Aiuto di Stato N 752/2006 Italia Regime di aiuti all'innovazione per la costruzione navale

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.IV.2007 C(2007)1998 Oggetto : Aiuto di Stato N 752/2006 Italia Regime di aiuti all'innovazione per la costruzione navale Signor Ministro, 1. Procedimento (1) Il 17 novembre 2006 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di introdurre un nuovo regime di aiuti all'innovazione nel settore della costruzione navale. Con lettera del 22 dicembre 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni supplementari, che sono state inviate il 16 gennaio Il 14 febbraio 2007 la Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori delucidazioni, cui l'italia ha risposto il 21 febbraio Descrizione del regime (2) Il regime prevede la concessione di aiuti all'innovazione, in base alla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale 1 ("la disciplina"), sotto forma di sovvenzioni dirette ai beneficiari seguenti: a) imprese di costruzione navale, adibite alla costruzione di navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma; b) imprese di riparazione navale, adibite alla riparazione o revisione di navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma; c) imprese per la trasformazione navale, adibite alla trasformazione di navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma, secondo le definizioni della richiamata disciplina. (3) Gli aiuti all'innovazione possono essere concessi per l'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente più avanzati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunità. La 1 GU C 317 del , pag. 11. La disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale è stata prorogata al 31 dicembre 2008 con decisione della Commissione del 24 ottobre 2006 (GU C 260 del , pag. 7). S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: (32-2)

2 realizzazione del prodotto o del processo innovativo deve comportare un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. (4) In base al regime notificato sono ammissibili agli aiuti all'innovazione i prodotti e i processi seguenti. a) Nuova classe di navi: l'aiuto può essere concesso per lo sviluppo e la progettazione di una nuova classe di navi basate su una prima nave di una serie potenziale (prototipo). b) Nuovi componenti e sistemi di una nave: l'aiuto può essere concesso per le parti innovative di una nave, tali da poter essere isolate da questa come elemento separato. c) Nuovi processi: l'aiuto può essere concesso per lo sviluppo e la realizzazione di processi innovativi inerenti alla produzione, pianificazione, logistica o progettazione. (5) Il Ministero dei Trasporti è responsabile del presente regime, cui è assegnato un bilancio annuale di 30 milioni di euro. Il regime è notificato per un periodo di tre anni, che si conclude il 31 dicembre Per quanto attiene al periodo successivo alla scadenza della disciplina alla fine del 2008, le autorità italiane si sono impegnate a notificare il regime modificato, nel caso in cui la disciplina fosse modificata o abrogata. Intensità dell'aiuto (6) L'aiuto all'innovazione per i prodotti e i processi può essere concesso fino ad un'intensità massima del 20% dei costi ammissibili definiti in appresso. Tale intensità massima non può essere superata cumulando altri aiuti. Costi ammissibili (7) Relativamente alla realizzazione di una nuova classe di navi, ammissibile agli aiuti all'innovazione, si considerano ammissibili i costi di progettazione, che comprendono: a) sviluppo concettuale; b) progettazione di base; c) progettazione funzionale; d) progettazione di dettaglio; e) studi, test, modelli e simili legati allo sviluppo e al progetto della nave; f) pianificazione e realizzazione del progetto; g) test e collaudi del prodotto; h) è esclusa la normale progettazione ingegneristica equivalente a quella eseguita per una classe di navi precedente. (8) Relativamente ai componenti o sistemi ammissibili agli aiuti all'innovazione, sono ammissibili i costi seguenti nella misura in cui sono strettamente connessi all'innovazione: a) sviluppo e progettazione; b) costi per test e modelli della parte innovativa; c) materiali e attrezzature; d) in casi eccezionali i costi di costruzione e di istallazione di un nuovo componente necessario a validare l'innovazione, a condizione che siano limitati all'importo minimo necessario allo scopo. 2

3 (9) Relativamente ai nuovi processi, si considerano ammissibili i costi seguenti nella misura in cui sono strettamente connessi all'innovazione: a) sviluppo e progettazione; b) materiali e attrezzature; c) test e collaudi del nuovo processo, se necessario; d) studi di fattibilità eseguiti nei 12 mesi precedenti la domanda di aiuto. (10) I costi ammissibili comprendono anche i costi per l'acquisto, presso terzi, di merci e servizi che siano direttamente ed esclusivamente connessi alla parte innovativa del progetto. Attuazione del regime e procedure (11) Sarà istituito un comitato consultivo, il "Comitato Tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale" (di seguito "il comitato"), che sarà consultato dal Ministero dei Trasporti in merito alla valutazione delle domande di aiuto. Presieduto dal Ministro dei Trasporti o dal Suo delegato, il comitato è composto da rappresentanti di università e di istituti di ricerca scientifica specializzati in ingegneria navale, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale, nonché da esperti qualificati designati dal Ministero dei Trasporti. Possono partecipare al comitato rappresentanti dei sindacati, che però non votano sulla valutazione del progetto. Tutti i membri del comitato sono indipendenti dai cantieri navali, dai fornitori o da qualsiasi altra impresa che potrebbe trarre vantaggio dal regime di aiuto. (12) Il comitato deve confermare che l'aiuto è richiesto per un progetto che rappresenta un'innovazione, nei termini sopra definiti, rispetto allo stato dell'arte della costruzione navale nella Comunità europea (valutazione qualitativa) e deve accertarsi anche che i costi ammissibili siano stati finalizzati esclusivamente a finanziare le parti innovative del progetto in questione (valutazione quantitativa). (13) Il presente regime di aiuti si applica soltanto ai progetti per i quali l'importo totale degli aiuti non supera 150 euro per tonnellata di stazza lorda compensata per una nave, o 5 milioni di euro per nuovi processi. (14) La domanda di aiuto ai sensi del presente regime deve includere una descrizione dell'innovazione, in termini qualitativi e quantitativi. I richiedenti devono fornire le informazioni compilando il modulo A e il modulo B rispettivamente. Il modulo A, il modulo B ed un ulteriore modulo C per il monitoraggio ex-post sono allegati in copia alla presente lettera. (15) La domanda di aiuto può essere accolta solo a condizione che il richiedente sottoscriva successivamente un contratto vincolante per la realizzazione del progetto o processo specifico di costruzione, riparazione o trasformazione navale per il quale è richiesto l'aiuto. L'aiuto sarà erogato soltanto dopo la firma del contratto in questione. In caso di annullamento del contratto o di abbandono del progetto tutti gli aiuti erogati devono essere rimborsati con gli interessi a decorrere dalla data di erogazione. Analogamente, in caso realizzazione parziale del progetto, gli aiuti non utilizzati per le spese di innovazione ammissibili devono essere rimborsati maggiorati degli interessi. Il tasso 3

4 di interesse applicato sarà il tasso di riferimento, consultabile sul sito Internet della Commissione europea 2. (16) In seguito alla firma del progetto riguardante o comprendente l'innovazione, nelle fasi di progettazione e di costruzione è versato al richiedente fino all'80% dell'aiuto concesso a seconda dello stato di avanzamento del progetto, che va adeguatamente dimostrato. L'aiuto restante può essere erogato soltanto a progetto ultimato e in base alle spese realmente sostenute e comprovate dal richiedente. Monitoraggio ex-post (17) Per assicurare la trasparenza ed un monitoraggio effettivo, le autorità italiane trasmettono annualmente alla Commissione europea una descrizione sommaria in base al modulo C, nonché copia della domanda iniziale di aiuto. 3. Valutazione (18) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi mediante risorse statali a determinate imprese, se falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE possono essere considerate compatibili se sono comprese fra le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 o 3, del trattato CE. (19) La misura in esame consiste in un regime a norma del quale l'italia concederebbe aiuti all'innovazione a favore di imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale in Italia. La misura comporta vantaggi economici per alcune imprese, ed è di natura tale da rischiare di falsare la concorrenza. Poiché nel settore in cui operano i beneficiari sussistono scambi fra Stati membri nel mercato comune, la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. (20) Scopo del regime è sostenere, con aiuti all'innovazione, le imprese che operano nel settore della costruzione, riparazione e trasformazione navale. Nella disciplina sono contenute norme specifiche riguardanti gli aiuti di Stato al settore, compreso l'aiuto all'innovazione. (21) Uno degli obiettivi della disciplina è quello di promuovere una maggiore efficienza e competitività nei cantieri navali della Comunità europea, in particolare incentivando l'innovazione. La Commissione riconosce che il settore della costruzione navale presenta alcune caratteristiche che lo rendono unico e lo distinguono dagli altri, si pensi alle serie di breve produzione, alle dimensioni, al valore e alla complessità delle unità prodotte, nonché al fatto che le navi prototipo sono successivamente utilizzate commercialmente. (22) Benché costituiscano un sostegno efficace, gli aiuti all'innovazione non devono condurre a distorsioni della concorrenza nel mercato comune. Per essere efficace, un regime di aiuti all'innovazione deve rispettare gli obblighi propri del processo imprenditoriale, in particolare permettere l'approvazione dell'aiuto in fase 2 4

5 precontrattuale. Nel contempo la procedura deve essere trasparente e consentire un monitoraggio soddisfacente, pur limitando l'onere amministrativo allo stretto necessario. (23) Il regime proposto si applica unicamente al settore navale, secondo la definizione di cui al paragrafo 10 della disciplina. Conformemente alla sua lettera d), punto iv), il regime non si applica alle unità da pesca. (24) La sezione della disciplina fissa gli obblighi e le condizioni per concedere aiuti all'innovazione. Il 20% dell'intensità lorda di aiuto previsto nel regime notificato è conforme al paragrafo 15 della disciplina e tale massimale non può essere superato cumulando l'aiuto all'innovazione con altre misure di aiuto per gli stessi costi ammissibili. (25) Gli aiuti riguardano l'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, secondo le definizioni di cui al paragrafo 15, lettera a) della disciplina. I beneficiari potenziali dovranno presentare domande circostanziate e il carattere innovativo del progetto sarà verificato da esperti indipendenti. Per quanto attiene al carattere innovativo, la Commissione rammenta che esistono procedure in materia di progettazione e produzione innovativa, già collaudate e verificate con successo nell'ambito delle attività di R&S finanziate dall'unione europea. Di conseguenza dette procedure non possono ricevere aiuti nel quadro del presente regime. (26) Il regime stabilisce disposizioni dettagliate per l'erogazione e l'eventuale rimborso degli aiuti, che garantiscono che gli aiuti siano veramente utilizzati per il progetto annunciato. (27) I costi ammissibili, di cui ai precedenti punti 7, 8, lettere a) a c), 9 e 10 si limitano all'aiuto per spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo, direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto, conformemente al paragrafo 15, lettera b), prima frase, della disciplina. Quanto ai costi ammissibili di cui al punto (8), lettera d), la Commissione ritiene che siano costi di innovazione tecnologica eccezionali, com'è stato ampiamente riconosciuto dalla pertinente letteratura specializzata e dal settore, in linea, quindi, con le condizioni di cui al paragrafo 15, lettera b), seconda frase, della disciplina. (28) Come già osservato, i costi ammissibili saranno verificati da un esperto indipendente in base alle domande circostanziate dei potenziali beneficiari. (29) Per quanto riguarda la necessità dell'aiuto, la Commissione fa notare che il regime proposto non fornisce nessun aiuto nel caso in cui, al momento di presentare la domanda, il cantiere navale e l'acquirente abbiano già concluso un contratto vincolante volto a realizzare il progetto per il quale viene richiesto l'aiuto all'innovazione. Analogamente qualora il richiedente abbia già iniziato ad applicare il nuovo processo di costruzione, riparazione o trasformazione navale, per il quale chiede l'aiuto all'innovazione, la domanda è respinta. La Commissione osserva inoltre che i costi ammissibili, tranne quelli per gli studi di fattibilità per nuovi processi, sono strettamente limitati alle spese sostenute in data posteriore alla domanda di aiuto. 5

6 (30) Le relazioni di monitoraggio trasmesse annualmente dalle autorità italiane consentiranno alla Commissione un controllo effettivo sull'applicazione del regime. (31) L'Italia si è impegnata a sospendere gli aiuti concessi dal presente regime a qualsiasi impresa che abbia ricevuto aiuti illegali e incompatibili in base alle misure sottoelencate, fintantoché l'impresa interessata non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato l'aiuto incompatibile maggiorato degli interessi: - Interventi a favore dell'occupazione (CR 49/98) - Esenzioni fiscali e prestiti agevolati a imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (CR 27/99) - Disposizioni urgenti in materia di occupazione (CR 62/03) - Proroga della legge Tremonti bis (CR 57/03) - Incentivi fiscali diretti a favore di nuove società quotate in borsa (CR 8/04). 4. Decisione La Commissione ricorda l'impegno assunto dalle autorità italiane, per il periodo successivo al 31 dicembre 2008, di notificare il regime modificato qualora la disciplina non fosse prorogata o fosse modificata. In considerazione di quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che il regime notificato relativo di aiuto all'innovazione per la costruzione navale soddisfa le condizioni della disciplina sugli aiuti di Stato alla costruzione navale ed è pertanto compatibile con mercato comune. La Commissione non solleva quindi obiezioni nei confronti del regime di aiuto cui l'italia intende dare esecuzione. Se la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda deve essere inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax : + 32 (0) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione Per la Commissione Vladimir ŠPIDLA Membro della Commissione 6

7 AIUTO ALL'INNOVAZIONE MODULO A INNOVAZIONE E INNOVATIVITÀ Denominazione dell'innovazione (titolo) Descrizione dell'innovazione Elenco elementi / componenti innovativi Parte innovativa Elementi di base per il raffronto Descrizione della parte innovativa rispetto agli elementi di base Descrizione del rischio Rischio Conseguenze del rischio 7

8 AIUTO ALL'INNOVAZIONE MODULO B Costo ammissibile per l'aiuto all'innovazione Sviluppo concettuale Progettazione funzionale Progettazione di dettaglio Modelli Gestione Acquisti, ecc. Costruzione (materiale) Costruzione (lavoro) TOTALE Ore/ persona (impiegato) x h X h x h x h xh x h Ore/ persona (operaio) x h x h Servizi di professionisti Materiale Lavoro dato in appalto Consegne chiavi in mano Prove TOTALE 8

9 MODULO C (MONITORAGGIO EX-POST) Si prega di fornire le seguenti informazioni: a) Denominazione del regime di aiuti b) Ente pubblico erogante c) Data in cui la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti e numero di riferimento dell'aiuto di Stato d) Stato, regione e comune in cui ha sede il beneficiario dell'aiuto e) Nome dell'impresa, e, se necessario, delle società madri f) Tipo di aiuto concesso: si indichi se costituisce (i) aiuto per una nuova classe di navi, (ii) aiuto per nuovi componenti e sistemi, o (iii) aiuto per nuovi processi g) Costo complessivo e costi ammissibili per investimento per la durata del progetto di costruzione, riparazione o trasformazione navale h) Sostegno ricevuto 9

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