SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

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1 Circolare 18/2006 del 30 novembre 2006 Collegato alla Finanziaria 2007 Il 23 novembre è stato convertito in Legge (n. 286/2006) il Decreto Collegato alla Manovra Finanziaria per l anno 2007 (D.L.262/2006). Il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre, ed è entrato in vigore il giorno successivo. Come già anticipato con la nostra precedente circolare n. 15/2006, il Collegato anticipa, rispetto alla Manovra Finanziaria di fine anno, alcune misure di natura fiscale. Le altre disposizioni contenute nella Finanziaria, oggetto di un disegno di legge, sono all esame dal Parlamento per la definitiva approvazione, prevista per il mese di dicembre. Riportiamo di seguito una breve analisi delle norme fiscali del Collegato. - Spese da paradisi fiscali (art. 1 co. 6) L indeducibilità delle spese derivanti da operazioni con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata viene estese anche ai costi per le prestazioni di servizi rese da professionisti residenti in tali paesi. - Scontrini fiscali (art. 1 co. 8/8ter e art. 2 co. 30) L art. 1 co. 8, 8 bis e 8 ter del Collegato, come modificato dalla legge di conversione, ridefinisce, per le violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la disciplina della sanzione accessoria della sospensione della licenza commerciale in caso di ripetute infrazioni dell obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

2 In particolare, è stabilito che, qualora siano state contestate, nel corso di 5 anni, tre distinte violazioni dell obbligo di emettere lo scontrino, è disposta la sospensione della licenza per un periodo da 3 gg. a 1 mese. A differenza del passato, il provvedimento di sospensione, che dovrà essere notificato entro sei mesi dalla contestazione della terza infrazione, sarà immediatamente esecutivo, non essendo più necessario l accertamento definitivo e, pertanto, il contribuente non potrà evitare o differire la sospensione dell attività impugnando il provvedimento. Se l importo complessivo dei corrispettivi oggetto di sanzione eccede la somma di euro , la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi. Sempre in tema di scontrini fiscali, l art. 2 co. 30 del Collegato precisa che l obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi non fa venir meno quello di certificare gli incassi mediante rilascio di scontrini e ricevute fiscali. È inoltre obbligatoria, su richiesta del cliente, l emissione della fattura. Resta invece confermato l esonero dall obbligo di certificazione degli incassi per le imprese della grande distribuzione che si sono avvalse della facoltà, prevista dalla legge 311/2004 (art. 1 co. 431), di trasmettere telematicamente i corrispettivi all Agenzia delle Entrate. È tuttavia utile segnalare che la Finanziaria 2007, nel testo approvato dalla Camera il 19 novembre, stabilisce che, per i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi, lo scontrino non ha valenza fiscale. - Immatricolazione di auto oggetto di acquisto intracomunitario (art. 1 co. 9/12) Al fine di contrastare le frodi dell Iva nel settore del commercio di veicoli di provenienza estera, viene stabilito che, per l immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli, sia nuovi che usati, oggetto di acquisto intracomunitario, occorrerà allegare copia di un modello F24 speciale. Tale modello, da approvare con provvedimento dell Agenzia delle Entrate, dovrà riportare il numero di telaio e l ammontare dell Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

3 Per l immatricolazione dei veicoli di provenienza extra UE sarà invece necessaria una certificazione doganale attestante il pagamento dell Iva o l eventuale ricorso all utilizzo, da parte dell importatore, del plafond di cui all art. 8 del DPR 633/ Riscossione delle imposte (art. 2 co. 6/9) Vengono rafforzati i poteri di riscossione del Concessionario. In particolare: - l atto di pignoramento dei crediti del debitore, fatta eccezione per le pensioni, può contenere l ordine al terzo di pagare direttamente al Concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede; - in caso di morosità nei pagamenti per importi superiori a euro gli agenti della riscossione possono accedere nei locali del contribuente per acquisire copia della documentazione utile a individuare l importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi; - prima di procedere all erogazione di rimborsi superiori a euro l Amministrazione dovrà effettuare un riscontro telematico con il Concessionario per conoscere l esistenza di eventuali debiti di importo pari o superiore a tale somma. In tal caso il rimborso viene negato. - Compensazioni tra crediti d imposta e debiti iscritti a ruolo (art. 2 co. 13 e 14) In sede di erogazione di un rimborso d imposta, l Agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario ha somme iscritte a ruolo. In caso affermativo l Agenzia segnala il credito al Concessionario. Il concessionario notifica all interessato una proposta di compensazione tra il credito e debito, sospendendo l azione di recupero e invitando il debitore a comunicare la decisione entro 60 gg. - Ammortamento dei fabbricati strumentali (art. 2 co. 18) In sede di conversione in legge del Collegato, è stata radicalmente modificata la disciplina della Manovra Prodi, la quale ha introdotto il principio secondo cui il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo riferibile alle aree occupate dalla costruzione e alle relative pertinenze (art. 36 co.7 del D.L. 223/2006).

4 Le due principali novità riguardano: - l eliminazione dell obbligo di redazione della perizia per la valutazione del costo dell area; - la possibilità di assumere, quale costo dell area, quello di acquisto, nel caso in cui si sia proceduto successivamente all edificazione del fabbricato. Il costo da attribuire all area, ove non autonomamente acquistata in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30%, del costo complessivo dello stesso. Tali regole si applicano anche ai fabbricati strumentali in leasing. La disposizione è valida a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (2006), anche per le quote di ammortamento ed i canoni di leasing relativi a fabbricati acquistati in periodi d imposta precedenti. In tal caso, ai fini dell individuazione del maggior valore, si tiene conto del valore delle aree esposto nel bilancio 2005 (per chi ha l esercizio coincidente con l anno solare) e del valore determinato applicando le percentuali (20% o 30%) al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi e delle rivalutazioni effettuate. Per ogni fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso, al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d imposta precedenti calcolate sul costo complessivo. - Plusvalenze da cessione di immobili (art. 2 co. 21) L imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, passa dal 12,5% al 20%.

5 - Riporto di perdite pregresse dei soggetti Ires (art. 2 co ) Viene ridotta la portata retroattiva di due disposizioni contenute nella Manovra d estate (c.d. Manovra Prodi, Legge 248/2006). In particolare: 1) La legge 248/06 aveva vietato, per le società partecipate che hanno optato per la trasparenza, di utilizzare le perdite relative agli esercizi anteriori all inizio della tassazione per trasparenza per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. Il Collegato alla Finanziaria fa scattare tale divieto solo dall esercizio di trasparenza che inizia successivamente al 4 luglio In sede di conversione del decreto è stato precisato che le nuove regole hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d imposta successivi rispetto all entrata in vigore della legge. 2) La Manovra Prodi aveva previsto che le perdite dei primi tre periodi di imposta potessero essere riportate senza limiti di tempo solo a condizione che si trattasse di perdite conseguite nei primi tre esercizi d imposta dalla data di costituzione e che si trattasse di una nuova attività imprenditoriale. Il Collegato alla Finanziaria ha eliminato l effetto retroattivo della nuova regola. In sede di conversione del decreto è stato precisato che la norma si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, dal periodo d imposta Stock option (art. 2 co. 29) Il regime agevolato previsto per le stock option dall art. 51, co. 2, lett. g bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi può essere applicato a condizione che: 1) l opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti 3 anni dalla sua attribuzione; 2) al momento in cui l opzione è esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati;

6 3) il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all esercizio dell opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente. In caso di cessione prima che siano trascorsi 5 anni, l importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente è assoggettato a tassazione nell anno della cessione o della costituzione in garanzia. Le nuove regole sono applicabili a decorrere dall entrata in vigore del decreto legge. - Iva e Irap in agricoltura (art. 2 co. 31 e 32) Relativamente all Iva viene modificato l art. 34 co. 6 del DPR 633/1972. Il limite massimo di volume d affari stabilito per accedere al regime di esonero passa da 2.582,28 euro a euro. Viene inoltre soppresso il regime semplificato previsto per i produttori agricoli con volume d affari fino a ,28 euro, che prevedeva l esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici. Analogamente all Iva, anche per l Irap viene esteso il regime di esonero per i produttori agricoli con volume d affari inferiore a euro. - Catasto (art. 2 co. 40 /43) Gli immobili, o porzioni di immobili, destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale non possono essere accatastati nella categoria E (stazioni, scali aeroportuali, porti etc.). I proprietari degli immobili in questione hanno 9 mesi di tempo per chiedere la revisione della qualificazione e della rendita. Tale termine decorre dalla data di entrata in vigore del Collegato (con scadenza quindi, nel mese di agosto 2007). Con provvedimento dell Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 gg., saranno stabilite le modalità tecniche e operative per l accatastamento degli immobili della categoria E.

7 - Successioni e donazioni (art. 2 co. 47/53) In sede di conversione del decreto legge, la tassazione dei trasferimenti per successione e donazione è stata radicalmente modificata, tornando all impianto originario vigente fino al 24 ottobre In particolare, mentre con il Decreto legge Collegato n. 262/2006 la tassazione sui trasferimenti era stata modulata sulla base dell imposta di registro, in sede di conversione è stata reintrodotta la vera e propria imposta sulle successioni e donazioni di cui all originario DPR 346/1990. In sostanza, la nuova imposta sulle successioni e donazioni torna ad essere disciplinata dalle norme contenute nel DPR 346/1990, con qualche novità, la più importante delle quali è indubbiamente la previsione di una franchigia di di euro per ciascun beneficiario che sia parente in linea retta, come ad esempio tra genitore e figli (vd. Infra). Termini La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del decesso, così come previsto dall art. 31 del DPR 346/1990. Base imponibile Oggetto di tassazione è il valore complessivo di tutti i beni trasmessi al beneficiario, fatta eccezione, per le successioni, dei titoli di Stato, dei beni culturali e degli autoveicoli (questi ultimi esclusi anche dall imposta sulle donazioni). Per gli immobili la base imponibile torna ad essere il valore venale, così come previsto dall art. 14 del DPR 346/1990. Tuttavia, è importante precisare che, relativamente alle successioni, rivive anche l art. 34 del medesimo DPR 346 secondo cui è vietato l accertamento sul valore dei beni immobili il cui valore dichiarato sia superiore alla rendita catastale rivalutata secondo i coefficienti indicati nel medesimo articolo (sul punto comunque il Senato ha recentemente approvato un ordine del giorno che impegna il

8 governo a introdurre un emendamento nella Finanziaria che precisi che la base imponibile, in caso di successione, sia il valore catastale rivalutato). Aliquote. Sono le stesse per le successione e le donazioni. Occorre però operare una distinzione in base al grado di parentela: - coniuge e parenti in linea retta: 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, di euro; - altri parenti fino al 4 grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3 grado: 6%; - altri soggetti: 8% Nel caso in cui oggetto di successione o donazione siano beni immobili, si applicheranno, sul valore catastale, anche l imposta ipotecaria del 2% e l imposta catastale dell 1%. Qualora il beneficiario possieda i requisiti prima casa le imposte ipotecaria e catastale si applicheranno nella misura fissa di 168 euro. Decorrenza delle nuove regole La legge di conversione ha stabilito un entrata in vigore differenziata per donazioni e successioni. Per le successioni è prevista una breve retroattività delle nuove regole le quali si applicano non solo alle successioni apertesi dopo l entrata in vigore della legge di conversione ma anche a quelle apertesi fin dal 3 ottobre scorso (data di entrata in vigore del decreto legge). Per le donazioni invece, le nuove disposizioni si applicano solo a quelle stipulate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

9 - Auto aziendali (art. 2 co.71 e 72) A) Auto utilizzate direttamente Viene limitata la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi (es. ammortamento, spese di manutenzione, lubrificanti, etc.) sostenuti per le autovetture e altri mezzi assimilati - autocaravan, motocicli e ciclomotori - utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni. In particolare: - per le imprese: tutti i costi saranno totalmente indeducibili (in passato era prevista la misura del 50%); - per i professionisti: la deducibilità è ridotta al 25% (era del 50%); - per gli agenti e i rappresentanti: resta invariata la misura attuale di deducibilità dell 80%. Restano invariate le norme previste dall art. 164 del TUIR relative al limite di costo deducibile, al numero di veicoli deducibili ecc. Nessuna limitazione è invece prevista per le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell esercizio dell attività propria dell impresa che rimangono interamente deducibili (ad es. taxi, auto a noleggio, etc.) B) Auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti Non è più consentita la deducibilità integrale dei costi di esercizio e di ammortamento in caso di assegnazione di autovetture in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. A partire dall esercizio in corso è deducibile la parte di costo che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente a titolo di fringe benefit. Secondo le nuove norme il compenso in natura, che deriva dall utilizzo del veicolo anche a fini privati, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente in misura pari al 50% (anzichè al 30%) dell importo corrispondente ad una percorrenza media annua di Km (calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tariffa Aci relativa al mezzo di trasporto usato), al netto di quanto pagato dal dipendente per l uso privato.

10 In altri termini, l importo corrispondente alla tariffa dovrà ora essere moltiplicato per (50% di ), anziché per (30%), come in passato. * Entrambe le modifiche si applicano dal periodo d imposta in corso al momento di entrata in vigore del decreto legge. Ai fini del calcolo degli acconti delle imposte sui redditi e dell Irap il Collegato, tuttavia, prevede espressamente che i contribuenti potranno continuare ad applicare la maggiore deducibilità prevista dalla normativa precedente. *** Relativamente alle autovetture aziendali ricordiamo che è stato prorogato al 15 aprile 2007 il termine entro cui sarà possibile presentare domanda per ottenere i rimborsi Iva dopo che la pronuncia della Corte di Giustizia Europea ha condannato l Italia per illegittimità della norma che limita la detrazione Iva (vd. nostra circolare n. 17 del 23 novembre 2006). La recente Legge n. 278 ha stabilito che il rimborso potrà essere effettuato a forfait, ovvero sulla base di una percentuale di detrazione stabilita dalla stessa Agenzia delle Entrate, oppure in via analitica, qualora il contribuente ritenga inadeguata la proposta dell Amministrazione (in tal caso, tuttavia, occorrerà fornire giustificazione della maggiore detrazione richiesta).

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