Linee guida per la vendita

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1 UNIONE EUROPEA MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI REGIONE PUGLIA Linee guida per la vendita diretta del pescato

2 OPERAZIONE COFINANZIATA DAL P.O. FEP ASSE IV MISURA 4.1 AZIONE I) ACQUISIRE COMPETENZE PER AGEVOLARE LA PREPARAZIONE E L ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO

3 HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO: TOMMASO SPADAVECCHIA ASSESSORE AL COMMERCIO, PESCA E AGRICOLTURA COMUNE DI MOLFETTA ING. ALESSANDRO BINETTI DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO COMUNE DI MOLFETTA DOTT. VINCENZO LA FORGIA RESPONSABILE SUAP COMUNE DI MOLFETTA CAPITANO DI FREGATA (CP) FLAVIO STEFANO LA GRASTA COMANDANTE CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA 1 MARESCIALLO NP SALVATORE BINETTI CAPO PESCA CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA DOTT. GIUSEPPE GESMUNDO RESPONSABILE FEDERPESCA PUGLIA FRANCESCO MINERVINI DIRETTORE ASSOCIAZIONE ARMATORI DA PESCA ASSOPESCA DOTT. ANGELO FARINOLA DIRETTORE TECNICO GAC TERRE DI MARE PROF. MATTEO D INGEO COMITATO CITTADINO PER LA BONIFICA MARINA A TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E ALL AMBIENTE SALUBRE SI RINGRAZIANO PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO: DOTT. ELIO MASSARELLI RESPONSABILE SIAN DOTT. LIVIO GERMINARIO DIPARTIMENTO PREVENZIONE ASL BA

4 SOMMARIO 1. VENDITA DIRETTA DEL PESCATO VENDITA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI DA BORDO DEL PESCHERECCIO, ANCHE CON CONSEGNA A DOMICILIO NORMATIVA REQUISITI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI ITER AMMINISTRATIVO PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ VENDITA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI SU AREE PUBBLICHE IN FORMA NON ITINERANTE NORMATIVA REQUISITI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI ITER AMMINISTRATIVO PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ VENDITA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO NORMATIVA REQUISITI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI ITER AMMINISTRATIVO PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ VENDITA DIRETTA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA NON ITINERANTE E ITINERANTE NORMATIVA REQUISITI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI COSTRUZIONI STABILI NEGOZI MOBILI BANCHI TEMPORANEI ITER AMMINISTRATIVO PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ VENDITA DIRETTA IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO NORMATIVA REQUISITI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI ITER AMMINISTRATIVO PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ 24 ALLEGATO 1 - SCIA PER LA VENDITA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI 26 ALLEGATO 2 - DIA SANITARIA PER LA PRODUZIONE POST PRIMARIA 30

5 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO VENDITA DIRETTA DEL PESCATO La vendita diretta del pescato è la cessione, da parte dell imprenditore ittico, dei propri prodotti direttamente al consumatore senza nessuna intermediazione. È considerato imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all art. 4 del Decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l attività di pesca professionale di cui all art. 2 del Decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e le relative attività connesse (di cui all art. 2 co. 2) 1. La vendita diretta, in quanto consente all imprenditore ittico di valorizzare al meglio la propria produzione, è considerata, ai sensi dell art. 2 co. 2 del Decreto legislativo n. 4/2012, attività connessa, parte delle normali attività degli imprenditori ittici, e non rientra nell ambito applicativo del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 (cfr. art. 4 lett. g). La cessione diretta al consumatore finale di propri prodotti non è quindi soggetta ai vari requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentari (non serve una licenza, non ci sono vincoli che riguardano gli orari di apertura, ecc.). In ogni caso trattandosi di vendita di prodotti alimentari, anche la vendita diretta deve rispettare tutti gli obblighi in materia igienico-sanitaria. Si ricorda che nel caso di cessione diretta dei prodotti ittici al consumatore finale, il produttore assume la piena responsabilità del prodotto ai fini della sicurezza alimentare e fornisce corrette informazioni al consumatore, come previste dall art. 35 del Regolamento UE n. 1379/2013. L attività di pesca professionale e la connessa attività di vendita diretta del pescato da parte dell imprenditore ittico è esercitabile nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Comunitario sui controlli (Regolamento (CE) n. 1224/2009 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011), ivi compresi gli obblighi di tracciabilità e informazione al consumatore di cui ai Regolamenti (UE) n. 1379/2013 e 1169/2011. In particolare restano a carico dell imprenditore ittico (pescatore) tutti gli obblighi di compilazione, registrazione e trasmissione della documentazione relativa le catture e le dichiarazioni di sbarco, nonché gli obblighi di suddivisione in partite e pesatura dei prodotti pescati. E in ogni caso opportuno precisare che nel caso in cui il prodotto ittico di peso non superiore a 30 Kg sia venduto direttamente ad un consumatore finale o comunque ad un acquirente che non lo immetterà nel circuito commerciale ma lo destinerà esclusivamente al consumo privato, lo stesso acquirente non sarà tenuto: Agli obblighi di registrazione di cui all art. 59, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1224/2009); Agli obblighi di compilazione e presentazione delle note di vendita di cui all art. 62 e ss. del Regolamento (CE) n. 1224/2009); La vendita diretta ad un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) si configura ugualmente come singole vendite dirette di piccoli quantitativi dal peschereccio al consumatore finale, pertanto i suddetti acquirenti non sono soggetti agli obblighi di registrazione e compilazione delle note di vendita, in ragione dei piccoli quantitativi singolarmente acquistati e destinati al consumo privato. L attività di vendita diretta del pescato, da parte dell imprenditore ittico, può essere esercitata con le modalità di seguito riportate. 1 Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, art. 4, comma 1.

6 6 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO VENDITA DIRETTA, IN AMBITO LOCALE 2, DI PICCOLI QUANTITATIVI 3 NON SUPERIORI A 100 KG BARCA/GIORNO La cessione diretta al consumatore può avvenire mediante: Cessione diretta di piccoli quantitativi da bordo del peschereccio e/o con consegna a domicilio; Cessione diretta di piccoli quantitativi su aree pubbliche in forma non itinerante; Cessione diretta di piccoli quantitativi in locale aperto al pubblico. 2. VENDITA DIRETTA DI QUANTITATIVI SUPERIORI A 100 KG BARCA/GIORNO La cessione diretta al consumatore può avvenire mediante: Cessione diretta su aree pubbliche in forma non itinerante e itinerante; Cessione diretta in locale aperto al pubblico. 1.1 VENDITA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI DA BORDO DEL PESCHERECCIO, ANCHE CON CONSEGNA A DOMICILIO Normativa La cessione diretta del pescato al consumatore da bordo dell imbarcazione è esercitabile per piccoli quantitativi, vale a dire per quantitativi non superiori a 100 kg dello sbarcato giornaliero. Ricordiamo che l imprenditore ittico nella sua attività di pesca è tenuto ad applicare le regole di igiene di base e le buone prassi igieniche, di cui all Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004, nonché i requisiti specifici del Regolamento (CE) n. 853/2004. A tal fine, l operatore deve adottare un Manuale di Buone Prassi operative in materia di Igiene (BPI), validato dal Ministero della Salute. Tale modalità di vendita deve, in ogni caso, essere esercitata nel rispetto della normativa sanitaria e della normativa sui controlli alla commercializzazione. In particolare si precisa che la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti di propria produzione al consumatore finale, ad un esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione è esercitabile, esclusivamente in ambito locale (definibile come il territorio della Provincia o di Provincie limitrofe) e per quantitativi non superiori ad 1 quintale dello sbarcato giornaliero. Tali operazioni infatti esulano dal campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852 e 853 del 2004 (Cfr. art. 1, comma 2, lettera c) dei regolamenti succitati) 4. È opportuno precisare che all imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di pescato, per un valore non superiore a 50,00 al giorno per consumatore finale, non si applicano le disposizioni del Decreto MIPAAF del 10 novembre 2011, relativo alle modalità attuative delle disposizioni sui controlli alla commercializzazione di cui al Titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e al Titolo IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Detto imprenditore è pertanto esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore 5. Resta ferma l applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici. La consegna a domicilio rappresenta una modalità attuativa della cessione diretta di piccoli quantitativi al consumatore finale, pertanto non si configura come vendita in forma itinerante su aree pubbliche attraverso negozi mobili e non necessita di specifiche autorizzazioni. 2 Per ambito locale si intende il territorio della provincia in cui ha sede l azienda e le Province contermini (limitrofe); 3 Per piccolo quantitativo si deve fare riferimento alla Intesa, ai sensi dell art. 8 comma 6 del 05 giugno 2006 n. 131, tra Governo, Regioni e Province Autonome, relativa alle Linee Guida sui prodotti della pesca e la nuova Regolamentazione Comunitaria, Repertorio n del 16 novembre 2006 che intende per piccolo quantitativo di prodotti della pesca un quantitativo di 1 quintale dello sbarco giornaliero (Regolamento CEE del 23 dicembre 1985 n. 3703). 4 Intesa, ai sensi dell art. 8 comma 6 del 05 giugno 2006 n. 131, tra Governo, Regioni e Province Autonome, relativa alle Linee Guida sui prodotti della pesca e la nuova Regolamentazione Comunitaria, Repertorio n del 16 novembre Regolamento (CE) n. 1224/2009, art. 58, paragrafo 8, Decreto Ministeriale del 10 novembre 2011, articolo 3, comma 2, Regolamento (UE) n. 1379/2013, articolo 35, comma 4.

7 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO REQUISITI STRUTTURALI - IGIENICO - SANITARI Le operazioni svolte, per l attività di vendita diretta dei prodotti ittici da bordo dell imbarcazione, devono rispettare i requisiti generali di igiene, sanità e di sicurezza alimentare, in particolare: I prodotti della pesca, i crostacei, i molluschi cefalopodi, bivalvi e gasteropodi devono essere protetti da contaminazioni, da parte di insetti o animali, attraverso protezioni superiori e laterali; Esposizione del prodotto in casse sollevate rispetto alla coperta; Le superfici a contatto con il prodotto devono essere realizzate con materiali idonei per gli alimenti e facilmente lavabili e sanificabili (es. acciaio inox); Le attrezzature, gli strumenti, i contenitori, i veicoli e le imbarcazioni vanno tenuti puliti; Conservazione obbligatoria dei prodotti della pesca in regime di freddo, ovvero da 0 C a +4 C.; è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile; I prodotti ittici destinati alla commercializzazione vanno tenuti il più possibile puliti, utilizzando acqua potabile o di mare pulita (microbiologicamente pura); Il personale addetto alla manipolazione deve essere in buona salute e seguire opportuni corsi di formazione sui rischi sanitari. Il personale deve indossare giacche o sopravvesti di colore chiaro e idoneo copricapo che contenga la capigliatura, curare la pulizia della propria persona (in particolare delle mani utilizzando guanti monouso) ed eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto; I rifiuti devono essere gestiti opportunamente; Deve essere prevenuta l introduzione e la propagazione di malattie trasmissibili dagli animali all uomo comunicando il sospetto della loro presenza alle Autorità competenti; Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a mettere a disposizione dell Autorità competente e del consumatore finale le informazioni richieste ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, per la gestione delle procedure di rintracciabilità, in attuazione del ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato. Tali registrazioni nel caso Vendita diretta a bordo del peschereccio specifico di prodotti della pesca freschi dovranno essere conservate per 90 giorni. In particolare è necessario fornire al consumatore finale le seguenti informazioni obbligatorie 6, attraverso etichette, cartellini, stampati o targhette, possibilmente con l utilizzo di codici a barra o QR code come strumento di identificazione delle informazioni dei prodotti della pesca 7 : Nome commerciale del prodotto e nome scientifico (es. Triglia di fango Mullus barbatus); Zona di cattura in termini comprensibili (es. Mediterraneo centrale Mare Adriatico); Metodo di produzione (es. Pescato); Categoria di attrezzo utilizzato (es. Reti da traino a divergenti); Se il prodotto è stato scongelato 8 ; È in ogni caso assolutamente vietato il rinfresco dei prodotti in esposizione per la vendita con acqua di mare prelevata in ambito portuale o in prossimità di scarichi in mare Vendita diretta a bordo del peschereccio a Marano Ligure 6 Si ricorda che ai sensi dell art. 35, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1379/2013, sono esonerati dagli obblighi di informazione i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di 50,00 al giorno per consumatore finale. 7 In applicazione degli adempimenti di etichettatura di cui all art. 58, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1224/2009.per piccolo quantitativo di prodotti della pesca un quantitativo di 1 quintale dello sbarco giornaliero (Regolamento CEE del 23 dicembre 1985 n. 3703). 8 L assenza di tale dicitura a livello di vendita al dettaglio indica che i prodotti della pesca non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati (cfr. art. 68, par. 3 del Regolamento (UE) n. 404/2011). In ogni non è necessario l indicazione del termine scongelato per i prodotti della pesca precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria (es. per il pesce da consumare crudo marinato o affumicato a freddo).

8 8 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO 2.0 Condizioni di conservazione o impiego del prodotto; Il termine minimo di conservazione, se appropriato (es. Prodotto fresco da conservarsi in frigorifero e consumarsi entro 48 ore); Eventuali additivi o coadiuvanti tecnologici utilizzati (es. conservanti). Inoltre, l operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce o cefalopodi freschi sfusi deve esporre apposito cartello o comunque fornire in altro modo le seguenti informazioni e prescrizioni d uso 9 : In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle È consigliabile e utile fornire al consumatore finale ulteriori informazioni, non obbligatorie, quali: - Nome del peschereccio e numero UE; - Data o periodo di cattura del prodotto; - Data dello sbarco del prodotto; - Indicazione della zona di pesca più precisa di quella obbligatoriamente prevista 10 (es. Nel Golfo di Manfredonia ); - Informazioni nutrizionali del prodotto. Nel caso in cui la cessione diretta di piccoli quantitativi del pescato sia attuata anche attraverso la consegna a domicilio dell acquirente, il mezzo di trasporto utilizzato dovrà garantire i requisiti e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie assimilabili a quelli previsti dall Allegato II, capitolo IV del Regolamento (CE) n. 852/2004; in particolare: - Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata. Esempio di cassone isotermico - I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un adeguata pulizia e disinfezione; - I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati; - Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti. - Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l altro per evitare il rischio di contaminazione. - I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. 9 Decreto Ministero della Salute del 17 luglio 2013, art. 2, comma 1, ai sensi dell art. 44 del Regolamento (UE) n. 1169/ In tal caso è possibile utilizzare tra le informazioni da fornire ai consumatori anche la dicitura Prodotto Italiano.

9 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO ITER AMMINISTRATIVO PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ Per poter avviare l attività di vendita diretta del proprio pescato a bordo dell imbarcazione è necessario presentare: S.C.I.A. per la Vendita del proprio pescato, presentata al Comune presso il quale deve essere esercitata la vendita (Allegato 1); Dichiarazione di adozione, per le operazioni di bordo, di un Manuale di Buone Prassi operative in materia di Igiene (BPI), validato dal Ministero della Salute. Nel caso in cui la cessione diretta di piccoli quantitativi del pescato sia attuata anche attraverso la consegna a domicilio dell acquirente, in ambito locale, il mezzo di trasporto utilizzato per tale funzione dovrà garantire i requisiti e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie assimilabili precedentemente riportate, ma trattandosi di cessione diretta di piccoli quantitativi che non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, non è necessaria la DIA sanitaria per lo stesso mezzo. 1.2 VENDITA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI SU AREE PUBBLICHE IN FORMA NON ITINERANTE Normativa La cessione diretta dei piccoli quantitativi del pescato (vale a dire per quantitativi non superiori a 100 kg dello sbarcato giornaliero) al consumatore, può essere esercitata anche su aree pubbliche, appositamente individuate ed idoneamente attrezzate, secondo le prescrizioni dell Ordinanza Ministeriale del 3 aprile Ricordiamo che l imprenditore ittico nella sua attività di pesca è tenuto ad applicare le regole di igiene di base e le buone prassi igieniche, di cui all Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004, nonché i requisiti specifici del Regolamento (CE) n. 853/2004. A tal fine, l operatore deve adottare un Manuale di Buone Prassi operative in materia di Igiene (BPI), validato dal Ministero della Salute. Tale modalità di vendita deve, in ogni caso, essere esercitata nel rispetto della normativa sanitaria e della normativa sui controlli alla commercializzazione. In particolare si precisa che la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti di propria produzione al consumatore finale, ad un esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione è esercitabile, esclusivamente in ambito locale (definibile come il territorio della Provincia o di Provincie limitrofe) e per quantitativi non superiori ad 1 quintale dello sbarcato giornaliero. Tali operazioni infatti esulano dal campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852 e 853 del 2004 (Cfr. art. 1, comma 2, lettera c) dei regolamenti succitati) 11. L imprenditore ittico che esercita tale modalità di vendita è esonerato dagli obblighi di tracciabilità e di informazioni al consumatore, nel caso di cessione di piccoli quantitativi che non superino un valore pari ad 50,00 al giorno per consumatore finale 12. Resta ferma l applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici. 11 Intesa, ai sensi dell art. 8 comma 6 del 05 giugno 2006 n. 131, tra Governo, Regioni e Province Autonome, relativa alle Linee Guida sui prodotti della pesca e la nuova Regolamentazione Comunitaria, Repertorio n del 16 novembre Regolamento (CE) n. 1224/2009, art. 58, paragrafo 8 e Regolamento (UE) n. 1379/2013, articolo 35, comma 4

10 10 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO REQUISITI STRUTTURALI - IGIENICO - SANITARI Le operazioni svolte, per l attività di vendita diretta di piccoli quantitativi su aree pubbliche, attraverso attrezzature a terra (es. banchi temporanei), devono rispettare requisiti generali di igiene, sanità e di sicurezza alimentare, in particolare: Essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; Avere piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro; Avere banchi di esposizione costituiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, costruiti in modo da consentire lo scolo dell acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio; Il banco temporaneo deve avere idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo, ovvero da 0 C a +4 C.; è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile; Serbatoio per l acqua potabile di idonea capacità; Lavello con erogatore automatico di acqua; Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile; I banchi espositori devono essere muniti di protezione (schermatura) di almeno centimetri 30 in verticale e altrettanti in orizzontale (sopra agli alimenti), ed essere idonei sotto l aspetto igienico-sanitario in base ai prodotti esposti; Il personale addetto alla manipolazione deve essere Vendita diretta su banchi temporanei a Cervia in buona salute e seguire opportuni corsi di formazione sui rischi sanitari. Il personale deve indossare giacche o sopravvesti di colore chiaro e idoneo copricapo che contenga la capigliatura, curare la pulizia della propria persona (in particolare delle mani utilizzando guanti monouso) ed eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto; I rifiuti devono essere gestiti opportunamente; Deve essere prevenuta l introduzione e la propagazione di malattie trasmissibili dagli animali all uomo comunicando il sospetto della loro presenza alle Autorità competenti; Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a mettere a disposizione dell Autorità competente e del consumatore finale le informazioni richieste ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, per la gestione delle procedure di rintracciabilità, in attuazione del ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato. Tali registrazioni nel caso specifico di prodotti della pesca freschi dovranno essere conservate per 90 giorni. In particolare è necessario fornire al consumatore finale le seguenti informazioni obbligatorie 13, attraverso etichette, cartellini, stampati o targhette, possibilmente con l utilizzo di codici a barra o QR code come strumento di identificazione delle informazioni dei prodotti della pesca: Nome commerciale del prodotto e nome scientifico (es. Triglia di fango Mullus barbatus); Zona di cattura in termini comprensibili (es. Mediterraneo centrale Mare Adriatico); Metodo di produzione (es. Pescato); Categoria di attrezzo utilizzato (es. Reti da traino a divergenti); Se il prodotto è stato scongelato 14 ; 13 Si ricorda che ai sensi dell art. 35, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1379/2013, sono esonerati dagli obblighi di informazione i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di 50,00 al giorno per consumatore finale. 14 L assenza di tale dicitura a livello di vendita al dettaglio indica che i prodotti della pesca non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati (cfr. art. 68, par. 3 del Regolamento (UE) n. 404/2011). In ogni non è necessario l indicazione del termine scongelato per i prodotti della pesca precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria (es. per il pesce da consumare crudo marinato o affumicato a freddo).

11 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO Condizioni di conservazione o impiego del prodotto; Il termine minimo di conservazione, se appropriato (es. Prodotto fresco da conservarsi in frigorifero e consumarsi entro 48 ore); Eventuali additivi o coadiuvanti tecnologici utilizzati (es. conservanti). Inoltre, l operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce o cefalopodi freschi sfusi deve esporre apposito cartello o comunque fornire in altro modo le seguenti informazioni e prescrizioni d uso 15 : In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle È consigliabile e utile fornire al consumatore finale ulteriori informazioni, non obbligatorie, quali: Nome del peschereccio e numero UE; Data o periodo di cattura del prodotto; Data dello sbarco del prodotto; Indicazione della zona di pesca più precisa di quella obbligatoriamente prevista 16 (es. Nel Golfo di Manfredonia ); Informazioni nutrizionali del prodotto ITER AMMINISTRATIVO PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ Per poter avviare l attività di vendita diretta di piccoli quantitativi su aree pubbliche è necessario presentare: S.C.I.A. per la Vendita del proprio pescato, presentata al Comune presso il quale deve essere esercitata la vendita (Allegato 1); Dichiarazione di adozione, per le operazioni di bordo, di un di un Manuale di Buone Prassi operative in materia di Igiene (BPI), validato dal Ministero della Salute. 15 Decreto Ministero della Salute del 17 luglio 2013, art. 2, comma 1, ai sensi dell art. 44 del Regolamento (UE) n. 1169/ In tal caso è possibile utilizzare tra le informazioni da fornire ai consumatori anche la dicitura Prodotto Italiano.

12 12 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO VENDITA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO Normativa La cessione diretta dei piccoli quantitativi del pescato (vale a dire per quantitativi non superiori a 100 kg dello sbarcato giornaliero) al consumatore, può essere esercitata anche in un locale aperto al pubblico. Ricordiamo che l imprenditore ittico nella sua attività di pesca è tenuto ad applicare le regole di igiene di base e le buone prassi igieniche, di cui all Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004, nonché i requisiti specifici del Regolamento (CE) n. 853/2004. A tal fine, l operatore deve adottare un Manuale di Buone Prassi operative in materia di Igiene (BPI), validato dal Ministero della Salute. Tale modalità di vendita deve, in ogni caso, essere esercitata nel rispetto della normativa sanitaria e della normativa sui controlli alla commercializzazione. In particolare si precisa che la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti di propria produzione al consumatore finale, ad un esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione è esercitabile, esclusivamente in ambito locale (definibile come il territorio della Provincia o di Provincie limitrofe) e per quantitativi non superiori ad 1 quintale dello sbarcato giornaliero. Tali operazioni infatti esulano dal campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852 e 853 del 2004 (Cfr. art. 1, comma 2, lettera c) dei regolamenti succitati) 17. Resta ferma l applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici REQUISITI STRUTTURALI - IGIENICO - SANITARI Il locale aperto al pubblico destinato alla vendita diretta dei prodotti ittici, per quantitativi non superiori a 100 kg dello sbarcato giornaliero, deve rispettare requisiti generali di igiene, sanità e di sicurezza alimentare, in particolare: Pareti, pavimenti e soffitti privi di fessure e tali da evitare infiltrazioni d acqua; Parete retrostante il banco, fino ad almeno m 2,00 da terra, in materiale liscio, lavabile, impermeabile e disinfettabile (requisito minimo); Le pareti di colore chiaro, intonacate e tinteggiate con materiale lavabile, eventuali controsoffitti privi di soluzioni di continuità che permettano l annidamento di infestanti ed ispezionabili per consentire le dovute operazioni di pulizia; Porte e finestre realizzate in maniera tale da impedire l accumulo di sporcizia ed adeguatamente protette dall ingresso di animali ed infestanti (zanzariere facilmente amovibili in corrispondenza delle finestre, strisce o lampade o lama d aria fredda antimosche in corrispondenza delle porte ad accesso esterno, battenti delle porte tali da impedire l ingresso a roditori, etc.); Attrezzature (banchi, vetrine) per l esposizione dei prodotti tali da assicurare il rispetto delle temperature idonee ad ostacolare l attività e la crescita dei microrganismi presenti negli alimenti deperibili costituite di materiale idoneo al contatto con alimenti, liscio, continuo, facilmente lavabile e disinfettabile, adeguatamente protette dalla parte verso il pubblico; Vendita diretta prodotti ittici in locale aperto al pubblico 17 Intesa, ai sensi dell art. 8 comma 6 del 05 giugno 2006 n. 131, tra Governo, Regioni e Province Autonome, relativa alle Linee Guida sui prodotti della pesca e la nuova Regolamentazione Comunitaria, Repertorio n del 16 novembre 2006.

13 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO Le attrezzature devono essere atte a garantire la separazione delle specialità alimentari a diverso grado di rischio di contaminazione microbica ed equipaggiate con idonei utensili a supporto della vendita (superfici di taglio, coltelleria, etc.); La temperatura di refrigerazione deve essere verificabile tramite dispositivo a lettura esterna incorporato nell attrezzatura stessa Deve essere presente un contenitore per i rifiuti in materiale di facile sanificazione, con coperchio fisso ad apertura tramite pedale, salvo dimostrazione dell idoneità di altre modalità, e con sacco di raccolta non riciclabile; Contratto per il ritiro dei sottoprodotti o in alternativa dichiarazione di vendita del prodotto tal quale (ciò inibisce da qualsivoglia manipolazione del prodotto stesso). Deve essere prevenuta l introduzione e la propagazione di malattie trasmissibili dagli animali all uomo comunicando il sospetto della loro presenza alle Autorità competenti; Il personale addetto alla manipolazione deve essere in buona salute e seguire opportuni corsi di formazione sui rischi sanitari. Il personale deve indossare giacche o sopravvesti di colore chiaro e idoneo copricapo che contenga la capigliatura, curare la pulizia della propria persona (in particolare delle mani utilizzando guanti monouso) ed eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto; Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a mettere a disposizione dell Autorità competente e del consumatore finale le informazioni richieste ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, per la gestione delle procedure di rintracciabilità, in attuazione del ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato. Tali registrazioni nel caso specifico di prodotti della pesca freschi dovranno essere conservate per 90 giorni. In particolare è necessario fornire al consumatore finale le seguenti informazioni obbligatorie, attraverso cartelloni pubblicitari o poster o in alternativa etichette, cartellini, stampati o targhette posizionati nelle immediate vicinanze dei prodotti sfusi posti in vendita 18, possibilmente con l utilizzo di codici a barra o QR code come strumento di identificazione delle informazioni dei prodotti della pesca: Nome commerciale del prodotto e nome scientifico (es. Triglia di fango Mullus barbatus); Zona di cattura in termini comprensibili (es. Mediterraneo centrale Mare Adriatico); Metodo di produzione (es. Pescato); Categoria di attrezzo utilizzato (es. Reti da traino a divergenti); Se il prodotto è stato scongelato 19 ; Condizioni di conservazione o impiego del prodotto; Il termine minimo di conservazione, se appropriato (es. Prodotto fresco da conservarsi in frigorifero e consumarsi entro 48 ore); Eventuali additivi o coadiuvanti tecnologici utilizzati (es. conservanti). Attrezzature per la vendita diretta dei prodotti ittici in locale aperto al pubblico È necessario tener presente che quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. 18 Regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 35 comma L assenza di tale dicitura a livello di vendita al dettaglio indica che i prodotti della pesca non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati (cfr. art. 68, par. 3 del Regolamento (UE) n. 404/2011). In ogni non è necessario l indicazione del termine scongelato per i prodotti della pesca precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria (es. per il pesce da consumare crudo marinato o affumicato a freddo).

14 14 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO 2.0 Inoltre, quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l avvertenza che il prodotto proviene anch esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse. Si ricorda che l operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce o cefalopodi freschi sfusi deve esporre apposito cartello o comunque fornire in altro modo le seguenti informazioni e prescrizioni d uso 20 : In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle È consigliabile e utile fornire al consumatore finale ulteriori informazioni, non obbligatorie, quali: Nome del peschereccio e numero UE; Data o periodo di cattura del prodotto; Data dello sbarco del prodotto; Indicazione della zona di pesca più precisa di quella obbligatoriamente prevista 21 (es. Nel Golfo di Manfredonia ); Informazioni nutrizionali del prodotto. Per il trasporto dei piccoli quantitativi del pescato dal luogo di sbarco in pescheria, il mezzo di trasporto utilizzato per tale funzione dovrà garantire i requisiti e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie assimilabili a quelli previsti dall Allegato II, capitolo IV del Regolamento (CE) n. 852/2004; in particolare: Esempio di cassone isotermico se questi ultimi possono risultarne contaminati; Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un adeguata pulizia e disinfezione; I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l altro per evitare il rischio di contaminazione. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. 20 Decreto Ministero della Salute del 17 luglio 2013, art. 2, comma 1, ai sensi dell art. 44 del Regolamento (UE) n. 1169/ In tal caso è possibile utilizzare tra le informazioni da fornire ai consumatori anche la dicitura Prodotto Italiano.

15 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO ITER AMMINISTRATIVO PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ Per poter avviare l attività di vendita diretta del proprio pescato in un locale aperto al pubblico è necessario presentare: S.C.I.A. per la Vendita del proprio pescato, presentata al Comune presso il quale deve essere esercitata la vendita (Allegato 1); D.I.A. sanitaria (Allegato 2) per la produzione post primaria, ai fini della registrazione; Dichiarazione di adozione, per le operazioni di bordo, di un di un Manuale di Buone Prassi operative in materia di Igiene (BPI), validato dal Ministero della Salute. Possesso attestato di frequenza del Corso di alimentaristi (trattasi di corso di durata pari a 4 ore). Nel caso di trasporto di piccoli quantitativi del pescato dal luogo di sbarco in pescheria, il mezzo utilizzato per tale funzione dovrà garantire i requisiti e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie assimilabili a quelli previsti dall Allegato II, capitolo IV del Regolamento (CE) n. 852/2004, ma trattandosi di cessione diretta di piccoli quantitativi che non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, non è necessaria la DIA sanitaria per lo stesso mezzo. 1.4 VENDITA DIRETTA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA NON ITINERANTE E ITINERANTE Normativa La cessione diretta del pescato al consumatore su aree pubbliche, appositamente individuate ed idoneamente attrezzate, secondo le prescrizioni dell Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002, può essere esercitata anche per quantitativi superiori ai 100 kg dello sbarcato giornaliero, Si viene a configurare, quindi, una fase successiva alla produzione primaria che rientra pienamente nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e per la parte pertinente del Regolamento (CE) n. 853/2004. In tal caso la vendita può avvenire in: a. costruzioni stabili 22 ; b. negozi mobili 23 ; c. banchi temporanei. 24 Per costruzioni stabili si intende un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione, oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzata con qualsiasi tecnica e materiale. Per negozi mobili si intende un veicolo, immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio, opportunamente attrezzato per la produzione e/o la vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche. Per banco temporaneo si intende un insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell attività commerciale. Ricordiamo che l imprenditore ittico nella sua attività di pesca è tenuto ad applicare le regole di igiene di base e le buone prassi igieniche, di cui all Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004, nonché i requisiti specifici del Regolamento (CE) n. 853/2004. A tal fine, l operatore deve adottare un Manuale di Buone Prassi operative in materia di Igiene (BPI), validato dal Ministero della Salute. 22 Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002, art Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002, art Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002, artt. 5 e 6

16 16 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO 2.0 Nell esercizio di tale modalità di vendita diretta, l imprenditore ittico deve attenersi pienamente alle prescrizioni della Circolare MIPAAF del 12 dicembre 2014 n , sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti della pesca. In particolare deve attenersi alle disposizioni del paragrafo 4 punto 2.3. Nell esercizio di tali attività, l imprenditore ittico deve attenersi alle disposizioni generali di igiene di cui all Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 e ai requisiti specifici del Regolamento (CE) n. 853/2004 dei prodotti di origine animale, nonché alle norme sui criteri microbiologici applicabile ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005, al controllo di temperatura e della catena del freddo, al campionamento e alle analisi. L imprenditore ittico che esercita tali modalità di vendita deve osservare le disposizioni in ordine ai controlli della commercializzazione, di tracciabilità e informazioni al consumatore finale di cui al Titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e al Titolo IV del Regolamento (UE) n. 404/2011, nonché le disposizioni attuative di cui al Decreto MIPAAF del 10 novembre Resta ferma l applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici REQUISITI STUTTURALI - IGIENICO - SANITARI COSTRUZIONI STABILI Le operazioni svolte, per l attività di vendita diretta di quantitativi superiori ai 100 kg dello sbarcato giornaliero su aree pubbliche, attraverso costruzioni stabili, devono rispettare requisiti generali di igiene, sanità e di sicurezza alimentare, in particolare: Essere posta permanentemente sull area nell intero periodo di tempo nel quale accoglie l attività commerciale alla quale è destinata; Deve avere un altezza interna di almeno 2,70 metri; Essere sufficientemente ampia e ventilata e coperta singolarmente, se trattasi di struttura isolata (chiosco), o dalla copertura di un mercato in sede propria di cui fa parte; Deve essere delimitata da pareti, con infissi dotati di serratura di sicurezza allo scopo di impedire l accesso durante l inattività, e garantire un adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne. I criteri di costruzione devono consentire la conservazione, l esposizione e la vendita degli alimenti in modo igienicamente corretto, Costruzioni stabili realizzate con i Fondi dell Asse IV del FEP in Francia Vendita diretta in costruzioni stabili a Gallipoli permettendo un adeguata pulizia ed evitando l accumulo di sporcizia e la contaminazione; Il pavimento deve essere di materiale antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile, con pendenze idonee e dotato di chiusini sifonati per lo scarico delle acque di lavaggio; Le pareti devono essere impermeabili, lavabili e disinfettabili fino ad almeno metri 2 di altezza ed essere raccordate al pavimento con sagoma curva ; Eventuali pedane devono essere anch esse antiscivolo, lavabili e disinfettabili, e consentire il deflusso dei liquidi verso i chiusini. 25 Sono fatte salve le disposizioni di cui all art. 59, par. 3, del Regolamento (CE) n. 1224/2009; in particolare l acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono destinati esclusivamente al consumo privato, è esonerato dagli obblighi di registrazione e dagli adempimenti conseguenti.

17 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO La costruzione stabile deve essere, inoltre: Allacciata alla fognatura (mediante chiusino sifonato); Alla rete idrica potabile; Essere dotata di contenitore, con apertura e chiusura non manuale, nel quale sia collocato un sacco per i rifiuti, di plastica a perdere e a tenuta di liquidi; Allacciata alla rete elettrica; Essere dotata di idonei frigoriferi di capacità adeguata, con possibilità di mantenere la catena del freddo (da 0 C a +4 C) nel rispetto delle temperature previste e di separare nettamente i prodotti igienicamente incompatibili; è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile; Deve altresì avere un lavello con erogatore automatico (fotocellula) o a pedale di acqua calda e fredda e distributori di sapone liquido o in polvere e asciugamani non riutilizzabili; I banchi espositori devono essere muniti di protezione (schermatura) di almeno centimetri 30 in verticale e altrettanti in orizzontale (sopra agli alimenti), ed essere idonei sotto l aspetto igienico-sanitario in base ai prodotti esposti; I banchi espositori devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio; Il personale addetto alla manipolazione deve essere in buona salute e seguire opportuni corsi di formazione sui rischi sanitari. Il personale deve indossare giacche o sopravvesti di colore chiaro e idoneo copricapo che contenga la capigliatura, curare la pulizia della propria persona (in particolare delle mani utilizzando guanti monouso) ed eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto; Deve essere prevenuta l introduzione e la propagazione di malattie trasmissibili dagli animali all uomo comunicando il sospetto della loro presenza alle Autorità competenti; Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a mettere a disposizione dell Autorità competente e del consumatore finale le informazioni richieste ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, per la gestione delle procedure di rintracciabilità, in attuazione del ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato. Tali registrazioni nel caso specifico di prodotti della pesca freschi dovranno essere conservate per 90 giorni. In particolare è necessario fornire al consumatore finale le seguenti informazioni obbligatorie, attraverso etichette, cartellini, stampati o targhette posizionati nelle immediate vicinanze dei prodotti sfusi posti in vendita 26, possibilmente con l utilizzo di codici a barra o QR code come strumento di identificazione delle informazioni dei prodotti della pesca: Nome commerciale del prodotto e nome scientifico (es. Triglia di fango Mullus barbatus); Zona di cattura in termini comprensibili (es. Mediterraneo centrale Mare Adriatico); Metodo di produzione (es. Pescato); Categoria di attrezzo utilizzato (es. Reti da traino a divergenti); Se il prodotto è stato scongelato 27 ; Condizioni di conservazione o impiego del prodotto. Il termine minimo di conservazione, se appropriato (es. Prodotto fresco da conservarsi in frigorifero e consumarsi entro 48 ore); Eventuali additivi o coadiuvanti tecnologici utilizzati (es. conservanti). Si ricorda che l operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce o cefalopodi freschi sfusi deve esporre apposito cartello o comunque fornire in altro modo le seguenti informazioni e prescrizioni d uso 28 : In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle 26 Regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 35 comma L assenza di tale dicitura a livello di vendita al dettaglio indica che i prodotti della pesca non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati (cfr. art. 68, par. 3 del Regolamento (UE) n. 404/2011). In ogni non è necessario l indicazione del termine scongelato per i prodotti della pesca precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria (es. per il pesce da consumare crudo marinato o affumicato a freddo). 28 Decreto Ministero della Salute del 17 luglio 2013, art. 2, comma 1, ai sensi dell art. 44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

18 18 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO 2.0 È consigliabile fornire al consumatore finale ulteriori informazioni, non obbligatorie, quali: Nome del peschereccio e numero UE; Data o periodo di cattura del prodotto; Data dello sbarco del prodotto; Indicazione della zona di pesca più precisa di quella obbligatoriamente prevista 29 (es. Nel Golfo di Manfredonia ); Informazioni nutrizionali del prodotto NEGOZI MOBILI Vendita diretta con negozio mobile Le operazioni svolte, per l attività di vendita diretta di quantitativi superiori ai 100 kg dello sbarcato giornaliero su aree pubbliche in forma itinerante, attraverso negozi mobili, devono rispettare requisiti generali di igiene, sanità e di sicurezza alimentare, in particolare: La struttura deve essere tecnicamente adeguata, di materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, ed essere in grado di garantire l igiene e la buona conservazione e protezione degli alimenti; Il vano interno deve essere alto almeno metri 2 e il piano di vendita deve essere rialzato almeno metri 1,30 dal piano di calpestio esterno (solamente per i veicoli immatricolati dopo l entrata in vigore dell Ordinanza); La parete laterale mobile deve essere munita di dispositivo atto a coprire e proteggere i banchi e le altre apparecchiature eventualmente esposte; L impianto idraulico deve poter attingere acqua potabile alternativamente dalla rete idrica (predisposta in un mercato) o da un serbatoio autonomo di capacità adeguata alle esigenze dell attività, ed essere dotato di lavello con erogatore ad azionamento automatico o a pedale di acqua calda e fredda, con dispensatore di sapone liquido o in polvere; Lo scarico delle acque reflue deve essere collegabile alla fognatura (predisposta in un mercato) o, in alternativa, a un serbatoio a circuito chiuso, avente capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio dell acqua potabile presente sul negozio mobile, con dispositivo che addizioni disinfettante biodegradabile alle acque reflue stesse; Vendita diretta con negozio mobile L impianto elettrico, in grado di garantire idonee condizioni di vendita degli alimenti e bevande e di conservazione nei frigoriferi, deve essere, come già visto, allacciato alla rete di fornitura predisposta in un mercato o alimentato da un sistema autonomo di erogazione (generatore). Tale sistema deve essere insonorizzato e collocato in modo da non contaminare o danneggiare gli alimenti e l ambiente circostante, e deve comunque essere presente ed azionato, anche nel caso di attività svolta in un mercato dotato di allacciamento, durante il viaggio dal ricovero al mercato e viceversa; I frigoriferi devono consentire una separazione netta dei prodotti igienicamente incompatibili e il rispetto della catena del freddo, ovvero da 0 C a +4 C.; è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile; I banchi devono essere idonei sotto l aspetto igienico-sanitario, in relazione agli alimenti esposti, ed essere dotati di protezione, sui lati rivolti ai clienti, di almeno cm 30 in verticale e cm 30 in orizzontale sopra agli alimenti; I banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in 29 In tal caso è possibile utilizzare tra le informazioni da fornire ai consumatori anche la dicitura Prodotto Italiano.

19 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO modo da consentire lo scolo dell acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio; Devono essere disponibili le attrezzature necessarie per un adeguata igiene personale; Deve essere prevenuta l introduzione e la propagazione di malattie trasmissibili dagli animali all uomo comunicando il sospetto della loro presenza alle Autorità competenti; Il personale addetto alla manipolazione deve essere in buona salute e seguire opportuni corsi di formazione sui rischi sanitari. Il personale deve indossare giacche o sopravvesti di colore chiaro e idoneo copricapo che contenga la capigliatura, curare la pulizia della propria persona (in particolare delle mani utilizzando guanti monouso) ed eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto; Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a mettere a disposizione dell Autorità competente e del consumatore finale le informazioni richieste ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, per la gestione delle procedure di rintracciabilità, in attuazione del ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato. Tali registrazioni nel caso specifico di prodotti della pesca freschi dovranno essere conservate per 90 giorni. In particolare è necessario fornire al consumatore finale le seguenti informazioni obbligatorie, attraverso cartelloni pubblicitari o poster o in alternativa etichette, cartellini, stampati o targhette posizionati nelle immediate vicinanze dei prodotti sfusi posti in vendita 30, possibilmente con l utilizzo di codici a barra o QR code come strumento di identificazione delle informazioni dei prodotti della pesca: Nome commerciale del prodotto e nome scientifico (es. Triglia di fango Mullus barbatus); Zona di cattura in termini comprensibili (es. Mediterraneo centrale Mare Adriatico); Metodo di produzione (es. Pescato); Categoria di attrezzo utilizzato (es. Reti da traino a divergenti); Se il prodotto è stato scongelato 31 ; Condizioni di conservazione o impiego del prodotto. Il termine minimo di conservazione, se appropriato (es. Prodotto fresco da conservarsi in frigorifero e consumarsi entro 48 ore); Eventuali additivi e coadiuvanti tecnologicamente utilizzati (es. conservanti). Si ricorda che l operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce o cefalopodi freschi sfusi deve esporre apposito cartello o comunque fornire in altro modo le seguenti informazioni e prescrizioni d uso 32 : In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle È consigliabile fornire al consumatore finale ulteriori informazioni, non obbligatorie, quali: Nome del peschereccio e numero UE; Data o periodo di cattura del prodotto; Data dello sbarco del prodotto; Indicazione della zona di pesca più precisa di quella obbligatoriamente prevista 33 (es. Nel Golfo di Manfredonia ); Informazioni nutrizionali del prodotto. 31 L assenza di tale dicitura a livello di vendita al dettaglio indica che i prodotti della pesca non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati (cfr. art. 68, par. 3 del Regolamento (UE) n. 404/2011). In ogni non è necessario l indicazione del termine scongelato per i prodotti della pesca precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria (es. per il pesce da consumare crudo marinato o affumicato a freddo). 32 Decreto Ministero della Salute del 17 luglio 2013, art. 2, comma 1, ai sensi dell art. 44 del Regolamento (UE) n. 1169/ In tal caso è possibile utilizzare tra le informazioni da fornire ai consumatori anche la dicitura Prodotto Italiano.

20 20 LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO BANCHI TEMPORANEI Le operazioni svolte, per l attività di vendita diretta di quantitativi superiori ai 100 kg dello sbarcato giornaliero su aree pubbliche, attraverso banchi temporanei, devono rispettare requisiti generali di igiene, sanità e di sicurezza alimentare, in particolare: Essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; Avere piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro; Avere banchi di esposizione costituiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, costruiti in modo da consentire lo scolo dell acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio; I banchi espositori devono essere muniti di protezione (schermatura) di almeno centimetri 30 in verticale e altrettanti in orizzontale (sopra agli alimenti), ed essere idonei sotto l aspetto igienico-sanitario in base ai prodotti esposti; Il banco temporaneo deve avere idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo, ovvero da 0 C a +4 C; è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile; Serbatoio per l acqua potabile di idonea capacità; Lavello con erogatore automatico di acqua; Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile; Il personale addetto alla manipolazione deve essere in buona salute e seguire opportuni corsi di formazione sui rischi sanitari; I rifiuti devono essere gestiti opportunamente; Il personale addetto alla manipolazione deve essere in buona salute e seguire opportuni corsi di formazione sui rischi sanitari. Il personale deve indossare giacche o sopravvesti di colore chiaro e idoneo copricapo che contenga la capigliatura, curare la pulizia della propria persona (in particolare delle mani utilizzando guanti monouso) ed eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto; Deve essere prevenuta l introduzione e la propagazione di malattie trasmissibili dagli animali all uomo comunicando il sospetto della loro presenza alle Autorità competenti; Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a mettere a disposizione dell Autorità competente e del consumatore finale le informazioni richieste ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, per la gestione delle procedure di rintracciabilità, in attuazione del ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato. Tali registrazioni nel caso specifico di prodotti della pesca freschi dovranno essere conservate per 90 giorni. In particolare è necessario fornire al consumatore finale le seguenti informazioni obbligatorie, attraverso cartelloni pubblicitari o poster o in alternativa etichette, cartellini, stampati o targhette posizionati nelle immediate vicinanze dei prodotti sfusi posti in vendita 34, possibilmente con l utilizzo di codici a barra o QR code come strumento di identificazione delle informazioni dei prodotti della pesca: Nome commerciale del prodotto e nome scientifico (es. Triglia di fango Mullus barbatus); Zona di cattura in termini comprensibili (es. Mediterraneo centrale Mare Adriatico); Metodo di produzione (es. Pescato); Categoria di attrezzo utilizzato (es. Reti da traino a divergenti); Se il prodotto è stato scongelato 35 ; Condizioni di conservazione o impiego del prodotto; 34 Regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 35 comma L assenza di tale dicitura a livello di vendita al dettaglio indica che i prodotti della pesca non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati (cfr. art. 68, par. 3 del Regolamento (UE) n. 404/2011). In ogni non è necessario l indicazione del termine scongelato per i prodotti della pesca precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria (es. per il pesce da consumare crudo marinato o affumicato a freddo).

L I N E E G U I D A V E N D I T A D I R E T T A D E L P E S C A T O

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