COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2019) 2211 final Oggetto: Aiuto di Stato - Italia (Trento) SA (2018/N) Sostegno alle operazioni 7.5 e 7.6 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento attuate dai Gruppi di Azione Locale nell'ambito della Misura 19 - Leader Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'unione europea ("TFUE"). La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte. 1. PROCEDURA (1) Con lettera del 24 ottobre 2018, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l'italia ha notificato il regime di aiuti sopraindicato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. (2) Il 18 dicembre 2018 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di ulteriori informazioni a cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 23 gennaio 2019, protocollata dalla Commissione il giorno successivo. Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 31 gennaio e del 18 febbraio 2019, protocollate dalla Commissione, rispettivamente, lo stesso giorno e il giorno successivo. On. Enzo Moavero Milanesi Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 IT Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio

2 2. DESCRIZIONE 2.1. Titolo (3) Sostegno alle operazioni 7.5 e 7.6 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento attuate dai Gruppi di Azione Locale nell'ambito della Misura 19 Leader Obiettivo (4) La notifica è finalizzata a ottenere l'autorizzazione preventiva specifica per gli aiuti di Stato con riguardo alle seguenti operazioni: - operazione 7.5: investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala, - operazione 7.6: studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente, e - operazione : preparazione e realizzazione di attività di cooperazione dei GAL 1 del programma di sviluppo rurale della provincia di Trento ("PSR"), quando tali operazioni sono attuate dai gruppi di azione locale (GAL) nel contesto delle strategie LEADER nell'ambito della misura 19 del PSR. In particolare, il regime fornirà un sostegno alle operazioni 7.5, 7.6 e del PSR quali attuate dal GAL Trentino centrale ("GAL centrale") e alle operazioni 7.5 e quali attuate dal GAL Trentino orientale ("GAL orientale") 2. A tal fine, le autorità italiane hanno notificato i progetti di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei GAL centrale e orientale al fine di integrare il regime di aiuti esistente SA (2016/N) "Approvazione dei criteri fondamentali di attuazione delle Operazioni 7.1.1, e del programma di sviluppo rurale delle Provincia autonoma di Trento per il periodo " ("il regime di aiuti esistente"). Il regime di aiuti esistente mirava a ottenere l'autorizzazione preventiva specifica per gli aiuti di Stato con riguardo alle operazioni del PSR 7.1.1, e ed è stato approvato con decisione C(2016) 3224 final della Commissione del 25 maggio Durata (5) Dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre Bilancio (6) Il bilancio complessivo ammonta a EUR. 1 2 I costi relativi all'elaborazione e alla stesura dell'accordo di cooperazione ammissibili nell'ambito dell'operazione e il relativo bilancio non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. L'operazione 7.6, quale attuata dal GAL orientale, è effettuata in regime de minimis a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 e non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione. 2

3 (7) L'aiuto sarà cofinanziato a concorrenza del 42,98 % dal FEASR e a concorrenza del 57,02 % da risorse nazionali. L'autorità che concede l'aiuto è la Provincia di Trento Base giuridica (8) Proposte di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei GAL centrale e orientale Beneficiari (9) Il regime notificato riguarda i seguenti beneficiari: (c) per le operazioni 7.5 e del PSR quali attuate dal GAL centrale, comunità di valle, comuni singoli o aggregati, enti gestori delle reti di riserve; per le operazioni 7.6 e del PSR quali attuate dal GAL centrale, comunità di valle, comuni singoli o aggregati, ecomusei, enti gestori delle reti di riserve, aziende per la promozione turistica, consorzi turistici, proloco, consorzi e federazione delle proloco, associazioni, consorzi/cooperative e società a responsabilità limitata, parrocchie; per le operazioni 7.5 e del PSR quali attuate dal GAL orientale, enti locali territoriali, enti Parco, enti di diritto privato senza scopo di lucro, partenariati tra soggetti pubblici e privati (con capofila pubblico). (10) Le autorità italiane fanno sapere che tutti i beneficiari sono PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/ e non includeranno imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ("gli orientamenti") né imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione Strumento di aiuto (11) Sovvenzione diretta Descrizione del regime di aiuti (12) Tramite il sostegno alle operazioni e del PSR, il regime di aiuti esistente ha l'obiettivo generale di migliorare lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali, contrastando in tal modo lo spopolamento di tali zone e assistendo, preservando e promuovendo la produzione di servizi ecosistemici. Il regime notificato ha lo stesso obiettivo, ma rispetto al regime di aiuti esistente non si concentra su interventi volti a rafforzare gli aspetti naturalistici con valore ambientale legati ai siti Natura 2000 o ai parchi naturali. 3 4 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell' , pag. 1). GU C 204 dell' , pag. 1, modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del , pag. 4, nella GU C 139 del , pag. 3, e nella GU C 403 del , pag. 10 nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del , pag. 5. 3

4 2.8.1 Operazioni attuate dal GAL centrale Operazione 7.5 (13) L'operazione intende sostenere le seguenti tipologie di intervento: realizzazione ex novo, recupero, adeguamento e messa in sicurezza della rete sentieristica locale, comprese le aree e le strutture attrezzate per la sosta e l'informazione turistica e la relativa cartellonistica e segnaletica; infrastrutture per l'attività sportiva e ricreativa; realizzazione di documentazione e materiale informativo/promozionale su vari supporti; investimenti materiali ed immateriali per la riqualificazione e messa a norma della segnaletica turistico-informativa; realizzazione di sistemi di e booking e di informazione dei servizi turistici territoriali mediante l'utilizzo di strumenti informatici. (14) Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto: (c) spese per interventi di realizzazione, recupero e messa in sicurezza di infrastrutture ad uso turistico; spese per l'acquisto e la posa in opera di forniture ed attrezzature; spese per la progettazione e realizzazione di strumenti promozionali; (d) spese tecniche nel limite del 12 % dell'importo complessivo dell'investimento ammesso. (15) Non è ammessa la stampa di materiale, la realizzazione e/o partecipazione a fiere, l'esecuzione e/o partecipazione a eventi e riunioni con i turisti e gli operatori. (16) La spesa minima ammissibile è pari EUR e la spesa massima ammissibile è pari a EUR per singola domanda di aiuto Operazione 7.6 (17) L'operazione intende sostenere le seguenti tipologie di intervento: recupero, manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio storicoculturale del territorio, compresa la realizzazione di materiale per la promozione degli interventi realizzati; studi, ricerche, progetti di fattibilità, azioni di comunicazione e promozione per la valorizzazione delle peculiarità storico-culturali e paesaggistiche del territorio. (18) Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto: le spese riguardanti lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza di fabbricati, l'acquisto e la posa in opera di arredamenti, allestimenti museali, forniture ed attrezzature, sistemazione di percorsi etnografici compresa la segnaletica; realizzazione di studi, ricerche e progetti di fattibilità; 4

5 (c) (d) strumenti informativi e promozionali, siti web e applicazioni multimediali; spese tecniche nel limite massimo del 12 % sull'importo totale della spesa ammessa. (19) L importo massimo di spesa ammessa è pari a EUR mentre l importo massimo di spesa ammessa è pari a EUR per gli interventi di cui al paragrafo (17), lettera a), e a EUR per gli interventi di cui al paragrafo (17), lettera b). (20) Gli aiuti nell'ambito di questa operazione saranno concessi esclusivamente per il patrimonio culturale riconosciuto secondo quanto previsto dalle norme nazionali e provinciali in materia di beni culturali Operazione 7.5 attuata dal GAL orientale (21) L'operazione intende sostenere le seguenti tipologie di intervento: (c) (d) realizzazione, riqualificazione ed ammodernamento di "infrastrutture su piccola scala" in disponibilità pubblica, finalizzate al miglioramento dell'informazione turistica e della fruibilità turistico-ricreativa del territorio, quali punti di informazione turistica, aree ricreative e di servizio; realizzazione, riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione di "infrastrutture su piccola scala" finalizzate al turismo sostenibile, costituite da percorsi ed itinerari esistenti o di nuova realizzazione, comprese la relativa segnaletica e le infrastrutture a questi complementari, nonché da itinerari escursionistici di alta montagna; creazione di sistemi di e-booking per servizi turistici; investimenti a supporto dell'informazione e orientamento per visitatori e turisti. (22) Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le seguenti spese: (c) (d) investimenti materiali di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, relativi alla realizzazione, ammodernamento e riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione di infrastrutture su piccola scala; acquisto e posa in opera di dotazioni, attrezzature strumentali, arredi e segnaletica; creazione, acquisizione e realizzazione di strumenti informativi, quali programmi informatici e relative applicazioni, siti e portali web, finalizzati a sistemi di e-booking per i servizi turistici o all'informazione del visitatore turista, compresi eventuali brevetti, licenze e diritti d'autore; spese tecniche nel limite del 12 % della spesa ammessa complessiva. (23) L importo minimo di spesa ammessa è pari a EUR mentre l importo massimo di spesa ammessa è pari a EUR per singola domanda di aiuto. Il limite massimo di spesa ammessa per l'intero periodo di programmazione e per beneficiario è pari a EUR, tenendo conto del 100 % della spesa 5

6 ammessa ai sensi di tutte le misure del PSR nel periodo e il 50 % della spesa ammessa ai sensi di tutte le misure del PSR per il periodo Operazione attuata da entrambi i GAL (24) L'operazione promuove iniziative di cooperazione tra i diversi territori sia a livello locale che transfrontaliero. In particolare, l'operazione sostiene l'attuazione dei progetti di cooperazione con interventi riferibili a quelli previsti dalle operazioni 7.5 e 7.6 (paragrafi (13), (17) e (21)) e nell'accordo di cooperazione. (25) L'operazione copre gli stessi costi ammissibili delle operazioni 7.5 e 7.6 (precedenti paragrafi (14), (18) e (22)). Le norme relative alla spesa massima ammissibile sono identiche a quelle previste per le pertinenti operazioni (paragrafi (16), (19) e (23)) Caratteristiche comuni delle operazioni (26) I costi ammissibili di cui ai paragrafi (14), (18), (22) e (25) sono sovvenzionati fino all'80 %. (27) Le autorità italiane hanno confermato che le operazioni saranno realizzate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base, ove tali piani esistano. (28) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, gli interventi sovvenzionati non daranno luogo a entrate, in quanto le attività pertinenti saranno messe gratuitamente a disposizione del pubblico. (29) Con riguardo all'operazione 7.5 quale attuata sia dal GAL centrale che orientale, le domande di aiuto saranno presentate all'autorità competente prima dell'avvio del pertinente progetto o attività e riporteranno il nome del richiedente, la dimensione aziendale, una descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto o l'attività e i costi ammissibili. (30) Nell'ambito della strategia del GAL centrale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al sostegno. Nell'ambito della strategia del GAL orientale l'iva non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario. (31) Gli aiuti di cui al regime notificato non possono essere cumulati con aiuti provenienti da altre fonti in relazione agli stessi costi ammissibili Altri impegni (32) L'Italia ha informato la Commissione che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza, il regime di aiuti sarà pubblicato sul seguente sito Internet: sovvenzioni_contributi/. L'Italia si è impegnata a garantire che le informazioni siano conservate per almeno 10 anni e siano a disposizione del pubblico senza restrizioni. (33) Le autorità italiane si sono impegnate a non orientare gli investimenti interessati dal regime di aiuti notificato a favore del risparmio energetico e/o dell'energia rinnovabile. 6

7 3. VALUTAZIONE 3.1. Esistenza dell'aiuto Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (34) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". (35) Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi di questa disposizione occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. (36) Il regime in questione è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse statali (paragrafo (7)). Per quanto riguarda gli interventi descritti ai paragrafi (13), (17), (21) e (24), è possibile che l'aiuto possa essere parzialmente utilizzato per attività non economiche e che pertanto si possa considerare che esso non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del TFUE. Tuttavia, la Commissione osserva che l'italia ha notificato un regime di aiuti che sarà attuato in svariate situazioni, in alcune delle quali i beneficiari potrebbero ricevere aiuti in relazione a un'attività economica. Pertanto, per consentire allo Stato membro di applicare il regime con flessibilità senza dover determinare in ciascun caso la natura economica dell'attività, è necessario valutare la compatibilità del regime nella sua interezza ai fini della sua approvazione in conformità delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. (37) Il regime in questione è selettivo perché altre imprese, in una situazione fattuale e giuridica analoga, nel settore in questione o in altri settori, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regime non sono ammissibili all'aiuto e quindi non riceveranno lo stesso vantaggio. Pertanto il regime notificato conferisce un vantaggio economico selettivo soltanto a talune imprese (paragrafo (9)), rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione concorrenziale di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza 5. (38) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia si ritiene che l'aiuto a un'impresa incida sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-ue 6. I beneficiari degli aiuti operano in un mercato di servizi offrendo servizi ricreativi, di tutela della natura e simili in zone rurali in cui si svolgono scambi intra-ue 7. Il settore interessato è pertanto aperto Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese/commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391. Nel 2014 il settore dei servizi ha rappresentato il 65,1 % del VAL nelle regioni prevalentemente rurali (il VAL è definito come il valore della produzione meno il valore dei consumi intermedi. La produzione è valutata ai prezzi base, il VAL è valutato ai prezzi base e i consumi intermedi sono 7

8 alla concorrenza a livello dell'ue e quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. (39) Alla luce di quanto esposto, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo Legittimità dell'aiuto Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (40) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 24 ottobre 2018 e non è stato ancora applicato. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE Compatibilità dell'aiuto (41) Gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (42) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (43) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve rispettare le prescrizioni della pertinente normativa dell'unione in materia di aiuti di Stato Applicazione degli orientamenti (44) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applicano la parte I, la parte II, sezione 3.2 "Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" e la parte III degli orientamenti Principi di valutazione comuni Contributo al conseguimento di un obiettivo comune (45) Conformemente al punto 46 degli orientamenti, la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/ e dei relativi atti di esecuzione e delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. Il regime di aiuti notificato è parte integrante del PSR della Provincia autonoma di Trento (paragrafo (4)) e, pertanto, è rispettato il requisito del contributo al raggiungimento di un obiettivo comune. 8 valutati ai prezzi di acquisto), fonte: "CAP context indicators : Structure of the economy", Commissione europea, pubblicato all'indirizzo web: Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 487). 8

9 Necessità dell'intervento statale e adeguatezza degli aiuti (46) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alle pertinenti sezioni della parte II degli orientamenti, come analizzato de seguito nella sezione , la Commissione ritiene che, in linea con i punti (55) e (57) degli orientamenti, l'aiuto sia uno strumento necessario e adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto (47) Conformemente al punto (75), lettera o), degli orientamenti, gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera e), degli orientamenti, non sono soggetti al requisito dell'effetto di incentivazione, ad eccezione degli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c), degli orientamenti. Poiché l'operazione descritta nei paragrafi da (17) a (20) rientra nel campo di applicazione del punto (644), lettera e), degli orientamenti e la spesa massima ammissibile per beneficiario ammonta a EUR (paragrafo (19)), ossia è inferiore alle soglie di notifica individuali di cui al punto (37), lettera c), degli orientamenti, la deroga all'effetto di incentivazione si applica con riguardo a tale operazione. (48) Dal paragrafo (29) consegue che i lavori relativi alla pertinente attività avranno inizio solo dopo che il beneficiario avrà presentato una domanda di aiuto alle autorità nazionali e che in tale domanda saranno inclusi gli elementi richiesti al punto (71) degli orientamenti. (49) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le condizioni relative all'effetto di incentivazione di cui ai punti da (70) a (75) degli orientamenti siano soddisfatte. Proporzionalità dell'aiuto (50) Conformemente al punto (84) degli orientamenti, il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono in linea con le condizioni specifiche stabilite nella parte II degli orientamenti e se sono rispettate le intensità massime di aiuto per ciascun tipo di aiuto. Come indicato di seguito alla sezione , le intensità dell'aiuto e i costi ammissibili del regime di aiuto notificato sono conformi alle condizioni specifiche stabilite nella parte II degli orientamenti. (51) Come descritto al paragrafo (30), le disposizioni sull'iva stabilite nella base giuridica sono in linea con il punto (86) degli orientamenti. (52) Il punto (90) degli orientamenti stabilisce le condizioni per i grandi progetti di investimento nelle zone rurali. Poiché le spese massime ammissibili per gli aiuti agli investimenti nel quadro del regime notificato sono inferiori alla soglia stabilita al punto (35.30) degli orientamenti per la qualifica di grande progetto di investimento (paragrafi (16), (19), (23) e (25)), tale punto non è applicabile. (53) I punti (100) e (104) degli orientamenti stabiliscono norme in materia di cumulo. Poiché le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti non possono essere 9

10 cumulati con aiuti provenienti da altre fonti a copertura degli stessi costi ammissibili (paragrafo (31)), i suddetti punti non sono applicabili al regime in questione. (54) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che sia soddisfatta la condizione di proporzionalità. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (55) Conformemente al punto (113) degli orientamenti, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II di tali orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Il regime di aiuti notificato soddisfa le condizioni di cui alla parte II, sezione 3.2, degli orientamenti, come indicato di seguito nella sezione Trasparenza (56) È rispettato l'obbligo di trasparenza, come illustrato al paragrafo (32) Disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti (57) Conformemente al punto (631) degli orientamenti, gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. Le misure in questione fanno parte del PSR di Trento (paragrafo (4)) e sono cofinanziate dal FEASR (paragrafo (7)). Il punto 631 degli orientamenti è pertanto soddisfatto. (58) Gli investimenti nell'ambito del regime di aiuti notificato non saranno orientati al risparmio energetico e/o alle energie rinnovabili (paragrafo (33)), in linea con il punto (634) degli orientamenti. (59) Il punto (635) degli orientamenti specifica i costi d'investimento ammissibili per attivi materiali e immateriali. Come descritto ai paragrafi (14), (18), (22) e (25), le spese ammissibili delle operazioni pertinenti comprendono la costruzione o il miglioramento di beni immobili, l'acquisto di attrezzature, le spese tecniche e gli investimenti in attivi immateriali, e ricadono pertanto nell'ambito di applicazione del punto (635), lettere a), b), c) e d). (60) Poiché il punto (649) degli orientamenti stabilisce una disposizione specifica sull'intensità massima di aiuto applicabile al regime di aiuti notificato, il punto (638) degli orientamenti non si applica. (61) Poiché l'aiuto non sarà cumulato con altri aiuti e gli aiuti massimi concessi nell'ambito del regime sono inferiori alla soglia pertinente di 37,5 milioni di EUR specificata al punto (37), lettera c), degli orientamenti, il punto (639) degli orientamenti non è applicabile al regime in questione. (62) La Commissione ritiene pertanto che siano rispettate le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti. 10

11 Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto (63) Il punto (643) degli orientamenti stabilisce che la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, e le condizioni specifiche della parte II, sezione 3.2, degli orientamenti. (64) Per quanto riguarda le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 3.2, degli orientamenti, il regime di aiuti notificato riguarda: investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala; studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente (paragrafo (4)). Tali attività rientrano nell'ambito di applicazione del punto (644), lettere d) ed e), degli orientamenti. (65) Come indicato al paragrafo (27), le operazioni notificate saranno realizzate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi base, ove tali piani esistano, in linea con il punto (645) degli orientamenti. (66) Conformemente al punto (646) degli orientamenti, l'aiuto di cui al punto (644), lettera e), dovrebbe essere concesso per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro. Come descritto al paragrafo (20), tale condizione è soddisfatta. (67) I costi ammissibili nell'ambito del regime di aiuti notificato (paragrafi (14), (18), (22) e (25)) rientrano nel campo di applicazione del punto (647), lettere b) e c), degli orientamenti. (68) Conformemente al punto (649) degli orientamenti, l'intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettere d) ed e), non deve superare il 100 % dei costi ammissibili. Le entrate nette devono essere dedotte dai costi ammissibili, ex ante o mediante un meccanismo di recupero. Come descritto al paragrafo (26), l'intensità di aiuto prevista dal regime notificato è conforme all'intensità di aiuto di cui al punto (649) degli orientamenti. Le autorità italiane hanno inoltre comunicato che gli interventi sovvenzionati non daranno luogo a entrate (paragrafo (28)). (69) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni specifiche stabilite nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono soddisfatte Altre condizioni (70) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuti che possono beneficiare di un cofinanziamento a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero essere limitati al periodo di programmazione Il paragrafo (5) dimostra che tale condizione è soddisfatta. 11

12 (71) La Commissione osserva che, conformemente ai punti (26) e (27) degli orientamenti, l'aiuto non sarà concesso a imprese in difficoltà né a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegittimo che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (10)). (72) La Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti. 4. CONCLUSIONE La Commissione ha quindi deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato, in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato 9 e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato. La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione 10, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione 9 10 Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1 dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del , pag. 6). Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (GU L 140 del , pag. 1). 12

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