COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C (2004)1615fin. Aiuto di Stato N 676/2002 Italia Impianti funiviari Valle d Aosta.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C (2004)1615fin Oggetto: Aiuto di Stato N 676/2002 Italia Impianti funiviari Valle d Aosta Signor Ministro, I. Procedura 1. Con lettera del 3 ottobre 2002, registrata il 7 ottobre 2002, le autorità italiane hanno notificato, in base all articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, le misure disposte dal disegno di legge n. 169/2002. Alla notifica ha fatto seguito lo scambio di lettere tra le autorità notificanti e i servizi della Commissione per ottenere ulteriori informazioni. Infine, con lettera del 18 marzo 2004, registrata il 25 marzo 2004, le autorità italiane hanno inviato una modifica alla misura inizialmente notificata. II. Descrizione della misura 2. La misura notificata consiste in un regime di aiuto regionale per la Valle d Aosta per lo sviluppo degli impianti funiviari e di connesse strutture di servizio. 3. L assistenza è erogata sotto forma di sovvenzioni non rimborsabili per le seguenti tipologie di investimenti: (i) costruzione, adeguamento e ammodernamento degli impianti funiviari e connesse strutture di servizio; (ii) acquisto e installazione di sistemi di innevamento artificiale; (iii) acquisto di veicoli battipista. S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari Esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/ Europese Commissie, B Brussel - Belgio - Telefono: 32 (0)

2 4. L intensità di aiuto massima di detto intervento è stata fissata secondo il seguente schema: 25 punti percentuali per il contributo accordato nel 2002; 20 punti percentuali per il contributo accordato nel 2003; 15 punti percentuali per il contributo accordato nel 2004; 10 punti percentuali per il contributo accordato nel 2005; 5 punti percentuali per il contributo accordato nel Tali intensità di aiuto sono maggiorate del 7,5% per le medie imprese e del 15% per le piccole imprese, conformemente alle norme previste nel regolamento 659/1999 per le PMI. 6. L intensità di aiuto può essere maggiorata fino alla misura massima dell 80% delle spese ammissibili nei seguenti casi : (i) investimenti attuali negli impianti destinati a soddisfare esigenze di trasporto generale: (ii) investimenti attuati nei complessi funiviari di interesse locali; (iii) investimenti finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo o a incrementare livelli di sicurezza attraverso la realizzazione di opere di stabilizzazione, nonché attraverso l acquisto ed installazione di sistemi di protezione antivalanga e di attrezzature di protezione ostacoli. 7. Gli impianti funiviari di cui al suddetto punto (ii) sono quei complessi funiviari di interesse locale, il cui bacino di utenza è essenzialmente di prossimità. In concreto, saranno considerati impianti di interesse locale gli impianti ubicati in i) stazioni di sport invernali con non più di tre impianti, per una lunghezza inclinata non superiore a inferiore a 3 km; oppure ii) stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche: (a) il numero di pass settimanali venduti nell intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e (b) il numero di letti alberghieri disponibili è inferiore o pari a Lo schema sarà applicato fino al 31 dicembre Successivamente a tale data dovrebbe sussistere unicamente la parte di regime che prevede la concessione di un sostegno finanziario agli impianti funiviari destinati ad attività sportive di interesse locale. III. Valutazione della misura (a) Esistenza dell aiuto di Stato Attività economiche svolte dai beneficiari 9. L articolo 87, paragrafo 1 del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, la misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minaccino di falsare la concorrenza. 2

3 10. La misura presentata per la valutazione consiste in un regime di sovvenzioni a fondo perduto per lo sviluppo degli impianti funiviari e delle connesse strutture di servizio. 11. Generalmente, l adozione di tali impianti è un attività estremamente redditizia esercitata da imprenditori privati a scopo di lucro. Inoltre, i percettori dei contributi oggetto attualmente di valutazione ricevono un beneficio finanziario attraverso risorse pubbliche. Infatti queste società sono esentate da parte delle spese collegate agli investimenti necessari per le loro attività economiche. 12. Va segnalato che tutti gli impianti che necessitano della misura, ad eccezione di uno, non sono utilizzati per fornire un servizio di trasporto generale (o altri servizi nell interesse generale del pubblico) ma sono connessi a servizi ausiliari all esercizio di un attività sportiva 1. Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri 13. Il numero e la qualità degli impianti di risalita e relative attrezzature, così come il prezzo per poterne usufruire, possono influenzare la scelta degli utenti. Infatti questi elementi sono di solito valutati attentamente dagli utenti prima della scelta di una stazione sciistica. Inoltre, gli utenti possono confrontare - e lo fanno - tali elementi paragonabili a differenti stazioni sciistiche dello stesso Stato membro o di altri Stati membri. Pertanto, il finanziamento di impianti sciistici in luoghi di montagna ha un impatto sulla fornitura di servizi destinati agli sporti invernali, che rappresenta l attività commerciale internazionale caratterizzata da un grado elevato di scambi intracomunitari a forte concorrenza. 14. Tuttavia, si può sostenere che impianti destinati ad attività sportive in aree con uno scarso numero di strutture dedicate alla pratica di sport invernali e con una ricettività turistica limitata, tendono ad avere un bacino di utenza meramente locale e non sono dotate di forza attuativa nei confronti di utenti che possono usare in alternativa impianti di altri Stati membri. In tali casi non vi sarebbero gravi distorsioni della concorrenza né effetti sugli scambi. 15. Di conseguenza, il contributo statale agli impianti di risalita e ad altre strutture o attrezzature destinate allo sport in aree turistiche normalmente comporta distorsioni della concorrenza ed incide sugli scambi intracomunitari. È però un dato di fatto che possono esserci casi di impianti a fune o altre strutture collegate di mero uso locale ove il contributo statale non avrebbe effetto distorsivo sulla concorrenza né ostacolerebbe gli scambi tra Stati membri e pertanto non costituirebbe aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo Per quanto concerne gli impianti funiviari destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali, di norma essi non influenzano la scelta di utenti che potrebbero avere come alternativa destinazioni situate in altri Stati membri. Tuttavia, il sostegno pubblico potrebbe recare vantaggio ad un operatore attivo a livello internazionale oppure incidere negativamente sull offerta in loco, effettiva o potenziale, di mezzi di trasporto alternativi da parte di un operatore di un altro Stato membro. Pertanto, se il sostegno finanziario agli impianti funiviari che soddisfano esigenze di trasporto generali spesso non costituisce aiuto di Stato ai sensi del trattato CE, potrebbero esservi casi in cui tale sostegno finanziario inciderebbe anche sugli scambi intracomunitari e provocherebbe distorsione di concorrenza. 1 Le autorità notificanti hanno confermato che a tutt oggi, l unico impianto funiviario che opera per esigenze di trasporto generale è la funivia di Buisson-Chamois. 3

4 (b) Compatibilità dell aiuto 17. Una volta accettata la presenza dell aiuto di Stato, si deve esaminare se sia di applicazione una delle deroghe di cui all articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato allo scopo di verificare se l aiuto in questione possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune. Queste considerazioni non pregiudicano l applicazione della regola de minimis come esplicata nel regolamento della Commissione Secondo l articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti di Stato possono essere compatibili con il mercato comune qualora agevolino lo sviluppo di talune attività e di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni di scambio in misura contraria al comune interesse. In passato, la Commissione ha ritenuto che tali requisiti per l esenzione fossero soddisfatti in circostanze simili a quelle oggi esaminate, in considerazione della minore mobilità degli sciatori. In decisioni più recenti, la Commissione è giunta alla conclusione che la fornitura di servizi destinati agli sport invernali ha raggiunto un tale grado di sviluppo economico e di concorrenza transfrontaliera, da non giustificare più un eccezione al complesso di norme stabilite per la generalità delle attività economiche. Al fine di consentire un applicazione corretta, chiara e uniforme delle regole sugli aiuti di Stato in questo settore, la Commissione ha fissato la sua politica in una decisione adottata nel 2002 e pubblicata integralmente con il titolo Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all aiuto di Stato N 376/01 (in prosieguo la decisione N 376/01 ) La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato agli impianti funiviari e ad altre strutture connesse potrebbero svolgere un ruolo importante per sostenere uno sviluppo economico equilibrato del territorio. In particolare, per quanto concerne le regioni di montagna, gli aiuti di Stato hanno permesso in passato lo sviluppo di una delle poche attività economiche locali in questa zona, con conseguenze benefiche per l occupazione e, in ultima analisi, per il radicamento della popolazione e per la difesa del territorio. 20. Tuttavia, è già stato evidenziato il fatto che la fornitura di servizi per gli sport invernali è diventata sempre più oggetto di una crescente concorrenza transfrontaliera. L accresciuta concorrenza modifica la natura dei problemi e aumenta la distorsione causata dalla presenza di aiuti in questo settore. L approssimarsi del settore alla maturità comporta un maggior rischio di concorrenza sfrenata tra differenti zone della Comunità. 21. La Commissione ha riconosciuto che le imprese del settore, in passato, hanno ampiamente beneficiato di varie forme di sostegno economico concesso dalle autorità statali, regionali e locali. Alcune di queste misure sono state considerate compatibili ai sensi dell articolo 8, paragrafo 3, lettera c). Un cambiamento di politica, che stabilisca limiti più rigorosi alla compatibilità, probabilmente comporterebbe una modifica del prezzo dei vari servizi offerti per gli sport invernali, con eventuali aumenti di prezzo per l utilizzo degli impianti di risalita, onde controbilanciare la riduzione delle sovvenzioni. Per tale motivo la Commissione ha stabilito che questo cambiamento non può essere troppo brusco ed è necessario un applicazione graduale delle regole vigenti. 2 Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all applicazione dell articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minori ( de minimis ) GU L 10 del , pag Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all aiuto di Stato N 376/01 Regime di aiuti in favore degli impianti a fune autorizzazione della Commissione sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE, GU C 172 del

5 22. La Commissione ha individuato pertanto un periodo transitorio di 5 anni - dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre durante il quale verrebbero temporaneamente ammesse intensità di aiuto più elevato per gli aiuti di Stato al settore degli impianti a fune e degli altri impianti destinati ad attività sportive. 23. Durante il periodo transitorio, la Commissione valuterà i progetti di aiuto nel settore degli impianti a fune basandosi sulle disposizioni normali contenute, tra l altro, nel regolamento della Commissione relativo agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà e, infine, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto opportuno accettare un a maggiorazione temporanea dell intensità di aiuto altrimenti giustificata sulla base della legislazione esistente, quantificata come segue: 25 punti percentuali in più per l aiuto accordato nell anno 2002; 20 punti percentuali in più per l aiuto accordato nell anno 2003; 15 punti percentuali in più per l aiuto accordato nell anno 2004; 10 punti percentuali in più per l aiuto accordato nell anno 2005; 5 punti percentuali in più per l aiuto accordato nell anno Dal 2007 in poi, saranno dichiarate incompatibili le misure di aiuto non ammissibili a nessuna delle deroghe previste dal trattato e dai vari regolamenti e orientamenti esistenti in materia di esenzioni. 25. In base alle informazioni disponibili alla Commissione, le cifre indicate, scelte quale temporanea maggiorazione dei massimali di aiuto, nonché la durata di 5 anni del periodo transitorio, sembrano soddisfare la necessità, da un lato, di permettere alle diverse zone di beneficiare di un arco di tempo sufficiente per trarre vantaggio dalle disposizioni temporanee e ai beneficiari di adeguarsi al nuovo approccio e, dall altro lato, di allineare il trattamento riservato a questo settore a quello di altre attività economiche entro un periodo di tempo ragionevole. 26. Fatto importante, nella decisione N 376/01, la Commissione ha indicato che un regime di aiuti destinato ad un tipo specifico di impianti, oppure che concede vantaggi che variano in funzione dei diversi tipi di impianti, dovrebbe stabilire criteri oggettivi sulla cui base si possano poi stabilire le categorie di beneficiari 4. Tra gli eventuali criteri per distinguere i diversi tipi di impianti figura tra l altro il numero totale e la capacità degli impianti, la presenza, nella zona, di altre installazioni finalizzate al turismo, la caratterizzazione, prevalentemente locale, dell utenza ecc. 27. Il regime notificato è stato pertanto concepito conformemente ai casi già autorizzati dalla Commissione più specificamente la decisione N 376/01. 4 Paragrafo 28. 5

6 28. In particolare, le autorità notificanti hanno fissato criteri opportuni sulla base dei quali distinguono le diverse categorie di beneficiari del sostegno finanziario. 29. Infatti le società che gestiscono impianti funiviari destinati ad attività sportive in stazioni turistiche beneficeranno dell aiuto di Stato secondo le modalità e i limiti stabiliti nella decisione della Commissione N 376/01. Pertanto tale aiuto è compatibile con le regole sugli aiuti di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. 30. Per quanto concerne l aiuto finanziario concesso a società che gestiscono impianti dedicati ad attività sportive in località che dispongono di limitate capacità turistiche, le autorità hanno fissato criteri obiettivi e ragionevoli per la loro individuazione. Tali criteri, nel caso specifico, sembrano adeguati considerate anche le caratteristiche geofisiche della regione Valle d Aosta nonché le caratteristiche delle sue infrastrutture e gli impianti connessi al turismo. Il sostegno finanziario è concesso agli impianti che soddisfano i criteri indicati al paragrafo 7 di cui sopra non costituiscono, attualmente, aiuto di Stato ai sensi del trattato CE. La Commissione desidera ricordare alle autorità italiane l obbligo di cui all articolo 21 paragrafo 1 del Regolamento del Consiglio (CE) N. 659/1999, il quale impone agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4. Alla luce di tale disposizione, ed al fine di monitorare la correttezza nel tempo dei criteri sopra menzionati, la Commissione invita le autorità italiane ad indicare, nell ambito delle relazioni annuali, il numero di turisti stranieri alloggiati, mensilmente, negli alberghi e -nei limiti del possibile- in altre residenze turistiche, per ciascuna stazione sciistica valdostana considerata di carattere locale. 31. Infine, nel caso di specie, neppure il sostegno finanziario previsto per gli impianti funiviari destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali costituisce aiuto di Stato ai sensi del trattato CE. Come menzionato, la sola funivia esistente per fini di trasporto generale e la Buisson-Chamois. Questo impianto é di proprietà e gestito dalla Regione Valle d Aosta ed é il solo impianto gestito dalla stessa. Attualmente non esistono adeguati mezzi di trasporto alternativi per connettere la cittadina di Chamois al resto della Regione. Infatti, essa é la sola connessione tra Chamois (94 abitanti) ed il fondo valle (in corrispondenza della cittadina di Buisson). Sulla base di queste circostanze, la gestione della funivia Buisson-Chamois non potrebbe costituire una attività economica suscettibile di produrre un profitto che potrebbe interessare alcun operatore privato. 6

7 IV. Decisione 32. In base alle considerazioni di cui sopra l aiuto è quindi compatibile con il trattato CE in virtù dell articolo 87, paragrafo 3, lettera ) del trattato 5. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo aiuti di Stato J70, 4/151 B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione 5 La presente decisione non pregiudica l applicazione di altre normative comunitarie pertinenti. In particolare, la Commissione rappresenta alle autorità italiane gli obblighi ad essa incombenti ai sensi: (i) della Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 sugli impianti a fune destinati al trasporto di persone, GU L 106 del , pag. 21; (ii) la Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (come modificata dalle Direttive 2002/88 e 2004/26) per quanto riguarda il supporto accordato per l acquisizione di veicoli es. spazzaneve (la Direttiva impone limiti di emissione per quanto riguarda i motori di questi veicoli a partire dal 2006), GU L 059 del , pag. 1; e (iii) la Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) (GU L 61 del , p. 31, in vigore dal ), che copre anche la Valle d Aosta e impone agli Stati Membri il rispetto dei principi della precauzione, del chi inquina-paga e della cooperazione e li obbliga ad assicurarsi che le attività turistiche sia in linea con gli standards ecologici e sociali richiesti. 7

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