COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2018) 4926 final

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2018) 4926 final Oggetto: Aiuti di Stato - Italia (Abruzzo) SA (2018/N) Disciplinari per la concessione alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria di aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni e al patrimonio zootecnico Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (la Commissione ) desidera informare l Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell Unione europea ( TFUE ). La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso. 1. PROCEDURA (1) Con lettera del 28 marzo 2018, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l Italia ha notificato il regime di aiuti suindicato ai sensi dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. (2) Con lettera del 16 maggio 2018 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno trasmesso il 7 giugno Il 13 giugno 2018 le autorità italiane hanno inviato alla Commissione informazioni supplementari. On. Enzo Moavero Milanesi Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 IT Roma Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO

2 2. DESCRIZIONE 2.1. Titolo (3) Disciplinari per la concessione alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria di aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni e al patrimonio zootecnico Obiettivo (4) Il regime di aiuti notificato mira a compensare i danni causati alle coltivazioni e al patrimonio zootecnico sul territorio del Parco Regionale Sirente Velino dalla fauna selvatica protetta a norma della legislazione nazionale Base giuridica (5) Il regime di aiuti notificato ha le seguenti basi giuridiche: deliberazione commissariale dell 8 marzo 2018, n. 9 ( Disciplinari per la concessione alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria di Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali e di Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alla zootecnia ); progetto di deliberazione commissariale che modifica la deliberazione dell 8 marzo 2018, n Durata (6) A decorrere dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre (7) Il regime si applica ai danni verificatisi a partire dall 8 marzo Bilancio (8) La dotazione di bilancio per coprire i danni causati alle coltivazioni ammonta a EUR, mentre la dotazione per coprire i danni causati al patrimonio zootecnico ammonta a EUR, con un bilancio globale di EUR finanziato con risorse di bilancio nazionali. L autorità che concede l aiuto è il Parco Regionale Sirente Velino Beneficiari (9) I beneficiari sono le imprese attive nella produzione agricola primaria colpite da danni arrecati nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino dalla fauna selvatica protetta specificata nella base giuridica. (10) I beneficiari sono PMI ai sensi dell allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione 1. 1 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione 2

3 (11) Il numero stimato di beneficiari è compreso tra 101 e 500. (12) L aiuto non sarà concesso alle imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (gli orientamenti ), a meno che le difficoltà finanziarie dell impresa siano dovute ai danni provocati dagli animali protetti specificati nella base giuridica. (13) L aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti) Strumento di aiuto (14) Sovvenzione diretta Descrizione del regime di aiuti (15) Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino (il Parco ) è una persona giuridica di diritto pubblico sottoposta alla vigilanza del ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare. (16) Secondo la normativa che istituisce il Parco 3, il Parco ha l obiettivo di proteggere assicura la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonché la difesa e la ricostituzione degli ecosistemi naturali, l'educazione e la sensibilizzazione alla problematica ambientale, la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni residenti e degli equilibri naturali. La caccia, la cattura, il danneggiamento e, in generale, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali sono vietati su tutto il territorio del Parco in virtù di tale normativa. (17) Ai sensi del regime notificato saranno concessi aiuti per indennizzare i danni provocati nel territorio del Parco: per quanto riguarda le coltivazioni, dalle seguenti specie: orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), faina (Martes foina), martora (Martes martes), volpe rossa (Vulpes vulpes), cinghiale (Sus scrofa), cervo (Cervus elaphus), capriolo (Capreolus capreolus) e istrice (Hystrix cristata); per quanto riguarda gli animali allevati specificati nella base giuridica, dalle seguenti specie: orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), lupo appenninico (Canis lupus italicus), aquila reale (Aquila chrysaetos), lince europea (lynx lynx), gatto selvatico europeo (Felis silvestris), faina (Martes foina), martora (Martes martes), volpe rossa (Vulpes vulpes) e cinghiale (Sus scrofa). 2 3 europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell , pag. 1). GU C 204 dell , pag. 1, modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del , pag. 4 e nella GU C 139 del , pag. 3 e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del , pag. 5. Legge regionale 13 luglio 1989, n. 54 come modificata dalla legge regionale 7 marzo 2000, n. 23 e dalla legge regionale 2 dicembre 2011, n

4 (18) Sono ammissibili all aiuto solo le imprese che hanno adottato misure preventive adeguate e proporzionate. Per quanto riguarda i danni alle coltivazioni, le pertinenti disposizioni della base giuridica stabiliscono norme dettagliate per la posa di recinzioni, con requisiti tecnici diversi secondo la specie animale considerata. Conformemente a tale normativa, la realizzazione di recinzioni è ammessa solo nella misura necessaria per armonizzare i requisiti di tutela dell ambiente con lo svolgimento di attività agricole sostenibili che sono minacciate dalle specie protette ed è autorizzata solo se le barriere non ostacolano gli spostamenti degli animali selvatici. Per quanto riguarda i danni al patrimonio zootecnico, le misure preventive possono comprendere una custodia adeguata e sorveglianza degli animali al pascolo (ad esempio tramite l'impiego di cani pastori) e le misure contenute nei regolamenti comunali di fida pascolo, che prescrivono il numero necessario di cani pastori in funzione delle specie animali da proteggere. Per quanto riguarda le coltivazioni e il patrimonio zootecnico di particolare valore, l indennizzo può essere concesso soltanto previa verifica delle corrette messa in atto e utilizzazione di recinzioni sperimentali il cui finanziamento può essere sostenuto dalla Regione secondo le norme de minimis 4. Secondo le stesse norme, la Regione può finanziare anche l affidamento di cani pastore alle imprese che ne facciano richiesta. (19) I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario. Gli agricoltori devono segnalare senza indugio l evento dannoso e inviare una richiesta di indennizzo all Ente Parco, astenendosi da operazioni sulle colture o custodendo l animale predato. Entro 15 giorni (per i danni alle coltivazioni) o il prima possibile (per i danni al patrimonio zootecnico) da tale richiesta, l Ente Parco e/o esperti indipendenti da esso incaricati devono predisporre un sopralluogo al fine di stabilire il nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento dell animale protetto e redigere quindi una scheda di accertamento che attesta il danno e stabilisce i criteri per quantificare l indennizzo. La scheda è trasmessa all Ente Parco che quantifica infine il danno e versa l indennizzo al beneficiario. Per i danni causati al patrimonio zootecnico, l agricoltore deve contattare i servizi veterinari competenti per territorio 5. (20) I seguenti costi sono ammissibili alle seguenti condizioni: (a) danni a piante distrutte o animali uccisi: tali costi diretti sono compensati fino a un massimo del 100 %. L indennizzo per danni subiti dalle coltivazioni corrisponde al valore del prodotto, in relazione alla sua produttività annua e sulla base del prezzo di mercato. L indennizzo per danni causati al bestiame è calcolato sulla base del valore di mercato del bestiame in questione; (b) i costi veterinari per il trattamento di animali feriti, i quali sono compensati sino all 80%. Detti costi sono proporzionali ai costi diretti di cui alla precedente lettera (a) e non possono superare il valore di mercato dell animale ferito. 4 5 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del , pag. 9). Se il finanziamento di reti sperimentali è sostenuto dalla Regione, l indennizzo dei corrispondenti danni è escluso dall ambito del regime notificato. Eventuali aiuti de minimis concessi in relazione a misure preventive esulano dal campo di applicazione della presente decisione. La base giuridica comprende requisiti procedurali più dettagliati che differiscono a seconda che i danni siano causati alle coltivazioni o al patrimonio zootecnico. 4

5 (21) Non sono concessi indennizzi per danni alle coltivazioni, tra l altro, nei seguenti casi: (a) danni a infrastrutture, costruzioni, attrezzature e macchinari agricoli; (b) danni di valore inferiore a 80 EUR; (c) produzioni agricole che sono state raccolte o manomesse prima dell accertamento del danno; (d) cattiva gestione e/o manutenzione delle misure di prevenzione realizzate a protezione delle colture; (e) danni a coltivazioni su terreni a riposo, regrediti a pascolo, che non possono essere modificati mediante tagli e dissodamenti. (22) Non sono concessi indennizzi per danni al patrimonio zootecnico nei seguenti casi: (a) assenza della carcassa dell animale morto; (b) presenza di resti dell animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso; (c) danni di valore inferiore a 50 EUR; (d) danni a bestiame pascolante abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato; (e) danni subiti da animali allevati in difformità della normativa nazionale vigente in materia di pascolo e in violazione delle disposizioni nazionali in materia di sanità animale vigenti. (23) Dall importo dell'aiuto sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell evento che ha determinato il danno (ad es. mancate spese di raccolta), che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario. (24) Gli aiuti saranno versati entro quattro anni a decorrere dall evento dannoso. (25) L aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell ambito di altre misure nazionali o unionali o nell ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi diretti ammissibili e all 80% dei costi indiretti ammissibili. (26) Gli aiuti a titolo del regime notificato possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis a copertura degli stessi costi ammissibili nel limite del 100% dei costi diretti e dell 80% dei costi indiretti. (27) L Italia ha comunicato alla Commissione che, al fine di rispettare l obbligo di trasparenza, la pubblicazione del regime di aiuti e degli aiuti individuali di importo superiore a EUR avverrà tramite la seguente pagina web: L Italia si è impegnata a garantire che le informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano a disposizione del pubblico senza restrizioni. 5

6 3. VALUTAZIONE 3.1. Esistenza dell aiuto Applicazione dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (28) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, [s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (29) Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi di questa disposizione occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. (30) Il regime in questione è imputabile allo Stato, è finanziato mediante risorse statali (paragrafo (8)) e conferisce un vantaggio ai suoi beneficiari. Il regime notificato è selettivo perché altre imprese del settore agricolo e di altri settori, in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce dell obiettivo perseguito dal regime, non sono ammissibili agli aiuti e quindi non beneficiano dello stesso vantaggio. Il regime notificato conferisce pertanto un vantaggio economico selettivo solo a determinate imprese (paragrafo (9)), rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti, ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività, indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza 6. (31) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia si ritiene che l aiuto a un impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-ue 7. I beneficiari dell aiuto operano nel settore agricolo, dove si svolgono scambi intra-ue 8. Il settore interessato è pertanto aperto alla concorrenza a livello dell UE e quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. (32) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. Si veda in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese/commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391. Nel 2017 gli scambi dell Italia di prodotti agricoli con i paesi dell UE ammontavano a 7 655,1 milioni di EUR per le esportazioni e a milioni di EUR per le importazioni (Fonte: Agriculture in the European Union and the Member States - Statistical factsheets Italy, May 2018). 6

7 3.2. Legittimità dell aiuto Applicazione dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (33) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 28 marzo 2018 e non è stato ancora applicato. L Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall articolo 108, paragrafo 3, del TFUE Compatibilità dell aiuto (34) L aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE Applicazione dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (35) A norma dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (36) Per poter beneficiare di questa deroga, l aiuto deve rispettare le pertinenti norme dell Unione in materia di aiuti di Stato Applicazione degli orientamenti (37) Con riguardo al regime di aiuti notificato, si applicano la parte I, la parte II, sezione Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, e la parte III degli orientamenti Principi di valutazione comuni Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune (38) Come indicato al paragrafo (4), l obiettivo del regime di aiuti notificato è compensare i danni causati da animali protetti alle attività di produzione agricola primaria svolte sul territorio del Parco. Il regime di aiuti notificato contribuisce in tal modo al raggiungimento di un obiettivo comune in linea con i punti (43) e (44) degli orientamenti. Il regime rientra nell ambito della parte II, sezione 1.2, degli orientamenti. Conformemente al punto (48) degli orientamenti, la Commissione ritiene pertanto che l aiuto contribuisca agli obiettivi di sviluppo rurale. (39) Tenuto conto degli obiettivi del regime di aiuti notificato, vale a dire la protezione delle risorse naturali e ambientali nonché la difesa e la ricostituzione degli ecosistemi naturali (paragrafo (16)), non è stato individuato alcun impatto negativo sull ambiente ai sensi del punto (52) degli orientamenti. Necessità dell intervento statale Adeguatezza degli aiuti (40) Poiché il regime notificato soddisfa le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione , degli orientamenti (paragrafo (62)), la Commissione ritiene che, in linea con i punti (55) e (57) degli orientamenti, l aiuto sia necessario e costituisca uno strumento di intervento adeguato per conseguire l obiettivo di interesse comune. 7

8 Effetto di incentivazione (41) Il punto (69) degli orientamenti limita gli aiuti concessi in base alla parte II, sezione 1.2, degli orientamenti alle imprese che hanno compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare i rischi. Come illustrato al paragrafo (18), l aiuto è concesso alle imprese che hanno adottato misure di prevenzione. Si ritiene pertanto che sia soddisfatta la condizione del punto (69) degli orientamenti. (42) A norma del punto (75), lettera h), degli orientamenti, per gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, concessi in conformità alla parte II, sezione , degli orientamenti, non è richiesto né si presume un effetto di incentivazione. (43) La Commissione ritiene pertanto che le condizioni relative all effetto di incentivazione siano soddisfatte. Proporzionalità dell aiuto (44) Come indicato di seguito (paragrafo (56) e paragrafi da (59) a (61)), i costi ammissibili e le intensità di aiuto rispettano le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione , degli orientamenti e sono quindi in linea con il punto (84) degli orientamenti. (45) Inoltre, in linea con i punti (100) e (104) degli orientamenti, gli aiuti nell ambito del regime notificato possono essere cumulati con altri aiuti a carattere nazionale o con gli aiuti de minimis a copertura degli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell intensità di aiuto più elevata applicabile in base agli orientamenti (paragrafo (26)). (46) Sulla base di quanto precede, il criterio della proporzionalità è soddisfatto. Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (47) Poiché il regime notificato soddisfa le condizioni specifiche fissate nella parte II, sezione , degli orientamenti (paragrafo (62)) e non supera le intensità di aiuto massime pertinenti (paragrafi (59) e (60)), la Commissione ritiene, in linea con il punto (113) degli orientamenti, che l effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Trasparenza (48) È rispettato l obbligo di trasparenza di cui al punto (128) degli orientamenti, come illustrato al paragrafo (27) Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto (49) Dal paragrafo (16) si evince che gli animali che hanno subito il danno che il regime notificato intende compensare sono protetti dalla legislazione nazionale in linea con la definizione di cui al punto (35.28) degli orientamenti. (50) A norma del punto (391) degli orientamenti la Commissione autorizzerà gli aiuti destinati a indennizzare soltanto i danni causati da animali protetti alle imprese attive nella produzione agricola primaria. Dal paragrafo (9) discende che tale requisito è soddisfatto. 8

9 (51) In base ai punti (326) e (392) degli orientamenti, il beneficiario è tenuto ad adottare misure preventive ragionevoli e proporzionate. Come indicato al paragrafo (18), tale requisito è soddisfatto. (52) Conformemente al punto (393) degli orientamenti, lo Stato membro è tenuto a stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell animale protetto. Il regime notificato risarcisce soltanto il danno causato da animali protetti e, per essere ammissibile, tale danno deve essere valutato dall autorità competente o da un esperto indipendente che stabilisce il necessario nesso di causalità (paragrafo (19)). È quindi soddisfatta la condizione di cui al punto (393) degli orientamenti. (53) In base al punto (394) degli orientamenti, gli aiuti devono essere pagati direttamente all azienda interessata. Come illustrato al paragrafo (19), l indennizzo è versato direttamente ai beneficiari dall autorità che concede l aiuto. Risulta pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto (394) degli orientamenti. (54) Le autorità italiane intendono indennizzare i danni verificatisi a partire dall 8 marzo 2015 (paragrafo (7)), ovvero tre anni prima dell istituzione del regime in oggetto. Inoltre, gli aiuti saranno versati entro quattro anni a decorrere dalla data dell evento che ha determinato il danno (paragrafo (24)). Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del punto (395) degli orientamenti. (55) Il punto (396) degli orientamenti limita i costi ammissibili ai costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell evento che ha determinato il danno e prescrive che il danno sia valutato da un autorità pubblica o da un esperto indipendente riconosciuto dall autorità che concede l aiuto. In base alle informazioni di cui al paragrafo (19), queste condizioni sono soddisfatte. (56) Il punto (397) degli orientamenti stabilisce i costi ammissibili all aiuto. Come specificato al paragrafo (20), i costi ammissibili nell ambito del regime notificato sono in linea con il punto (397), lettere a) e b), degli orientamenti. (57) In base al punto (398) degli orientamenti, dall importo dell aiuto devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell evento che ha determinato il danno. Dal paragrafo (23) discende che tale requisito è soddisfatto. (58) Conformemente al punto (399) degli orientamenti il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario. Dal paragrafo (19) risulta che sono rispettate le disposizioni del punto (399). (59) Il punto (401) degli orientamenti limita l aiuto al 100% dei costi diretti ammissibili. La compensazione per i costi diretti nell ambito del presente regime è limitata al 100% (paragrafo (20), lettera a)). La condizione di cui al punto (401) degli orientamenti per quanto riguarda l intensità dell aiuto è dunque soddisfatta. (60) Il punto (402) degli orientamenti prevede che la compensazione per i costi indiretti sia proporzionata ai costi diretti e limitata all 80% dei costi diretti ammissibili. Come descritto al paragrafo (20), lettera b), tali condizioni sono soddisfatte. 9

10 (61) Dal paragrafo (25) risulta che l indennizzo corrisposto nel quadro del regime notificato, combinato a tutti gli altri pagamenti, ad esempio pagamenti percepiti nell ambito di polizze assicurative, deve essere limitato al 100% dei costi diretti ammissibili e all 80% dei costi indiretti ammissibili. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del punto (403) degli orientamenti. (62) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni stabilite nella parte II, sezione , degli orientamenti sono soddisfatte Altre condizioni (63) La Commissione prende atto del fatto che l indennizzo previsto dal regime di aiuti notificato sarà concesso a imprese in difficoltà solo nei casi in cui le difficoltà finanziarie dell impresa siano dovute a danni provocati da animali protetti (paragrafo (12)) conformemente al punto (26) degli orientamenti. (64) La Commissione prende atto del fatto che le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (13)) sono escluse da ogni sostegno, in linea con il punto (27) degli orientamenti. (65) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuto diversi da quelli che beneficiano di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/ e del suo regolamento di applicazione non dovrebbero applicarsi per più di sette anni. Dal paragrafo (6) risulta che tale condizione è soddisfatta. (66) La Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti. 4. CONCLUSIONI La Commissione ha quindi deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Se parti della presente lettera sono coperte dall obbligo del segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato 10 e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L , pag. 487). Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1 dicembre 2003 relativa al segreto d ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del , pag. 6). 10

11 La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/ della Commissione, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione 11 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell articolo 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (GU L 140 del , pag. 1). 11

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