COMMISSIONE EUROPEA. Aiuti di Stato / Italia (Marche) SA (2018/N) Indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2018) 4930 final Oggetto: Aiuti di Stato / Italia (Marche) SA (2018/N) Indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sul regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (in appresso la Commissione ) comunica all Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni in merito al suddetto regime poiché è compatibile con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell Unione europea (in appresso il TFUE ). La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte. 1. PROCEDURA (1) Con lettera del 5 giugno 2018, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, l'italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 2. DESCRIZIONE 2.1. Titolo (2) Indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi 2.2. Obiettivo (3) Il regime in oggetto prevede indennizzi destinati a compensare i danni causati dai lupi al patrimonio zootecnico della Regione Marche. On. Enzo MOAVERO MILANESI Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale P.le della Farnesina 1 IT Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio.

2 2.3. Base giuridica (4) Regione Marche - Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17, Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi. (5) Bozza di deliberazione della Giunta regionale recante applicazione della legge regionale 20 febbraio 1995, n Durata (6) Dalla data di approvazione del regime da parte della Commissione fino al 31 dicembre Dotazione finanziaria (7) La dotazione globale ammonta a EUR. L autorità che concede gli aiuti è la Regione Marche Beneficiari (8) Gli imprenditori agricoli della Regione Marche, attivi nella produzione agricola primaria e aventi lo statuto di PMI. Le grandi imprese non possono beneficiare del regime in oggetto. (9) Gli aiuti non potranno essere erogati alle imprese in difficoltà ai sensi del punto (35) 15, degli Orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in appresso gli orientamenti ), salvo nel caso in cui tali difficoltà finanziarie derivino dagli eventi in questione, né a quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno Descrizione del regime di aiuti (10) Il lupo (Canis lupus) è una specie animale protetta dalle norme internazionali e nazionali italiane, quali la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall Italia, la direttiva 92/43/CEE 2 del Consiglio del 21 maggio 1992 o la legge italiana dell 11 febbraio 1992, n (11) Da quando i grandi predatori come il luposi sono reinsediati nei territori italiani adibiti al pascolo, in particolare nell Appennino centrale, si sono verificati ingenti danni agli animali di allevamento, proiettando una luce negativa sull immagine dei lupi presso la popolazione in generale e in particolare presso gli allevatori. (12) Benché il numero di animali di allevamento uccisi sia relativamente basso in proporzione alla massa degli animali di allevamento, il danno immateriale alla 1 2 GU C 204 dell , pag. 1, modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del , pag. 4, e nella GU C 139 del , pag. 3, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del , pag. 5. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del , pag. 7). 2

3 causa della protezione dei lupi, come per gli orsi in altri contesti italiani, è stato di gran lunga superiore al danno materiale arrecato agli animali di allevamento. (13) A causa dello status di alta protezione dei grandi predatori, gli allevatori non sono autorizzati ad adottare misure di difesa, ma solo di respingimento dei predatori. Considerate le particolarità del pascolo libero degli animali di allevamento, le possibilità di efficaci misure di prevenzione contro i danni causati da lupi sono limitate. (14) Come conseguenza di tale speciale situazione, è necessario continuare a garantire un indennizzo agli agricoltori che hanno subito danni da lupi, malgrado l'applicazione del principio prevenzione prima dell indennizzo. (15) I danni da indennizzare sono limitati alle perdite di ovini, bovini ed equidi. (16) Per beneficiare degli aiuti previsti dal regime in oggetto, le aziende devono aver adottato sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzionati al rischio di danni esistente. Alcune misure sono anch esse considerate appropriate per prevenire i danni, come il ricovero notturno, la sorveglianza diretta o la custodia dei giovani nati, in particolare i vitelli per almeno un mese dopo la nascita, onde difenderli dagli attacchi. (17) Le misure di sicurezza sono verificate dal tecnico regionale, anche nei casi in cui non risultino disponibili efficaci sistemi di difesa, come quando l imprevedibilità dell evento, la conformazione del terreno, l estensione dell appezzamento o la tipologia dell allevamento non consentano l attivazione di sistemi di protezione. (18) L'allevatore che ha subito una predazione deve, di norma, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, chiedere l'intervento del veterinario competente per il territorio in cui è avvenuto il fatto. (19) L imprenditore deve consentire l ispezione veterinaria e mostrare/mettere a disposizione gli animali morti e feriti, non spostare o manipolare le carcasse, bensì lasciarle invece nel luogo dove sono state ritrovate, preservarle fino all ispezione anche ricoprendole se necessario, assicurare che eventuali indizi presenti nell area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione e provvedere allo smaltimento delle carcasse degli animali morti, secondo la vigente normativa, successivamente all accertamento del veterinario. (20) Le domande di contributo dovranno comunque essere corredate dall apposito verbale rilasciato dal veterinario abilitato. In base alla relazione, l autorità pubblica competente determinerà l importo dell indennizzo in base al valore medio di mercato degli animali morti a causa dell attacco dei lupi. (21) Oltre al valore degli animali morti, possono essere indennizzate anche spese indirette come i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti ed eventualmente all eutanasia di alcuni di essi, secondo il giudizio del veterinario. (22) Non possono essere indennizzate le seguenti spese: 3

4 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) i danni subiti a seguito alla mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione conformi alle norme vigenti; i danni il cui importo accertato è inferiore a 100 EUR; i danni ad allevamenti diversi da quelli bovini, ovini, caprini ed equini; i danni ad allevamenti non autorizzati o a produzioni non consentite; i danni causati da eventi naturali o agenti patogeni; i danni causati ad animali predati su pascoli ubicati a una quota altimetrica superiore a metri nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 30 marzo, salvo deroghe autorizzate; i danni a produzioni per le quali il beneficiario ha sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica; i danni non certificati dal veterinario abilitato; i rimborsi per animali dispersi a seguito del possibile evento predatorio, poiché è possibile concedere contributi per l indennizzo di animali accertati come morti o feriti; le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione; le predazioni avvenute dentro ricoveri zootecnici o nelle recinzioni predisposte per il ricovero notturno degli animali. (23) Gli aiuti saranno calcolati a livello individuale e pagati direttamente al beneficiario entro un termine massimo di quattro anni a decorrere dalla data dell evento che ha causato il danno. (24) L aiuto è attribuito sotto forma di sovvenzioni dirette con un intensità massima del 100% per le spese ammissibili dirette e dell 80% per le spese ammissibili indirette. (25) L autorità che concede l aiuto calcola l intensità massima e l importo dell aiuto per domanda al momento della concessione; i costi ammissibili devono essere dimostrati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell intensità dell aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (26) L imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà sovvenzionata solo nei casi in cui non sia recuperabile. (27) Le autorità italiane hanno anche segnalato che il regime non può avere un impatto ambientale negativo. (28) Tali aiuti non saranno cumulabili con altri aiuti di Stato né con gli aiuti de minimis. (29) Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il regime di aiuto e la concessione di aiuti 4

5 individuali di importo superiore a euro saranno pubblicati sul sito internet Esse si sono impegnate a fare in modo che le informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano accessibili al pubblico senza restrizioni. 3. VALUTAZIONE 3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (30) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, [s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (31) La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. (32) Il regime in oggetto è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse statali (cfr. precedente paragrafo 7). È selettivo poiché altre imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce dell obiettivo perseguito, nei settori interessati e in altri settori, non sono ammesse a beneficiare dell aiuto e dello stesso vantaggio. Tale regime conferisce quindi un vantaggio economico selettivo solo a determinate imprese (cfr. precedente paragrafo 8), rafforzandone la posizione competitiva sul mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell'esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza 3. (33) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-ue 4. I beneficiari dell aiuto sono attivi sul mercato degli animali di allevamento, aperto alla concorrenza a livello dell'ue e quindi sensibile alle misure adottate in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri. (34) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisca un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE. 3 4 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa C-102/87, Repubblica francese/commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391. 5

6 3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (35) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 5 giugno 2018 e non è ancora stato messo in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE Compatibilità dell'aiuto Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (36) A norma dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (37) Affinché tale deroga sia applicabile, l aiuto deve essere conforme alle pertinenti norme dell Unione in materia di aiuti di Stato Applicazione degli orientamenti (38) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, trova applicazione la parte II, sezione Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, degli orientamenti. Tale sezione prevede che la Commissione dichiarerà detti aiuti compatibili con il mercato interno in virtù dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, qualora rispettino i principi di valutazione comuni degli orientamenti e le condizioni specifiche stabilite in detta sezione Principi di valutazione comuni Contributo al conseguimento di un obiettivo comune (39) Secondo il punto (43) degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, presentato nel paragrafo 3 della presente decisione, corrisponde agli obiettivi menzionati al punto (43) degli orientamenti. (40) Per quanto riguarda il punto (44) degli orientamenti, il regime in oggetto fa stretto riferimento alla PAC, in quanto contribuisce a realizzare gli obiettivi dello sviluppo rurale ed è compatibile con l OCM in quanto questa non vieta detto tipo di aiuti. (41) Conformemente al punto (48) degli orientamenti, la Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla parte II, sezione 1.2. (42) La Commissione rileva che il regime non può avere un impatto ambientale negativo secondo il punto (52) degli orientamenti, come hanno indicato anche le autorità italiane (cfr. precedente paragrafo 27). Necessità dell'intervento statale 6

7 (43) Conformemente al punto (55) degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Il regime proposto soddisfa le condizioni di cui alla parte II, sezione , degli orientamenti (cfr. paragrafi da 54 a 62). Gli aiuti sono quindi considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune. Adeguatezza degli aiuti (44) In virtù del punto (57) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell ambito del regime in oggetto costituiscano uno strumento d intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla parte II, sezione , degli orientamenti (cfr. paragrafi da 54 a 62). (45) Conformemente al punto (59) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme, ma lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l aiuto sia quella che meno rischia di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. Il punto (60) degli orientamenti indica che se è prevista una forma specifica per una misura di aiuto descritta nella parte II degli orientamenti stessi, come avviene per il regime in oggetto (punto (394) degli orientamenti), tale forma è considerata uno strumento di aiuto adeguato ai fini degli orientamenti (cfr. paragrafo 57). Effetto di incentivazione e necessità (46) Conformemente al punto (75), lettera h), degli orientamenti, per gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti in conformità alle disposizioni della parte II, sezione (cfr. paragrafi da 54 a 62) non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione. (47) Il punto (72) degli orientamenti non è di applicazione poiché le grandi imprese non sono beneficiarie del regime in oggetto (cfr. precedente paragrafo 8). Proporzionalità dell'aiuto (48) Il punto (81) degli orientamenti indica che l aiuto si considera proporzionato se l importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l obiettivo comune prefissato. Conformemente al punto (82) degli orientamenti, ai fini della proporzionalità l importo degli aiuti deve essere inferiore ai costi ammissibili. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al paragrafo 61, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione , degli orientamenti sono state rispettate e gli aiuti previsti si possono quindi considerare proporzionati. (49) Conformemente al punto (85) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l intensità massima e l importo dell aiuto per progetto saranno calcolati dall autorità che concede l aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (cfr. precedente paragrafo 25). 7

8 (50) In linea con il punto (86) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'iva non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale è ammissibile all'aiuto (cfr. precedente paragrafo 26). (51) Le autorità italiane hanno indicato che gli aiuti previsti dal regime in oggetto non saranno cumulabili con altri aiuti di Stato né de minimis (cfr. precedente paragrafo 28). Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (52) In base al punto (108) degli orientamenti, perché l aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell obiettivo di interesse comune. In linea con il punto (113) degli orientamenti, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al paragrafo 61, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione , degli orientamenti sono state rispettate. Gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono pertanto limitati al minimo. Trasparenza (53) I criteri di trasparenza di cui ai punti (128) e (131) degli orientamenti sono rispettati, come indicato nel paragrafo Valutazione specifica in funzione della categoria dell aiuto (54) Per quanto riguarda le condizioni specifiche previste nella sezione per questo tipo di aiuto, conformemente al punto (391) degli orientamenti i beneficiari di tali aiuti sono le imprese attive nella produzione agricola primaria (cfr. precedente paragrafo 8). (55) Il punto (392) degli orientamenti indica che per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza ed offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli. Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, affinché l'aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro interessato deve dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure preventive. Come indicato ai precedenti paragrafi 16 e 17, le autorità italiane hanno escluso dal beneficio dell aiuto gli imprenditori che non si sono dotati di adeguate misure di prevenzione. (56) In applicazione del punto (393) degli orientamenti, al momento dell'esame le autorità provinciali competenti stabiliranno un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell animale protetto (cfr. precedenti paragrafi da 17 a 19). (57) In applicazione dei punti (394) e (395) degli orientamenti, gli aiuti saranno pagati direttamente ai beneficiari (cfr. precedente paragrafo 23). Essi saranno stabiliti 8

9 immediatamente dopo l ispezione veterinaria che fa seguito all attacco o alla scoperta dei danni e versati entro un termine massimo di quattro anni a decorrere da tale data (cfr. precedenti paragrafi 19 e 23). (58) Ai sensi del punto (396) degli orientamenti, sono ammissibili all'aiuto i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. Come indicato ai paragrafi 18 e 19, la valutazione dei danni sarà effettuata da un perito indipendente riconosciuto. (59) I danni coperti dal regime in oggetto comprendono elementi di cui alle lettere a) e b) del punto (397) degli orientamenti (cfr. precedenti paragrafi 20 e 21). (60) Le autorità italiane hanno confermato che, conformemente ai punti (398) e (399) degli orientamenti, dall'importo dell'aiuto devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario (cfr. precedente paragrafo 22), e che il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario (cfr. precedente paragrafo 23). (61) Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, conformemente al punto (401) degli orientamenti, l'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili (cfr. precedente paragrafo 24). Per le spese indirette, conformemente al punto (402) degli orientamenti, l intensità dell aiuto è limitata all 80% (cfr. precedente paragrafo 24). Il punto (403) degli orientamenti non è pertinente al regime in oggetto. (62) Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione constata che sono rispettati i criteri pertinenti della parte II, sezione , degli orientamenti. (63) La Commissione rileva altresì che le autorità italiane si sono impegnate a escludere dal regime le imprese che si troverebbero in difficoltà ai sensi della definizione del punto (35) 15 degli orientamenti, tranne nel caso in cui le difficoltà finanziarie derivassero dagli eventi in questione, e a sospendere il versamento degli aiuti nell ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo non rimborsato e dichiarato incompatibile con una decisione della Commissione (cfr. precedente paragrafo 9). (64) In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 4. CONCLUSIONE Per questi motivi, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime notificato poiché è compatibile con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio 5 e non dovessero 5 Comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, del 1 dicembre 2003, relativa al segreto d ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del , pag. 6). 9

10 essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare. La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione 6, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione 6 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell articolo 108 del TFUE (GU L 140 del , pag. 1). 10

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