CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMMERCIO, LO MONTE, LATTERI, LOMBARDO, MISITI

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMMERCIO, LO MONTE, LATTERI, LOMBARDO, MISITI Introduzione dell articolo 11-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dell imposta secondo il metodo del quoziente familiare Presentata il 16 febbraio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Con la presente proposta di legge si intende trovare una soluzione ad un annosa questione culturale, che si riflette anche nei comportamenti politici e in una campagna di disinformazione e di ostilità ideologica: quella dell introduzione nel nostro sistema fiscale del quoziente familiare che, oltre a realizzare una più equa distribuzione della ricchezza spostando l attenzione del fisco dal singolo ai nuclei familiari, agirebbe anche da catalizzatore per altri interventi a sostegno della famiglia. Giova subito evidenziare che il nostro sistema tributario, oltre a non riconoscere la famiglia come soggetto economicamente unitario, si caratterizza anche per una singolare contraddizione: esso si fonda sulla tassazione a base individuale (che a parità di reddito penalizza le famiglie monoreddito) e contemporaneamente determina le tariffe sulla base del reddito familiare, se non addirittura del patrimonio della famiglia. Negli ultimi tempi si è aperto un ampio dibattito sul ruolo della famiglia, intesa come istituzione sociale, e della conseguente tassazione ai fini dell imposizione sui redditi. Il sistema impositivo italiano tiene conto della composizione familiare e dell eventuale presenza di familiari a carico, grazie a meccanismi di deduzioni dalla base imponibile e di detrazioni d imposta attraverso una procedura complessa e, soprattutto, soggetta ogni anno a un riesame politico dei parametri. Se, come molti ritengono, la semplicità fiscale dei rapporti fra cittadino e fisco è un fondamentale valore di democrazia, quella di considerare la famiglia come unità impositiva diventa una questione non solo economica, ma, soprattutto civile. L opacità fiscale del sistema italiano è poi ulteriormente aggravata dal fatto che

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3223 nel nostro Paese già esiste una pseudoforma di quoziente familiare che si avvale dell indicatore della situazione economica (ISE) e dell ISEE (l indicatore della situazione economica equivalente), il primo calcolato come somma dei redditi più il 20 per cento del patrimonio mobiliare e immobiliare dell intero nucleo familiare, mentre il secondo costituito dal rapporto fra il precedente valore e il numero dei componenti della famiglia, sulla base di una scala di equivalenza stabilita per legge. Grazie a tali meccanismi la pubblica amministrazione prende come riferimento l individuo nel momento dell imposizione sui redditi e, invece, la famiglia quando si tratta di distribuire i benefìci di una parte limitata, tuttavia crescente e spesso strategica, delle prestazioni sociali (con l aggiunta di scale di equivalenza implicite). Tale complesso meccanismo nell accentuare il divario percepito dal cittadino fra sacrificio d imposta e benefìci pubblici, compromette l effettiva equità del sistema. Inoltre vi sono validi motivi economici per considerare la famiglia come unità impositiva. La famiglia è la fondamentale unità decisionale per le scelte economiche rilevanti, in particolare l offerta di lavoro, le scelte di investimento quali l abitazione e l acquisto di beni durevoli come l automobile, così come una parte significativa dell acquisto di beni e di sevizi di consumo come le vacanze. Siamo convinti che per raggiungere l obiettivo sia di una reale perequazione che di una vera politica di incentivi per le famiglie si deve tassare il reddito non in capo ai singoli soggetti ma in capo al nucleo familiare: più alto è il numero di persone a carico maggiori dovranno essere le agevolazioni per la famiglia, calcolate attraverso l aliquota media. Infatti una politica fiscale incentrata sul sostegno alla famiglia favorirebbe la ripresa e lo sviluppo sociali ed economici. Solo garantendo maggiori risorse ai nuclei familiari si produrranno benefici effetti sui consumi e sull acquisizione dei beni di investimento e si assicurerà, in tal modo, il rilancio del «sistema Paese». In concreto si tratta di passare da interventi sociali individuali che riguardano i singoli soggetti avulsi dalla loro realtà familiare (bambini, anziani, disabili eccetera), talvolta costosi e non sempre efficaci, ad una reale politica familiare, organica e unitaria, che riconosca la famiglia come un reale soggetto sociale e giuridico primario, canalizzando verso tale unico soggetto sforzi e risorse, oggi notevolmente frammentati, per massimizzarne gli effetti. È in questo contesto che deve collocarsi un incisiva azione politica volta a introdurre misure fiscali dirette ad agevolare i nuclei familiari, in particolar modo quelli monoreddito e a quelli numerosi. Storicamente la tassazione per parti è stata applicata adottando due principali metodi: lo splitting e il quoziente familiare. Con lo splitting, tradizionalmente utilizzato negli Stati Uniti d America e in Germania, il reddito complessivo familiare è calcolato facendo la somma dei redditi dei due coniugi. In sostanza, il reddito complessivo è diviso per due e l aliquota è applicata alla «parte» così ottenuta. L imposta così calcolata è moltiplicata per due, per ottenere il debito d imposta del nucleo. Si considera la presenza di figli o di altri familiari a carico con deduzioni o con detrazioni. Con il quoziente familiare, proprio della tradizione francese, l aliquota da applicare e l imposta dovuta si calcolano per una «parte» di reddito, individuata dividendo il reddito complessivo familiare per un quoziente, che si ottiene attribuendo a ciascun membro della famiglia un coefficiente. L imposta complessivamente dovuta dal nucleo si ottiene dalla moltiplicazione dell imposta calcolata su ciascuna «parte» per il quoziente. In Francia questo sistema rappresenta l architrave della politica familiare e il beneficio fiscale aumenta per le coppie che scelgono di avere almeno tre figli (coefficiente pari a 1 per il terzo e quarto erede, pari solo a 0,5 per il primo e secondo erede), mentre il coefficiente assegnato al coniuge (pari a 1) non incentiva la partecipazione femminile al mercato del lavoro,

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3223 che evidentemente viene perseguita con altri strumenti di welfare. Grazie a tale meccanismo un lavoratore dipendente con euro l anno e con moglie e quattro figli a carico, in Francia, si trova ad essere esonerato dal pagamento delle tasse, mentre in Italia ne paga per un importo pari a euro. In termini di equità occorre ricordare che il carico fiscale deve essere commisurato alla capacità contributiva di ciascun cittadino, come afferma anche la stessa Costituzione all articolo 53. Ma la capacità contributiva è un concetto di complessa definizione, di cui il reddito è solo uno degli indicatori. A parità di reddito familiare il benessere di ciascun membro cambia al variare delle dimensioni della famiglia, mentre a parità di reddito individuale il benessere del singolo dipende dalla numerosità e dalle risorse della famiglia cui appartiene: se si considerano tali differenze nel benessere individuale e/o familiare come indicatori di differenti capacità contributive, allora si rende necessario quantificarle e tenerne conto nel calcolo dell imposta dovuta. Al di fuori del codice civile vi è un complesso di norme che attribuiscono isolati effetti giuridici alla convivenza more uxorio e alla cosiddetta «famiglia anagrafica» anche assai significativi in materia di anagrafe in materia socio-assistenziale, ma anche, quel che più interessa in questa sede, in materia fiscale. La normativa anagrafica definisce la «famiglia anagrafica» quale formazione costituita da persone che coabitano e che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o anche solo da «vincoli affettivi». Da ciò si evince che l esistenza del vincolo affettivo è da sola sufficiente a costituire la «famiglia anagrafica» e a distinguerla dalla «convivenza anagrafica». La sentenza n. 109 del 2006 della Corte di cassazione, sezione IV penale, in materia di determinazione del reddito nella ipotesi di cosiddetta «famiglia di fatto», ha stabilito testualmente che «dovendo confrontarsi con le mutate concezioni che via via si sono affermate nella società moderna, la giurisprudenza, in materia di rapporti interpersonali, ha dunque considerato la famiglia di fatto quale realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia stricto sensu intesa». Per la legge il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Se poi della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Alla luce di tali considerazioni è apparso opportuno, con la presente proposta di legge, estendere l applicazione del metodo del quoziente familiare anche al contribuente che, a seguito dello scioglimento di una convivenza more uxorio, alla stregua di un coniuge legalmente separato o divorziato, vive con uno o più figli naturali dati in affidamento. Passando ora al contenuto proprio della proposta di legge, l articolo 1 aggiunge alla disciplina generale della determinazione dell IRPEF quella della determinazione dell imposta secondo il metodo del quoziente familiare. Si è scelto di introdurre un articolo autonomo nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per sganciarlo dalla disciplina generale della determinazione dell imposta, perché esso prevede un diritto di opzione per la tassazione mediante il metodo del quoziente familiare. L articolo 2 contiene la previsione che i lavoratori dipendenti che intendono avvalersi della tassazione secondo il metodo del quoziente familiare, i cui redditi sono tassati tramite ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro su base individuale, recuperano le somme a credito in sede di dichiarazione dei redditi.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3223 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Introduzione dell articolo 11-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di quoziente familiare). 1. Dopo l articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «ART. 11-bis. (Determinazione dell imposta secondo il metodo del quoziente familiare). 1. I soggetti passivi dell imposta appartenenti a un nucleo familiare possono, anche congiuntamente in caso di più contribuenti, esercitare l opzione per la determinazione dell imposta secondo il metodo del quoziente familiare, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. 2. L opzione per la determinazione dell imposta secondo il metodo del quoziente familiare ha durata annuale, è irrevocabile e può essere esercitata da ciascun contribuente o in qualità di contribuente o in qualità diversa da contribuente e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) esercizio, eventualmente congiunto, dell opzione da parte di ciascun partecipante al nucleo familiare e del contribuente; b) elezione di domicilio da parte dei partecipanti al nucleo familiare presso il contribuente ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi al periodo d imposta per il quale è esercitata l opzione; c) comunicazione all Agenzia delle entrate dell eventuale avvenuto esercizio congiunto dell opzione, entro il termine di versamento del saldo dell imposta, secondo le modalità previste da un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell economia e delle finanze.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati Ai fini del comma 1, il nucleo familiare si considera costituito, oltre che dal contribuente: a) dal coniuge non legalmente separato o dal convivente more uxorio; b) dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e dagli affidati, minori di età o maggiori di età, conviventi e a carico del contribuente e che non abbiano raggiunto un autonomia economica o che siano permanentemente inabili al lavoro; c) dagli ascendenti in linea retta del contribuente, a condizione che convivano con il contribuente e che non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all articolo 10, di ammontare superiore all importo della pensione minima vigente il primo giorno dell anno di riferimento, di cui al comma 1 del presente articolo, o che siano permanentemente disabili. 4. Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare in un apposito quadro del modello unico persone fisiche. 5. L esercizio dell opzione per la determinazione dell imposta secondo il metodo del quoziente familiare comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare, comunicati ai sensi del comma 11, lettera a). La base imponibile del nucleo familiare deve essere determinata dividendo il reddito complessivo globale per il coefficiente spettante al nucleo familiare ai sensi del comma 7. Successivamente deve essere determinata un imposta base, applicando alla base imponibile del nucleo familiare le aliquote per scaglioni di reddito di cui all articolo 11. L imposta lorda del nucleo familiare è determinata moltiplicando il coefficiente spettante al nucleo familiare stesso per l imposta base. 6. Al contribuente competono il riporto a nuovo dell eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili e la liquidazione dell unica imposta dovuta o

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3223 dell unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. Gli obblighi di versamento a saldo e ad acconto competono esclusivamente al contribuente. 7. Al nucleo familiare sono attribuiti i seguenti coefficienti: a) 1 al contribuente celibe o nubile, o di annullamento del matrimonio o di scioglimento della convivenza more uxorio, senza figli a carico; b) 2 al contribuente coniugato senza figli a carico; c) 2 al contribuente celibe o nubile, o di annullamento del matrimonio o di scioglimento della convivenza more uxorio, con un figlio a carico; d) 2,5 al contribuente coniugato con un figlio a carico; e) 2 al contribuente celibe o nubile, o di annullamento del matrimonio o di scioglimento della convivenza more uxorio, con due figli a carico; f) 3 al contribuente coniugato con due figli a carico; g) 3 al contribuente celibe o nubile, o di annullamento del matrimonio o di scioglimento della convivenza more uxorio, con tre figli a carico; h) 4 al contribuente coniugato con tre figli a carico; i) 4 al contribuente celibe o nubile, o di annullamento del matrimonio o di scioglimento della convivenza more uxorio, con quattro figli a carico; l) 5 al contribuente coniugato con quattro figli a carico;

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3223 m) 5 al contribuente celibe o nubile, o annullamento del matrimonio o di scioglimento della convivenza more uxorio, con cinque figli a carico; n) 6 al contribuente coniugato con cinque figli a carico e oltre; o) 6 al contribuente celibe o nubile, o di annullamento del matrimonio o di scioglimento della convivenza more uxorio, con sei figli a carico e oltre. 8. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 3, allo stesso è attribuito un ulteriore coefficiente pari a Per ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), c), e), g), i), m) od o) del comma 7, al nucleo familiare sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti: a) 0,5 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; b) 0,8 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a). 10. Le disposizioni dell articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono dell opzione stabilita dal presente articolo. 11. Ciascun componente del nucleo familiare, per effetto dell esercizio congiunto dell opzione di cui al comma 1, deve: a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare al contribuente la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni, dei crediti d imposta spettanti e degli acconti versati; b) fornire ogni necessaria collaborazione al contribuente per consentire a quest ultimo l adempimento degli obblighi

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 3223 che gli competono nei confronti dell amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell opzione. 12. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50 del presente testo unico che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono esercitare l opzione di cui al comma 1 del presente articolo anche in qualità di contribuente. 13. Il contribuente è responsabile: a) per la maggior imposta accertata e per gli interessi relativi al reddito complessivo risultante dall applicazione del metodo del quoziente familiare riferita alla dichiarazione presentata ai sensi del comma 4; b) per le somme che risultano dovute, in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma, a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riferite alle dichiarazioni dei redditi proprie di ciascun soggetto che partecipa alla determinazione dell imposta secondo il metodo del quoziente familiare; c) per l adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 14, irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. 14. Ciascun componente del nucleo familiare che partecipa alla determinazione dell imposta secondo il metodo del quoziente familiare è responsabile: a) solidalmente con il contribuente per la maggior imposta accertata e per gli interessi relativi in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponi-

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 3223 bile e per le somme dovute a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggior imposta accertata riferita al reddito complessivo risultante dall applicazione del metodo del quoziente familiare in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile e alle somme che risultano dovute a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b)». ART. 2. (Recupero delle somme a credito). 1. I lavoratori dipendenti che intendono avvalersi, ai fini della determinazione dell imposta dovuta, del metodo del quoziente familiare disciplinato dall articolo 11-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall articolo 1 della presente legge, i cui redditi sono tassati tramite ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro su base individuale, recuperano le somme a credito in sede di dichiarazione dei redditi.

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