IL BILANCIO D ESERCIZIO (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)
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- Onorato Romano Molinari
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1 Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico FINALITA -Rappresentare il quadro del patrimonio aziendalealla chiusura dell esercizio -Evidenziare l andamento della gestione economica(costi e ricavi) IL BILANCIO D ESERCIZIO (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.) OBBLIGATORIETA -La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile -La normativa fiscalesi basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.) CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.) NOTA INTEGRATIVA (art C.c.) situazione patrimoniale e finanziaria componenti positivi e negativi del reddito informazioni aggiuntive, esplicative e complementari
2 REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO - 1 E un documento di DERIVAZIONE CONTABILE SCRITTURE D ESERCIZIO Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell esercizio INVENTARIOal 31/12 obbligatorio (art C.c.) Indica e valuta le attività e le passività (sulla base dei criteri di valutazione indicati all art C.c e dei principi contabili) SITUAZIONE CONTABILE pre-assestamento scopo conoscitivo e di controllo i fatti di gestione compaiono con riferimento all aspetto finanziario che misura l aspetto economico SCRITTURE DI ASSESTAMENTO scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento traducono in contabilità le operazioni dell inventario
3 REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO - 2 SCRITTURE DI ASSESTAMENTO SITUAZIONE CONTABILE FINALE SITUAZIONE PATRIMONIALE espone il patrimonio di funzionamento SITUAZIONE ECONOMICA espone i componenti positivi e negativi del risultato economico d esercizio STATO PATRIMONIALE NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO
4 Tutti coloro che hanno un interesse nei confronti dell azienda (stakeholders) UTILIZZATORI INTERNI Imprenditore o soci di maggioranza Amministratori Alta direzione Personale dipendente Sono interessati alla redditività degli investimenti e alla stabilità dell attività aziendale DESTINATARI DEL BILANCIO ESTERNI Soci di minoranza Finanziatori (banche, obbligazionisti, enti previdenziali, ) Fornitori Clienti Amministrazione Fiscale Comunità Locale Comunità Nazionale Comunità Internazionale Sono interessati al valore del dividendo, alla puntualità nelle scadenze contrattuali, alla continuità dell attività aziendale, al valore del reddito realizzato
5 SOCIETA DI CAPITALI AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA DI PERSONE OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1 Forma OBBLIGATORIA (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.) Forma LIBERA Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le strutture previste per le società di capitali: per la loro maggiore chiarezza perché la legge istitutiva dell IRAPrichiede che la base imponibile venga determinata sulla base della classificazione prevista dall art C.c. STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA STATO PATRIMONIALE = Situazione patrimoniale CONTO ECONOMICO =Situazione economica Scopo: fornire una conoscenza dell andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi Documento PUBBLICO Scopo: fornire una conoscenza dell andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci Documento INTERNO
6 OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2 SOCIETA DI CAPITALI AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA DI PERSONE Tutte le aziende devono: allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI applicare i CRITERI DI VALUTAZIONEstabiliti dall art C.c
7 IL BILANCIO D ESERCIZIO DELLA S.P.A. BILANCIO D ESERCIZIO REDAZIONE postulati del bilancio composizione del fascicolo di bilancio criteri di valutazione REVISIONE Procedure di auditing Società quotate Collegio sindacale Società di revisione Società non quotate Collegio sindacale Allegati del bilancio Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
8 IL BILANCIO D ESERCIZIO DELLA S.P.A. Assolve a due importanti funzioni: Funzione conoscitiva Funzione di controllo Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche E lo strumento con cui i soci controllano l operato degli amministratori le caratteristiche che il bilancio d esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono: garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell impresa essere neutrale riguardo alle informazioni fornite il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società difanno capitali eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali
9 I POSTULATI DI BILANCIO I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio d esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda POSTULATI DI BILANCIO clausole generali principi di redazione Le clausole generali governano tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche. I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni. I criteri di valutazioneimpongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell effettuare stime e congetture
10 LE CLAUSOLE GENERALI Il bilancio deve essere redatto con chiarezzae deve rappresentare in modo veritiero e correttola situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico (art C.c.) con tale norma il legislatore ha voluto indicare due POSTULATI FONDAMENTALI CHIAREZZA = intelligibilità - comprensibilità RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA= quadro fedele
11 CHIAREZZA Il postulato della CHIAREZZAtrova conferma nell art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo: obbligo di rispettare gli schemi di bilancio(previsti dagli art e 2425 C.C.); divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio; divieto di compensi di partite:non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto
12 VERITÀ E CORRETTEZZA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele No verità assoluta e oggettiva(che è impossibile). Gli amministratori devono operare correttamentele stimee le iscrizioni in bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili. Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta OBBLIGO di fornire INFORMAZIONI COMPLEMENTARI quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti (art. 2423) PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO RENDICONTO FINANZIARIO DEROGA OBBLIGATORIA (art. 2423) Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali
13 principio della PRUDENZA principio della COSTANZA I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art bis) 1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenzae nella prospettiva della continuazionedell attività 2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio 3) d esercizio si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenzadell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 5) questo gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro Deroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul principio della CONTINUITÀ principio della COMPETENZA principio della VALUTAZIONE SEPARATA
14 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 1) Principio della PRUDENZA: devono essere imputati al periodo le perdite presunte non ancora verificatesi, mentre non vanno assolutamente presi in considerazione gli eventuali utili non ancora realizzati; scopo: evitare la distribuzione di utili che l impresa non ha effettivamente conseguito. Principio della CONTINUITÀ AZIENDALE: le valutazioni devono essere eseguite in ipotesi di normale funzionamento(e quindi escludendo ipotesi di liquidazione o di cessione) e tenendo presenti le presumibili evoluzioni della gestione e i programmi operativi ai quali parteciperanno i beni che sono oggetto di valutazione. 2) Ribadisce e rafforza il principio della PRUDENZA, escludendo la possibilità di prendere in considerazione profitti non ancora realizzati; precisa, inoltre, che il momento nel quale il realizzo deve essersi verificato è quello della chiusura dell esercizio. 3) Principio della COMPETENZA ECONOMICA: il reddito va determinato attribuendo i costi e i ricavi all esercizio a cui si riferiscono economicamente e non a quello in cui sono pagati o riscossi; ciò significa che si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni che si sono in esso concluse, vale a dire componenti economiche che riguardano processi produttivi che si sono conclusi nel periodo considerato
15 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 4)Principio della considerazione dei rischi e delle perdite di COMPETENZA dell esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura (cioè nel periodo che intercorre tra la fine dell esercizio e la redazione dei conti annuali); questo principio riafferma e rafforza il principio della PRUDENZA. 5) Principio della VALUTAZIONE SEPARATA: se in una stessa voce sono inclusi elementi eterogenei si devono adottare criteri di valutazione differenti; scopo: evitare che nella valutazione complessiva di una specifica voce patrimoniale vengano compensate perdite presunte con utili non ancora realizzati(utili sperati) 6) Principio della COSTANZA. Scopo: evitare manovre sulle valutazioni (accorgimenti valutativi tendenti a pilotare i risultati economici d esercizio) e assicurare le condizioni per la comparabilità dei bilanci nel tempo
16 I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL CODICE CIVILE (art. 2426) 1. valore delle immobilizzazioni 2. ammortamento delle immobilizzazioni 3. svalutazione delle immobilizzazioni 4. valore delle immobilizzazioni costituite da partecipazioni 5. valore e ammortamento dei costi pluriennali 6. valore e ammortamento dell avviamento 7. valore e ammortamento del disaggio su prestiti 8. valore dei crediti 9. valore delle rimanenze di magazzino, dei titoli e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 10. costo dei beni fungibili 11. valore dei lavori in corso su ordinazione 12. valore dei beni di scarsa rilevanza
17 CRITERI DI VALUTAZIONE il principio generale è quello del COSTO, inteso come insieme degli oneri sostenuti dall azienda per l acquisizione o la produzione di un determinato bene tale valore viene considerato come limite massimo risulta di semplice applicazione ed attuazione, inoltre lascia poco spazio a stime e apprezzamenti di carattere soggettivo A criterio del costo d acquisto o di produzione - eventuale ammortamento se A > B oppure in base al principio della prudenza B valore d uso valore di presunto realizzo CRITERI ALTERNATIVI PREVISTI patrimonio netto (per le partecipazioni in imprese controllate o collegate) corrispettivi maturati (per i lavori in corso su ordinazione) valore costante (attrezzature e materie costantemente rinnovate e di scarsa importanza) C criterio del valore presumibile di realizzazione (per i crediti)
18 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (punto 1) COSTO DI ACQUISTO costi di acquisto costi accessori oppure COSTO DI PRODUZIONE costi direttamente imputabili altri costi per la quota ragionevolmente imputabile oneri relativi al finanziamento della fabbricazione relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene può essere utilizzato (punto 2) AMMORTAMENTO SISTEMATICO in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (se l utilizzazione è limitata nel tempo) oppure se durevolmente inferiore(a causa di danneggiamenti derivanti da eventi particolari, di fenomeni di obsolescenza imprevisti, di imprevisti mutamenti nella domanda (punto dei prodotti, 3) ecc.) MINOR VALORE: il bene deve essere svalutato (principio generale della rappresentazione veritiera e corretta) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata: il bene deve essere rivalutato
19 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (punto 5) non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili iscrizione con il consenso del collegio sindacale COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA aventi utilità pluriennale (punto 6) AVVIAMENTO se acquisito a titolo oneroso ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni ammortamento entro un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa
IL BILANCIO D ESERCIZIO
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