COMMISSIONE EUROPEA. (2) Attuazione della misura M16 del PSR Liguria - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2017) 5462 final Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Liguria) SA (2017/N) Attuazione della misura M16 del PSR Liguria - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'italia della propria decisione di non sollevare obiezioni relativamente alla parte del regime contemplata dalla presente decisione, ritenendola compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'unione europea ("TFUE"). La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso. 1. PROCEDURA (1) Con lettera del 16 giugno 2017, protocollata dalla Commissione il 19 giugno 2017, le autorità italiane hanno notificato il regime di aiuti suindicato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Informazioni complementari sono state trasmesse con lettere del 29 giugno e del 12 luglio DESCRIZIONE 2.1. Titolo (2) Attuazione della misura M16 del PSR Liguria - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali. S.E. Onorevole Angelino Alfano Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio

2 2.2. Obiettivo (3) Con la notifica di cui trattasi le autorità italiane intendono istituire un regime di aiuti di Stato per la cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali nel quadro delle relative sottomisure di sviluppo rurale 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8 del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria per il periodo ("PSR") 1. (4) Saranno concessi aiuti per promuovere la cooperazione nelle seguenti forme: costituzione e operatività dei gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) (sottomisura 16.1); creazione di poli e reti (sottomisura 16.2); rapporti di cooperazione tra soggetti diversi (sottomisure 16.2, 16.5 e 16.8). (5) L'aiuto alla cooperazione si riferisce in particolare alle seguenti attività: progetti pilota (sottomisure 16.1 e 16.2); sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale e alimentare (sottomisure 16.1 e 16.2); azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi (sottomisura 16.5); approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la salvaguardia del paesaggio agrario (sottomisura 16.5); stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti (sottomisura 16.8). (6) Mentre l'aiuto alla cooperazione nel settore forestale è interessato da tutte le quattro sottomisure menzionate, l'aiuto alla cooperazione a beneficio delle zone rurali si limita alla sottomisura Base giuridica (7) Il regime di aiuti notificato ha le seguenti basi giuridiche: Deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del "Programma di sviluppo rurale ( )"; DGR n. 605 del Approvazione del documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", quale modificata dalla DGR n. 884 del Approvato con decisione della Commissione C(2014) 6870 del , modificata dalla decisione della Commissione C(2017)1046 dell'

3 2.4. Durata (8) Dalla data di approvazione da parte della Commissione fino al 31 dicembre Bilancio (9) Il bilancio complessivo stimato è di EUR. (10) L'aiuto sarà cofinanziato a concorrenza del 42,98% dal FEASR. L'autorità che concede l'aiuto è la Regione Liguria Beneficiari 2 (11) Solo le PMI possono beneficiare di aiuti nell'ambito del regime in oggetto. (12) Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 101 e 500. (13) Non rientrano tra i beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli Orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (gli "orientamenti") 3. (14) L'aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti) Strumento di aiuto (15) Sovvenzione diretta Descrizione del regime di aiuti Sottomisura Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (16) Nell'ambito della presente sottomisura saranno costituiti gruppi operativi (GO) al fine di promuovere l'innovazione e aumentare e migliorare la produzione grazie all'uso efficiente delle risorse naturali. I GO possono essere composti da una pluralità di membri, quali agricoltori, gestori, forestali, consulenti, ricercatori, associazioni, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altre imprese o soggetti interessati a partecipare a un progetto di innovazione. (17) La cooperazione nell'ambito della presente sottomisura è strutturata in due fasi: la prima fase prevede la costituzione del GO e la finalizzazione della proposta di progetto di innovazione, mentre la seconda costituisce la fase attuativa del progetto innovativo, compresa la divulgazione dei risultati. La mancata 2 3 La descrizione esatta delle tipologie di beneficiari ammissibili per ciascuna misura di aiuto è riportata di seguito nella sezione 2.8. GU C 204 dell' , pag. 1. Modificati dalla comunicazione pubblicata nella GU C 390 del , pag. 4, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del , pag. 5. 3

4 partecipazione alla prima fase non preclude la possibilità di partecipare alla seconda fase. (18) I beneficiari del sostegno sono: per la prima fase, almeno uno dei componenti del costituendo GO; per la seconda fase, il GO, nel caso sia dotato di personalità giuridica, ovvero ciascun componente del GO. Possono far parte di un GO i seguenti soggetti: imprese agricole e forestali, singole e associate; imprese vivaistiche e costitutori di varietà; università, centri studi e istituti di ricerca, pubblici e privati; distretti (partenariato pubblico-privato); la Regione Liguria; prestatori di servizi per le attività di consulenza e formazione; altri soggetti che sono necessari e rilevanti per l'attuazione del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi del PEI. (19) Sono ammissibili nell'ambito della presente sottomisura i seguenti costi diretti e indiretti: per la prima fase, i costi sostenuti per la costituzione del GO, quali attività di animazione e di informazione sul territorio, studi di fattibilità o propedeutici, progettazione dei piani di attività; spese amministrative e di coordinamento; per la seconda fase, i costi connessi all'attività del GO quali costi amministrativi e legali per la costituzione del GO; costi di esercizio della cooperazione; costi di investimento quali spese per sviluppo, test o prove e collaudo e relative dimostrazioni, incluso l'acquisto di materiali di consumo; studi e indagini, attrezzature tecnico-scientifiche, realizzazione di prototipi, acquisto di brevetti, di privative per novità vegetali e di software, licenze e altri costi diretti del progetto che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR; spese di divulgazione dei risultati. (20) Importo dell'aiuto: per la prima fase l'aiuto non può superare EUR. I suddetti costi sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui il progetto venga effettivamente presentato nella seconda fase e risulti ammissibile. Per la seconda fase l'aiuto non può superare EUR Sottomisura Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (21) La sottomisura finanzia la realizzazione di progetti di cooperazione, finalizzati all'introduzione di innovazioni per la riduzione dei costi produttivi e dei consumi energetici e idrici, alla sostenibilità ambientale, alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici e orientati al miglioramento della sostenibilità economica e ambientale della filiera. (22) I progetti di cooperazione possono comprendere azioni pilota di durata non superiore a due anni e azioni sperimentali di durata non superiore a cinque anni finalizzate a sviluppare nuovi processi, pratiche, tecnologie, prodotti o servizi nuovi o migliorati prima dell'immissione sul mercato. 4

5 (23) Beneficiari sono il gruppo di cooperazione (GC) o i suoi componenti. Possono far parte di un GC i seguenti soggetti: imprenditori agricoli e operatori forestali, singoli o associati; università, centri studi e istituti di ricerca, pubblici e privati; distretti; la Regione Liguria; prestatori di servizi per le attività di consulenza e formazione; altri soggetti che sono necessari e rilevanti per l'attuazione del progetto. (24) Sono ammissibili nell'ambito della presente sottomisura i seguenti costi diretti e indiretti: spese di animazione e informazione sul territorio; spese di personale e consulenze esterne qualificate; spese per studi propedeutici o di contesto; costi di esercizio della cooperazione; costi di investimento quali spese per sviluppo, test o prove e collaudo e relative dimostrazioni, incluso l'acquisto di materiali di consumo; studi e indagini, attrezzature tecnico-scientifiche, realizzazione di prototipi, acquisto di brevetti, di privative per novità vegetali e di software, licenze e altri costi diretti del progetto che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR; spese di divulgazione dei risultati. (25) L'aiuto per la creazione di poli e di reti può essere concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività Sottomisura Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso (26) La sottomisura sostiene l'attuazione di progetti di cooperazione finalizzati ad affrontare con un approccio collettivo la manutenzione, la protezione e la preservazione del territorio e del paesaggio agricolo, particolarmente soggetto agli effetti congiunti derivanti dai cambiamenti climatici, amplificati dal dissesto idrogeologico e dall'abbandono delle terre coltivate. (27) Il sostegno è destinato a progetti di cooperazione della durata massima di tre anni. (28) La cooperazione nell'ambito della presente sottomisura è strutturata in due fasi: una prima fase preliminare per promuovere la costituzione del GC, e una seconda fase attuativa comprendente la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di cooperazione ambientale, il coordinamento del GC e la divulgazione dei risultati. (29) I beneficiari del sostegno sono: per la prima fase, almeno uno dei componenti del costituendo GC; per la seconda fase, il GC ovvero i singoli partner dello stesso. Possono far parte di un GC i seguenti soggetti: aziende agricole e operatori forestali, singoli e associati; altri gestori del territorio (enti locali, enti parco, enti gestori dei siti della rete Natura 2000); prestatori di servizi per le attività di consulenza e formazione; altri soggetti che possono portare un contributo rilevante all'iniziativa (università, enti di ricerca, ecc.). (30) Sono ammissibili nell'ambito della presente sottomisura i seguenti costi diretti e indiretti: per la prima fase; i costi sostenuti ai fini della costituzione del GC, quali attività di animazione sul territorio, spese per studi e ricerche propedeutiche, per la predisposizione del progetto e per metodologie di gestione e 5

6 pianificazione del territorio; spese amministrative e di coordinamento. I suddetti costi sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui il progetto venga effettivamente presentato nella seconda fase e risulti ammissibile; per la seconda fase: i costi di costituzione del GC; spese di animazione sul territorio; costi di esercizio della cooperazione; spese di divulgazione dei risultati; altri costi diretti funzionali all'attuazione del progetto, non coperti da altre misure del PSR. (31) Possono essere concessi aiuti ai GC di nuova costituzione e ai GC che iniziano una nuova attività Sottomisura Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti (32) La sottomisura incentiva e promuove l'attuazione di iniziative finalizzate a una pianificazione che indirizzi il corretto e redditizio utilizzo del territorio forestale secondo le indicazioni della programmazione nazionale e regionale di settore. (33) Beneficiari sono il GC, nel caso sia dotato di personalità giuridica, o i suoi componenti. Possono far parte di un GC i seguenti soggetti: imprese agricole e forestali, singole e associate; enti pubblici; gestori del territorio pubblici e privati; PMI che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti; soggetti locali che operano nell'ambito dei servizi alla popolazione; prestatori di servizi per attività di consulenza e formazione; altri soggetti o enti di diritto privato o pubblico funzionali e necessari all'attuazione del progetto. (34) Sono ammissibili nell'ambito della presente sottomisura i seguenti costi diretti e indiretti: costi di animazione sul territorio; costi per studi propedeutici e di fattibilità; costi di costituzione del GC; costi di esercizio della cooperazione; costi per la predisposizione dei piani forestali; altri costi diretti che non possono essere coperti da altre misure del PSR; spese di divulgazione dei risultati. (35) Il GC deve, tra l'altro, aggregare un comprensorio sovracomunale, di adeguata omogeneità territoriale, riferito ad almeno tre comuni e coinvolgere direttamente almeno due enti pubblici e tre imprese Disposizioni generali applicabili a tutte le sottomisure (36) La domanda di aiuto è presentata all'autorità competente prima dell'avvio del pertinente progetto o attività e deve riportare il nome del richiedente, la dimensione aziendale, una descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto o l'attività e i costi ammissibili. (37) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo quando non sia recuperabile da parte del beneficiario. (38) Gli aiuti di cui al regime notificato possono essere cumulati con aiuti provenienti da altre fonti in relazione agli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo 6

7 non porta al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile in base agli orientamenti. (39) I costi di investimento nel settore forestale rientrano nell'ambito di applicazione delle norme de minimis in virtù del regolamento (UE) n. 1407/ Le autorità italiane hanno dichiarato inoltre la loro intenzione di applicare le norme de minimis anche ai costi di investimento nelle zone rurali e si sono impegnate ad adeguare di conseguenza il PSR. (40) La cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti; soltanto nel caso della misura 16.2 deve essere presente almeno un soggetto rappresentante il mondo della ricerca. Per quanto riguarda la cooperazione nel settore forestale, le autorità italiane hanno confermato che vi parteciperanno almeno due soggetti del settore forestale o un soggetto del settore forestale e uno del settore agricolo. I beneficiari sono imprese aventi un'unità operativa nella Regione Liguria. (41) Per attività di cooperazione nel settore forestale l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% 5. Per le attività di cooperazione a beneficio delle zone rurali l'intensità dell'aiuto è pari al 50%. I costi indiretti (spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, le spese per il personale amministrativo e di segreteria e le spese di coordinamento) sono finanziati per un importo forfettario pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale effettivamente sostenuti e rendicontati. (42) I costi diretti e indiretti che rientrano in altre misure del PSR possono beneficiare di un sostegno esclusivamente tramite l'attivazione delle operazioni nell'ambito delle pertinenti misure. I beneficiari devono rispettare l'intensità e l'importo massimo dell'aiuto stabiliti dalla pertinente misura. (43) Il sostegno a progetti di attività di cooperazione può essere erogato per un massimo di sette anni. (44) Le autorità italiane hanno confermato che, quando un aiuto per progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie è concesso a singoli operatori, i risultati del progetto o attività che hanno beneficiato dell'aiuto saranno divulgati e si sono impegnate a modificare di conseguenza il PSR Altri impegni (45) L'Italia ha informato la Commissione che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza, la pubblicazione del regime di aiuti e delle singole sovvenzioni di importo superiore a EUR avverrà tramite la pagina web L'Italia si è impegnata a far sì che le informazioni siano conservate per almeno 10 anni e siano a disposizione del pubblico senza restrizioni. 4 5 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del , pag. 1). L'intensità dell'aiuto prevista attualmente dal PSR per la sottomisura 16.2 è pari al 50%, ma le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il PSR in occasione della sua prossima modifica. 7

8 (46) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto sarà conforme alle pertinenti disposizioni del diritto della concorrenza, e in particolare agli articoli 101 e 102 del TFUE. 3. VALUTAZIONE 3.1. Ambito di applicazione della decisione (47) Gli aiuti de minimis concessi dallo Stato membro sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione. (48) La misura 16 del PSR relativa alla cooperazione si applica al settore agricolo, al settore forestale e alle zone rurali. Come specificato al paragrafo (3), il regime notificato riguarda esclusivamente gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti al settore agricolo sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione Esistenza dell'aiuto Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (49) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". (50) Affinché una misura possa qualificarsi aiuto di Stato ai sensi di questa disposizione è pertanto necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al destinatario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli scambi tra Stati membri. (51) Il regime di cui trattasi è imputabile allo Stato e finanziato mediante risorse statali (paragrafo (10)) e conferisce un vantaggio ai destinatari in quanto favorisce soltanto talune imprese (paragrafi (18), (23), (29) e (33)), rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza 6. 6 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. 8

9 (52) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia si ritiene che l'aiuto a un'impresa incida sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intraunionali 7. Nel caso in esame i beneficiari dell'aiuto sono attivi nel mercato forestale e nel mercato dei servizi in zone rurali nelle quali avvengono scambi intraunionali 8. (53) I settori interessati sono aperti alla concorrenza a livello dell'ue e pertanto sensibili a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. La misura in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. (54) Alla luce di quanto esposto, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo Legittimità dell'aiuto Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (55) L'Italia ha notificato il regime di aiuti alla Commissione il 16 giugno 2017 e ha confermato che gli aiuti potranno essere concessi soltanto previa approvazione del regime da parte della Commissione (paragrafi (1) e (8)). L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE Compatibilità dell'aiuto (56) Gli aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (57) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (58) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve rispettare le disposizioni della pertinente normativa unionale in materia di aiuti di Stato. 7 8 Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese/commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391. Per quanto riguarda il settore forestale, nel 2015 la UE-28 ha prodotto metri cubi di legname in tronchi, mentre nello stesso anno l'italia ne ha importato metri cubi da altri Stati membri e ha esportato metri cubi verso altri Stati membri (banca dati EUROSTAT, produzione e commercio di legname in tronchi). Per quanto riguarda i servizi nelle zone rurali, nel 2013 il settore dei servizi ha rappresentato il 64,9% del valore aggiunto lordo (VAL) nelle regioni prevalentemente rurali (il VAL è definito il valore della produzione meno il valore dei consumi intermedi). Fonte: "CAP Context Indicators : Structure of the economy", Commissione europea, pubblicato all'indirizzo web: 9

10 Applicazione degli orientamenti (59) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applicano le parti I e II, sezione 2.6 "Aiuti alla cooperazione nel settore forestale" e sezione 3.10 "Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali" degli orientamenti Principi di valutazione comuni Contributo al conseguimento di un obiettivo comune (60) Conformemente al punto (46) degli orientamenti, la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei relativi atti di esecuzione e delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé coerenti con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. Il regime di aiuti notificato è parte integrante del PSR della Liguria (paragrafo (3)) e, pertanto, è rispettato il requisito del contributo al conseguimento di un obiettivo comune. Necessità dell'intervento statale (61) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alla pertinente sezione della parte II degli orientamenti, come di seguito analizzato nella sezione , la Commissione ritiene che, in linea con il punto (55) degli orientamenti, l'aiuto sia necessario per conseguire l'obiettivo di interesse comune. Adeguatezza degli aiuti (62) Conformemente al punto (56) degli orientamenti, un aiuto è adeguato se altri strumenti di natura politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi non consentono di ottenere lo stesso contributo ai fini del conseguimento degli obiettivi della PAC e in particolare dello sviluppo rurale. (63) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alla pertinente sezione della parte II degli orientamenti, come di seguito analizzato nella sezione , la Commissione ritiene che, in linea con il punto (57) degli orientamenti, lo strumento di intervento sia adeguato. (64) Conformemente al punto (61) degli orientamenti, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR o concesse a titolo di finanziamento integrativo a favore di tali misure di sviluppo rurale cofinanziate, la Commissione ritiene inoltre che l'aiuto concesso nella forma prevista nella rispettiva misura di sviluppo rurale costituisca uno strumento di aiuto adeguato. Poiché il regime di aiuto notificato è finalizzato a ottenere la convalida per gli aiuti di Stato in relazione alla misura 16 del PSR (paragrafo (3)), tale condizione è soddisfatta. 10

11 (65) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia adeguato. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto (66) Dal precedente paragrafo (36) consegue che i lavori relativi alla pertinente attività avranno inizio solo dopo che il beneficiario avrà presentato una domanda di aiuto alle autorità nazionali e che in tale domanda saranno inclusi gli elementi richiesti al punto (71) degli orientamenti. È soddisfatto pertanto il requisito relativo all'effetto di incentivazione. Proporzionalità dell'aiuto (67) Conformemente al punto (84) degli orientamenti, il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono in linea con le condizioni specifiche stabilite nella parte II degli orientamenti e se sono rispettate le intensità massime di aiuto per ciascun tipo di aiuto. Come indicato di seguito alla sezione , le intensità di aiuto e i costi ammissibili del regime di aiuto notificato sono conformi alle condizioni specifiche stabilite nella parte II degli orientamenti. (68) Come indicato al paragrafo (37), l'iva non è ammissibile all'aiuto, salvo quando non sia recuperabile, in linea con il punto (86) degli orientamenti. (69) A norma del punto (100) degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile al tipo di aiuto in questione in base agli orientamenti. Inoltre, a norma del punto (104) degli orientamenti, l'aiuto non è cumulabile con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili, qualora detto cumulo risulti in intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti dagli orientamenti. Come indicato al precedente paragrafo (38), tale condizione è soddisfatta. (70) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che il requisito della proporzionalità sia rispettato. Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (71) Conformemente al punto (113) degli orientamenti, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II di tali orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Il regime di aiuti notificato soddisfa le condizioni di cui alle sezioni 2.6 e 3.10 della parte II degli orientamenti, come indicato di seguito nella sezione , e rispetta pertanto le condizioni del punto (113) degli orientamenti. 11

12 Trasparenza (72) Come indicato al paragrafo (45), il requisito di trasparenza è soddisfatto Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (sezione 2.6 degli orientamenti) (73) Secondo il punto (573) degli orientamenti, l'aiuto alla cooperazione con la partecipazione di almeno due soggetti del settore forestale o dei settori forestale e agricolo deve essere concesso alle condizioni di cui alla sezione della parte II degli orientamenti. Il regime di aiuti notificato comprende aiuti per rapporti di cooperazione tra diverse imprese dei settori agricolo e forestale e altri soggetti (paragrafo (4) in combinato disposto con il paragrafo (40)) per contribuire al conseguimento di obiettivi e priorità della politica di sviluppo rurale (paragrafo (3)) e aiuti per la creazione di poli e reti (paragrafo (4) in combinato disposto con il paragrafo (25)) come pure per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità del settore forestale (paragrafo (4) in combinato disposto con il paragrafo (16)). Sono pertanto rispettate le condizioni del punto (573) degli orientamenti in combinato disposto con il punto (315), lettere a), b) e c). (74) Come indicato al paragrafo (4), il regime di aiuti notificato riguarda attività che rientrano nell'ambito di applicazione del punto (316), lettere a), b), f) e g), e del punto (575) degli orientamenti. (75) Il requisito relativo alla creazione di poli e reti di cui al punto (317) degli orientamenti è rispettato (paragrafo (25)). (76) Le autorità italiane si sono impegnate a divulgare i risultati del progetto o dell'attività che ha beneficiato dell'aiuto, nei casi in cui un aiuto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie sia concesso a singoli operatori (paragrafo (44)). Ciò è in linea con il punto (318) degli orientamenti. (77) Il punto (319) degli orientamenti non sia applica al regime di aiuti notificato. (78) Sono soddisfatte le condizioni di cui al punto (320) degli orientamenti sull'applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto della concorrenza (paragrafo (46)). (79) I costi ammissibili nell'ambito del regime di aiuti notificato, di cui ai precedenti paragrafi (19), (24), (30) e (34), rientrano nell'ambito di applicazione del punto (321), lettere a), b) e c), degli orientamenti. (80) L'aiuto è limitato a un periodo massimo di sette anni (paragrafo (43)). Risulta pertanto soddisfatta la condizione del punto (322) degli orientamenti. (81) Come descritto al paragrafo (41), l'intensità dell'aiuto prevista dal regime di aiuti notificato in relazione al settore forestale è in linea con le pertinenti disposizioni del punto (323) degli orientamenti. 12

13 (82) Il punto (576) degli orientamenti non è pertinente in quanto i costi di investimento non rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione (paragrafi (39) e (47)). (83) Il punto (577) degli orientamenti non si applica al regime di aiuti notificato. (84) La Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni specifiche di cui alla sezione 2.6 della parte II degli orientamenti. Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (sezione 3.10 degli orientamenti) (85) Il punto (699) degli orientamenti stabilisce che la Commissione considera gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3 e le condizioni specifiche della parte II, sezione 3.10 degli orientamenti. (86) Per quanto riguarda le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, a norma del punto (631) degli orientamenti, l'aiuto deve essere concesso nel quadro di un programma di sviluppo rurale. La misura in oggetto è parte integrante del PSR della Liguria ed è cofinanziata dalla Regione (paragrafi (3) e (10)). punto (631) degli orientamenti è pertanto soddisfatto. (87) I punti da (633) a (639) degli orientamenti non sono pertinenti in quanto i costi di investimento non rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione (paragrafi (39) e (47)). (88) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che siano rispettate le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti. (89) Per quanto riguarda le condizioni specifiche di cui alla sezione 3.10 degli orientamenti, in virtù del punto (700) degli orientamenti l'aiuto dovrebbe essere concesso al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, laddove la cooperazione arrechi beneficio alle zone rurali. Come indicato ai precedenti paragrafi (21) e (23), tale condizione è soddisfatta. (90) Il regime di aiuti notificato comprende aiuti per rapporti di cooperazione e per la creazione di poli e reti con la partecipazione di almeno due soggetti (paragrafi (21), (25) e (40)). Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del punto (701), lettere a) e b), degli orientamenti. (91) Le attività di cooperazione previste dalla pertinente sottomisura (paragrafo (22) in combinato disposto con il paragrafo (6)) rientrano tra le attività elencate al punto (702), lettere a) e b), degli orientamenti. (92) Il requisito relativo alla creazione di poli e reti di cui al punto (703) degli orientamenti è rispettato (paragrafo (25)). 13

14 (93) Le autorità italiane si sono impegnate a divulgare i risultati del progetto o dell'attività che ha beneficiato dell'aiuto, nei casi in cui sia concesso un aiuto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie a singoli operatori (paragrafo (44)). Ciò è in linea con il punto (704) degli orientamenti. (94) Il punto (705) degli orientamenti non si applica al regime di aiuti notificato. (95) Sono soddisfatte le condizioni di cui al punto (706) degli orientamenti sull'applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto della concorrenza (paragrafo (46)). (96) L'aiuto è limitato a un periodo massimo di sette anni (paragrafo (41)). Risulta pertanto soddisfatta la condizione del punto (707) degli orientamenti. (97) I costi ammissibili nell'ambito del regime di aiuti notificato descritti al paragrafo (24) rientrano nell'ambito dei costi ammissibili elencati al punto (708), lettere a), b) e c), degli orientamenti. (98) Come già indicato in precedenza (paragrafo (87)), i punti (709), (711) e (712) degli orientamenti non sono pertinenti. (99) L'intensità degli aiuti per le attività di cooperazione a beneficio delle zone rurali è limitata al 50% dei costi ammissibili (paragrafo (41)), in linea con il punto (710) degli orientamenti. (100) La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui alla sezione 3.10 della parte II degli orientamenti Altre condizioni (101) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuti di durata limitata. I regimi di aiuti che possono beneficiare di un co finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero essere limitati al periodo di programmazione Come indicato ai precedenti paragrafi (8) e (10), sono pertanto rispettati i requisiti del punto (719) degli orientamenti. (102) La Commissione prende atto del fatto che le imprese in difficoltà (paragrafo (13)) e le imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (14)) sono escluse da ogni sostegno in linea, rispettivamente, con i punti (26) e (27) degli orientamenti. (103) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti. 14

15 4. CONCLUSIONE La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale come stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato 9 e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato. La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/ della Commissione, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. Per la Commissione Julian KING Membro della Commissione 9 10 Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1 dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del , pag. 6). Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (GU L 140 del , pag. 1). 15

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