25/11/2015. Art. 183, lett. qq) Art bis

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1 SOTTOPRODOTTO Art. 183, lett. qq) Art bis 1 1

2 SOTTOPRODOTTO Introdotto nel Codice dell Ambiente, a seguito delle sentenze Arco, Niselli e Palin Granit Oy. Si è ammesso il principio, ma lo si circoscrive al riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima a determinate condizioni. 2 2

3 Sottoprodotto nell attuale definizione dell art. 183 lett. qq) sottoprodotto : qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma

4 Sottoprodotto nell attuale definizione dell art. 184-bis Condizioni [devono tutte essere rispettate]: I condizione a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 4 4

5 II condizione Sottoprodotto b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato [non è più richiesto l utilizzo certo, integrale e preventivamente individuato], nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 5 5

6 Condizione b) b) Utilizzo in diverso processo Non è espressamente previsto che l impiego del sottoprodotto avvenga nello stesso contesto aziendale da cui origina il sottoprodotto in quanto l articolo usato per le parole processo di produzione o di utilizzazione è indeterminativo e non puntuale fino al punto di non assolvere alla funzione per la quale la modifica è stata pensata Differenza con il passato: previa individuazione; integrale riutilizzo. 6 6

7 SULLA CERTEZZA DEL RIUTILIZZO La certezza del riutilizzo, infatti, non va confusa con la riutilizzabilità del residuo: deve risultare in concreto l avvenuta destinazione e non basta che la sostanza o l oggetto sia semplicemente riutilizzabile. La prova della destinazione al riuso deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tener conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l ambiente (Cass. pen., Sez III n del Cfr., inoltre Cass. Pen., Sez. III, n del 2007.) 7 7

8 III condizione Sottoprodotto c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 8 8

9 Condizione c) ulteriore trattamento s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. Art. 183, s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; 9 9

10 Operazioni di cernita e selezione Prima della riforma del 2008 erano incluse tra le operazioni di recupero (art. 183, lett. h) Non essendo state ribadite a seguito della riforma, si deve ritenere che tali attività siano compatibili con la gestione del sottoprodotto (al pari della pulizia) purchè sia fatto salvo il requisito dell impiego tal quale 10 10

11 - Condizione c) c) Problema: cosa significa diverso dalla normale pratica industriale? A riguardo si è espressa la Commissione Europea con la Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti del Secondo la Commissione la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc. La stessa precisa, inoltre, che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari

12 COSA NON È UNA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE? CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 10/05/2012 Sentenza n Non rientra nel concetto di normale pratica industriale l attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l originaria natura, nonché tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato

13 Cass. Sez. III, 6 ottobre 2015, n Sulla base della giurisprudenza o interpretazioni sin qui conosciute, si può affermare che la "normale pratica industriale" rícomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede - come prodotto industriale (all'esito del processo di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo), come le operazioni: di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc.. In definitiva, il sottoprodotto non necessita di essere sottoposto al trattamento di recupero, altrimenti non rivestirebbe le caratteristiche merceologiche e ambientali che lo connotano sin dall'origine, e che lo qualificano come tale, contrapponendolo e distinguendolo dal "rifiuto" (soggetto a trattamento di recupero, proprio perché, come "residuo produttivo", non possiede dette caratteristiche di qualità). Ma, al contempo, non è più richiesto, in modo rigoroso che il sottoprodotto sia utilizzato "tal quale" in quanto sono permessi trattamenti minimi, rientranti nella normale pratica industriale, come sopra identificata

14 IV condizione Sottoprodotto d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana [scompare il riferimento al limite costituito dagli impatti ambientali autorizzati dell impianto che utilizzerà il sottoprodotto]

15 Sottoprodotto Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell ambiente 15 15

16 Prima c era il valore di mercato * Con la nuova riforma del 2010 è stata abrogata tale condizione 16 16

17 Comma 2 bis aggiunto con L. 98 del 2013 Il DM 161 del 2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale

18 LA GIURISPRUDENZA SUL SOTTOPRODOTTO 18 18

19 Cass. Pen. Sez. III, sent del L onere di provare la sussistenza delle condizioni perché sussista il regime differenziato, incombe su chi invoca l applicazione dello stesso. Deve essere provata la destinazione, senza ulteriore trasformazione, dei materiali all impiego nel ciclo produttivo aziendale o alla destinazione a terzi per l impiego diretto. Deve essere provato anche la non nocività dell utilizzo del sottoprodotto per l ambiente 19 19

20 Infine, il sottoprodotto deve, ovviamente, essere tale "oggettivamente" e non in base a valutazioni di carattere soggettivo. (conferma sentenza del del Tribunale di Milano) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Guadagnolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n

21 RIFIUTI - Concetto di rifiuto di sottoprodotto e di materia prima secondaria - Art.183 e All. D) D.Lgs. n.152/ Direttiva 2006/12/CE La disciplina introdotta dall'art.183 e dall'allegato D) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in conformità ai principi comunitari in materia, fornisce una chiara distinzione tra il concetto di rifiuto e quelli di sottoprodotto e di materia prima secondaria, così che si versa in materia di rifiuti, e non di sottoprodotti, nella ipotesi di materiale che non risulti con certezza destinato all'impiego diretto da parte dell'impresa senza dover ricorrere ad ulteriori attività di trasformazione preliminare (Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, sentenza 11/11/2004, causa C-457/02, Niselli e Cass. Sez. III, 10/11/2006 sentenza n , Nataloni). (conferma, sentenza del 4/6/2009, TRIBUNALE DI PORDENONE) Pres. Onorato, Est. Marini, Ric. Tonon. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 4/10/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n

22 RIFIUTI - Nozione di sottoprodotto - Riutilizzo senza trattamenti nel corso del processo di produzione - Produttore e detentore - Differenza - Art. 183, c. 1, lett. p), D. Lgs. n.152/2006 come mod. dal D. Lgs. n. 4/2008. E ravvisabile un sottoprodotto in quanto il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma "certo, senza previa trasformazione, ed avvenga nel corso del processo di produzione" [Corte di giustizia sez. Il, 11/11/2004, C-457/02]. Sicché, per escludere la disciplina sui rifiuti è necessario che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore [del prodotto] e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo. (annulla con rinvio sentenza pronunciata dal Tribunale di Montepulciano del ) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. PM in proc. Guidetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n

23 La Cassazione prende atto dell ampliamento del confine della nozione di sottoprodotto. Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 26 settembre 2011, n La Suprema Corte ha stabilito che debba essere riesaminata la nozione di sottoprodotto alla luce del recepimento della direttiva 2008/98/CE, la quale mostra un'evidente favore del legislatore comunitario per la soluzione di recupero dei rifiuti, come si desume dalla previsione contenuta nell'art. 4 della direttiva recante la gerarchia dei rifiuti, che vede al primo posto la prevenzione e preparazione per il riutilizzo. Fermo restando, pertanto, il principio della interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, si deve prendere atto del confine tracciato dalla direttiva tra ciò che deve considerarsi rifiuto e ciò che ha assunto valore di autentico prodotto

24 La Cassazione prende atto dell ampliamento del confine della nozione di sottoprodotto. Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 26 settembre 2011, n La Cassazione, inoltre, rileva che la direttiva include tra le condizioni utili all individuazione del sottoprodotto i trattamenti rientranti nella normale pratica industriale con l effetto di ampliamento della categoria sottratta alla disciplina sui rifiuti

25 COSA NON È UNA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE? CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 2 Dicembre 2011 Sentenza n Ai sensi del D.L.vo n.152/06 e del d.l.vo n.4/08 il materiale composto da detriti ed inerti da demolizione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui riutilizzo necessita di preventivo trattamento e che si rende comunque necessario un processo di recupero per ottenere prodotti utilizzabili in diverse categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili. Già solo i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto, perché per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare

26 CASS. PEN., Sez. III, 17 aprile 2012, n Sebbene la delimitazione del concetto di normale pratica industriale non sia agevolata dalla genericità della disposizione certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgono l originaria natura. Deve propendersi per un interpretazione meno estensiva dell ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene realizzato... (si) considera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va sostituire 26 26

27 IL NUOVO SISTEMA END OF WASTE * CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 27 27

28 Attualmente vige il sistema dell End of waste art ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, [ ], e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: 28 28

29 QUALI SONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO? 29 29

30 PROBLEMA: QUALI SONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO? E QUALI NON LO SONO? QUALI SONO QUINDI LE OPERAZIONI DA AUTORIZZARE? E QUELLE CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN LIBERA INIZIATIVA IMPRENDITORIALE NON SOTTOPOSTA AL VAGLIO DELLA PA? 30 30

31 DEFINIZIONI ART. 183 Lett. m) PREVENZIONE:misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti Lett. q) PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento Lett s) "TRATTAMENTO": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; Lett. t) RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero Lett. r) RIUTILIZZO : qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; Lett. u) RICICLAGGIO: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento 31 31

32 E LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO? 32 32

33 Art. 183 DEFINIZIONI Preparazione per il riutilizzo che cos è? - L IMPORTANZA DELLE VIRGOLE- 2 possibili ricostruzioni q) preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti, o componenti di prodotti diventati rifiuti, sono preparati in modo da poter essere reimpiegati* senza altro pretrattamento; q) preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti, o componenti di prodotti, diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 33 33

34 La preparazione per il riutilizzo è un operazione di recupero Art. 183, t) RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero Art. 183, s) - TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; Art. 180 bis - PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Art. 184 ter - END OF WASTE: 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, Art. 179, co. 6 PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: 6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia

35 LE QUATTRO CONDIZIONI DELL END OF WASTE 35 35

36 I CONDIZIONE End of waste art ter a) la sostanza o l oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; 36 36

37 II CONDIZIONE End of waste art ter b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 37 37

38 III CONDIZIONE End of waste art ter c) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 38 38

39 IV CONDIZIONE End of waste art ter d) l utilizzo della sostanza o dell oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana

40 End of waste art. 184 ter - comma 2 anche operazioni minimali L operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni

41 End of waste art. 184 ter - comma 2 criteri dell end of waste I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell ambiente [ ] I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull ambiente della sostanza o dell oggetto

42 End of waste art. 184 ter - Comma 3 criteri per l end of waste Nelle more dell adozione di uno o più decreti [ ]continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 (relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate) e l art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [sono prodotti i beni ottenuti dal recupero che rispettano i criteri definiti dall autorizzazione dell impianto]. [ ] 42 42

43 End of waste art. 184 ter - Comma 5 - La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto

44 Nb - Regolamento 333 del 2011 sui rottami di ferro; - Regolamento 1179 del 2012 sui rottami di vetro; 44 44

45 Corte Giustizia Ue, 7 marzo 2013 causa C 358/11 Il diritto dell Unione non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, se un operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all ambiente e se, peraltro, non viene accertato che il detentore dell oggetto di cui trattasi se ne disfi o abbia l intenzione o l obbligo di disfarsene ai sensi dell articolo 3, punto 1, della medesima direttiva, il che spetta al giudice del rinvio verificare 45

46 LE ESCLUSIONI 46 46

47 Esclusioni ART Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 47 47

48 d) i rifiuti radioattivi; Esclusioni e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana

49 ART. 185 COMMA 2 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 49 49

50 ART. 185 COMMA

51 Esclusioni art. 185, comma 4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) [definizione di rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter [EOW]

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