COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2016) 2922 final

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2016) 2922 final Oggetto: Aiuto di Stato SA (2014/N) - Italia - Indennizzo a favore di un impresa del settore dell acquacoltura attiva in Sardegna, che ha subito danni causati dalle condizioni meteomarine avverse registrate dal 4 al 13 marzo 2013 Signor Ministro, la Commissione desidera informare l Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane relative all aiuto individuale in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all aiuto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell Unione europea (di seguito TFUE ). Nell adottare la presente decisione, la Commissione si è basata sulle considerazioni che seguono: 1. PROCEDURA (1) Ai sensi dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la presente misura di aiuto è stata notificata alla Commissione il 13 marzo 2014 e registrata lo stesso giorno con il numero SA (2014/N). (2) Con lettere del 13 maggio 2014, 17 settembre 2014, 19 gennaio 2015, 22 maggio 2015, 29 luglio 2015, 23 novembre 2015 e 4 marzo 2016, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive che le autorità italiane hanno trasmesso rispettivamente il 15 luglio 2014, 20 novembre 2014, 26 marzo 2015, 19 giugno 2015, 23 ottobre 2015, 13 gennaio 2016 e 4 aprile DESCRIZIONE 2.1. Titolo (3) Declaratoria della eccezionalità delle condizioni meteomarine registrate dal 4 al 13 marzo 2013 nel canale di Sardegna (costa antistante la provincia di Cagliari) e nel tratto di mare tra Alghero e Capo Caccia. Istituzione regime di aiuti. On. Paolo GENTILONI Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 I ROMA Commissione europea, 1049 Bruxelles, BELGIO - Tel

2 2.2. Obiettivo (4) Obiettivo della misura notificata è la concessione di un indennizzo a favore di un impresa del settore dell acquacoltura attiva in Sardegna, che ha subito danni causati dalle condizioni meteomarine avverse registrate dal 4 al 13 marzo 2013 nel canale di Sardegna (costa antistante la provincia di Cagliari) e nel tratto di mare tra Alghero e Capo Caccia Base giuridica (5) La base giuridica della misura risiede nei seguenti testi: (a) Decreto dell Assessore dell Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 142/DecA/15 del dal titolo Declaratoria della eccezionalità delle condizioni meteomarine registrate dal 4 al 13 marzo 2013 nel canale di Sardegna (costa antistante la provincia di Cagliari) e nel tratto di mare tra Alghero e Capo Caccia. Istituzione regime di aiuti ( Decreto n. 142/DecA/15 del ); (b) Allegato al decreto dell Assessore dell Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 142/DecA/15 del dal titolo Declaratoria della eccezionalità delle condizioni meteomarine registrate dal 4 al 13 marzo 2013 nel canale di Sardegna (costa antistante la provincia di Cagliari) e nel tratto di mare tra Alghero e Capo Caccia. Direttive di attuazione (Allegato al decreto n. 142/DecA/15 del ); (c) (d) Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, dal titolo Disposizioni in materia di pesca, in particolare l articolo 11; Decreto dell Assessore dell Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2070/DecA/85 dell 11 agosto 2009 dal titolo Criteri e modalità per l attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (articolo 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n.3, escluso comma 4) ( Decreto n. 2070/DecA/85 dell 11 agosto 2009 ); (e) Allegato al Decreto dell Assessore dell Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2070/DecA/85 dell 11 agosto 2009 dal titolo Criteri e modalità per l attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (articolo 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4) ( Decreto n. 2070/DecA/85 dell 11 agosto 2009 ) Contesto della misura (6) La Regione Sardegna ha istituito, con l articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, un Fondo di solidarietà regionale della pesca. Il decreto n. 2070/DecA/85 dell 11 agosto 2009 definisce le modalità di applicazione del suddetto articolo 11. L articolo 3 del decreto dispone l istituzione di misure destinate a indennizzare i danni causati da calamità naturali, eventi eccezionali o fenomeni atmosferici avversi. (7) L allegato al decreto 2070/DecA/85 dell 11 agosto 2009 stabilisce i criteri e le modalità per l attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca. (8) A norma dell articolo 7 del suddetto allegato, il danno deve essere segnalato all Agenzia regionale per il sostegno all agricoltura (ARGEA) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell evento. Dopo aver ricevuto la segnalazione, l ARGEA verifica la situazione, esegue una stima preliminare dei danni e prepara una relazione finale sull evento in 2

3 questione. Sulla base di tale relazione, l Assessore dell Agricoltura e riforma agro-pastorale riconosce l evento quale calamità naturale o evento eccezionale mediante decreto. (9) L Agenzia regionale per la protezione dell ambiente della Sardegna (ARPAS) 1 ha elaborato una relazione sulle condizioni meteomarine verificatesi in Sardegna nel periodo dal 3 al 14 marzo Secondo tale relazione, nel Golfo di Cagliari, tra il 5 e il 7 marzo 2013, si sono registrate onde da sud-est di altezza fino a 4,98 m, che nella scala Douglas corrispondono a mare molto agitato. Le onde registrate dalla boa di Cagliari della Rete Ondametrica Nazionale sono le più alte mai misurate dall attivazione della boa nel Dal 5 al 6 marzo 2013 il vento da est/sud-est ha registrato punte di intensità di 21,6 m/s, corrispondenti a burrasca forte secondo la scala Beaufort. (10) Lungo la costa tra Alghero e Capo Caccia, dal 5 al 6 marzo, l intensità del vento ha raggiunto il grado 7 della scala Beaufort, che corrisponde a vento forte. Secondo i dati raccolti dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, presso la stazione di Capo Caccia i venti registrati da sud/sud-est e sud-ovest erano in grado di determinare una forza marina di grado 5-6 secondo la scala Douglas che corrisponde a mare agitato-molto agitato con altezze riscontrabili delle onde tra 4 e 6 metri. Alla stazione di Capo Frasca, situata a sud di Alghero, si sono registrati venti di intensità fino a 24,7 m/s provenienti da sud-est, corrispondente a tempesta nella scala Beaufort. Un analisi delle serie storiche di misurazioni delle intensità dei venti mostra che, dal 1962 fino alla data della relazione dell ARPAS, si sono registrati venti di intensità pari a quelle registrate nel marzo 2013 in soli 15 giorni. (11) Nella sua relazione finale del 3 febbraio 2014 (Prot. n del ) e nella nota integrativa dell 11 febbraio 2014 (Prot. n dell ), l ARGEA ha accertato, sulla base della relazione sulle condizioni meteomarine elaborata dall ARPAS, che tra il 4 e il 13 marzo 2013 il canale di Sardegna (in particolare il Golfo di Cagliari) è stato colpito da una mareggiata eccezionale da sud-est e la costa tra Alghero e Capo Caccia è stata interessata da forti venti provenienti da sud-est. (12) In base alla relazione dell ARGEA la Regione Sardegna, mediante il decreto dell Assessore dell Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 142/DecA/15 del , ha riconosciuto l eccezionalità dell evento causato dalle condizioni meteomarine avverse registrate dal 4 al 13 marzo 2013 nel canale di Sardegna (in particolare lungo la costa antistante la provincia di Cagliari) e nel tratto di mare tra Alghero e Capo Caccia. (13) Le autorità italiane hanno trasmesso ai servizi della Commissione il suddetto decreto, le relazioni dell ARGEA, i bollettini meteorologici e la relazione sulla stima dei danni subiti dall impresa interessata. (14) Le autorità italiane hanno dichiarato nell ambito della notifica che, durante il periodo in cui è concesso l aiuto, i beneficiari sono tenuti a rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP), alle quali devono continuare a conformarsi per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento finale. 1 L'ARPAS è l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna che svolge, tra i vari compiti, funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente (acqua, aria, suolo, ecc.) e di supporto tecnico alla pubblica amministrazione nel definire risposte volte a migliorare lo stato ambientale. 3

4 (15) Inoltre, le autorità italiane hanno dichiarato nell ambito della notifica che l aiuto non è concesso per attività corrispondenti a operazioni non ammissibili a norma dell articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014. (16) Le autorità italiane hanno dichiarato che il programma operativo è stato adottato mediante decisione della Commissione del 25 novembre 2015, mentre la misura ai sensi dell articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, relativo ai fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali, non è ancora stata attuata a livello nazionale; il programma operativo è stato adottato mediante decisione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre Bilancio e intensità dell aiuto (17) L aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta. (18) La dotazione complessiva di bilancio per la misura di aiuto è di ,60 EUR. (19) L aiuto è finanziato mediante il bilancio generale della Regione Sardegna. (20) L intensità massima dell aiuto è pari al 100% dei danni Data di concessione dell aiuto (21) Sebbene la misura si riferisca a condizioni meteomarine avverse verificatesi tra il 4 e il 13 marzo 2013, l aiuto sarà concesso previa approvazione della misura da parte della Commissione Beneficiari (22) Il beneficiario è un impresa del settore dell acquacoltura che opera in Sardegna, nello specifico La Maricoltura Alghero srl Società Agricola Calcolo dell indennizzo (23) L indennizzo nell ambito della misura di aiuto in questione è calcolato a livello della singola impresa. (24) Le autorità italiane hanno calcolato i danni complessivi subiti dall impresa in questione a causa delle condizioni meteomarine avverse verificatesi tra il 4 e il 13 marzo 2013 come segue: l importo complessivo dei danni ammonta a ,49 EUR, di cui ,00 EUR per i danni alle strutture e alle attrezzature e ,49 EUR relativi alla perdita di reddito. (25) Tuttavia, secondo le autorità italiane, l entità del danno che può essere risarcito ammonta a ,60 EUR, di cui ,00 EUR relativi ai danni alle strutture e alle attrezzature e ,60 relativi alla perdita di produzione, poiché secondo le disposizioni della legge regionale è consentito risarcire la perdita di produzione e non di reddito. (26) Il calcolo dei danni materiali si basa sui costi di riparazione degli attivi colpiti. (27) Il calcolo della perdita di reddito si basa sulla perdita di valore dei prodotti dell acquacoltura ottenuti nell anno dell evento climatico avverso rispetto al valore dei prodotti dell acquacoltura ottenuti nel triennio precedente l evento climatico avverso. 4

5 (28) Il valore della perdita di produzione è calcolato moltiplicando la quantità di produzione perduta (che si ottiene sottraendo i quantitativi di prodotti dell acquacoltura ottenuti nell anno dell evento dai quantitativi medi annui di prodotti dell acquacoltura ottenuti nel triennio precedente l evento) per il prezzo medio di vendita applicato durante l anno dell evento in questione. 3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 3.1. Esistenza di un aiuto di Stato (29) L articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (30) Ne consegue che, affinché una misura sia qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte in via cumulativa le seguenti condizioni: 1) la misura deve essere concessa mediante risorse statali; 2) deve conferire un vantaggio economico selettivo a talune imprese; 3) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza; e 4) deve incidere sul commercio tra Stati membri. (31) L aiuto in questione assumerà la forma di sovvenzioni dirette a un impresa del settore dell acquacoltura operante nel territorio della Regione Sardegna. (32) Le risorse impiegate per finanziarie l aiuto sono risorse pubbliche provenienti dal bilancio regionale. Pertanto, il vantaggio finanziario che ne deriva è imputabile allo Stato. (33) L aiuto concesso conferirà un vantaggio economico a un impresa che è attiva nel settore dell acquacoltura e che ha sede in Sardegna. L aiuto è selettivo e favorisce una determinata impresa e produzione. (34) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l aiuto a un impresa incide sugli scambi tra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto al commercio intraunionale 2. Il semplice fatto che la posizione concorrenziale di un impresa venga rafforzata nei confronti di altre imprese concorrenti, conferendole un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto nel normale corso della sua attività, evidenzia una possibile distorsione della concorrenza 3. Pertanto, il vantaggio conferito dall aiuto può falsare la concorrenza con altre imprese italiane o dell Unione attive nel settore della pesca e dell acquacoltura e può incidere sugli scambi tra Stati membri. (35) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura di aiuto in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE Compatibilità dell aiuto con il mercato interno (36) Avendo stabilito che la misura di aiuto comporta un aiuto ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario valutare se la misura possa risultare compatibile con il mercato interno. 2 3 Cfr., in particolare, la sentenza nella causa Francia/Commissione, 102/87, ECLI:EU:C:1988:391, punto 19. Cfr. la sentenza nella causa Philip Morris Holland/Commissione delle Comunità europee, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punti 11 e 12. 5

6 (37) Il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato, sancito nell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è soggetto alle deroghe di cui all articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. L articolo 107, paragrafo 3, lettera c), stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (38) La misura in questione è concessa a un impresa attiva nel settore dell acquacoltura e deve, pertanto, essere valutata alla luce degli Orientamenti per l esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell acquacoltura del 2 luglio 2015, di seguito gli Orientamenti 4. Ai sensi del punto 122 di tali Orientamenti, essi si applicano per valutare tutti gli aiuti che saranno concessi a decorrere dal 1 luglio 2015, a prescindere dalla data di notifica della misura di aiuto Qualifica di evento climatico avverso (39) La misura notificata è relativa a un evento verificatosi in seguito a condizioni climatiche estreme che hanno interessato il canale di Sardegna e il tratto di mare tra Alghero e Capo Caccia tra il 4 e il 13 marzo (40) Occorre pertanto valutare se la misura di aiuto possa essere qualificata come evento climatico avverso ai sensi della sezione 5.3 degli Orientamenti ( Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi ) e se soddisfi tutte le condizioni stabilite nella suddetta sezione. (41) La Corte di giustizia ha dichiarato che, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, l articolo 87, paragrafo 2, lettera b), CE [divenuto articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE] deve essere oggetto di interpretazione restrittiva 5. Il punto 73 degli Orientamenti ribadisce il requisito di un approccio restrittivo e il punto 76 degli Orientamenti stabilisce che la Commissione valuterà caso per caso gli aiuti da concedere a norma dell articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore. (42) Non esiste una definizione di evento climatico avverso nel diritto dell UE. Il punto 92 degli Orientamenti stabilisce che nell ambito degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell acquacoltura la Commissione ha finora considerato che fenomeni quali tempeste, raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte, precipitazioni forti e persistenti, inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell acqua per un periodo prolungato possono costituire eventi climatici avversi. La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore. (43) I bollettini meteorologici forniti dalle autorità italiane dimostrano che, nel periodo dal 4 al 13 marzo 2013, il canale di Sardegna è stato colpito da un eccezionale mareggiata da sudest, che ha interessato la costa della provincia di Cagliari, mentre nel mare di Sardegna si 4 5 Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, GU C 217 del , pag. 1. Causa C-73/03, Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:2004:711, punto 36. 6

7 sono registrati forti venti di intensità eccezionale (fino a livello di tempesta) provenienti da sud-est, che hanno colpito in particolare la costa tra Alghero e Capo Caccia, dove il vento ha raggiunto l intensità di grado 7 della scala Beaufort. (44) La Commissione osserva di aver riconosciuto condizioni meteorologiche analoghe come evento climatico avverso in diverse altre decisioni in materia di aiuti di Stato, quali quelle adottate il nel caso SA (2012/N) 6, il nel caso SA (2012/N) 7, il nel caso SA (2013/N) 8 e il nel caso N201/ (45) Sulla base dei suddetti bollettini meteorologici e tenendo conto della prassi precedentemente seguita, la Commissione ritiene che le condizioni meteomarine verificatesi nelle aree interessate della Sardegna tra il 4 e il 13 marzo 2013 rappresentino un evento climatico avverso ai sensi della sezione 5.3 degli Orientamenti. (46) Occorre pertanto valutare se l aiuto in questione soddisfi tutte le condizioni di cui alla sezione 5.3 degli Orientamenti. (47) Ai sensi del punto 93, lettera a), degli Orientamenti, il danno arrecato dall evento climatico avverso deve superare il 30% del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso. (48) La Commissione rileva che le autorità italiane hanno stabilito come condizione di ammissibilità che i danni subiti a causa dell evento siano di entità corrispondente ad almeno il 30% del fatturato medio annuo dell impresa colpita nel triennio precedente (articolo 2 dell allegato al decreto n. 142/DecA/15 del ). (49) Inoltre, le autorità italiane hanno determinato che il danno subito dall impresa La Maricoltura Alghero srl Società Agricola ammonta a ,49 EUR, di cui ,00 EUR per danni alle strutture e alle attrezzature e ,49 EUR per perdite di reddito. Il livello dei danni arrecati dall evento supera la soglia del 30% del fatturato annuale medio dell impresa colpita nel triennio precedente, che corrisponde a ,33 EUR. (50) La Commissione ritiene pertanto che la misura notificata soddisfi le condizioni di cui al punto 93, lettera a), degli Orientamenti. (51) Conformemente al punto 93, lettera b), degli Orientamenti, deve esistere un nesso causale diretto tra l evento climatico avverso e i danni subiti dall impresa. (52) Le relazioni tecniche dell agenzia regionale ARGEA stabiliscono chiaramente che le condizioni meteomarine avverse che hanno interessato le aree colpite della Regione Sardegna tra il 4 e il 13 marzo 2013 hanno causato una perdita di produzione e danni alle strutture e alle attrezzature per la pesca. La Commissione ritiene pertanto che il nesso causale tra i danni subiti e l evento climatico avverso verificatosi tra il 4 e il 13 marzo 2013 sia adeguatamente dimostrato SA (2012/N), decisione C(2013) 1817, GU C 132 del , pag. 1. SA (2012/N), decisione C(2013) 1868, GU C 132 del , pag. 1. SA (2013/N), decisione C(2014) 114, GU C 69 del , pag. 1. N 201/2009, decisione C(2009)6486, GU C 155 del , pag. 1. 7

8 (53) Ai sensi del punto 93, lettera c), degli Orientamenti, nel caso di perdite causate da eventi climatici avversi previsti all articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, lo Stato membro deve giustificare il motivo per cui intende concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all articolo 35 di detto regolamento. (54) Da un lato, la Commissione rileva che la condizione stabilita al punto 93, lettera c), degli Orientamenti non si applica alla misura in questione poiché essa è stata notificata il 13 marzo 2014, vale a dire prima dell entrata in vigore del regolamento (UE) n. 508/2014. Dall altro, la Commissione osserva che la misura ai sensi dell articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 non è ancora stata attuata a livello nazionale, mentre il programma operativo è stato adottato mediante decisione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre Inoltre, la misura ai sensi dell articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 è rivolta ai pescatori, mentre l aiuto in questione andrà a favore di un impresa del settore dell acquacoltura (cfr. paragrafo 16). (55) Pertanto, la condizione di cui al punto 93, lettera c), degli Orientamenti non si applica alla misura in questione. (56) Inoltre, la condizione di cui al punto 95 è soddisfatta, in quanto l aiuto sarà pagato direttamente all azienda interessata, La Maricoltura Alghero srl Società Agricola. (57) In merito ai costi ammissibili per il calcolo dei danni che possono essere risarciti, come stabilito al punto 97 degli Orientamenti, le autorità italiane hanno deciso di considerare come costi ammissibili, oltre ai danni materiali ad attivi, solo la perdita di produzione che è pari a ,60 EUR, e non la perdita di reddito, dato che la legge regionale consente di risarcire alle imprese del settore dell acquacoltura solo la perdita di produzione (articolo 2 dell allegato al decreto dell Assessore n. 2070/DecA/85 dell 11 agosto 2009). (58) In generale, la Commissione osserva che, nel contesto dei costi ammissibili di cui al punto 97 degli Orientamenti, le autorità italiane possono risarcire la perdita di produzione anziché la perdita di reddito per via delle disposizioni della legge regionale e dato che l importo della perdita di produzione ( ,60 EUR) è inferiore alla perdita di reddito ( ,49 EUR). Infatti, ai sensi del punto 102 degli Orientamenti, l aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili. (59) Ai sensi del punto 98 degli Orientamenti, in caso di danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30% del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso. (60) La Commissione rileva che la condizione di cui al punto 98 degli Orientamenti è soddisfatta. Secondo le autorità italiane, la perdita di produzione nell anno dell evento è superiore al 30% del fatturato medio annuo del triennio precedente. In realtà, è pari al 35,03%. (61) La Commissione osserva pertanto che il metodo di calcolo dei danni materiali agli attivi impiegato dalle autorità italiane rispetta le condizioni di cui al punto 98 degli Orientamenti. (62) Inoltre, conformemente al punto 100 degli Orientamenti la perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della 8

9 pesca e dell acquacoltura ottenuti nell anno dell evento climatico avverso, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti l evento climatico avverso o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti l evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ricavato. (63) La Commissione rileva che la condizione di cui al punto 100 degli Orientamenti è soddisfatta. Secondo le autorità italiane (cfr. paragrafo 27), la perdita di reddito, che ammonta a ,49 EUR, è stata calcolata sottraendo il valore del pesce prodotto nell anno dell evento (2013) dal valore medio del pesce prodotto nel triennio precedente l evento ( ). (64) La Commissione osserva pertanto che il metodo di calcolo della perdita di reddito impiegato dalle autorità italiane rispetta le condizioni di cui al punto 100 degli Orientamenti. (65) Inoltre, in linea con il punto 101 degli Orientamenti, la Commissione rileva che il danno è stato calcolato individualmente per il beneficiario. (66) La Commissione osserva che il numero originario di beneficiari era di sedici imprese attive nel settore della pesca e di un impresa nel settore dell acquacoltura; tuttavia, durante la valutazione, per via della non conformità alle disposizioni degli Orientamenti e in base alle informazioni fornite dalle autorità regionali, il numero di beneficiari si è ridotto unicamente a La Maricoltura Alghero srl Società Agricola. (67) La Commissione osserva che le autorità italiane hanno agito in modo da evitare una sovracompensazione. (68) L articolo 2 dell allegato al decreto n. 142/DecA/15 del stabilisce che il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da comuni, province, enti pubblici o compagnie assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato. L articolo 2 di tale allegato stabilisce che al fine del calcolo dell indennizzo devono essere detratti gli importi percepiti nell ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario. Inoltre, non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale. (69) Alla luce di quanto precede, la Commissione riscontra che la misura di aiuto presenta un meccanismo idoneo a garantire che non si verifichi una sovracompensazione. (70) In generale, la Commissione ritiene pertanto che la misura di aiuto in questione soddisfi tutte le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli Orientamenti Principi di valutazione comuni e principi specifici per il settore della pesca e dell acquacoltura (71) Oltre a soddisfare le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli Orientamenti, al fine di risultare compatibile con il mercato interno, la misura di aiuto deve anche rispettare i principi stabiliti nella sezione 3 degli Orientamenti. 9

10 (72) Dato che la misura in questione soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella sezione 5.3 degli Orientamenti, la Commissione riconosce che, ai sensi dei punti 38, 42, 44, 58 e 62, l aiuto contribuisce al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, che l intervento statale è necessario, che la misura di aiuto costituisce uno strumento di intervento adeguato, che la misura di aiuto è considerata proporzionata e che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono limitati al minimo. (73) Dato che la misura di aiuto in questione soddisfa le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3, ai sensi del punto 52 degli Orientamenti non è richiesto un effetto di incentivazione. (74) In merito al principio di trasparenza, sebbene, ai sensi dell ultima parte del punto 71 degli Orientamenti, gli Stati membri non siano tenuti a pubblicare le informazioni anteriormente al 1 luglio 2017, le autorità italiane hanno riferito che il testo della misura, le disposizioni di applicazione e la base giuridica sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Sardegna e che tutte le altre informazioni richieste al punto 69 degli Orientamenti saranno pubblicate conformemente al punto 71. (75) In merito ai principi specifici per il settore della pesca e dell acquacoltura, la Commissione osserva che, visto che l aiuto in questione soddisfa le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli Orientamenti, il principio di cui al punto 32 non si applica. In merito ai punti 31 e 33 degli Orientamenti, la Commissione rileva che le autorità italiane hanno dichiarato nell ambito della notifica che, durante il periodo in cui è concesso l aiuto, i beneficiari sono tenuti a rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP) alle quali devono continuare a conformarsi per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento finale (cfr. paragrafo 14). (76) Inoltre, come stabilito al punto 35 degli Orientamenti, la Commissione rileva che le autorità italiane hanno dichiarato che l aiuto non è concesso per attività corrispondenti a operazioni non ammissibili a norma dell articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014 (cfr. paragrafo 15). (77) In generale, la Commissione conclude pertanto che l aiuto è conforme ai principi di valutazione comuni di cui alla sezione 3.1 degli Orientamenti nonché ai principi specifici per il settore della pesca e dell acquacoltura di cui alla sezione 3.2 degli Orientamenti. 4. CONCLUSIONE La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell Unione europea. Qualora parti della presente lettera siano coperte dal segreto d ufficio, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa al segreto d ufficio, e non debbano essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro i termini prescritti, la Commissione presumerà il tacito assenso delle autorità italiane alla pubblicazione del testo integrale della presente. Se l Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d ufficio, essa è tenuta a indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato. 10

11 La richiesta deve essere inviata per via elettronica, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, al seguente indirizzo: MARE- In fede, Per la Commissione Karmenu VELLA Membro della Commissione 11

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