Donne e consultori. Esperienze nella Provincia di Prato

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1 Donne e consultori Esperienze nella Provincia di Prato

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4 dell osservatorio sociale Provincia di Prato 3

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6 dell osservatorio sociale Collana coordinata da Michele Parpajola Il tessuto sociale ed economico del territorio pratese sta attraversando rapide quanto profonde trasformazioni ma al tempo stesso si caratterizza per i forti elementi di continuità con la storia e la tradizione locale. Il passaggio da un modello di stato sociale tradizionale ad uno di welfare mix, dove accanto al servizio pubblico assumono sempre più rilevanza la progettualità e il lavoro delle organizzazioni del terzo settore, la sperimentazione a livello regionale - avviata anche nell area pratese - di nuove forme per la programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari: la Società della Salute, laddove per salute si intende - nel senso più ampio del termine - il benessere sociale del cittadino, sono fenomeni che richiedono un forte ripensamento delle politiche sociali integrate. Il processo di ridimensionamento delle famiglie, l emergere di nuove tipologie familiari ed il mutato ruolo delle donne all interno della famiglia e nel mercato lavorativo con la conseguente necessità di conciliazione dei tempi di cura e lavoro, nonché la complessità delle dinamiche migratorie con la progressiva stabilizzazione delle comunità migranti determinano una costante evoluzione della struttura demografica dell area provinciale e producono nuove forme di bisogno e domande inedite di servizi. Sono questi alcuni dei cambiamenti significativi che pongono con forza una duplice esigenza: da un lato sviluppare attività di analisi e ricerca finalizzate alla costruzione di scenari, di sintesi interpretative utili alla programmazione e alla governance locale, dall altro promuovere una costante azione di diffusione sul territorio delle conoscenze acquisite per discutere, riflettere sui risultati degli studi realizzati. È dal desiderio di rispondere, almeno in parte, a questa necessità che nasce la collana editoriale le tele dell osservatorio sociale promossa e realizzata dalla Provincia di Prato in collaborazione con Asel srl - Agenzia di Servizi per le Economie Locali. La collana si articola in pubblicazioni monografiche su rilevanti tematiche sociali individuate e scelte sulla base delle molteplici attività di ricerca svolta in questi anni dall Osservatorio Sociale Provinciale unitamente alle indicazioni e agli orientamenti espressi dagli attori locali del pubblico e del privato sociale attivi sul territorio. Le tele dell osservatorio sociale intendono rappresentare un utile strumento di divulgazione dedicato ad amministratori locali, operatori dei servizi pubblici e privati, studiosi, a tutti i cittadini che abbiano interesse a conoscere ed approfondire teorie, buone prassi, esperienze e metodologie d intervento utili per comprendere la complessità e l evoluzione delle dinamiche sociali in atto e contribuire così alla ridefinizione e alla crescita del sistema di welfare locale. 5

7 La collana è validata dal Comitato Scientifico d Asel GUIDO FERRARI Università degli Studi di Firenze MAURIZIO BAUSSOLA Università Cattolica del Sacro Cuore BRUNO DE LEO Ministero dell Economia e delle Finanze GABI DEI OTTATI Università degli Studi di Firenze FRANCESCO GIUNTA Università degli Studi di Firenze LAURA LEONARDI Università degli Studi di Firenze FABIO SFORZI Università degli Studi di Parma Via Ricasoli, 25 - Prato - Tel mparpajola@provincia.prato.it sito web: 6

8 Provincia di Prato Donne e consultori Esperienze nella Provincia di Prato a cura di DANIELA BAGATTINI VALENTINA PEDANI Prato, giugno 2010

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10 Prefazione Il lavoro condotto dall Osservatorio provinciale, insieme ad Asl 4 e Società della Salute, si muove in direzione di un analisi approfondita sui servizi e le attività consultoriali del nostro territorio. Una ricerca che punta alla conoscenza delle realtà presenti in campo per migliorarne e potenziarne gli effetti fornendo un significativo apporto alla sua strutturazione e riorganizzazione. Le criticità riscontrate, al pari dei punti di forza evidenziati, si tramutano in stimoli e riflessioni che tendono alla ricerca di soluzioni adeguate in grado di rispondere in maniera decisa ai bisogni di salute della popolazione, in generale, e della donna in particolare, assicurandone la presa in carico complessiva, all interno dei consultori, e certificandone il percorso assistenziale. Loredana Ferrara Assessore alle politiche sociali Provincia di Prato

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12 Introduzione INDICE pag. 13 PARTE I. Le leggi per la tutela della salute della donna I.1. Istituzione dei consultori familiari, legge 405 del 29 luglio 1975 I.2. Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza. Legge 194 del 22 maggio 1978 Approfondimento: l interruzione di gravidanza nel mondo I.3. Il Progetto Obiettivo Materno Infantile (P.O.M.I.). Piano sanitario nazionale , adottato con Decreto Ministeriale il 24 aprile 2000 I.4. Donne straniere e salute. Le norme I.4.1. Stranieri Temporaneamente Presenti (codice STP) I.4.2. Quando essere cittadine comunitarie può essere fonte di problemi: il caso delle donne rumene e bulgare I.5. Consultori, tutela della maternità e interruzione volontaria di gravidanza oggi: la relazione del Ministro della Salute I.6. La situazione in Toscana. I.6.1. Normative regionali I.6.2. Nascere in Toscana: la cura della donna Approfondimento: Le novità: la Legge Regionale 29, Norme per l accoglienza, l integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana PARTE II. Uno sguardo ai dati. Parti e interruzioni di gravidanza in Provincia di Prato II.1. Parti II.2. Interruzioni volontarie di gravidanza PARTE III. La ricerca III.1. Metodo III.2. Domande di ricerca, problemi cognitivi e obiettivi III.3. Un primo sguardo. L accessibilità: luoghi, orari e informazioni III.3.1. L importanza dell informazione III.3.2. Dove III.3.3. Le informazioni in Internet III.3.4. E se ti trovi in una situazione di emergenza, cosa fai? III.4. Osservazione III.4.1. Gli spazi III.4.2. L utenza III.5. Accogliere e accompagnare le donne: bisogni e proposte III.6. Approfondimento: donne migranti e servizi pubblici Riflessioni conclusive Stato di attuazione dei Consultori nella ASL 4 di Prato Bibliografia Appendice pag. 15 pag. 16 pag. 18 pag. 21 pag. 22 pag. 24 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 27 pag. 27 pag. 28 pag. 29 pag. 32 pag. 32 pag. 33 pag. 37 pag. 37 pag. 39 pag. 40 pag. 40 pag. 41 pag. 42 pag. 43 pag. 46 pag. 47 pag. 49 pag. 52 pag. 53 pag. 57 pag. 59 pag. 61 pag. 65

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14 Introduzione INTRODUZIONE In questo lavoro cercheremo di delineare il quadro della situazione dei servizi consultoriali nella Provincia di Prato. Per capire se e quanto i servizi siano radicati sul territorio, quale sia l utenza e il rapporto pazienteoperatore, quali i punti di forza e quali invece le debolezze, è innanzi tutto necessario partire da una rassegna della legislazione in merito: dalla legge 405 del 1975, Istituzione dei consultori familiari, alla delibera 259/2006 della Regione Toscana, Programma di interventi per una riqualificazione dei servizi consultoriali e di educazione e formazione finalizzati alla diffusione ed al consolidamento di una cultura della maternità e paternità responsabile e di una sessualità consapevole, passando per la legge 194 del 1978, Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza. Forniremo poi un quadro della situazione locale attraverso un analisi secondaria di dati epidemiologici che ci sono stati forniti dall Asl. Poi entreremo nei distretti e attraverso l osservazione, le interviste, i colloqui informali, descriveremo la realtà dei servizi consultoriali locali, soffermandoci sull esperienza vissuta da tre attori essenziali: l erogatore del servizio, l operatore, l utente. Attraverso i loro sguardi e le loro parole proveremo a delineare il quadro della situazione attuale e le prospettive per il futuro. Questo lavoro è stato reso possibile solo dalla collaborazione con la Asl Pratese, nelle figure, in particolare, del dottor Pietro Calò, coordinatore dei servizi consultoriali, e della dottoressa Cristina Epifani, dell U.O. Epidemiologia che ringraziamo sentitamente. Un ringraziamento particolare va anche alle operatrici che hanno sopportato la nostra presenza nei distretti e supportato il nostro lavoro di ricerca con grandissima disponibilità. 1 In questa pubblicazione viene esaminata in maniera approfondita la legislazione emanata fino a giugno 2008 in quanto la ricerca si è conclusa in questo periodo. 13

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16 Le leggi per la tutela della salute della donna Parte I. Le leggi per la tutela della salute della donna La legge 405/1975 per l Istituzione dei consultori familiari e la legge 194 del 1978, Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza rappresentano punti di arrivo di importanti battaglie politiche e sociali portate avanti dai movimenti femministi. Nonostante la loro ormai più che matura età, queste, in particolare la 194, continuano a far discutere e ad animare il dibattito politico. Spesso però tale dibattito mostra quanto si parli dei temi della salute della donna in modo semplicistico, con una scarsa conoscenza della legislazione in materia. Per questo motivo il nostro lavoro inizia necessariamente con l esame della normativa vigente, nella convinzione che essa rappresenti ancora un fondamentale punto di partenza per la tutela della salute della donna. Il materiale legislativo che prenderemo più specificatamente in considerazione in questo paragrafo riguarda: La Legge 405/1975 Istituzione dei consultori familiari La Legge 194/1978 Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria di gravidanza. La Delibera 259/2006 della Giunta Regionale Toscana Programma di interventi per una riqualificazione dei servizi consultoriali e di educazione e formazione finalizzati alla diffusione ed al consolidamento di una cultura della maternità e paternità responsabile e di una sessualità consapevole Le Normative nazionali per l assistenza sanitaria agli stranieri. Su questo punto ci riferiremo alla normativa al momento della ricerca, inserendo solo come approfondimenti ulteriori le norme successive, in particolare la Legge Regionale 29, Norme per l accoglienza, l integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana Ciò che da subito emerge, anche solo da un veloce esame della cronologia delle leggi qui prese in considerazione, è che l istituzione dei consultori precede di tre anni l approvazione della legge meglio nota come 194. La nascita dei consultori ha reso, quindi, possibile una legge che oltre a garantire la tutela di una maternità consapevole permette il ricorso all interruzione volontaria di gravidanza (ivg). Del resto, come vedremo anche nel corso della nostra ricerca, soltanto una corretta e intensa attività consultoriale assicura alle donne italiane e straniere la conoscenza necessaria per evitare gravidanze indesiderate e l assistenza adeguata per affrontare in maniera conscia e informata una gravidanza così come un aborto. Fermo restando che l interruzione volontaria di gravidanza ( ) non è mezzo per il controllo delle nascite (legge 194) sono le corrette indicazioni sui metodi contraccettivi che rendono la donna libera di vivere la propria sessualità in maniera autonoma e consapevole. 15

17 Le leggi per la tutela della salute della donna I.1. Istituzione dei consultori familiari, legge 405 del 29 luglio 1975 La legge che regola attualmente i consultori (legge 29/7/1975, n ) trovò origine in diverse proposte di legge presentate dal `72 al `75 dai vari gruppi dei partiti dell arco costituzionale: alcune erano nate contemporaneamente alle proposte di regolamentazione dell aborto; altre erano state presentate in precedenza, per fare pulizia della legislazione precedente in materia demografica e di diffusione di informazione sui sistemi anticoncezionali. Certamente, l approvazione della legge fu favorita dalla forte spinta venuta dal movimento delle donne per la legalizzazione dell aborto e più in generale dall esito del referendum per il divorzio. Una spinta forte che scosse anche il tradizionale panorama politico: le donne scendevano in piazza rivendicando da sole i propri diritti, in anticipo anche rispetto a quei partiti che le sostennero. Fu grazie a quelle battaglie che per la prima volta nel nostro paese nacquero delle leggi che parlavano specificatamente e in modo esplicito della salute della donna e dei suoi diritti. Molti sono, infatti, i punti qualificanti della legge, che istituisce il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità con questi scopi principali: a) l assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell integrità fisica degli utenti; c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso. 3 Quest ultimo punto è molto importante: fino a quel momento non esisteva la possibilità di prescrizione di farmaci all unico scopo di prevenire una gravidanza; la pillola veniva ufficialmente prescritta come cura, non come metodo contraccettivo. 4 2 Il testo è interamente riportato in Appendice 1 3 La Legge 40 del 2004, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, con l articolo 3 interviene su questa parte del testo, aggiungendo due punti: d-bis) l informazione e l assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l informazione sulle procedure per l adozione e l affidamento familiare. Il testo di legge specifica però che dall attuazione di tale articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 4 Fino alla sua abolizione con sentenza della Corte Costituzionale nel 1971, infatti, era in vigore l articolo 553 del Codice Penale, che puniva l Incitamento a pratiche contro la procreazione. Questo il testo dell articolo: Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. Tali pene si applicanocongiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. 16

18 Le leggi per la tutela della salute della donna Nella legge sono già presenti i principi imprescindibili di procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e di tutela della salute della donna. Questa prospettiva troverà poi riscontro nell articolo 2 della legge 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza che, con riferimento all assistenza alla donna in stato di gravidanza, porrà a carico dei consultori compiti informativi sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale, sui servizi sociali, sulle modalità per ottenere il rispetto delle norme sul lavoro della gestante e di supporto contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all interruzione volontaria di gravidanza. Secondo la legge le prestazioni previste dal consultorio sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano (art.4). Nelle strutture sono poi previste più figure professionali: ginecologo, ostetrica, psicologo, assistente sociale. Questo è uno dei punti più importanti della legge: i consultori dovrebbero essere luoghi in cui, grazie alla presenza di un equipe multidisciplinare, la donna viene presa in carico non solo da un punto di vista strettamente sanitario. Questo elemento delinea finalmente la figura della donna non più solo come mera procreatrice ma come persona di cui considerare ogni aspetto, sia sanitario che psicologico. I consultori dovrebbero offrire più prestazioni di care che di cure. Cure si può tradurre con cura e Care con assistenza. Per Tousjin le attività di cure e care seguono logiche e principi differenti. L attività di cura attinge al patrimonio di conoscenze della medicina scientifica e segue determinati principi, l attività di assistenza (care) attinge ad un patrimonio di conoscenze dallo statuto incerto (2000, 138). In realtà nel territorio nazionale ancora non si è compiuto lo spirito della legge 405 Istituzione dei consultori familiari, né delle integrazioni successive: la legge ha infatti rappresentato l inizio di un importantissimo cammino verso la tutela della salute della donna, cammino con ostacoli e accelerazioni, che ancora non può dirsi concluso. Un esempio è l obiettivo di un consultorio ogni 20 mila abitanti, come previsto dalla legge 34 del , che a più di venti anni di distanza dalla prima istituzione dei consultori, ne dettò gli standard nazionali, lasciando alle leggi regionali l attuazione specifica (Carlini, 2007). Secondo i dati riportati nella Relazione Ministeriale sull attuazione della 194 (Ministero della Salute, 2008bis), in Italia abbiamo 0,7 consultori pubblici ogni abitanti (1,5 ogni donne in età fertile), un dato incoraggiante ma che risente di fortissime differenze regionali: si va dall eccellenza della Val d Aosta, dove ci sono 3,5 consultori ogni abitanti alla maglia nera della Provincia Autonoma di Bolzano, dove non ci sono consultori pubblici (a fronte di 13 strutture private) e Molise (0,4 ogni abitanti). In questa variegata situazione la Toscana è in linea con le linee programmatiche del legislatore, grazie alla presenza di 204 consultori pubblici (1,1 ogni abitanti). Rimane anche il problema dell adeguata strumentazione di cui sono fornite le strutture pubbliche che va ad incidere anche sull accesso e sull uso del servizio da parte delle possibili utenti. 5 Con questo provvedimento è stato convertito in legge il decreto legge 509 del 1 dicembre 1995 Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del servizio sanitario nazionale, che all articolo 4 così stabiliva: nell ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti e all attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell interruzione volontaria di gravidanza (ivg), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del piano sanitario nazionale e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali. 17

19 Le leggi per la tutela della salute della donna I.2. Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza. Legge 194 del 22 maggio 1978 La promulgazione della legge 194, erroneamente e semplicisticamente conosciuta come la legge per l aborto, e la sconfitta al referendum che nel ne chiedeva l abrogazione, rappresentano un momento fondante delle battaglie a tutela della salute della donna nel nostro Paese. Questa legge infatti, come recita il primo articolo, parte dal riconoscimento da parte dello Stato del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscendo il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana dal suo inizio e specificando come l aborto non sia un mezzo per il controllo delle nascite. È allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali, che nell ambito delle proprie funzioni e competenze, viene affidato il compito di promuovere e sviluppare i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Per rendere effettivo questo principio si stabilisce chiaramente che è legittimo prescrivere anti-concezionali anche ai minori; all articolo 2 infatti il testo recita: la somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori. Lo stesso articolo prevede la possibilità per i consultori di avvalersi, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, per i fini previsti dalla legge della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Sono gli articoli 4 e 5 che normano l interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. La donna, in questo caso, si rivolgerà ad un consultorio pubblico che, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici ha il compito di: esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza (art. 5); di aiutarla a far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre; di promuovere interventi atti a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando il medico riscontra l esistenza di condizioni tali da rendere urgente l intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l urgenza, con cui essa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza il medico le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole, presso una delle sedi autorizzate. Per quanto riguarda la legislazione vigente, dopo i 90 giorni di vita del feto, l interruzione può essere 6 Nel 1981 si contrapponevano due quesiti referendari: uno promosso dai Radicali che proponeva l abrogazione di alcune norme della legge 194 sull aborto per rendere più libero il ricorso all interruzione di gravidanza, l altro promosso dal Movimento per la Vita che proponeva l abrogazione di alcune norme della legge 194 sull aborto per restringere i casi di liceità dell aborto. Gli italiani si espressero per il mantenimento delle norme. 18

20 Le leggi per la tutela della salute della donna praticata in due soli casi, come stabilito dall articolo 6: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. I processi patologici sono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico del presidio ospedaliero in cui deve verificarsi l intervento, che può avvalersi della collaborazione di specialisti ed è tenuto a fornire la documentazione al direttore sanitario. Queste procedure sono, invece, evitate nel caso di imminente pericolo di vita della madre. L articolo specifica anche che quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell articolo 6 (quindi del pericolo di vita per la madre) e il medico che esegue l intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto 7. L articolo 9 presenta un altro punto controverso e oggetto di discussione: il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. Il diritto all obiezione da parte del personale può però scontrarsi con il diritto della donna a praticare l interruzione, visti anche i tempi in cui questa può essere praticata. Il Legislatore ha, infatti, precisato che il diritto all obiezione non può essere invocato qualora l interruzione di gravidanza sia indispensabile per salvare la vita della donna, ma anche che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l espletamento delle procedure previste dall articolo 7 e l effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La Regione ne controlla e garantisce l attuazione anche attraverso la mobilità del personale. Nella realtà si riscontrano invece molti casi problematici per le donne che decidono di ricorrere all interruzione volontaria di gravidanza, come emerso anche recentemente, nel periodo di forte dibattito politico sulla legge da alcune inchieste giornalistiche 8, ma anche dai dati presentati nella Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l interruzione volontaria di gravidanza che mostrano come il 69,2% dei ginecologi in servizio si avvalga dell obiezione di coscienza, con una situazione nazionale a macchia di leopardo, che va dall 84,2% della Sicilia al 16,7 della Valle d Aosta. Il dato della Sicilia è, tuttavia, un outlier, cioè non segue la tendenza generale: in tutte le altre regioni i ginecologi obiettori superano il 50%, con una tendenza all aumento. In Toscana essi rappresentano il 55,9% dei ginecologi, il 28,2% degli anestesisti e il 32,7% del personale non medico, tutti dati al di sotto dunque della media nazionale. Tali dati portano a pensare che, visti anche i problemi della sanità nel nostro paese, l effettivo espletamento delle procedure e dunque i diritti sanciti dalla legge possano essere in alcuni casi a rischio, come indicato anche dalla Relazione Ministeriale, in cui si raccomanda ancora di monitorare l adeguata offerta delle prestazioni, anche in relazione all aumento del fenomeno dell obiezione di coscienza da parte del personale dei servizi, al fine, da una parte di garantire la libertà di obiezione riconosciuta dall articolo 9 della legge 194/1978 Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria di 7 Intorno alla definizione di vita autonoma del feto si è recentemente creato un dibattito tra medici che ha preso campo anche nel confronto politico, proprio intorno al quando sussista tale possibilità. 8 Alcuni esempi: Benedetta Argentieri, Simona Ravizza, Aborto, la fuga delle donne ; Alessandra Arachi, tutte in fila in ospedale, ma non c è posto in Il Corriere della Sera, 16 febbraio 2006; Marina Terragni, Se gli uomini parlano (troppo) di aborto in Io Donna, 8 marzo

21 Le leggi per la tutela della salute della donna gravidanza- e dall altra di garantire la continuità assistenziale. Infatti in alcune Regioni l obiezione di coscienza ha raggiunto livelli tali da prefigurare un oggettiva condizione di grave difficoltà per le donne nell accesso ai servizi. In questo senso si ribadisce che sono le Regioni in applicazione del medesimo articolo 9 della legge- che devono controllare e garantire l attuazione della legge, anche attraverso la mobilità del personale. Si raccomanda che esse effettuino un costante monitoraggio delle modalità operative dei servizi, attraverso indicatori della disponibilità e qualità dei medesimi, in particolare la percentuale di interventi effettuati a settimane, i tempi di attesa oltre 3 settimane e la percentuale di personale obiettore (p.7-8). La legge prosegue normando i casi in cui la donna non abbia giuridicamente capacità di agire: nel caso di minori è richiesto l assenso di chi esercita potestà o tutela su di esse. Ci sono però delle eccezioni: se esistono seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza (art. 12). La procedura viene evitata nel caso di grave pericolo per la vita della minore, caso in cui basta la certificazione del medico. Nel caso di infermità mentale invece per la richiesta servono le conferme dell interessata e del tutore, richieste che vengono trasmesse insieme ad una relazione del medico al giudice tutelare che, sentiti se ritiene opportuno gli interessati, decide entro 5 giorni. L articolo 14 stabilisce che, oltre a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, il medico che esegue l interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite. È la stessa legge dunque a normare la necessità di un percorso post- Interruzione Volontaria di Gravidanza, quantomeno nel momento iniziale, affidato al medico che effettua l intervento. È l articolo 16 a stabilire la necessità di una relazione annuale sull attuazione della legge e dei suoi effetti. Seguono articoli che disciplinano le pene in caso di aborto provocato senza il consenso della donna, o senza l osservanza degli articoli di legge. In questo caso le pene sono maggiori per chi esegue l intervento. 20

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