COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato SA (2011/N) - Italia Banda larga di prossima generazione in Valle d Aosta

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2012) 7092 final Oggetto: Aiuto di Stato SA (2011/N) - Italia Banda larga di prossima generazione in Valle d Aosta Signor Ministro, I. SINTESI (1) Ho il piacere di comunicarle che la Commissione europea ha valutato la misura Banda larga di prossima generazione in Valle d Aosta (in appresso: la misura ) e ha deciso di non sollevare obiezioni poiché tale aiuto di Stato è compatibile con l articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell Unione europea (di seguito: TFUE ) 1. II. PROCEDIMENTO (2) Con lettera protocollata il 7 dicembre 2011, conformemente all articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la misura di cui in oggetto. Con lettere del 6 febbraio e 7 maggio 2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità italiane hanno fornito con lettere protocollate, rispettivamente, il 5 marzo e l 11 giugno Le autorità italiane hanno presentato informazioni complementari il 6 agosto A partire dal 1 dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del TFUE ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere intesi, se del caso, come riferimenti, rispettivamente, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. S.E Giulio Terzi di Sant Agata Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)

2 III. CONTESTO III.1. I fatti (3) Limiti delle reti esistenti: in Italia, a fronte di una disponibilità di servizi avanzati a banda larga e delle relative infrastrutture per i cittadini e le imprese che si trovano in aree densamente popolate si riscontra un inadeguatezza o addirittura l inesistenza di tali servizi in zone prive di attrattive commerciali per gli operatori delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, i cittadini e le imprese ubicati in tali zone non hanno possibilità di accedere alla banda larga e ai relativi servizi. (4) Secondo le autorità italiane, si tratta esattamente di ciò che avviene nella Regione Valle d Aosta: lo sviluppo di un infrastruttura che permetta di offrire servizi a banda larga adeguati è ostacolato da fattori storici, economici e sociali che si sommano alle caratteristiche geografiche del territorio. In particolare: a) la regione è caratterizzata da piccole città in cui la popolazione è in calo; b) l economia si basa sulle piccole imprese, prevalentemente dedite ad attività turistiche e agricole; c) vi sono significative differenze economiche tra le città ubicate nella valle centrale e quelle che si trovano in territori laterali. (5) Detti aspetti ostacolano la redditività degli investimenti privati nella maggior parte delle aree svantaggiate. Il numero limitato dei potenziali utenti rende gli investimenti mirati a migliorare la rete al fine di fornire servizi a banda larga ad alta velocità poco interessanti sul piano commerciale per gli investitori privati. III.2. Descrizione della misura (6) La misura è destinata a tutto il territorio della Regione Valle d Aosta che è caratterizzata da zone scarsamente popolate e una densità abitativa molto bassa. Ciò è dovuto alle caratteristiche geografiche della regione che si divide in una valle centrale, in cui vive la maggior parte della popolazione e in cui sono situate per lo più le imprese e le attività economiche, e alcune valli laterali scarsamente popolate e più difficilmente raggiungibili da parte delle infrastrutture di telecomunicazioni avanzate. (7) Richiesta di nuovi servizi: l Italia sottolinea che le connessioni a banda larga di base non sono sufficienti per fornire l ampia gamma di servizi innovativi necessari per le imprese e i cittadini, come le possibilità di telelavoro, la televisione ad alta definizione, l amministrazione in linea, l apprendimento per via elettronica, la telesanità etc. (8) Vi è, pertanto, una domanda di nuovi servizi accessibili grazie a reti a banda larga ad alta velocità. In primo luogo, i cittadini potranno accedere ai servizi su tutto il territorio migliorando così la loro produttività economica e lo sviluppo socio-culturale. In secondo luogo - grazie alle caratteristiche specifiche del territorio della Valle d Aosta e del progetto proposto i benefici della banda larga si estenderanno ai turisti che visitano la regione che potranno utilizzare i loro dispositivi mobili per l accesso a Internet, sia mediante gli operatori di reti mobili che grazie all incremento previsto della disponibilità di punti Wi-Fi che offrono connessioni a banda larga con cui poter accedere, in maniera semplice e immediata, a tutti i servizi pubblici e privati disponibili; la Regione Valle d Aosta vedrà così potenziate le proprie attrattive di destinazione turistica. In terzo luogo, il progetto andrà a beneficio sia delle 2

3 imprese private che delle pubbliche autorità che miglioreranno l efficienza delle prestazione dei servizi e raggiungeranno un numero più elevato di utenti senza aumenti di costi. (9) Obiettivo: la misura è destinata a eliminare il divario digitale nella regione Valle d Aosta in una prospettiva a lungo termine e conformemente alle disposizioni dell agenda digitale europea della Commissione 2. L intervento è finalizzato a sviluppare una rete in fibra ottica per collegare gli uffici centrali esistenti (centrali telefoniche) e le principali torri radio per la connessione mobile. L obiettivo finale è garantire una copertura di rete a banda larga a velocità elevata (rete di accesso di ultima generazione - NGN) in tutto il territorio della regione. Ciò permetterà agli operatori di offrire servizi a banda larga ad alta velocità ai cittadini, alle istituzioni pubbliche e alle imprese. (10) La misura è destinata a sovvenzionare lo sviluppo di una rete a banda larga ad alta velocità nella Regione Valle d Aosta che presenta una topografia problematica. Essa prevede: A) la creazione di una rete di trasporto in grado di coprire il territorio dell intera regione - una rete in fibra ottica nelle valli laterali connessa al nucleo della valle centrale. La misura A) sarà integrata dalla misura B): un collegamento in fibra ottica che arriva sia in prossimità delle stazioni radio base degli operatori mobili, al fine di consentire l utilizzazione di tecnologie 4 G mediante un accesso senza fili, che in prossimità degli armadi telefonici fissi esistenti, laddove ciò possa essere realizzato tenuto conto della zona in cui l infrastruttura dorsale viene collocata. 3 (11) Secondo il modello proposto, l infrastruttura della rete di trasporto A) resterà di proprietà della Regione. La sua installazione e gestione saranno affidate, mediante una gara d appalto a procedura aperta, ad un gestore che prenderà in affitto l infrastruttura dalla Regione. Per agevolare i meccanismi di gestione e di controllo e incrementare la trasparenza dei meccanismi di recupero dell investimento l intera nuova infrastruttura potrebbe essere trasferita, una volta effettuate verifiche di fattibilità adeguate, ad una società veicolo all uopo costituita, interamente di proprietà della Regione la cui unica unità operativa sarà dedita alla gestione dell infrastruttura. Sulla base delle disposizioni fissate dal bando di gara e dal contratto finale di gestione, tale unità operativa sarebbe data in affitto all offerente che si è aggiudicato l appalto, cioè al gestore. (12) Al contraente sarà richiesto di fornire, entro i termini stabiliti dal bando di gara: i) il diritto d uso esclusivo di coppie di fibre ottiche o, in alternativa, la fornitura di servizi di backhaul a condizioni d accesso all ingrosso a tutti gli operatori qualificati che ne facciano richiesta, alle condizioni stabilite dal bando di gara e al fine di incoraggiare gli investimenti congiunti da parte degli operatori stessi in attrezzature per l accesso alla banda larga ad alta velocità; ii) un numero determinato di punti di accesso alla banda larga ad alta velocità 2 3 GU C 245 del Le autorità italiane hanno spiegato che gli armadi sono centrali telefoniche gestite da operatori ospiti i quali, al di fuori dell asse centrale della Valle, sono molto spesso ubicati per motivi storici o di carenze di mercato in locali messi a disposizione dalle autorità locali, in immobili comunali o in altri edifici pubblici come scuole, biblioteche, uffici di servizi pubblici e, in molti casi, lungo i percorsi di scavo scelti per attuare la misura. Nel caso specifico della rete VDA Broadbusiness, considerate le dimensioni mediamente piccole dei comuni in questione, l armadio di distribuzione coincide nella maggior parte dei casi con la centrale telefonica comunale locale di Telecom Italia. Pertanto, questa infrastruttura è simile ad un tipo di FTTN - fibra ottica fino ai nodi primari. 3

4 con tecnologia Wi-Fi standard nei luoghi ove hanno sede gli uffici della pubblica amministrazione, a beneficio di quest ultima. I residenti e i turisti che si trovano in tali località o nelle vicinanze potranno usufruire dei servizi di connessione dopo essersi fatti identificare e per una durata molto limitata di tempo e di volume del traffico di dati. (13) Il modello di funzionamento permetterà al contraente di fornire servizi di backhaul in fibra ottica a condizioni d accesso all ingrosso grazie ai quali gli operatori clienti potranno fornire al mercato degli utenti finali una connettività a banda larga ad alta velocità con copertura locale, creando le condizioni per una fornitura effettiva del servizio. (14) Inoltre, il modello di funzionamento previsto permetterà sia al contraente che agli operatori di telecomunicazioni richiedenti i suoi servizi di commercializzare l IRU sulle coppie di fibre ottiche in eccedenza (quelle non necessarie per il servizio all ingrosso). In tal modo, il contraente potrà offrire un servizio di manutenzione obbligatorio dell infrastruttura coperta dall IRU agli utenti finali che altrimenti non avrebbe potuto fornire. Da parte loro, gli operatori che decidono di utilizzare le rimanenti coppie di fibre ottiche mediante l IRU beneficeranno della disponibilità a lungo termine di infrastrutture di trasmissione ad alta capacità di ultima generazione a costi fissi ed altamente competitivi grazie alla riutilizzazione delle infrastrutture esistenti e ad alte economie di diversificazione e di scala per quanto riguarda i lavori pubblici già programmati. (15) Gli operatori che optano per l IRU sulle coppie di fibre ottiche godranno di condizioni economiche particolarmente favorevoli qualora presentino e attuino un programma di investimenti per l installazione di sistemi di trasmissione in grado di fornire servizi di accesso alla banda larga ad alta velocità ai loro clienti che saranno pertanto i beneficiari del progetto. Nel caso di operatori che gestiscono anche reti mobili, tale investimento andrà a beneficio non solo dei residenti ma anche dei turisti e potenzierà la competitività complessiva dell economia dell intera regione. (16) Nel bando di gara verrà richiesto al gestore selezionato, che operi direttamente o per il tramite di un operatore delle telecomunicazioni partner, di inserire nell offerta dei servizi basati nella nuova infrastruttura la disponibilità, nei termini di tempo specificati e per la rimanente durata del contratto, di un numero determinato di punti di accesso alla banda larga ad alta velocità con tecnologia Wi-Fi nei locali principali dei comuni della regione e di altri enti, appropriatamente identificati e localizzati. (17) Per quanto riguarda la misura B), l infrastruttura realizzata resterà di proprietà della Regione. La misura non prevede il finanziamento dei collegamenti materiali con le stazioni radio base e con le attrezzature di telecomunicazioni all interno degli armadi di distribuzione, ma soltanto la fornitura dell infrastruttura passiva. Un operatore individuale che gestisca la stazione radio base o l armadio può quindi collegarsi a proprie spese all infrastruttura passiva per ottenere servizi di connessione all ingrosso. 4

5 (18) Base giuridica: la base giuridica delle misure proposte comprende il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ( Codice delle comunicazioni elettroniche ); il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice della pubblica amministrazione digitale ) e la decisione ad hoc della giunta regionale n dell 8 ottobre (19) Beneficiari: beneficiario diretto della misura sarà, nel caso della misura A), un operatore delle comunicazioni elettroniche che offra servizi a banda larga ad alta velocità selezionato mediante una procedura di gara competitiva. Nel caso della misura B), a beneficiare direttamente saranno gli operatori di servizi di telecomunicazione che saranno in grado di fornire servizi di Internet agli utenti finali grazie al finanziamento pubblico dell infrastruttura. I beneficiari indiretti di entrambe le misure saranno gli operatori di comunicazioni elettroniche che utilizzeranno la nuova rete mediante prodotti di accesso all ingrosso per offrire servizi al dettaglio ai consumatori. (20) Zone ammissibili al sostegno e consultazione con gli operatori esistenti: la misura garantirà un offerta di servizi a banda larga a velocità elevata in tutto il territorio della Regione Valle d Aosta e coprirà zone in cui non sono disponibili connessioni Internet a velocità elevata e in cui gli operatori non sono interessati a investire in questo tipo di reti a condizioni commerciali nel prossimo futuro. (21) Mappatura: le autorità regionali hanno realizzato un indagine dettagliata sulle infrastrutture e i servizi a banda larga esistenti per verificare la copertura geografica delle reti NGA e i piani di investimento futuri degli operatori. Inoltre, hanno organizzato una consultazione pubblica 4 al fine di verificare i risultati della mappatura e di ottenere informazioni sui progetti degli operatori privati. (22) I risultati della mappatura hanno indicato che in tutto il territorio della Valle d Aosta vengono forniti solo servizi a banda larga di base e non sono previsti, da parte degli operatori privati nei prossimi tre anni, progetti di investimento per sviluppare infrastrutture NGA e fornire servizi NGA 5. (23) Sono esclusi dalla portata della misura i territorio qualificati come neri per i servizi a banda larga di base conformemente alla mappa redatta dalla Regione. Per quanto riguarda lo sviluppo di cablaggio in fibra ottica in prossimità degli armadi di distribuzione in strada, al fine di garantire che i fondi pubblici vengano usati solo in zone che si configurano come bianche o grigie per le infrastrutture di base a banda larga, la Regione pubblicherà sul proprio sito un avviso supplementare in cui specifica quali armadi di distribuzione si considerano ubicati in zone nere per i servizi a banda larga. Alle parti interessate verrà chiesto di inviare una dichiarazione dettagliata sugli armadi in questione e di accludere la documentazione relativa a tutte le modifiche effettuate o aggiornamenti previsti per tali armadi nei prossimi tre anni mediante piani verificabili della società. Qualora dalle relazioni ricevute non risultino modifiche sostanziali agli armadi in corso di valutazione, la Regione escluderà gli armadi ubicati in zone considerate, per quanto riguarda i Due società hanno risposto alla consultazione pubblica: un operatore nazionale di telecomunicazioni e un fornitore locale di servizi di accesso a Internet. 5

6 servizi a banda larga di base, nere, conformemente ai criteri stabiliti dagli orientamenti sulle reti a banda larga, dal bando per la realizzazione e la gestione del progetto VDA BroadBusiness. (24) Stanziamento e strumenti di finanziamento: l aiuto ammonta globalmente a 26,1 milioni di EUR finanziati direttamente dalla Regione che fornisce l accesso ai fondi europei mediante il Fondo per lo sviluppo regionale europeo (FESR). (25) Intensità dell aiuto: lo sviluppo dell infrastruttura è integralmente coperto da un intervento dello Stato mentre, per quel che riguarda gli investimenti per il completamento della rete e la fornitura dei servizi, l intensità dell aiuto di Stato non supererà il 40% dei costi sostenuti dall operatore per attivare la rete. (26) Durata della misura: la misura verrà posta in esecuzione dopo l approvazione da parte della Commissione. La durata dipende dal tempo necessario per superare le condizioni critiche del mercato. Pertanto, una volta superate tali condizioni, la Regione intende favorire la privatizzazione, totale o parziale, della proprietà di tale attivo. Si prevede che l infrastruttura non sarà portata a termine prima del 31 dicembre (27) Criteri di gara e di aggiudicazione: la misura prevede un bando di gara per la realizzazione e la messa in funzione dell infrastruttura di rete in fibra ottica che copra tutte le centraline fisse e le principali stazioni radio base della rete mobile ubicate sul territorio della regione. La Regione Valle d Aosta avvierà una procedura di appalto aperta al fine di selezionare un operatore che sarà responsabile della realizzazione della rete NGA conformemente ai principi delle direttive dell UE in materia di appalti pubblici 6 e ai principi di apertura, concorrenza, trasparenza e non discriminazione di tali norme. Il contratto sarà aggiudicato al richiedente che attui il progetto di rete nel modo più vantaggioso dal punto di vista economico al fine di permettere al mercato di stabilire quale sia l intervento pubblico più adeguato. (28) Neutralità tecnologica: le autorità italiane prevedono la realizzazione di una rete di backhaul in fibra ottica in quanto, al momento attuale, la fibra ottica è l unica soluzione tecnologica disponibile per fornire servizi a banda larga ad alta velocità e tutte le tecnologie potranno connettersi ai servizi di backhaul in fibra ottica. Tale tipo di rete di trasporto (A) garantisce un lungo periodo di utilizzazione prima di diventare obsoleta e permette di fornire servizi NGA agli utilizzatori finali. Inoltre, l infrastruttura in fibra ottica può sostenere potenzialmente una capacità illimitata e pertanto permetterà un accesso aperto a condizioni di mercato eque a tutti gli operatori di rete fissa e mobile. (29) Per quanto riguarda la misura B), il progetto notificato prevederà la possibilità di installare cavi in fibra a beneficio sia degli operatori mobili che degli operatori di rete fissa mentre la connessione alla rete sovvenzionata sarà effettuata dagli operatori stessi, a loro spese e sotto la loro responsabilità. (30) Utilizzo dell infrastruttura esistente: le autorità italiane hanno valutato la possibilità di utilizzare le infrastrutture esistenti, in particolare l accesso ai 6 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. GU L 134 del , pagg

7 cavidotti che potrebbe ridurre in maniera sensibile i costi di investimento. Ove possibile, la fibra ottica si appoggerà all infrastruttura di CVA, la compagnia regionale che gestisce gli impianti per la produzione e il trasporto di energia da fonti rinnovabili, la cui rete è attualmente in corso di espansione 7. Inoltre, ove possibile, saranno utilizzati i cavidotti esistenti di proprietà degli operatori di telecomunicazioni e, qualora al momento del lancio del bando di gara, la Regione abbia concluso specifici accordi con i proprietari dei cavidotti esistenti, gli offerenti possono tenerne conto nella preparazione delle loro offerte. Inoltre, qualsiasi eventuale iniziativa per quanto riguarda l uso dei cavidotti o delle infrastrutture esistenti sarà realizzata dall offerente che si è aggiudicato l appalto sotto la sua responsabilità mediante accordi ad hoc. La natura e la portata della riutilizzazione dell infrastruttura esistente costituiranno un parametro importante per la valutazione tecnica della gara. Al fine di garantire che gli operatori di telecomunicazioni non siano favoriti durante la procedura di gara, il bando preciserà espressamente che, in caso di utilizzazione dei cavidotti esistenti di proprietà dei contraenti, deve essere garantito l accesso anche ad eventuali terze parti. (31) Accesso all ingrosso: le infrastrutture sovvenzionate saranno aperte a operatori terzi, sia per quanto riguarda gli elementi attivi che quelli passivi dell infrastruttura che soddisfino tutti i diversi tipi di accesso di rete cercati dagli operatori, ivi compreso l accesso ai cavidotti, la fibra spenta e il bitstream. Inoltre sarà garantita la disaggregazione totale ed effettiva della rete. La fornitura dei servizi all ingrosso comprenderà il servizio di backhauling in fibra ottica destinato alle centraline di rete fissa e alla stazioni radio base di rete mobile. Nel caso di stazioni radio base (BTS), diversi operatori titolari di licenze radio possono ottenere l accesso all ingrosso alle connessioni in fibra ottica. Per quanto riguarda gli armadi di distribuzione, gli operatori indipendenti potranno fornire servizi collegandosi all infrastruttura pubblica a proprie spese o utilizzare l infrastruttura realizzata in prossimità dell armadio per connettere quest ultimo alle loro BTS nei pressi dell armadio. Il fine perseguito è di fornire servizi a banda larga ad alta velocità con tecnologia LTE, anche mediante l utilizzazione di femtocells o di Wi-Fi ad alta velocità mediante un router in fibra ottica FTTC o di estendere, in maniera indipendente, il cablaggio in fibra ottica agli utilizzatori finali che dispongano di strutture di rete FTTH GPON (Gigabit Passive Optical Network) o di strutture point to point. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi normativi relativi all accesso ai servizi bitstream e alla disaggregazione. Tutti i nuovi condotti installati disporranno di spazio sufficiente per poter ospitare molteplici operatori. L operatore selezionato dovrà offrire i servizi all ingrosso a tutti gli operatori a prezzi di mercato e a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per tutta la durata del contratto e per un minimo di dieci anni. 7 CVA ha elaborato un progetto che creerà, attraverso l utilizzazione di infrastrutture nuove e già esistenti, una rete informatica che collegherà la maggior parte delle centrali idroelettriche e delle strutture di gestione. Dopo l approvazione del programma per la rete NGN nel luglio 2009, la giunta regionale ha firmato un accordo con CVA per la posa congiunta di cavi in fibra ottica. Conformemente a tale accordo, CVA, quando impianterà la propria rete, insedierà anche delle infrastrutture supplementari che il progetto VDA BroadBusiness utilizzerà. 7

8 (32) Parametrazione dei prezzi: l autorità nazionale di regolamentazione (ANR) garantirà che la determinazione del prezzo nella rete sovvenzionata sia ragionevole e i criteri di fissazione dei prezzi saranno aggiornati in conformità con eventuali criteri futuri stabiliti dall ANR. L operatore selezionato ha l obbligo di dimostrare che il prezzo fatturato per un accesso o servizio all ingrosso sia ragionevole e non discriminatorio. In pratica, il prezzo ragionevole di un prodotto di accesso o servizio non deve superare un prezzo correlato ai costi. L ANR e l autorità che concede l aiuto verificheranno e approveranno la fissazione dei prezzi dei servizi a banda larga. (33) Monitoraggio e meccanismo di recupero: le autorità della Valle d Aosta assicureranno il monitoraggio dell attuazione della misura. Si prevede la costituzione di una società sotto il controllo totale della Regione, INVA spa, con una delega per quanto attiene al controllo e monitoraggio delle attività dei vari fornitori di servizi di rete e all attività di innovare e sviluppare la rete coerentemente con gli obiettivi strategici e le evoluzioni tecnologiche che caratterizzeranno il settore delle telecomunicazioni. A sorvegliare la corretta gestione dell infrastruttura sarà una commissione di vigilanza comune, costituita a norma delle disposizioni contenute nel capitolato d oneri. Faranno parte della commissione rappresentanti dell operatore selezionato e della Regione Valle d Aosta che designeranno il presidente e deterranno la maggior parte dei seggi. Tale commissione controllerà che vengano soddisfatti gli obblighi contrattuali e che il livello dei servizi forniti sia conforme a quello offerto dal gestore nella gara d appalto. I controlli includono ispezioni occasionali e verifiche sul posto. (34) Onde evitare che, nei casi in cui la domanda per la banda larga nell area interessata cresca oltre i livelli preventivati, l aggiudicatario benefici di una sovracompensazione, il contratto di appalto prevederà meccanismi di rimborso. Ogni anno gli operatori dovranno presentare una relazione sulle entrate e i costi relativi al contratto di gestione in modo da monitorare la tendenza finanziaria. Per i casi in cui risulti, sulla base dei dati riportati in queste relazioni annuali, che le attività di gestione producono un margine operativo lordo (EBIDTA, vale a dire le entrate totali meno le spese di gestione, esclusi gli ammortamenti, gli oneri finanziari e le tasse) superiore al 30%, l operatore deve rimborsare i margini di eccedenza 8 alla Regione in contanti, sulla base di procedure che devono essere approvate dalla commissione di vigilanza comune. 8 I margini realizzati in eccedenza rispetto al tasso massimo EBITDA indicato devono essere ribassati sulla base della seguente equazione sintetica: Il margine di rendimento = l EBITDA effettivo Max EBITD; in cui Max EBITDA = 30% e in cui EBITDA è il margine operativo lordo (utile al lordo di interessi, imposte e accantonamenti per ammortamenti) definito come segue: l EBITDA effettivo = 1- [ (CV + CF)/RT ]. VC = costi operativi variabili; FC = costi operativi fissi; TR = entrate totali. I dati relativi ad ammortamento, oneri finanziari e imposte sono esclusi dai costi fissi e variabili. 8

9 IV. VALUTAZIONE DELLA MISURA: ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO (35) In virtù dell articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Ne consegue che, per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti: 1) la misura è concessa mediante risorse statali; 2) la misura conferisce alle imprese un vantaggio economico; 3) il vantaggio è selettivo e minaccia o rischia di minacciare la concorrenza; 4) la misura incide negativamente sugli scambi tra Stati membri. IV.1. Risorse statali (36) La misura notificata è finanziata mediante risorse della Regione Valle d Aosta ed eventualmente con fondi dell UE che si configurano come risorse statali in quanto rientrano sotto il controllo di uno Stato membro 9. Sono pertanto utilizzate risorse pubbliche. IV.2. Vantaggio economico (37) Operatore selezionato: attraverso la procedura di gara, l operatore selezionato riceverà un sostegno finanziario che gli consentirà di entrare sul mercato e di fornire servizi a banda larga ad alta velocità a condizioni altrimenti non disponibili sul mercato. Inoltre, l operatore selezionato acquisirà, mediante fondi statali, beni immateriali (ad esempio rapporti con i clienti) che persisteranno anche dopo la fine del progetto. Considerato quanto sopra, è chiaro che verrà concesso un vantaggio economico all operatore selezionato. (38) Fornitori terzi: i fornitori terzi di servizi a banda larga ad alta velocità potranno utilizzare l accesso migliorato a condizioni non discriminatorie grazie alle disposizioni relative all accesso aperto; anch essi trarranno dunque indirettamente beneficio dalle risorse statali in quanto saranno clienti dell operatore di comunicazione elettronica selezionato. IV.3. Selettività (39) Le misure statali intese a sostenere lo sviluppo di reti a banda larga si configurano come selettive in quanto si rivolgono ad investitori e operatori terzi della banda larga attivi unicamente in particolari segmenti dell intero mercato dei servizi delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, la misura è limitata a una regione particolare d Italia. IV.4. Distorsione della concorrenza (40) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione europea 10, il sostegno finanziario o il sostegno in natura falsa la concorrenza, dato che rafforza la posizione finanziaria di un impresa rispetto alle altre. L aiuto di Stato concesso a un concorrente può comportare per gli operatori 9 10 Cfr., per esempio, la decisione della Commissione nel caso N157/2006 South Yorkshire Digital Region Broadband Project - Regno Unito. GU C 80 del Cfr., ad esempio, la causa C-310/99, Italia contro Commissione (Raccolta 2002, pag. I-02289, punto 65). 9

10 esistenti una riduzione della capacità o può spingere i potenziali operatori a decidere di non entrare in un nuovo mercato o area geografica. L intervento statale altera le condizioni esistenti di mercato in quanto consente l erogazione di servizi a banda larga da parte dell operatore di comunicazione elettronica selezionato e, potenzialmente, da parte di fornitori terzi. Inoltre, la misura altera le condizioni di concorrenza tra gli utenti che potrebbero abbonarsi ai servizi a banda larga ad alta velocità nei territori interessati e gli utilizzatori finali di altre località, in Italia e nell UE. Pertanto, il fatto che un servizio a banda larga potenziata diventi disponibile produce effetti distorsivi della concorrenza. IV.5. Incidenza sugli scambi (41) Dal momento che l intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, la misura produce un effetto sugli scambi. I mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi che in genere svolgono attività oggetto di scambi tra Stati membri. Inoltre, la misura rischia di falsare la concorrenza tra gli utenti finali ubicati in Italia (segnatamente nella regione Valle d Aosta) e quelli ubicati altrove nell Unione europea. IV.6. Conclusione (42) Avendo concluso che il progetto in questione comporta aiuti di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario valutare se la misura possa essere considerata compatibile con il mercato interno. V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: COMPATIBILITÀ (43) La Commissione ha valutato la compatibilità del regime ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e alla luce degli orientamenti comunitari relativi all applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 11. Gli orientamenti sulle reti a banda larga contengono un interpretazione dettagliata dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE in questo settore della normativa sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le disposizioni sostanziali applicabili, la Commissione ha essenzialmente esaminato la misura alla luce dei criteri elaborati, in particolare, ai punti da 31 a 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga. V.1. Valutazione comparata e relativa applicazione agli aiuti a favore dello sviluppo della rete a banda larga. (44) Come descritto ai punti 34 e 35 degli orientamenti sulle reti a banda larga, al fine di valutare se una misura sia compatibile ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione pondera gli effetti positivi e negativi dell aiuto sulla base dei criteri stabiliti dagli orientamenti. A tal fine, la valutazione della Commissione si articola attorno ai seguenti quesiti 12 : Cfr. il punto 31 degli orientamenti sulle reti a banda larga. Cfr. il punto 35 degli orientamenti sulle reti a banda larga. 10

11 (1) la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (ossia l aiuto proposto è destinato ad ovviare ad un fallimento di mercato o a raggiungere un altro obiettivo)? (2) l aiuto è correttamente concepito al fine di conseguire l obiettivo di interesse comune? In particolare: (a) (b) (c) la misura di aiuto è uno strumento adeguato? gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a modificare il comportamento delle imprese? gli aiuti sono proporzionati, in altri termini è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore entità? (3) le distorsioni della concorrenza e l incidenza sugli scambi sono limitate, di modo che il bilancio complessivo risulti positivo? V.2. Obiettivo della misura L aiuto è in linea con le politiche perseguite dall Unione (45) L Agenda digitale europea: la misura è orientata al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla politica europea nel settore delle telecomunicazioni che riconosce che la connettività a banda larga riveste un importanza strategica per la crescita e l innovazione europea in tutti i settori dell economia e per la coesione sociale e territoriale. La Strategia Europa 2020 (EU2020) sottolinea l importanza dello sviluppo della banda larga nell ambito della strategia per la crescita dell UE per il prossimo decennio e fissa obiettivi ambiziosi per lo sviluppo della banda larga. Il conseguimento dell obiettivo dell EU2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dipende anche dalla fornitura di un accesso diffuso e abbordabile a infrastrutture e servizi di Internet ad alta velocità. Una delle sue iniziative faro, l Agenda digitale europea (ADE) 13, riconosce la validità dei benefici socioeconomici della banda larga sottolineandone l importanza per la competitività, l integrazione sociale e l occupazione. Riuscire a finanziare un infrastruttura a banda larga di buona qualità e abbordabile è un fattore di importanza cruciale per l Europa al fine di accrescere la competitività e l innovazione, offrire opportunità di lavoro per i giovani, evitare la delocalizzazione delle attività economiche e attrarre investimenti. Pertanto l ADE riformula l obiettivo di EU2020 che stabilisce le seguenti finalità per lo sviluppo della banda larga in Europa: i) fare in modo che tutti gli europei abbiano accesso alla banda larga di base entro il 2013 e il 2020, ii) fare in modo che tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide (superiori a 30 Mbps) e iii) che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps. 13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2010) 245 definitivo] Agenda digitale europea. 11

12 (46) La misura in oggetto mira a incoraggiare l estensione della copertura NGA alle aree bianche NGA, in cui la banda larga NGA non è attualmente disponibile e in cui non è prevista l introduzione di una simile infrastruttura da parte di investitori privati nel futuro prossimo. Per quanto riguarda i punti di accesso Wi-Fi nei locali della pubblica amministrazione, essi costituiscono un servizio che va a beneficio di una pubblica autorità e non sono pertanto oggetto della presente autorizzazione. Le eventuali ripercussioni dovute al fatto che saranno accessibili ai residenti e ai turisti nelle sedi della pubblica amministrazione e in prossimità di esse, sono trascurabili grazie al processo di identificazione, alla durata limitata della connessione e al volume ridotto del traffico di dati. L obiettivo della misura è quindi in linea con la sezione 3.1 degli orientamenti sulle reti a banda larga: ampliando la copertura a banda larga NGA alle aree in cui gli operatori privati non hanno alcun interesse commerciale ad investire, le autorità italiane perseguono autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico. L aiuto è lo strumento appropriato (47) A causa delle difficoltà topografiche della regione e in considerazione dei risultati della consultazione che hanno evidenziato che gli operatori privati non hanno progettato né intendono investire in tali infrastrutture vista l esiguità della domanda e l assenza di economie di scala, il governo italiano non dispone di alternative diverse dalla concessione di un aiuto pubblico alla costruzione di reti NGA in tutto il territorio della Regione Valle d Aosta al fine di garantire la fornitura di servizi a banda larga ad alta velocità a tutti i cittadini. (48) La Commissione può concordare sul fatto che, senza un ulteriore intervento pubblico, non sembra possibile evitare l insorgenza di un nuovo digital divide fra aree rurali e urbane, il che potrebbe provocare l esclusione economica e sociale dei cittadini e delle imprese locali. Perciò, nella situazione attuale, gli aiuti di Stato sono uno strumento appropriato per raggiungere gli obiettivi prefissati. L aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori (49) Per quanto riguarda l effetto di incentivazione della misura, il punto 50 degli orientamenti sulle reti a banda larga, stabilisce che occorre valutare se l investimento nella rete a banda larga sarebbe stato realizzato negli stessi tempi anche in assenza di aiuti di Stato. Dai risultati della consultazione pubblica e dell indagine di mercato si evince che nelle zone in questione non verrebbero realizzati investimenti comparabili nei prossimi tre anni senza un finanziamento pubblico e pertanto l aiuto modifica le decisioni di investimento degli operatori. Pertanto, la misura sarà in grado di attrarre in zone scarsamente popolate e con una densità di popolazione molto bassa investimenti aggiuntivi da parte di imprese che operano in diversi settori, le quali saranno incentivate ad offrire servizi ad alto valore aggiunto utilizzando l infrastruttura a banda larga. Di conseguenza, l aiuto di Stato fornisce agli operatori selezionati un incentivo diretto ed adeguato all investimento. 12

13 V.3. Struttura della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza (50) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da ridurre al minimo l aiuto di Stato e le relative potenziali distorsioni della concorrenza. Come specificato ai punti 51, 73 e 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga, nel valutare la proporzionalità delle misure notificate destinate ad aree bianche NGA, devono essere soddisfatte una serie di condizioni per ridurre al minimo gli aiuti di Stato e le possibili distorsioni della concorrenza. a) Mappatura dettagliata e consultazione: le autorità italiane hanno esaminato le infrastrutture a banda larga esistenti al fine di individuare chiaramente le aree che richiedono un intervento statale. Consultando gli operatori esistenti e provvedendo al conseguente aggiornamento delle aree interessate e consultando l ANR, le autorità garantiranno che i fondi pubblici siano utilizzati in tutta la zona considerata zona bianca NGA. Per quanto riguarda la rete di accesso, le autorità garantiranno anche che i fondi pubblici vengano usati solo in zone che si configurano come bianche o grigie per le infrastrutture di base a banda larga. b) Gara d appalto a procedura aperta: le autorità italiane selezioneranno le imprese per la costruzione e la gestione della rete di trasporto mediante una procedura di gara aperta, non discriminatoria e competitiva. Tale procedura ha l effetto di massimizzare l effetto dell aiuto minimizzando, nel contempo, gli eventuali vantaggi concessi per l operatore selezionato. c) Offerta economicamente più vantaggiosa: nell ambito di una gara d appalto a procedura aperta, le autorità italiane selezioneranno l offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle presentate dagli operatori. In base alle condizioni di una procedura di gara concorrenziale, l offerente che richiederà l importo di aiuto più basso otterrà più punti nella valutazione globale dell offerta. Conformemente alla nota 55 degli orientamenti sulle reti a banda larga, al fine di stabilire quale sia l offerta più soddisfacente dal punto di vista economico, l autorità che concede l aiuto indica anticipatamente quale sarà la ponderazione relativa di ciascuno dei criteri (qualitativi) di cui al punto 27. d) Neutralità tecnologica: come spiegato sopra ai punti 28 e 29, la rete di è concepita in modo tale da richiedere un livello specifico di servizio e di velocità. I tipi di tecnologie in grado di produrre tali risultati sono limitati nella fase attuale di sviluppo tecnologico. Pertanto, la scelta della fibra ottica appare giustificata sulla base degli obiettivi che la misura dovrebbe soddisfare. Inoltre, tutti gli operatori di telecomunicazioni, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, potranno connettersi ai servizi di backhaul in fibra ottica. Pertanto, la misura permetterà a diverse piattaforme alternative (come la rete fissa, la mobile e la senza fili) di utilizzare la struttura finanziata con risorse pubbliche. e) Utilizzo delle infrastrutture esistenti: per evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse, le autorità italiane incoraggiano l uso delle infrastrutture esistenti. In tal modo, gli offerenti sono incoraggiati a ricorrere a tutte le infrastrutture disponibili esistenti sul territorio in modo da evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse e da ridurre l importo necessario per l aiuto. L importo dell aiuto di Stato sarà ridotto mediante provvedimenti 13

14 amministrativi supplementari, tra cui rientra il coordinamento dei lavori pubblici di cui al punto 30. f) Accesso all ingrosso (wholesale): l operatore selezionato dovrà offrire agli altri operatori l accesso sia per quanto riguarda gli elementi attivi che quelli passivi della rete che la capacità della rete, in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. La fornitura dei servizi all ingrosso comprenderà il servizio di backhaul in fibra ottica destinato sia alle centraline di rete fissa che alle stazioni radio base di rete mobile. Gli obblighi di accesso dovranno essere garantiti per tutta la durata prevista del contratto di gestione, ovvero 10 anni. Al fine di individuare chiaramente le condizioni di accesso applicabili, occorrerà far riferimento alle condizioni standard applicate in altre regioni italiane in cui tali servizi vengono già offerti o alle condizioni stabilite o approvate dall ANR. Il servizio di accesso all ingrosso, segnatamente con la misura aggiuntiva di salvaguardia per garantire che il fornitore di servizi all ingrosso non fornisca servizi al dettaglio (a meno che non venga eseguita una separazione dei sistemi contabili delle due attività), permetterà a operatori terzi di competere con servizi a banda larga differenziati per i consumatori, consolidando la scelta e la concorrenza nelle aree interessate dalla misura evitando al contempo la creazione di monopoli di servizi regionali. Qualora la fibra venga installata in prossimità degli armadi di distribuzione, sarà garantita la disaggregazione della sottorete locale in modo che si possa concedere l accesso a questo livello a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. g) Parametrazione dei prezzi: al fine di assicurare un accesso all ingrosso effettivo e di ridurre al minimo i rischi di distorsione della concorrenza, i prezzi dell accesso in modalità all ingrosso si baseranno sui prezzi medi pubblicati e regolamentati per servizi analoghi in aree più competitive dell Italia e dell UE. I prezzi all ingrosso della rete sovvenzionata saranno verificati e approvati dall autorità che concede l aiuto (come specificato dal punto 32) e dall ANR con l obiettivo di mantenerli ad un livello ragionevole e non discriminante. h) Meccanismi di monitoraggio e di recupero per evitare sovracompensazioni: il progetto sarà esaminato periodicamente e saranno utilizzati meccanismi di controllo che garantiscano il recupero degli extraprofitti derivanti dalla gestione delle reti, come spiegato al punto 33. Attraverso il recupero degli extraprofitti derivanti dalla gestione delle reti 14, le autorità italiane assicureranno che il beneficiario dell aiuto non goda di un eccesso di compensazione e che si riduca ex-post e retroattivamente l importo dell aiuto inizialmente ritenuto necessario 15. (51) La misura è finalizzata a sostenere lo sviluppo di una rete NGA in zone bianche per quanto riguarda la NGA in cui tuttavia i servizi di base a banda larga possono già essere forniti. Per quanto riguarda le zone nere per le infrastrutture di base a banda larga (in cui è presente più di un fornitore di reti La clausola di recupero si applica in tutti i casi tranne quello in cui un operatore ottenga, mediante questa misura, un aiuto inferiore a 1 milione di euro. Tale soglia è stata accettata dalla Commissione anche nella decisione N388/2009 Progetti pilota di banda larga ad alta velocità in Finlandia. Si tiene conto dell effetto cumulativo dell aiuto in modo tale che qualora un operatore riceva importi minori di aiuto sulla base di diversi progetti della misura, sarà applicata la clausola di recupero a tutti questi progetti se l importo cumulativo dell aiuto supera 1 milione di EUR. Cfr. il punto 51 h) degli orientamenti sulle reti a banda larga. 14

15 a banda larga), le parti del territorio della Valle d Aosta che si configurano come tali sono escluse dal regime. Le zone grigie per le infrastrutture di base a banda larga, dal canto loro, devono soddisfare condizioni supplementari stabilite al punto 73 degli orientamenti sulle reti a banda larga. In tale ottica le autorità italiane hanno dimostrato quanto segue: a) i servizi a banda larga forniti sulle reti esistenti non sono sufficienti per soddisfare le esigenze crescenti dei cittadini e delle imprese nella zona in questione e, come evidenziato dalla consultazione pubblica, gli operatori commerciali non hanno presentato alcun progetto né intendono nella maniera più assoluta investire in tali infrastrutture e non hanno incentivi commerciali sufficienti per adeguare le reti esistenti; b) per via delle caratteristiche geografiche della regione 16 l attuale copertura della banda larga tradizionale rende assolutamente impossibile fornire servizi mobili a banda larga ad alta velocità a sostegno dell economia locale che è uno degli obiettivi principali del progetto e va a beneficio di utenti commerciali, turisti e residenti; c) gli obiettivi di cui sopra non possono essere raggiunti con strumenti meno distorsivi (tra cui la regolamentazione ex ante). (52) Per quanto riguarda le condizioni di cui al punto 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga, le autorità italiane hanno dimostrato che sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l accesso effettivo in modalità all ingrosso: la misura prevede l imposizione all operatore selezionato di obblighi in materia di accesso, tra cui l accesso alle infrastrutture, sia attive che passive, per la durata minima di dieci anni, fatti salvi eventuali obblighi regolamentari imposti dall autorità nazionale di regolamentazione; b) la consultazione dall autorità nazionale di regolamentazione: nel caso in esame, l autorità di regolamentazione è stata consultata al fine di stabilire le condizioni per l accesso all ingrosso alla rete e verificherà che gli operatori selezionati soddisfino gli obblighi per l accesso all ingrosso; c) accesso effettivo e completamente disaggregato: il tipo di struttura di rete NGA che beneficerà degli aiuti di Stato consentirà un accesso effettivo e completamente disaggregato che comprenda, ove opportuno, anche la disaggregazione della sottorete locale e soddisferà tutti i diversi tipi di accesso alla rete che potranno essere richiesti dagli operatori (in particolare gli accessi ai cavidotti, la fibra ottica, il bitstream ). V.4. Conclusione (53) La Commissione conclude che i criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatti e che l aiuto oggetto della misura notificata è compatibile con l articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 16 Cfr. il punto III.1. 15

16 VI. DECISIONE Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha pertanto deciso che la misura di aiuto Banda larga di prossima generazione in Valle d Aosta è compatibile con l articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La richiesta deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato Rue Joseph II 70/Jozef II straat, Bruxelles Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Vicepresidente 16

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