Manuale Operativo Formazione
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- Giorgia Gioia
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1 CONVEGNO Manuale Operativo Formazione 52FI128 LE NOVITÀ 2013 IN MATERIA DI FATTURAZIONE Documentazione a cura di RENATO PORTALE
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3 CONTENUTO DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE 1 Emissione della fattura Indicazioni in fattura Partita IVA del cessionario/committente Codice fiscale in mancanza di partita IVA numero di registrazione ai fini dell IVA soggetto stabilito in un altro Stato membro SEAC Cefor - Trento
4 Emissione della fattura Fattura periodica: entro il 15 del mese successivo Cessioni di beni: se emesso il documento di trasporto Prestazioni di servizi: se supportata da idonea documentazione 3 Emissione della fattura Importi in valuta estera: Conversione in euro Utilizzo del tasso di cambio della BCE NO comunicazione all Agenzia delle entrate SEAC Cefor - Trento
5 Fattura elettronica Fattura elettronica: emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico subordinato all accettazione da parte del destinatario 5 Fattura elettronica autenticità dell origine integrità del contenuto leggibilità assicurati tramite: - Novità - Sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi Firma elettronica avanzata o digitale Trasmissione elettronica di dati EDI SEAC Cefor - Trento
6 Fattura semplificata Fattura semplificata: Indicazioni semplificate (codice fiscale o partita IVA dell acquirente) Operazioni fino a 100 Note di variazione NO Fattura semplificata: Cessioni intracomunitarie Cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a reverse charge nello Stato membro dell acquirente 7 Fattura semplificata In Italia possibile estensioni a: Operazioni fino a 400 Settori particolari di attività per i quali il rispetto degli obblighi di fatturazione è particolarmente difficile SEAC Cefor - Trento
7 Conservazione fatture Conservazione delle fatture: Fatture elettroniche: modalità elettronica obbligatoria Fatture create in formato elettronico: modalità elettronica o cartacea Fatture cartacee: modalità elettronica o cartacea In Italia applicazione del DM 23/01/2004 debitamente aggiornato 9 IVA per Cassa Cash accounting alla inglese : Adesione al regime per tutte le operazioni effettuate nell anno Detrazione differita per l IVA assolta dal soggetto che aderisce al regime Detrazione immediata per il cessionario/committente del soggetto passivo optante Soglia elevabile senza necessità di deroga fino a ovvero, previa consultazione del Comitato IVA, fino a SEAC Cefor - Trento
8 IVA per Cassa Esigibilità differita alla italiana (ante 1 dicembre 2012): Applicazione del regime operazione per operazione Detrazione differita per l IVA assolta dal cessionario/committente della singola operazione Cedente/prestatore con volume d affari fino a elevabile senza necessità di deroga 11 Esigibilità dell imposta per operazioni intracomunitarie Cessioni intracomunitarie: entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Prestazioni di servizi generiche art. 44 direttiva 2006/112/CE: entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione ( ultimazione ) dell operazione SEAC Cefor - Trento
9 Esigibilità dell imposta per cessioni intracomunitarie di beni Momento di effettuazione: consegna o spedizione i dallo Stato t membro di provenienza (artt. 63 e 68 della dir. 2006/112/CE) Acconti: non rilevano (art. 220 n. 4 della dir. 2006/112/CE) Fattura anticipata: anticipa il momento di effettuazione (artt. 67 e 69 della dir. 2006/112/CE) 13 Esigibilità dell imposta per prestazioni intracomunitarie di servizi Momento di effettuazione: ultimazione (art. 63 della dir. 2006/112/CE) Acconti: anticipa il momento di effettuazione (art. 220 n. 4 della dir. 2006/112/CE) Fattura anticipata: non rileva (art. 66 c. 2 dir. 2006/112/CE) SEAC Cefor - Trento
10 L. 228/ LEGGE DI STABILITA 2013 Articolo 1 commi da 324 a 335 MODIFICHE DPR 633/72 E D.L. 331/93 15 NUOVO ARTICOLO 21 DPR 633/ SEAC Cefor - Trento
11 Novità più rilevanti (1) parità di trattamento tra fattura cartacea e fattura elettronica libera scelta sull autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fatture (facilita i controlli anche in vista dello sportello unico dal 2015) il numero progressivo da attribuire alla fattura non è più ordinato per anno solare ma deve essere idoneo ad identificare la fattura «in modo univoco» (vedi Ris. n. 1/E del 10 gennaio 2013) 17 Novità più rilevanti (2) obbligo di indicare: il numero di partita IVA del cessionario o committente nazionale (utile per elenco clienti e fornitori) il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione (utile per sposometro ) il numero di registrazione ai fini dell IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea (obbligo già previsto necessario per intrastat ) SEAC Cefor - Trento
12 Novità più rilevanti (3) possono essere emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni sia per le cessioni di beni ( se trovano riscontro in un documento di trasportot nelle cessioni i interne) che per le prestazioni i di servizi i (in presenza di idonea documentazione nelle operazioni interne) Idonea documentazione servizi (esempi): titoli attestanti l avvenuto incasso del corrispettivo foglio di commessa sottoscritto dal cliente a riparazione avvenuta per i servizi di lavanderia, le bolle di consegna del materiale lavato per i servizi di autonoleggio, gli specifici ordinativi sottoscritti dal cliente Il differimento dovrebbe valere anche per una sola operazione 19 Novità più rilevanti (4) obbligo di emettere fattura anche per tutte le operazioni (cessioni e prestazioni) territorialmente non rilevanti in Italia, rese nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro Stato membro dell Unione, ovvero rese nei confronti di altri soggetti - anche se «privati»? - stabiliti fuori dell Unione europea (ad es. vendite di beni mobili o immobili esistenti all estero o in altro Stato UE effettuate direttamente da soggetti stabiliti in Italia, servizi di catering o di trasporto persone fuori UE) obbligo prima vigente solo per le prestazioni non rilevanti art. 7-ter SEAC Cefor - Trento
13 Novità più rilevanti (5) in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell IVA non è obbligatorio il richiamo allo specifico articolo di legge comunitaria o nazionale ma deve essere indicato il titolo di non applicazione dell imposta operazione non imponibile operazione esente inversione contabile per cessioni o prestazioni intracomunitarie in cui il cessionario o committente è debitore d imposta in altro Stato UE regime del margine agenzie di viaggio - operazione non soggetta se si considera effettuata fuori della UE 21 Novità più rilevanti (6) le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio, in virtù di un obbligo proprio, devono recare l annotazione «autofatturazione», apposta dallo stesso cessionario o committente che emette la fattura esempio: a) acquisto da soggetto extra UE di beni o servizi soggetti ad IVA in Italia b) acquisti da agricoltori esonerati art. 34, comma 6 Decreto IVA c) regolarizzazione acquisti anche intracomunitari SEAC Cefor - Trento
14 Contenuto della fattura (1) data di emissione - Deve essere quella in cui la fattura è emessa. Qualora sul documento non sia indicata una data diversa, si assume come data di emissione quella di formazione della fattura, che ovviamente precede sempre la consegna o la spedizione della stessa numero progressivo che la identifichi in modo univoco - Novità - Non è più prevista la progressione con cadenza annuale e, quindi, con l azzeramento al 1 gennaio di ciascun anno, ma il numero progressivo attribuito deve essere tale da identificare in modo univoco la fattura ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti 23 Contenuto della fattura (2) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore Non è necessario il codice fiscale del cedente o prestatore ma solo la partita IVA ad esso attribuita ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti Gli stessi dati richiesti per il cedente o prestatore sono voluti anche per il cessionario o committente per il cliente (cessionario o committente) è richiesto: - Novità - partita IVA se è un soggetto passivo stabilito in Italia ed è titolare di una partita IVA numero di registrazione IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione SEAC Cefor - Trento
15 Contenuto della fattura (3) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, ibil compresi quelli relativi i ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all articolo 15, primo comma, n. 2 corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo qualora venga utilizzata tale possibilità 25 Fattura elettronica controllo di gestione Il cedente/prestatore può collegare la fattura emessa a un ordine d'acquisto, ai documenti di trasporto, alla bolla di consegna e al bollettino di pagamento Il cessionario o committente può collegare la fattura all'ordine d'acquisto (nota di conferma dell'acquisto), alla bolla di consegna e alla ricevuta di pagamento La fattura può essere inserita in un ciclo documentale che segue un'operazione dal suo inizio (ordine d'acquisto) fino al completamento (registrazione finale nella contabilità e nel bilancio aziendale) Il collegamento è affidabile quando il legame tra i documenti giustificativi e le operazioni è agevole da verificare, conforme alle procedure stabilite e tiene conto dei processi che si sono effettivamente svolti Possono essere utilizzati documenti di terzi ( estratti conto bancari), documenti del cedente/prestatore e del cessionario/committente (contratti) ovvero controlli interni (derivanti dalla separazione delle funzioni) SEAC Cefor - Trento
16 Obblighi di fatturazione OPERAZIONE RILEVANTE IN ITALIA EFFETTUATA DA: IT UE extraue Fattura italiana con IVA italiana Fattura estera senza IVA Fattura extraue irrilevante Integrazione con IVA italiana Autofattura 27 Obblighi di fatturazione OPERAZIONE EFFETTUATA DA ITALIANO IN: UE senza reverse charge UE con reverse charge extraue Fattura estera con IVA estera Fattura italiana senza IVA Fattura italiana senza IVA Integrazione con IVA estera SEAC Cefor - Trento
17 NUOVO ARTICOLO 21 BIS DPR 633/ FATTURA SEMPLIFICATA Ammessa per operazioni di ammontare non superiore a 100 (IVA compresa) in caso di fatture rettificative (note di addebito o di accredito ai sensi dell articolo 26 DPR 633/72) senza limite di importo Non ammessa per cessioni intracomunitarie (articolo 41 D.L. 331/93) cessioni e prestazioni nei confronti di soggetto passivo debitore d imposta in altro Stato UE (articolo 21, comma 6 bis, lett. a DPR 633/72) SEAC Cefor - Trento
18 ARTICOLO 21 BIS se il cessionario o committente è stabilito in Italia o in un altro Stato membro dell'ue, non è necessaria l'indicazione dettagliata dei suoi dati identificativi ma solo la partita IVA italiana o il numero identificativo UE o il codice fiscale italiano vanno indicati i dati identificativi solo per soggetti passivi i stabiliti fuori della UE privati non domiciliati o residenti in Italia in luogo della "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi", può essere indicata una "descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi" in luogo delle indicazioni dei "corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, previste per una fattura ordinaria, viene richiesta l'annotazione dello "ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla (il cessionario o committente deve scorporare l IVA se vuole procedere alla registrazione e detrazione dell imposta) le note di variazione devono contenere il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate stesso obbligo in fatture ordinarie 31 IVA PER CASSA CASH ACCOUNTING DAL 1 DICEMBRE 2012 ARTICOLO 32 BIS D.L. 83/ SEAC Cefor - Trento
19 SOGGETTI AUTORIZZATI E DISCIPLINA i soggetti passivi che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari complessivo (comprensivo delle operazioni escluse da regime) non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell IVA per cassa per tali soggetti l IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi l imposta, comunque, diviene esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali coloro che scelgono l IVA per cassa devono ritardare il diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, mentre per i cessionari o committenti il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell operazione se il cessionario o committente dell operazione abbia, a sua volta, anche lui esercitato l opzione per la liquidazione dell IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all atto del pagamento del relativo corrispettivo 33 OPERAZIONI ATTIVE NON AMMESSE cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di privati operazioni realizzate in regime monofase, dell agricoltura e attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo, dell agriturismo ecc. a meno che non venga separata l attività ai sensi del successivo articolo 36 cessioni dei prodotti farmaceutici, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati ecc., cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ed equiparati. Per tutte queste operazioni previste dall articolo 6, quinto comma, l esigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura. Qualora,però, il cedente o prestatore intenda applicare il regime dell esigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l annotazione Iva ad esigibilità immediata (Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l imposta con il meccanismo dell inversione contabile cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e SEAC Cefor - Trento
20 OPERAZIONI PASSIVE NON AMMESSE acquisti di beni o servizi assoggettati all IVA con il meccanismo dell inversione contabile acquisti intracomunitari di beni importazioni di beni estrazioni di beni dai depositi IVA 35 OBBLIGHI PER OPERAZIONI ATTIVE Il cedente o prestatore deve adempiere gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica dichiarazione ecc., anche se l imposta non è esigibile le operazioni effettuate formano il relativo volume d affari, concorrono allo status esportatore abituale e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione, con riferimento all anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, mentre non rileva il momento in cui l imposta diventa esigibile le operazioni sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l imposta diventa esigibile ibil ed è computata t nella liquidazione id i periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell operazione le fatture emesse devono indicare che si tratta di operazione con IVA per cassa e la relativa norma istitutiva (articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83). L omessa indicazione di tale dicitura costituisce una mera violazione formale e non l uscita dal regime SEAC Cefor - Trento
21 OBBLIGHI PER OPERAZIONI PASSIVE il diritto alla detrazione dell IVA per i beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto che ha scelto il regime può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti, solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l imposta diviene esigibile, secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l opzione nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell operazione 37 OPZIONE (1) l opzione per l applicazione del regime e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate che è stato emanato il 21 novembre 2012 l opzione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell attività nel corso dell anno, dalla data di inizio dell attività le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l esercizio dell opzione non rientrano nella disciplina dell IVA per cassa l opzione, una volta esercitata, vincola per un triennio il soggetto passivo a differire l esigibilità dell imposta per tutte le operazioni attive e, conseguentemente, a differire anche l esercizio della detrazione per tutte le operazioni passive SEAC Cefor - Trento
22 OPZIONE (2) l opzione si ricava dal comportamento concludente del contribuente deve essere comunicata nella dichiarazione annuale relativa all anno in cui è stata effettuata la scelta e che sarà presenterà nel corso dell anno successivo l opzione parte dall 1 gennaio dell anno in cui è esercitata, mentre in caso di inizio attività nel corso dell anno, gli effetti si manifestano dalla data di inizio dell attività per il 2012 la scelta ha avuto effetto per le operazioni effettuate a partire dall 1 dicembre 2012 l opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d affari che comporta la cessazione del regime 39 OPZIONE (3) trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime (3 anni), l opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell opzione opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell IVA presentata successivamente alla scelta effettuata ai fini del computo del triennio, se l opzione è stata esercitata a partire dal 1 dicembre 2012, l anno 2012 è considerato come primo anno di applicazione del regime coloro che intendono aderire all Iva per cassa sin dall inizio dell attività, devono comunicare la scelta in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all anno d esordio dell attività SEAC Cefor - Trento
23 INIZIO DEL REGIME (1) Limitatamente all anno 2012, l opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre 2012 Poiché l articolo 167-bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, prevede che gli Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA, qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi 41 INIZIO DEL REGIME (2) dal 1 dicembre 2012 è cessato il regime previsto dall articolo 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, espressamente abrogato dal comma 5 del «decreto crescita». Pertanto per le operazioni effettuate fino al 30 novembre 2012 continuano ad operare le regole precedenti fino al loro esaurimento: per le operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012 iniziano a decorrere le «nuove» regole per le cessioni di beni vale la data di consegna degli stessi, rilevata dal documento di trasporto e non vale quella indicata nella «fattura differita» per il mese di dicembre 2012 solo i contribuenti «ordinari» con liquidazioni mensili hanno potuto utilizzare il regime restandone esclusi i «trimestrali» per opzione e quelli «speciali» di cui all articolo 74, comma 4 (autotrasportatori, distributori di carburanti, subfornitori, ecc. indicati al paragrafo 8 in commento a detto articolo 74) i contribuenti trimestrali, sia quelli per opzione che quelli speciali, possono partire dal 1 gennaio 2013 per le operazioni «effettuate» dopo tale data SEAC Cefor - Trento
24 USCITA DAL REGIME se il volume d affari supera, nel corso dell anno, la soglia di 2 milioni di euro il soggetto optante esce dal regime e riprende ad applicare le regole ordinarie dell IVA, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata per le operazioni passive, le regole ordinarie si applicano con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell IVA per cassa in caso di superamento della soglia, o in caso di revoca dell opzione da parte del soggetto passivo, sono previste disposizioni di semplificazione. In particolare, è previsto che: nella liquidazione relativa all ultimo mese in cui è stata applicata l IVA per cassa venga computato a debito l ammontare complessivo dell IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati 43 CIRCOLARE 44/E DEL 26 NOVEMBRE 2012 (1) in caso di inizio dell attività in corso d anno va acquisito il volume d affari presunto senza che lo stesso sia ragguagliato all anno. Inoltre nel limite dei 2 milioni i di euro vanno considerate tutte tt le operazioni i attive, sia quelle che sono assoggettate all IVA per cassa sia quelle escluse, secondo le ordinarie regole del volume d affari nelle ipotesi di fatturazione differita con emissione di documento di trasporto, ai fini del differimento o del termine di un anno, rileva il momento di effettuazione dell operazione (consegna o spedizione) e si prescinde dalla data di fatturazione dell operazione in caso di revoca di una procedura concorsuale, l IVA diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell operazione (in questo caso, infatti, rimane fermo il termine annuale) SEAC Cefor - Trento
25 CIRCOLARE 44/E DEL 26 NOVEMBRE 2012 (2) nota di variazione emessa in pendenza del termine annuale se in aumento anche per il nuovo ammontare dell imponibile o dell imposta, l anno decorre dalla effettuazione della originaria operazione se in diminuzione, la variazione opera direttamente sull imposta nota di variazione emessa oltre il termine annuale se in diminuzione, va computata nella prima liquidazione periodica anche se in aumento, va computata nella prima liquidazione periodica la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell acquisto acquisto effettuato a gennaio 2013 con pagamento a giugno 2013, la detrazione va esercitata al più tardi con l annuale 2015 acquisto effettuato a gennaio 2013 con corrispettivo entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con l annuale ALTRE NOVITÀ IVA SEAC Cefor - Trento
26 DPR 633/72 Art. 4 7 Novità Enti pubblici e pubblica autorità (adeguamento sentenze Corte UE) D.L. 179/2012 dal 20 ottobre 2012 Locazione e noleggio a lungo termine mezzi di trasporto D.Lgs. 18/2010 Norme in progress Esclusione dall esenzione della gestione di portafoglio (adeguamento sentenza 19 luglio 2012, C-44/11) 10 Ridotta esenzione per riscossione tributi D.L. 179/2012 dal 20 ottobre Cambio euro/valute estere Tasso rilevato da BCE Aumento aliquota ordinaria al 22% dal 1 luglio 2013 Acquisto di beni o servizi da soggetti UE con stesse regole degli acquisti intracomunitari di beni di cui agli artt. 46 e 47 D.L. 331/93 47 Art DPR 633/72 Novità Concorrono a formare il volume di affari anche le cessioni e prestazioni territorialmente fuori campo IVA. Per non danneggiare gli esportatori abituali non si tiene conto di tali operazioni al denominatore della frazione per determinare lo status (variazione art. 1 D.L. 746/1983) Estensione benefici esonero scontrino fiscale per supermercati e grandi magazzini - D.L. 179/2012 dal 20 ottobre 2012 Possibilità di registrare fatture differite per servizi entro il 15 del mese successivo Consentita la separazione attività anche per la gestione di portafoglio esente Conservazione fatture elettroniche e registri anche fuori del territorio dello Stato Cooperative socio sanitarie Elevata aliquota ridotta dal 4% al 10% per le prestazioni rese in convenzione, con modifica Tabella A Norma valida per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 (procedura d infrazione Commissione UE) SEAC Cefor - Trento
27 D.L. 331/93 Art bis 60 Novità Perizie intracomunitarie Non cessioni ma prestazioni anche ai fini Intra Modifica momento impositivo con unificazione tra acquisti e cessioni comunitarie Vale la consegna o spedizione dei beni a partire dalla Stato membro di provenienza Gli acconti per le cessioni non vanno rilevati a meno che il cedente non anticipi volontariamente la fattura Adeguamento dei nuovi termini di emissione delle fatture comunitarie - Nuovo termine per la regolarizzazione degli acquisti intracomunitari di beni o servizi spostato al 15 del terzo mese successivo con riferimento al secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Registrazione degli acquisti di beni e servizi comunitari - Adeguamento dei nuovi termini di emissione delle fatture comunitarie Gli Enti soggetti passivi di imposta presentano il modello Intra-12 riferiti agli acquisti effettuati nel secondo mese precedente Ampliati agli spazi limitrofi i locali in cui possono essere introdotti i beni La Croazia entrerà a far parte della UE il 1 luglio SEAC Cefor - Trento
28 Per informazioni e documentazione SEAC CEFOR TRENTO - Via Solteri, 74 Tel. 0461/ Fax 0461/ Internet: info.cefor@seac.it
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