Alert Memo. Novità in materia di risoluzione della crisi di impresa
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- Timoteo Renzi
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1 Alert Memo 15 GIUGNO 2012 Novità in materia di risoluzione della crisi di impresa 15 giugno 2012 Nella seduta odierna il Consiglio dei Ministri ha approvato con decreto legge (il Decreto ) alcune importanti misure per lo sviluppo dell economia italiana, ivi incluse significative modifiche alla legge fallimentare. Tali modifiche intendono facilitare la risoluzione della crisi d impresa, principalmente attraverso l accesso accelerato alla procedura di concordato preventivo, l agevolazione della c.d. finanza interinale e l introduzione di una disciplina speciale per il c.d. concordato con continuità aziendale. Novità rilevanti sono anche state introdotte in materia di contratti in corso di esecuzione, piani di risanamento, azioni revocatorie e perdita del capitale sociale. Grazie alle modifiche introdotte dalla riforma, le crisi d impresa potranno essere gestite secondo processi più rapidi e in condizioni di maggior trasparenza e tutela per tutti i soggetti coinvolti. Il Decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (attesa nei prossimi giorni) 1. A differenza di altre norme del Decreto, che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, le modifiche alla legge fallimentare entreranno in vigore solo decorsi 30 giorni dalla conversione (quindi, presumibilmente, a settembre 2012). Il Decreto è stato approvato oggi salvo intese e potrebbe pertanto subire modifiche nella fase di finalizzazione dei testi. I. Accesso accelerato al concordato preventivo Prima della riforma. Secondo le norme pre-riforma, il debitore che vuole accedere al concordato preventivo, insieme alla domanda di concordato, deve depositare la proposta ai creditori, una relazione di fattibilità dell esperto e altra documentazione. La preparazione del deposito (e spesso la negoziazione informale della proposta con i principali creditori) richiede generalmente tempi lunghi. Durante tale fase, la generale operatività del debitore e l interazione con i creditori avvengono in un contesto privo di tutele. 1 I decreti legge entrano in vigore, salvo disposizioni contrarie, il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro i 60 giorni successivi. In caso contrario, essi perdono efficacia in via retroattiva. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, All rights reserved. This memorandum was prepared as a service to clients and other friends of Cleary Gottlieb to report on recent developments that may be of interest to them. The information in it is therefore general, and should not be considered or relied on as legal advice. Throughout this memorandum, "Cleary Gottlieb" and the "firm" refer to Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and its affiliated entities in certain jurisdictions, and the term "offices" includes offices of those affiliated entities.
2 Solo con il deposito della domanda e l ammissione al concordato preventivo divengono operative, a beneficio sia del debitore che di tutti i terzi, le tutele previste dalle norme in materia di concordato preventivo, inclusi, per esempio, il divieto di esercitare azioni sul patrimonio del debitore, il divieto per il debitore di pagare crediti sorti anteriormente al deposito e l obbligo per il debitore di ottenere l autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione. Dopo la riforma. Al fine di rendere le tutele del concordato rapidamente operative, le nuove norme consentono al debitore in crisi di depositare la sola domanda di concordato, riservandosi di depositare la proposta e la rimanente documentazione entro un termine fissato dal tribunale (tra 60 e 120 giorni, prorogabili di ulteriori 60). Entro il medesimo termine, il debitore può chiedere, in alternativa, l omologa di un accordo di ristrutturazione stragiudiziale sottoscritto da creditori che detengano almeno il 60% del debito (c.d. accordo ex art. 182-bis ). Qualora entro il termine il debitore non depositi né una proposta di concordato né un accordo ex art. 182-bis, il tribunale, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, accertata l insolvenza del debitore ne dichiara il fallimento. In sostanza, la riforma consente al debitore di preparare la ristrutturazione, negoziare con i propri creditori e gestire la propria attività in un contesto di trasparenza e garanzia per tutti i soggetti coinvolti. II. Finanza interinale e fornitori La riforma include diverse norme volte a preservare l operatività dell impresa durante la procedura di concordato preventivo (o di omologa di un accordo ex art. 182-bis). Finanza interinale. Secondo le nuove norme, il debitore che presenta una domanda di concordato preventivo (o di omologazione di un accordo ex art. 182-bis) può chiedere al tribunale di autorizzare l erogazione dei finanziamenti necessari al fabbisogno finanziario dell impresa durante la procedura. La richiesta deve essere accompagnata dall attestazione di un esperto indipendente che certifichi che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. I finanziamenti così autorizzati sono prededucibili (vale a dire, in caso di 2
3 fallimento del debitore, i relativi crediti sono soddisfatti con priorità rispetto ai creditori chirografari) 2. Fornitori. Sempre al fine di preservare l operatività dell impresa durante la procedura, la riforma chiarisce che i crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda di concordato (ivi inclusi, si ritiene, i crediti per forniture di beni e servizi nel corso dell ordinaria amministrazione) sono prededucibili, e che i relativi pagamenti sono esenti da revocatoria. In parziale deroga al divieto di pagamento dei creditori anteriori alla domanda di concordato, la riforma prevede inoltre che il debitore possa chiedere al giudice l autorizzazione a pagare debiti per la prestazione di beni o servizi contratti anteriormente al deposito della domanda, a condizione che un esperto indipendente attesti che tali beni o servizi sono (i) essenziali per la prosecuzione dell attività d impresa e (ii) funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. III. Concordato con continuità aziendale Il Decreto introduce una forma speciale di concordato preventivo, denominato concordato con continuità aziendale, vale a dire il concordato che prevede, alternativamente: (a) la prosecuzione dell attività d impresa da parte del debitore stesso, (b) la cessione dell azienda in esercizio oppure (c) il conferimento dell azienda in esercizio in una o più società (anche di nuova costituzione). In tal caso l esperto indipendente deve attestare che la prosecuzione dell attività d impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. In caso di concordato con continuità aziendale (i) i creditori privilegiati possono essere pagati fino a un anno dall omologazione e (ii) i contratti in corso di esecuzione non si risolvono all apertura della procedura (e sono inefficaci clausole contrattuali che prevedano altrimenti) L autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati solo per tipologia o importo, ancorché non ancora oggetto di trattative col finanziatore. Il giudice può inoltre autorizzare il debitore a concedere garanzie reali in relazione a tali finanziamenti. In materia di contratti pubblici sono invece dettate norme atte a consentire all impresa in concordato di continuare a dare esecuzione a tali contratti e di partecipare a nuove procedure di assegnazione. Il Decreto inoltre contiene previsioni relative alla perdita del capitale sociale delle società in crisi che si apprestano a proporre un concordato preventivo o un accordo ex art. 182-bis. Tali società, in genere, hanno già subito perdite tali da erodere interamente il capitale sociale. Ai sensi delle norme vigenti, ciò determina un obbligo di ricapitalizzazione della società o, in mancanza, lo scioglimento della stessa. Il Decreto prevede che l obbligo di ricapitalizzazione (o la 3
4 Anche queste norme, come tutta la riforma, sono ispirate all esigenza di tutelare la continuità dell impresa e preservarne il valore attraverso la procedura di ristrutturazione. * * * Per qualsiasi questione relativa ai temi discussi in questa nota potete contattare Roberto Bonsignore dell ufficio di Milano ( ) o Giuseppe Scassellati- Sforzolini dell ufficio di Roma ( ) o qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto. CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP causa di scioglimento della società in caso di mancata ricapitalizzazione) non operi a partire dal deposito della domanda di concordato (o della domanda di omologa dell accordo ex art. 182-bis) e sino alla relativa omologa. 4
5 Office Locations NE W YOR K One Liberty Plaza New York, NY T: F: WAS HINGTON 2000 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC T: F: P AR IS 12, rue de Tilsitt Paris, France T: F: BRUSSELS Rue de la Loi Brussels, Belgium T: F: LONDON City Place House 55 Basinghall Street London EC2V 5EH, England T: F: MOS COW Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC Paveletskaya Square 2/3 Moscow, Russia T: F: FRANKFURT Main Tower Neue Mainzer Strasse Frankfurt am Main, Germany T: F: COLOGNE Theodor-Heuss-Ring Cologne, Germany T: F: R OME Piazza di Spagna Rome, Italy T: F: MIL AN Via San Paolo Milan, Italy T: F: HONG K ONG Bank of China Tower One Garden Road Hong Kong T: F: B E IJ ING Twin Towers West (23rd Floor) 12 B Jianguomen Wai Da Jie Chaoyang District Beijing , China T: F: BUENOS AIRES CGSH International Legal Services, LLP- Sucursal Argentina Avda. Quintana 529, 4to piso 1129 Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina T: F: S ÃO P AULO Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Consultores em Direito Estrangeiro Rua Funchal, 418, 13 Andar São Paulo, SP Brazil T: F:
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