ESPORTATORI ABITUALI

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1 Treviso, lì Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 04/2015 ESPORTATORI ABITUALI acquisto di beni senza IVA nel limite del plafond Approfondimento Novità 2015 Per le operazioni effettuate a decorrere dal , è entrata in vigore la nuova disciplina sulle lettere d intento 1, in base alla quale spetta agli esportatori abituali trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere d intento, mentre il fornitore ha l obbligo di riscontrarne telematicamente l avvenuta presentazione prima dell emissione della fattura senza applicazione dell IVA : termine periodo transitorio La lettera d intento, compilata sul vecchio modello e ricevuta dal fornitore del bene o dal prestatore del servizio non avrà più alcuna rilevanza ai fini della fatturazione a partire dal 12 febbraio, data che sancisce la fine del periodo transitorio. Dal 12 febbraio in poi, le vecchie dichiarazioni d intento conformi al modello del Dm Finanze del 6 dicembre 1986, che l esportatore abituale/cliente avesse spedito ai propri fornitori nel periodo transitorio (dal al ), devono essere riscritte, utilizzando il nuovo modello (mod. DI) e inviate telematicamente dallo stesso alle Entrate. Una volta scaricate le ricevute di invio, l esportatore/cliente dovrà spedirle ai propri fornitori, assieme alle lettere d intento, compilate nel nuovo modello. Di seguito, un approfondimento sul tema degli esportatori abituali. 1 Vedi Ns. Cir. N.18/2014 del 19 dicembre Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 1

2 I N D I C E 1. Premessa pag Qualifica di esportatore abituale pag Soggetti esclusi pag Acquisti di beni e servizi senza Iva pag Adempimenti contabili e fiscali pag. 04 Cliente /Esportatore abituale 4.1 Emissione della dichiarazione d intento: modello telematico (novità!) pag Registrazione della dichiarazione d intento pag Compilazione del quadro VC, dichiarazione annuale Iva pag Prospetto riepilogativo mensile pag. 06 Fornitore 4.5 Riscontro telematico invio lettera d intento all Agenzia delle Entrate (novità!) pag Fatturazione pag Registrazione della dichiarazione d intento pag Riepilogo nella dichiarazione IVA delle lettere d intento ricevute (novità!) pag Regime sanzionatorio pag Plafond pag Composizione del plafond pag Momento costitutivo (plafond disponibile) pag Momento di utilizzo (plafond utilizzato) pag Plafond vincolato (o condizionato) nell ipotesi di operazioni triangolari pag Effetti sul plafond delle note di debito e credito (note di variazione ex art. 26) pag Plafond in caso di affitto, cessione, conferimento d azienda pag Sanzioni in caso di splafonamento pag Regolarizzazioni e sanzioni in caso di splafonamento pag Irregolarità nell utilizzo del plafond per importazioni pag. 14 Allegati pag. 15 Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 2

3 1. Premessa L art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, del DPR 633/72 consente di effettuare l acquisto di beni e servizi senza applicazione dell IVA in presenza di tre distinte condizioni: 1. qualifica di esportatore abituale; 2. presentazione della dichiarazione d intento; 3. acquisto di servizi in genere o di beni diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili, purché l Iva relativa all operazione sia detraibile o parzialmente detraibile. L acquisto di beni e servizi senza applicazione dell IVA è ammessa fino a concorrenza del c.d. plafond costituito dall ammontare complessivo delle cessioni all esportazione, cessioni intracomunitarie non imponibili ed operazioni assimilate registrate nell anno precedente (plafond fisso o solare), o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile o mensile). 2. Qualifica di esportatore abitale Per usufruire del beneficio di acquistare senza applicazione dell IVA è necessario possedere lo status di esportatore abituale che viene attribuito a quei contribuenti che nell anno solare precedente, ovvero, negli ultimi dodici mesi, hanno registrato per un ammontare superiore al 10% del volume d affari : cessioni all esportazione, cessioni intracomunitarie non imponibili ed operazioni assimilate. I predetti dati sono ricavabili dalla dichiarazione annuale IVA: rigo VE30, nel quale è indicato l ammontare delle esportazioni e delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond; rigo VE40, nel quale è riportato il volume d affari. In particolari situazioni (affitto, cessione, conferimento d azienda), lo status di esportatore abituale può essere trasferito, ricorrendo determinate condizioni (vedi successivo punto 5.6). 2.1 Soggetti esclusi I soggetti che si trovano nel primo anno di attività non possono usufruire delle agevolazioni previste per gli esportatori agevolati, non avendo alcun periodo a cui fare riferimento. Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 3

4 3. Acquisti di beni e servizi senza Iva E possibile acquistare e/o importare senza applicazione dell IVA, nel limite del plafond: 1. qualsiasi bene, compresi i beni ammortizzabili ed i beni acquisiti in leasing; 2. qualsiasi prestazione di servizi (comprese le spese generali), a nulla rilevando la loro inerenza o meno con l attività agevolata. E vietato utilizzare il plafond per l acquisto di: 1. fabbricati ed aree edificabili (compresa l acquisizione dei fabbricati in dipendenza di contratti di leasing o di appalto avente per oggetto la loro costruzione); 2. beni e servizi per i quali l IVA è indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR 633/72 (in caso di parziale indetraibilità, l agevolazione spetta limitatamente alla quota di imposta detraibile). Il Ministero delle Finanze 2 ha precisato che in presenza di un pro-rata di indetraibilità vi è l obbligo di decurtare del corrispondente ammontare la parte di plafond utilizzabile. 4. Adempimenti contabili e fiscali Gli esportatori abituali sono tenuti a rispettare alcuni obblighi al fine di utilizzare correttamente il proprio plafond disponibile. Adempimenti esportatore/cliente 4.1 Emissione della dichiarazione d intento: nuovo modello telematico (Novità!) L intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell IVA deve risultare da apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica 3. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate sarà quindi consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana (in caso di importazione di beni) prima dell effettuazione dell operazione. 2 C.M. n. 145 del E disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate, il software di compilazione e di controllo Dichiarazione d intento nella sezione Cosa devi fare - Dichiarare - Dichiarazioni operazioni intracomunitarie - Dichiarazioni di intento - Software Dichiarazioni di intento (nuova disciplina). Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 4

5 La dichiarazione d intento deve essere redatta in duplice esemplare, datata, numerata progressivamente e sottoscritta dal dichiarante. La lettera d intento può riguardare: un singolo acquisto; acquisti fino a un massimale di valore; acquisti posti in essere dalla data della richiesta e fino ad una certa data o fino a revoca. In ogni caso, la lettera d intento non può avere validità successiva al 31 dicembre dell anno in corso, pertanto deve essere annualmente rinnovata. Il rinnovo può essere fatto nel mese di dicembre con riferimento ad acquisti agevolati da porre in essere nell anno successivo. Alle dichiarazioni deve essere data una numerazione distinta rispetto a quella dell anno precedente, pertanto, anche se la dichiarazione porta la data di dicembre ma si riferisce ad acquisti che saranno effettuati nell anno successivo, deve recare la numerazione a partire dal n. 1 e successivi. Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione deve essere emessa anteriormente all effettuazione di ciascuna importazione. 4.2 Registrazione della dichiarazione d intento La dichiarazione d intento deve essere annotata entro 15 giorni nel registro cronologico delle dichiarazioni d intento; in alternativa, la lettera d intento può essere annotata in apposita sezione del registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. 4.3 Compilazione del quadro VC (dichiarazione annuale Iva) La movimentazione annuale del plafond deve essere inserita nella Dichiarazione annuale IVA, compilando un apposito prospetto (Prospetto VC Esportatori e operatori assimilati Acquisti e importazioni senza applicazione dell IVA), nel quale vanno riportati, per ciascun mese, i seguenti dati: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per importazioni; volume d affari, suddiviso per ogni mese; ammontare delle cessioni all esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie ecc. effettuate mensilmente. Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 5

6 In detto prospetto, l esportatore deve evidenziare, inoltre, il metodo di calcolo adottato per la determinazione del plafond (fisso o mobile), barrando l apposita casella ed indicare la disponibilità del plafond al 1 gennaio del relativo periodo d imposta. 4.4 Prospetto riepilogativo mensile Non c è più l obbligo previsto per gli esportatori abituali di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all andamento del plafond, relativi al secondo mese precedente; tuttavia è rimasto l obbligo di esibire all Amministrazione Finanziaria se ne viene fatta richiesta 4 un prospetto riepilogativo mensile, redatto in forma libera su qualsiasi supporto cartaceo o su supporto informatico, riportante l indicazione: del plafond disponibile all inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta; delle operazioni di acquisto (o di importazione) effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta, senza pagamento dell imposta. Si consiglia, anche se non vi è più l obbligo di annotazione nei registri IVA di tali informazioni, al fine di poter prontamente evadere l eventuale richiesta dell Amministrazione Finanziaria, di aggiornare tempestivamente i predetti dati in un apposito prospetto o nei registri IVA. Adempimenti fornitore 4.5. Riscontro telematico dell invio della lettera d intento all Agenzia delle Entrate (novità!) Il fornitore prima di emettere fattura non imponibile IVA ai sensi dell art. 8, 1 comma lett. c) e 2 comma del DPR 633/72, deve: - ricevere, da parte dell esportatore abituale, la dichiarazione d intento con la ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate; - riscontrare telematicamente l avvenuta presentazione della lettera d intento all Agenzia delle Entrate. E attivo il servizio online Verifica ricevuta dichiarazione d intento che consente, a chi riceve la lettera d intento, di controllare telematicamente l effettiva presentazione della stessa all Agenzia delle Entrate. Il servizio si trova nella sezione Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d intento. 4 Art. 10 del DPR n. 435 del Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 6

7 4.6 Fatturazione Una volta riscontrato quanto sopra, il fornitore dell esportatore abituale può emettere la fattura con l annotazione, in luogo dell ammontare dell imposta: che si tratta di operazione non imponibile; della relativa norma di riferimento (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del DPR 633/72); degli estremi della dichiarazione d intento ricevuta (numero e data di emissione). 4.7 Registrazione della dichiarazione d intento Il fornitore dell esportatore abituale è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti fiscali: numerare progressivamente la dichiarazione d intento ricevuta; annotare la dichiarazione d intento, entro 15 giorni dal ricevimento, nel registro cronologico delle dichiarazioni d intento; in alternativa, la lettera d intento può essere annotata in apposita sezione del registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. 4.8 Regime sanzionatorio E punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta, il fornitore che effettua operazioni non imponibili ad IVA di cui all art. 8, 1 comma lett. c) del DPR 633/72 prima di aver ricevuto da parte dell esportatore abituale la dichiarazione d intento e riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate. *** *** 5. Plafond Il plafond costituisce il limite quantitativo entro cui possono essere effettuati acquisti di beni e servizi senza pagamento dell IVA. Il contribuente può scegliere di utilizzare: a) il plafond solare (o fisso), riferito all anno solare precedente. b) il plafond mensile (o mobile), riferito ai dodici mesi precedenti. La scelta del metodo deve essere manifestata in sede di dichiarazione IVA dell anno di riferimento. Il contribuente può passare da un metodo all altro, ma la variazione deve avvenire solo il 1 gennaio dell anno successivo e non in corso d anno. Si precisa che il plafond solare può essere utilizzato a partire dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di inizio dell attività, mentre il plafond mensile può essere utilizzato solo decorsi almeno dodici mesi dall inizio dell attività. Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 7

8 5.1 Composizione del plafond Le principali operazioni che concorrono alla formazione del plafond sono le seguenti: cessioni all esportazione ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, primo comma, lett. a) e b) ed 8 bis del DPR 633/72; servizi internazionali di cui all art. 9 del DPR 633/72; operazioni di cui agli articoli 71 e 72 del DPR 633/72; le operazioni intracomunitarie di cui agli art. 41 e 58 D.L. 331/93. Si evidenzia che non concorrono alla formazione del plafond le cessioni di beni franco valuta, ovvero, le cessioni gratuite e senza corrispettivo. Sono, escluse dalla formazione del plafond anche le esportazioni di beni senza passaggio di proprietà (trattasi delle esportazioni di beni da sottoporre a lavorazione con successiva reimportazione dei prodotti finiti). Per una analisi dettagliata delle operazioni che concorrono e non concorrono alla formazione del plafond si rinvia alle successive tabelle n. 1 e 2, riportate in allegato. 5.2 Momento costitutivo (plafond disponibile) Ai fini della determinazione del plafond, assumono rilevanza le operazioni registrate a norma dell art. 23 del DPR 633/72, con riferimento alla data di emissione per le fatture immediate, ovvero, alla data di consegna o spedizione dei beni per le fatture differite. La rilevanza della data di registrazione, in luogo della effettuazione ai fini IVA 5, ha semplificato gli adempimenti dei contribuenti in quanto: il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale IVA; gli acconti relativi alle cessioni all esportazione, incassati anteriormente alla data di spedizione all estero dei beni concorrono alla determinazione dello status di esportatore agevolato e alla formazione del plafond. La predetta semplificazione non ha escluso, tuttavia, la necessità di provare con idonea documentazione: l effettiva uscita del bene dal territorio doganale della Comunità per le esportazioni ex art. 8, co. 1 del DPR 633/72; 5 Semplificazione introdotta dall art. 2, comma 1, lett. b) della L. n. 28/1997. Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 8

9 l effettiva uscita del bene dal territorio nazionale con introduzione in un altro Paese della Comunità, per le cessioni intracomunitarie ex art. 41 del D.L. 331/1993; In mancanza di tale prova, gli importi delle accennate operazioni riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond con il conseguente obbligo di regolarizzare gli eventuali acquisti effettuati senza pagamento dell imposta con utilizzo del plafond. 5.3 Momento di utilizzo (plafond utilizzato) Ai fini dell utilizzo del plafond assume rilevanza il momento di effettuazione degli acquisti e delle importazioni agevolate (senza applicazione dell IVA). In altri termini, tali acquisti e importazioni decurtano l importo del plafond IVA disponibile nel momento in cui l operazione di acquisto o di importazione (senza applicazione dell IVA) risulta effettuata, secondo le regole dell art. 6 del DPR 633/72. Ne deriva che l utilizzo del plafond coincide con: il momento della consegna o della spedizione, per quanto riguarda l acquisto di beni nazionali; il pagamento del corrispettivo, per quanto riguarda le prestazioni di servizi; la data dell accettazione della bolletta doganale di importazione, per quanto riguarda le importazioni di beni nel territorio dello Stato italiano 6. Il plafond non può essere considerato utilizzato in un momento successivo a quello di effettuazione dell acquisto, per effetto del tardivo ricevimento o registrazione delle fatture del fornitore o delle bollette doganali. Si sottolinea che in presenza di fatture differite, il cessionario dovrà imputare l acquisto con riferimento alla data di emissione del documento di trasporto (DDT). 5.4 Plafond vincolato (o condizionato) nell ipotesi di operazioni triangolari Le operazioni triangolari ricorrono quando un soggetto residente (primo cedente) cede beni ad un altro soggetto residente (secondo cedente) provvedendo, su incarico di quest ultimo, al loro trasporto o spedizione al cliente finale fuori del territorio della UE o in un altro Paese UE 7. In tali ipotesi, ai fini della costituzione del plafond 8, è necessario tenere distinta la posizione del cedente da quella del cessionario/secondo cedente: 6 Così come previsto dal co. 2 dell art. 36 del DPR n. 43 (TUD). 7 Cfr. l art. 8 lett. a) del DPR 633/72 e l art. 58 co. 1 D.L. 331/93. 8 Cfr art. 8, comma 2 del DPR 633/72. Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 9

10 per il primo cedente, il plafond IVA è rappresentato dall ammontare delle cessioni fatte nei confronti del cessionario nazionale ed è liberamente utilizzabile nel rispetto dei limiti generali imposti per tutti gli esportatori; per il secondo cedente, si determina un duplice plafond: a) vincolato (pari all ammontare del costo di acquisto dei beni): può essere utilizzato solo per l acquisto di beni che vengono esportati nello stato originario (ossia senza trasformazioni di alcun genere), nel termine di sei mesi dalla data della loro consegna. b) libero (pari alla differenza tra prezzo di vendita all estero e prezzo di acquisto interno dei beni): può essere liberamente utilizzato per acquistare beni e servizi nel rispetto dei limiti generali imposti per tutti gli esportatori. 5.5 Effetti sul plafond delle note di debito e credito (note di variazione ex art. 26) La Circolare n. 8/D del ha definito il comportamento da seguire in caso di variazioni in aumento o in diminuzione, secondo la procedura di cui all art. 26 del DPR 633/72. Secondo l Agenzia delle Dogane, tali variazioni, se effettuate in anni successi vanno comunque imputate all anno dell operazione originaria e possono pertanto determinare, a posteriori, lo splafonamento. Nel dettaglio, la circolare ha precisato quanto segue: A) Effetti sul plafond -DISPONIBILE- Note di debito (obbligatorie) emesse dall esportatore abituale Se emesse: nello stesso anno dell operazione principale: devono essere imputate direttamente in aumento del plafond disponibile; l anno successivo: non devono aumentare il plafond disponibile di quell anno, ma del precedente, in cui ha avuto origine l operazione principale. Se ne può tener conto con una idonea annotazione nel prospetto riepilogativo mensile del plafond (vedi precedente paragrafo 4.4). in anni ancora successivi: non possono aumentare il plafond disponibile negli anni in cui vengono registrate e, d altra parte, non servono più ad aumentare il plafond disponibile relativo all anno in cui è stata effettuata l operazione principale, in quanto tale plafond è già stato utilizzato. In definitiva l effetto va perduto. Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 10

11 Note di credito (facoltative) emesse dall esportatore abituale Le note di credito, anche se non emesse ai fini IVA, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond. Di conseguenza, le note di credito, emesse o non emesse ai fini IVA: nello stesso anno dell operazione principale: riducono il plafond disponibile per lo stesso anno; nell anno successivo: non devono essere imputate in diminuzione del plafond disponibile in tale anno successivo. Si può operare la variazione sul prospetto riepilogativo mensile del plafond, relativo all anno di registrazione dell esportazione; in anni ancora successivi: devono essere imputate in diminuzione del plafond disponibile per l anno in cui è stata effettuata l operazione principale, potendo, determinare uno splafonamento dato che i termini per l utilizzo sono ormai scaduti. B) Effetti sul plafond UTILIZZATO- Note di debito (obbligatorie) ricevute dall esportatore abituale Se ricevute: nello stesso anno dell acquisto agevolato senza IVA: devono essere imputate direttamente in aumento del plafond utilizzato; in anni successivi: pur annotate sul registro degli acquisti non devono essere contabilizzate in quegli anni, ma nel periodo precedente in cui è stato effettuato l acquisto detassato. Note di credito (facoltative) ricevute dall esportatore abituale Se ricevute: nello stesso anno dell operazione principale: riducono il plafond utilizzato per lo stesso anno, con la conseguenza che aumenta il plafond residuo ancora da utilizzare in anni successivi: non è possibile beneficiare del maggior plafond IVA. 5.6 Plafond in caso di affitto, cessione, conferimento d azienda L art. 8, co. 4 del DPR 633/72 prevede che nell ipotesi di affitto d azienda, l affittuario possa beneficiare del plafond formato in capo all affittante qualora: il trasferimento del plafond sia espressamente previsto nel contratto di affitto; Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 11

12 sia data comunicazione all Ufficio Entrate territorialmente competente, con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni 9. Come ribadito più volte dall Agenzia delle Entrate 10, la possibilità di trasferimento del plafond si applica anche in caso di: trasformazione, fusione o scissione societaria; cessione e conferimento d azienda. Ai fini della trasferibilità del plafond IVA, prassi costante dell Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che devono essere rispettate le seguenti condizioni: effettiva prosecuzione dell attività di esportazione da parte del cessionario/conferitario; passaggio della generalità dei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l azienda trasferita, ossia, della generalità dei contratti, dei crediti e dei debiti. Con riguardo a tale ultima condizione, si evidenzia che l Agenzia delle Entrate con la R.M. 165 del ha chiarito che il trasferimento del plafond non è subordinato al trasferimento di tutti i debiti e crediti dell azienda conferita ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazione di continuità, la prosecuzione dell attività d impresa rivolta ai clienti non residenti. 6. Sanzioni in caso di splafonamento 6.1. Regolarizzazioni e sanzioni in caso di splafonamento Come sopra ricordato, l esportatore abituale può effettuare acquisti di beni e servizi senza pagamento dell IVA nei limiti del plafond. L eventuale superamento del plafond disponibile (c.d. splafonamento ) può essere regolarizzato seguendo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze 11. In sintesi, l avvenuto splafonamento è sanabile attraverso le seguenti procedure: 9 In ordine a tale ultimo adempimento, si evidenzia che i modelli AA7/10 e AA9/10 di Dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA prevedono apposite sezioni da compilare per comunicare in via telematica il trasferimento del plafond all Agenzia delle Entrate (in particolare deve essere barrata la casella 4 della sezione 3, indicando la partita IVA o il codice fiscale del soggetto che ha concesso in affitto l azienda). Le istruzioni ai predetti modelli precisano espressamente che la predetta compilazione tiene luogo della comunicazione da effettuare all ufficio competente prescritta dall art. 8, co. 4 DPR 633/ Cfr. R.M. n. 16/E del , R.M. n del , R.M. n del e R.M. n del C.M. n. 98 del , C.M. n. 50 del e R.M. n del Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 12

13 1) emissione di apposita autofattura Tale procedura ha il pregio di non coinvolgere il cedente, atteso che la responsabilità circa la regolarità e la correttezza della dichiarazione d intento incombe unicamente sull acquirente (esportatore abituale). In tale ipotesi, l acquirente per regolarizzare l avvenuto splafonamento: emette, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno in cui è stata commessa la violazione, un autofattura in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, il relativo ammontare eccedente il plafond disponibile, l importo dell imposta che avrebbe dovuto essere indicata nelle fatture ricevute; versa l IVA non applicata in fattura, oltre agli interessi e alla sanzione (1/8 del minimo, ossia pari al 12,5% dell IVA dovuta, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione); Con il modello F24, l esportatore deve quindi versare: l imposta con il codice tributo IVA del mese in cui è avvenuta la violazione; gli interessi usando il codice tributo 1991; la sanzione usando il codice tributo presenta un esemplare dell autofattura al competente ufficio IVA e si fa vistare copia della stessa al fine di dimostrare l avvenuta regolarizzazione; annota l altro esemplare dell autofattura, munito del visto di avvenuta regolarizzazione, soltanto nel registro degli acquisti al fine di detrarre l imposta versata all Erario in sede di regolarizzazione. In sede di dichiarazione annuale IVA: l IVA versata va annotata nel rigo VE25 (variazioni e arrotondamenti d imposta) e nel rigo VL29 (ammontare versamenti periodici, da ravvedimento). L imponibile e l imposta risultanti dall autofattura vanno indicati nel quadro VF ai fini della relativa detrazione con la conseguenza che l importo della fattura a suo tempo ricevuta non deve essere indicata nel rigo VF13 (acquisti senza pag.to d imposta con utilizzo del plafond). 2) emissione di nota di variazione Il cessionario, in alternativa alla procedura sopra descritta, può regolarizzare gli acquisti effettuati oltre il plafond disponibile, richiedendo al proprio cedente l emissione di apposita nota di variazione in aumento dell IVA non addebitata in fattura. Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 13

14 Resta in ogni caso l obbligo, in capo al cessionario, di pagare gli interessi e le sanzioni dovute in relazione alla violazione commessa, salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento, con riduzione della sanzione come in precedenza precisato Irregolarità nell utilizzo del plafond per importazioni In tal caso, il contribuente deve rivolgere richiesta alla competente Dogana. La C.M. n. 23 del ha chiarito che il ravvedimento operoso risulta applicabile anche alle importazioni. In sostanza, nei casi di autodenuncia della violazione in oggetto, la regolarizzazione avviene con il versamento dell IVA non applicata all atto dell introduzione dei beni nel territorio italiano, oltre al pagamento della relativa sanzione amministrativa e degli interessi. *** *** Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 14

15 ALLEGATI Tab. 1 Operazioni che concorrono alla formazione del plafond Operazioni rilevanti ai fini del raggiungimento del limite del 10% Cessioni all esportazione (art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72) Operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, se effettuate nell attività propria dell impresa (art. 8-bis co. 1 del DPR 633/72) Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, se effettuati nell attività propria dell impresa (art. 9 co. 1 del DPR 633/72) Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di Sam Marino (art. 71 co. 1 del DPR 633/72) Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali (art. 72 del DPR 633/72) Cessioni intracomunitarie (art. 41 co. 1 e 2 del DL 331/93), ivi comprese le cessioni intracomunitarie effettuate in base a triangolazione comunitaria Triangolazioni nazionali (art. 58 co. 1 del DL 331/93), cioè le cessioni nei confronti di soggetti passivi nazionali, eseguiti mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale L ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell imposta relativa all operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale). Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea (art. 50 bis co. 4 lett. f) del DL. 331/93 Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea (art. 50 bis co. 4 lett. g) del D.L. 331/93) Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte prima effettuate da produttori agricoli di cui all art. 34 del DPR 633/72 (art. 51, co. 3 del DL 331/93) I margini di cui al D.L. 41/1995 relativi ad operazioni non imponibili relative a beni usati Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 15

16 Tab. 2 Operazioni che non concorrono alla formazione del plafond Operazioni irrilevanti ai fini del raggiungimento del limite del 10% Cessioni a viaggiatori extra-comunitari (art. 38-quater co. 1 del DPR 633/72) Cessioni relative a beni in transito doganale nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 7 co. 2 del DPR 633/72) Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA (art. 50 bis co. 4 lett. c) e d) del D.L. 331/93) Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni ivi custoditi (art. 50 bis co. 4 lett. e) ed h) del D.L. 331/93) Trasferimenti da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis co. 4 lett. i) del DL. 331/93 Cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate ad organizzazioni dello Stato o ad organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della L. 49/87, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizioni di tali beni all estero, per scopi umanitari (D.M ) La differenza dei corrispettivi che non costituisce margine relativi ad operazioni rientranti nel particolare regime previsto dal D.L. 41/1995 (beni usati) Prestazioni di servizi rese al di fuori dell UE da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale di cui al DM (art. 74-ter del DPR 633/72) Circolare n. 04 del Riproduzione vietata. pag. 16

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