C O M U N E D I R O M AN O D E Z Z E L I N O
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- Francesco Cavallaro
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1 C O M U N E D I R O M AN O D E Z Z E L I N O D E C O R A T O A L V A L O R M I L I T A R E S E R V I Z I O C U L T U R A E S P O R T Via G. Giardino, Romano d Ezzelino (VI) Part. IVA e Cod. Fisc CAPITOLATO D ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELL ANNESSO LOCALE BAR SITI NELLA FRAZIONE DI SAN GIACOMO. Art. 1 - Oggetto della concessione La concessione ha per oggetto la gestione degli impianti e dei locali, di natura patrimoniale indisponibile, adibiti a Impianti Sportivi e Bar, di seguito meglio specificati, siti in via B. Marcello n. 2 Romano d Ezzelino, di proprietà comunale. Si precisa inoltre che il rapporto di concessione comprende anche l autorizzazione/licenza per lo svolgimento dell attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande che sarà rilasciata a favore dell aggiudicatario per l intera durata della concessione, precisando, tuttavia, che la stessa rimarrà nella titolarità del Comune di Romano d Ezzelino. Gli impianti sportivi ed i locali oggetto della concessione sono i seguenti: - locali adibiti ad uso bar, deposito e spogliatoi; - bocciodromo coperto; - 2 campi da tennis; - campo polivalente pallavolo-basket; - campo da calcio ridotto in erba naturale; - campo da calcetto in erba sintetica; - pista da skateboard. La concessione comprende l'utilizzo dell arredamento interno, compresi gli elettrodomestici, attualmente presenti all interno del locale adibito a pubblico esercizio in quanto di proprietà dell'amministrazione Comunale. La concessione prevede la gestione del bar e la gestione e prenotazione degli impianti sportivi, la riscossione e l introito degli importi per l utilizzo dei campi da gioco, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale; Le modalità di gestione degli impianti sportivi e del pubblico esercizio saranno disciplinate, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici che quelli economico-patrimoniali, da un apposito atto di convenzione per la concessione in uso. I soggetti interessati dovranno preventivamente prendere visione degli impianti e dei locali e sottoscrivere idonea dichiarazione, la cui mancanza sarà motivo di esclusione dalla gara. L immobile, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario e ritenuti idonei all uso: relativamente ai medesimi le parti (per il Comune l Ufficio Tecnico Comunale) redigono verbale di consistenza e consegna dei beni mobili ed immobili concessi. Il verbale indica lo stato manutentivo del complesso sportivo, delle attrezzature, degli arredi ed il loro stato. Eventuali modifiche verranno successivamente verbalizzate. Dopo l assunzione della concessione non potranno essere invocati dal concessionario motivi su cui fondare rivendicazioni (soprattutto di ordine economico) in relazione allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria o di funzionamento di strutture, impianti, arredi e attrezzature. Tali motivi, se presenti, devono essere esplicitamente segnalati per iscritto nel verbale di consegna. Il concessionario dovrà assumere l obbligo di usare, conservare, mantenere e restituire ogni cosa nello stato di consegna, al termine della concessione, salvo il naturale deperimento per l uso. Il concessionario, a propria cura e spese, potrà apportare miglioramenti ed adattamenti al complesso oggetto di concessione, alle attrezzature ed agli arredi, ulteriori a quelli previsti nell offerta tecnica, solo previa autorizzazione scritta del Comune e, ove necessario, dopo 1
2 l acquisizione dei provvedimenti amministrativi concessori od autorizzativi richiesti dalla vigente normativa in materia. Contestualmente al rilascio di detta autorizzazione e, quindi, volta per volta, il Comune dovrà esprimere il proprio insindacabile intendimento di considerare le anzidette modifiche acquisite al Centro Sportivo: a) a titolo provvisorio, con obbligo della concessionaria allo sgombero, entro la scadenza della concessione; b) in via definitiva, a titolo gratuito; c) in via definitiva, a titolo oneroso per il Comune che rifonderà le spese sostenute in misura da convenirsi preliminarmente con l Amministrazione Comunale. La dotazione di eventuali strutture mobili (quali tavoli, sedie a sdraio per l esterno ecc.) in aggiunta a quelle esistenti, è a carico del concessionario il quale dovrà ottenere l autorizzazione scritta dell Amministrazione Comunale per la loro installazione, previa richiesta documentante l elenco delle attrezzature e la certificazione della loro rispondenza ai requisiti di sicurezza. La gestione degli immobili e degli impianti sarà controllata dal Responsabile di Servizio manutenzioni del Comune. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intercludere l accesso degli impianti per necessità o cause di forza maggiore, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte del concessionario. Inoltre il Comune ha il diritto di ispezionare, in qualunque momento, l attività e le strutture. Art. 2 - Durata della concessione e attivazione del servizio La concessione avrà durata di sei anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti. Alla scadenza gli impianti e tutti i beni annessi dovranno essere riconsegnati al Comune in stato di perfetta efficienza, da constatarsi in apposito verbale. Dalla data di consegna degli impianti, l apertura del bar e l utilizzo degli impianti sportivi dovranno essere attivati nel più breve tempo possibile e, comunque, entro trenta giorni; in caso contrario, per qualsiasi causa da imputare all aggiudicatario, si procederà all incameramento della cauzione a titolo di risarcimento danni ed alla risoluzione di diritto del contratto con aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria. L appaltatore ha comunque l obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta della stazione appaltante sino a quando la stessa non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese ed abbandonate. Art. 3 - Canone di concessione Il canone annuale di concessione, posto a base della gara, è stabilito in Euro 6.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, il canone rapportato alla durata sessennale del contratto è di Euro ,00, oltre I.V.A.. Il canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali posticipale. Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutte le imposte, oneri fiscali e tasse derivanti dalla concessione in uso nonché le utenze collegate allo svolgimento delle attività sportive e del pubblico esercizio quali elettricità, acqua, gas, rifiuti ecc.. Per le spese di riscaldamento dei locali adibiti a bar, essendo le stesse in comunione con altri locali comunali ospitati nel medesimo immobile, sarà rilasciata, dal Comune una specifica distinta della quota parte di spesa relativa ai locali medesimi. Art. 4 - Clausole a carico del concessionario Sono previste le seguenti clausole a carico del concessionario: 1) divieto di opporre eccezioni dirette a: a) non pagare o a ritardare il pagamento del canone di concessione (clausola solve et repete); b) non corrispondere le spese relative alle imposte/tasse ed alle utenze di cui sopra, collegate allo svolgimento delle attività sportive e del pubblico esercizio; c) ritardare la riconsegna degli impianti sportivi e dei locali nello stato di fatto descritto nel verbale; d) non riconoscimento dell indennizzo riguardante eventuali miglioramenti, addizioni ed innovazioni apportate dal concessionario realizzati senza il consenso dell Amministrazione; 2
3 2) divieto di cessione del contratto di concessione e di subconcessione senza l autorizzazione dell Ente, pena la sua risoluzione e la perdita del deposito cauzionale; Art. 5 - Orari di apertura e chiusura del complesso sportivo L orario di apertura e chiusura degli impianti sportivi e quello del pubblico esercizio devono coincidere con l orario delle attività sportive che si svolgono all'interno della struttura stessa; deve essere almeno garantita l'apertura degli impianti nella fascia oraria: dalle ore alle ore 23.00, salvo diversa soluzione più vantaggiosa proposta dal Concessionario. I periodi e gli orari di apertura al pubblico come stabiliti dal presente atto possono essere modificati in accordo con l Amministrazione Comunale. Orari di apertura, tariffe per l utilizzo degli impianti e regolamenti d uso dovranno essere esposti al pubblico, in modo ben visibile, all ingresso dell impianto. Art. 6 - Gestione del bar Il rapporto di concessione comprende anche l autorizzazione/licenza per lo svolgimento dell attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande che sarà rilasciata a favore del concessionario o di soggetto di cui lo stesso si avvale, per l intera durata della concessione. E affidata al concessionario la gestione del bar nell osservanza di tutte le regole che tale attività comporta con l impegno ad esporre il listino prezzi; questi non possono essere comunque superiori a quelli localmente stabiliti dai sindacati di categoria. Il concessionario dovrà inoltre esporre l orario di apertura stabilito al precedente articolo, con obbligo di garantire la presenza durante lo svolgimento delle attività sportive presso gli impianti e, quindi, anche al di fuori dell orario minimo previsto per l apertura del bar. Art. 7 Oneri del concessionario Sono a carico del concessionario: a) la manutenzione ordinaria dei campi (sfalci e pulizia), delle relative infrastrutture, compreso l edificio adibito a bar e la risemina e concimazione del campo ridotto in erba naturale; b) la pulizia e l ordine, accensione e spegnimento delle luci all interno degli impianti; c) l apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia del complesso sportivo; d) l intestazione e il pagamento di tutte le utenze di telefono, energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, fognatura ecc.; e) l esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o migliorativi alle strutture comunali, con oneri a carico del concessionario, previsti nel programma di gestione operativa delle strutture, presentato in sede di offerta, nei termini, tempi e modalità indicati nell offerta stessa; f) la predisposizione, a propria cura e spese, per la pubblicità all'interno degli impianti sportivi, di appositi spazi, su autorizzazione della Giunta Comunale, previo parere dell'ufficio Tecnico Comunale, spazi che potrà liberamente gestire, fermo restando che rimangono a carico del concessionario tutte le incombenze relative all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni; g) esercitare la più rigorosa sorveglianza sulla proprietà comunale ed impedire manomissioni o danneggiamenti agli impianti, ai manufatti ed agli attrezzi. Allo scopo deve garantire, presso l'impianto, durante l apertura degli impianti sportivi, la presenza di un responsabile; h) mantenere costantemente puliti i recinti, le vasche biologiche, le piste ed i campi di gioco, nonché tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell impianto; i) assicurare lo sfalcio dell erba e curare la conservazione e lo sviluppo delle piante ed il relativo smaltimento del verde di risulta; l) assicurare la costante pulizia degli impianti igienico-sanitari; m) denunciare all'ufficio Tecnico Comunale ogni fatto che attenga alla buona conservazione ed al regolare funzionamento del centro sportivo; n) provvedere alla gestione e alla prenotazione degli impianti sportivi medesimi, riscuotere e introitare le tariffe per l utilizzo dei campi da gioco, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale. o) stipulare idonea copertura assicurativa per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/RCO con nominale unico non inferiore ad ,00 per la garanzia RCT e ad ,00 per la garanzia RCO, tale da coprire: 3
4 - ogni danno derivante agli impianti in concessione da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa, se imputabili alla concessionaria; - danni derivanti dall utilizzo delle strutture da parte del pubblico; - danni per gli utenti delle strutture; - danni per il personale addetto ai servizi vari. Copia delle polizze assicurative dovrà essere prodotta all Amministrazione Comunale all atto della sottoscrizione del contratto di concessione. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere l eventuale elevazione dei massimali. p) consentire l accesso e l uso gratuito degli impianti alle Scuole o ad uso sociale, concordando le modalità con il Comune; q) consentire l uso gratuito pomeridiano del campo polivalente di pallavolo-basket. Solo nel caso di prenotazione esclusiva e vincolante il medesimo è a pagamento; r) mettere a disposizione gratuita l utilizzo degli impianti a favore di attività sportive o manifestazioni promosse o patrocinate dall Amministrazione Comunale, concordando preventivamente le modalità; s) adeguarsi alle tariffe stabilite dall Amministrazione Comunale, per l utilizzo degli impianti sportivi. t) corrispondere tutte le tasse, imposte e oneri fiscali collegati all attività esercitata senza potere al riguardo opporre eccezioni di sorta. Sono a carico del concessionario, che dovrà intestarsi a proprie spese, anche le utenze di energia elettrica, gas, acqua, rifiuti ecc. Art. 8 - Oneri a carico dell Amministrazione Comunale A carico dell Amministrazione Comunale sono gli oneri derivanti da: 1. manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti della struttura o degli impianti tecnologici, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta a inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o incompetenza da parte del concessionario stesso o di terzi. L Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi resi necessari da cause di forza maggiore, mentre gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario, il quale è sin da ora autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili. Le parti possono, nei casi d urgenza, concordare che l opera o la fornitura sia eseguita dal concessionario, salvo rimborso da parte dell Amministrazione Comunale. 2. Assicurazione degli immobili e degli arredamenti contro i rischi dell incendio e della responsabilità civile, derivanti dalla proprietà. Art. 9 -Tariffe Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, sono fissate dalla Giunta Comunale. Art Responsabilità Il Concessionario è l unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento del complesso polisportivo, compreso il servizio bar, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il concessionario solleva il Comune di Romano d Ezzelino da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell uso dell impianto, sollevando quindi il comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall esercizio della concessione. Art Personale Il concessionario si obbliga a garantire il buon funzionamento degli impianti assicurando l impiego di un numero di addetti sufficienti all espletamento di tutte le operazioni da compiersi nella relativa gestione (apertura, chiusura, rapporti con l utenza, vigilanza sulla buona conservazione del patrimonio ed interventi manutentivi connessi). Le modalità e la tipologia del rapporto intrattenuto dagli addetti con il concessionario ricadono sotto l esclusiva competenza e responsabilità del concessionario medesimo, che dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dalla legislazione del lavoro, sia nell ipotesi di lavoro dipendente coordinato e continuativo, sia nell ipotesi di prestazioni professionali, ed avuto riguardo alle disposizioni in materia di assicurazioni degli infortuni sul lavoro, alle norme di igiene e sicurezza sui posti di lavoro, alle norme fiscali, previdenziali e, in 4
5 genere, contemplate da contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle specifiche discipline degli ordini professionali. Art Cauzione e garanzie richieste In sede di stipula dell atto di convenzione per la concessione d uso l aggiudicatario dovrà, presentare una cauzione definitiva pari a dodici mensilità del canone mensile offerto. Si precisa che detto importo dovrà essere depositato presso la Tesoreria Comunale di Romano d Ezzelino Banca Popolare di Marostica, codice IBAN: IT76W T In sostituzione potrà essere prodotta specifica polizza Fideiussoria Bancaria o Assicurativa per il medesimo importo. Tale polizza dovrà, inoltre, contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Amministrazione aggiudicatrice. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del contratto. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla presente concessione, nonché dalla manutenzione minuta dei locali concessi e dalla esecuzione del servizio e/o per effetto del mancato adempimento di ogni altro obbligo contrattuale. Art Presenza e custodia Il concessionario-gestore deve essere presente sul luogo di lavoro durante la maggiore parte dell attività e risponde in via diretta dell attività che si svolge in sua assenza. Il concessionario è costituito custode dell immobile concesso ed è responsabile, ai sensi dell art del c.c., dei danni causati all immobile stesso, agli impianti e alle persone. Il concessionario risponderà di quanto sopra anche se i danni sono causati da persone ammesse, pur temporaneamente, all'uso o al godimento del bene concesso. L immobile deve essere utilizzato con cura e diligenza dal concessionario che ne deve garantire la funzionalità ed il decoro provvedendo, a proprie spese, all esecuzione delle opere a tal fine necessarie. Il concessionario è responsabile dei danni che possano derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato a provvedere. Dovrà, inoltre, dare immediata comunicazione al concedente della necessità di riparazioni non a suo carico. Il concessionario si obbliga a garantire che i servizi all interno dell immobile concesso siano svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene sul lavoro e di contenimento dei consumi energetici Art Controlli Il concedente potrà, ispezionare o far ispezionare l immobile concesso, anche allo scopo di constatarne lo stato d uso e farvi direttamente eseguire quelle opere che, pur essendo a carico del concessionario, non siano state da questi eseguite. Il concedente pertanto si sostituirà al concessionario che non abbia provveduto tempestivamente e direttamente all esecuzione di dette opere e la relativa spesa gli dovrà essere rimborsata entro trenta giorni dall avvenuta riparazione. In caso contrario la somma sborsata sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato. Art Esecuzione d ufficio Verificandosi gravi deficienze o abuso nell adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio. Le spese relative a detti interventi, maggiorate del 10% per oneri d Amministrazione, saranno addebitate al Concessionario. Art Risoluzione anticipata della concessione, inadempienze e penali L Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto-concessione per fatto e colpa del concessionario, nei seguenti casi: 1. gravi e continue violazioni da parte del concessionario degli obblighi contrattuali, in caso di persistenza a seguito di formale contestazione da parte del Comune; 5
6 2. arbitrario abbandono del servizio; 3. diminuzione delle misure di sicurezza; 4. reiterata inosservanza delle norme di igiene; 5. mancato puntuale pagamento del canone spettante al Comune nei termini previsti al precedente art. 3; 6. violazione delle clausole relative alle tariffe da praticare alle varie categorie di utenti; 7. qualora il concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell Autorità Comunale; 8. quando il concessionario venisse dichiarato fallito; 9. quando il concessionario, senza il consenso della Amministrazione Comunale, avesse ceduto ad altri gli obblighi relativi al contratto; 10. mancato rispetto degli obblighi contrattuali previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; 11. mancato rispetto degli orari concordati; 12. per motivi di ordine pubblico; 13. mancata esecuzione degli interventi, con oneri a carico del concessionario, previsti nel programma di gestione operativa delle strutture presentato in sede di offerta, nei termini, tempi e modalità indicati nell offerta stessa; Al di là dei casi di risoluzione della concessione, per inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione stessa, il concedente comminerà al concessionario il pagamento di una penale che va un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00 da applicarsi da parte del Responsabile del servizio, sulla base di una valutazione della gravità delle inadempienze medesime. L applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica. Art Recesso Il concedente potrà recedere dalla concessione, con preavviso non inferiore a tre mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. Il concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non inferiore a tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.. Art Spese di stipulazione del contratto di concessione Le spese di stipulazione e registrazione del contratto sono a carico del concessionario, il quale dovrà corrispondere al Comune anche i diritti di segreteria e di scritturazione sulla base delle tariffe di legge vigenti alla data della gara. Art Controversie Ogni vertenza tra le parti, sia durante la esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita al tentativo d accordo bonario da parte del Responsabile di Servizio; in mancanza di accordo all autorità giudiziaria competente. E espressamente esclusa la competenza arbitrale. Art Trattamento dei dati personali Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali il concessionario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. Art Disposizioni generali e finali Il concessionario è tenuto all osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto, nonché al regolamento generale per la gestione e l uso degli impianti sportivi comunali. 6
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