natura e cultura del capitalismo italiano

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1 Rivista 71 ANNO della Pro Civitate Christiana Assisi periodico quindicinale Poste Italiane S.p.A. Sped. Abb. Post. dl 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Perugia e settembre 2012 natura e cultura del capitalismo italiano Carlo Maria Martini l estremo appello nuovi populismi il mafioso di terza generazione procreazione medicalmente assistita diritto a un figlio sano la difficoltà di leggere il presente complesso Marino Niola il filo rosso dell umano il turpiloquio dall osteria al web la scelta di Vendola TAXE PERCUE BUREAU DE POSTE ASSISI ITALIE ISSN X teologia la Tradizione discussa

2 Rocca sommario 15 settembre Ci scrivono i lettori 6 Anna Portoghese Primi Piani Attualità 10 Giovanni Sabato Notizie dalla scienza 11 Vignette Il meglio della quindicina 12 Maurizio Salvi Etiopia Problemi aperti del dopo Zenawi 15 Raniero La Valle Resistenza e pace La cenere sulla brace 16 Ritanna Armeni Politica italiana La scelta di Vendola 19 Romolo Menighetti Oltre la cronaca Nuovi populismi 20 Giannino Piana Procreazione medicalmente assistita Diritto a un figlio sano 23 Tonio Dell Olio Camineiro Le bombe peggiori 24 Fiorella Farinelli Sanità Un decreto politicamente debole 27 Oliviero Motta Terre di vetro Epitaffi 28 Enrico Fontana Rapporto Ecomafia 2012 Il mafioso di terza generazione 31 Marino Niola 70 Corso di Studi cristiani Assisi Il filo rosso dell umano 32 Anna Portoghese (a cura di) Siria La primavera difficile Intervista a Paolo Dall Oglio 38 Claudio Cagnazzo Linguaggio Il turpiloquio dall osteria al web 40 Pietro Greco Natura e cultura del capitalismo italiano Non è colpa solo degli idealisti 44 Marco Gallizioli Società occidentale La difficoltà di leggere il presente complesso 47 Stefano Cazzato Maestri del nostro tempo Ernst von Glasersfeld Come ci si inventa 49 Giuseppe Moscati Nuova Antologia Carmen Yáñez E la sofferenza si fa poesia 51 Enzo Bianchi Insieme Stabilità e mobilità 52 Carlo Molari Teologia La Tradizione discussa 54 Lilia Sebastiani Il concreto dello spirito Armonia 57 Paolo Vecchi Cinema L estate di Giacomo 58 Roberto Carusi Teatro Dal Derby a Verdi 58 Renzo Salvi Rf&Tv Sirene 59 Mariano Apa Arte Corciano 59 Alberto Pellegrino Spettacoli La Traviata di Svoboda 60 Enrico Romani Musica L autobiografia di Johnny Cash 60 Giovanni Ruggeri Siti Internet Diritti sì, «Acta» no 61 Libri 62 Carlo Timio Rocca Schede Paesi in primo piano Trinidad e Tobago 63 Luigina Morsolin Fraternità Costa d Avorio: per dire grazie...

3 ROCCA 15 SETTEMBRE Giannino Piana La Corte europea dei diritti umani con sede a Strasburgo ha messo sotto processo la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita approvata dal Parlamento italiano nel 2004 (e confermata dal referendum del giugno 2005 per mancanza del quorum richiesto), bocciando la parte della normativa riguardante l impossibilità per una coppia fertile di ricorrere alla fecondazione artificiale, anche se affetta da gravi malattie genetiche. Il verdetto costituisce la risposta all interpellanza di due coniugi italiani, portatori sani di fibrosi cistica e genitori di una bambina di sei anni soggetta a mucoviscidosi (una malattia fortemente invalidante), i quali, dopo aver iniziato per via naturale una seconda gravidanza, rivelatasi anch essa, grazie alla diagnosi prenatale, patologica e dopo aver fatto di conseguenza ricorso all aborto (come è peraltro ammesso dalla legge 194), desiderosi di aver un figlio sano hanno chiesto di sottoporsi alla fecondazione in vitro per avere la possibilità di esaminare l embrione prima dell impianto. Il diniego delle istituzioni sanitarie italiane, motivato dal fatto che la legge 40 limita l accesso alla fecondazione artificiale esclusivamente alle coppie sterili o infertili o, al più secondo le linee guida ministeriali emanate nel 2008 al caso in cui l uomo sia portatore di malattie sessualmente trasmissibili derivanti da infezione da Hiv o da epatite B e C, ma non al caso di malattie di ordine genetico, ha provocato la giustificata reazione della coppia che, tramite i propri avvocati, si è rivolta alla Corte europea. le ragioni della sentenza In realtà la legge 40 è stata più volte sottoposta anche nel nostro paese al vaglio della amministrazione della giustizia in sedi di diverso grado: ben sedici sono i ricorsi avanzati nel breve volgere di anni, di cui cinque davanti alla Corte Costituzionale.

4 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA diritto a un figlio sano Tra i motivi di illegittimità (e talora di incostituzionalità) sollevati i più rilevanti sono il limite posto all utilizzo degli embrioni tre per ogni ciclo di fecondazione da impiantare contemporaneamente, l impossibilità di congelamento degli embrioni in modo di poterli ricuperare e impiantare successivamente nel caso di fallito tentativo e, infine, il divieto della fecondazione eterologa. La limitazione del numero degli embrioni e l esclusione del loro congelamento sono stati peraltro dichiarati incostituzionali nel 2009 dalla Corte Costituzionale italiana, in quanto giudicati irragionevoli e in contrasto con il diritto della donna alla salute, essendo quest ultima di fatto costretta, nel caso di mancato esito positivo del primo impianto, a sottoporsi a una ulteriore stimolazione multiovulatoria, con conseguenze pesanti per l organismo. La sentenza della Corte europea si inserisce dunque nel contesto di un azione giudiziaria a vasto raggio, stimolata dalla constatazione sempre più evidente dei limiti della legge 40; limiti derivanti soprattutto dalla assenza di una riflessione serena, preoccupata di fare oggettivamente luce, attraverso un onesto accostamento al dato scientifico, sui diversi (e complessi) aspetti della problematica in causa (non escluse le ambiguità che inevitabilmente si nascondono dietro alcune pratiche di procreazione medicalmente assistita) e di evitare la caduta in sterili contrapposizioni ideologiche. Le ragioni addotte dalla Corte europea per sostenere l inaccettabilità del rifiuto di accedere da parte della coppia italiana alla fecondazione in vitro sembrano riconducibili, per quanto ci è dato sapere è infatti doveroso attendere la deposizione delle motivazioni della sentenza per esprimere una valutazione più precisa a due ordini di considerazioni. Il primo è rappresentato dalla rilevazione che tale rifiuto costituisce una aperta violazione del diritto di ogni persona «al rispet- 21 ROCCA 15 SETTEMBRE 2012

5 ROCCA 15 SETTEMBRE 2012 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA dello stesso Autore ETICA SCIENZA E SOCIETÀ i nodi critici emergenti pagg e 20,00 POLITICA ETICA ECONOMIA logiche della convivenza pagg e 20,00 (vedi Indici in RoccaLibri per i lettori di Rocca 15,00 ciascuno spedizione compresa to della propria vita privata e familiare», diritto sancito dall art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell uomo. Si sarebbe dunque qui in presenza di una forma di grave discriminazione, provocata dalla lesione di un diritto fondamentale, che non può essere per nessun motivo conculcato. Il secondo ordine di considerazioni chiama invece direttamente in causa la disciplina legislativa italiana, la quale viene giudicata incoerente, perché mentre, da un lato, impedendo a coniugi portatori di malattie genetiche il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, vieta loro l accesso alla diagnosi preimpianto, consente, dall altro, qualora il feto risulti, alla luce della diagnosi prenatale portatore di anomalie o di malformazioni, di ricorrere all aborto (che, in quanto aborto terapeutico, può venire attuato anche al di là delle otto settimane normalmente previste dalla legge). D altra parte, è bene ricordare che la possibilità di adire alla fecondazione artificiale per prevenire la trasmissione di malattie genetiche è riconosciuta in quasi tutti i paesi europei fa eccezione, oltre all Italia, soltanto l Austria, e che pertanto l intervento della Corte europea, alle cui decisioni le legislazioni nazionali devono adeguarsi, è stata presumibilmente anche dettata dalla volontà di uniformare i criteri di valutazione e di gestione di questioni delicate come questa, e in generale come quelle attinenti l area della bioetica, allo scopo di evitare ingiuste sperequazioni. rischio di derive eugenetiche Ma, al di là del giudizio sull intervento della Corte, è importante interrogarsi sulla validità (o meno) dei motivi di ordine etico che hanno spinto gli autori della legge 40 a rifiutare il ricorso alla diagnosi preimpianto nel caso di malattia genetica della coppia. Ora, oltre a una non ben precisata volontà di tutelare la dignità e la libertà dei medici (e del personale sanitario in genere), il motivo fondamentale addotto era quello di evitare le derive eugenetiche; di impedire, in altri termini, che si incorra in una forma di «selezione genetica», che consente di scegliere il figlio che si desidera e di rimuovere quello che non è desiderato. Il rischio di tale esito è tutt altro che irreale, e la motivazione risulta dunque di per sé seriamente fondata. La «selezione genetica», praticata su vasta scala come potrebbe avvenire grazie alle prospettive aperte dalla decodifica del Dna e dal progresso delle tecnologie applicate a tale richiedere a Rocca - Cittadella Assisi rocca.abb@cittadella.org ambito costituisce senza dubbio un fe- 22 nomeno eticamente negativo, che occorre, nei limiti del possibile, scongiurare. quale giudizio etico? Tornando tuttavia all oggetto della sentenza della Corte europea, si deve riconoscere che il dispositivo della legge 40 è destinato a determinare, nell attuale contesto legislativo italiano, un male maggiore. Proibendo il ricorso alla fecondazione artificiale (e conseguentemente alla diagnosi preimpianto), mentre è invece ammessa, in virtù della legge 194 nel caso di malattia o malformazione del feto, la possibilità di ricorrere all aborto terapeutico si finisce infatti per dare luogo (il caso della coppia che ha fatto appello alla Corte europea lo conferma) a una situazione non solo psicologicamente più traumatica, soprattutto per la donna, ma anche moralmente assai più problematica. La eliminazione di un embrione, anche per chi ritiene si possa già parlare, prima dell impianto dell ovocellula fecondata in cavità uterina, di «persona» (il che è, come si sa, scientificamente discutibile), è, in ogni caso, un atto eticamente meno grave dell eliminazione di un feto, che ha già raggiunto un grado avanzato di crescita. Gli sviluppi della ricerca scientifica, favoriti dall innovazione tecnologica in costante avanzamento, rendono oggi sempre più attuale l azione predittiva della medicina. Come per ogni forma di progresso anche in questo caso gli esiti possibili sono ambivalenti. L atteggiamento prudenziale è perciò d obbligo; ciò che si esige è una forma di discernimento che sappia, di volta in volta, soppesare in base a un preciso quadro valoriale gerarchicamente ordinato, le conseguenze positive e negative degli interventi, promuovendo quelli nei quali le prime prevalgono e rifiutando quelli in cui le seconde hanno il sopravvento. A dover essere perseguito è infatti il bene possibile (e talora anche semplicemente il male minore) evitando atteggiamenti preconcetti di rifiuto o, inversamente, di facile adeguamento alle mode, ambedue in definitiva eticamente riprovevoli. Il fatto che si abbiano a disposizione nuovi strumenti per conferire all esercizio della fecondità procreativa maggiori garanzie circa il futuro del figlio è di per sé un dato positivo. Tutto dipende dall uso responsabile che di tali strumenti si fa, dalla capacità cioè di gestirli in modo corretto, avendo di mira il bene delle generazioni future e della intera società. Giannino Piana

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