Aiuti di Stato/Italia

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2016) 3741 final Oggetto: Aiuti di Stato/Italia SA (2016/N) Norme per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga SA (2016/N) Norme per il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito ai regimi di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dei medesimi, ritenendoli compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'unione europea ("TFUE"). La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso. 1. PROCEDURA (1) Con lettera del 22 gennaio 2016, protocollata dalla Commissione il 25 gennaio 2016, l'italia ha notificato i regimi di aiuti in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. (2) Con lettera dell'11 marzo 2016 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera del 13 aprile 2016, protocollata dalla Commissione il giorno successivo. Con lettera del 13 maggio 2016, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni. S.E. Onorevole Paolo Gentiloni Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO - Tel

2 2. CONTESTO (3) Il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ("parco nazionale") ha personalità giuridica di diritto pubblico e copre il territorio di tre regioni (Abruzzo, Lazio e Marche); esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (4) La legislazione nazionale istitutiva del parco nazionale 1 stabilisce che uno degli obiettivi è la conservazione di specie animali e vegetali e che la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale. Lo svolgimento delle pratiche agricole e zootecniche nel territorio del parco nazionale è considerato funzionale alla conservazione ed alla tutela degli agro-ecosistemi che costituiscono habitat caratterizzati da specifica diversità biologica. Nel parco nazionale sono vietate le attività e le opere che possono incidere negativamente sugli equilibri ecologici e compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat. (5) Il parco nazionale costituisce un ambiente in cui zone di alta naturalità si alternano a zone antropizzate. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, nel 2015 si sono verificati 617 episodi di danni alle colture e 394 al patrimonio zootecnico, per un danno complessivo stimato di EUR. 3. DESCRIZIONE 3.1. Titolo (6) Disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (SA (2016/N)). Disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (SA (2016/N)) Obiettivo (7) L'obiettivo dei regimi di aiuti notificati è di indennizzare i danni alle colture agrarie e al patrimonio zootecnico nel territorio del parco nazionale causati da animali protetti dalla legislazione nazionale Base giuridica (8) Il regime di aiuto SA (2016/N) presenta le seguenti basi giuridiche: (a) progetto di disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 1 Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1995, n

3 (b) progetto di disciplinare tecnico per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni da specie di fauna selvatica, cinghiale, cervo, capriolo e istrice, alle colture agrarie nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. (9) Il regime di aiuto SA (2016/N) presenta le seguenti basi giuridiche: (a) (b) progetto di disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; progetto di disciplinare per la realizzazione e l'utilizzo di recinzioni ed altri strumenti di prevenzione dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Durata (10) Dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre (11) I regimi si applicano ai danni subiti dal 1º gennaio 2015 al 30 novembre Bilancio (12) Il bilancio complessivo ammonta a EUR per il regime di aiuto SA (2016/N) e a EUR per il regime di aiuto SA (2016/N) ed è finanziato con risorse di bilancio nazionali Beneficiari (13) Imprese (di tutte le dimensioni) attive nella produzione agricola primaria che hanno subito danni causati dagli animali protetti specificati nelle basi giuridiche. (14) Per ogni regime notificato, il numero dei beneficiari è stimato tra 501 e (15) L'aiuto non sarà concesso alle imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (gli "orientamenti"), salvo che le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute a danni causati dagli animali protetti specificati nelle basi giuridiche. (16) L'aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti). 2 GU C 204 dell' , modificati dalla comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU C 390 del , pag. 5). 3

4 3.7. Strumento di aiuto (17) Sovvenzione diretta Descrizione dei regimi di aiuti (18) Con il regime SA (2016/N) l'aiuto sarà concesso per indennizzare i danni provocati alle colture delle imprese di produzione agricola primaria nel territorio del parco nazionale dalle seguenti protette: cinghiale (Sus scrofa L), capriolo (Capreolus capreolus L), cervo (Cervus elaphus L) e istrice (Hystrix cristata). I danni provocati da altri animali non sono coperti. (19) Con il regime SA (2016/N) l'aiuto sarà concesso per indennizzare i danni provocati nel territorio del parco nazionale dalle seguenti specie protette: orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); lupo appenninico (Canis lupus italicus); aquila reale (Aquila chrysaetos); lince europea (Linx linx); gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris); faina (Martes foina); martora (Martes martes); volpe rossa (Vulpes vulpes) e cinghiale (Sus scrofa) alle specie seguenti: a) animali domestici allevati: bovino domestico (Bos taurus); pecora domestica (Ovis aries); capra domestica (Capra hircus); cavallo domestico (Equus caballus); asino domestico (Equus asinus domesticus); ibridi ottenuti dagli incroci di cavalli ed asini (mulo e bardotto); coniglio domestico (Oryctolagus cuniculus); suino domestico (Sus scrofa); specie avicole appartenenti ai generi: Anas, Anser, Cygnopsis, Numida, Meleagris; ape domestica (Apis mellifera); b) animali selvatici allevati: cervo (Cervus elaphus); capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama); cinghiale (Sus scrofa); lepre (Lepus europaeus); c) cani da lavoro (da guardiania e conduzione). (20) Le autorità italiane hanno fornito un'analisi del potenziale impatto sull'ambiente dei presenti regimi di aiuto. Esse hanno spiegato che le misure previste dai regimi di aiuti notificati hanno un impatto ambientale solo positivo in quanto consentiranno la coesistenza tra attività agro-zootecniche e fauna selvatica protetta. A loro avviso, l'impossibilità di indennizzare i danni comprometterebbe la finalità istituzionale del parco nazionale. (21) Sono ammissibili all'aiuto solo le imprese che hanno adottato misure preventive adeguate e proporzionate. Le pertinenti basi giuridiche (paragrafi (8), lettera (b) e (9), lettera (b)) prevedono norme dettagliate per l'impiego di guardiani e cani da guardiania o per la posa di recinzioni, con differenti requisiti tecnici secondo la specie animale considerata. In base a detta normativa, la realizzazione di recinzioni è ammissibile unicamente al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente con il perseguimento delle attività agricole sostenibili minacciate dalle specie indicate ai paragrafi (18) e (19) ed è ammessa solo se le recinzioni sono realizzate a mezzo di strutture amovibili, che non ostacolino lo spostamento della fauna selvatica. 4

5 (22) I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario. Di norma, gli agricoltori segnalano l'evento dannoso al Coordinamento Territoriale per l'ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato. L'autorità competente (il CTA o un agronomo o veterinario del parco nazionale o un esperto indipendente incaricato dall'ente parco) organizza un sopralluogo volto ad accertare il nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento dell'animale protetto e redige quindi il verbale di accertamento del danno sulla base di tutti gli elementi di prova, quantificando l'indennizzo. Qualora un veterinario partecipi al sopralluogo, il verbale di accertamento sarà integrato da un'apposita perizia medico-legale. Copia del verbale di accertamento è consegnata o notificata al beneficiario e trasmessa all'ente parco, che gli liquida l'indennizzo. (23) Le tipologie di colture indennizzabili, le pratiche colturali di riferimento, i relativi valori di produttività e i valori medi dei prezzi di mercato (per il regime SA (2016/N)), il particolare pregio della razza e altri fattori quali le modalità di conduzione dell'allevamento, le razze animali normalmente utilizzate per l'allevamento e l'importo degli indennizzi (per il regime SA (2016/N)) sono definite in prontuari tecnici elaborati, conservati e regolarmente aggiornati dall'ente parco. (24) I seguenti costi sono ammissibili alle seguenti condizioni: (a) SA (2016/N): costi diretti, quali rottura e asportazione di semi, bulbi, tuberi e comunque di parti o porzioni di piante ed estirpazione di piante intere coltivate erbacee ed arboree; apertura di buche, scavo e dislivellamento del terreno coltivato. I danni sono indennizzati fino al 100% e l'indennizzo corrisponde al valore medio, a prezzo di mercato, della perdita dovuta al danno rispetto alla produttività dell'intero anno. (b) SA (2016/N): indennizzo per animali uccisi. Sono indennizzati i danni subiti dai cani da lavoro ascrivibili solo al lupo o all'orso. Sono indennizzati i danni causati alle arnie ascrivibili esclusivamente all'orso e al cinghiale. Tali costi diretti sono indennizzati fino al 100% per gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) e fino al 50% per gli imprenditori agricoli (I.A.) 3. L'indennizzo è calcolato in base al valore di mercato degli animali in questione. (c) Per quanto riguarda il regime SA (2016/N), i costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti sono indennizzati fino all'80%. Tali costi sono proporzionati ai costi diretti di cui alla precedente lettera (b) e non possono superare il valore di mercato dell'animale ferito. (25) Per il regime SA (2016/N), in alternativa all'indennizzo monetario, per gli allevatori che ne fanno richiesta ogni capo ovino o caprino riconosciuto come indennizzabile potrà essere sostituito da un capo adulto in età produttiva e della stessa attitudine di quello ucciso oppure, a scelta dell'allevatore, di attitudine differente ma avente lo stesso valore di mercato. 3 In base alla normativa nazionale, l'i.a.p. è un'impresa che dedica alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. L'I.A. è un'impresa agricola che non soddisfa i requisiti per essere un I.A.P. 5

6 (26) Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario (ad esempio mancate spese di raccolta). (27) Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere dall'evento che ha determinato il danno. (28) Per quanto attiene al regime di aiuti SA (2016/N), non è previsto alcun indennizzo, tra l'altro: (a) in caso di danni di valore inferiore a 50 EUR; (b) in caso di evidente mancanza di ordinarietà della coltura; (c) in caso di danni a tartufaie. (29) Per quanto attiene al regime di aiuti SA (2016/N), non è previsto alcun indennizzo, tra l'altro, nei seguenti casi: (a) assenza della carcassa dell'animale morto; (b) presenza di resti dell'animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso. (30) L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi diretti ammissibili e all'80% dei costi indiretti ammissibili. (31) Gli aiuti nell'ambito dei presenti regimi notificati possono essere cumulati con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o dell'unione o con aiuti de minimis a copertura degli stessi costi ammissibili, nel limite del 100% dei costi diretti e dell'80% dei costi indiretti Altri impegni (32) L'Italia si è impegnata a pubblicare le informazioni richieste al punto (128) degli orientamenti entro il termine di cui al punto (131) dei medesimi. 4. VALUTAZIONE 4.1. Esistenza dell'aiuto Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (33) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i regimi devono conferire a un'impresa un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di attività, l'aiuto deve essere concesso ad alcune imprese, il vantaggio deve essere conferito da uno Stato membro o mediante risorse statali e i regimi devono essere in grado di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. (34) L'aiuto in questione è finanziato mediante risorse statali (paragrafo (12)) e conferisce un vantaggio ai beneficiari, in quanto favorisce solo alcune imprese 6

7 rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza 4. (35) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'aiuto a un'impresa è in grado di influire sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-ue 5. I beneficiari dell'aiuto operano nel settore agricolo, aperto alla concorrenza a livello dell'ue 6 e pertanto sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. I regimi in oggetto rischiano dunque di incidere sugli scambi tra Stati membri. (36) Alla luce di quanto esposto, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e si può pertanto concludere che i regimi proposti costituiscono un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo Legittimità dell'aiuto Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (37) I regimi di aiuti sono stati notificati alla Commissione il 22 gennaio 2016 e alla data della presente decisione non sono stati ancora applicati. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE Compatibilità dell'aiuto (38) Gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (39) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (40) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve rispettare le prescrizioni della normativa dell'unione pertinente in materia di aiuti di Stato Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese/commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391. Nel 2014 gli scambi dell'italia per tutti i prodotti agricoli con i paesi dell'ue sono ammontati a ,2 milioni di EUR di esportazioni e a ,7 milioni di EUR di importazioni. Fonte: Commissione europea, Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheet (Prospettive di politica agricola, Scheda informativa sugli Stati membri aprile 2016, Italia). Disponibile all'indirizzo: 7

8 Applicazione degli orientamenti (41) Con riguardo ai regimi di aiuti notificati, si applicano la parte I "Disposizioni comuni" e la parte II, sezione "Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti", degli orientamenti Principi di valutazione comuni (42) Come indicato al paragrafo (7), l'obiettivo dei regimi di aiuti notificati è indennizzare i danni alla produzione agricola primaria causati dagli animali protetti indicati nei precedenti paragrafi (18) e (19). I regimi di aiuti notificati contribuiscono in tal modo al raggiungimento di un obiettivo comune in linea con i punti (43) e (44) degli orientamenti. I regimi notificati rientrano nell'ambito di applicazione della parte II, sezione 1.2, degli orientamenti. Conformemente al punto (48) degli orientamenti, la Commissione ritiene pertanto che l'aiuto contribuisca agli obiettivi dello sviluppo rurale. (43) Tenendo presente l'obiettivo dei regimi di aiuti notificati non è stato rilevato alcun impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto (52) degli orientamenti (paragrafo (20)). (44) Poiché i regimi notificati soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione , degli orientamenti (paragrafo (63)), la Commissione ritiene che, in linea con i punti (55) e (57) degli orientamenti, l'aiuto sia necessario e costituisca uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune. (45) Il punto (69) degli orientamenti limita gli aiuti concessi nell'ambito della parte II, sezione 1.2, degli orientamenti alle imprese che hanno compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare i rischi. Come illustrato nel paragrafo (21), l'aiuto è limitato alle imprese che hanno adottato misure preventive proporzionate, con la conseguenza che il requisito del punto (69) degli orientamenti si considera soddisfatto. (46) A norma del punto (75), lettera h), degli orientamenti, per gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, concessi in conformità alla parte II, sezione , degli orientamenti, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione. (47) Come indicato di seguito (paragrafi da (60) a (62)), i costi ammissibili e le intensità di aiuto rispettano le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione , degli orientamenti e sono quindi in linea con il punto (84) degli orientamenti. Inoltre, in linea con i punti (100) e (104) degli orientamenti, gli aiuti nell'ambito dei regimi notificati possono essere cumulati con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o dell'unione o con gli aiuti de minimis a copertura degli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile in base agli orientamenti (paragrafo (31)). Su questa base, il criterio della proporzionalità è soddisfatto. (48) Poiché i regimi notificati soddisfano le condizioni specifiche fissate nella parte II, sezione , degli orientamenti (paragrafo (63)) e non superano le intensità di aiuto massime pertinenti (paragrafi (60) e (61) di seguito), la Commissione 8

9 ritiene, in linea con il punto (113) degli orientamenti, che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. (49) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza di cui al punto (128) degli orientamenti entro il termine di cui al punto (131) dei medesimi (paragrafo (32)) Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto (50) Dal paragrafo (4) si evince che gli animali che hanno subito il danno che i regimi notificati intendono indennizzare sono protetti dalla legislazione nazionale, in linea con la definizione di cui al punto (35.28) degli orientamenti. (51) A norma del punto (391) degli orientamenti la Commissione autorizzerà gli aiuti destinati a indennizzare solo i danni causati da animali protetti alle imprese attive nella produzione agricola primaria. Dal paragrafo (13) discende che tale condizione è soddisfatta. (52) In base ai punti (326) e (392) degli orientamenti, il beneficiario è tenuto ad adottare misure preventive ragionevoli e proporzionate. Come indicato al precedente paragrafo (21), tale condizione è soddisfatta. (53) Conformemente al punto (393) degli orientamenti, lo Stato membro è tenuto a stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto. I regimi notificati risarciscono solo i danni causati da animali protetti e, per essere ammissibile, il danno deve essere valutato dall'autorità competente (paragrafo (22)). La condizione di cui al punto (393) degli orientamenti è pertanto soddisfatta. (54) In base al punto (394) degli orientamenti, l'aiuto deve essere pagato direttamente all'azienda interessata. Come illustrato nel paragrafo (22), l'indennizzo è versato direttamente ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto. Risulta pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto (394) degli orientamenti. (55) Conformemente al punto (395) degli orientamenti, il regime di aiuti deve essere fissato entro un termine di tre anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data. Nell'ambito dei regimi in oggetto, le autorità italiane intendono indennizzare i danni verificatisi a partire dal 1º gennaio 2015 (paragrafo (10)). Inoltre, l'italia ha garantito che gli aiuti saranno versati entro quattro anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno (paragrafo (27)). Le condizioni del punto (395) degli orientamenti sono pertanto soddisfatte. (56) Il punto (396) degli orientamenti limita i costi ammissibili ai costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno e prescrive che il danno sia valutato da un'autorità pubblica o da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto. In base alle informazioni di cui al paragrafo (22), dette condizioni sono soddisfatte. (57) Il punto (397) degli orientamenti stabilisce i costi ammissibili all'aiuto. Tali costi includono il valore di mercato di piante distrutte o animali uccisi e i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti. Come specificato al paragrafo 9

10 (24), i costi ammissibili nell'ambito dei regimi notificati sono in linea con il punto (397) degli orientamenti. (58) In base al punto (398) degli orientamenti, dall'importo dell'aiuto devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno. Dal paragrafo (26) discende che tale requisito è soddisfatto. (59) Conformemente al punto (399) degli orientamenti, il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario. Come indicato al paragrafo (22), tale condizione è soddisfatta. (60) I punti (401) e (403) degli orientamenti limitano l'aiuto al 100% dei costi diretti ammissibili. L'indennizzo per i costi diretti nell'ambito dei regimi in oggetto, segnatamente i danni per piante distrutte o animali uccisi da animali protetti, è limitato al 100% (paragrafo (24), lettere (a) e (b)). La condizione di cui ai punti (401) e (403) degli orientamenti per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto è dunque soddisfatta. (61) Il punto (402) degli orientamenti prevede che la compensazione per i costi indiretti sia proporzionata ai costi diretti. Tale punto limita inoltre l'aiuto all'80% dei costi indiretti ammissibili. Come descritto al paragrafo (24), lettera (c), tali condizioni sono soddisfatte. (62) Conformemente al punto (403) degli orientamenti, l'indennizzo versato nel quadro dei regimi notificati, combinato a tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli percepiti nell'ambito di polizze assicurative, deve essere limitata al 100% dei costi diretti ammissibili e all'80% dei costi indiretti ammissibili. Dal paragrafo (30) risulta che tutti gli altri pagamenti percepiti per i medesimi costi ammissibili saranno dedotti dall'importo dell'aiuto. Dai paragrafi (60) e (61) si evince che l'intensità dell'aiuto non supererà il 100% dei costi diretti ammissibili e l'80% dei costi indiretti ammissibili. I requisiti del punto (403) degli orientamenti risultano pertanto soddisfatti. (63) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni stabilite nella parte II, sezione , degli orientamenti sono soddisfatte Altre condizioni (64) La Commissione prende atto del fatto che le imprese in difficoltà riceveranno un sostegno solo qualora le difficoltà finanziarie dell'impresa siano state causate dai danni arrecati da animali protetti (paragrafo (15)), in linea con il punto (26) degli orientamenti. (65) La Commissione prende atto del fatto che le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile con decisione della Commissione (paragrafo (16)) sono escluse da ogni sostegno, in linea con il punto (27) degli orientamenti. (66) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuti di durata limitata. I regimi di aiuti diversi da quelli che beneficiano di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1305/2013 non dovrebbero essere applicati per più di sette anni. Dal paragrafo (10) discende che tale condizione è soddisfatta. 10

11 5. CONCLUSIONI La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dei regimi di aiuti notificati in quanto sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato 7 e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato. La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione 8, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione 7 8 Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 dell'1 dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del , pag. 6). Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (GU L 140 del , pag. 1). 11

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