2. Con lettera del 27 luglio 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che l Italia ha fornito il 15 settembre 2009.
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2009)8959 Oggetto: Aiuto di Stato n N 364/ Italia Aiuto di Stato per la realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore da processo industriale energeticamente efficiente a servizio di una rete di riscaldamento urbano della città di Aosta (Valle d Aosta) Signor Ministro, 1. Procedimento 1. Con lettera del 18 giugno 2009 l Italia ha notificato alla Commissione un progetto che consiste nella concessione di aiuti per la realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore da processo industriale energeticamente efficiente a servizio della rete di teleriscaldamento della Città di Aosta, nella regione Valle d Aosta. 2. Con lettera del 27 luglio 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che l Italia ha fornito il 15 settembre DESCRIZIONE DELL AIUTO - Base giuridica 3. Scopo della misura in oggetto, istituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Valle d Aosta n del 5/6/2009 concernente la Concessione di un contributo a valere sul POR FESR Competitività regionale 2007/13 per la realizzazione di una centrale termica cogenerativa a servizio della città di Aosta a favore di TELCHA SRL di Châtillon. Approvazione della scheda operazione e delle disposizioni per la concessione del contributo, è finanziare la realizzazione di una centrale termica cogenerativa nella zona di Aosta. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)
2 - Descrizione dettagliata del progetto 4. La misura in oggetto prevede esclusivamente aiuti agli investimenti, da concedere mediante una sovvenzione diretta al beneficiario. Lo stanziamento complessivo è di 5,6 milioni di euro. 5. Beneficiaria della misura è la società Telechauffage Aosta S.r.l. - TELCHA S.r.l. (di seguito: TELCHA), che opera nei settori inerenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di riscaldamento regionali, la vendita di qualsiasi forma di energia (elettricità, calore e freddo), la costruzione e la gestione di reti elettriche e di reti per combustibili di vario tipo. TELCHA gestirà anche la rete di teleriscaldamento annessa all impianto di cogenerazione. Ai fini dell applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (in appresso la disciplina degli aiuti per la tutela ambientale 1 ), TELCHA è da considerare una grande impresa. 6. Tramite la misura in oggetto, le autorità italiane intendono finanziare il completamento di una centrale elettrica cogenerativa energeticamente efficiente e l acquisto di attrezzature per il recupero e l uso di calore da processo industriale, entrambi destinati alla rete di teleriscaldamento energeticamente efficiente della Città di Aosta. Più specificamente, il contributo sarà destinato a finanziare l acquisto di una centrale termica cogenerativa ad alta efficienza, che consisterà di due cogeneratori a metano (capacità termica kw, capacità di generazione 8 490kW), per la produzione di calore ed elettricità, e di una pompa (capacità termica kW) per il recupero delle acque reflue calde generate da un acciaieria ubicata in una zona attigua, per la generazione di calore. La capacità di generazione dell intero progetto ammonta a KW. 7. Le autorità italiane hanno confermato nella loro risposta che non sarà concesso alcun aiuto per le infrastrutture di distribuzione. 8. Il calore generato dall impianto sopra descritto sarà interamente inserito nella rete di teleriscaldamento, mentre l elettricità sarà in parte utilizzata dalla pompa di calore descritta sopra e in parte venduta alla rete nazionale. 9. Con la realizzazione del progetto le autorità italiane prevedono di ottenere risparmi energetici equivalenti a tep l anno e di ridurre le emissioni di CO 2 di circa tonnellate l anno. Inoltre, l uso dell acqua riciclata dal processo industriale permetterà di ridurre il consumo di acqua da fonti naturali, esercitando così un ulteriore effetto positivo sull ambiente. 10. L intensità di aiuto prevista dalla misura in oggetto è del 50%. - Costi ammissibili 11. Le autorità italiane hanno calcolato i costi ammissibili, come previsto al punto 81 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, confrontando i costi dell investimento alla situazione controfattuale costituita da un investimento di riferimento, ossia un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente alle norme 1 OJ C 82 del , pagina 1. 2
3 comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. 12. L investimento di riferimento preso in considerazione dalle autorità italiane prevede un impianto comprendente: a) 2 caldaie alimentate a gas metano (capacità di generazione di ciascuna: 7 600kW); b) 2 generatori elettrici alimentati a gas metano (capacità di generazione di ciascuno: 8 490kW); c) 1 caldaia alimentata a gas metano (capacità di generazione: kW); d) 2 accumulatori della capacità di m 3 ciascuno. 13. Le autorità italiane hanno calcolato che i costi collegati alla realizzazione del progetto ad alta efficienza ammontano a ,15 euro. Il costo dell investimento di riferimento è di ,64 euro. La differenza ammonta quindi a ,51 euro. 14. Le autorità italiane hanno inoltre calcolato i costi di gestione (principalmente i costi di combustibile 2 ) e di manutenzione per i due investimenti nonché i benefici derivati dalla vendita di elettricità e di calore in un periodo di cinque anni. Hanno calcolato che la differenza tra i flussi di cassa dei due investimenti in un periodo di cinque anni è di ,12 euro. Pertanto, i costi ammissibili totali sono equivalenti a ,39 euro. Il contributo di ,19 rappresenta dunque il 50% dei costi ammissibili. 3. VALUTAZIONE 3.1 Requisiti procedurali 15. Le autorità italiane, avendo notificato il regime di aiuti prima della sua entrata in vigore, hanno assolto gli obblighi loro incombenti in virtù dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. 16. Le autorità italiane hanno inoltre confermato che TELCHA non ha beneficiato di aiuti illegali in passato e che non vi sono procedimenti di recupero in corso nei confronti di tale impresa. 3.2 Presenza di aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 17. L articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE fissa quattro condizioni che qualificano una misura come aiuto di Stato. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato, o di una misura finanziata mediante risorse statali. In secondo luogo, la misura deve attribuire un vantaggio al beneficiario che deve essere un impresa, cioè un soggetto pubblico o privato che svolge un attività economica. In terzo luogo, deve essere atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. 18. Per quanto riguarda la prima condizione, è opportuno osservare che la misura notificata viene concessa direttamente da un ente pubblico (segnatamente la regione Valle d Aosta) ed è finanziata direttamente dal bilancio di tale ente. 2 I parametri scelti per il calcolo dei costi e dei profitti sono i seguenti: prezzo dell elettricità: 76,48 euro/mwh; prezzo del calore: 79,80 euro/mwh; prezzo del metano: 0,275 euro/mc. 3
4 19. A beneficiare del presente progetto di regime d aiuto è un impresa. TELCHA riceverà un contributo a parziale compensazione dei costi supplementari sostenuti per portare avanti il tipo di progetto di cui sopra. Pertanto, la misura in esame conferisce un vantaggio al beneficiario. 20. La misura deve essere considerata selettiva ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE dal momento che favorisce solo un impresa. 21. L impresa beneficiaria opera in settori caratterizzati da scambi fra Stati membri e quindi la misura verosimilmente incide sugli scambi e falsa la concorrenza. In particolare, anche se il calore sotto forma di acqua calda non viene di norma trasportato per lunghe distanze, il mercato dell elettricità nell UE è aperto integralmente alla concorrenza. Inoltre, i combustibili utilizzati per generare calore (che costituiscono un alternativa all acqua calda utilizzata nel presente progetto) sono oggetto di considerevoli scambi tra Stati membri. 22. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le misure previste costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo Compatibilità 23. La Commissione ha valutato la conformità della misura oggetto della notifica con l articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e, in particolare, visto il carattere ambientale del progetto, in base alla disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, in vigore dal 2 aprile E opportuno ricordare in proposito che la disciplina degli aiuti per la tutela ambientale prevede al punto 120 quanto segue: Gli aiuti ambientali agli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficienti saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché conducano a un risparmio di energia primaria e che l impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfi la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente di cui al punto 70, paragrafo 13, e che: a) l operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulta in un risparmio di energia primaria; b) l investimento sia inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento Il progetto notificato dalle autorità italiane soddisfa tutti i requisiti di cui al precedente punto. Più specificamente, in linea con il punto 70, paragrafo 13 3, della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, il progetto si basa su due generatori ad alto rendimento che sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2004/8/CE nonché alla decisione 2007/74/CE. Inoltre il progetto darà luogo ad un risparmio di energia (come specificato al punto 7 della presente decisione). Infine, esso utilizzerà le acque reflue generate dai processi industriali di un acciaieria ubicata in una zona attigua alla centrale. 26. Come già spiegato sopra, conformemente ai punti 80 e 81 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, le autorità italiane hanno indicato come costi ammissibili i 3 Per teleriscaldamento energicamente efficiente si intende il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione 2007/74/CE. 4
5 sovraccosti d investimento necessari ai fini della conformità con gli obiettivi ambientali e, più specificamente, la differenza tra i costi del progetto in causa e quelli per la realizzazione degli investimenti di riferimento. Inoltre la Commissione osserva che l investimento di riferimento, prescelto dalle autorità italiane e descritto più nello specifico al punto 9 della presente decisione, soddisfa i criteri stabiliti al punto 81 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. 27. Infine, le autorità italiane, conformemente al punto 82 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, hanno calcolato i costi ammissibili al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso con l investimento supplementare per la tutela dell ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell investimento in esame. In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la metodologia adottata dalle autorità italiane sia adeguata ed esclude che la misura in esame possa dare luogo ad eventuali sovracompensazioni. 28. Come descritto al punto 11, l intensità dell aiuto è calcolata al 50% dei costi ammissibili, il che è conforme al punto 121 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. 29. Le autorità italiane hanno confermato che non vi è cumulo tra gli aiuti concessi nell ambito della presente misura e altre misure di aiuto. 30. Per quanto riguarda l effetto di incentivazione, il punto 142 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale fissa il principio generale secondo cui [g]li aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione. Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale devono indurre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da garantire un livello più elevato di protezione ambientale". Il punto 143 della disciplina specifica inoltre che [l]a Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi presenta la domanda di aiuto alle autorità nazionali, il progetto ha già avuto inizio Le autorità italiane hanno confermato il progetto descritto sopra non ha avuto inizio prima della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre le autorità italiane hanno dimostrato alla Commissione la necessità della misura in oggetto (in particolare sulla base dei calcoli del valore attuale netto dell investimento, sia in presenza che in assenza dell aiuto, e del periodo di ammortamento dell investimento, sia in presenza che in assenza dell aiuto). Pertanto la Commissione ritiene che le presenti misure abbiano un effetto di incentivazione e soddisfino i criteri indicati ai punti 142 e 145 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. 32. Le autorità italiane hanno inoltre confermato che forniranno alla Commissione tutte le informazioni necessarie, conformemente ai punti 198 e 199 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. 4. DECISIONE 33. La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime notificato N 364/2009 relativo ad un aiuto di Stato concesso per la realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore da processo industriale energeticamente efficiente a servizio di una rete di riscaldamento urbano nella Valle d Aosta poiché è conforme alla disciplina degli aiuti per la tutela dell ambiente (GU C 82 dell , pag. 1) ed è pertanto considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 5
6 34. La Commissione chiede all Italia di presentare una relazione annuale sull attuazione degli aiuti che le consenta di verificare l osservanza di tutte le condizioni sopra illustrate. Qualsiasi modifica alle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti deve essere preventivamente notificata. 35. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: La richiesta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione Generale Concorrenza Direzione aiuti di Stato Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: (0032) Si prega di indicare la denominazione e il numero del caso in tutta la corrispondenza. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta stima. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 6
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