Pegno di azioni e quote: presupposti, modalità costitutive ed effetti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Pegno di azioni e quote: presupposti, modalità costitutive ed effetti"

Transcript

1 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 38 Pegno di azioni e quote: presupposti, modalità costitutive ed effetti Presupposti ed effetti del pegno sui diritti inerenti agli strumenti partecipativi societari, con particolare riguardo al diritto di voto e al diritto di opzione. Modalità operative per la sua costituzione su azioni di s.p.a. e su quote di s.r.l. a cura di Luca Amati* LA QUESTIONE Una partecipazione sociale può essere oggetto di pegno? Quali sono i presupposti giuridici per poter avvalersi di tale strumento di garanzia? Quali le modalità per rendere operativo il vincolo? Quali sono gli effetti pratici di tale operazione in capo al debitore e al creditore pignoratizio? Cosa accade ai diritti patrimoniali e amministrativi inerenti agli strumenti partecipativi vincolati? INTRODUZIONE La fattispecie del pegno su strumenti partecipativi (azioni e quote sociali) di società di capitali risulta essere, alla luce della prassi, molto diffusa e di primario rilievo per l operatore del diritto. Essa, infatti, costituisce valido strumento di garanzia affinché il titolare delle partecipazioni possa ottenere più agevolmente una linea di credito o affinché il creditore possa tutelare con un adeguato livello di certezza le proprie ragioni nei confronti del socio debitore. È noto, invero, che ogni qual volta si verifica una situazione di crisi anche solo momentanea o paventata dell impresa, i creditori, attuali o potenziali (quali essi siano, privati o istituti di credito), tendono a tutelarsi attraverso strumenti preventivi e successivi. I primi consistono (in una fase prodromica alla concessione del finanziamento) in un analisi economica preventiva (c.d. due diligence) sia del soggetto richiedente il prestito sia della serietà e affidabilità del progetto industriale al cui perfezionamento il finanziamento è preordinato. I secondi consistono, appunto, nel sottoporre l erogazione del prestito al rilascio, da parte del soggetto destinatario del prestito, di idonee garanzie (reali o personali) volte ad as- *Avvocato del Foro di Milano, Studio legale Goltara & associati. 38 N 9 - settembre 2007

2 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 39 sicurare il rientro dall esposizione debitoria; tra questi rientra il pegno su azioni o quote di società di capitali. La notevole eterogeneità di ipotesi e fattispecie cui lo strumento del pegno su strumenti partecipativi si riferisce rende evidente l interesse che lo stesso riveste, e al tempo stesso ne appalesa le problematiche che, nell applicazione pratica, tendono inevitabilmente a manifestarsi. In particolare, le maggiori difficoltà risultano essere legate all esigenza di conciliare diversi interessi entrambi meritevoli di tutela, e cioè quello alla gestione della società e al suo sviluppo coerente (di cui è titolare il socio debitore) e quello volto alla conservazione e tutela della garanzia patrimoniale (di cui è titolare il creditore). Sinteticamente, con riserva di ulteriori e più ampie precisazioni nelle sezioni dedicate, possiamo anticipare che l orientamento dominante, sia in dottrina sia in giurisprudenza, tende a considerare preminenti (e conseguentemente a tutelare) le ragioni del creditore, titolare della garanzia, attraverso il riconoscimento della legittimazione all esercizio di numerosi diritti amministrativi correlati alla titolarità degli strumenti partecipativi, di cui il debitore è temporaneamente spogliato a favore, appunto, del titolare del diritto di pegno. L essenza del pegno avente a oggetto azioni e quote risiede proprio nel consentire al creditore pignoratizio di potere prendere parte attiva alla vita della società attraverso l esercizio dei principali diritti amministrativi correlati alle stesse azioni e quote, e ciò al fine ultimo di vigilare sull integrità e la capienza del patrimonio sociale. Codice civile Art Pegno Art Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni Art Nozione Art Costituzione Art Prelazione del creditore pignoratizio R.D. 29 marzo 1942, n. 239 Norme interpretative, integrative e complementari del R.D. n. 1148/1941 convertito nella legge n. 96/1942 riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Art. 3 Vincoli reali sulle azioni LE NORME D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 Attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il pegno su azioni LA FATTISPECIE L art c.c. stabilisce che possono essere concessi in pegno i beni mobili, le universalità di beni mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. N 9 - settembre

3 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 40 L azione, intesa come entità rappresentativa e numerica di una determinata partecipazione sociale è, nella sua materialità, un bene mobile, che può formare oggetto di diritti e che quindi può essere soggetta al diritto di pegno. Essa rileva sotto due profili: il primo, oggettivo, che la vede come una quota proporzionale che va a comporre, assieme alle altre azioni emesse, il capitale sociale, e il secondo, soggettivo, che riguarda la posizione del socio titolare della partecipazione azionaria, partecipazione che lo pone nella titolarità di diritti patrimoniali e amministrativi. In altre parole, il titolo azionario costituisce la sintesi dei poteri e dei doveri del socio all interno della compagine sociale. A livello generale possiamo altresì affermare che i vincoli potranno avere a oggetto tutte le diverse tipologie di azioni. Y Modalità costitutive Il pegno su azioni richiede, affinché la costituzione sia regolare, l osservanza sia delle disposizioni codicistiche, di cui agli artt. 2024, 2026, 2786 e 2787 c.c., sia dei precetti contenuti nella normativa speciale, avuto particolare riguardo al R.D. n. 239/1942. Inoltre, a seguito della c.d. dematerializzazione degli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati (D.Lgs. n. 213/1998), il legislatore ha dettato delle disposizioni specifiche circa le modalità di costituzione dei vincoli sui titoli azionari non rappresentati da un supporto cartaceo. In considerazione di quanto sopra sintetizzato, è quindi possibile individuare due regimi diversi di costituzione del pegno su azioni, a seconda che oggetto della garanzia reale siano dei titoli azionari in regime di cartolarizzazione (azioni di società non quotate) oppure in regime di dematerializzazione (azioni di società quotate). Operativamente, cominceremo a trattare del pegno di azioni in regime di cartolarizzazione: esso può attuarsi secondo due ben distinte procedure, tra di loro alternative, e precisamente: la prima prevede la doppia annotazione del vincolo: sul titolo azionario e nel libro soci; la seconda prevede la materiale consegna del titolo, girato dal socio al creditore pignoratizio con l apposizione contestuale della clausola in garanzia. A prescindere dal sistema utilizzato, è di assoluta rilevanza ricordare che, oltre ai predetti adempimenti, per la validità della costituzione della garanzia reale nonché per l efficace esercizio della prelazione da parte del creditore pignoratizio, sarà necessaria la redazione e sottoscrizione della scrittura con data certa (prevista dal comma 3 dell art c.c.), non risultando questa fungibile con l annotazione del vincolo sul titolo e nel libro soci. Si evidenzia che, affinché il pegno sia opponibile alla società, è requisito essenziale e imprescindibile l annotazione del vincolo nel libro dei soci. La costituzione del vincolo (reale) fa sorgere in capo alla società l obbligatorietà di un ulteriore adempimento, costituito dal deposito per l iscrizione nel competente Registro delle imprese dell elenco aggiornato dei soggetti beneficiari dei vincoli che gravano sui titoli. Per quanto riguarda il pegno su azioni in regime di dematerializzazione, la normativa di riferimento (art. 34 D.Lgs. n. 213/1998) precisa che la costituzione del diritto richiede la registrazione del vincolo in uno specifico conto, differente da quello ordinario, detenuto presso l intermediario finanziario. 40 N 9 - settembre 2007

4 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 41 Il pegno si perfeziona, quindi, con l iscrizione dei vincoli in detto conto, nel quale deve essere specificata la natura del vincolo, le eventuali indicazioni supplementari, in particolare quelle concernenti l attribuzione dei diritti patrimoniali e amministrativi relativi ai titoli concessi in garanzia, la causale dell operazione e la data dell operazione da iscrivere. Non risulta quindi necessaria, a differenza che per il procedimento avente a oggetto le azioni cartolarizzate, l annotazione nel registro della società emittente ai fini della costituzione del vincolo, e (secondo parte della dottrina) neanche ai fini della legittimazione all esercizio dei diritti sociali a cui il creditore pignoratizio è per legge legittimato, risultando sufficiente il rilascio di idonea certificazione da parte dell intermediario autorizzato. Si dubita che occorra, per la valida costituzione del pegno, la redazione e sottoscrizione di scrittura privata avente data certa, in quanto la relativa funzione di certezza appare, a tutti gli effetti, sostituita dall annotazione che l intermediario dovrà effettuare ai sensi degli artt reg. Consob n /1998. Per quanto concerne, da ultimo, gli effetti che si determinano a seguito della costituzione del pegno sulle azioni dematerializzate nei confronti della società emittente, questi sono condizionati al tradizionale adempimento dell annotazione nel libro soci della costituzione del vincolo reale. La realizzazione di tale adempimento viene garantita attraverso la comunicazione che l intermediario deve effettuare alla società emittente ai sensi dell art. 34 (D.Lgs. n. 213/1998). Esercizio dei diritti amministrativi I diritti sociali (patrimoniali e amministrativi) consentono al titolare degli stessi, in proporzione agli strumenti partecipativi posseduti, di incidere sulla vita della società e di trarne utilità economiche. In sintesi, i diritti amministrativi (o corporativi) permettono al socio di incidere (ad esempio attraverso il diritto di voto) sulla politica relativa alle scelte operative della società. I diritti patrimoniali, invece, rappresentano e costituiscono i vantaggi di natura economica cui il socio ha diritto quale titolare di un determinato pacchetto azionario; in essi vengono compresi il diritto a percepire gli utili, di ricevere la quota di liquidazione all esito della relativa fase, il diritto a ricevere il corrispettivo di cui alla liquidazione della quota in caso di esercizio del diritto di recesso, il diritto di opzione in caso di aumento di capitale, gratuito o a pagamento. Ora, nel caso in cui, sulle azioni, sia costituita la garanzia pignoratizia, si pone la questione di come, da un punto di vista operativo, si possano conciliare le caratteristiche proprie del pegno con quelle relative ai diritti spettanti al socio. Certamente non è di aiuto il solo dato normativo, vista la scarsità di disposizioni al riguardo, essenzialmente riconducibili al disposto di cui all art c.c. Verranno qui di seguito analizzate le principali fattispecie utilizzate nella prassi negoziale nell attribuzione dei diritti amministrativi; di seguito, di quelli patrimoniali. Y Il diritto di voto Per quanto riguarda il diritto di voto, il legislatore ha espressamente stabilito che questo N 9 - settembre

5 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 42 spetti, salvo diversa pattuizione, al creditore pignoratizio (art c.c.). La giurisprudenza, come si vedrà, è orientata a ritenere che il creditore titolare, salvo patto contrario, del diritto di voto incontri, come unico limite nell esercizio dello stesso, quello rappresentato dal divieto di votare in odium socii, il che vuole dire che il voto stesso deve risultare coerente con la ratio della sua attribuzione (tutelare la garanzia patrimoniale del creditore) potendo anche risultare diverso da quello che avrebbe esercitato il socio, purché ciò non sfoci in interessi meramente egoistici o, peggio, in finalità emulatorie in danno al socio debitore, i quali non inficierebbero la validità della delibera assembleare ma rileverebbero solo a livello di rapporti interni tra debitore e creditore, potendo dar luogo a un azione per risarcimento dei danni. Anche al fine di evitare il pericolo appena menzionato, nel contratto costitutivo del vincolo le parti possono, in deroga a quanto previsto dalla norma citata, stabilire che il diritto di voto resti in capo al soggetto debitore, con la previsione di determinati correttivi volti a tutelare anche le ragioni del creditore pignoratizio. Bisognerà porre infine attenzione ai precetti contenuti nello statuto prima di pervenire alla costituzione del pegno stesso, onde evitare di incorrere in una fattispecie vietata dai patti sociali. Salvo quanto sopra premesso, l autonomia contrattuale delle parti consente l inserimento nel contratto di pegno di clausole, di solito anche alquanto articolate, che stabiliscano e regolino nel dettaglio le modalità dell esercizio del diritto di voto. A titolo esemplificativo, si possono rammentare quelle che prevedono un obbligo di consultazione in capo al costituente, che dovrà quindi previamente informare il creditore pignoratizio delle proprie intenzioni di voto e ciò al fine di mantenere una linea comune in merito alle singole deliberazioni che verranno adottate in assemblea. Inoltre, non è raro rinvenire nella prassi delle clausole contrattuali che prevedano il trasferimento del diritto di voto in capo al creditore al verificarsi di una situazione di inadempimento contrattuale riguardante il contratto di finanziamento, causa (in senso tecnico-giuridico) della dazione in pegno. Y Impugnazione delle delibere assembleari Tra i diritti strettamente correlati al diritto di voto in assemblea, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari riveste un ruolo preminente a causa dell incidenza che lo stesso può avere sugli assetti societari. Ne deriva che, in assenza di un dato legislativo univoco (infatti l ultimo comma del novellato art c.c. recita: «i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno od usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio»), l attribuzione di tale diritto in capo al socio debitore o al creditore pignoratizio non è di secondaria importanza. Partiamo dal dato legislativo: in assenza di una chiara e specifica pattuizione sottoscritta dalle parti, il diritto di impugnativa spetta a entrambi i soggetti. In passato, prima della novella del 2003, dottrina e giurisprudenza, in mancanza delle disposizioni (peraltro non univoche, come detto) di cui al novellato art c.c., avevano avuto modo di confrontarsi pervenendo, in estrema sintesi, a tre diverse conclusioni, tutte supportate da congrue motivazioni, che vedevano: a) titolare del diritto di impugnati- 42 N 9 - settembre 2007

6 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 43 va il solo socio; b) titolare del diritto di impugnativa il solo creditore pignoratizio; c) titolari disgiunti sia il socio sia il creditore pignoratizio. In conclusione, a prescindere dalle (pure importanti) questioni dottrinarie, appare chiaro che, visto il dettato codicistico che attribuisce il diritto di impugnativa delle delibere assembleari sia al socio costituente che al creditore pignoratizio, saranno quanto mai auspicabili, per non dire imprescindibili, specifiche disposizione contenute nel titolo (il contratto di pegno). Y Il diritto di recesso Per quanto attiene l attribuzione del diritto di recesso, pacifica (anche dopo la riforma del 2003) è l opinione secondo la quale esso spetta in via esclusiva al socio. Ciò in base a ragioni sia di ordine sistematico (l art c.c., in tema di recesso, parla esclusivamente del socio), sia di ordine logico: se il legislatore ha espressamente riconosciuto al socio debitore la titolarità del diritto di opzione al fine di tutelare e preservare la misura della sua partecipazione all interno della compagine sociale, è evidente come al solo socio possa spettare la decisione di porre fine al rapporto sociale. Y I diritti amministrativi c.d. minori Per quanto concerne gli altri diritti amministrativi (diritto di intervento, diritto di informazione, diritto di chiedere il rinvio dell assemblea), ne viene riconosciuta quasi pacificamente l attribuzione in capo al creditore pignoratizio, in base alla stretta connessione di tali diritti con quello di voto. Esercizio dei diritti patrimoniali Y Il diritto di opzione Nell ambito dei diritti patrimoniali spettanti al socio, quello di opzione assume una posizione di notevole rilevanza, in quanto permette allo stesso, in presenza di particolari fattispecie, quali l aumento del capitale sociale, di potere sottoscrivere, con preferenza rispetto a soggetti terzi non soci, le azioni di nuova emissione. È evidente l utilità economica correlata al diritto di opzione, che può essere anche ceduto o rinunziato, a particolari condizioni. Ebbene, per quanto concerne tale (importante) diritto, il dettato normativo (art c.c.) è chiaro nell attribuire l esercizio dello stesso in capo al socio. Prosegue la norma: «Qualora il socio titolare dell opzione non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l esercizio del diritto di opzione, e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca o intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati». Di notevole rilevanza, ai fini dell estensione del pegno alle azioni di nuova emissione, è la distinzione tra aumento di capitale gratuito o a pagamento. Nel primo caso, disciplinato dall art c.c., l aumento di capitale si attua mediante il passaggio di riserve disponibili a capitale, senza quindi un esborso monetario da parte dei soci. L attribuzione (gratuita) di nuove azioni ai soci è perciò considerata come N 9 - settembre

7 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 44 un estensione di valore delle azioni preesistenti che non altera i rapporti preesistenti all interno della compagine sociale. La neutralità del passaggio da riserve a capitale viene quindi mantenuta nei rapporti intercorrenti tra il socio e il creditore pignoratizio. Ne deriva che «nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell art. 2442, il pegno, l usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione» (art. 2352, comma 3, c.c.). Diversamente, in caso di aumento di capitale c.d. a pagamento, vi è un acceso dibattito in dottrina avente a oggetto l estensione automatica o meno del pegno alle azioni di nuova emissione. Sembra attualmente prevalere la tesi che vede attribuire alle azioni di nuova emissione (optate) una propria autonomia, basata su una scelta discrezionale del socio debitore, escludendo per ciò stesso l estensione automatica del vincolo pignoratizio alle stesse. Ciò non appare neppure in contrasto con la tutela della posizione del creditore, il quale, in effetti, ben conosceva fin dall inizio la consistenza patrimoniale delle azioni offerte in pegno, e non è perciò pregiudicato dall operazione di aumento. Inoltre, la posizione del creditore risulta anche adeguatamente tutelata dal legislatore in base alla norma contenuta nell art c.c. ( Diminuzione della garanzia ). Infine, consideriamo anche che il legislatore, quando ha voluto attribuire l estensione automatica del pegno alle azioni di nuova emissione, lo ha precisato chiaramente (art. 2352, comma 3, c.c.). Y Il diritto agli utili (dividendi) Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto alla percezione degli utili relativamente alle azioni costituite in pegno, questo spetta, salvo patto contrario che dovrà essere specificato nella scrittura costitutiva del vincolo, al creditore pignoratizio, sulla base del disposto di cui all art c.c. Le somme percepite a titolo di dividendo potranno ben essere scomputate dal credito vantato nei confronti del socio debitore. Costituisce un eccezione alla regola il caso in cui il pegno sulle azioni venga a cessare prima della chiusura dell esercizio sociale e della distribuzione dei dividendi; in questo caso le utilità economiche non spetteranno più al creditore, mancando il presupposto giuridico per la loro riscossione. Pegno su quote di s.r.l. Fino all entrata in vigore della riforma del diritto societario, com è noto, la disciplina relativa al funzionamento delle s.r.l. era costituita, in gran parte, da norme di rinvio che richiamavano la normativa prevista in tema di s.p.a. Non faceva eccezione la problematica relativa al pegno su quote, non direttamente positivizzata nel corpo del codice: la lacuna era stata colmata attraverso il ricorso analogico alla normativa dettata in tema di s.p.a. In sintesi, le quote di s.r.l., secondo il prevalente orientamento, erano considerate alla stregua di beni mobili immateriali iscritti in pubblici registri (Registro delle imprese). Di conseguenza, la costituzione del pegno era affidata alla redazione di una scrittura costitutiva del 44 N 9 - settembre 2007

8 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 45 vincolo con sottoscrizione autenticata, seguita dal deposito presso l ufficio del Registro delle imprese competente per territorio nonché dall annotazione del vincolo sul libro soci. La riforma del 2003 ha dotato di una disciplina autonoma la s.r.l., non più vista come una sorella minore della s.p.a. ma come un soggetto giuridico ben distinto e definibile, in estrema sintesi, una società di persone a responsabilità limitata. Anche la disciplina in tema di pegno è stata positivizzata, attraverso l inserimento dell art bis c.c. che ha riconosciuto il contratto di pegno su quote di s.r.l.: «la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell art. 2471, si applicano le disposizioni di cui all art c.c.». Per quanto riguarda, operativamente, le modalità costitutive, esse non sono sostanzialmente cambiate dal periodo ante riforma e sono affidate alla redazione di un contratto costitutivo di pegno, contenente la descrizione del credito garantito e delle quote concesse in pegno, con sottoscrizione autenticata da notaio. Deve poi seguire il deposito del contratto di pegno presso l Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società. Infine, per rendere conosciuto e opponibile il vincolo alla società, sarà necessaria l iscrizione del pegno nel libro dei soci. Per quanto concerne l esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle quote oggetto di pegno, per l espresso rinvio operato dall art bis, si applicheranno le disposizioni previste dall art c.c. previsto per le s.p.a. Pertanto, si rinvia a quanto già esposto precedentemente in tema di s.p.a. LA GIURISPRUDENZA Qui di seguito si riportano alcune decisioni, sia di legittimità sia di merito, aventi a oggetto particolari aspetti operativi inerenti il pegno su azioni, avuto particolare riguardo a tematiche di grande rilevanza come l efficacia dell atto costitutivo di pegno e l esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi. VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL CONTRATTO ISTITUTIVO DI PEGNO Cassazione civ., Sez. I, 23 luglio 1996, n Ai sensi dell art. 3 R.D. 29 marzo 1942, n. 239, il pegno di titoli azionari non ha effetto, nei confronti della società emittente, se non in seguito all annotazione nel libro dei soci: ciò non soltanto per l esercizio dei diritti sociali, ma per l effettiva disponibilità del titolo azionario, comportante l esercizio del diritto di credito rappresentato dal titolo stesso. (Le Società, 1997, 283, nota di CU- PIDO). Tribunale di Bologna 26 ottobre 1995 L atto di costituzione in pegno di quote di s.r.l. deve essere depositato ai fini della iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell art. 2479, comma 4, c.c., aggiunto dall art. 1 legge 12 agosto 1993, n (Foro it., 1996, I, col. 3796). Corte d Appello di Milano 19 luglio 1988 Perché il pegno su azioni possa avere effetto nei confronti dei terzi non è sufficiente la costituzione nei modi ordinari (consegna del titolo e stipulazione della scrittura di cui all art. 2787, comma 3, c.c.), ma è necessaria anche la certificazione documentale del vincolo mediante annotazione sul titolo e nel registro dell emittente. (Riv. notariato, 1990, 190) N 9 - settembre

9 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 46 DIRITTO DI VOTO E IMPUGNATIVA DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI Cassazione civ., Sez. I, 10 marzo 1999, n Ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo dell assemblea di una società per azioni, sono legittimamente computabili le azioni del socio datore di pegno, quand anche questi risulti titolare di gran parte del capitale sociale, considerato che, a differenza di quanto sancito in tema di esercizio del diritto di voto da parte del socio in conflitto di interessi con la società, l art c.c. prevede espressamente la possibilità di stabilire, con apposita convenzione, che il diritto di voto sia esercitato dal socio datore di pegno, anziché dal creditore pignoratizio. (Le Società, 1999, 947, nota di FABRIZIO, e Riv. notariato, 1999, 1548, nota di CASU). La partecipazione all assemblea di una società di capitali da parte di soci titolari della maggioranza del capitale sociale, ma privi del diritto di voto per aver costituito in pegno le proprie azioni, non inficia la validità della costituzione dell organo societario, e non impedisce che la delibera adottata sia, pur sempre, imputabile all ente tutte le volte in cui alla stessa assemblea abbiano, altresì, partecipato soci legittimati, benché detentori della minoranza del capitale sociale, con la conseguenza che la delibera adottata con il voto (eventualmente) determinante dei soci non legittimati è annullabile, ma non inesistente, diversamente dalla ipotesi in cui, all assemblea, abbiano partecipato, esercitando il diritto di voto, esclusivamente i soci non legittimati; il vizio derivante dall esercizio del diritto di voto da parte del socio datore di pegno attiene, difatti, al rapporto tra il socio stesso ed il creditore pignoratizio, e non riguarda, per converso, l organo assembleare, essendo in facoltà del creditore pignoratizio di azioni manifestare tacitamente la volontà di ratificare quel voto astenendosi dall impugnare la delibera adottata con il voto del titolare delle azioni date in pegno. (Nuova giur. civ. comm., 2002, I, 431, nota di CASALE). Tribunale di Milano 11 luglio 1994 Qualora il creditore pignoratizio eserciti il diritto di voto a lui spettante ai sensi dell art in violazione del dovere di conservare il valore delle azioni avute in pegno, ciò non si riflette sulla validità della delibera, ma incide unicamente sul piano dei rapporti interni tra debitore e creditore, legittimando una richiesta di risarcimento dei danni che ne siano eventualmente derivati. (Giur. it., 1995, I, 2, col. 830) Tribunale di Messina 28 dicembre 1985 In ipotesi di pegno e usufrutto di azioni, legittimato all impugnativa delle delibere assembleari annullabili non è il socio, bensì, esclusivamente, il creditore pignoratizio o l usufruttuario. (Foro it., 1987, I, col. 602) RECESSO Cassazione civ., Sez. I, 12 luglio 2002, n Nel caso di pegno di azioni l esercizio del diritto di recesso spetta al proprietario delle azioni stesse quand anche il diritto di voto competa al creditore pignoratizio. (Giur. it., 2003, col. 110, nota di LUONI). DIRITTO DI OPZIONE Tribunale di Monza 10 luglio 2000 In ipotesi di aumento del capitale sociale a pagamento, il pegno eventualmente gravante sulle azioni si estende ai titoli optati ovvero al ricavato della vendita dell opzione. (Giur. comm., 2002, II, 410, nota di GRANATIERO). Impugnazione delle delibere assembleari LA DOTTRINA Il testo dell art c.c., all ultimo comma, dispone che «salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi spettano, nel caso di pegno o usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio». È perciò evidente che, in caso di assenza di una specifica scelta operata dalle parti (o imposta da un Giudice), a mente della norma citata, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari possa essere esercitato sia dal socio debitore che dal creditore pignoratizio. 46 N 9 - settembre 2007

10 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 47 La dottrina ha approfondito tale questione: ne sono sorti tre differenti orientamenti. Secondo alcuni autori, il diritto di impugnazione spetterebbe al creditore pignoratizio. Le argomentazioni a suffragio di questa tesi si basano su due ordini di considerazioni. La prima si fonda sul principio della unicità delle facoltà correlate all azione, corroborato dalla circostanza che, in caso di comproprietà di azioni, la legge espressamente richiede, per l esercizio dei relativi diritti sociali, la nomina di un rappresentante comune. La seconda argomentazione si basa sul presupposto che il diritto di impugnazione è conseguente, correlato al diritto di voto, ragion per cui la legittimazione a impugnare le delibere assembleari non potrebbe essere disgiunta, soggettivamente e oggettivamente, da quella attinente l esercizio del diritto di voto. Altra parte della dottrina ha invece riconosciuto la facoltà di impugnativa in via disgiunta sia al creditore pignoratizio sia al socio, ciò in base, oltre che alla dizione letterale dell art. 2352, ultimo comma, c.c., alla considerazione dei (diversi) interessi sottostanti in capo al socio e al creditore stesso. In altri termini, il creditore pignoratizio avrà interesse a impugnare la delibera se la stessa (secondo i propri calcoli) potrà essere foriera di conseguenza negative sulla consistenza patrimoniale della garanzia; il socio, diversamente, potrà impugnare quelle delibere che, a suo avviso, potrebbero arrecargli un danno, al di là del profilo strettamente patrimoniale. Vi è, infine, chi sostiene (tesi del tutto minoritaria) che titolare del diritto di impugnativa sarebbe il solo socio. Tale opinione risiederebbe nel fatto che, per effetto dell art c.c., il creditore pignoratizio acquisterebbe la legittimazione all esercizio del diritto di voto nei confronti della società, ma non acquisterebbe, per ciò stesso, tutti i diritti e i poteri collegati attinenti alle azioni, tra i quali quello che ci occupa. Limitazioni all esercizio del diritto di voto L esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio non è esente da vincoli ma va valutato anche alla luce degli interessi del socio debitore e (indirettamente) della società. L argomento riveste un notevole interesse pratico ed è stato affrontato dalla più attenta dottrina. Secondo alcuni Autori (tesi minoritaria), sarebbe soltanto l interesse del socio ad avere rilevanza, per cui il diritto di voto dovrebbe essere utilizzato a fini conservativi. Questa interpretazione, restrittiva, è stata criticata in quanto non tiene conto degli interessi del creditore pignoratizio. Infatti, la dottrina prevalente, in ciò avallata anche dalla giurisprudenza, riconosce un interesse autonomo in capo al creditore che potrebbe anche avere finalità diverse da quelle proprie del debitore. L unico limite a detti interessi viene determinato nell impossibilità, in capo al creditore, di votare per meri fini egoistici, non coincidenti né con l interesse della società, né con quelli del debitore. In caso di violazione di detti limiti, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell affermare che ciò non si riverberi negativamente sulla validità della delibera assembleare, rimanendo una questione interna ai rapporti socio-creditore. Il socio potrà fare valere le proprie ragioni attraverso un azione volta al risarcimento del danno. N 9 - settembre

11 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 48 Aumento di capitale a pagamento e diritto di opzione Ulteriore argomento di cui si è occupata la dottrina è quello relativo all estensione automatica del diritto di pegno alle azioni optate in sede di aumento di capitale a pagamento. Secondo un orientamento più risalente il pegno doveva intendersi esteso anche alla nuove azioni sottoscritte dal socio debitore. A sostegno di detta teoria si è argomentato che l opzione rappresenta comunque una utilitas connessa alle azioni possedute (e date in pegno), per cui i diritti reali di garanzia si estenderebbero in via automatica anche alle nuove azioni (o alle somme ricavate in caso di alienazione del diritto di opzione). Una diversa interpretazione ha attribuito alle azioni di nuova emissione una propria rilevanza autonoma, di fatto escludendo l estensione automatica del pegno alle stesse. Tale autonomia deriverebbe dalla scelta discrezionale del costituente in ordine all operazione di conferimento; l autonomia di tale scelta, operabile solo dal socio si rifletterebbe, simmetricamente, sulle azioni optate. Vero è che, apparentemente, abbracciando questa teoria si potrebbe intravedere un elemento peggiorativo riguardo alla posizione del creditore. Per questa ragione, l estensione del vincolo alle azioni optate (in caso di aumento a pagamento) potrebbe essere inserita come una clausola pattizia all atto di costituzione del pegno, sì da vedere contemperate e altrettanto tutelate le ragioni del socio debitore e del creditore pignoratizio. Per ulteriori approfondimenti dottrinali ANGELICI, «Pegno ed usufrutto di azioni», in Commentario al codice civile, (diretto da) SCHLESINGER, Giuffrè, 1992, 220 ss.; BAGGIO-REBECCA, Il pegno di strumenti finanziari, di azioni e quote, Giuffrè, 2005; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Utet, 1998; DISABATO, Manuale delle società, Utet, 1994; PARTESOTTI, «Le operazioni sulle azioni. Usufrutto e pegno di azioni», in Trattato delle società per azioni, (diretto da) CO- LOMBO-PORTALE, Utet, 1991; POLI, Il pegno di azioni, Giuffrè, LE CONCLUSIONI Il presente lavoro ha voluto offrire uno sguardo d insieme sulla tematica, attuale e ricorrente nella prassi, del pegno su strumenti partecipativi di società di capitali. Si è voluto conferire un taglio pratico alla trattazione, offrendo spunti per l operatore del diritto che dovesse trovarsi di fronte alla problematica della redazione di un contratto di pegno (su azioni o su quote), o alla semplice necessità di usufruire di una visione sintetica delle principali problematiche emergenti a seguito della costituzione del pegno nei rapporti societari, che vedono protagonisti due soggetti le cui posizioni, pur opposte sul lato del rapporto obbligatorio, devono per forza trovare, per altri versi, un assetto convergente all interno dei delicati meccanismi di funzionamento delle società di capitali. 48 N 9 - settembre 2007

12 062307AVV0907_038Amati.qxd :03 Pagina 49 LA PRATICA Fac-simile di atto costitutivo di pegno su azioni ATTO COSTITUTIVO DI PEGNO SU AZIONI Fra le sottoscritte Parti: A, nato a < >, il < >, residente a < >, in via < >, cod. fisc. < >, e B, nato a < >, il < >, residente a < >, in via < >, cod. fisc. < > premesso che B, in data < > ha contratto verso A, a fronte di un contratto di mutuo, un debito pari ad euro < > (euro < >); la predetta somma dovrà essere restituita, maggiorata degli interessi legali, entro il < >; B è titolare di n. < > azioni ordinarie, del valore nominale pari ad euro < >, corrispondenti al < > % del capitale sociale della società Alfa s.p.a., con sede legale nel Comune di < >, cod. fisc. < >, iscritta presso il Registro delle imprese di < >, al n. < >; le Parti hanno concordato di garantire il pagamento attraverso la costituzione di garanzia pignoratizia sulle azioni sopra menzionate, tutto ciò premesso, e costituente parte integrante e sostanziale della presente scrittura, si conviene e si stipula quanto segue 1) B costituisce in pegno in favore di A, che accetta a garanzia del puntuale adempimento del debito menzionato in premessa, n. < > azioni del valore nominale pari ad euro < > (euro < >), corrispondenti al < > % del capitale sociale della Alfa s.p.a. 2) Le parti convengono che il diritto di voto, in ossequio al disposto di cui all art c.c., spetti al creditore pignoratizio (in alternativa, si può prevedere che il diritto di voto, in deroga alla norma, resti in capo al debitore, magari prevedendo dei correttivi, tipo l obbligo di informazione preventiva in capo al socio sulle proprie intenzioni di voto). 3) L esercizio dei diritti amministrativi diversi dal voto spettano < > (tre possibilità: o in capo al socio, o in capo al creditore pignoratizio, o in capo a entrambi i soggetti). 4) L esercizio del diritto di recesso spetta al socio. 5) Il diritto di opzione spetta al socio, al quale sono altresì attribuite le azioni sottoscritte in base a esso. Si conviene che il pegno < > (pattuire se il pegno si estenderà o meno alle azioni di nuova emissione). In caso di aumento gratuito del capitale sociale, il pegno, in aderenza a quanto disposto dall art. 2352, comma 2, c.c., si estenderà alla azioni di nuova emissione. 6) Le Parti convengono che A, quale creditore pignoratizio, avrà l onere di provvedere, a mezzo dell organo amministrativo, all annotazione sul libro dei soci, nonché alla relativa annotazione sul titolo. 7) B assicura e garantisce la piena proprietà e assoluta libertà delle azioni oggi costituite in pegno e che le stesse sono interamente liberate. 8) Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti tutte, sono a carico di B che se le assume. Luogo e data < > Sottoscrizione delle parti < > Segue autentica notarile delle sottoscrizioni N 9 - settembre

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

ESERCITAZIONE N. 4 - SPA

ESERCITAZIONE N. 4 - SPA ESERCITAZIONE N. 4 VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE Pagina 1 di 11 TIPOLOGIE DI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE L aumento del Capitale Sociale può essere: - SENZA VARIAZIONE del P.N. (Virtuale o Gratuito) - CON

Dettagli

LE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO

LE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO Capitolo 10 LE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO a cura di Giuseppe Pogliani 10.1 GLI AUMENTI DI CAPITALE Le imprese, allo scopo di migliorare qualitativamente e rafforzare quantitativamente la loro struttura

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sottoposta all Assemblea straordinaria convocata il giorno 29 aprile 2013 e,

Dettagli

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3

Dettagli

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti 1 Le operazioni sul capitale Il capitale può subire, nel corso della gestione aziendale, variazioni di due tipi: Aumenti di capitale Riduzioni

Dettagli

Bilancio - Corso Avanzato

Bilancio - Corso Avanzato Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2015) Signori Azionisti,

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA Signori Azionisti, siete convocati in Assemblea per deliberare, tra l altro,

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1/7 Egregi Consoci, Si ricorda che l art. 23 dello Statuto

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 59-2006/I Acquisto di quote o azioni proprie da parte di un confidi operante in forma di società cooperativa Approvato dal Gruppo di Studio Consorzi Fidi il

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Prestito Obbligazionario Banca di Imola SpA 185^ Emissione 02/04/2007-02/04/2010 TV% Media Mensile (Codice ISIN IT0004219223)

Prestito Obbligazionario Banca di Imola SpA 185^ Emissione 02/04/2007-02/04/2010 TV% Media Mensile (Codice ISIN IT0004219223) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE relative alla Nota Informativa sul Programma di Offerta di Prestiti Obbligazionari denominati Obbligazioni Banca di Imola SPA a Tasso Variabile Media Mensile Il seguente

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Sito internet: Milano. ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 162 PRESUNZIONE ASSOLUTA

Dettagli

BOZZA. PATTI PARASOCIALI(rev.24/10) Tra. Il Comune di.., con sede in.., in persona di, a questo atto

BOZZA. PATTI PARASOCIALI(rev.24/10) Tra. Il Comune di.., con sede in.., in persona di, a questo atto BOZZA PATTI PARASOCIALI(rev.24/10) Tra. (di seguito definite congiuntamente come Parti e, singolarmente, come Parte ) Premesso che A) FARCOM Srl., con sede in (di seguito la Società ), è interamente partecipata

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

Requisiti per l'accesso al regime Tassazione di gruppo: l Agenzia stringe sul controllo

Requisiti per l'accesso al regime Tassazione di gruppo: l Agenzia stringe sul controllo Requisiti per l'accesso al regime Tassazione di gruppo: l Agenzia stringe sul controllo In due recenti pronunce l Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in ordine al requisito soggettivo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

Prestito Obbligazionario (Codice ISIN )

Prestito Obbligazionario (Codice ISIN ) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE relative alla Nota Informativa sul Programma di Offerta di Prestiti Obbligazionari denominati Obbligazioni Cassa di Risparmio di Ravenna SPA a Tasso Fisso Il seguente modello

Dettagli

www.capelive.it 25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF)

www.capelive.it 25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF) CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA

Dettagli

Fondazione Luca Pacioli

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A. Relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie all ordine del giorno dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA PUNTO N. 2 ALL ORDINE DEL GIORNO Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

Dettagli

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * * Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti,

Dettagli

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com PRELIOS S.P.A. Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153 www.prelios.com Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell art. 125-ter

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ predisposta ai sensi dell art. 72 e secondo lo schema n. 3 dell Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 108 10.04.2014 Natura contabile finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Nell'ambito delle problematiche di

Dettagli

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE Tra - *************** S.p.a., con sede legale in ******* (***), Via ******* n. ***, C.F. ************, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing Codice di comportamento di Internal Dealing 1 Reply S.p.A. Codice di comportamento in materia di Internal Dealing relativo alle operazioni su strumenti finanziari emessi da Reply S.p.A. compiute da Soggetti

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali

Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali Indivisibilità = necessaria unità e non frazionabilità dei diritti inerenti all azione effetti sul rapporto tra i comproprietari e la società (per i rapporti

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

Le azioni proprie. Sono titoli rappresentativi del capitale della società acquistate e detenute dalla stessa.

Le azioni proprie. Sono titoli rappresentativi del capitale della società acquistate e detenute dalla stessa. Le azioni proprie 1 Le azioni proprie Sono titoli rappresentativi del capitale della società acquistate e detenute dalla stessa. 2 L acquisto di azioni proprie Le principali motivazioni alla base dell

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO) SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Milano, mercoledì 6 febbraio ore 10,00 Seminario Qual è esattamente la legge di riferimento

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Articolo 1 - Oggetto

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985

REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985 REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985 INDICE-SOMMARIO 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO. 2. LE GARANZIE PREVISTE DAL NOSTRO ORDINAMENTO. 2.1 Privilegi 2.2 Garanzie reali 3. LE GARANZIE

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 Il conferimento Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 1 Agenda 21 febbraio: Aspetti generali, legali e valutativi 22 febbraio: Aspetti contabili e fiscali 2 Indice

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

mod. 9 SEG BANCA CARIGE

mod. 9 SEG BANCA CARIGE Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede straordinaria convocata per il giorno 13 febbraio 2012 in merito all eliminazione dell indicazione del valore nominale delle azioni della

Dettagli

Testo vigente. Testo proposto Articolo 5 Capitale sociale. Articolo 5

Testo vigente. Testo proposto Articolo 5 Capitale sociale. Articolo 5 1. Proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Aumento capitale sociale della Società Co.Se.A. Ambiente SPA per ingresso nuovo socio e modifiche allo Statuto societario. IL CONSIGLIO COMUNALE DATO ATTO che codesto Comune è socio della società

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO

DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO Redatto ai sensi dell articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, concernente la sottoscrizione di un accordo

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli