COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2010) 3685
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2010) 3685 Oggetto: Aiuti di Stato - Italia (Sicilia) Aiuto n. N 479/2009 Misura 223 del Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia : "Imboschimento di superfici non agricole" Signor Ministro, 1. Con messaggio di posta elettronica del 7 agosto 2009, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato (ora, articolo 108, paragrafo 3 del TFUE). 2. Con messaggi di posta elettronica del 3 dicembre 2009 e del 14 aprile 2010, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane per fax in data 7 ottobre 2009 e 20 gennaio Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sulla misura in oggetto. 4. Nell'adottare tale decisione, la Commissione si è basata sulle considerazioni riportate in appresso. Descrizione 5. La misura in oggetto è la misura 223 del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia ("Imboschimento di superfici non agricole") nella versione modificata, approvata sotto il profilo della politica di sviluppo rurale dalla decisione della Commissione C(2009) del 18 dicembre S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)
2 6. Le azioni previste nel quadro della misura sono: a) l'impianto con finalità protettiva di specie forestali autoctone, anche di tipo arbustivo, su terreni incolti in zone a rischio erosione, desertificazione e dissesto idrogeologico; b) l'impianto di latifoglie e conifere su terreni agricoli abbandonati, preminentemente nella zona B del programma di sviluppo rurale. 7. La misura interessa: a) le superfici non agricole di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; b) i terreni agricoli incolti, vale a dire i terreni che nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto non sono stati né coltivati né utilizzati per l'allevamento. 8. Gli impianti devono essere conformi al piano forestale e al piano antincendi in vigore. Le azioni finanziate in siti Natura 2000 devono essere compatibili con il piano di gestione e le specifiche misure di conservazione previste per tali siti. 9. Gli aiuti previsti comprendono: a) la partecipazione ai costi di impianto 1, comprese le spese generali (fino a un massimo del 12%); tali costi saranno limitati a un massimale di EUR/ha; b) un premio annuale decrescente per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione: i) per le latifoglie: fino a 700 EUR/ha per i primi due anni e 400 EUR/ha per i tre anni successivi; ii) per le conifere: fino a 600 EUR/ha per i primi due anni e 300 EUR/ha per i tre anni successivi. 10. Beneficiari della misura sono i privati, singoli o associati, i comuni, singoli o loro associazioni, gli assessorati regionali Agricoltura e Foreste e altre amministrazioni pubbliche. L'aiuto chiesto per ciascun tipo di intervento non può superare EUR per i privati singoli e EUR per i comuni e i privati associati. 11. Sono applicati i seguenti tassi di aiuto: a) per le superfici non agricole e i terreni agricoli incolti: il 70% delle spese ammissibili relative agli impianti; per le zone di montagna, le zone che presentano altri svantaggi naturali e le zone Natura 2000 il tasso di aiuto è portato all'80%; 1 Le autorità italiane hanno precisato che i costi d'impianto comprendono i costi di preparazione dei terreni, l'acquisto del materiale vegetale, il trasporto e l'impianto e tutte le altre spese necessarie per le operazioni di imboschimento. 2
3 b) per i terreni incolti di proprietà di privati singoli o associati: il 100% dei costi di manutenzione per un periodo di cinque anni, limitati ai massimali di cui al precedente punto 9, lettera b); c) per gli enti pubblici: il 100% dei costi di realizzazione dell'impianto. 12. Sono esclusi dalla misura: a) gli interventi su terreni agricoli incolti, fisicamente accorpati, con una superficie inferiore a 15 ha (sono tuttavia ammissibili le superfici fisicamente accorpate di almeno 10 ha contigue a boschi o ad aree boscate preesistenti); b) gli impianti di abeti natalizi; c) gli impianti consociati con culture agrarie; d) le superfici che hanno beneficiato di aiuti comunitari per l'imboschimento, ma la cui manutenzione incombe ai beneficiari; e) le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2 ; f) le imprese che in passato hanno beneficiato di un aiuto non ammissibile, non ancora rimborsato, fino a quando tale aiuto, compresi i relativi interessi di mora, non sarà rimborsato o versato su un conto vincolato. 13. Gli aiuti previsti non possono essere cumulati con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o dell'unione europea per coprire gli stessi costi ammissibili. 14. Con decorrenza dalla data di approvazione della misura dopo valutazione in base agli articoli 87 e 88 del trattato (ora, articoli 107 e 108 del TFUE), l'aiuto sarà concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti a seguito della presentazione di una domanda nella debita forma all'autorità competente interessata; quest'ultima deve aver accettato la domanda in maniera vincolante alla concessione dell'aiuto, mediante l'indicazione chiara del suo importo e delle relative modalità di calcolo. La suddetta accettazione è possibile soltanto nella misura in cui gli stanziamenti disponibili per l'aiuto o il regime di aiuto non siano esauriti. 15. In attesa dell'approvazione, la misura sarà finanziata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (regolamento de minimis). In tal caso l'importo massimo dell'aiuto assegnato a un singolo beneficiario non può superare EUR, in conformità con l'intensità dell'aiuto e degli importi di cui ai punti 9 e Fino al 31 dicembre 2010 la misura può essere finanziata nel quadro del regime di aiuti temporanei anticrisi italiano approvato dalla Commissione (aiuto N 248/09). In tal caso l'importo massimo dell'aiuto è EUR per 2 GU C 244 dell' , pag. 2. 3
4 il periodo , in conformità con l'intensità dell'aiuto e gli importi di cui ai punti 9 e La misura si estende fino al 2013 per quanto riguarda gli impegni, mentre i pagamenti potranno essere effettuati fino al Lo stanziamento globale della misura è di EUR, tenendo conto di tutte le fonti di finanziamento (cofinanziamento comunitario, cofinanziamento nazionale e finanziamento nazionale complementare, quest'ultimo fissato a EUR secondo quanto comunicato dalle autorità italiane con messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2010). Valutazione 19. L'articolo 1, punto 17, del regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 3 sostituisce il secondo comma dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 come segue: "Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato 4 non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 del trattato 5.". 20. Secondo tale disposizione, i pagamenti erogati dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 1698/2005, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 del trattato (corrispondente all'articolo 42 del TFUE) devono essere valutati alla luce degli articoli da 87 a 89 del trattato (corrispondenti agli articoli 107 e 108 del TFUE). 21. In forza dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 22. La misura in oggetto corrisponde alla suddetta definizione, in quanto: gli aiuti da essa previsti sono accordati dalla regione Sicilia, ente decentrato dello Stato, mediante risorse pubbliche; riguarda persone di diritto privato e persone di diritto pubblico che, nei limiti in cui esercitano un'attività economica, costituiscono imprese; è mirata a una produzione particolare, vale a dire la produzione forestale; conferisce un vantaggio ai produttori locali rispetto ad altri produttori dell'unione europea che non ricevono il medesimo sostegno; GU L 30 del , pag Corrispondenti agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE. Corrispondente all'articolo 42 del TFUE. 4
5 il settore in questione (il settore forestale) è aperto alla concorrenza a livello dell'unione europea 6 ed è quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione nell'uno o nell'altro degli Stati membri Tuttavia, nei casi previsti all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, alcune misure possono considerarsi compatibili per deroga con il mercato interno. 24. Nella fattispecie, considerata la natura della misura prevista, è possibile applicare solo la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE, secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 25. Affinché tale deroga sia applicabile, la misura prevista deve soddisfare le disposizioni di cui ai punti 16 e 176 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (in appresso: gli "orientamenti"). 26. Secondo il punto 16 degli orientamenti, qualsiasi aiuto deve presentare una componente di incentivo e l'aiuto non può essere accordato con effetto retroattivo per attività già intraprese dai beneficiari o per servizi già ricevuti. Come precedentemente illustrato al punto 14, le autorità italiane hanno specificato che l'aiuto in questione potrà essere concesso solo dopo la dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione e soltanto per azioni intraprese dopo l'accoglimento della domanda da parte dell'autorità che concede l'aiuto. Inoltre, gli aiuti saranno accordati in funzione degli stanziamenti disponibili. 27. Di conseguenza, sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 16 degli orientamenti. 28. Il punto 176 degli orientamenti stabilisce che "La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per gli imboschimenti di terreni [ ] non agricoli [ ] se gli aiuti soddisfano le disposizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e non superano l'intensità massima ivi fissata". 29. Trattandosi nella fattispecie di aiuti all'imboschimento di terreni non agricoli, la misura in oggetto deve essere valutata in relazione al disposto dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1698/ L'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce che: Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento della posizione di un'impresa in seguito a un aiuto di Stato costituisce generalmente la prova che la concorrenza è falsata nei confronti di altre imprese che non hanno beneficiato di un aiuto analogo (causa C-730/79, Racc. 1980, pag , punti 11 e 12). Nel 205 (fonte Eurostat) l'italia ha importato m 3 di legname in tronchi all'interno dell'ue e m 3 da paesi extra UE. Le esportazioni sono state, rispettivamente, di e m 3. GU C 319 del , pag. 1. 5
6 a) Il sostegno suddetto è concesso a copertura dei costi di impianto e per entità di diritto privato è limitato all'80% di tali costi nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti (i), (ii) e (iii) e al 70% nelle altre zone; b) per i terreni agricoli incolti il sostegno copre anche il premio annuale previsto per i costi di manutenzione per cinque anni al massimo di cui all'articolo 43 del regolamento; c) il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi. 31. La Commissione constata che: a) tenendo conto di quanto suesposto al punto 11, lettere a) e c), i tassi di aiuti previsti per la copertura della spese di impianto sono rispettati; b) tenendo conto di quanto suesposto al punto 9, lettera b), e ai punti 10 e 11, l'importo del premio annuale non deve superare l'importo massimo stabilito (700 EUR per i privati, singoli o associati, non essendovi altre entità di diritto privato tra i beneficiari); c) tenendo conto di quanto suesposto al punto 12, lettera b), l'aiuto non è concesso per gli impianti di abeti natalizi. 32. Infine la Commissione rileva che: in attesa dell'approvazione della misura in oggetto e conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, gli aiuti saranno concessi a norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione; fino alla fine del 2010, la misura potrà essere finanziata nel quadro del regime di aiuti temporanei anticrisi italiano, approvato dalla Commissione (aiuto N 248/09), per un importo massimo di EUR e conformemente all'intensità e agli importi di cui ai punti 9 e 11; sono escluse dalla misura le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e le imprese che in passato hanno beneficiato di un aiuto non ammissibile, non ancora rimborsato, fino a quando tale aiuto, compresi i relativi interessi di mora, non sarà rimborsato o versato su un conto vincolato. 33. In base a quanto esposto sopra, la Commissione constata che la misura in esame può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE come aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Conclusione 34. La Commissione ha pertanto deciso di considerare gli aiuti previsti nel quadro della misura in oggetto compatibili con il mercato interno. 6
7 35. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presupporrà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: Tale domanda dovrà essere inviata con lettera raccomandato o fax a: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione M.2. Concorrenza Ufficio Loi 130/5/94/A BE-1049 BRUXELLES Fax Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione László ANDOR Membro della Commissione 7
5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per una serie di investimenti in impianti funiviari e piste da sci.
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