COMUNE DI MOTTEGGIANA Provincia di Mantova

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1 Allegato D schema di convenzione ( da inserire nella busta recante la dicitura A Documenti amministrativi firmato in ogni pagina) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO DICEMBRE 2015 (schema da completarsi in sede di stipula nella forma pubblica amministrativa) Le parti: 1) Il Comune di Motteggiana, in seguito denominato Ente, rappresentato da. domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Ente, ai sensi dell art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 2) L istituto Bancario, in seguito denominato Tesoriere rappresentato da nella qualità di..; premesso che l Ente contraente è sottoposto al così detto sistema di tesoreria mista di cui all art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni; che le disponibilità dell Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia alla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell Ente; che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l effettuazione dei pagamenti disposti dall Ente, fatto salvo quanto specificato nell ambito dell articolato con riferimento all utilizzo di somme a specifica destinazione; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata apposita convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio; che l Istituto bancario contraente è autorizzato a svolgere l attività di cui all art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1983, n. 385; si conviene e si stipula quanto segue: 1

2 Articolo 1 Affidamento del servizio 1. Il Comune di Motteggiana( di seguito denominato Ente ) affida in concessione a.. ( di seguito denominato Tesoriere ), che accetta, la gestione del servizio di tesoreria dell Ente medesimo per il periodo Il servizio dovrà essere svolto con l organizzazione di personale e mezzi del concessionario. 3. Le funzioni di Tesoriere verranno esercitate per mezzo della propria Filiale o Agenzia o eventuale Sportello di.. ( indirizzo ) nei locali dell Istituto stesso, con orario identico a quello osservato per gli sportelli bancari. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l Ente. 4. I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico e nel caso in cui i locali sede del servizio presentino barriere architettoniche, l Istituto di Credito dovrà procedere entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione all adeguamento dei locali alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 5. La dotazione di personale della tesoreria, le loro qualifiche, la strumentazione di supporto deve essere costantemente adeguate a garantire un servizio più che soddisfacente alla cittadinanza. 6. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità a quanto disposto al Titolo V del decreto legislativo n. 267 del 2000, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità comunale nonché dai patti della seguente convenzione. 7. Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici e con l uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici ai sensi dell art. 213 del decreto legislativo n. 267 del Per la gestione informatizzata del servizio di tesorieri si rimanda a quanto previsto dal successivo art Per la formalizzazione di eventuali perfezionamenti metodologici i relativi accordi sono stipulati con scambio di corrispondenza. Articolo 2 Durata del servizio 1. Il servizio di tesoreria viene affidato per un periodo di cinque anni a decorrere dal e fino al Alla scadenza l Ente, previa adozione di formale provvedimento, potrà rinnovare la convenzione per un uguale periodo, qualora ricorrano le condizioni di legge. 2. E consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. 3. Alla scadenza dell affidamento, nelle more di aggiudicazione della nuova convezione, il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per il tempo necessario al subentro; il Tesoriere si impegna alle medesime condizioni per il tempo necessario al subentro; il Tesoriere si impegna a garantire che l eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza e senza pregiudizio all attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l ente tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo. 2

3 Articolo 3 Oggetto e limiti della convenzione 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all Ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie. 2. La riscossione é pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti, richieste o comunque ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. 3. Non rientra tra i compiti del Tesoriere la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate. 4. Potranno essere incluse nel servizio di tesoreria le riscossioni relative alle entrate tributarie proprie ed entrate patrimoniali dell Ente. 5. Il Tesoriere si impegna ad incassare tutte le entrate di cui all art. 6 o eventuali altre entrate non espressamente riportate senza richiedere alcun onere finanziario ai cittadini e/o contribuenti. 6. Qualora la riscossione di dette entrate dovesse essere demandata al concessionario della riscossione, il Tesoriere ha l obbligo di incassare le somme da questo riscosse sulla base di reversali emesse dall Ente. 7. L Ente può decidere di finalizzare le disponibilità di cui dispone in altri investimenti finanziari affidandone la gestione o direttamente alla banca tesoriere o previo esperimento di indagine comparativa tra banche. Articolo 4 Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'ente ha durata annuale, con inizio 1 gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno, dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Articolo 5 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria 1. Il Tesoriere attiva il servizio di tesoreria, mediante modalità e criteri informatici, nello specifico mediante un apposito collegamento telematico, da attivare entro mesi dall inizio del servizio, come da offerta formulata in sede di gara. 2. Tale collegamento deve consentire la visualizzazione in linea della situazione di cassa e dei movimenti relativi alle entrate ed alle uscite giornaliere del Tesoriere oltre che permettere la trasmissione dei documenti contabili nello specifico mandati di pagamento ed ordinativi di incasso e di bilancio dal sistema informatico dell Ente alla tesoreria. Deve essere consentita la riconciliazione automatica tra la contabilità di cassa dell Ente e quella del Tesoriere. 3

4 3. L onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati di cui ai punti precedenti ed i necessari programmi di interfaccia, necessariamente compatibili con gli standard hardware e software di tempo in tempo adottati dall Ente, sono a completo carico del Tesoriere. 4. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintantoché l Ente non sarà in grado di attivare l uso dell Ordinativo Informatico, con conseguente cessazione dell invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall ABI ( Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del , approvate dal CNIPA ( Consiglio Nazionale per l Informatica della Pubblica Amministrazione). 5. L Ente si impegna ad avviare l uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente convenzione. 6. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l invio telematico da parte dell Ente degli ordinativi di incasso e di pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti. 7. Su richiesta e nelle forme d concordarsi con l Ente il Tesoriere si impegna a collaborare per rendere possibile il pagamento dei proventi dei servizi comunali in tutte le modalità che la tecnologia e il mercato metteranno a disposizione. Articolo 6 Riscossioni 1. La riscossione delle entrate dell Ente, che non siano tributarie, avviene mediante emissione di liste di carico o ruoli di riscossione, quando ricorrono le condizioni. 2. Le entrate non preventivamente determinate sono riscosse mediante ordinativi di incasso, comunemente denominati reversali, emessi dall'ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o nel caso di assenza e impedimento dalle persone abilitate a sostituirlo come individuati dal regolamento di contabilità vigente. 3. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 4. Gli ordinativi di incasso devono contenere quanto segue : - la denominazione dell'ente; - l'indicazione del debitore; - la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; - la causale del versamento; - la codifica di bilancio (titolo, categoria risorsa o capitolo, per le entrate derivanti da servizi per conto di terzi, distintamente per residui e competenza) e la voce economica; - la codifica SIOPE o altre tipologie di codifica vigenti di tempo in tempo; - il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione (in caso di mancata indicazione il tesoriere è autorizzato a considerare le somme introitate libere da vincolo); 4

5 - l annotazione contabilità speciale infruttifera ovvero accredito su conto corrente di tesoreria, aperto presso il tesoriere comunale ( in caso di mancata annotazione, il tesoriere imputa le riscossioni sul conto corrente di tesoreria); 5. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall Ente. 6. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'ente, regolare quietanza compilata con procedure informatiche su un modello predisposto dal Tesoriere ed approvato dall Ente contenente tutti i dati fondamentali per identificare l operazione ( numero progressivo dell ordinativo di incasso, oggetto, importo, data versante, ecc.). Tale quietanza dovrà automaticamente associarsi al documento informatico dell ordinativo e costituire parte integrante di esso ai fini delle successive operazioni di certificazione dell operazione. 7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'ente stesso, rilasciando ricevuta contenete, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono segnalati all Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione tempestivamente e comunque entro l ultimo giorno del mese successivo. 8. Per le riscossioni del mese di dicembre la regolarizzazione dovrà avvenire entro il 10 gennaio dell anno successivo. 9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'ente per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'ente mediante emissione di ordinativo di riscossione a cui è allegato copia dell estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria il giorno stesso in cui ha la disponibilità della somma prelevata. 10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postali nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere o all Ente. Gli eventuali versamenti effettuati dall Ente o dai suoi incaricati della riscossione, saranno accreditati al conto di tesoreria secondo le modalità tecniche più favorevoli per l Ente previste per gli incassi della specie senza addebito di commissioni. 11. Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio. 12. Le entrate patrimoniali ed assimilate, canoni, utenze per servizi ( illuminazione votiva, mensa scolastica, scuolabus, assistenza domiciliare e altri), dovranno essere riscosse dal Tesoriere nell ambito della propria attività istituzionale senza alcun onere per l Ente. Il Tesoriere rilascerà agli utenti regolare quietanza sull avviso di pagamento predisposto dall Ente. 13. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi. Articolo 7 Riscossione entrate proprie 1. Per la riscossione delle entrate proprie, comprese quelle tributarie,che l Ente dovesse decidere di riscuotere tramite sistema bancario, verranno riscosse dal Tesoriere con l ausilio di procedure informatiche e presso tutti gli sportelli presenti sul territorio nazionale senza addebito di commissioni a carico del versante. 5

6 2. Per l espletamento del servizio di cui al punto precedente, si rinvia alle modalità esplicative formulate dal Tesoriere in sede di gara. 3. Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di gestione e riscossione volontaria dell imposta comunale sugli immobili ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con le specifiche di cui all allegato A al presente contratto. 4. In occasione della riscossione dell acconto e del saldo dell Imposta Comunale sugli Immobili, il Tesoriere mette a disposizione dei cittadini i propri sportelli per la riscossione dell ICI con l applicazione di una commissione unitaria di incasso, a carico dei contribuenti, identica a quella praticata dal servizio postale tempo per tempo in uguale misura ai versamenti effettuati a mezzo servizio postale Articolo 8 Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o nel caso di assenza o impedimento, dalle persone abilitate a sostituirlo, come individuato nel regolamento di contabilità vigente. 2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell'ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA; - l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la causale del pagamento; - l'imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); - gli estremi dell atto esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - la codifica di bilancio ( titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto di terzi), e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento in termini di competenza che di residui ( castelletto); - la codifica SIOPE o altre tipologia di codifica vigenti di tempo in tempo; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario senza distinzione tra competenza e residui; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; 6

7 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - l'eventuale annotazione di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione effettuata anche tramite codici. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all art. 159 del decreto legislativo n. 267 del Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro i successivi 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. Relativamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, in casi eccezionali il Tesoriere effettuerà i pagamenti sulla base del ruolo emesso dal servizio personale e controfirmato dal Responsabile del servizio finanziario o da altra persona abilitata a sostituirlo. 7. I beneficiari dei pagamenti vengono avvisati direttamente dall'ente dopo l'avvenuta trascrizione dei relativi mandati al tesoriere. 8. Salvo che in caso di vigenza dell esercizio provvisorio o della gestione provvisoria ai sensi dell art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive a norma di legge ( oppure dichiarate immediatamente eseguibili) e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'ente. 9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all Ente. 10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti dalle persone autorizzate ai sensi del 1 comma. E vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 12. Per ogni somma pagata il Tesoriere rilascia la quietanza al creditore compilata con procedure informatiche su un modello predisposto dal Tesoriere ed approvato dall Ente contenente tutti i dati fondamentali per identificare l operazione ( numero progressivo dell ordinativo di pagamento, oggetto, importo, data creditore, ecc.). Tale quietanza dovrà automaticamente associarsi al documento informatico dell ordinativo e costituire parte integrante di esso ai fini delle successive operazioni di certificazione dell operazione. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere invia documentazione all Ente in allegato al proprio rendiconto. 13. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere. Per i mandati di pagamento estinti mediante bonifici bancari appoggiati su conti correnti intrattenuti presso istituti di credito saranno applicate le valute offerte in sede di gara dal Tesoriere aggiudicatario del servizio. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'ente sull'ordinativo, l'ente medesimo deve consegnare la documentazione necessaria entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente alla scadenza. 7

8 14. - Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente medesimo. 15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti da sistema bancario o postale. 16. L'ente si impegna a non consegnare i mandati di tesoreria oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli ritenuti dall Ente avente carattere d urgenza Il Tesoriere svolge gratuitamente per l Ente e per il beneficiario estinzione di mandati con modalità di pagamento allo sportello. Il Tesoriere estingue i mandati con modalità diverse dallo sportello, ponendo i costi di eventuali commissioni, spese e tasse a carico dei beneficiari. Pertanto è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione, e della mancata corrispondenza fra le somme versata e quelle dei mandati medesimi deve dare formale indicazione - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti a pagare. 18. Per quanto concerne i bonifici bancari resta inderogabile l esenzione delle spese di bonifico ( commissioni) per: Pagamenti fino a euro 250,00; Utenze telefoniche, elettriche, metano ed acqua; Contributi assistenziali a favore di persone fisiche ed i contributi a favore di enti ed associazioni; Stipendi ed oneri accessori al personale dipendente anche titolare di conto corrente bancario o postale presso istituto diverso dal tesoriere; Indennità agli amministratori di cui all art. 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000; Pagamenti a favore di Enti Pubblici ( Comuni, Province, Regioni, consorzi pubblici, ASL, ecc.); Premi assicurativi; Rimborsi di entrate, imposte e tasse comunali disposti dall Ente; 19. In caso di pagamenti effettuati allo stesso beneficiario con più mandati nello stesso elenco di trasmissione, le spese di bonifico dovranno essere applicabili una sola volta. 20. Ai bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere non viene applicata nessuna commissione; 21. Su richiesta dell'ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonchè la relativa prova documentale in qualunque momento Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ente si obbliga, nel rispetto delle normative vigenti in materia, a produrre, contestualmente ai documenti di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata. Il Tesoriere, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ( per il mese di dicembre il 31/12) ovvero, laddove necessario, vincola l'anticipazione di tesoreria. 23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall ente e le indennità agli amministratori di cui all art. 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000 verrà effettuato, salvo diversa comunicazione da parte dell Ente, il giorno 27 di ciascun mese o giorno lavorativo precedente. Per il pagamento dello stipendio di dicembre, comprensivo della tredicesima mensilità, 8

9 la valuta da applicare sarà il giorno 18 dicembre ovvero il primo giorno lavorativo antecedente, nel caso in cui cada in giorno festivo o sabato. Nel caso in cui gli stessi abbiano scelto come forma di pagamento l accredito delle competenze stesse in conto corrente bancario, aperto presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere oppure presso altri istituti di credito, il pagamento verrà effettuato mediante un operazione di addebito al conto di tesoreria e di effettivo accredito ad ogni conto corrente nel giorno indicato dall Ente. Tali accrediti non dovranno essere gravati da alcuna spesa bancaria. 24. Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizioni di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti e insufficienti le somme dell'ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 25. Il Tesoriere dà corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art.15, l anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 26. In via generale il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di previste. Articolo 9 Commissioni 1. Le commissioni per l esecuzione dei pagamenti da eseguire con bonifico bancario sono fissate nell offerta economica fornita in sede di gara. Fanno eccezione quelle di cui al punto 18 dell articolo precedente e i pagamenti fino a euro 250,00, per i quali non si applica alcuna commissione. Tutte le operazioni di pagamento e di incasso in contanti svolte dal Tesoriere presso i propri sportelli sono esenti da commissioni e diritti. Articolo 10 Valute 1. La valuta per i pagamenti effettuati con bonifico su c/c intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere viene stabilita in n. giorni lavorativi e quella su altri istituti in n. giorni lavorativi, come da offerta formulata in sede di gara. 2. La valuta applicata agli incassi a favore dell Ente a mezzo bonifico bancario rispetto alla data dell introito viene stabilita in n. giorni lavorativi, come da offerta in sede di gara. 3. Per i versamenti e prelevamenti verrà praticata la valuta dello stesso giorno dell esecuzione dell operazione. 4. Sono fatte salve le attribuzioni di valute stabilite da norme specifiche. 9

10 Articolo 11 Criteri di utilizzo delle giacenze per l effettuazione dei pagamenti 1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia: l effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite ; in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell Ente; in assenza totale o parziale di somme libere, l esecuzione del pagamento ha luogo mediante l utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 16. Articolo 12 Trasmissione di atti e documenti 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia - numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario- di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente trasmessi. 2. Qualora la trasmissione degli ordinativi di riscossione e pagamento avvenga anche per via informatica l Ente si impegna a garantire la corrispondenza dei dati degli ordini cartacei con quelli trasmessi per via informatica. 3 - L Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità nonché le successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'ente trasmette al Tesoriere: il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento; 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'ente trasmette al Tesoriere: le deliberazioni esecutive, relative ai prelevamenti dal fondo di riserva ed alle variazioni di bilancio; le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento di cui all art. 228, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del

11 Articolo 13 Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare all Ente le seguenti comunicazioni mediante invio di idonea documentazione e attivazione del necessario collegamento in via informatica o telematica: giornalmente l elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto ordinario di tesoreria; mensilmente e trimestralmente la situazione degli ordinativi di incasso e di pagamento totalmente o parzialmente inestinti, nonchè il dettaglio delle partite pendenti e passive da regolarizzare; annualmente, alla chiusura dei conti, l estratto conto regolato per capitale ed interessi riepilogativo del conto unico di tesoreria, nonché del conto di tesoreria. 2. Il Tesoriere deve inoltre conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa previste per legge. Gli incassi in conto sospesi devono essere codificati ( anche ed eventualmente secondo indicazioni prestabilite dall Ente) dal Tesoriere in rapporto delle corrispondenti entrate. 3. Deve altresì fornire trimestralmente la situazione dei titoli e valori in deposito e dotarsi di un sistema di conservazione documentale di tutti i documenti prodotti nell ambito dei rapporti di servizio di tesoreria e con particolare riferimento alle seguenti tipologie: Mandati e loro iter procedimentale; Reversali e loro iter procedimentale; Bollette di riscossione; Quietanze di pagamento Il sistema, oltre a prevedere la conservazione dei documenti a norma di legge, dovrà consentire, gratuitamente ed in qualsiasi momento, la consultazione di tali documenti. Articolo 14 Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l Organo di Revisione dell Ente hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 2. L Organo di Revisione ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio tesoreria, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario. Articolo 15 Anticipazioni di tesoreria 1. Ai sensi dell art. 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione di Giunta Comunale - è tenuto a concedere anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli e accertate nel conto del bilancio del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie e per sopperire a 11

12 momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale non ricorrendo peraltro gli estremi per l applicazione della disciplina di cui al successivo art L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi calcolati ai sensi del successivo art. 19 sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 8 provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio, l'ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente. 5. Gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall effettivo utilizzo delle somme e sono liquidati trimestralmente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno di durata della presente convenzione. 6. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell art. 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Articolo 16 Garanzia fidejussoria 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'applicazione del vincolo di una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 15. Articolo 17 Utilizzo di somma a specifica destinazione 1. Ai sensi dell art. 195 del decreto legislativo n. 267 del 2000 l'ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell esercizio finanziario, può richiedere al Tesoriere attraverso il servizio finanziario, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle provenienti da mutui, per il pagamento di spese correnti. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. 2. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. 3. Nel caso in cui l Ente sia stato dichiarato in stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al punto 1 fino all emanazione del decreto di cui all art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del

13 Articolo 18 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale da notificarsi al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera suddetta, l Ente si attiene altresì al criterio cronologico delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico dell Ente presso il Tesoriere, questi è tenuto a trasmettere immediatamente al servizio finanziario tutti gli atti esecutivi di pignoramento, in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali oneri accessori conseguenti. Articolo 19 Tasso debitore e creditore 1. In relazione all anticipazione di tesoreria di cui al precedente articolo 15, è applicato il tasso di interesse indicato nell offerta in sede di gara pari a, in esenzione da commissione di massimo scoperto con liquidazione trimestrale degli interessi.. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza. 2. Alle operazioni di addebito e di accredito sul conto dell anticipazione di tesoreria è applicata la valuta dello stesso giorno in cui viene effettuato il movimento. 3. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e concesse durante il periodo di gestione del servizio saranno regolate dalle stesse condizioni di cui al punto Sulle somme giacenti sul conto corrente costituito presso il Tesoriere è riconosciuto il tasso creditore offerto in sede di gara pari a..il Tesoriere accredita trimestralmente gli interessi a credito per l Ente, eventualmente maturati, previa trasmissione all Ente medesimo dell apposito estratto conto. Ai versamenti verrà applicata la valuta dello stesso giorno dell operazione. 5. Su eventuali operazioni di investimento delle disponibilità non soggette al circuito della tesoreria unica, nonché delle somme provenienti dall emissione di prestiti obbligazionari, è riconosciuto il tasso creditore offerto in sede di gara pari a..il Tesoriere accredita trimestralmente gli interessi a credito per l Ente, eventualmente maturati, previa trasmissione all Ente medesimo dell apposito estratto conto. Ai versamenti verrà applicata la valuta dello stesso giorno dell operazione. 13

14 Articolo 20 Resa del conto finanziario 1. A norma degli artt. 93 e 226 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni il tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all' Ente su modello approvato col regolamento di cui all art. 160 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il "conto del tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, ordinati per risorsa e intervento di bilancio, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 2. L'Ente, a norma e con le modalità previste dal citato art. 226 del decreto legislativo n. 267 del invia il predetto conto del Tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio e l eventuale decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all avvenuta scadenza dei termini di cui all art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 Articolo 21 Amministrazione titoli e valori in deposito 1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli. 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al punto precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'ente. 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell Ente. Articolo 22 Compenso e rimborso spese di gestione 1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun onere di gestione a carico dell Ente. Nessun rimborso dovrà essere richiesto per le spese di tenuta conto che vengono fissate esenti per tutta la durata della presente convenzione. 2. Le spese vive ( postali, stampati, di bollo, telegrafiche, etc ) per la gestione del servizio di tesoreria sono a carico di, come risulta dall offerta presentata in sede di gara. In ogni caso il Tesoriere è tenuto alla presentazione di apposito rendiconto trimestrale delle spese sostenute, da presentare all Ente per l eventuale rimborso. 3. Per le operazioni ed i servizi accessori non previsti espressamente nella presente convenzione, l Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni bancarie concordate prendendo a base le commissioni bancarie vigenti. 14

15 Articolo 23 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 1. A garanzia del corretto espletamento del servizio, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti dell Ente e dei terzi ai sensi degli artt. 211 e 217 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni per eventuali danni e per la regolarità delle operazioni di pagamento; è inoltre responsabile di tutti i depositi comunque intestati all Ente. 2. E fatto, in ogni caso, divieto al Tesoriere di procedere all affidamento anche parziale del servizio di tesoreria ad enti o società esterne. Articolo 24 Servizi accessori del Tesoriere 1. Il Tesoriere, per il periodo di validità della convenzione e se offerto in sede di gara, si impegna a sponsorizzare iniziative, progetti ed attività dell Ente con finalità sociali, sportive, educative, culturali ed ambientali mediante erogazioni annuali di.. 2. L Ente, in occasione delle iniziative ed attività indicate al punto precedente, si obbliga a divulgare l immagine dell istituto mediante apposizione di loghi, striscioni ed ogni altro eventuale mezzo ritenuto idoneo allo scopo appositamente predisposto in occasione dell iniziativa. Le specifiche modalità di sponsorizzazione, i termini e le condizioni saranno concordate tra l Ente ed il Tesoriere mediante semplice scambio di lettere. 2. Il Tesoriere garantisce l installazione di n. 1 punto per pagamenti automatici ( P.O.S.), da utilizzarsi da parte dei cittadini per il pagamento di tributi, tariffe e altri corrispettivi presso gli uffici indicati dall Ente, con le modalità e con i costi risultanti dall offerta presentata in sede di gara, tenendo conto che nessuna commissione deve essere addebitata all Ente per pagamenti tramite bancomat/carta di credito. 3. Il Tesoriere si impegna a praticare per tutta la durata della presente convenzione, le condizioni ed i servizi bancari migliori possibili sul mercato per il personale dipendente. 4. Il Tesoriere si impegna a favorire, eventualmente con il concorso o l apporto diretto di società specializzate, l automazione dei seguenti processi: Il rapporto dell Ente con il cittadino per il quale occorre contribuire ad ampliare i canali di pagamento dei servizi comunali; L integrazione tra il sistema della Banca e quello dell Ente con gli altri sistemi a disposizione che permettano di effettuare tutte le operazioni di pagamento sia delle entrate patrimoniali dell Ente che delle entrate tributarie. La semplificazione amministrativa e la dematerializzazione delle informazioni. 5. Il Tesoriere si impegna a garantire i servizi aggiuntivi o migliorativi a favore dell Ente come presentati in sede di offerta di gara. Articolo 25 Espletamento di servizi aggiuntivi o migliorativi 1. Il Tesoriere, oltre al servizio propriamente definito di Tesoreria espleterà, su richiesta dell Ente, anche i seguenti servizi aggiuntivi o migliorativi offerti in sede di gara : 15

16 Articolo 26 Imposta di bollo 1. L'Ente su tutti i documenti di cassa con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 6 e 8, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. Articolo 27 Sicurezza dei dati 1. Il Tesoriere si impegna ad utilizzare i sistemi di sicurezza più aggiornati con particolare riferimento alla lunghezza delle chiavi di crittografia ed ai sistemi di server. Le comunicazioni telematiche tra Ente e Tesoriere devono avvenire su canali sicuri crittografati. Articolo 28 Spese di stipula e di registrazione della convenzione 1. Tutte le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione, da formalizzarsi per atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell Ente ai sensi della legge 8 giugno 1962 n. 604, si tiene conto del valore indicato all art. 20, comma 1, ovvero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con la conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella D, punto 4, lettera a) della legge n. 604 del Articolo 29 Cessione del contratto, subappalto, cessione di crediti 1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione. E vietata la cessione del contratto. Altresì è vietato per il Tesoriere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla presente convenzione se non vi aderisca formalmente l Ente affidante. 16

17 Articolo 30 Risoluzione per gravi inadempienze 1. Nel caso di reiterate inadempienze contrattuali l Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In tale caso potrà affidare il servizio all istituto che segue nella graduatoria finale, fermo il diritto dell Ente al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere al nuovo affidamento. 2. Qualsiasi controversi di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sia in corso d opera che al termine delle prestazioni, sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria con indicazione del foro competente in quello di Mantova. Articolo 31 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge bancaria ed alle norme e regolamenti che disciplinano l attività dell ente, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed ai regolamenti che disciplinano la materia. L emanazione di eventuali norme che disciplinassero diversamente la materia della presente convenzione comporteranno il suo adeguamento automatico e senza ulteriori oneri per l Ente. 2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione l offerta presentata dal Tesoriere aggiudicatario del servizio, con particolare riguardo alle condizioni di svolgimento del servizio offerto. Articolo 32 Trattamento dei dati 1. Le parti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare anche successivamente alla scadenza di quest ultima notizie di cui siano venute a conoscenza nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione. 2. A tale scopo le parti dichiarano che i dati trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n Per tutta la durata dei servizi della presente Convenzione, nonché anche successivamente alla scadenza di quest ultima, le parti si impegnano, altresì, a far mantenere al proprio personale il segreto d ufficio in relazione ai dati sottoposti a trattamento. 3. A tal riguardo le parti si impegnano, altresì, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, in conformità a quanto previsto delle suddette norme. 17

18 Articolo 32 Domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'ente e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato: il Comune di Motteggiana ( codice fiscale ) presso la propria sede municipale di via Roma n. 10; - il Tesoriere..presso la sede di..; 18

19 Allegato A Schema di convenzione per l affidamento al tesoriere comunale del servizio di gestione e riscossione volontaria dell imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) Articolo 1 La riscossione dell imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) verrà effettuata dal Tesoriere in base ai modelli di bollettini di versamento presentati dai contribuenti e con le altre modalità di riscossione previste dall Ente. All atto della riscossione il tesoriere: - controllerà che sul bollettino sia indicato nel campo UBICAZIONE il nome esatto del Comune. - apporrà sul lato anteriore e in tutte le sezioni del suddetto modello bollettino, nell apposito spazio, il timbro di quietanza con data e forma e consegnerà al versante quella recante la dizione ricevuta che assumerà il valore di quietanza liberatoria per il contribuente. Articolo 2 Gli importi I.C.I. pagati dai contribuenti presso lo sportello del Tesoriere nel corso della settimana precedente verranno versati dal tesoriere stesso nella cassa dell Ente entro il giorno successivo al versamento, con valuta il giorno stesso, con contemporanea creazione del pertinente provvisorio di entrata ( cosiddetta carta contabile). Articolo 3 In merito ai versamenti I.C.I. affluiti sull apposito conto corrente postale intestato all Ente e per il quale il Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dal conto medesimo è disposto esclusivamente dall Ente mediante emissione di ordinativo cui devono essere allegati l estratto conto postale comprovante la capienza dl conto. Articolo 4 L Ente, previo accordo con il Tesoriere, potrà attivare altre diverse modalità di pagamento anche con l utilizzo di sistemi informatici e telematici; in tal caso il tesoriere attiverà dei conti gestionali dai quali le somme introitate verranno prelevate con cadenza da concordare per il contestuale riversamento in tesoreria. Articolo 5 Il Tesoriere trasmetterà all Ente la rendicontazione delle riscossioni previste agli articoli precedenti, contenente i dati contabili indicati nei bollettini di versamento, con la seguente periodicità: Rendicontazione delle riscossioni - per gli incassi avvenuti presso gli sportelli del Tesoriere entro il fine mese successivo alla data di incasso; - per gli incassi avvenuti presso gli sportelli postali entro il fine mese successivo alla data in cui la materialità dei bollettini sia pervenuta al tesoriere. 19

20 Il tracciato relativo telematico, ovvero il supporto magnetico oppure il contenuto del supporto cartaceo saranno concordati tra le parti. Rendicontazione I.C.I. Ordinaria e Violazioni - entro il fine mese successivo alla data in cui la materialità sia pervenuta al tesoriere, il tesoriere trasmetterà la rendicontazione analitica dei bollettini ICI violazioni mediante file in formato txt; - entro il mese di settembre dell anno in corso a quello dell imposta il tesoriere trasmetterà all Ente in via telematica, ovvero mediante supporto magnetico e/o cartaceo con le modalità e le caratteristiche previste per legge, il riepilogo delle riscossioni I.C.I. Ordinaria effettuate durante il primo semestre dell anno, definite per acconto, saldo ed unica soluzione e per anno d imposta, comprensivo di I.C.I. violazioni; - entro il mese di marzo dell anno successivo a quello di imposta il Tesoriere trasmetterà all Ente in via telematica, ovvero mediante supporto magnetico e/o cartaceo con le modalità e caratteristiche previste per legge, il riepilogo delle riscossioni I.C.I. Ordinaria effettuate nell anno precedente, definite per acconto, saldo ed unica soluzione e per anno d imposta, comprensivo di I.C.I. Violazioni; Rendicontazione I.C.I. Ordinaria - Entro lo stesso termine del comma precedente Tesoriere trasmetterà all Ente in via telematica, ovvero mediante supporto magnetico e/o cartaceo con le modalità e caratteristiche previste per legge, i dati annuali analitici dei versamenti I.C.I. ordinaria da trasferire sul programma in dotazione all Ufficio preposto dell Ente per consentire la verifica ed i controlli tra denunce e versamenti. Articolo 6 Il Tesoriere provvederà a segnalare all Ente le anomalie riscontrate nella gestione del conto corrente postale. L Ente potrà trasmettere l tesorieri eventuali bollettini di versamento ICI, effettuati tramite c/c postale, che nel corso degli anni i contribuenti presenteranno quali ricevute di pagamento, ma che non trovano riscontro nelle rendicontazioni trasmesse ai sensi della presente convenzione. Il tesoriere dovrà procedere in tal caso alla verifica della ricevuta e al recupero delle somme regolarmente versate dal contribuente, ma risultanti non versate all Ente da parte dei soggetti abilitati alla riscossione dell I.C.I. Il tesoriere rimane vincolato agli obblighi suddetti fino al termine della totale rendicontazione del secondo semestre Articolo 8 Per la gestione e riscossione volontaria dell imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) di cui alla presente convenzione, al Tesoriere non è dovuto alcun compenso né rimborso spese da parte dell Ente. L Ente consente che il Tesoriere applichi a carico dei contribuenti una commissione unitaria di incasso identica a quella pratica dal servizio postale tempo per tempo. 20

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