INTRUSIONE DI VAPORI DA SUOLO CONTAMINATO: UN APPROCCIO ALTERNATIVO PER LA VDR

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1 INTRUSIONE DI VAPORI DA SUOLO CONTAMINATO: UN APPROCCIO ALTERNATIVO PER LA VDR l di Simona Berardi, Elisabetta Bemporad, Monica Gherardi, Mario Mariani Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro- ISPESL Osservatorio a cura dell Ufficio Relazioni con il Pubblico L intrusione di vapori (vapor intrusion) è la migrazione di sostanze volatili dal sottosuolo all interno di ambienti confinati. Le specie chimiche volatili presenti nei rifiuti interrati o nel suolo saturo (falda) o insaturo contaminato possono migrare attraverso il suolo insaturo stesso e raggiungere gli edifici sovrastanti alterando la qualità dell aria indoor. In casi estremi, i vapori possono accumularsi raggiungendo livelli di concentrazione tali da comportare gravi rischi per la sicurezza dell uomo (per esempio, esplosioni), rischi acuti per la salute (per esempio, intossicazione) o problemi estetici (per esempio, cattivi odori). Più comunemente, però, i livelli di concentrazione sono bassi, per cui a questi può corrispondere un rischio per la salute umana di tipo cronico, dovuto a un esposizione a lungo termine. Saranno proposti alcuni valori di concentrazioni soglia di rischio (CSR) per il comparto ambientale aria indoor in relazione agli ambienti confinati di vita (uso residenziale) e di lavoro (uso commerciale/industriale) e una procedura utile per la valutazione del rischio da vapor intrusion; le CSR saranno calcolate per le specie chimiche contaminanti di cui all Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V, D.Lgs. n. 152/2006, che possono essere presenti complessivamente nell ambiente, ovvero nei vapori e/o nelle polveri, mentre la procedura per la valutazione del rischio è riferita esclusivamente alle specie chimiche contaminanti presenti nei vapori (non considera, quindi, la frazione di contaminanti adsorbita sulle polveri sollevate dal suolo). Sarà presentata, inoltre, una trattazione sui valori limite di esposizione professionale e i livelli corrispondenti alla soglia di azione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per la valutazione del rischio chimico di esposizione; la trattazione sarà integrata da un confronto critico tra i limiti di esposizione professionale e le CSR (aria indoor) calcolate a mezzo della analisi assoluta di rischio (AdR) e da una proposta mirata a determinare quantitativamente i livelli corrispondenti alla soglia di azione. In Italia, il problema della vapor intrusion ricade nell abito della ben più ampia problematica riguardante la gestione dei siti contaminati, normata a mezzo del D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto Testo unico ambiente). Nelcasoincuilacontaminazionedi un suolo insaturo e/o saturo comporti un rischio potenziale per la salute umana a seguito di intrusione di vapori in ambienti confinati, in ot- 71

2 temperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, è necessario calcolare le Concentrazioni soglia di rischio (CSR) per questi comparti ambientali, attraverso l applicazione della procedura di analisi assoluta di rischio (AdR), e porre le CSR calcolate a confronto con le concentrazioni analiticamente determinate. Se queste ultime risultano inferiori alle CSR allora il suolo e/o la falda non sono contaminati, quindi, non è necessario attivare alcun intervento; in caso contrario, è obbligatorio procedere con la bonifica o la messa in sicurezza del sito. Il documento di riferimento nazionale per l applicazione dell AdR è il manuale «Criteri metodologici per l applicazione dell analisi assoluta di rischio ai siti contaminati», elaborato dal gruppo di lavoro APAT- ARPA-ISS-ISPESL [1]. Nel caso specifico di intrusione di vapori in ambienti confinati, a valle della esperienza maturata nel settore, sia a livello nazionale che internazionale, è emerso che la procedura di AdR fornisce alcuni output estremamente conservativi [2]. Quanto detto è essenzialmente legato all utilizzo del modello analitico [3] di fate&transport perlastima della concentrazione di contaminante nell ambiente confinato (indoor), nota la concentrazione nel suolo e/o nella falda. Infatti, questo modello, rappresentativo della attuale capacità di descrizione matematica del fenomeno, risulta essere in molti casi estremamente conservativo. Per questa ragione, nel manuale [4] è stato specificato che, nel caso di non accettabilità del rischio perlasaluteumanaderivantedavapor intrusion, è possibile prevedere campagne di indagini dirette (per esempio, misure di soil-gas, campionamenti dell aria indoor) allo scopo di verificare i risultati ottenuti mediante l applicazione del modello di AdR. Per verificare l accettabilità dei valori di concentrazione misurati è necessario porre gli stessi a confronto con concentrazioni soglia di riferimento per il comparto ambientale ariaindoor [5]. L ANALISI DI RISCHIO IN CASO DI INTRUSIONE DI VAPORI L analisi di rischio (AdR) sanitarioambientale è una procedura in uso, da alcune decine di anni a livello europeo ed extraeuropeo, nell ambito della gestione dei siti contaminati. Questa procedura permette di effettuare una stima quantitativa del rischio per la salute umana e/o l ambiente connesso al grado di contaminazione e alle condizioni specifiche di un determinato sito. LaParteIV,TitoloValD.Lgs.n.152/ 2006,«Norme in materia ambientale», ha previsto la sua applicazione per la definizione delle concentrazioni soglia di rischio dei comparti ambientali suolo saturo e insaturo, che costituiscono i limiti oltre i quali è necessario attivare alcune azioni di intervento. Per l applicazione della procedura di AdR connessa alla contaminazione di un sito, il primo fondamentale e indispensabile passo da compiere è l individuazione del Modello concettuale del sito (MCS). La cui definizione comprende essenzialmente la ricostruzione dei caratteri delle tre componenti principalichecostituisconol AdR [6] : l sorgente; l trasporto; l bersaglio. Devono essere definiti, quindi: l la geometria e le proprietà fisiche della sorgente di contaminazione interessata, se suolo superficiale (0-1 m da p.c.), suolo profondo (> 1 m da p.c.) e/o falda. Nel caso specifico della vapor intrusion, la contaminazione è legata alla presenza di specie chimiche volatili. Queste possono includere i composti organici volatili (Volatile Organic Compounds VOC), alcuni composti organici semivolatili e alcuni analiti inorganici come il mercurio elementare e l idrogenosolforato [7]. 1) Si veda, Criteri metodologici per l applicazione dell analisi assoluta di rischio ai siti contaminati(revisione 2), APAT(2008). 2) Guidance for the evaluation and mitigation of subsurface vapour intrusion to indoor air, Department of Toxic Substances Control, California Environmental Protection Agency, USA. CalEPA(2005). 3) Il modello proposto da Johnson& Ettinger; si veda, di Johnson, Ettinger, Heuristic model for predicting the intrusion rate of contaminant vapors into building, Environmental Science& technology, 25(8), ) Sivedalanota1. 5) Si veda, di S. Berardi, E. Bemporad, M. Gherardi, Analisi di rischio sanitario ambientale: l intrusione di vapori in ambienti di vita e di lavoro, Atti del Convegno ECOMONDO 2009, ottobre 2009, Rimini(Italia). 6) Sivedalanota1. 7) L art. 268, Titolo I, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, ha definito il«composto organico volatile(cov): qualsiasi composto organico che abbiaa293,15kunapressionedivaporedi0,01kpa(=0,075mmhg)osuperiore,oppurecheabbiaunavolatilitàcorrispondentein condizioni particolari di uso». Il documento USEPA del 2002 ha identificato come sostanze volatili quelle alle quali corrisponde una CostantediHenry 10 5 atmm 3 /mol.ildocumentonjdepdel2005haidentificatocomesostanzevolatiliquelleallequalicorrisponde unacostantedihenry 10 5 atmm 3 /moleunapressionedivapore 1mmHg.Siveda,Vaporintrusionpathway:apraticalguideline, Interstate Technology& Regulatory Council Vapor Intrusion Team,(ITRC, 2007) gennaio 2010 N. 2

3 Schema 1 Diagramma di flusso del modello concettuale per l intrusione di vapori Sorgente Meccanismi di trasporto Modalità di esposizione Bersagli Suolo superficiale Percolazione e diluizione in falda Trasporto e dispersione in falda Adulti/ Bambini residenziale Suolo profondo Volatilizzazione e accumulo in ambienti confinati Inalazione in ambienti confinati Falda Lavoratori adulti industriale/ commerciale Il documento [8] riporta un elenco di sostanze che, per le loro caratteristiche di volatilità e di tossicità, possono comportare rischio per questa via di esposizione; l le vie di migrazione, quali la volatilizzazione dal suolo o dalla falda contaminati (esposizione on-site), oppure la percolazione da suolo in falda, la diluizione e il trasporto in falda e la volatilizzazione da falda (esposizione off-site); l i bersagli della contaminazione; naturalmente il problema si presenta nel caso in cui siano presenti edifici utilizzati a scopo residenziale, commerciale o industriale, oppure in cui sia prevista la loro realizzazione, in corrispondenza della sorgente di contaminazione oppure, nel caso di contaminazione della falda idrica, a valle idrogeologica della sorgente stessa. Il documento [9] ha suggerito di porre particolare attenzione agli edifici situati, lateralmente e/o verticalmente, nel raggiodi30m(100piedi)dalsuolo o dalla falda contaminati. Lo schema 1 riporta il diagramma di flusso del modello concettuale del sito, con le sorgenti di contaminazione, le vie di migrazione e le modalità di esposizione che devono essere prese in considerazione nel caso di vapor intrusion. CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO IN AMBIENTI CONFINATI È possibile calcolare le concentrazioni soglia di rischio per il comparto ambientale aria indoor [CSR (aria indoor) mg/m 3 ], nel caso di uso residenziale e commerciale/ industriale, applicando la procedura di analisi di rischio in modalità inversa, ossia partendo da un livello di rischio accettabile per la salute umana, e selezionando il valore più conservativo tra quelli individuati per effetti cancerogeni e tossici [10] conleformule: 8) Si veda, OSWER Draft Guidance for Evaluating the Vapor Intrusion to Indoor Air Pathway from Groundwater and Soils(Subsurface Vapor Intrusion Guidance), EPA530 D , USEPA(2002). 9) Sivedalanota8. 10)Sivedalanota5. 73

4 CSR 10 c(aria_ indoor) m EM SF g THQ RfD CSR 10 n(aria_ indoor) = 3 m EM µ g TR 3 = (per effetti cancerogeni) 3 µ (per effetti tossici) 3 dove: Tabella 1 l SF (slope factor [mg/kg d] -1 ) indica la probabilità di casi incrementali di tumore nella vita per unità di dose ed è un parametro tossicologico caratteristico della singola specie chimica; l RfD(referencedose[mg/kgd])èla stima dell esposizione media giornaliera che non produce effetti avversi apprezzabili sull organismo umano durante il corso della vita. AnchelaRfDèunvalorecaratteristico della singola specie chimica; l TR (target risk [adimensionale]) rappresenta il valore soglia di rischioaldisottodelqualesiritiene tollerabile la probabilità incrementale di effetti cancerogeni sull uomo. In generale, porre ilrischioperlasaluteumanapari a 10-6 significa che il rischio incrementale di contrarre il tumoreèper1individuosu Seilrischioperlasaluteumanaè uguale o inferiore alla soglia di 10-6 lo stesso è considerato tollerabile [11]. Nella tabella 1 si riportano i valori di accettabilità del rischio per la salute umana stabiliti nel D.Lgs. n. 152/2006. Questo valore soglia di rischio è applicabile al fine di proteggere lasaluteumananelcasodidestinazione d uso sia residenziale sia commerciale/industriale; l THQ (target hazard quotient [adimensionale]) è il valore soglia di riferimento al disotto del quale si ritiene accettabile il rischio per la salute umana associato a effetti tossici, quindi, non cancerogeni. Poiché l indice di pericolo, o hazard quotient (HQ), è definito come rapporto tra la quantità giornaliera di contaminante effettivamente assunta dal recettore e la dose quotidiana tollerabile per la salute umana(rfd), il valore soglia del THQ deve essere pari all unità, come riportato nella tabella 1.Ancheinquestocasotalevalore soglia è applicabile al fine di proteggere la salute umana sia per residenti sia per lavoratori; l EM rappresenta la portata effettiva di esposizione, ossia la quantità giornaliera di matrice contaminata alla quale il recettore risulta esposto; nel caso di inalazione di vapori e di polveri in ambienti confinati, questa quantità può essere stimata per mezzo di espressioni che tengono conto dell esposizione dei recettori nel caso in cui essi siano lavoratorioppureresidenti [12] : Nella tabella 2 sono riportate le formule per il calcolo della effettiva esposizione, riportando anche il significato dei termini contenuti e i valori utilizzati per il calcolo delle CSR (aria indoor) per gli ambienti di vita (uso residenziale) e di lavoro (uso commerciale/industriale). Si sottolinea che, nell ambito residenziale, per le sostanze cancerogene, il calcolo di EM è stato condotto considerando la somma di 6 anni di esposizione per il bambino e di 24 anni di esposizione per l adulto. Per le sostanze non cancerogene è stato assunto il valore LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO SANITARIO Accettabilità del rischio e dell indice di pericolo (D.Lgs. n. 152/2008) Contaminante Individuale Cumulativo* Cancerogeno TR = 10 6 TR cum = 10 5 Tossico THQ = 1 THQ cum = 1 * Rischio dovuto alla cumulazione degli effetti di più sostanze, tenendo conto degli effetti additivi e non sinergici. 11)Sivedalanota1. 12)Sivedalanota gennaio 2010 N. 2

5 Tabella 2 FATTORI DI ESPOSIZIONE UTILIZZATI NEL CALCOLO DEI VSA(ARIA INDOOR) Fattore di esposizione per lavoratori 3 m EM = Kg giorno Bi EFg EF ED BW AT 365 giorni anno Fattore di esposizione per residenti 3 m BiAd EFg EF EDAd = giorni + BWAd AT 365 anno EM Kg giorno BiBam EFg EF EDBam BWBam AT 365 giorni anno Fattore di esposizione (EF) Simbolo Unità di misura Residenziale Industriale Adulto Bambino Adulto Peso corporeo BW kg Tempo medio di esposizione alle sostanze cancerogene Tempo medio di sposizione alle sostanze non cancerogene ATc anni ATn anni ED ED ED Durata dell esposizione ED anni Frequenza dell esposizione EF giorni/anno Frequenza giornaliera dell esposizione indoor EFgi ore/giorno Tasso di inalazione indoor* Bi m 3 /ora 0,9 0,7 0,9 * Come tasso di inalazione per i lavoratori è stato assunto il valore proposto per l attività sedentaria, mentre nei casi di attività dura o moderata si assumono rispettivamente i valori 2,5 e 1,5 m 3 /ora. più conservativo tra l esposizione dell adulto e l esposizione del bambino. Perivaloridislopefactoredireference dose è stato fatto riferimento a quanto contenuto nella banca dati ISS-ISPESL aggiornata al mese dimaggio2009 [13]. Nella tabella 3 sono riportate, per le specie chimiche elencate nell Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V, D.Lgs. n. 152/2006, le CSR(aria indoor) per gli ambienti sia di vita sia di lavoro, derivati applicando la procedura descritta. Nei casi in cui il valore di CSR (aria indoor) risulta inferiore al limite di rilevabilità strumentale, è possibile porre la CSR (aria indoor) pariaquest ultimo [14]. Si ritiene opportuno sottolineare che le CSR(aria indoor) rappresentano le soglie di accettabilità per gli ambienti confinati in relazione allainalazionesiadivaporichedi polveri. Quindi, per una determinata specie chimica, il valore limite di soglia non dovrebbe essere superato dalla somma delle concentrazioni nei vapori e, ove applicabile, nella frazione inalabile del particolato aerodisperso, misurate nelle campagne di indagine diretta. È evidente che nel calcolo delle 13) Si veda Banca dati ISS ISPESL: proprietà chemico fisiche e tossicologiche delle specie chimiche di cui al D.Lgs. 152/2008 e s.m.i. (revisione maggio 2009), ISS ISPESL(2009). 14) Vapor Intrusion Guidance. Site Remediation and Waste Management Program, NJDEP(2005). 75

6 Tabella 3 SPECIE CHIMICA CSR(ARIAINDOOR)PERAMBIENTIDIVITAEDILAVORO Numero CAS Composti Inorganici Industriale/ Commerciale CSR (aria indoor) [μg/m 3 ] Residenziale CSR (aria indoor) [μg/m 3 ] Alluminio ,00E+01 1,30E+00 Antimonio ,70E+00 3,70E 01 Argento ,10E+01 4,70E+00 Arsenico* ,60E 03 3,40E 04 Berillio ,70E 03 6,20E 04 Boro ,10E+01 5,30E+00 Cadmio* ,30E 03 8,20E 04 Cianuri (liberi) ,80E+02 1,90E+01 Cobalto ,10E 03 5,30E 04 Cromo totale ,10E+04 1,40E+03 Cromo VI* ,50E 04 1,20E 04 Manganese* ,00E 01 1,30E 02 Mercurio* ,20E+00 8,00E 02 Nichel* ,70E 02 6,20E 03 Piombo* ,00E+02 3,30E+01 Piombo Tetraetile ,00E 01 2,00E 02 Rame ,70E+02 3,70E+01 Selenio ,10E+01 4,70E+00 Stagno ,50E+03 5,60E+02 Tallio ,10E+00 7,40E 02 Vanadio* ,90E+01 6,50E+00 Zinco ,30E+03 2,80E+02 Nitriti ,40E+03 9,30E+01 Aromatici Benzene* ,50E+00 1,90E 01 Etilbenzene ,00E+03 2,70E gennaio 2010 N. 2

7 Stirene* ,00E+03 2,70E+02 Toluene* ,00E+04 1,30E+03 m Xilene ,80E+03 1,90E+02 o Xilene ,80E+03 1,90E+02 p Xilene ,80E+03 1,90E+02 Xileni ,80E+03 1,90E+02 Aromatici policiclici Benzo(a)antracene ,60E 02 8,60E 03 Benzo(a)pirene* ,40E 03 7,10E 04 Benzo(b)fluorantene ,60E 02 8,60E 03 Benzo(g,h,i)perilene ,30E+02 2,80E+01 Benzo(k)fluorantene ,30E+00 1,70E 01 Crisene ,50E+00 8,50E 01 Dibenzo(a,h)antracene ,40E 03 7,10E 04 Indenopirene ,30E 01 1,70E 02 Pirene ,30E+02 2,80E+01 Alifatici clorurati cancerogeni 1,1,2,2 Tetracloroetano ,00E 01 2,60E 02 1,1,2 Tricloroetano ,10E 01 9,20E 02 1,1 Dicloroetilene ,30E 01 3,00E 02 1,2,3 Tricloropropano ,70E 03 7,40E 04 1,2 Dicloroetano* ,40E 01 5,70E 02 1,2 Dicloropropano ,80E 01 7,60E 02 Clorometano ,30E+00 8,20E 01 Cloruro di vinile ,30E+00 1,70E 01 Diclorometano* ,30E+01 3,00E+00 Tetracloroetilene (PCE)* ,00E+00 2,60E 01 Tricloroetilene* ,60E+00 8,60E 01 Triclorometano (Cloroformio) ,90E 01 6,40E 02 Esaclorobutadiene ,10E 01 6,60E 02 Alifatici clorurati non cancerogeni 1,1,1 Tricloroetano ,00E+03 2,70E+02 77

8 1,1 Dicloroetano ,00E+03 1,30E+02 cis 1,2 Dicloroetilene ,40E+02 9,30E+00 trans 1,2 Dicloroetilene ,80E+02 1,90E+01 1,2 dicloroetilene 1,40E+02 9,30E+00 Alifatici alogenati cancerogeni 1,2 Dibromoetano ,20E 02 6,70E 03 Bromodiclorometano ,40E 01 8,30E 02 Dibromoclorometano ,70E 01 6,20E 02 Tribromometano (Bromofo) ,00E+01 1,30E+00 Nitrobenzeni 1,2 Dinitrobenzene ,70E+00 3,70E 01 1,3 Dinitrobenzene ,40E+01 9,30E 01 Cloronitrobenzeni ,60E+00 2,10E 01 Nitrobenzene ,10E+00 5,30E 01 Clorobenzeni 1,2,4,5 Tetraclorobenzene ,30E+00 2,80E 01 1,2,4 Triclorobenzene ,10E+02 5,30E+01 1,2 Diclorobenzene ,10E+02 5,30E+01 1,4 Diclorobenzene ,80E+00 2,30E 01 Esaclorobenzene ,50E 02 3,20E 03 Monoclorobenzene ,50E+01 5,60E+00 Pentaclorobenzene ,10E+01 7,40E 01 Fenoli non clorurati Fenolo ,50E+03 5,60E+02 m Metilfenolo ,10E+02 4,70E+01 o Metilfenolo ,10E+02 4,70E+01 p Metilfenolo ,10E+01 4,70E+00 Metilfenoli 7,10E+01 4,70E+00 Fenoli clorurati 2,4,6 Triclorofenolo ,00E+00 5,20E 01 2,4 Diclorofenolo ,30E+01 2,80E+00 2 Clorofenolo ,10E+01 4,70E+00 Pentaclorofenolo ,30E 01 4,30E gennaio 2010 N. 2

9 Ammine aromatiche Anilina ,30E+00 2,80E 01 Difenilamina ,50E+02 2,30E+01 m,p Anisidina ,90E+01 6,50E+00 o Anisidina ,80E 01 3,70E 02 p Toluidina ,10E 01 2,70E 02 Fitofarmaci Araclor ,00E 01 6,50E 02 Aldrin ,30E 03 3,00E 04 Atrazina ,80E 01 2,30E 02 Clordano ,10E 01 1,50E 02 DDD ,70E 01 2,20E 02 DDE ,20E 01 1,50E 02 DDT ,20E 01 1,50E 02 Dieldrin ,50E 03 3,20E 04 Endrin ,30E+00 2,80E 01 α esacloroesano ,30E 03 8,20E 04 β esacloroesano ,10E 02 2,80E 03 γ esaclorocicloesano (Lind) ,10E 02 4,00E 03 Diossine e Furani 2,3,7,8 TCDD* ,40E 07 4,50E 08 PCBs PCB* ,00E 02 2,60E 03 Idrocarburi Alifatici C5 C8 8,10E+02 5,30E+01 Aromatici C9 C10 2,00E+02 1,30E+01 Alifatici C9 C18 8,10E+02 5,30E+01 Altre sostanze Acrilammide ,80E 03 1,10E 03 Acido para ftalico ,40E+04 9,30E+02 MTBE ,20E+04 8,00E+02 ETBE ,20E+04 8,00E+02 79

10 Tabella 4 VALORI LIMITE OD OBIETTIVO DI QUALITÀ DELL ARIA PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA Specie chimica Numero CAS Valore obiettivo o limite o guida di qualità dell aria per la protezione della salute umana (1) [μg/m 3 ] Composti inorganici Riferimento Arsenico Cadmio ,00E 03 5,00E 03 D.Lgs. n. 152/2007 (direttiva 2004/107/CE) I valori sono riferiti al tenore totale della frazione PM 10 calcolata in media su un Mercurio da monitorare anno Nichel ,00E 03 Piombo ,00E 01 D.M. n. 69/2002 (direttiva 1999/30/CE) (2) Cromo VI ,50E 05 WHO, 2000 Manganese ,50E 01 Vanadio (3) ,00E+00 Aromatici Benzene ,00E+00 D.M. n. 60/2002 (direttiva 1999/30/CE) Stirene (4) ,00E+01 WHO, 2000 Toluene (5) ,60E+02 Aromatici policiclici Benzo(a)antracene (6) da monitorare D.Lgs.n.152/2007(direttiva2004/107/CE) I valori sono riferiti al tenore totale della Benzo(a)pirene ,00E 03 frazione PM 10 calcolata in media su un anno Benzo(b)fluorantene da monitorare (6) Benzo(k)fluorantene Dibenzo(a,h)antracene Indenopirene Alifatici clorurati cancerogeni 1,2 Dicloroetano (7,8) ,00E+02 WHO, 2000 Diclorometano (8,9) ,50E+02 Tetracloroetilene (8) ,50E+02 Tricoloetilene ,30E+00 Diossine e furani PCDD TEQ * 3,00E 06 WHO, 2000 (10) gennaio 2010 N. 2

11 PCBs PCB ,00E 03 WHO, 2000 (11) 1) Dove il riferimento è normativo il valore è riferito alla media annuale. 2) La direttiva 2008/50/CE, che abrogherà la 1999/30/CE dall 11 giugno 2010 (termine di recepimento), prevede che questo valore limite per il piombo, nelle immediate vicinanze delle fonti industriali localizzate in siti contaminati da decenni di attività industriali, sia da soddisfare soltanto entro il 1 gennaio 2010 e, fino ad allora, il limite sia pari a 1,0 µg/m 3 in un area che si estenda non più di m da tali fonti specifiche. 3) Il valore guida per il vanadio è riferito alla media giornaliera. 4) È stato selezionato il valore guida dello stirene basato sulla soglia odorigena (media semioraria). 5) Il valore guida per il toluene è riferito alla media settimanale. 6) Il D.Lgs. n. 257/2007, ha previsto che sia verificata la costanza, nel tempo e nello spazio, dei rapporti quantitativi tra il benzo(a)pirene e gli altri IPA di rilevanza cancerogena. 7) Il valore guida per l 1,2 Dicloroetano è riferito alla media giornaliera. 8) Si tratta di un valore basato sugli effetti non cancerogeni. 9) È stato scelto il valore guida del diclorometano riferito alla media settimanale. 10) La WHO non propone un valore guida in quanto l esposizione per inalazione diretta costituisce soltanto una piccola frazione dell esposizione totale, generalmente meno del 5% dell assunzione giornaliera con il cibo, il valore riportato è indicato come soglia indice di fonti locali da identificare e controllare. 11) La WHO non propone un valore guida in quanto l esposizione per inalazione diretta costituisce soltanto una piccola frazione dell esposizione totale, dell ordine dell 1 2% dell assunzione giornaliera con il cibo, il valore riportato è indicato come concentrazione media in ambiente urbano. * CAS della 2,3,7,8 TCDD (TEF = 1). CSR (aria indoor) non si è tenuto conto dell effetto cumulativo conseguente all inalazione di più sostanze contaminanti eventualmente presenti nell ambiente confinato, approccio analogo a quello statunitense. Nel caso di compresenza di più inquinanti, è comunque possibile rimodulare le CSR (aria indoor) in modo che siano rispettati i limiti di accettabilità del rischio e dell indice di pericolo cumulativi(si veda la tabella 1). Infine, i valori delle CSR(aria indoor) possono subire modifiche, rispetto a quelli riportati nella tabella 3, conseguentemente all esigenza di apportare variazioni, legate alla specificità del caso, relativamente ai fattori di esposizionedellatabella2.peresempio,nel caso di un ambiente industriale nel quale, quindi, l attività fisica risulti dura o moderata, potrebbe essere opportuno aumentare il tasso di inalazione indoor. Per effettuare il confronto tra la CSR(aria indoor) e i valori misurati nella campagna di indagine diretta è necessario individuare un valore di concentrazione rappresentativo,sianelcasodiariaindoorchedi soil gas. A tal proposito, è possibile fare riferimento alla procedura propostaneldocumento [15],laquale consiste nel considerare come rappresentativo il valore massimo nelcasoincuiilnumerodimisurea disposizione sia inferiore a 10 e di considerare, invece, l upper confidential limit al 95% (UCL 95%) se il numerodimisureèsuperiorea10. Risulta opportuno segnalare che, per alcune delle specie chimiche considerate, vigono valori limite od obiettivo di qualità dell aria stabiliti da normative specifiche ai fini della tuteladellasaluteumana(d.m.n.60/ 2002eD.Lgs.n.152/2007)concuile CSR (aria indoor) dovrebbero essere confrontate. Questi valori sono basati sulle linee guida dell Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO). In particolare, nella seconda edizione delle linee guida sulla qualità dell aria per l Europa [16] sono forniti alcuni valori guida relativi a un numero di sostanze decisamente superiore rispetto a quelle effettivamente normate dalla CE. Le specie chimiche per cui sono stabiliti questi valori obiettivo o guida, sono evidenziate in corsivo nella tabella 3 e segnalate con un asterisco che rimanda alla tabella 4, nella quale sono segnalati questi valori. Le CSR (aria indoor) sono state valutate con riferimento alla problematica della vapor intrusion, ma si tratta di valori soglia di rischio che prescindono dalla tipologia di sorgente di contaminazione e stimati sulla base 15)Sivedalanota1. 16)RegionalOfficeforEuropeAirQualityGuidelinesforEurope,2 nd Edition,WHORegionalPubblications,Europeanseriesn.91,

12 Tabella 5 FATTORI DI ATTENUAZIONE PER STIMA DELLA CSR(SOIL-GAS) Fattori di attenuazione (AF) AF sup = ( aria_ indoor) CSR ( soil_ gas_sup) CSR (1) AF prof = ( aria_ indoor) CSR ( soil_ gas_ prof) CSR (2) [USEPA, 2002] 0,1 0,01 [USEPA, 2004] * 0,05 0,01 0,01 [USEPA, 2007] (3) 0,02 0,01 [Atlantic Canada RBCA, 2006] 0,02 0,01 [NJDEP, 2005] 0,02 0,02 [ITRC, 2007] 0,01 0,01 0,01 0,001 Valori proposti 0,02 0,01 1) Campioni raccolti a profondità < 1 m al di sotto delle fondazioni. 2) Campioni raccolti a profondità > 1 m al di sotto delle fondazioni. 3) Proposta di revisione del documento [USEPA, 2004]. * User s Guide for Evaluating Subsurface Vapor Intrusion into Buildings, Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC. di ipotesi estremamente conservative. Quindi è opportuno che, qualora risultassero inferiori ai valori limite od obiettivo o guida di qualità dell aria stabiliti dalle specifiche norme di settore o dall OMS, sarebbe razionale considerare questi ultimi come soglie di accettabilità (ad eccezione dei 3 idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni 1,2-dicloroetano, diclorometano e tetracloroetilene per cui il valore guida proposto dall OMS, come riportato nella nota 8 della tabella4,èbasatosuglieffettinoncancerogeni, mentre a oggi questi composti risultano classificati come tali). PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTRUSIONE DI VAPORI Inunsitocontaminato,nelcasoincui esista un rischio potenziale per la salute umana derivante da inalazione di vapori all interno di un ambiente confinato, una volta costruito il modello concettuale del sito, è necessario stimare per i comparti ambientali suolo insaturo e/o saturo (falda) i valori di concentrazione soglia di rischio CSR (suolo/falda) di cui al D.Lgs. n. 152/ 2006 e s.m.i., selezionando il valore più conservativo tra quelli forniti dalle formule: mg TR CSR c( aria_ indoor) CSR c( suolo/ falda) = = (per effetti cancerogeni) kg SF FT EM FT mg THQ RfD CSR n (suolo/falda) = kg = FT EM CSR n (aria_indoor) FT (per effetti tossici) dove: FT = VF sesp [kg/m 3 ], fattore di trasportonelcasoincuilasorgentedi contaminazione è nella falda; FT = VF wesp [L/m 3 ], fattore di trasporto nel caso in cui la sorgente di contaminazione è nel suolo insaturo. Ifattoriditrasporto,VF sesp evf wesp, possono essere calcolati utilizzando le equazioni analitiche riportate nel documento [17]. Queste equazioni analitiche rappresentano la 17) Si veda la nota 1, con riferimento al modello proposto da Johnson&Ettinger(1991) gennaio 2010 N. 2

13 Schema 2 Procedura per la valutazione del rischio da intrusione di vapori Esiste un rischio potenziale per la salute umana da intrusione di vapori? Stima della CSR (suolo insaturo e/o falda) a mezzo della procedura di analisi assoluta di rischio (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) CSR < Concentrazione analiticamente determinata nel suolo insaturo e/o nella falda? Misure su campioni di soil gas e confronto con le CSR (soil gas) CSR (soil gas) < Concentrazione analiticamente determinata nel soil gas? SI SI Misure su campioni di aria indoor e confronto con le CSR (aria indoor) CSR (aria indoor) < Concentrazione analiticamente determinata nell aria indoor? SI NO SI Intervento di risanamento ambientale Non è necessario nessun intervento di risanamento NO NO NO capacità attuale di descrizione matematica del fenomeno della vapor intrusion e spesso forniscono dei risultati estremamente conservativi. Quindi, nei casi in cui l applicazione di queste equazioni individui alcune CSR (suolo/falda) inferiori alle concentrazioni analiticamente determinate in fase di caratterizzazione, è possibile, in alternativa all attivazione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, effettuare campagne di indagine diretta a ottenere: l misure di concentrazione su campioni ambientali di aria indoor, che devono essere confrontate con le CSR (aria indoor), di cui alla tabella 3 (ed eventualmente tabella 4); oppure, l misure di concentrazione su campioni di soil-gas. In tal caso, porre queste a confronto con le CSR (aria indoor) potrebbe rappresentare un approccio eccessivamente cautelativo. Infatti, in questo modo sarebbe trascurata la riduzione di concentrazione che il contaminate subisce migrando dal suolo all interno dell ambiente confinato. Quindi, in accordo con quanto proposto da gran parte delle agenzie regionali statunitensi e anche dall USE- PA, è possibile calcolare una concentrazione soglia di rischio nel soil-gas CSR (soil-gas) a partire dalla CSR (aria indoor) attraverso un fattore di attenuazione AF. Questo fattore di attenuazione può essere stimato, in modo più o meno cautelativo, sulla base di due criteri: criterio 1 (speditivo e cautelativo) - il fattore di attenuazione è stimato utilizzando alcuni valori di riferimento validi per qualsiasi forma di contaminazione e calcolati sulla base di ipotesi estremamente cautelative. Nella tabella 5 sono riportati i fattori di attenuazione proposti in documenti statunitensi e i valori che, sulla base dei precedenti, sono proposti per l utilizzo a livello nazionale; criterio2-ilfattorediattenuazione è stimato attraverso il modello di Johnson & Ettinger utilizzando parametri sito-specifici. Il vantaggio di questo approccio, rispetto al confronto tra le concentrazioni analiticamente determinate nel suolo insaturoonellafaldaconlecorrispondenti CSR(suolo/falda), è 83

14 Tabella 6 MATRICE DI INTERVENTO (applicabile nel caso in cui siano state effettuate misure sia di soil-gas sia di aria indoor) Concentrazione misurata nel soil gas Concentrazione misurata nell aria indoor < CSR (aria indoor) > CSR (aria indoor) < CSR (soil gas) Nessun intervento Nessun intervento * > da CSR (soil gas) a 10 x CSR (soil gas) Monitoraggio > 10 x CSR (soil gas) Monitoraggio o intervento Intervento Monitoraggio o intervento * In tal caso è necessario appurare che non ci siano altre sorgenti di contaminazione nel suolo saturo e/o insaturo o che non siano creati dei percorsi di migrazione preferenziali. dato dal fatto che in questo modo è possibile tenere conto della effettiva partizione del contaminante nel terreno tra fase solida e fase vapore. Entrambi i criteri sono applicabili nelcasoincuilasorgentedicontaminazione, nel suolo insaturo o nellafalda,èpostaaunaprofondità maggiore di 1 m rispetto alla base delle fondazioni. Infatti, nel caso di contaminazione molto superficiale, l applicazione del modello di Johnson&Ettinger risultaesserepocoaffidabile [18]. In tal caso, quindi, è opportuno effettuare campionamenti e analisi di aria indoor nell ambiente confinato. Nello schema 2 è riportato il diagramma di flusso della procedura esposta. Nel caso in cui siano disponibili misure di concentrazione su campioni sia di aria indoor che di soil-gas, allora può essere applicato un approccio meno cautelativo, rispetto a quello dello schema 2, sulla base della matrice di intervento proposta nel documento [19] e riportata nella tabella 6. Nell applicazione della procedura descritta nello schema 2 è necessario tener conto della possibile presenza nell ambienteconfinatodispeciechimiche, ricercate nel caso specifico e non, provenienti da sorgenti diverse dal suolo insaturo e/o dalla falda. Queste possono essere rappresentate, per esempio, dai materiali da costruzione, dalle fonti energetiche per il riscaldamento/raffreddamento, dalla qualità dell aria esterna e, nel caso di impianti industriali, dalle materie prime e dai prodotti utilizzati nelle lavorazioni. I livelli di contaminazione dovuti a queste sorgenti sono generalmente rilevabili e potrebbero persino superare le concentrazioni soglia di rischio. Risulta opportuno distinguere, quindi, i contributi relativi al fondo rispetto a quelli provenienti dal suolo, saturo o insaturo, contaminato. RISCHIO CHIMICO E LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE Il rischio per la salute e la sicurezza dell uomo all interno di un ambiente confinato, che sia di tipo residenziale o industriale/commerciale, può derivare dagli effetti di una specie chimica presente a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione all interno dell edificio stesso. Questa tipologia di rischio è comunemente denominata rischio chimico. La prevenzione del rischio chimico di esposizione all interno degli ambienti di lavoro attualmente è normata dal recente D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/ 2009, la cui attuazione, peraltro obbligatoria, può essere condotta seguendo criteri diversificati in funzione della complessità del rischio stesso. In particolare, il Titolo IX, «Sostanze pericolose», D.Lgs. n. 81/ 2008, ha dettato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori controirischiperlasaluteelasicurezza che possono derivare dagli effetti degli agenti chimici pericolosi(capo I) e cancerogeni e mutageni (Capo II),presentisulluogodilavorooche siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza. 18) Si veda Guidance for soil vapour and indoor air monitoring assessment for petroleum imparte sites in Atlantic Canada. Appendice 9, Atlantic Canada RBCA(2006). 19)Sivedalanota gennaio 2010 N. 2

15 Curva dose-risposta nella valutazione del rischio chimico [INFN, 2008] dose MISURE CORRETTIVE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE risposta Grafico 1 Valore Limite Livello d Azione La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi è articolata in diverse fasi, propedeutiche e sequenziali; di queste fasi, risulta rilevante la fase della valutazione dose-risposta secondo il modello universale della curva dose-risposta, riportata nel grafico 1. Su questa curva possono essere stabiliti due diversi livelli di soglia [20] : l il valore limite di esposizione professionale - nella procedura di valutazione approfondita del rischio chimico i limiti di esposizione professionale rappresentano il livello di esposizione di riferimento con il quale confrontare i valori di concentrazione di esposizione personale misurati all interno degli ambienti di lavoro. Questi valori limite indicano i livelli di esposizione superati i quali occorre adottare alcune misure correttive, ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il valore limite di esposizione è quantitativamente determinato; l illivellodiazione-nellaprocedura di valutazione preliminare del rischio rappresenta il livello in corrispondenza del quale scatta l obbligo di adottare misure specifiche di prevenzione (sorveglianza sanitaria, formazione, DPI, sistemi di prevenzione collettiva ecc.). Il lavoratore può essere esposto a concentrazioni superiori al livello di azione a condizione che siano adottate alcune misure preventive specifiche. Ai fini della gestione del rischio chimico di esposizione, il livello di azione rappresenta un riferimento fondamentale per la decisione sul giudizio di rischio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L art. 224, comma 2, infatti, ha definito un livello «basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori» allorché non sia superata la soglia del livello di azione. Il livello di azione non è quantitativamente determinato. Generalmente, al di sopra del valore limite, la maggior parte dei lavoratori corre il rischio di ammalarsi, mentre tra il livello di azione e il valore limite verosimilmente si possono ammalare solo i soggetti ipersuscettibili. Al di sotto del livello di azione, infine, l esposizione è talmente bassa che nessun lavoratore (nemmeno un ipersuscettibile) può ragionevolmente ammalarsi. È importante sottolineare che il livello di azione, superato il quale scatta l obbligo dell applicazione delle misure specifiche di tutela, può essere considerato soltanto nel caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi non cancerogeni né mutageni, di categorie 1 o 2 secondo le definizioni dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (art. 234). Vige il criterio, infatti, che per gli agenti cancerogeni o mutageni le misure specifiche di tutela debbano obbligatoriamente essere applicate a prescindere dalla concentrazione di esposizione, ovvero l obbligo delle misure specifiche, compresa la sorveglianza sanitaria, scatta per la sola presenza di agenti cancerogeni e mutageni(le sostanze muta- 20) Si veda Documento di valutazione del rischio chimico, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, Servizio Prevenzione e Protezione, nota del 4 dicembre 2008(2008). 85

16 gene di categoria 2 sono quasi tutte anche cancerogene di categoria 1o2)negliambientidilavoro. Nel caso del rischio chimico, nell Allegato XXXVIII (riferito genericamente agli agenti chimici) e nell Allegato XLIII (riferito specificatamente agli agenti cancerogeni e mutageni) al D.Lgs. n. 81/ 2008 sono riportati i valori limite di esposizione professionale rispettivamente per 97 e 3 agenti chimici. È possibile osservare che, delle 97 sostanze elencate nel D.Lgs. n. 152/2006, solo 22 sono normate dal D.Lgs. n. 81/ A livello europeo esistono numerose liste di valori limite, predisposte dai diversi Stati membri (Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Danimarca e Svezia), comunque, generalmente, in Italia per gli agenti non compresi negli Allegati al D.Lgs. n. 81/2008 è possibile fare riferimento ai TLVs dell ACGIH (American Conference of Governamental Industrial Hygienists). Sono previste tre categorie di TLVs: l TLV-TWA (Time-Weighted Average) - concentrazione media ponderata nel tempo su una giornata lavorativa convenzionalediottooreesu40orelavorative settimanali, alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi; l TLV-STEL (Short Term Exposure Limit) - concentrazione TWA di 15 minuti che non deve essere superata in qualsiasi momento durante la giornata lavorativa, anche se il TWA sulle otto ore non supera il valore TVL-TWA; l TLV-C (Ceiling) - concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell esposizione lavorativa. Per la maggior parte delle sostanze assumerilevanzasoloiltwa,conil relativo STEL(se esistente). Per alcune sostanze (per esempio, i gas irritanti) è applicabile soltanto il TLV-Ceiling. Se uno qualsiasi di questi TLV è superato, è possibile presumere che esista un rischio potenziale. Per tener conto della contemporanea presenza di più inquinanti, l ACGIH ha proposto che, in assenza di una dimostrazione contraria, gli effetti dei singoli inquinanti devono essere considerati additivi. In particolare, nel caso in cui due o più sostanze nocive, presenti contemporaneamente, provocano gli stessi effetti sulla salute o agiscono sullo stesso organo o sistema dell organismo, allora bisogna prendere in considerazione gli effetti combinati, piuttosto che quelli dei singoli componenti. A seguito di tali considerazioni, l ACGIH ha proposto l applicazione della formula per le miscele: C1 C + 2 C n T1 T2 Tn dove: C n rappresenta la concentrazione dell n-esima sostanza rilevata nell aria; T n rappresenta il valore limite corrispondentealc n. Se la somma delle frazioni supera l unità, allora il limite per la miscela deve essere considerato superato. Nel caso di rischio da agenti chimici pericolosi e non cancerogeni né mutageni ai sensi del D.Lgs. n. 81/ 2008, il livello di azione corrisponde per definizione alla soglia al di 1 sotto della quale non sono necessarie le misure di prevenzione specifiche. Naturalmente, non è ammissibile classificare una lavorazione al di sotto del livello di azione per effetto dell abbattimento dell esposizione ottenuto adottando le misure specifiche. Secondo quanto contenuto nell art. 224, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, il livello di azione corrisponde a un livello genericamente definito«basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori». Tra le misure specifiche di prevenzione e di protezione che devono essere adottate al di sopra del livello di azione (art. 225, D.Lgs. n. 81/2008) è possibile riscontrare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell AllegatoXLIo,inloroassenza,conmetodiche appropriate. L Allegato XLI ha riportato, tra le altre, la norma UNI EN 689: 1997, «Atmosfera nell ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione», in cui, alle Appendici C e D, sono forniti alcuni criteri di irrilevanza per la salute applicabili, però, soltanto nei casi nei quali risultino rispettate diverse condizioni specifiche. Per quanto riguarda il criterio di cui all Appendice C, le condizioni di applicabilità sono: l la concentrazione media del turno fornisce una descrizione rappresentativa della situazione di esposizione professionale, definita come concentrazione di esposizione professionale ponderata nelle otto ore (OEC). I picchi di esposizione che pos gennaio 2010 N. 2

17 Tabella 7 Specie chimica Numero CAS Composti inorganici Valori limite di esposizione professionale [μg/m 3 ] [1] Mercurio (come Hg) ,025 TLV TWA Aromatici Benzene (Benzolo) ,25 D.Lgs. n. 81/2008 Etilbenzene D.Lgs. n. 81/2008 Toluene (Toluolo) D.Lgs. n. 81/2008 Xileni D.Lgs. n. 81/2008 Aromatici policiclici Benzo(b)fluorantene ,2 TLV TWA (2) Crisene ,2 TLV TWA (2) Cloruro di vinile (Cloroetilene) 1,1 Dicloroetano (Cloruro di etilidene) Tribromometano (bromoformio) Alifatici clorurati ,77 D.Lgs. n. 81/ D.Lgs. n. 81/2008 Alifatici alogenati cancerogeni ,2 TLV TWA Nitrobenzeni Nitrobenzene D.Lgs. n. 81/2008 1,4 Diclorobenzene (p Diclorobenzene) SPECIE CHIMICHE SELEZIONATE PER IL CONFRONTO Clorobenzeni D.Lgs. n. 81/2008 Monoclorobenzene D.Lgs. n. 81/2008 Fitofarmaci Dieldrin ,25 TLV TWA Idrocarburi n esano D.Lgs. n. 81/2008 1) Misurato e calcolato rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata. 2) Idrocarburi policiclici aromatici adsorbiti su particellato (PPAH) Catrame e pece di carbone prodotti volatili (aerosol solubile in benzene). 87

18 Diagramma 1 Confronto tra valori limite di esposizione professionale e CSR (aria indoor) Confronto tra VL per esposizione professionale e CSR (aria indoor) (Uso Ind./Com.) VL per esposizione professionale [mg/m 3 ] CSR (indoor air) [mg/m 3 ] 1,E+03 1,E+02 1,E+01 1,E+00 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 1,E-06 Mercurio Benzene Etilbenzene Toluene Xileni Benzo(b)fluorantene Crisene Cloruro di vinile 1,1-Dicloroetano Bromoformio Nitrobenzene 1,4-Diclorobenzene Monoclorobenzene Dieldrin n-esano sono verificarsi sistematicamente nel corso del turno rispondono alle eventuali condizioni di esposizione limite a breve termine (STEL). Ogni singola OEC deve essere minore del valore limite; l le condizioni operative nel posto di lavoro si ripetono regolarmente; l nel lungo periodo le condizioni di esposizione non cambiano sensibilmente; l condizioni di esercizio chiaramente differenti sono valutate separatamente. Se queste condizioni risultano tutte rispettate, il criterio, basato sul rapporto (I) tra l OEC e il valore limite (in genere TLV-TWA), è il seguente: l se per il primo turno è I 0,1, l'esposizione è minore del valore limite; l serisultai 0,25peralmenotre diversi turni, l'esposizione è minore del valore limite; l se per almeno tre turni differenti sono tutti I 1, e la media geometrica di tutte le misurazioni è 0,5, l'esposizione è minore del valore limite; l serisultaperalmenounoec,i> 1, l'esposizione è maggiore del valore limite; l in tutti i casi che non rientrano nelle possibilità di cui ai punti precedenti la procedura non porta ad alcuna decisione; l se valgono le condizioni di cui ai primi tre punti, si può concludere la valutazione dell'esposizione professionale. Nella pratica, questa norma non risulta frequentemente applicata, a causa dell onerosità derivante dal numero di misurazioni richieste e del non rispetto delle condizioni specifiche, soprattutto nel caso di piccole e di medie imprese. In conseguenza a quanto detto, esaminando i criteri utilizzati per il calcolo delle CSR (aria indoor) descritti, si può con ragionevolezza assumere che i valori delle CSR (aria indoor) stesse possono essere assunti quale riferimento per quantificare la soglia relativa al livello di azione che devono essere applicati all interno degli ambienti di lavoro. CONFRONTO TRA CSR (ARIA INDOOR) E TLV-TWA Sebbene i valori TLV dell ACGIH non derivino da stime quantitative del rischio a differenti livelli di esposizione, è opportuno porre a gennaio 2010 N. 2

19 confronto gli stessi con i valori delle CSR (aria indoor), ricavati dalla applicazione della procedura di analisi assoluta di rischio. A tal fine sono state prese in considerazione le sostanze elencate nell Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, D.Lgs. n. 152/2006, per le quali sono risultati disponibili i valori limite di esposizione professionale tabellati nel D.Lgs. n. 81/2008, oppure i TLV-TWA [21], e comprese nell elenco dei contaminati con sufficiente tossicità e volatilità della tabella 1 del documento [22]. Tra queste, per ogni classe di contaminanti, dove possibile, è stata selezionata una sostanza cancerogena e una non cancerogena. Nella tabella 7 sono riportate le specie chimiche selezionate per il confronto. Nel diagramma 1 si riporta l istogramma di confronto tra i valori limite di esposizione professionale e le concentrazioni soglia di rischio per l aria indoor per le sostanze selezionate. I TLV risultano maggiormente conservativi rispetto alle CSR (aria indoor), le quali risultano inferiori ai limiti di esposizione professionale (differenza compresatraunminimodiunordine di grandezza e un massimo di cinque ordini di grandezza). Le differenze maggiori sono riferibili alle sostanze cancerogene (per esempio, benzene, benzo(b)fluorantene, cloruro di vinile), anche di categoria 3 (1,4-diclorobenzene, diedrin), non considerate nel Capo II, Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008. Allo stato attuale non appare emergere comunque alcuna proporzionalità tra le due tipologie di valori sottoposti a confronto. CONCLUSIONI Nell ambito della gestione dei siti contaminati e, in particolare, della applicazione della procedura di analisi assoluta di rischio per la salute umana(d.lgs. n. 152/2006), è emersa una criticità riguardo la modalità di esposizione inalatoria di vapori, in ambienti confinati, provenienti da suolo saturo (falda) o insaturo contaminato. Questa criticità riguarda essenzialmente un estrema conservatività degli output della procedura in corrispondenza a tale modalità di esposizione. Questa sintesi deriva direttamente dal calcolo dei valori di CSR (aria indoor) per specie chimiche contaminanti presenti nei vapori e/o nelle polveri degli ambienti confinati di vita (uso residenziale) e di lavoro (uso commerciale/ industriale), ai fini di un loro utilizzo quale riferimento per il confronto con le misure di aria indoor effettuate nell ambito di campagne di indagine diretta. È stata fornita, inoltre, una procedura utile per la valutazione del rischio associato all intrusione di vapori. È stata effettuata anche una trattazione sui valori limite di esposizione professionale dalla quale deriva, a sua volta, una considerazione circa l inadeguatezza di utilizzare gli stessi negli ambienti confinati di lavoro come valori soglia di accettabilità delle concentrazioni di inquinanti provenienti da suolo contaminato. La conferma a quanto trattato scaturisce dal confronto tra i valori limite di esposizione e le corrispondenti CSR(aria indoor). La conservatività degli output della procedura di analisi di rischio alla quale si fa riferimento, tuttavia, appare coerente con i criteri di prevenzione e di protezione dei lavoratori che sono alla base della procedura di valutazione del rischio chimico di esposizione ai sensi del D.Lgs. n. 81/ 2008, rimandando per questo al concetto di rischio «irrilevante per la salute». Per questa ragione, analizzando la procedura di analisi di rischio e i criteri di valutazione del rischio chimico di esposizione professionale attualmente in uso, è stato proposto un approccio alternativo offrendo un criterio quantitativo di definizione della soglia di intervento che accorda le due procedure esaminate. Questo approccio, che fa coincidere le CSR(aria indoor), ricavate dalla procedura di analisi assoluta di rischio, con i livelli d azione che entrano in gioco nella la valutazione del rischio chimico di esposizione ad agenti chimici pericolosi non cancerogeni né mutageni ai sensi del D.Lgs. n. 81/ 2008, rappresenta un primo passo verso l armonizzazione delle due normative (D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 81/2008) che, attraverso la vapor intrusion e il rischio chimico, mirano alla individuazione del rischio derivante da esposizione a sostanze chimiche e alla protezione della salute umana in diversi ambiti di applicazione. l 21) Si veda Giornale degli Igienisti Industriali Valori limite soglia Indici biologici di esposizione, ACGIH e Valori limite soglia UE, AIDII, ottobre )Sivedalanota8. 89

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