Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2008, n ;
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- Agostino Lazzari
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2009)4363 Oggetto: Aiuto di Stato N 6/09 - Italia Incentivi agli investimenti in energia solare su discariche esaurite (Regione Piemonte) Signor Ministro, con la presente la Commissione si pregia di informare l'italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto menzionato in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni al riguardo. I. PROCEDIMENTO (1) Con notifica elettronica del 7 gennaio 2009 le autorità italiane hanno notificato la misura menzionata in oggetto. Ulteriori informazioni sono state fornite con lettera del 2 aprile II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO Base giuridica: Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2008, n ; Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte, FESR , Asse II, Attività II. 1.1 "Produzione di energie rinnovabili" Stanziamento: 10 milioni di EUR (importo totale). Beneficiari: Imprese ed enti locali. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique, Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)
2 Durata: fino al 31 dicembre (2) La Regione Piemonte intende erogare aiuti di Stato agli investimenti nella produzione di energia solare (fotovoltaica) su discariche esaurite. La realizzazione di impianti fotovoltaici consentirà di sfruttare le aree impiegate in precedenza come discariche e non altrimenti utilizzabili, nella speranza che tali progetti abbiano anche un valore dimostrativo e promuovano iniziative analoghe. Secondo le aspettative della Regione, l'aiuto consentirà la realizzazione, nell'arco di un triennio, di impianti fotovoltaici in grado di produrre, in totale, 2 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili. (3) L'aiuto sarà accordato a tutte le tipologie di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kwp, compresi quelli che utilizzano celle a film sottile di terza generazione, componentistica avanzata, celle di silicio cristallino ad elevata efficienza e sistemi di concentrazione. Sono inoltre ammissibili alla concessione dell'aiuto gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici. (4) Saranno erogati esclusivamente aiuti agli investimenti (non saranno concessi aiuti al funzionamento). Il regime notificato fa parte di un pacchetto di due misure parallele da finanziarsi tramite il Programma Operativo Regionale (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR). Alla seconda misura di aiuto, che si prefigge il medesimo obiettivo di quella in esame (investimenti in energia solare su discariche), verrà data esecuzione conformemente alle disposizioni del regolamento "de minimis" 1. L'esistenza delle due misure parallele si spiega con il fatto che, nel precedente periodo di programmazione del FESR, le misure di aiuto basate sulla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del avevano registrato una scarsa adesione, tanto che si era reso necessario riassegnare le risorse. Il sistema attuale consentirà ai richiedenti di optare per la misura di aiuto più adeguata alle loro esigenze, garantendo pertanto un assorbimento ottimale dei fondi. (5) La misura è concepita in modo tale da assicurarne la conformità alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del (in appresso: "la Disciplina"). L'aiuto all'investimento verrà concesso sotto forma di prestito agevolato integrato, ove consentito dall'intensità massima dell'aiuto prevista dalla Disciplina, da un contributo in conto capitale. (6) Il bonifico di interesse verrà erogato tramite un Fondo di rotazione. Il contributo finanziario del Fondo si baserà sui costi complessivi del progetto (in appresso: "i costi di investimento complessivi"). Tuttavia, per ciascun progetto verranno determinati anche i sovraccosti ambientali (di seguito: "i sovraccosti ambientali"). L'aiuto erogato in base ai costi di investimento complessivi non può superare i massimali stabiliti dalla Disciplina, basati sui sovraccosti ambientali. 1 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del , pagg. 5-10). 2 GU C 37 del 2001, pag GU C 82 dell' , pag. 1. 2
3 (7) Ai fini della determinazione dei costi di investimento complessivi per i quali è previsto l'intervento del Fondo di rotazione, si considereranno i seguenti investimenti: a. l'acquisto di attivi materiali quali gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature; b. spese tecniche strettamente connesse al progetto ambientale (progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti), fino a un importo massimo del 5% dei costi di investimento complessivi. (8) Il calcolo dell'intensità dell'aiuto si baserà esclusivamente sui sovraccosti ambientali sostenuti dal beneficiario. Tali sovraccosti saranno determinati mettendo a confronto l'investimento in esame con l'investimento di riferimento: nella fattispecie, quest'ultimo è rappresentato da una centrale elettrica a gasolio di pari capacità in termini di produzione di energia rispetto all'impianto fotovoltaico proposto. I costi ammissibili saranno calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all'investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'impianto. La Regione Piemonte ha fornito un esempio ben dettagliato di tale calcolo. (9) Il Fondo di rotazione sarà gestito dalla Finanziaria regionale Finpiemonte, che è interamente di proprietà della Regione. Le risorse non saranno usate per finanziare i costi di funzionamento di Finpiemonte, dal momento che quest'ultima viene retribuita separatamente mediante i fondi stanziati, nell'ambito del FESR, per attività di sostegno del programma. Il compenso versato a Finpiemonte è del tutto distinto, dal punto di vista contabile, dalle risorse assegnate alla misura notificata, risorse che saranno depositate su un conto bancario ad hoc. Anche gli interessi derivanti dalla misura matureranno sul fondo dedicato, di modo che le risorse stanziate per il regime non possano essere adibite ad altro uso, o finanziare altre attività di Finpiemonte, ma saranno interamente trasferite ai beneficiari. (10) I beneficiari del regime di aiuto reperiranno finanziamenti per i rispettivi progetti rivolgendosi al mercato. Essi contrarranno prestiti con istituti di credito liberamente scelti tra quelli convenzionati con Finpiemonte. La stipula della convenzione costituisce per le banche una pura formalità amministrativa: un invito a stipulare la convenzione viene inviato per via elettronica a tutte le banche attive sul territorio regionale e l'iniziativa viene ampiamente pubblicizzata sul sito Internet di Finpiemonte. (11) Il bonifico di interesse sarà calcolato in termini di equivalente sovvenzione lordo. L'equivalente sovvenzione lordo verrà calcolato in base alla differenza tra il tasso di interesse risultante dall'applicazione del metodo di calcolo di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 4 e il tasso di interesse effettivo a carico del beneficiario. (12) Il Fondo di rotazione opererà con le seguenti modalità: per ogni intervento agevolato, il Fondo metterà a disposizione della banca, a tasso zero, un importo pari al massimo al 75% dei costi di investimento complessivi dell'intervento (esclusi i sovraccosti 4 GU C 14 del , pag. 6. 3
4 ambientali), entro un limite massimo di 5 milioni di EUR. Il rimanente 25% verrà erogato dalla banca prescelta al tasso ordinario. Il livello massimo del tasso ordinario è stato negoziato tra Finpiemonte e gli istituti bancari. In caso di tasso variabile, esso non potrà superare l'euribor a tre mesi maggiorato al massimo di 2,75 punti di spread. In caso di tasso fisso, esso non potrà superare l'eurirs di durata pari al prestito tasso pubblicato sul Sole24Ore del primo giorno lavorativo del mese in cui è concesso il finanziamento maggiorato al massimo di 2,75 punti di spread, sulla base del rating creditizio dell'impresa. Il limite massimo fissato al 75% della quota di intervento potrà essere ridotto qualora tale quota determini un equivalente sovvenzione lordo superiore ai massimali di intensità dell'aiuto previsti dalla Disciplina. (13) Il tasso a carico del beneficiario sul prestito totale risulta dalla media ponderata tra il tasso ordinario applicato dalla banca e quello, pari a zero, applicabile all'importo erogato dal Fondo. (14) L'intensità dell'aiuto è pari all'80% per le piccole imprese, al 70% per le medie imprese e al 60% per le grandi imprese. III. VALUTAZIONE Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (15) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". (16) Il regime notificato dalla Regione Piemonte conferisce un vantaggio economico alle imprese che investono in energia solare poiché consente loro di ottenere prestiti a tassi agevolati dagli istituti di credito. (17) Il regime sarà finanziato mediante risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e risorse provenienti dal bilancio della Regione Piemonte. Queste ultime costituiscono chiaramente risorse pubbliche. Tuttavia, anche le prime sono da considerarsi alla stregua di risorse pubbliche per i motivi enunciati qui di seguito. (18) La Corte ha sancito che "l'art. 92, n. 1, del Trattato [ora art. 87] comprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio del suddetto settore. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali e perché detta misura rientri nel campo d'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato." 5 5 Cfr. la sentenza nella causa C-83/98, Francia v. Ladbroke Racing e Commission, Racc pag. I-3271, punto 50. 4
5 (19) Nel caso di specie, le risorse del FESR saranno messe a disposizione delle competenti autorità nazionali e rimarranno costantemente sotto il loro controllo 6, senza possibilità di trasferimento diretto fra il bilancio comunitario e i beneficiari. Pertanto, anche i fondi del FESR vanno ricompresi fra le risorse statali. (20) La concessione di aiuti nel quadro del regime notificato è imputabile allo Stato, poiché le autorità regionali hanno un ampio margine di discrezionalità nell'assegnazione delle risorse del FESR, ed in particolare sono responsabili per la selezione dei progetti e il versamento dei contributi. (21) Le risorse finanziarie vanno ad alimentare il Fondo di rotazione, che eroga un prestito a tasso zero alla banca selezionata. Il sistema comporta una perdita di risorse pubbliche sotto forma di rinuncia agli interessi sulla provvista che il Fondo mette a disposizione delle banche. Pertanto, la misura proposta comporta il trasferimento di risorse statali. (22) Poiché il contributo verrà erogato soltanto a talune imprese, si tratta di una misura a carattere selettivo. (23) Il mercato dell'elettricità nell'unione europea è aperto alla concorrenza. Pertanto, la misura incide sugli scambi intracomunitari e potrebbe falsare la concorrenza. (24) Alla luce delle considerazioni suesposte, la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore delle imprese in questione e può essere autorizzata soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. (25) Si può invece escludere la sussistenza di un elemento di aiuto a favore delle banche, poiché a) queste trasferiscono integralmente agli investitori il beneficio dell'aiuto sotto forma di tassi d'interesse agevolati; b) i soggetti beneficiari hanno piena libertà di scelta riguardo all'istituto di credito; c) tutte le banche hanno la possibilità di aderire senza eccessive formalità al regime di aiuto e quest'ultimo verrà adeguatamente pubblicizzato. Legalità dell'aiuto (26) Le autorità italiane hanno debitamente notificato la misura di aiuto, subordinandone l'esecuzione all'autorizzazione della Commissione mediante l'inserimento di una clausola sospensiva nella base giuridica. Le autorità italiane hanno pertanto ottemperato all obbligo di notifica previsto a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Compatibilità dell'aiuto (27) La Commissione ha valutato se la misura in esame potesse beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che le consente di autorizzare gli aiuti destinati "ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse." (28) Un maggiore ricorso a fonti di energia rinnovabili costituisce una delle priorità della Comunità nella lotta contro i cambiamenti climatici. I criteri di compatibilità degli aiuti agli investimenti in questo settore sono definiti nella Disciplina comunitaria degli aiuti di 6 Il quadro finanziario dei Fondi Strutturali stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006 prevede l'assegnazione di una dotazione globale ad ogni Stato Membro, che è competente per la sua gestione. 5
6 Stato per la tutela ambientale ("la Disciplina"). Come viene dimostrato in appresso, da un esame approfondito della misura di aiuto è emerso che essa soddisfa tutti i criteri stabiliti dalla Disciplina. (29) In primo luogo, la Commissione osserva che la produzione di energia elettrica da fonte solare rientra nella definizione di energie rinnovabili di cui al punto 70(5) della Disciplina. (30) Conformemente al punto 101 della Disciplina, gli aiuti possono essere autorizzati solo in assenza di norme comunitarie obbligatorie che prescrivano la quota di energia da fonti rinnovabili (o energia solare) per singola impresa. Alla data di adozione della presente decisione, non esistono a livello comunitario norme di questo tipo. Costi ammissibili (31) Il contributo del Fondo di rotazione si baserà sui costi di investimento complessivi sostenuti dai beneficiari. Tuttavia, per ciascun progetto le autorità italiane calcoleranno anche i sovraccosti ambientali. (32) Per quanto riguarda i sovraccosti ambientali, la Commissione ritiene sulla base delle considerazioni esposte di seguito che il metodo illustrato nei documenti presentati dalle autorità italiane e gli esempi forniti per ciascuna categoria di aiuti siano conformi ai criteri stabiliti dalla Disciplina. (33) Il punto 80 della Disciplina, che definisce i principi generali per il calcolo dei costi ammissibili, stabilisce che i "costi ammissibili, limitati ai sovraccosti d investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, sono calcolati in due fasi. In prima battuta, il costo dell'investimento direttamente connesso con la tutela ambientale viene stabilito in relazione alla situazione controfattuale, ove possibile. In seconda battuta, vengono sottratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi. Questi principi vengono ulteriormente precisati ai punti da 81 a 83 della Disciplina. (34) La Commissione osserva che, in conformità dei punti 80 e 81 della Disciplina, l'investimento proposto sarà raffrontato alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. In particolare, l'investimento di riferimento applicabile nella fattispecie (una centrale elettrica a gasolio) presenta la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche dell'investimento in esame e rappresenta, dal punto di vista commerciale, un'alternativa credibile a quest'ultimo. Saranno presi in considerazione i costi e i profitti operativi nell'arco dei primi cinque anni dell'operazione, in conformità del punto 106 in combinato disposto con i punti 81, 82 e 83 della Disciplina. Gli esempi di calcolo forniti dalle autorità italiane dimostrano che il metodo adottato è in linea con i criteri stabiliti dalla Disciplina. (35) Il calcolo dei sovraccosti ambientali sarà basato sui costi connessi all'acquisto di attivi materiali (fabbricati, impianti e attrezzature, secondo la definizione di cui al punto 70(22) della Disciplina) e alle spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti). Le autorità italiane hanno precisato che le spese tecniche saranno prese in considerazione non soltanto per l'investimento ambientale ma anche per l'investimento di riferimento, cosicché il saldo corrisponderà ai sovraccosti tecnici connessi alla tutela ambientale. La Commissione fa notare che ha già considerato tali 6
7 spese ammissibili a beneficiare di aiuti in precedenti decisioni 7 e che, pertanto, può accettare che esse vengano incluse alle condizioni illustrate sopra. Equivalente sovvenzione lordo del bonifico di interesse (36) La Commissione rileva che, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo del bonifico di interesse, l'italia si è impegnata ad utilizzare i tassi di riferimento risultanti dall'applicazione del metodo di calcolo di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Le autorità italiane hanno fornito una serie di esempi di calcolo e la Commissione ritiene che il metodo utilizzato sia conforme alla prassi consolidata. (37) Le autorità italiane hanno fissato un massimale per il tasso di interesse nominale ordinario applicabile dagli istituti di credito in relazione alle operazioni agevolate: esso non può superare l'euribor a tre mesi (o l'eurirs in caso di tasso fisso), maggiorato al massimo di 2,75 punti di spread. La Commissione considera giustificata tale limitazione in quanto garantisce che non beneficeranno del regime imprese in difficoltà; queste ultime, infatti, non riusciranno ad ottenere finanziamenti sul mercato ai tassi summenzionati, applicati esclusivamente a imprese meritevoli di credito. Il meccanismo del Fondo di rotazione e la conformità ai massimali degli aiuti previsti dalla Disciplina (38) Poiché l'intervento del Fondo di rotazione è basato sui costi di investimento complessivi, per ciascun progetto occorre determinare a parte i sovraccosti ambientali e verificare che gli aiuti concessi (bonifico di interesse più contributo in conto capitale) non superino i massimali previsti dalla Disciplina, che sono espressi in proporzione ai sovraccosti ambientali. Le autorità italiane hanno garantito che questa condizione sarà rispettata. Se l'applicazione di una quota di intervento del 75% da parte del Fondo dovesse comportare un'intensità dell'aiuto (sui sovraccosti ambientali) superiore a quella massima, la quota di intervento verrà ridotta di conseguenza. Il contributo in conto capitale sarà concesso soltanto qualora ciò sia consentito dai massimali previsti dalla Disciplina. La Commissione ritiene pertanto che, con il meccanismo proposto, le autorità italiane saranno in grado di garantire la conformità alle intensità di aiuto stabilite dalla Disciplina. (39) Le intensità massime di aiuto previste dal regime (60% dei sovraccosti ambientali per le grandi imprese, 70% per le medie imprese e 80% per le piccole imprese) sono in linea con quelle stabilite al punto 103 della Disciplina. Effetto di incentivazione (40) Il punto 142 della Disciplina stabilisce il principio generale in base al quale gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione. Se il progetto sovvenzionato non ha avuto inizio prima dell'inoltro della domanda, si presuppone che l'effetto di incentivazione sia automaticamente dimostrato per le PMI, tranne nei casi in cui gli aiuti sono soggetti a una 7 Si veda, ad esempio, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2006 C(2006)7041 relativa all'aiuto di Stato N 576/2006 (Aiuti alle grandi imprese industriali per investimenti per la tutela dell'ambiente in Friuli Venezia Giulia), nonché la decisione della Commissione del 29 gennaio 2004 C(2004)264 relativa all'aiuto di Stato N 613/2002 (Aiuti agli investimenti nell'energia fotovoltaica e per la protezione ambientale - Umbria). 7
8 valutazione conformemente ai criteri di valutazione dettagliata definiti al capo 5 della Disciplina. Nel caso delle grandi imprese, lo Stato membro è tenuto a fornire un'ulteriore dimostrazione dell'effetto di incentivazione (punto 146 della Disciplina). (41) Le autorità italiane hanno confermato che nel quadro del regime in esame non verranno concessi aiuti a progetti avviati prima dell'inoltro della domanda alle autorità competenti. Hanno altresì comunicato che l importo massimo di aiuto che è possibile concedere a titolo del regime rimarrà sempre inferiore alla soglia stabilita per la valutazione dettagliata (7,5 milioni di EUR). Per quanto riguarda le grandi imprese, le autorità italiane hanno dato assicurazioni che, per ciascun progetto, sarà effettuata un'analisi controfattuale attendibile, sulla base delle informazioni fornite dalle imprese, volta a dimostrare che in assenza di aiuti di Stato l'investimento non sarebbe sufficientemente redditizio. Le autorità si sono impegnate a presentare una relazione annuale sull'esecuzione della misura notificata in cui, tra l'altro, verrà illustrato come ci si è attenuti al rispetto del principio dell'effetto di incentivazione. (42) Di conseguenza, si ritiene che il regime di aiuti proposto avrà sempre un effetto di incentivazione. Esclusione delle imprese in difficoltà (43) Non verranno erogati aiuti ad imprese che risultino in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 8. Cumulo (44) Gli aiuti autorizzati in forza della Disciplina non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità di aiuto superiore a quella prevista dalla Disciplina stessa (punto 190 della Disciplina). (45) Le due misure previste nel bando del FESR (la misura finanziata in de minimis e quella che è oggetto della presente notifica) rappresentano due opzioni alternative e, quindi, non sono cumulabili tra loro. Tuttavia, l'aiuto concesso a titolo della misura notificata è cumulabile con altre forme di sostegno (ad esempio, regimi nazionali di aiuti di Stato) per le stesse spese ammissibili. Le autorità italiane hanno garantito che, in caso di cumulo, Finpiemonte provvederà ad accertare che non siano superate le intensità massime di aiuto stabilite dalla Disciplina. In particolare, qualsiasi aiuto al funzionamento verrà detratto dai sovraccosti ambientali ammissibili ad aiuti agli investimenti a titolo della misura in esame. Finpiemonte è in grado di svolgere agevolmente le verifiche richieste, dato che ha accesso a una banca dati informatizzata di portata nazionale sugli aiuti di Stato. Giurisprudenza "Deggendorf" (46) Le autorità italiane si sono impegnate a non concedere aiuti a titolo del regime in esame a imprese che non abbiano rimborsato eventuali aiuti illegali e incompatibili già ricevuti, di cui è stato disposto il recupero con decisione della Commissione (giurisprudenza 8 GU C 244 dell' , pag. 2. 8
9 "Deggendorf" 9 ). Le imprese saranno tenute a presentare una dichiarazione a tal fine, in applicazione dell'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n IV. CONCLUSIONE (47) Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ritiene che la misura notificata dalla Regione Piemonte sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. (48) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 9 Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C 188/92, Textilwerke Deggendorf GmbH, Racc. 1994, pag. I
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