80 Corso S.Brig. M.O.V.M. Amedeo De Ianni ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (RAGIONERIA)
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1 80 Corso S.Brig. M.O.V.M. Amedeo De Ianni - II anno di studi - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (RAGIONERIA) COMPAGNIA 6 a - 7 a - 8 a : 13 aprile 2010 mod. 1 3 DOCENTE: Prof. Bruno FRANCESCHETTI GRUPPO DI STUDIO: Fin. A.M. Alessandro CANCEDDA Fin. A.M. Maurizio CAPURSO Fin. A.M. Gennaro GENTILE Fin. A.M. Giancarlo MAROTTA Fin. A.M. Luca SIGILLO Fin. A.M. Sabrina STRANO TUTOR: Cap. Ilaria PELLICCIA OGGETTO: Il bilancio secondo la 4ª normativa comunitaria, principi di redazione del bilancio e artt. 2423, 2423bis, 2423ter c.c. recepiti con D.Lgs nr. 127 del 09 aprile 1991 ll bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti che un'impresa deve redigere periodicamente, allo scopo di rappresentare in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della gestione. Esso è disciplinato dagli artt e segg. del codice civile. 1
2 L art c.c., intitolato redazione del bilancio, sancisce: Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Scomponiamo ed esaminiamo l articolo nei suoi commi. 2
3 Dal 1 comma si evince che è compito degli amministratori - inteso questo termine nell accezione ampia di colui o coloro che amministrano l impresa (amministratore unico, amministratore delegato, Consiglio di Amministrazione, commissario liquidatore) - redigere il bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Si parla in questo caso di concezione trialistica per contrapporla sia a quella dualistica, composta solo da Stato Patrimoniale e Conto Economico, sia a quella monistica, la quale prevedeva solo la redazione dello Stato Patrimoniale. Il 2 comma tratta i requisiti del bilancio, di come esso va proposto e cosa deve esporre. I principi a cui si ispira la redazione per far si che emerga la dimensione patrimoniale, finanziaria ed economica sono: Chiarezza, rispetto all ordine previsto dal Legislatore, cioè la forma di esposizione; Correttezza, presuppone l ordine previsto dal Legislatore, il rispetto dei principi di redazione, ecc.; Verità, essa deve essere analizzata rispetto al contenuto (presuppone la completezza dei dati e informazioni immesse, il divieto di omissione, il divieto di compensazione), e rispetto alla valutazione (nella redazione bisogna attenersi alle disposizioni del 2426 c.c., criteri di valutazione, e al 2423 bis c.c.). Rispettando questi due commi si ottiene la rappresentazione del quadro fedele dell impresa (c.d. true fair view). 3
4 Il 3 comma riguarda le informazioni complementari, aggiuntive. Se le informazioni esposte, non sono sufficienti a rappresentare il quadro fedele dell impresa, chi redige il bilancio deve fornire ulteriori informazioni complementari attraverso i conti; la maggior parte dei redattori del bilancio è però conforme, nella pratica, a esporre tali informazioni aggiuntive nel terzo documento di bilancio, ovvero nella Nota Integrativa. Riguardo al 4 comma, se eccezionalmente l applicazione delle norme del Codice Civile fosse in contrasto con il quadro fedele dell impresa, si deve derogare (si badi come non sia una facoltà ma un obbligo per chi redige il bilancio) la norma civilistica facendo prevalere la suddetta rappresentazione. Le misure imposte dal Legislatore in caso di deroga sono: motivare la deroga sulla Nota Integrativa; individuare gli effetti che tale deroga ha prodotto (c.d. misurazione degli effetti prodotti); se la deroga ha prodotto un utile, questo deve essere iscritto in una riserva non utilizzabile, non distribuibile, fin quando è presente in bilancio la ragione della deroga. Il 5 comma stabilisce che Stato Patrimoniale e Conto Economico vanno redatti obbligatoriamente ad unità di Euro, ovvero senza l utilizzo di decimali, mentre nella Nota Integrativa si possono utilizzare le migliaia di Euro. Nei primi due documenti vi è un obbligo formale di redazione, mentre nella Nota Integrativa tale obbligo viene meno lasciando facoltà ai redattori di utilizzare un metodo anziché l altro. 4
5 L art bis c.c., intitolato Principi di redazione del bilancio, enuncia: Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla 5
6 rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. In base a questo articolo, i principi contabili di redazione del bilancio sono: 1. Prudenza 2. Continuità 3. Sostanzialità (o prevalenza della sostanza sulla forma) 4. Competenza 5. Atomistico 6. Fissità (o costanza) Nella redazione del bilancio si deve tener conto di quanto segue: 1. Le valutazioni devono essere effettuate prudentemente, nella prospettiva della continuità dell attività economica aziendale, tenendo conto della funzione economica dei beni, degli elementi dell attivo e del passivo (sostanzialità). In questo primo punto emergono il principio della prudenza; della continuità (si ricordi che il bilancio di esercizio è redatto secondo criteri di valutazione ordinari che prospettano la continuazione aziendale nel tempo; al contrario nei bilanci c.d. straordinari, quali ad esempio quello di liquidazione, cessione, fusione e trasformazione, vengono utilizzati criteri di valutazione speciali); della sostanzialità (introdotto dal D.Lgs. 6/2003, sancisce che nel bilancio deve essere considerata l essenza economica delle operazioni che deve prevalere sul mero aspetto giuridico delle stesse ad es. nel contratto di Pronti contro Termine, pur essendo questi 6
7 contratto di vendita a pronti e contratti di acquisto a termine, viene considerato un contratto di finanziamento-). 2. Gli utili vanno attribuiti all esercizio se e solo se sono effettivamente realizzati entro la sua chiusura dell esercizio nel rispetto del principio della prudenza. 3. Riguardo al principio di competenza si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio indipendentemente dal pagamento o riscossione. 4. Le perdite e i rischi devono essere considerati di competenza dell esercizio anche se sono emersi successivamente (questo è possibile fino a quando il bilancio non sia approvato). Anche in questo caso siamo dinanzi al principio di prudenza ravvisandosi, però, anche l essenza stessa della correttezza (in questo modo si presenta all assemblea una bozza di bilancio che contiene tutti i fattori negativi di competenza dell esercizio che si potrebbero realizzare a seguito della gestione). Tali fattispecie sono disciplinate dal D.Lgs. 127/91 il quale ha recepito la IV Direttiva comunitaria. 5. Il principio atomistico o principio della valutazione separata stabilisce che, se una voce si presenta con un contenuto eterogeneo (cioè comprende più elementi), vi è l obbligo della valutazione separata. 6. Il principio della fissità, o costanza, disciplina che non si possono modificare i criteri di valutazione da un esercizio all altro. Tale 7
8 principio può essere superato attraverso la deroga di cui al 4 comma dell art 2423 c.c. L art ter c.c., intitolato Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, enuncia: Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 c.c. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite. 8
9 Tale articolo pone l accento sull organicità della disposizione schematica dei documenti di bilancio. In base a questa disposizione, le imprese che non esercitano attività regolamentate dal D.Lgs. 127/91, quali ad esempio banche e altri istituti di credito, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono attenersi all esposizione delle poste di bilancio secondo le norme e gli schemi stabiliti dall art c.c. (Stato Patrimoniale) e 2425 c.c. (Conto Economico). Per quanto concerne la Nota Integrativa (art c.c.) non vi sono schemi da seguire pedissequamente, essendo questo un documento esplicativo. Le voci (conti), sono classificate mediante i numeri arabi (1, 2, 3, 4 ) e possono essere raggruppate per importi non significativi oppure per favorire la chiarezza nell esposizione del bilancio. Inoltre, le stesse voci, si possono suddividere in sotto-voci al fine sempre di favorire la chiarezza espositiva. E stabilito altresì l obbligo dell accostamento della colonna relativa all indicazione dei valori dell esercizio precedente al fine di operare un rapido riscontro con l andamento dell esercizio in corso. In caso di voci non comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; se la comparabilità non può essere effettuata per vari motivi (es. cambio attività dell impresa, ipotesi di scissione e/o fusione, ecc.) tale impossibilità deve essere segnalata e commentata nella Nota Integrativa. Infine, il Legislatore vieta, all ultimo comma, la compensazione di partite. 9
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