Aiuto di Stato N 343/ Italia Sostegno a favore della costituzione di reti di imprese

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2010)8939 definitivo Oggetto: Aiuto di Stato N 343/ Italia Sostegno a favore della costituzione di reti di imprese Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Con notifica elettronica del 5 agosto 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno, le autorità italiane hanno comunicato la misura di aiuto in oggetto, a norma dell articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE). (2) Poiché le informazioni ricevute non erano sufficienti per valutare la compatibilità della misura con il mercato interno, il 19 agosto 2010 la Commissione ha chiesto un complemento di informazioni. (3) Dopo aver inviato un sollecito il 23 settembre 2010, la Commissione ha ricevuto le informazioni richieste il 15 ottobre 2010 e il 7 dicembre DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO 2.1. Obiettivo (4) La misura mira a fornire sostegno finanziario, sotto forma di differimento d'imposta, alle imprese che intendono cooperare e costituire una rete. La rete, formalizzata con un contratto di rete (di seguito "il contratto"), consentirà alle imprese di collaborare negli ambiti delle loro attività, di scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero di esercitare in comune una o più attività rientranti nel loro settore. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (5) Secondo le autorità competenti, tutte le imprese italiane, ma soprattutto le PMI, sono restie a collaborare perché non esiste una figura giuridica di cooperazione semplice ed efficace, che consenta di realizzare attività comuni (o altre forme di cooperazione) nell'ambito di un quadro giuridico prestabilito. Attualmente, nel sistema giuridico italiano non esiste alcuna figura di contratto plurilaterale con scopo di lucro che non preveda la costituzione di un fondo specifico in cui far confluire tutti gli utili. (6) La particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti mantengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico e ottengono i vantaggi previsti beneficiando direttamente dell'agevolazione, una volta terminata l'attività/cooperazione. In altre parole, questa nuova figura giuridica lascia alle imprese la libertà di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre alcuna forma di obbligo strutturato, come l'istituzione di un fondo o altre forme di fusione. (7) Mentre altre figure giuridiche di cooperazione strutturata, come le associazioni temporanee di imprese, raggruppano per un certo periodo di tempo società che intendono svolgere una determinata operazione, nella rete di imprese, istituita dalla misura in oggetto, il contratto definisce un programma comune (come un programma industriale) con il quale le società partecipanti mirano ad accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Il contratto istituisce quindi la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese, fissando un numero limitato di norme al solo scopo di assicurare la trasparenza e la stabilità delle relazioni contrattuali. (8) Secondo le autorità italiane, questa misura è stata fortemente voluta dalle imprese e dalle loro associazioni e risponde alla specificità della struttura industriale italiana, caratterizzata da numerose piccole imprese a compagine proprietaria ristretta, che desiderano collaborare senza perdere la propria autonomia Base giuridica, dotazione e durata (9) La base giuridica della misura è l'articolo 42 della Legge 30 luglio 2010, n.122, che converte in legge il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78. (10) La dotazione della misura ammonta a 48 milioni di euro (20 milioni per il 2011, 14 milioni per il 2012 e 14 milioni per il 2013). La misura copre il periodo dal 31 luglio 2010 al 31 dicembre 2013 ma contiene una clausola di sospensione che ne subordina l'applicazione all'autorizzazione della Commissione. La dotazione disponibile sarà ripartita proporzionalmente tra tutte le società che soddisfano i requisiti per beneficiare della misura, senza possibilità di escluderne alcuna per motivi legati alla limitatezza delle risorse Tipo di misura e autorità che la concede (11) La misura consiste in una sospensione d'imposta. Una quota degli utili destinata dalle imprese partecipanti alla realizzazione dell'obiettivo del contratto e accantonata ad apposita riserva sarà esclusa dal calcolo del reddito imponibile per la durata del contratto. Tale agevolazione fiscale è temporanea poiché le somme accantonate per la partecipazione alla rete saranno incluse nella base imponibile alla fine del contratto. Ogni società può accantonare per la rete un importo massimo di 1 milione di euro. La misura in oggetto non prevede altri vantaggi. 2

3 (12) La sospensione d'imposta è gestita direttamente dall'amministrazione fiscale italiana (Agenzia delle entrate) che non ha alcuna discrezionalità nella sua attuazione e infatti differisce automaticamente il versamento dell'imposta per la quota ammissibile, se le imprese soddisfano i requisiti di cui all'articolo 42 della Legge 30 luglio 2010, n.122. (13) Le imprese hanno la possibilità di costituire una dotazione specifica per gestire le attività di cooperazione in comune oppure di accantonare risorse che possono essere gestite da un rappresentante di tutti i partecipanti oppure da un organo comune Beneficiari (14) Possono beneficiare della misura tutte le imprese che operano in Italia. Non sono previsti limiti relativi alle dimensioni aziendali (sono ammissibili sia le grandi imprese che le PMI), alla localizzazione territoriale (sono ammissibili tutte le imprese che operano in Italia), al settore di attività (possono partecipare le imprese di tutti i settori) e all'ambito, purché l'obiettivo sia accrescere la competitività e il livello di innovazione. 3. VALUTAZIONE (15) La Commissione ha valutato il regime notificato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE secondo cui "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". (16) La misura notificata è una sospensione d'imposta concessa alle società che partecipano ad una rete di imprese sulla quota di utili accantonata ad apposita riserva per la realizzazione della rete di imprese. Vista l'ambito della misura, la Commissione valuta innanzitutto l'esistenza dell'aiuto sulla base della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese 1 (di seguito "la comunicazione della Commissione"). (17) In primo luogo, va notato che la misura in questione è una sospensione d'imposta e conferisce pertanto alle imprese un vantaggio che alleggerisce gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Infatti, anche se dovranno versare gli importi sospesi al termine del contratto, le imprese beneficeranno di un onere fiscale ridotto durante un certo periodo. La sospensione d'imposta è nell'elenco delle misure fiscali che conferiscono vantaggi alle imprese (punto 9 della comunicazione della Commissione). (18) In secondo luogo, il vantaggio è concesso mediante risorse statali (gettito fiscale) ed è gestito dall'amministrazione fiscale italiana. (19) In terzo luogo, la misura incide sugli scambi, poiché i beneficiari esercitano attività economiche che possono dare luogo a scambi tra Stati membri. 1 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (di seguito "comunicazione della Commissione"), GU C 384 del , pag. 3. 3

4 (20) Inoltre, per essere considerata un aiuto di Stato, la misura deve essere selettiva nel senso che favorisce «talune imprese o talune produzioni». Ai sensi del punto 13 della comunicazione della Commissione, "le misure fiscali a favore di tutti gli agenti economici che operano sul territorio di uno Stato membro sono, in linea di principio, misure di carattere generale. Devono essere effettivamente destinate a tutte le imprese su una base di parità di accesso e il loro ambito non deve essere di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale dello Stato nella loro concessione o attraverso altri elementi che ne limitino gli effetti pratici." (21) La Commissione osserva che la misura non è settoriale, perché è destinata a tutte le imprese a prescindere dal loro ambito di attività. (22) Inoltre, la misura non prevede limiti di localizzazione territoriale poiché possono usufruirne tutte le imprese che operano in Italia. (23) La misura è destinata sia alle grandi imprese che alle PMI: non prevede pertanto limiti per quanto riguarda le dimensioni aziendali. Non è neppure limitata a talune forme di imprese, a certe loro funzioni o a certi tipi di produzione. (24) Non ci sono limitazioni neppure per quanto riguarda il numero di società che può partecipare ad ogni singola attività di cooperazione e non c'è un limite di tempo: il contratto non è a tempo indeterminato ma la sua durata è stabilita dalle imprese partecipanti. Va aggiunto anche che tutte le società, a prescindere dalla data di costituzione, possono beneficiare della misura. (25) Non c'è limite settoriale: le imprese che intendono cooperare in un qualsiasi settore delle loro attività possono farlo e beneficiano della misura. (26) Come richiesto al punto 13 della comunicazione della Commissione, l'ambito della misura non è di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale dello Stato nella concessione della sospensione d'imposta o attraverso altri elementi. Infatti, l'amministrazione fiscale non esercita alcuna discrezionalità nella concessione del vantaggio fiscale: per beneficiare automaticamente della sospensione d'imposta, alle imprese interessate basta compilare un modulo standard, accessibile on line all'indirizzo L'amministrazione fiscale si limiterà eventualmente a fornire chiarimenti in merito all'interpretazione della norma generale di cui all'articolo 42 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 ma non derogherà in nessun caso alle norme fiscali generali previste in detta legge. (27) Inoltre, non c'è limite di bilancio. Per l'attuazione della misura le autorità italiane hanno previsto un bilancio per i prossimi tre anni e si aspettano un'ampia partecipazione. Tutte le imprese ammissibili beneficeranno della misura e in caso di partecipazione superiore al previsto, i vantaggi fiscali saranno ridotti proporzionalmente per tutti i beneficiari. In questo modo, tutte le società in regola con i requisiti potranno fruire della misura. (28) Infine, l'onere amministrativo per le imprese è minimo: è sufficiente registrare il contratto presso un notaio (come da norma generale del diritto italiano) e nel registro generale delle società. Quest'ultima registrazione è comunque automatica una volta che tutti i partecipanti hanno firmato il contratto e serve soltanto a garantire trasparenza. 4

5 (29) Sebbene il contratto disciplini esclusivamente la relazione tra le imprese partecipanti e l'amministrazione delle risorse comuni, la Commissione ha considerato anche se l'esistenza di un tale contratto tra queste società dia vita ad un'impresa distinta ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. È questo il caso che potrebbe verificarsi in particolare se le imprese interessate istituissero un fondo, con responsabilità separata, all'atto della costituzione della rete di imprese. (30) A tale riguardo, le autorità italiane hanno chiarito che la rete di imprese non avrà personalità giuridica autonoma. Gli aspetti finanziari delle reti di imprese possono essere gestiti attraverso una dotazione speciale destinata alla realizzazione degli obiettivi comuni o attraverso un semplice accantonamento di risorse gestito, per esempio, su mandato, da un rappresentante o da un organo. Le risorse sono accantonate soltanto per ragioni pratiche, cioè per la disponibilità dei fondi per le operazioni correnti comuni, e vengono messe in comune esclusivamente per realizzare le attività comuni indicate nel contratto, per le quali però ciascuna impresa partecipante mantiene la piena responsabilità. Per queste ragioni, le reti non possono essere considerate entità distinte. Inoltre, si può concludere che la misura non è selettiva, poiché non è limitata alle imprese che istituiscono una dotazione speciale. (31) Infine, va osservato che questa decisione non pregiudica l applicazione dell articolo 101 del TFUE alla misura. (32) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che il regime sia una misura generale, quindi non selettiva. La sospensione d'imposta non costituisce pertanto aiuto di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE. 4. DECISIONE (33) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la misura notificata, quale descritta sopra, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. (34) La Commissione rammenta al governo italiano l'obbligo di notificarle qualunque modifica della misura in questione che possa configurarsi come aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 5

6 Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul sito: Tale richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Direzione Aiuti di Stato Protocollo Aiuti di Stato B 1049 Bruxelles Fax n.: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Vicepresidente 6

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