TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE FALLIMENTARE. Fall. 1046/14 DUE ELLE ALIMENTARI SRL. Sentenza 1071/14 del / dep

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1 TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE FALLIMENTARE Fall. 1046/14 DUE ELLE ALIMENTARI SRL Sentenza 1071/14 del / dep G.D. Dott. Guido Macripò Curatore Avv. Dario Radice * * * * AVVISO DI GARA PER AFFITTO DI RAMO D AZIENDA EX ART. 104 bis L.F. Il sottoscritto Avv. Dario Radice, Curatore del fallimento in epigrafe, PREMESSO a) che la società fallita è proprietaria del ramo di azienda esercente attività di Supermercato di media struttura presso l unità locale in Pieve Emanuele (MI) Piazza Puccini n. 1 (minimarket a marchio SIGMA ); b) che l immobile presso il quale viene svolta l attività è attualmente condotto in leasing immobiliare con contratto stipulato in data 16 luglio 2009; c) che con provvedimento del il Giudice Delegato ha autorizzato l esercizio provvisorio del ramo aziendale; d) che la curatela ha avviato l'espletamento delle attività propedeutiche alla vendita del ramo d'aziendale; e) che, nelle more, al fine mantenere il valore di avviamento del supermercato, in quanto funzionante, di conservare in efficienza gli impianti e di mantenere l'occupazione del personale dipendente, si è ritenuto di procedere con l affitto del medesimo ramo aziendale, per il quale verrà concesso all affittuario il diritto di prelazione per l'acquisto dell'azienda ex art. 104 bis, 5 co. L.F.; f) che la scelta dell'affittuario sarà effettuata dalla curatela nell'osservanza delle norme concorsuali e, in particolare, degli artt. 104 bis e 107 LF, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; g) che con provvedimento del , il Giudice Delegato ha autorizzato la curatela a concedere in affitto il ramo d azienda, mediante gara competitiva, con contratto da stipularsi

2 nelle forme previste dall art cc. e che dovrà contenere, in modo esemplificativo e non esaustivo, nell interesse della massa dei creditori, le seguenti clausole e/o condizioni: - DURATA: annuale non tacitamente rinnovabile, a far data dalla stipula del contratto e potrà essere prorogato e/o rinnovato solo previa autorizzazione espressa degli organi della procedura e, comunque, compatibilmente con le esigenze della liquidazione e con esclusione della facoltà per l affittuario di recedere anticipatamente. - CANONE: ,00 annui / mese oltre aliquota IVA di legge, da corrispondersi in via mensile anticipata inderogabilmente entro e non oltre il primo giorno di ogni mese d affitto, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della procedura e le cui coordinate ci si riserva di comunicare, restando espressamente escluso ogni altro mezzo di pagamento. Verrà espressamente previsto che il mancato o ritardato pagamento dei canoni produrrà di diritto la risoluzione del contratto. In tal caso, a titolo di penale, sarà comunque dovuto in favore della procedura l intero pagamento delle rate di canone scadute e a scadere per tutta la durata annuale del contratto, fatto salvo il maggior danno. In ogni caso di ritardo nel pagamento del canone, l affittuario sarà tenuto a corrispondere alla procedura gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo. - DOTAZIONI AZIENDALI: individuazione specifica delle dotazioni di beni strumentali e contratti necessari all esercizio aziendale, che dovranno essere accertati nell esistenza e consistenza da parte dell affittuario all atto dell immissione nel possesso e che dovrà accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, ritenendoli idonei all uso ed omessa ogni eccezione e riserva, esonererà il Fallimento da qualsivoglia responsabilità al riguardo. L affittuario dovrà impegnarsi a conservarli singolarmente e nel loro complesso di efficienza aziendale, anche riguardo gli obblighi manutentivi di cui al punto che segue. Con riferimento all immobile ove è esercitato il ramo aziendale, richiamato quanto già rassegnato in premessa, si precisa che resta esclusa dal contratto di affitto qualsivoglia successione nel rapporto di leasing relativo ed al godimento e/o sua detenzione. - MANUTENZIONE: obbligo di restituire i beni aziendali in buono stato manutentivo, salvo il deterioramento dipendente dal normale uso, conservandone la funzionalità, la loro destinazione e, nel complesso, l efficienza aziendale. Per tutta la durata iniziale annuale di

3 affitto, nessuna opera di manutenzione straordinaria potrà venir richiesta. Nulla sarà dovuto dalla procedura all affittuario per le riparazioni e/o opere di manutenzione. Eventuali migliorie, addizioni che verranno eseguite sul compendio aziendale affittato, anche se autorizzate dalla curatela, resteranno acquisite senza che l affittuario possa pretendere alcunché, salva sempre la facoltà della procedura concedente di richiedere il ripristino a spese e cura dell affittuario. - MAGAZZINO: (scorte alimentari e non) queste dovranno venir acquistate in blocco e pagate nella consistenza ed esistenza contabile in 12 rate e con la medesima periodicità del canone. - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE: obbligo dell affittuario di gestire la propria attività in conformità alle disposizione di legge ed ai regolamenti vigenti, con espresso esonero per la procedura da ogni e qualsiasi responsabilità, anche per quanto dovesse derivare dalla eventuale intestazione delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e/o licenze. In particolare, le eventuali richieste e/o rinnovi di concessioni e/o autorizzazioni e/o licenze, necessarie per l esercizio dell attività, dovranno essere chieste ed ottenute a cura e spese dell affittuario, salvo il consenso della curatela alla voltura e/o annotazione, con le necessarie autorizzazioni degli organi della procedura. Nell ipotesi di mancato rilascio e/o ottenimento di qualsiasi autorizzazione, permesso o certificato necessari allo svolgimento dell attività d impresa dell affittuario, non potrà comunque venir richiesto alla procedura alcun indennizzo, risarcimento e/o simili, anche nell ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, a seguito di controlli effettuati dalle Autorità competenti, risultassero insussistenti le condizioni necessarie per la gestione dell azienda affittata e indipendentemente dalla loro preesistenza. In tal caso, l affittuario resterà comunque tenuto al rispetto di tutte le obbligazioni derivante dal contratto d affitto. - GARANZIE: fideiussione bancaria a prima richiesta per l ammontare dell intero canone annuale nonché di ogni altra obbligazione derivante dal contratto d affitto, nonché idonea polizza assicurativa stipulata in favore della procedura a copertura dei rischi, sia per danni verso dipendenti e/o terzi che per il perimento dei beni mobili e immobili facenti parte della

4 dotazione aziendale e, comunque, ogni genere di danno (infortuni, r.c.t., danneggiamenti, incendio, furto, ecc.) valida per tutta la durata, anche prorogata, del contratto di affitto. - DEPOSITO CAUZIONALE: al momento della stipula del contratto e, ugualmente, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, l affittuario dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero pari ad una mensilità del canone di affitto, a mezzo assegno circolare non trasferibile ed intestato Tribunale di Milano - Fallimento n.1046/2014 DUE ELLE ALIMENTARI srl. Tale somma sarà restituita, entro il termine di trenta giorni dalla riconsegna del ramo aziendale, solo a seguito dell integrale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Il suddetto deposito cauzionale non potrà mai essere imputato in conto dei corrispettivi dovuti per l affitto e, pertanto, in nessun caso, l affittuaria potrà esimersi dal pagamento delle rate di canone. La Curatela potrà, invece, compensare il debito di restituzione del deposito cauzionale con il credito per gli eventuali canoni non pagati, e relativi accessori, nonché trattenere le somme a titolo di risarcimento di eventuali danni riscontrati. - DIPENDENTI: mantenimento sostanziale dei livelli occupazionali, con possibilità di convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori e le altre modifiche del rapporto di lavoro nei modi e con le forme previste e consentite dalle leggi vigenti. - ISPEZIONE: diritto della curatela di procedere direttamente o a mezzo di suoi coadiutori e/o collaboratori ad ispezione in qualsiasi momento. - RECESSO: resta salvo il diritto di recesso anticipato da parte della curatela, da esercitarsi in qualsiasi momento su autorizzazione degli organi della procedura ai sensi dell art.104 bis L.F.. In tal caso all affittuario potrà essere riconosciuto un indennizzo. Detto indennizzo non spetterà qualora la risoluzione e/o cessazione sia determinata dalla cessione del ramo aziendale in favore dello stesso affittuario ovvero in favore di terzi all esito della procedura competitiva finalizzata a detta cessione. In tali ipotesi, è fatto obbligo all affittuario di provvedere alla riconsegna del ramo di azienda entro quindici giorni dalla richiesta formulata dal curatore, con previsione espressa di una penale di 500,00= per ogni giorno di ritardo.

5 - RISOLUZIONE: automatica in caso mancato pagamento anche di una sola rata di canone, di omessa o scarsa manutenzione delle dotazioni aziendali, di non mantenimento o inadempimento dei contratti, di mancato pagamento dei dipendenti. - SCIOGLIMENTO: automatico nel caso in cui la sentenza di fallimento venga eventualmente revocata; - DIRITTO DI PRELAZIONE: ex art. 104 bis, 5 co. L.F. verrà concesso in favore dell affittuario per l'acquisto dell'azienda. Tale diritto potrà essere esercitato una volta esaurito il procedimento di determinazione del prezzo. In particolare, esaurita la procedura per la definitiva determinazione del prezzo di vendita del ramo d azienda, il Curatore provvederà a comunicarne l esito entro il termine di dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata a.r., o comunicazione PEC all affittuaria, la quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Decorso il termine di cinque giorni senza che l affittuaria si sia pronunziata tramite invio di raccomandata a.r. o comunicazione all indirizzo PEC della procedura, il diritto di prelazione si intenderà estinto a tutti gli effetti di legge, senza alcuna pretesa, diritto o ragione vantabile nei confronti della curatela o dall aggiudicatario definitivo. La risposta contenente condizioni anche solo parzialmente diverse da quelle proposte, equivarrà a rinunzia al diritto di prelazione. - DEBITI E CREDITI: nell affitto del ramo di azienda non saranno inclusi i crediti ed i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data dello stipulando contratto, mentre i crediti ed i debiti sorti nel corso dell affitto, ancorché non scaduti alla cessazione del contratto, quale che ne sia la causa, rimarranno rispettivamente a vantaggio ed a carico dell affittuario, in deroga a quanto previsto dagli artt e 2560 cc. - SEGNI DISTINTIVI: sarà consentito all affittuario di esercitare il ramo d azienda anche senza l utilizzo dei segni distintivi che attualmente lo contraddistinguono. - UTENZE: i canoni per la fornitura di acqua, così come tutte le spese di illuminazione, telefono, gas e di ogni altra fornitura rimarranno ad esclusivo carico dell affittuario, che si obbligherà a pagarle direttamente agli enti interessati, provvedendo all immediata voltura ed alla intestazione a suo nome dei relativi contratti.

6 - DIVIETI A CARICO DELL AFFITTUARIO: pena la risoluzione di diritto del contratto è fatto espresso divieto all affittuario: - di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli impianti, ai macchinari, alle strutture ed agli immobili, senza il preventivo consenso scritto del locatore e del proprietario dei locali; - di adibire il ramo aziendale locato ad uso diverso da quello convenuto o comunque di sublocarlo in tutto o in parte e di cedere ad altri il contratto senza il consenso scritto della curatela del fallimento; - di compiere atti o attività tendenti a rendere difficoltosa o antieconomica la visione del compendio aziendale da parte di terzi o scoraggiarne le iniziative per l acquisto. - SPESE ED ONERI: tutte le spese ed oneri, anche di natura fiscale, relative alla gestione del ramo aziendale affittato, nessuna esclusa, sono a carico dell affittuario, così come il compenso notarile, il cui nominativo sarà indicato dagli organi della procedura, e le imposte inerenti e conseguenti alla stipula del contratto stesso. - CESSAZIONE DELL AFFITTO: allo scioglimento per qualsiasi causa dell affitto o di cessazione del rapporto, è fatto obbligo all affittuario di rilasciare in favore della curatela il compendio aziendale affittato ed i beni che lo compongono in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deperimento delle merci e dei beni derivante dall uso normale e ordinario degli stessi. Le parti procederanno alla redazione dell inventario finale dei beni aziendali da restituire e l affittuario sarà responsabile della mancanza dei cespiti cedutigli in affitto o del loro danneggiamento e dovrà sostituirli o corrisponderne il controvalore al prezzo di mercato. - AVVIAMENTO: trattandosi di azienda commerciale, l avviamento fa parte integrante dell affitto e, alla fine dello stesso, l affittuario non avrà diritto ad alcuna indennità sostitutiva dell avviamento commerciale, appartenendo alla al ramo aziendale di proprietà del fallimento. ** *** ** Per quanto premesso, il sottoscritto Curatore, Avv Dario Radice, AVVISA che il giorno mercoledì 11 marzo 2015, ad ore 15.00, in Milano, Via Luigi Settembrini n. 1, si darà corso alla procedura competitiva finalizzata all aggiudicazione del contratto di affitto

7 del ramo aziendale di titolarità della società fallita ed esercente attività di Supermercato di media struttura presso l unità locale in Pieve Emanuele (MI) Piazza Puccini n. 1 (minimarket a marchio SIGMA ), il tutto alle condizioni e nei termini in premessa indicati, parte integrante e sostanziale del presente avviso ed invito ad offrire. ** *** ** MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA PER L AFFITTO L offerta, da intendersi irrevocabile, intestata a Tribunale di Milano - Fallimento n.1046/2014 DUE ELLE ALIMENTARI srl dovrà pervenire in busta bianca chiusa, entro e non oltre le ore del giorno 10 marzo 2015, presso lo studio del sottoscritto Curatore in Milano, Via Settembrini n. 1 e dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa: 1) Indicazione delle generalità dell offerente, comprensive del recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica, corredata da copia di documento di identità in corso di validità e, nel caso di società, da visura o certificazione camerale aggiornata con generalità del legale rappresentante e copia del documento di identità in corso di validità di quest ultimo; 2) l indicazione del canone annuale offerto, che non potrà essere inferiore a quello indicato sopra in premesse tra le condizioni e clausole contrattuali, con dichiarazione di disponibilità a stipulare il contratto di affitto entro e non oltre gg. 10 dalla comunicazione del Curatore dell aggiudicazione definitiva; 3) sottoscrizione dell offerente o, se società, del legale rappresentante della stessa, effettuata personalmente o a mezzo mandatario munito di procura speciale notarile; 4) dichiarazione espressa di ben conoscere il compendio aziendale da affittare, così come individuato e descritto in sede di inventario fallimentare e come visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con espressa rinuncia a garanzie per vizi e mancanza di qualità, nonché ad ogni contestazione in merito alle indicazioni ed ai valori attribuiti dalla Curatela e, da ultimo, di aver preso visione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso, comprese le premesse, senza aver nulla da osservare; 5) l offerta, da considerarsi irrevocabile fino al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, ovvero di mancata aggiudicazione, dovrà inoltre esser corredata da una cauzione pari ad una mensilità del canone offerto oltre aliquota IVA vigente al tempo

8 dell offerta, da versarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato Tribunale di Milano - Fallimento n.1046/2014 DUE ELLE ALIMENTARI srl, da imputarsi, in caso di aggiudicazione, in conto deposito cauzionale di cui alle condizioni contrattuali in premesse del presente avviso. AVVERTENZE Scaduto il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte, gli organi della procedura valuteranno, a loro insindacabile giudizio e nel più breve tempo possibile, la convenienza delle stesse. Si precisa altresì che sarà privilegiata l offerta che, a parità di garanzie prestate, contemplerà il canone di affitto più elevato. In caso di pluralità di offerte, è fatto salvo il diritto degli organi della procedura di indire altra procedura competitiva mediante gara informale tra gli offerenti con rilanci minimi da effettuarsi sulla base dell offerta più alta pervenuta. Ove la procedura intenda avvalersi della suddetta facoltà, il Curatore provvederà a darne tempestiva comunicazione. La procedura si riserva, inoltre, di valutare ed accettare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali offerte eventualmente pervenute aventi contenuto difforme da quello contemplato nel presente avviso. Si rappresenta, infine, che il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non comportano per la procedura alcun obbligo o impegno di stipula dell atto ed assunzione di responsabilità di qualsivoglia genere, anche di tipo precontrattuale, nei confronti di quanti avranno presentato offerta né l insorgere di alcun diritto in favore di costoro (e ciò anche nell ipotesi di unica offerta), costituendo il presente avviso un mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art c.c. né sollecitazione del pubblico risparmio. Una volta che si sarà proceduto alla comunicazione dell aggiudicazione definitiva, il Curatore procederà a comunicare la mancata aggiudicazione agli altri offerenti ed alla restituzione in favore degli stessi della cauzione versata. In caso di mancato rispetto da parte dell aggiudicatario di stipulare il contratto alle condizioni di cui al presente avviso detta cauzione sarà invece incamerata definitivamente

9 dalla curatela. In tal caso troverà applicazione analogica il combinato disposto dell art. 587 cpc e 155 disp. att. cpc.. Qualora una o più clausole del presente avviso e/o del successivo contratto d affitto, siano da ritenersi invalide e/o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida ed inefficace sarà, ove possibile, sostituita dalla corrispondente disposizione di legge. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto di affitto troveranno, comunque, applicazione le disposizioni di cui all art.104 bis L.F. e del codice civile. Al fine di consentire ai potenziali offerenti una preliminare e migliore valutazione in merito alla opportunità di partecipare alla procedura competitiva per l affitto del ramo aziendale, restano disponibili per la consultazione i seguenti atti e/o documenti. In particolare, a titolo esemplificativo: - copia autorizzazione commerciale di vendita al dettaglio; - copia piano ammortamento leasing immobiliare; - elenco dipendenti con relativa anzianità e retribuzione; - fatturato del Ramo di Azienda degli ultimi tre anni; - ogni altro documento utile per una valutazione preliminare. ** *** ** Per ogni informazione relative alle visite del ramo aziendale, alla consultazione di atti e/o documenti e del verbale di inventario fallimentare, nonché per eventuali ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno prendere contatti con lo studio del sottoscritto Curatore, Avv. Dario Radice tel Fax PEC: f milano@pecfallimenti.it o, in alternativa, con lo studio del nominato coadiutore Dott. Flavio Berizzi - tel/fax Milano, 12 febbraio 2015 IL CURATORE AVV. DARIO RADICE

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