Aiuto di Stato N 457/ Italia Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nella Regione Marche

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.IV.2008 C(2008)1590 Oggetto: Aiuto di Stato N 457/ Italia Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nella Regione Marche Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 6 agosto 2007 le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un regime di aiuti relativo a ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Dopo un esame preliminare, la Commissione ha ritenuto che le informazioni ricevute non fossero sufficienti e, con lettera del 5 settembre 2007, ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 16 ottobre 2007, mediante la quale hanno anche esteso il campo di applicazione del regime al settore agricolo. Con lettera del 14 dicembre 2007 la Commissione ha richiesto di rinviare la decisione fino al 15 gennaio Il 21 gennaio 2008 la Commissione ha approvato il regime notificato. Nella decisione la Commissione non ha incluso la tardiva estensione del regime al settore agricolo effettuata dalle autorità italiane. Con lettera del 12 marzo 2008 le autorità italiane hanno chiarito che la Commissione aveva omesso tale estensione. 2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI (2) Il regime notificato è volto al sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nella Regione Marche, sulla base di un bando per la promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive. L'intervento intende stimolare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese della regione con un'attenzione prioritaria per i settori strategici della struttura economica regionale. (3) Si tratta di una misura nuova che non sostituisce alcun regime di aiuti preesistente. L'autorità che concede gli aiuti è la Regione Marche. (4) Secondo le autorità italiane, le autorità erogatrici vincoleranno giuridicamente i soggetti beneficiari degli aiuti al rispetto dei termini e delle modalità degli aiuti, indicati nella S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commissione europea, B-1049 Bruxelles Belgio Telefono: (0)

2 descrizione del regime notificato; nel caso di violazione di detti termini e condizioni da parte dei beneficiari, le autorità erogatrici potranno intraprendere azioni legali per il recupero degli aiuti Beneficiari (5) Il regime è destinato esclusivamente alle imprese di qualsiasi dimensione e non si applica ad organismi di ricerca e ad intermediari dell'innovazione. Il numero previsto di beneficiari va da 11 a 50 per anno. (6) Le attività ammissibili possono essere svolte in parte nella regione Marche. La base giuridica non preclude la possibilità di svolgere alcune delle attività al di fuori del territorio regionale. (7) Le imprese ammissibili sono imprese manifatturiere e di servizi che presentano domanda per ricevere contributi. Possono richiedere aiuti a titolo del regime le grandi imprese e le PMI, quali intese dalla definizione comunitaria di PMI 1. Il regime non è destinato ad un settore specifico. Esso non si applica tuttavia all'estrazione di materiali combustibili e di metalli, all'industria siderurgica, al settore automobilistico e alla costruzione di navi superiori a 100 tonnellate e ad altri settori minori. Il regime si applica al settore dell'agricoltura. Come confermato dalle autorità italiane, gli aiuti a favore di imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2 sono esclusi dal campo di applicazione del regime Modalità dell'aiuto, stanziamento e durata (8) Lo stanziamento totale del regime ammonta a 30 milioni di EUR. Gli aiuti concessi per ciascun progetto andranno da un minimo di EUR ad un massimo di 2 milioni di EUR. Il regime decorre dalla data di approvazione da parte della Commissione e scade il 31 dicembre (9) Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributi diretti a fondo perduto Condizioni per i progetti in collaborazione tra imprese (10) Ai sensi del regime proposto, i progetti possono essere svolti in collaborazione tra diverse imprese. Il tipo di accordi verrà stabilito dalle imprese partecipanti. In forza degli accordi di collaborazione tra imprese, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuendo alla sua attuazione e condividendone rischi e risultati. Le autorità che concedono l'auto verificheranno tali accordi per garantire che vi sia reale collaborazione e non semplice ricerca contrattuale Condizioni per la ricerca contrattuale per conto di imprese (11) Le autorità italiane hanno confermato che la ricerca contrattuale svolta da enti pubblici per conto di imprese si effettua a condizioni di mercato. Le imprese decideranno in modo autonomo se subappaltare interamente o in parte le proprie attività di RSI onde ottenere dall'investimento il massimo rendimento. Esse sono libere di scegliere l'organismo che meglio soddisfa le esigenze del tipo e del livello di ricerca da 1 GU L 124 del , pag GU C 244 del , pag. 2. 2

3 commissionare. I dettagli saranno definiti nell'accordo tra le parti, in cui ciascuno dei due partner specifica i termini e le condizioni del servizio. Per tali progetti, l'impresa è proprietaria dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso Condizioni per i progetti in collaborazione tra imprese e organismi di ricerca pubblici (12) Le autorità italiane hanno confermato che, onde garantire che non venga concesso alcun aiuto di Stato indiretto ad imprese attraverso organismi pubblici di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, saranno rispettate le condizioni previste al punto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ("disciplina RSI"): (a) (b) (c) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti; i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI; l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso. (13) Le autorità italiane hanno confermato che, se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e la singola valutazione del progetto di collaborazione non porta ad escludere la presenza di un aiuto di Stato, verrà considerato come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca Aiuti a favore di progetti di R&S (14) I progetti di R&S che beneficiano di aiuti a titolo del regime notificato rientrano nelle fasi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come definiti al punto 2.2, lettere f) e g), della disciplina RSI 3. (15) Le imprese devono dimostrare che a) vi è un aumento incrementale della spesa in R&S rispetto al periodo precedente oppure b) la spesa è collegata ad uno spostamento strategico della R&S per l'impresa; in tale contesto l'impresa assume un rischio significativo per svolgere ricerche su una tecnologia fondamentalmente innovativa, impegnativa e nuova per l'impresa stessa, senza che vi sia tuttavia un aumento significativo della spesa rispetto al periodo precedente. (16) I costi ammissibili per i progetti di R&S sono: 3 Le autorità italiane hanno confermato che la classificazione delle attività di R&S avverrà in conformità alla prassi della Commissione o agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a "The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development" (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2002). 3

4 (a) (b) (c) (d) (e) (f) i costi di personale (stipendi e salari lordi, compreso i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto di ricerca); i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per la RSI, compresi i costi per lo sviluppo del sito, nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca; altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali (compresa la prototipizzazione), forniture, spese di viaggio e di soggiorno, spese di certificazione e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca. (17) Le intensità di base degli aiuti ai progetti di R&S a favore delle grandi imprese sono: (a) (b) il 50% per la ricerca industriale; il 25% per lo sviluppo sperimentale. (18) Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, la misura prevede una maggiorazione del 20% a favore delle piccole imprese e del 10% a favore delle medie imprese, cui si aggiunge una maggiorazione del 15%, fino ad un'intensità massima di aiuto dell'80%, conformemente al punto 5.1.3, lettera b), della disciplina RSI. (19) Sintesi delle intensità di aiuto: Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese Ricerca industriale 70% 60% 50% Ricerca industriale in collaborazione 80% 75% 65% Sviluppo sperimentale 45% 35% 25% Sviluppo sperimentale in collaborazione 60% 50% 40% 4

5 (20) Nel caso in cui il progetto di R&S copra diversi strumenti di aiuto e diverse fasi di R&S, le autorità italiane hanno confermato che i costi ammissibili saranno imputati ad una categoria specifica di R&S Cumulo (21) Non sono cumulabili gli aiuti a copertura delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto. Le imprese potranno chiedere aiuti a titolo della regola "de minimis" 4 e della disciplina RSI, purché i costi ammissibili non siano gli stessi. Gli aiuti a favore della RSI non sono cumulabili con il sostegno "de minimis" a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nel regime in questione. (22) Nei moduli di richiesta relativi al regime i richiedenti dovranno indicare se hanno chiesto o ricevuto altri aiuti di Stato per il progetto in questione Effetto di incentivazione (23) Il progetto per cui viene richiesto il finanziamento non deve essere stato avviato prima della presentazione della domanda di contributo da parte dell'impresa. Ciò non esclude tuttavia che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato. (24) Le autorità italiane si sono impegnate a verificare la presenza di un effetto di incentivazione ai sensi del capo 6 della disciplina RSI, segnatamente nel caso delle grandi imprese e dell'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi. Le relazioni annuali presentate dalle autorità italiane indicheranno in che modo, prima di concedere l'aiuto, si è provveduto a valutare l effetto di incentivazione tramite gli indicatori quantitativi e qualitativi di cui al capo 6 della disciplina RSI, segnatamente l'aumento delle dimensioni del progetto, della portata, del ritmo e della spesa per la RSI Notifiche individuali (25) Le autorità italiane hanno confermato che ogni aiuto concesso nel quadro del regime in esame sarà notificato individualmente alla Commissione qualora superi le soglie al di là delle quali è previsto un esame dettagliato, stabilite al punto 7.1 della disciplina RSI Relazioni e monitoraggio (26) Le autorità italiane si sono impegnate al rispetto delle disposizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 10 della disciplina RSI. (27) Le autorità italiane si sono impegnate a presentare relazioni annuali relative all'esecuzione del regime di aiuti notificato comprendenti le informazioni necessarie a dimostrare l'effetto di incentivazione nel caso di aiuti concessi a grandi imprese e per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi. Il testo integrale del regime verrà pubblicato sul sito Internet (28) Ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale in base al regime il cui importo ecceda 3 milioni di EUR, le autorità italiane forniscono alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard allegato alla disciplina RSI. Le autorità italiane si sono 4 Aiuti de minimis regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione. 5

6 impegnate a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti a titolo del regime per un periodo di dieci anni. 3. ESISTENZA DI AIUTI 3.1. Legittimità (29) Notificando la misura in questione prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno rispettato gli obblighi loro imposti dall articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Le autorità italiane hanno confermato che il regime verrà applicato solo dopo essere stato approvato dalla Commissione Esistenza di aiuti (30) La Commissione ha analizzato l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Data la natura della misura notificata, l'esistenza di aiuti di Stato è stata analizzata anche sulla base dei criteri di cui al capo 3 della disciplina RSI Aiuti di Stato diretti alle imprese (31) Nella misura in cui gli aiuti sono concessi a beneficio delle imprese, il finanziamento pubblico delle attività in questione costituisce, in linea di principio, aiuto di Stato. (32) Il regime notificato è finanziato tramite il bilancio della Regione Marche, ovvero mediante risorse statali. Esso è inteso a favorire un numero limitato di imprese e di organismi di ricerca dediti ad attività economiche, che verranno selezionati nella fase di esecuzione del regime. Si tratta pertanto di una misura selettiva. Grazie agli aiuti previsti dal regime, i beneficiari potranno inoltre migliorare nell'insieme la loro situazione finanziaria e godere di una migliore posizione sul mercato. Il regime in questione non esclude la concessione di aiuti ad imprese operanti in settori economici nei quali avvengono scambi intracomunitari. Lo stesso dicasi per le attività economiche svolte dagli organismi di ricerca e dagli intermediari dell'innovazione ammissibili agli aiuti in questione. Occorre pertanto dedurre che gli aiuti di cui al regime sono atti a falsare la concorrenza e incidere quindi sugli scambi tra gli Stati membri. (33) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE Aiuti di Stato indiretti alle imprese tramite attività di ricerca in collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici (34) Conformemente al punto della disciplina RSI, nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici, la Commissione ritiene che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione se ricorre una delle seguenti condizioni: (a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti; 6

7 (b) (c) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI; l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso. (35) Come sopra illustrato, il regime è conforme alle condizioni summenzionate e risulta quindi in linea con le disposizioni di cui al punto della disciplina RSI. (36) La Commissione può pertanto concludere che le imprese che beneficiano direttamente del regime non ricevono alcun aiuto di Stato indiretto attraverso la partecipazione a progetti di collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici Aiuti di Stato indiretti alle imprese tramite attività di ricerca contrattuale in collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici (37) Conformemente al punto della disciplina RSI, nel caso di progetti di ricerca contrattuale realizzati da un organismo di ricerca per conto di un'impresa, l'organismo di ricerca fornisce il servizio al prezzo di mercato e l'impresa è proprietaria dei risultati del progetto. Come sopra illustrato, le condizioni previste per la ricerca contrattuale ad opera di enti sono conformi al punto della disciplina RSI. 4. VALUTAZIONE 4.1. Base per la valutazione della compatibilità (38) La Commissione ha valutato le misure previste dal regime di aiuti notificato sotto il profilo della compatibilità con il mercato comune alla luce della disciplina RSI che specifica le disposizioni generali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in materia di RSI. (39) Il punto 2.1 della disciplina RSI precisa che sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti a favore di imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 5. Come già precisato, tale categoria di imprese non rientra nel campo di applicazione del regime notificato Aiuti a favore di progetti di R&S (40) Come illustrato al punto 14, le fasi di R&S che possono beneficiare del regime risultano conformi alle definizioni di cui al punto 2.2, lettere f) e g), della disciplina RSI e quindi alla disciplina stessa. (41) Il punto della disciplina RSI specifica che la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una o più delle categorie di R&S (la classificazione delle diverse attività di R&S si basa sul cosiddetto manuale di Frascati dell'ocse). 5 GU C 244 del , pag. 2. 7

8 Quando un progetto prevede vari compiti, ognuno di essi deve rientrare in una delle categorie di R&S. Come precisato al punto 14, le categorie di ricerca vengono stabilite conformemente al punto della disciplina RSI. (42) I costi ammissibili, menzionati al punto 16, risultano conformi ai costi ammissibili previsti dal punto della disciplina RSI e quindi alla disciplina stessa. (43) L'intensità massima di aiuto è del 50% per la ricerca industriale e del 25% per lo sviluppo sperimentale, conformemente al punto della disciplina RSI. Il punto 5.1.3, lettera a), della disciplina RSI prevede che i massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale possono essere maggiorati quando l'aiuto è destinato a PMI e che l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. A concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 5.1.3, lettera b), punti da i) a iii), della disciplina R&S&I. Come specificato ai punti 17, 18 e 19, il regime è conforme a dette disposizioni. (44) La Commissione può pertanto concludere che gli aiuti a favore di progetti di R&S sono in linea con la disciplina RSI Effetto di incentivazione (45) Conformemente al capo 6 della disciplina RSI, per gli aiuti al progetto a favore di grandi imprese e per gli aiuti all'innovazione dei processi e all'organizzazione nei servizi, l'effetto di incentivazione deve essere verificato al momento della presentazione della domanda. Nelle relazioni annuali presentate alla Commissione, lo Stato membro deve dimostrare come ha valutato l'effetto di incentivazione dell'aiuto prima di concederlo, avvalendosi degli indicatori di cui al capo 6 della disciplina RSI. (46) Le condizioni per la verifica dell'effetto di incentivazione risultano conformi al capo 6 della disciplina Notifiche individuali (47) Conformemente al punto 7.1 della disciplina RSI, la Commissione effettuerà un esame più dettagliato delle misure soggette a notifica individuale. Si tratta, in primo luogo, delle norme in materia di notifica individuale che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria e, in secondo luogo, delle misure che rientrano nel campo di applicazione della disciplina RSI. Vanno notificate individualmente, per impresa e per progetto, le intensità di aiuto: 10 milioni di EUR in caso di ricerca prevalentemente industriale e 7,5 milioni di EUR per lo sviluppo sperimentale. (48) Come specificato al punto 25, le autorità italiane si sono impegnate a notificare, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli aiuti individuali conformemente al punto 7.1 della disciplina RSI. Il regime risulta pertanto conforme ai requisiti previsti per la notifica individuale Cumulo (49) Conformemente al capo 8 della disciplina RSI, è possibile il cumulo degli aiuti concessi a titolo del regime notificato con qualsiasi altro aiuto finanziato tramite fondi locali, 8

9 regionali, nazionali o comunitari a copertura dei medesimi costi; in tal caso, si applicherà il massimale più favorevole secondo la normativa comunitaria. Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno "de minimis" a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella relativa disciplina. (50) Come specificato ai punti 21 e 22, il regime non prevede il cumulo a copertura degli stessi costi che superano i massimali di aiuto applicabili, compreso il sostegno "de minimis" a favore dei medesimi costi ammissibili. La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni in materia di cumulo Relazioni e monitoraggio (51) Conformemente al punto della disciplina RSI, gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione. Oltre a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 659/ e dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione 7, dette relazioni contengono, per ciascuna misura, le seguenti informazioni: il nome del beneficiario; l'importo dell'aiuto per beneficiario; l'intensità dell'aiuto; i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati, comprese le informazioni necessarie a dimostrare l'effetto di incentivazione degli aiuti. Le relazioni annuali, come precisato al punto 27, verranno presentate conformemente alla disciplina RSI. (52) Il punto della disciplina RSI prevede la pubblicazione su Internet del testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e la comunicazione alla Commissione del relativo indirizzo Internet. Il regime non deve essere applicato prima della pubblicazione su Internet di tali informazioni. Conformemente al punto della disciplina RSI, lo Stato membro è tenuto a conservare per dieci anni registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure di RSI. Ogni qualvolta è concesso un aiuto in base al regime il cui importo ecceda 3 milioni di EUR, devono essere fornite alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard allegato alla disciplina RSI, conformemente al punto della disciplina medesima. Le disposizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al punto 28 sono conformi al punto 10.1 della disciplina RSI. (53) La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni in materia di relazioni e monitoraggio Conclusione (54) Il regime soddisfa le condizioni di cui alla disciplina RSI. La Commissione conclude pertanto che esso è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 5. DECISIONE (55) La presente nuova decisione estende il regime notificato al settore agricolo e sostituisce la decisione del 21 gennaio 2008 di approvazione del regime stesso. 6 GU L 83 del , pag GU L 140 del , pag. 1. 9

10 (56) La Commissione ritiene che gli aiuti concessi sulla base del notificato regime di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE ed ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di detto regime. (57) La Commissione ricorda alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tutti i piani di rifinanziamento o di modifica del regime di aiuti devono essere notificati alla Commissione. (58) Le autorità italiane pubblicheranno su Internet il testo integrale del regime di aiuti definitivo prima della sua esecuzione. (59) La Commissione ricorda inoltre al governo italiano l'obbligo di presentare relazioni annuali relative all'esecuzione del regime notificato comprendenti le informazioni necessarie a dimostrare l'effetto di incentivazione nel caso di aiuti concessi a grandi imprese o per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: La richiesta deve essere inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione aiuti di Stato Protocollo Aiuti di Stato B 1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 10

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