o piccole strutture alimentari (di tipo 15,17,19) fino a mq di superficie di vendita complessiva, nei Comuni con meno di abitanti, e fino a 2500 mq nei Comuni con più di abitanti; medie strutture non alimentari (di tipo 16), o comunque di medie e/o piccole strutture non alimentari (di tipo 16,18,20) fino a mq di superficie di vendita complessiva, nei Comuni con meno di abitanti, e fino a 2500 mq, nei Comuni con più di abitanti. 4 - Ai fini della valorizzazione commerciale degli assi di servizio esistenti o pianificati dagli strumenti urbanistici comunali, gli insediamenti commerciali contrassegnati nell elenco con i numeri 20 e 21 non sono considerati centri 15

17 commerciali di attrazione e non sono considerati unitariamente grandi strutture di vendita, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:, viene demandata ai Comuni la programmazione e la pianificazione dei centri commerciali di tipo 23, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: siano collocati all interno di centri storici (ai sensi dell Art A-7 della l.r. 20/2000), in aree assoggettate a Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC), o in aree attrezzate per lo scambio intermodale (quali i parcheggi scambiatori), o all'interno delle aree assoggettate a Progetti di Valorizzazione Commerciale, o in aree collocate in un raggio pedonale dall'ingresso alle stazioni SFM, ove eventualmente realizzare gli insediamenti commerciali e di servizio previsti al comma 2 del successivo punto 7, o anche in aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti (ai sensi dell arta-12 della l.r.20/2000) se opportunamente integrate alla residenza, attraverso la realizzazione di servizi collettivi, spazi pubblici e connessioni ciclo-pedonali; siano a destinazione commerciale non esclusiva, comprendendo altre funzioni di servizio alla popolazione (quali artigianato dei servizi, strutture per la ristorazione, il tempo libero, la cultura, la salute, il benessere, lo sport, servizi finanziari, e simili) per almeno il 25% della Superficie utile; siano comprensivi di diversi esercizi piccoli e medi, anche fra loro fisicamente accostati, ad esclusione degli accostamenti di medie strutture che determinino unitariamente una grande struttura. purchè non si realizzino più medie strutture accostate ovvero con almeno un muro perimetrale in condivisione- la cui superficie di vendita complessiva sia superiore a mq, nei Comuni con meno di abitanti, e a mq, nei Comuni con più di abitanti. In ordine all individuazione degli strumenti di pianificazione e delle procedure attuative di cui al successivo punto 4, tali strutture sono da considerarsi insediamenti di rilevanza comunale, mentre deve farsi riferimento agli insediamenti di rilevanza sovracomunale nel caso di strutture di tipo 23 ricadenti in ambiti del territorio urbanizzato non compresi tra quelli elencati (di cui al successivo punto 3, comma 3, lett. c2). 16

18 La superficie di vendita derivante da autorizzazioni per strutture di tipo 23 non si computa ai fini della verifica del rispetto del Range di Variazione, di cui al successivo punto Al fine dell individuazione delle norme sulle procedure autorizzative, deve considerarsi la superficie di vendita complessiva sia per i centri commerciali, che in tutti i casi di strutture costituite da esercizi più piccoli fisicamente accostati. Sono pertanto autorizzabili esclusivamente con il procedimento della Conferenza dei Servizi ex art. 11 L.R. n. 14/1999: le grandi strutture alimentari, non alimentari o miste di tipo 1, 2, 7, 8, ed in ogni caso le grandi strutture commerciali costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita complessiva oltre mq, nei Comuni con meno di abitanti, e oltre mq nei Comuni con più di abitanti; i centri commerciali di tipo 3, 4, 9, 10, 11, 23; 2.2.3) art 9.5, punto 2 (P), comma 1 - Tipo 8: Si considera non giustificata l esclusione dal tipo 8) della tipologia 5), corrispondente ad un area commerciale integrata di livello superiore, non potendo un centro commerciale di livello inferiore contenere un area commerciale integrata. Si chiede di chiarire se, viceversa, si intenda escludere la possibilità di insediare centri commerciali con attrazione di livello inferiore in aree commerciali integrate di livello superiore. L esclusione del tipo 5) riguarda un errore materiale ) art 9.5, punto 2 (P), comma 1 - Tipo 9: si reitera l osservazione svolta per il tipo 8). Si specifica inoltre che, ai sensi della normativa vigente, un centro commerciale di attrazione è di livello superiore se comprensivo di medie e grandi strutture di vendita le cui superfici risultino complessivamente superiori al limite di mq per le strutture non alimentari e mq per le strutture alimentari. Infine non risulta chiaro come possa raggiungersi il dimensionamento di mq se si esclude dal tipo 9) la presenza del settore alimentare. Come precisato per il tipo 8) l esclusione del tipo 5) riguarda un errore materiale. Per quanto riguarda invece il dimensionamento complessivo, si accoglie 17

19 l osservazione precisando però che il tipo 9) non esclude in assoluto la presenza del settore alimentare: ciò che si esclude è la presenza di una grande struttura alimentare di tipo 6), ovvero di una grande struttura di mq di superficie di vendita. Non sono però escluse le medie o le piccole strutture alimentari. Si modifica la classificazione proposta come segue, specificando il limite complessivo di mq per il settore non alimentare e di mq per il settore non alimentare: Tipo centri commerciali con medie strutture alimentari e grandi non alimentari attrazione di livello inferiore: con superficie complessiva di oltre mq. di vendita e fino a mq. di vendita con superficie di vendita complessiva oltre mq e fino a mq comprensivi della presenza di grandi strutture di tipologia 7 ed esclusione di grandi strutture della tipologia 6 e delle tipologie con attrazione di livello superiore 1, 2, 3, 4, 5; possono essere comprensivi di: medie strutture alimentari (di tipo 15), o comunque di medie e/o piccole strutture alimentari (di tipo 15, 17, 19) fino a mq di superficie di vendita complessiva; grandi strutture non alimentari (di tipo 8), o comunque di grandi e/o medie e/o piccole strutture non alimentari (di tipo 8, 16, 18, 20) fino a mq di superficie di vendita complessiva ) art 9.5, punto 2 (P), comma 1 - Tipo 10: Appare del tutto incongrua l esclusione della tipologia 5) Si concorda con l osservazione: trattasi di un errore materiale ) art 9.5, punto 2 (P), comma 1- Tipo 11: si reitera l osservazione svolta per il tipo 10 Si concorda con l osservazione: trattasi di un errore materiale ) art 9.5, punto 2 (P), comma 1 - Tipi 20 e 21: si chiede di adeguare la norma in quanto le aggregazioni fisicamente accostate vanno considerate unitariamente ai sensi della Del. Cons. Reg. 653/2005. Va 18

20 inoltre eventualmente chiarito se la deroga riguarda esclusivamente l esclusione dal range, come indicato al punto 11 delle Norme di Piano. Si veda la risposta relativa all art 9.5, punto 2 (P), comma 1 - Tipi 6 e 7 punto 2.3 art 9.5, punto 2 (P), comma 3: si chiede di chiarire la relazione tra dotazione di parcheggio e superficie di vendita: la superficie di vendita deve essere considerata unitariamente esclusivamente quando ricorrono le condizioni stabilite dalle norme statali e regionali vigenti; la dotazione di parcheggi deriva dalle superfici di vendita e non può essere un criterio per definire le superfici destinate alla vendita. Il comma in oggetto non intende introdurre criteri differenti da quelli stabiliti dalle normative statali e regionali vigenti per il calcolo delle superfici di vendita. Viceversa, l intento è quello di ricondurre alcuni casi specifici ad una classificazione tipologica coerente con normative vigenti. Si pensi ad esempio ad un area commerciale integrata servita da un unico parcheggio interrato dotato di collegamenti verticali che consentono di accedere alle strutture commerciali sovrastanti. Da un punto di vista architettonico, tale parcheggio costituisce un basamento sopra il quale si organizzano pieni (gli edifici commerciali) e vuoti (i percorsi, gli spazi di sosta) e di conseguenza l insediamento commerciale nel complesso potrebbe essere considerato come una sorta di centro commerciale estroverso, dove alla classica galleria di distribuzione interna si sostituiscono percorsi pedonali all aperto. Il comma vuole chiarire che tale conformazione dell insediamento non deve essere ricondotta alla tipologia di centro commerciale, bensì a quella di area commerciale integrata o di aggregazione di medie superfici ai sensi della Del. Reg. 653/2005. Per rendere più chiara la comprensione del comma 3) si modifica il testo dell apparato normativo come segue: 3 - Ai fini del contenimento dell l'impermeabilizzazione dei suoli, si stabilisce che la realizzazione delle previste dotazioni di parcheggio, nell interrato degli edifici o in annessi parcheggi pluripiano, non costituisce, di per sé, un criterio per considerare unitariamente la superficie di vendita e dare luogo alla definizione di centro commerciale o grande struttura di vendita, anche nel caso in cui tali parcheggi siano al servizio di una 19

21 pluralità di strutture di vendita poste nella stessa area o in aree fra loro contigue. 6 - L esistenza di parcheggi interrati o di parcheggi pluripiano, di cui al successivo punto 12) comma 6, al servizio di una pluralità di strutture nell ambito di insediamenti commerciali di tipo 5, 6, 12, 13, 14, 22 anche qualora si trattasse di parcheggi pluripiano - interrati o fuori terra - sui quali vengono realizzate una pluralità di edifici commerciali fisicamente non accostati, collegamenti pedonali, spazi di servizio comuni, non è sufficiente per dare luogo alla definizione di centro commerciale o di grande struttura di vendita. punto 2.4 art 9.5, punto 2 (P), comma 4: non si ritengono legittime le previsioni ivi contenute in quanto vengono introdotte modifiche alla normativa regionale vigente laddove è stabilito che non vanno considerate unitariamente strutture di vendita fisicamente accostate, contrastando palesemente la previsione contenuta nella Del.Reg. 653/2005. Si veda la risposta relativa all art 9.5, punto 2 (P), comma 1 - Tipi 6 e 7 punto 2.5 art 9.5, punto 3 (P), comma 3, lett. b): nell ambito degli insediamenti di rilevanza provinciale con attrazione di livello inferiore vengono indicati quali poli funzionali le aree destinate ad ospitare strutture ad esclusione di quelle di livello superiore. Si richiama riguardo Del. Reg. 1253/1999 e s.m.i. che definisce poli funzionali esclusivamente le aree commerciali integrate di livello superiore. Si propone di modificare il termine polo con il termine area. Si concorda con l osservazione e sul fatto che una duplice definizione di polo funzionale sia motivo di confusione. A tal proposito si chiarisce che nel PTCP vengono denominati: Poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale: aree commerciali di livello superiore (ai sensi della Del. Reg. 1253/1999 e s.m.i); 20

22 Poli Funzionali: aree ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana. (ai sensi dell Art. A-15 della L.R. 20/2000); Si chiede pertanto di mantenere la definizione di polo funzionale, anche per quelle aree destinate ad ospitare più funzioni integrate, tra cui commercio di livello inferiore, specificando quanto segue: Polo Funzionale (ai sensi dell Art. A-15 della L.20/2000). punto 2.6 art 9.5, punto 3.(P), comma 3, lett. d3): si riserva all esclusiva consultazione con i Comuni confinanti e i Comuni dell'ambito l'ampliamento di aggregazioni di medie nel limite del 20% anche qualora tale ampliamento determini il superamento di 5000 mq. di superficie di vendita. Si richiama a tale proposito la disposizione della delibera del Consiglio regionale n. 653 del 2005 che riserva alla competenza del PTCP l'individuazione di tali aree. Qualora si voglia mantenere la previsione andrebbe quanto meno specificato che nel caso di superamento dei 5000 mq. di superficie di vendita l'ampliamento può essere consentito una sola volta, in deroga alla previsione del PTCP, per autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del PTCP; : Si modifica il testo dell apparato normativo come segue: 3.(P) - Definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali comma 3, lett d3): tutti i casi di ampliamento di strutture o aggregazioni preesistenti di rilevanza comunale entro i limiti del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, anche qualora l'ampliamento di aggregazione di medie strutture configuri il superamento dei mq. 21

23 complessivi dell insediamento commerciale Nel caso di aggregazioni di medie strutture il cui ampliamento configuri il superamento dei mq di SV complessivi dell insediamento commerciale, l'ampliamento può essere consentito una sola volta, in deroga alla previsione del PTCP, per autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali. punto 2.7 art 9.5, punto 5 (P), comma 5: con riferimento ai nuovi poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale del Postrino, in comune di S. Giovanni in Persiceto, e di Altedo-S. Pietro in Casale, nei comuni di Malalbergo e S. Pietro in Casale, si chiede un più aderente riferimento alle indicazioni contenute nella VALSAT circa la valutazione di incidenza sui Siti di Importanza Comunitaria e sulle Zone di Protezione Speciale interessati. In coerenza con le disposizioni di piano, si chiede che le indicazioni delle misure di mitigazione contenute nella Valsat vengano recepite nel previsto Accordo territoriale e che la valutazione di incidenza relativa ai successivi livelli di pianificazione e di progettazione dei poli tenga conto anche dei possibili effetti cumulativi sui SIC-ZPS in questione generati dagli adeguamenti infrastrutturali previsti. : Si modifica il testo dell apparato normativo come segue: 5.(P) - Poli funzionali ad elevata specializzazione commerciale e aree commerciali di rilevanza provinciale Ambito 02 TERRE D ACQUA Polo funzionale del Postrino Sono ammesse grandi strutture delle tipologie 6 e 7 7 e 8 eventualmente all'interno di Aree commerciali integrate delle tipologie 10, e 13 o, in alternativa, in centri commerciali della tipologia 8 e 9 9, 10; l'accordo territoriale dovrà inoltre garantire i seguenti requisiti per la sostenibilità ambientale e territoriale: a. l attuazione delle strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale contenute nel Polo è subordinata all entrata in esercizio degli adeguamenti infrastrutturali, con riferimento alla Trasversale di 22

24 Pianura quale priorità stabilita dal Piano della Mobilità Provinciale; inoltre, fra le opere necessarie alla realizzazione della struttura commerciale, dovrà essere previsto un adeguato allacciamento al sistema viario della trasversale-persicetana; all adeguamento dell allacciamento Trasversale- Persicetana da concordare con la Provincia di Bologna nel previsto Accordo Territoriale; b. l attuazione delle strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale contenute nel Polo è subordinata alle dovrà attenersi alle determinazioni risultati dello studio di incidenza, e della relativa valutazione della Valutazione di Incidenza (VINCA) contenuta nella Valsat:, relative alle eventuali interferenze tra l area commerciale e il SIC- ZPS (). relativamente alle misure di mitigazione individuate, che dovranno essere recepite nell Accordo territoriale del Polo. Le valutazioni di incidenza relative ai successivi livelli di pianificazione e di progettazione, dovranno inoltre tener conto dei possibili effetti cumulativi sul SIC-ZPS La Bora generati da eventuali adeguamenti infrastrutturali o derivanti dalla realizzazione delle opere previste dai piani, progetti o interventi. Tali studi dovranno verificare la compatibilità ambientale di ogni trasformazione del territorio attraverso l analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito ed al fine di garantire che esse non pregiudicheranno l'integrità del sito stesso, anche attraverso gli opportuni provvedimenti di mitigazione e/o compensazione. Ambito 03 RENO GALLIERA, Ambito 04 TERRE DI PIANURA Polo funzionale di Altedo-San Pietro in Casale (comuni di San Pietro in Casale e Malalbergo) Sono ammesse grandi strutture delle tipologie 2, 7 8 all'interno di Aree commerciali integrate delle tipologie 5 o con esplicita esclusione delle tipologie 1, 3, 4, 6, 8; 7, 9, 12 l'accordo territoriale dovrà inoltre garantire i seguenti requisiti per la sostenibilità ambientale e territoriale: a. l attuazione delle strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale contenute nel Polo è subordinata alla realizzazione degli adeguamenti infrastrutturali afferenti all ambito, da concordarsi nell apposito Accordo Territoriale, il quale dovrà contenere altresì un approfondimento tecnico circa la necessità di collegamento tra il Polo e la 23

25 stazione SFM di San Pietro in Casale; data la particolare collocazione dell ambito, ricadente sul territorio di Comuni appartenenti a distinte Associazioni Intercomunali e Unioni di Comuni, si ritiene opportuno che tale Accordo debba essere sottoscritto dai Comuni di San Pietro in Casale e Malalbergo interessati dall intervento, sentito il parere dell Associazione Intercomunale Terre di Pianura e dell Unione dei Comuni di Reno Galliera, dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna; b. l attuazione delle strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale contenute nel Polo è subordinata alle dovrà attenersi alle determinazioni risultati dello studio di incidenza, e della relativa valutazione della Valutazione di Incidenza (VINCA) contenuta nella Valsat:, relative alle eventuali interferenze tra l area commerciale e il SIC- ZPS (). relativamente alle misure di mitigazione individuate, che dovranno essere recepite nell Accordo territoriale del Polo. Le valutazioni di incidenza relative ai successivi livelli di pianificazione e di progettazione, dovranno inoltre tener conto dei possibili effetti cumulativi sul SIC-ZPS Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, S.Pietro in Casale, Malabergo e Baricella generati da eventuali adeguamenti infrastrutturali o derivanti dalla realizzazione delle opere previste dai piani, progetti o interventi. Tali studi dovranno verificare la compatibilità ambientale di ogni trasformazione del territorio attraverso l analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito ed al fine di garantire che esse non pregiudicheranno l'integrità del sito stesso, anche attraverso gli opportuni provvedimenti di mitigazione e/o compensazione. punto 2.8 art. 9.5, punto 12: Si chiede di tenere conto, nell ambito dei principi generali a cui occorre prestare attenzione nelle differenti fasi pianificatorie, attuative, progettuali e gestionali delle strutture commerciali, delle disposizioni della normativa regionale in materia di riduzione dell inquinamento luminoso e di risparmio energetico (L.R. 19/03, DGR 2263/2005 e DDGA 14096/2006) in tutti i nuovi interventi di illuminazione esterna pubblica e privata, al fine di limitare l inquinamento luminoso e perseguire notevoli risparmi energetici. : 24

26 Si aggiunge al punto 12. comma 2, nell ambito dei principi generali a cui occorre prestare particolare attenzione nelle fasi pianificatorie, attuative, progettuali e gestionali, quello della riduzione dell inquinamento luminoso e del risparmio energetico negli interventi di illuminazione esterna pubblica e privata. Relativamente agli specifici riferimenti normativi, le Linee Guida ACEA (allegato N delle norme tecniche di attuazione del Piano del Commercio Provinciale) rimandano esplicitamente alla L.R.19/03 e alla DGR 2263/2005, nell ambito delle schede dedicate al tema del risparmio energetico. In particolare, le Linee Guida ACEA individuano l obiettivo 4 tema ENERGIA (pag. 39) ovvero: perseguire il risparmio energetico e il contenimento dell inquinamento luminoso negli ambienti esterni pubblici e privati. Come azione con Livello di priorità 1, obbligatoria per i nuovi insediamenti commerciali in tema di risparmio energetico, si individua invece la seguente: in tutte le aree esterne (pubbliche e private) garantire un illuminazione energeticamente efficiente, e utilizzare corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l alto. Si indicano poi come azioni specifiche quelle contenute nelle seguenti normative: L.R. 29 settembre 2003 n.19, Direttiva per l applicazione dell art. 2 della L.R. 29 settembre 2003 n.19 (DGR 2263/2005), UNI 10439, UNI 10619, Norma CEI 34-33, Norme CEI del comitato 34 Lampade e relative apparecchiature. Si provvede pertanto ad aggiungere ai riferimenti normativi di cui sopra, il riferimento al DDGA 14096/2006 Si ricorda infine che il punto 12, comma 4) let. h) dell art. 9.5 specifica che il soddisfacimento di tutte le azioni con priorità 1 e delle relative azioni specifiche delle Linee Guida ACEA sono vincolanti per l autorizzazione all apertura di nuove strutture commerciali di competenza provinciale e sovracomunale. punto 2. 9 art 9.5, punto 14: Al fine di rendere la disciplina della perequazione territoriale, prevista al punto 14 delle norme della variante adottata, compatibile rispetto agli obiettivi, ai limiti e alle condizioni di tale istituto, definiti dall art. 15, comma 3, della LR 20/2000 e già ribaditi ed esplicitati nel parere reso dalla Regione nell ambito della Conferenza di pianificazione (delibera della Giunta regionale n. 519 del ) si chiede di sostituire il punto 14 (D) perequazione territoriale. Si modifica il testo dell apparato normativo come segue: 25

27 14.(D) Perequazione territoriale 1 - Ai sensi dell art. 15 comma 3 della L.R. 20/2000 e dell art del PTCP, l attuazione di nuovi insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale, come definiti al precedente punto 3 del presente articolo, è soggetta a perequazione territoriale. 2 - A tal fine, sulla base dell accordo territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché dal Nuovo Circondario Imolese, le risorse derivanti ai Comuni dall attuazione di nuovi insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale confluiscono in un Fondo. Lo stesso accordo territoriale dovrà precisare inoltre le modalità di gestione del fondo, la costituzione degli organi di gestione e le opportune specificazioni sull utilizzo delle risorse conferite al fondo stesso. Il medesimo fondo può essere costituito attraverso uno strumento di concertazione generale che coinvolge la Provincia e i Comuni interessati alle attività commerciali del presente strumento. 3 - Sono da conferire al Fondo Provinciale quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria e dell ICI, e un contributo di sostenibilità la cui entità sarà definita in ciascun Accordo Territoriale, necessario per l attuazione delle strutture commerciali di cui al comma 1. in funzione della realizzazione delle opere e delle mitigazioni necessarie a garantire la sostenibilità dell attuazione delle strutture commerciali di cui al comma La costituzione del fondo ha lo scopo di finanziare: a. con una parte delle risorse pari al 75%, la realizzazione, nel territorio provinciale, delle opere infrastrutturali strategiche e prioritarie secondo il Piano della Mobilità Provinciale connesse alla realizzazione delle specifiche previsioni; b. con una parte delle risorse pari al 25%, gli interventi nei centri urbani, e in particolare nei centri commerciali naturali a sostegno della qualificazione e valorizzazione del commercio tradizionale e di vicinato. 5 - Nei Comuni che non hanno sottoscritto l accordo o lo strumento di concertazione, di cui al precedente comma 2, non sono autorizzabili i nuovi insediamenti di rilevanza provinciale o sovracomunale, ancorché considerati ammissibili ai sensi dei punti precedenti che non assicurino 26

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