PROCURA DELLA REPUBBLICA PROCURA DELLA REPUBBLICA
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- Aurora Franceschini
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1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO INTESA SULLE MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI GIUDIZIARI REQUIRENTI NEI CASI DI MALTRATTAMENTI E DI VIOLENZA SESSUALE IN DANNO DI MINORI 1 - PREMESSA Ai fini di un approccio corretto ai fatti di reato in danno di minori, occorre partire da una constatazione: nella quasi totalità dei casi l abuso in danno del minore, ancor prima di essere fisico, psicologico o sessuale è caratterizzato da una situazione di abuso di posizione dominante, nell ambito di relazioni, interne alla famiglia o ad un gruppo più ampio (famiglia estesa, comunità etc.) gravemente distorte. In casi del genere l unico modo per rendere possibile un cambiamento consiste nell eliminare le cause del turbamento del minore (dovuto al perdurare del maltrattamento e dell abuso ed al clima di violenza e/o intimidazione che ne sono una logica conseguenza) e nell instaurare un corretto percorso idoneo a curare il trauma. L intervento in questi casi è necessariamente caratterizzato da interdisciplinarietà (secondo le indicazioni fornite dalla L. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il ) e si svolge nell ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l abuso e dall altro quella delle procedure civili, avanti il giudice minorile, e talora anche avanti al giudice delle separazioni e a quello tutelare, che costituiscono la cornice giudiziaria nell ambito della quale si svolgono i percorsi educativo-terapeutici del minore. Tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, insegnanti, educatori, medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, ginecologi, medici legali, ecc. In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica, deve tendere ad inserirsi in processi terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dei diritti di difesa dell indagato/imputato, mentre, per converso, il giudice civile deve prendere in considerazione anche le finalità di acquisizione e genuinità della prova penale.
2 Coloro che trattano, a vario titolo, la materia (pubblico ministero, polizia giudiziaria, operatori psico-socio-sanitari etc.) devono, nei limiti del possibile, essere dotati di specializzazione (che non può prescindere da un accurata formazione) ed operare in modo coordinato. Va infine riconosciuta, ai fini di un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la pari libertà, dignità ed indipendenza dei singoli magistrati e delle singole autorità giudiziarie interessate, fra le quali appare opportuno predisporre il seguente protocollo d intesa. 2 - ACQUISIZIONE DELLE NOTIZIA DI REATO Preliminarmente va sottolineato il dovere, sanzionato penalmente (art. 362 c.p.) degli operatori sociali (assistenti sociali, insegnanti, educatori, operatori di comunità, medici e psicologi delle A.S.L. etc.), nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, di denunciare ogni ipotesi di reato procedibile d ufficio di cui vengano a conoscenza, nell esercizio o a causa del loro servizio, (indicazioni ricevute dal minore, dai familiari, da compagni/e del minore o da terzi in contatto con lo stesso, scritti etc.) e ciò anche in deroga del segreto d ufficio e del segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.). Analogamente, a tutti coloro che privatamente esercitano ogni tipo di professione sanitaria (medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti ecc.) incombe, anche in deroga al segreto professionale, l obbligo di referto, anch esso sanzionato penalmente (art comma c.p.) con il solo limite che essi non possono esporre il proprio assistito a processo penale (art comma c.p.). Si sottolinea la necessità che tutte le autorità giudiziarie che operano sul caso si attivino affinchè gli operatori e professionisti sopra menzionati : trasmettano senza ritardo la segnalazione sia alla Procura ordinaria (ovvero ad un ufficio di P.G.) sia alla Procura della Repubbblica presso il T.M. al fine dell adozione di provvedimenti a tutela del minore; tengano presente che notizia di reato non significa certezza del suo accadimento ma solo la conoscenza di un fatto, anche riferito da terzi, che, se vero, costituisce reato procedibile d ufficio e ciò indipendentemente da ogni considerazione, di esclusiva competenza della Procura della Repubblica ordinaria, sull attendibilità del minore, sulla sua idoneità a testimoniare, sulla utilità per lui del processo penale, sulla presenza di riscontri oggettivi (che possono anche mancare), sulla eventuale presenza di cause estintive del reato (prescrizione, amnistia etc.); tengano altresì presente che l area dei reati procedibili d ufficio, anche nel campo dei reati sessuali, è molto ampia quando il soggetto passivo è un minorenne; segnalino con pari tempestività eventuali pressioni e minacce di cui siano fatti oggetto sia il minore che coloro che se ne occupano, onde consentire l adozione di adeguati provvedimenti di tutela; in caso di generico sospetto (condotte erotizzate, manifestazioni sintomatiche di disagio quali i disturbi del sonno o dell alimentazione, disegni ambigui etc.) si limitino a segnalare la situazione di disagio e possibile pregiudizio del minore ai servizi sociali competenti ovvero, quando ricorrano i presupposti, alla Procura della Repubblica minorile competente a richiedere al T.M. l apertura di un procedimento civile; tengano presente che la segnalazione alla Procura minorile è obbligatoria nei seguenti casi: - allontanamento in via d urgenza (art. 403 cod. civ.); - minori che esercitano la prostituzione (art. 25 bis 1 comma L N. 835, introdotto dall art. 2 comma 2 L. 289/98) - minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (art. 25 bis 2 comma L N. 835, introdotto dall art. 2 comma 2 L. 289/98); - stato di abbandono di un minore (art. 8 L. 184/83) tengano presente che la segnalazione alla Procura minorile è facoltativa, in quanto non contemplata da alcuna norma giuridica, in tutti i casi in cui vengono richieste delle misure di competenza del T.M. quali: - decadenza dalla potestà genitoriale o incisione dei relativi diritti (artt. 330 sg. Cod. civ.); - allontanamento del minore dai genitori in quanto non in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, per il suo collocamento presso altro famigliare; - allontanamento del minore fuori della famiglia senza decadenza dalla potestà dei genitori per realizzare un intervento di sostegno (art. 1 comma 2 L. 218/91); - allontanamento del minore per il collocamento fuori della famiglia con decadenza dalla potestà dei genitori non in grado di provvedere alla crescita e all educazione del minore (art. 4 L. 184/83);
3 si astengano da ogni valutazione che li esporrebbe inutilmente, ivi comprese quelle sulla veridicità dei fatti e sull attendibilità del minore; in ogni caso si attivino affinchè la segnalazione sia inviata, senza indugio, dai loro superiori gerarchici (direttori didattici, presidi, dirigenti dei servizi sociali, direttori sanitari etc.) in modo da evitare personalizzazioni e rammentando, comunque, che l obbligo di denuncia o referto incombe su ciascuna persona fisica e non sull ufficio; non pongano in essere iniziative tese a vagliare l attendibilità del minore, ad accertare i fatti e/o a verificare l ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove; sappiano garantire al minore la segretezza della segnalazione, non subordinando tuttavia l invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l utilità del processo penale per quel minore; Si segnala l opportunità che gli operatori possano accedere, personalmente ovvero telefonicamente, ai magistrati competenti, sviluppando contatti rapidi ed informali, sia per dirimere dubbi sui casi non chiari che per aver pareri e fornire informazioni utili. L esigenza di porre in essere interventi di sostegno e di tutela nei confronti della vittima senza dar luogo ad inquinamento probatorio (stante l obbligo per il giudice civile di rendere pubblici i propri atti) fa propendere per una denuncia/segnalazione con contenuto parzialmente diverso: una al P.M. ordinario contenente la notitia criminis; l altra al P.M. presso il T.M. per l adozione degli interventi indispensabili a tutela del minore; in tal caso la segnalazione potrà essere più sintetica in ordine ai fatti di reato e soffermarsi maggiormente sugli aspetti più strettamente legati al contesto famigliare e alla personalità del minore. Nel caso di acquisizione della notitia criminis da parte delle forze dell ordine queste ne cureranno l immediato inoltro, anche per le vie brevi, sia al P.M. ordinario, che al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni. Il P.M. ordinario a sua volta trasmetterà, ai sensi dell art. 609 decies 1 comma c.p., alla Procura Minorile ed al T.M. copia delle comunicazioni di notizia di reato riguardanti presunti abusi ai danni minori che non risultino essere già state portate a conoscenza degli stessi da parte degli organi di polizia giudiziaria o dei denuncianti. Viceversa se il T.M. o altro giudice civile verrà a conoscenza di reati procedibili d ufficio, provvederà a darne notizia, senza ritardo, ai sensi dell art comma c.p.p., al P.M.. astenendosi da vagli preventivi circa la veridicità dei fatti e l attendibilità della parte lesa. L esigenza di agire, specie nella primissima fase delle indagini, con la massima tempestività, sinergia e segretezza, impone di evitare attività ed iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri obbiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l indagato non è ancora a conoscenza dell indagine, possono essere decisivi. 3 LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL MINORE Appare opportuno che, nei casi di mancanza di rappresentanza legale del minore (come quando l abusante è il padre e la madre è deceduta o decaduta dalla potestà genitoriale) ed in quelli di possibile conflitto di interessi tra il minore vittima di abuso e il genitore esercente la potestà (ad esempio quando la madre assume un atteggiamento collusivo con l indagato) il P.M. ordinario proceda sollecitamente, ai sensi dell art. 77 c.p.p., alla richiesta di nomina di un curatore speciale, ai fini non solo della costituzione di parte civile - e questo potrà avvenire non prima dell udienza preliminare ma, ancor prima, ai fini di poter esercitare i diritti riconosciuti alla parte lesa dalla legge (art. 90 c.p.p.) ed in particolare quello di poter partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.), quello di poter richiedere al P.M. ordinario di promuovere un incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) e potervi partecipare (art.401 c.p.p.) diritto quest ultimo la cui violazione comporta le conseguenze previste dall art. 404 c.p.p.. Specialmente gli atti che coinvolgono direttamente la persona del minore (audizione protetta in incidente probatorio, perizia o consulenza tecnica psicologica, perizia o consulenza tecnica medico legale ginecologica etc.), richiedono particolare opera di assistenza nei suoi confronti, sotto il profilo sia psicologico-affettivo che tecnico. Anche il disinteresse, tipico delle situazioni di trascuratezza educativa e dei nuclei famigliari multiproblematici, dà luogo ad un potenziale conflitto di interesse e può giustificare la nomina del curatore.
4 Sarà compito del giudice per le indagini preliminari nominare quale curatore speciale o l ente pubblico territorialmente competente alla tutela del minore ovvero avvocati dotati di sensibilità e preparazione nel settore specifico; tali soggetti provvederanno poi a nominare al minore un difensore ai fini della costituzione di parte civile e dell esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti alla parte offesa. La nomina del curatore in sede penale dovrà avvenire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p., anche nei casi in cui sia necessaria la presentazione di querela per reati commessi in danno del minore di 14 anni. Nel caso in cui il T.M. abbia pronunciato la sospensione della potestà genitoriale, sarà suo compito nominare al minore un curatore che a sua volta procederà alla nomina di un difensore per la costituzione in giudizio. Analogamente opererà il giudice tutelare nel caso che venga pronunciata la decadenza del genitore naturale dalla potestà genitoriale e si imponga, di conseguenza, la nomina di un tutore al soggetto privo di rappresentanza legale. In ogni caso gli atti relativi alla nomina del curatore del minore dovranno essere oggetto di comunicazione immediata da parte del P.M. ordinario al P.M. presso il T.M. e/o al giudice civile e viceversa. Il curatore si occuperà, nel caso che l imputato venga condannato al risarcimento dei danni, delle ulteriori iniziative per conseguire il risarcimento del danno e per amministrare, sotto la vigilanza del giudice tutelare, le somme conseguite. 4 IL COORDINAMENTO FRA AUTORITA GIUDIZIARIE Appare indispensabile una rapida consultazione attraverso scambio di informative, possibilmente scritte, direttamente tra i magistrati dei diversi uffici interessati ovvero per il tramite di polizia giudiziaria e servizi sociali, soprattutto nelle fasi iniziali dell'istruttoria che segue alla presentazione della denuncia. Proprio in questo momento si concentra il maggior rischio di decisioni contrastanti o disarmoniche tra le varie autorità giudiziarie. Lo scambio potrà riguardare, in particolare: l eventualità di procedere all allontanamento del minore, allontanamento che in via ordinaria spetta al T.M. ma che, in situazioni di pregiudizio in atto, può essere operato, in via di urgenza, ai sensi dell art. 403 cod. civ., da qualsiasi pubblica autorità (fra cui l autorità di pubblica sicurezza e quelle socio-assistenziali ) che collocherà il minore in luogo sicuro ; anche in questo ultimo caso, da ritenersi extrema ratio, è comunque auspicabile che chi adotta il provvedimento contatti, per le vie brevi, la Procura Minorile o il T.M. seguendo le indicazioni che tali uffici potranno dare specie in ordine al reperimento dell istituto e alle cautele da adottarsi per evitare al minore ulteriore turbamento; il regime delle visite in comunità da parte dei famigliari del minore nonché degli incontri da parte del genitore non convivente, quando il minore è affidato all altro genitore; tale decisione che spetta al T.M. e/o al giudice delle separazioni, ha enormi ripercussioni sul processo penale, anche nell eventualità che gli incontri avvengano in forma vigilata e pertanto potrà esser utile che il P.M. ordinario possa fornire al P.M. presso il T.M. gli elementi di fatto utili per la sua decisione informandolo altresì delle proprie particolari esigenze in relazione ai tempi e alle modalità delle indagini; la necessità, da parte del P.M. ordinario di effettuare atti di indagine penale che riguardino la persona del minore e per i quali è importante che, ai sensi dell art. 609 decies 2 e 3 comma c.p., ne sia pienamente garantita l assistenza affettiva e psicologica, anche attraverso l intervento dei servizi minorili dell amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali; tale assistenza riguarderà in particolare l audizione del minore in tutte le sedi (polizia giudiziaria, P.M. ordinario, incidente probatorio e dibattimento), la sua partecipazione ad atti di indagine (sopraluoghi, ricognizioni, individuazioni di persona etc.) la sua sottoposizione a visite mediche (specie quelle ginecologiche e proctologiche) e a consulenze tecniche o a perizie medico-legali-ginecologiche ovvero psicologico-psichiatriche; le risultanze dell indagine penale e sentenze penali, atti che possono avere importanti riflessi sia sulle decisioni da assumere in ambito minorile e civile, anche al fine di evitare duplicazione di atti, sia in relazione ai percorsi educativo-terapeutici del minore, quando questi, nel rispetto della procedure e delle esigenze delle indagini, venga reso partecipe e consapevole di ciò che accade intorno a lui; gli accertamenti effettuati in sede minorile (in particolare quelli sulla personalità del minore e sul nucleo famigliare) nonché i provvedimenti minorili che, concernendo la collocazione del minore ovvero i suoi percorsi educativi e terapeutici, non lasciano indifferente il giudice penale.
5 L'eventuale richiesta di emissione di misure cautelari nel confronti dell'indagato potrà esser comunicata al P.M. presso T.M. (sempre a condizione che l atto non venga trasmesso al T.M. ove sarebbe soggetto ad un regime di pubblicità) al fine di evitare duplicazioni di iniziative (con riferimento alla sospensione della potestà genitoriale) o comunque provvedimenti inutili, come quando l allontanamento del minore è disposto esclusivamente al fine di evitare il contatto con l indagato. 5 IL SEGRETO Sia l indagine penale che la procedura presso il T.M. hanno esigenze di segretezza che peraltro si modulano in modo diverso e che possono determinare situazioni di contrasto fra le diverse autorità giudiziarie che vanno, nei limiti del possibile, risolte, caso per caso, alla luce delle considerazioni che seguono. Dal punto di vista minorile è importantissimo che venga mantenuto il segreto nei casi di collocazione del minore presso una nuova famiglia idonea ad adottarlo (art. 73 L. 184/83) evitando che, attraverso la visione degli atti nel corso o al termine delle indagini, l'indagato venga a conoscenza dell'identità e residenza della famiglia affidataria o adottiva. Ogni informazione sul punto andrà richiesta al Tribunale per i Minorenni che potrà concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo citato, operando con le cautele indispensabili a salvaguardare l'obbligo di segretezza. Nell eventualità in cui al P.M. pervengano per errore notizie riservate (ad esempio: quelle riguardanti l indirizzo della comunità in cui il minore è stato collocato in regime di divieto di incontro con i famigliari, quelle relative alla famiglia adottante o affidataria), quando non gli sia possibile restituire gli atti erroneamente trasmessi, provvederà a farne stralcio collocando gli originali a protocollo riservato e lasciando nel fascicolo dell indagine una copia con omissis sui dati riservati. Per converso è imprescindibile esigenza del giudice penale evitare che atti di indagine subiscano una intempestiva discovery che possa determinare inquinamento delle prove; qualora ricorrano improrogabili esigenze di cautela probatoria, e per un tempo strettamente necessario, il P.M. ( o la sua P.G.) può ritardare la trasmissione di singoli atti ovvero effettuarne la trasmissione con eventuali omissis, oppure inviare relazioni riassuntive (limitandosi ad evidenziare eventuali aspetti di pregiudizio per il minore). Quando nemmeno questi accorgimenti siano sufficienti a salvaguardare le esigenze di segretezza, il P.M. potrà chiedere al giudice civile di porre a protollo riservato gli atti relativi per un tempo limitato alla fase in cui non è ancora avvenuta la discovery in modo che questa non avvenga, inopinatamente, in sede diversa da quella in cui gli atti sono stati formati. 6 - AUDIZIONE DEL MINORE Le A.G. procedenti si coordineranno, ove possibile, in ordine agli accertamenti da compiere ed all escussione delle persone coinvolte al fine di evitare inutili (ed a volte dannose) duplicazioni di attività d indagine e per meglio realizzare le diverse esigenze. Si riconosce l'esigenza che l'audizione delle presunte vittime avvenga in ogni caso - e soprattutto per minori molto piccoli - con l'ausilio di personale dotato delle necessarie competenze di tipo psicologico, anche attraverso la nomina di consulente tecnico del P.M. ordinario; Nel corso dell audizione il personale procedente dovrà tenere in considerazione le difficoltà del minore di sostenere ansia ed attenzione per un tempo prolungato, e della necessità di acquisire progressivamente la fiducia dello stesso. Occorre che tutti coloro che procedono all audizione del minore abbiano presente i dati fornito dalla psicologia secondo cui la memoria traumatica non è descrittiva e secondo cui i minori spesso riferiscono in maniera progressiva gli episodi di cui sono stati vittima. L audizione del minore dovrà esser eseguita mediante fono o video registrazione (con contestuale redazione di un verbale in forma riassuntiva in cui si darà atto della fono o videoregistrazione), in modo da assicurare la fedele riproduzione della genuinità di domande, risposte, toni di voce, comportamenti. Quanto all audizione del minore, sia in sede di incidente probatorio che di dibattimento, stanti i rischi che comporta da un punto di vista psicologico, si sottolinea la necessità che:
6 si abbia molta attenzione nella scelta del momento in cui chiedere l incidente probatorio, quando cioè il minore sia in grado di rielaborare la propria esperienza traumatica; ciò in genere è possibile solo quando già è iniziata la presa in carico del minore da parte dei servizi psico-sociali ed il minore è stato adeguatamente preparato (il che non significa ovviamente entrare nel merito di quanto gli dovrà essere chiesto); si proceda, ai sensi dell art. 398 comma 5 bis c.p.p., con le forme della cd. audizione protetta, anche in luogo diverso dal Tribunale, in cui sarà presente il minore accompagnato da una persona di sua fiducia e/o da una persona in grado di assisterlo (assistente sociale, psicologo infantile ecc.) come previsto dall art. 609 decies 2 e 3 comma c.p.p.. si adottino modalità tali da garantire la serenità del minore e la genuinità del suo racconto, nonché da impedire il sorgere di ulteriori traumi; in particolare potrebbe essere utile consentire al minore di poter, prima dell audizione, visitare il luogo in cui questa avrà luogo e conoscere l ausiliario che lo esaminerà e, durante l audizione, effettuare disegni ovvero scrivere su un foglio quello che si vergogna di dire; si evitino al minore le lunghe attese prima di iniziare l audizione, come accade invece spesso ai testimoni adulti; il minore venga escusso direttamente dal giudice procedente ovvero dall ausiliario da lui nominato ai sensi dell art comma c.p.p., a seconda delle esigenze del minore; si eviti il contatto tra l indagato ed il minore nel corso dell audizione (tanto più se in forma di confronto, come spesso richiesto dagli indagati) e nel periodo che la precede e vengano adottate misure particolarmente severe nella regolamentazione delle visite del minore allontanato dalla famiglia; si evitino, nel corso dell esame non solo le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art comma c.p.p.) il che può avvenire sia attraverso domande che suggeriscono la risposta (cd. suggestione positiva) sia assumendo un atteggiamento poco empatico, mettendo in dubbio l attendibilità del minore o addirittura esprimendo approvazione nei confronti dell indagato (cd. suggestione negativa); si informino gli operatori, nel caso che non presenzino all atto, di quanto accaduto nel corso dell incidente probatorio in modo da facilitare in seguito la rielaborazione di tale esperienza in sede educativa e terapeutica. 7 ACCERTAMENTI MEDICI E PSICODIAGNOSTICI SUL MINORE Rispetto agli approfondimenti di tipo peritale/consulenziale si riconosce l'esigenza di limitare il più possibile il sovrapporsi d indagini sullo stesso minore per incarico delle diverse autorità. In generale può valere il criterio di riservare all'ambito penale gli accertamenti di natura medico-legaleginecologica e quelli, quando strettamente necessari, sull'idoneità a testimoniare a norma dell art. 196 comma 2 c.p.p. (rispetto ai quali il minore andrà comunque adeguatamente sostenuto a livello psicologico), mentre la c.d. psicodiagnosi, la valutazione delle relazioni familiari e della possibilità di recupero delle funzioni genitoriali va riservata all'ambito minorile. In molti casi sarà sufficiente sentire, in ambito penale, in qualità di testimoni coloro che hanno ascoltato il minore in sede minorile, con il vantaggio che potranno essere pienamente utilizzate le rivelazione da costoro raccolte. Non pare, in via del tutto generale, opportuno, anche se processualmente corretto, che lo stesso esperto sia nominato sia in sede minorile che in sede penale, ad evitare un eccessiva personalizzazione dell accertamento ed una commistioni di ruoli. Può essere invece talora opportuno che gli esperti nominati nelle diverse sedi giudiziarie, per evitare duplicazione di accertamenti, effettuino, di comune accordo, attività congiunte. 8 TUTELA DELLA RISERVATEZZA Le autorità giudiziarie riconoscono come vada compiuto ogni sforzo per evitare che la storia della vittima divenga oggetto di notizie a mezzo stampa che ne consentano l'identificazione, vigilando anche sull operato dei loro stretti collaboratori (P.G., operatori sociali etc.) sia al fine di preservare il minore da ulteriori traumi e soprusi sia come dovuto mezzo di tutela dell indagato. Ciò non vale - ovviamente - solo per i dati di più immediata riconoscibilità (generalità, fotografie, indirizzi), ma anche per notizie che, indirettamente, la rendano possibile (residenza dei genitori, scuola frequentata, ecc.). La tutela della riservatezza delle vittime e di tutte le persone coinvolte, incluso l indagato, è sancita a livello processuale e penale (artt. 114, 6 comma c.p.p. e 684 c.p.) e recepita nella c.d. Carta di Treviso che prevede per i
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