La definizione di esposto: le indicazioni attualmente disponibili

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1 VALUTAZIONE DELRISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI: PRINCIPI e STRUMENTI La definizione di esposto: le indicazioni attualmente disponibili Paolo Galli Luigi Roccatto UOPSAL AUSL di Imola - UOPSAL AUSL di Modena

2 D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Art definizioni A) AGENTE CANCEROGENO: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' allegato XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall' allegato XXLII; B) AGENTE MUTAGENO: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3 D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Art valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

4 D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Art valutazione del rischio 3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l autocertificazione dell effettuazione della valutazione dei rischi di cui all articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a).. b).. c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e).. f)..

5 D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Articolo 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. I lavoratori di cui all art. 242, sono iscritti in un registro nel quale è riportata per ciascuno di essi l attività svolta, l agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell esposizione a tale agente.. 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all art. 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall art. 25 comma 1, lett. c)

6 Le Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale sull applicazione del Titolo VII del D.Lgs.626/94 La valutazione dell esposizione dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in esposti e potenzialmente esposti LAVORATORI POTENZIALMENTE ESPOSTI il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici. LAVORATORI ESPOSTI il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale

7 Le Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale sull applicazione del Titolo VII del D.Lgs.626/94 Questo criterio di classificazione degli esposti presuppone la definizione di valori di riferimento per sostanze cancerogene e mutagene nella popolazione generale E utile e praticabile per le sostanze ubiquitarie nell ambiente di vita, per le quali di fatto tali valori di riferimento esistono e sono generalmente fissati in normative. Per le sostanze per le quali non è stato stabilito un valore di riferimento le Linee Guida delle Regioni ritengono che vi sia esposizione quando esse siano rintracciabili nell ambiente in presenza di una lavorazione che specificamente le utilizza/produce e in concentrazioni plausibilmente ad essa riconducibili.

8 Le Linee Guida della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) Occorre verificare se l entità dell esposizione è contenuta entro i limiti previsti per la popolazione generale, ove definiti. Viene proposto un periodo di monitoraggio (con determinazioni ambientali e biologiche) durante il quale si suggerisce che i soggetti esposti vengano iscritti nel registro. Al termine del periodo di monitoraggio, se il rispetto dei limiti per la popolazione generale sarà stato costantemente osservato l iscrizione nel registro verrà annullata. Nel caso in cui non siano disponibili limiti relativi alla popolazione generale, è considerata obbligatoria l iscrizione nel registro dei lavoratori per i quali sia stata evidenziata dal monitoraggio una esposizione quantificabile.

9 Le Linee Guida della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) NON ESPOSTI: lavoratori la cui esposizione sia contenuta nei limiti previsti per la popolazione generale ove definiti ESPOSTI A CONCENTRAZIONI MODERATE: qualora le concentrazioni siano comprese entro il 50% del valore limite ESPOSTI A CONCENTRAZIONI ELEVATE: qualora le concentrazioni superino il 50 % del valore limite

10 Le Linee Guida della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) Occorre verificare se l entità dell esposizione è contenuta entro i limiti previsti per la popolazione generale, ove definiti. Viene proposto un periodo di monitoraggio (con determinazioni ambientali e biologiche) durante il quale si suggerisce che i soggetti esposti vengano iscritti nel registro. Al termine del periodo di monitoraggio, se il rispetto dei limiti per la popolazione generale sarà stato costantemente osservato l iscrizione nel registro verrà annullata. Nel caso in cui non siano disponibili limiti relativi alla popolazione generale, è considerata obbligatoria l iscrizione nel registro dei lavoratori per i quali sia stata evidenziata dal monitoraggio una esposizione quantificabile.

11 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE Previsti dal D.Lgs. 81/08 (all. XLIII) per benzene, CVM, polveri di legno IL RISCONTRO DI VALORI DI ESPOSIZIONE INFERIORI AL VALORE LIMITE non esaurisce il processo preventivo non equivale ad una assenza di esposizione, anzi tali valori rappresentano il limite non superabile, cioè che se non superato permette legalmente solo di continuare a lavorare in quelle condizioni, ma non di non essere esposti; in questo contesto una delle problematiche più rilevanti in ambito preventivo è quella delle esposizioni alle basse dosi

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13 Occupational Exposure Limit Values (OELV) quali strumenti nella valutazione e gestione del rischio I VALORI LIMITE POTRANNO ESSERE STABILITI SULLA BASE DI: CRITERI DETERMINISTICI, nel caso siano disponibili informazioni adeguate su meccanismi d azione che escludano un danno al DNA (SITUAZIONE, QUESTA, ESTREMAMENTE DIFFICILE DA STABILIRSI) VALUTAZIONI PROBABILISTICHE del rischio, per gli agenti cancerogeni che verosimilmente esplicano il loro effetto attraverso danni al DNA e per i quali non è possibile, nella quasi totalità dei casi, stabilire una soglia al di sotto della quale vi sia assenza di rischio per gli esposti (situazione, che vale per quasi tutti i cancerogeni conosciuti; le pochissime eccezioni richiedono ulteriori conferme).

14 I gruppi in cui sono divisi gli agenti cancerogeni sono: Gruppo A: sostanze cancerogene genotossiche per le quali una soglia reale non è stata evidenziata; per la stima del rischio a basse dosi sono appropriati modelli lineari senza soglia. Gruppo B: sostanze cancerogene genotossiche per le quali l esistenza di una soglia non è attualmente ben stabilita; in questi casi il modello lineare può essere usato come assunzione di default data l incertezza scientifica. Gruppo C: sostanze cancerogene genotossiche: per le quali è disponibile una soglia pratica. Gruppo D: sostanze cancerogene non genotossiche e non reattive al DNA, per le quali una reale soglia è associata con una chiara e determinata dose priva d effetti avversi osservati (NOAEL).

15 Dopo la definitiva elaborazione, le raccomandazioni dello SCOEL seguono quindi la formale procedura legislativa (CE, 2009), che porta a sviluppare valori che nascono da accordi politici e che possono conservare il principio della riduzione dell esposizione ai livelli più bassi tecnicamente raggiungibili, ma che sono inevitabilmente condizionati da quanto è considerato socialmente ed economicamente sostenibile

16 AGENTI CANCEROGENI NON COMPRESI nella definizione art. 234 D.Lgs. 81/08: COSA FARE? Articolo 223 Valutazione dei rischi Articolo 225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell attività e della valutazione dei rischi di cui all articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. APPLICAZIONE ANCORA PIÙ STRINGENTE!!!

17 AGENTI CANCEROGENI NON COMPRESI nella definizione art. 234 D.Lgs. 81/08: COSA FARE? Articolo 223 Valutazione dei rischi Articolo 225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell attività e della valutazione dei rischi di cui all articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. APPLICAZIONE ANCORA PIÙ STRINGENTE!!!

18 TRA TANTE INCERTEZZE NELLA DEFINIZIONE DEL DATO ESPOSITIVO: COSA FARE? Precisione nella determinazione dell esposizione: rispetto degli standard tecnici indicati dalla norma, definizione accurata dell area di campionamento, analisi attenta dell organizzazione del lavoro per definire dove, cosa e chi campionare. Rispetto dell obbligo di registrazione, non obbligo burocratico, bensì strumento a disposizione del datore di lavoro per determinare quanti lavoratori sono soggetti ad un rischio per la salute causato da sostanze altamente pericolose mettere in atto le misure di prevenzione il cui fine ultimo è in definitiva quello della cancellazione di quei lavoratori dal registro la trasmissione del registro all OdV e all ISPESL per i conseguenti adempimenti, di natura cogente e/o epidemiologica.

19 TRA TANTE INCERTEZZE NELLA DEFINIZIONE DEL DATO ESPOSITIVO: COSA FARE? Fino a quando non vi saranno indicazioni ufficiali delle istituzioni competenti, è necessario che i datori di lavoro esplicitino, nei documenti di valutazione del rischio: - quale criterio sia stato da essi utilizzato per definire la presenza o meno di un rischio per la salute (tale presupposto condiziona la sorveglianza sanitaria e l'iscrizione nel registro); - se il rischio per la salute viene descritto come assente o presente solo in talune condizioni, quale criterio sia stato adottato per definire il valore d'azione ; nei registri di esposizione i lavoratori debbono essere iscritti in coerenza alla valutazione del rischio, evitando modalità compilative superficiali del tipo nessuno esposto o tutti esposti, spesso riscontrate in vigilanza.

20 TRA TANTE INCERTEZZE NELLA DEFINIZIONE DEL DATO ESPOSITIVO: COSA FARE? Fino al momento di una definizione vincolante dei valori d azione, è opportuno seguire l indicazione delle Linee Guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e quindi assumere come soglia per l iscrizione nel registro i valori limite per la popolazione generale ogni volta che essi siano disponibili.

21 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE Previsti dal D.Lgs. 81/08 (all. XLIII) per benzene, CVM, polveri di legno IL RISCONTRO DI VALORI DI ESPOSIZIONE INFERIORI AL VALORE LIMITE non esaurisce il processo preventivo non equivale ad una assenza di esposizione, anzi tali valori rappresentano il limite non superabile, cioè che se non superato permette legalmente solo di continuare a lavorare in quelle condizioni, ma non di non essere esposti; in questo contesto una delle problematiche più rilevanti in ambito preventivo è quella delle ESPOSIZIONI ALLE BASSE DOSI

22 L attuale problema del rischio professionale da cancerogeni/mutageni sembra essere l esistenza di esposizioni a bassi livelli, spesso anche multiple. ESPOSIZIONE A BASSI LIVELLI: UN PROBLEMA APERTO Quasi sempre necessità di valutare esposizioni a più sostanze e quindi gli effetti della combinazione della presenza di più agenti chimici Possibile integrazione con i dati di monitoraggio biologico, ma: bassi livelli espositivi non specificità di vari indicatori di esposizione basse concentrazioni dell analita con difficoltà in fase preanalitica e analitica maggiore rilevanza dei fattori interferenti Utilizzo di piccolissime quantità di agenti cancerogeni/mutageni Utilizzi temporalmente modestissimi

23 ESPOSIZIONE A BASSI LIVELLI: UN PROBLEMA APERTO Necessaria l identificazione di criteri condivisi per individuare i lavoratori che devono essere iscritti nel registro degli esposti Ad esempio: Registro ASA - Finlandia Circolare ESEDI per amianto

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28 UN'ALTRA PROPOSTA Come deve essere intesa l espressione rischio per la salute nel caso di un esposizione a cancerogeni / mutageni normata da una legge per la protezione di sicurezza e salute dei lavoratori? Accezione a): qualsiasi livello di rischio, compresi quelli dello stesso ordine di grandezza della popolazione generale non professionalmente esposta a cancerogeni / mutageni Accezione b): secondo il principio di specialità, un livello di rischio altro da quello della popolazione generale non professionalmente esposta a cancerogeni / mutageni, significativamente più alto di questo Roberto CALISTI ASUR MARCHE zona territoriale n. 8 Civitanova Marche MC

29 Qualunque scelta venga fatta tra le due accezioni, è ovviamente indispensabile distinguere tra coloro che sono esposti a livelli significativi rispetto a quelli con livelli di esposizione molto piccoli (anche se non necessariamente irrilevanti dal punto di vista degli effetti sulla salute) Una soluzione: è possibile delineare un sistema che potremmo definire semaforico a tre fasce (verde, gialla, rossa) e due soglie ( valore d azione e valore-limite - VLEP - vero e proprio), in piena analogia a quanto già è stabilito, per gli agenti chimici in generale) dalla norma UNI EN 689/97 (citata all ALLEGATO XLI quale riferimento normativo tecnico obbligatorio, da impiegarsi specificamente per gli agenti cancerogeni in applicazione dell art. 225 comma secondo del DLgs 81/08). Roberto CALISTI ASUR MARCHE zona territoriale n. 8 Civitanova Marche MC

30 Nota: per gli agenti cancerogeni una vera, completa assenza di rischio per la salute tout court si avrebbe solo in corrispondenza di un esposizione nulla (che NON vuol dire semplicemente inferiore al limite analitico degli attuali sistemi di misurazione, ma nulla davvero!!!): una situazione del genere si pone al di fuori (al di sotto) del sistema semaforico in una posizione che potremmo definire di codice bianco. Roberto CALISTI ASUR MARCHE zona territoriale n. 8 Civitanova Marche MC

31 ESPOSTI A CANCEROGENI IN ITALIA 4.2 milioni di esposti a cancerogeni per i 21.8 milioni complessivi di occupati, pari al 24% degli occupati (STUDIO CAREX) 44 tra i 95 agenti cancerogeni certi per l uomo (IARC) sono cancerogeni professionali RisCh 2011

32 IL PROGETTO EUROPEO CAREX Non stima il numero di esposti a cancerogeni. Stima il numero di addetti a lavorazioni in cui è noto che sono più o meno diffusamente utilizzati cancerogeni: identifica, cioè, circostanze di possibile/probabile esposizione Inoltre CAREX prende in considerazione anche esposizioni ad agenti classificati secondo IARC, e non solo quelli classificati dall Unione Europea E necessario quindi uno step successivo di conoscenza che identifichi i soggetti effettivamente esposti per la messa in atto di programmi ed azioni conseguenti.

33 REGISTRAZIONE SIREP AL 31 DICEMBRE Ditte Lavoratori (di cui 89% uomini) [CAREX circa 4,2 milioni?] Esposizioni Misurazioni Agente cancerogeno più frequentemente notificato: polvere di legno duro (circa lavoratori) Seguono benzene ( lavoratori), IPA ( lavoratori), cromo esavalente ( lavoratori)

34 D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA Articolo 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall articolo 25, comma 1, lettera c). D.M. 155 del 12/07/07 RisCh 2011

35 QUALE FINALITÀ dei REGISTRI DI ESPOSIZIONE? PREMESSA D.M 155/07 - art.1 comma 2: I dati relativi agli accertamenti sanitari e la conseguente registrazione nelle cartelle sanitarie o nel registro di cui ai successivi articoli possono essere trattati esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro.

36 QUALE FINALITÀ dei REGISTRI DI ESPOSIZIONE? Strumento per la prevenzione, quindi parte di un processo per l identificazione, la valutazione e la gestione degli specifici rischi cancerogeni e mutageni Obiettivi programmazione e pianificazione attività prevenzione; valutazione delle misure di prevenzione e sicurezza adottate; analisi temporale e territoriale delle diffusione della esposizione; analisi temporale dell andamento dei livelli di esposizione; caratterizzazione della esposizione per identificare categorie lavorative (e/o aree territoriali) a maggior rischio per la salute dei lavoratori; creazione di rapporto conoscitivo per eventuali studi epidemiologici; identificazione di eventuali rischi cancerogeni/mutageni emergenti

37 REGISTRI DI ESPOSIZIONE Trasmissione ad INAIL ex ISPESL (ed Aziende USL) per l aggiornamento del sistema informativo delle esposizioni professionali (SIREP) ad integrazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) (art. 8 D.Lgs. 81/08) Varie criticità evasione obbligo; incompletezza dati soprattutto di esposizione; mancato rispetto delle indicazioni sul campionamento Definizione dei lavoratori da iscrivere

38 D.M. 155/07 allegato 1 RisCh 2011

39 D.M. 155/07 allegato 2 RisCh 2011

40 DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE art. 139 D.P.R. 1124/65 È obbligatoria per ogni medico, che ne RICONOSCA L'ESISTENZA, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco* da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro** competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale. * Attualmente D.M. 11 dicembre 2009 ** Ora, Direzione regionale del lavoro ex D.M. 7 novembre 1996, n. 687

41 D.M. 11 dicembre 2009

42 D.M. 11 dicembre 2009 Rapporto con attività lavorativa: Elevata probabilità lista I Limitata probabilità lista II Possibilità lista III Agenti eziologici Gruppo 1: malattie da agenti chimici esclusi i tumori Gruppo 2: malattie da agenti fisici esclusi i tumori Gruppo 3: malattie da agenti biologici esclusi i tumori Gruppo 4: malattie dell apparato respiratorio non comprese in altre voci esclusi i tumori Gruppo 5: malattie della pelle esclusi i tumori Gruppo 6: tumori professionali

43 D.M. 11 dicembre 2009

44 D.M. 11 dicembre 2009

45 D.M. 11 dicembre 2009

46 D.M. 11 dicembre 2009

47 D.M. 11 dicembre 2009

48 LA GARANZIA ASSICURATIVA SISTEMA TABELLARE CHIUSO Sentenze Corte Costituzionale n del 1988 SISTEMA TABELLARE MISTO

49 D.P.R. 9 giugno 1975, n Aggiornamento malattie tabellate (49 voci) D.P.R. 13 aprile 1994, n Aggiornamento malattie tabellate D.M. 9 aprile Aggiornamento malattie tabellate (85 voci nelle malattie dell industria 24 nelle malattie dell agricoltura)

50 D.M. 9 aprile 2008

51 D.M. 9 aprile 2008

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53 Programma LAVORO E SALUTE

54 Archivio regionale esposti a cancerogeni Sistematizzazione delle informazioni sulle esposizioni finora pervenute alle U.O. PSAL della Regione, anche attraverso la costruzione di un sistema informativo centralizzato; Verifica congruità tra registrazioni pervenute e mappatura aziende a rischio cancerogeno sul territorio Incrocio dei dati dei registri pervenuti agli organi di vigilanza con dati in possesso di INAIL-ISPESL

55 Unità Locali Regione Emilia Romagna che hanno redatto il registro degli esposti Dataset INAIL: 1609 Archivi PSAL : 1486 Solo SPSAL Area di sovrapposizione Solo INAIL Missing: 60 Totale aziende nuovo dataset: 1811

56 200 aziende: analisi dati direttamente da registri esposti 1611 aziende: importazione dati dataset SIREP

57 Tabella 1: distribuzione esposizione da registri: unità produttive e lavoratori esposti Area vasta Azienda USL n. U.P. % % su PAT INAIL 2011 n. esposti % % su addetti INAIL 2010 Piacenza 70 3,87 0, ,06 0,71 Emilia Nord Parma 152 8,39 0, ,10 0,56 Reggio Emilia ,60 0, ,91 0,69 Modena ,11 0, ,22 0,74 Ferrara 131 7,23 0, ,34 0,44 Emilia Centro Bologna ,44 0, ,12 1,60 Imola 57 3,15 0, ,90 1,31 Cesena 104 5,74 1, ,52 2,84 Romagna Forlì 181 9,99 0, ,47 1,59 Rimini 176 9,72 0, ,47 0,76 Ravenna ,76 0, ,88 2,66 Totale RER , ,00 0,98

58 Tabella 2: distribuzione U.P. per grandi gruppi ATECO ATECO 2002 n. UU.LL. % n. LAV % G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;riparazione di autoveicoli e motocicli e di beni personali e per la casa , ,2 DD Industrie del legno e dei prodotti del legno , ,4 DJ Produzione di metalli e fabbricazione di prodotti in metallo , ,1 DN Altre industrie manifatturiere , ,8 F Costruzioni 94 5, ,3 DK Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e manutenz. 83 5, ,1 M Istruzione 46 2, ,6 DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 42 2, ,4 K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,altre attività professionali ed imprenditoriali 32 2, ,5 DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 26 1, ,5 O Altri servizi pubblici, sociali e personali 24 1, ,7 DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 20 1, ,9 DL Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 17 1, ,1 A Agricoltura,caccia e silvicoltura 12 0, ,1 DI Fabbricazione di prodotti della lavorazioni di minerali non metalliferi 12 0, ,0 DC Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio e pelli 12 0,7 2 0,0 I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 12 0, ,4 DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili nucleari 10 0,6 67 0,5 N Sanità e altri servizi sociali 10 0,6 76 0,6 CA Estrazione di minerali energetici 9 0, ,3 E Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore ed acqua calda 9 0, ,9 L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 9 0,6 65 0,5 DE Fabbricazione della pasta carta, carta e dei prodotti di carta, stampa ed editoria 7 0, ,9 DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1 0,1 1 0,0

59 Tabella 3/1: distribuzione agenti cancerogeni e lavoratori esposti (comprese multiesposizioni) CANCEROGENO Aziende % Lavoratori % Polvere di legno , ,8 Benzene , ,9 Cromo , ,4 Nichel , ,5 Amianto 82 3, ,2 IPA 80 3, ,8 Acrilamide 63 2, ,6 Cobalto 39 1, ,2 Fibre Ceramiche 29 1, ,3 Cadmio 28 1, ,9 Formaldeide 28 1, ,5 Ossido di etilene 21 0, ,4 Tricloroetilene 18 0, ,8 Polvere di silice 16 0, ,9 Ossido di propilene 13 0, ,7 Dichlorometane 11 0, ,4 Fucsina 7 0, ,4

60 Tabella 3/2: distribuzione agenti cancerogeni e lavoratori esposti (comprese multiesposizioni) CANCEROGENO Aziende % Lavoratori % CVM 6 0, ,6 ABS 6 0, ,5 Bicromato di potassio 5 0,2 36 0,1 Polvere di cuoio 4 0, ,5 Piombo 3 0,1 56 0,2 Anilina 3 0,1 10 0,0 Dicloroetano 3 0, ,5 Cloroformio 2 0,1 59 0,2 Idrazinum 2 0,1 8 0,0 Antiblastici 2 0,1 7 0,0 Olio aromatico 2 0, ,2 1,3 Butadiene 2 0,1 32 0,1 1,3 propanesulfone 1 0,0 5 0,0 Dietilsolfato 1 0,0 5 0,0 Arsenico 1 0,0 7 0,0 MOC 1 0,0 2 0,0

61 Aziende Lavoratori media lav/azienda Polvere di legno ,1 Benzene ,2 Cromo ,3 Nichel ,9 Amianto ,4 IPA ,8 Acrilamide ,2 Cobalto ,8 Fibre Ceramiche ,7 Cadmio ,6 Formaldeide ,8 Ossido di etilene ,3 Tricloroetilene ,9 Polvere di silice ,9 Ossido di propilene ,5 Dichlorometane ,5 Fucsina ,0 CVM ,2 ABS ,7 Bicromato di potassio ,2 Polvere di cuoio ,3

62 Tabella n. 5: distribuzione aziende ed esposti in base al n. di esposizioni n. esposizioni n. unità locali % N. esposti % , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 19 0, ,1 35 0,2 Totali , ,0

63 Tabella n. 6: distribuzione doppie esposizioni cancerogeno n. UU.LL. % n. esposti % cromo-nichel , ,4 benzene-ipa 12 4, ,1 benzene-polvere di legno 8 2, ,5 benzene-cromo 2 0, ,0 formaldeide-polvere di legno 6 2, ,2 acrilamide-cromo 6 2, ,7 acrilamide-ipa 2 0, ,4 amianto-ipa 2 0, ,7 amianto-polvere di legno 2 0, ,1 cadmio-cromo 3 1, ,6 IPA-polvere di legno 2 0, ,0 cromo-polvere di legno 5 1, ,5 cobalto-cromo 3 1, ,2 cobalto-nichel 5 1, ,9 altre combinazioni 18 6, ,7 TOTALE , ,0

64 Tabella n. 7: distribuzione triple esposizioni CANCEROGENO N % N % cobalto-cromo-nichel 5 16,1 55 9,9 cromo-nichel-polvere di legno 4 12,9 45 8,1 amianto-cromo-nichel 2 6, ,4 benzene-ipa-polv.di legno 2 6,5 40 7,2 altre combinazioni 18 58, ,5

65 Tabella n. 8.1 distribuzione cancerogeno per mansione gruppo ATECO POLVERE DI LEGNO U.P. % n. addetti % falegname 24 77, ,2 produzione parquet 1 3, ,5 produzione calzature 1 3,2 2 0,5 montaggio mobili 1 3,2 1 0,3 lavorazione con macchine utensili 1 3,2 7 1,9 commercio legnami 1 3,2 2 0,5 carpenteria 1 3,2 6 1,6 allestimento stand 1 3,2 5 1,4 TOTALE , ,0 Sottosezioni ATECO 2002 U.P. % n.addetti % DD Industrie del legno e dei prodotti del legno ,3% ,9 DN Altre Industrie manifatturiere , ,9 G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;riparazione di autoveicoli e motocicli e di beni personali e per la casa 42 6, ,7 DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 33 5, ,8 DJ Produzione di metalli e fabbricazione di prodotti in metallo 22 3, ,1

66 Tabella n. 8.2 distribuzione cancerogeno per mansione gruppo ATECO CROMO mansione % addetti % saldatura inox 51 85, ,3 Addetto bagni galvanici 2 3,3 27 9,3 analisi rifiuti 1 1,7 2 0,7 carpenteria metallica 1 1,7 5 1,7 Falegnameria 1 1,7 1 0,3 Ricercatore 1 1,7 1 0,3 saldatura ad arco 1 1,7 7 2,4 smaltimento rifiuti 1 1,7 2 0,7 zincatura elettrolitica a freddo 1 1,7 12 4,2 TOTALE , ,0 Sottosezioni ATECO 2002 N % N % DJ Produzione di metalli e fabbricazione di prodotti in metallo , ,5 DK Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e manutenzione 58 16, ,1 M Istruzione 23 6, ,5 K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,altre attività professionali ed imprenditoriali 15 4, ,4 DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 13 3, ,4

67 Tabella n. 8.3 distribuzione cancerogeno per mansione gruppo ATECO IPA mansione % addetti % asfaltisti 7 38,9 48 5,6 smaltimento rifiuti speciali 2 11, ,3 assemblaggio parti stilografiche 1 5,6 3 0,4 autista 1 5,6 6 0,7 costruzioni e demolizioni 1 5,6 5 0,6 edile 1 5,6 2 0,2 produzione di gomma sintetica 1 5, ,4 produzione di prodotti chimici industriali 1 5,6 50 5,9 ricostruzione pneumatici 1 5,6 2 0,2 sorveglianza antincendio imbarco/sbarco merci pericolose 1 5,6 16 1,9 trasporto merci 1 5,6 33 3,9 TOTALE , ,0 Sottosezioni ATECO 2002 N % N % F Costruzioni 19 30, ,4 DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili nucleari 6 9,7 44 3,4 DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 6 9, ,2 DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 6 9,7 27 2,1 K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,altre attività professionali ed imprenditoriali 6 9, ,7

68 I punti di debolezza dei registri oggi Scarsa affidabilità delle misurazioni per la valutazione dell esposizione; Ancora troppo timido il coinvolgimento del medico competente Atteggiamento burocratico nella compilazione; Insufficiente descrizione della mansione specifica; Scarsa registrazione dell'esposizione a prodotti finali o intermedi di processi (es: IPA e aldeidi nella tempra in olio) Registrazione di cancerogeni non rientranti nel titolo IX del capo II del D.Lgs. 81/08; Errato utilizzo del registro per la registrazione di esposti a fibre di amianto;

69 Cosa si potrebbe fare migliorare la potenza informativa dei registri Informatizzazione dei registri in un unico sistema informativo nazionale a disposizione anche delle aziende; Riflessione comune sulla definizione di esposto e potenzialmente esposto; Sensibilizzazione di imprese e consulenti sul reale significato del registro (tendere al passaggio da esposto a potenzialmente esposto) sull importanza della descrizione della mansione per la definizione del livello di rischio e per la ricostruzione dell esposizione.

70 Proposta di un percorso logico per la compilazione del registro degli esposti Chiedere alle imprese che utilizzano cancerogeni di valutare il rischio per la salute, indicando le condizioni di campionamento e i criteri utilizzati per prendere decisioni sull'eventuale inclusione del lavoratore tra gli esposti o potenzialmente esposti; Valutare l'attendibilità della valutazione effettuata Pretendere che vengano individuate le misure per eliminare, ridurre o monitorare l'esposizione, con il fine ultimo di incidere sull'abbattimento del rischio per la salute puntando quindi al venir meno della condizione di esposto;

71 GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

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