Pubblicata sulla G.U.C.E. del 22 novembre 2008, la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre

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1 l Rifiuti. Il provvedimento potrà essere recepito con la Comunitaria 2008 La definizione di rifiuto secondo la nuova direttiva tra conferme e innovazioni Pubblicata sulla G.U.C.E. del 22 novembre 2008, la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti abrogherà, una volta entrata in vigore, le precedenti direttive. Poiché il nuovo provvedimento si presenta estremamente corposo e articolato e contiene, inoltre anche qualche novità, è di fondamentale importanza comprendere se e come siano cambiati la definizione di rifiuto (art. 3) e l ambito di applicazione (art. 2). La nuova direttiva potrà essere recepita tramite la legge Comunitaria 2008, approvata dal Parlamento il 23 giugno 2009, ferma restando la possibilità di utilizzare la proroga dei termini della legge delega n. 308/2004, in attuazione della quale è stato pubblicato il D.Lgs. n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), per effetto dell art. 12 della legge «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», anch essa definitivamente approvata e attualmente in attesa di pubblicazione. l di Massimo Medugno, direttore Assocarta Il testo integrale della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 è disponibile nella sezione Documentazione integrativa del sito ILSOLE24ORE 66 Entro il 12 dicembre 2010 gli Stati membri dovranno attuare la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; per effetto, verranno meno le precedenti direttive in materia e, da ultima, la direttiva 2006/12/CE che le aveva riassunte in un solo testo. La nuova direttiva si presenta estremamente corposa (43 articoli e 5 allegati), contenendo, oltre a molte conferme, anche alcune novità. Di conseguenza, è di fondamentale importanza comprendere se e come siano cambiati la definizione di rifiuto (art. 3) e l ambito di applicazione(art. 2). La definizione La definizione di rifiuto non cambia e rimane ancorata a«qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o l obbligo di disfarsi»(art. 3, punto 1). Non sono, quindi, rifiuti, tutti i beni che, a qualsiasi titolo, vengono forniti a un utente o un cliente e che da esso vengono restituiti al legittimo proprietario, come, ad esempio, il ritiro di panni sporchi per la pulizia industriale (precedentemente distribuiti) per lavarli e renderne possibile un ulteriore uso da parte di altri clienti o la restituzione di elenchi telefonici al proprietario già dati in comodato all utente. Diversamente, anche i vestiti sottoposti a pulizia a secco in tintoria sarebbero considerati rifiuti al momento della consegna, mentre sarebbe considerata attività di gestione di rifiuti quella di coloro ritirano i panni sporchi per la pulizia industriale (precedentemente distribuiti) per lavarli e renderne 21 luglio 2009 N. 14

2 possibile un ulteriore uso da parte di altri clienti [1]. Va evidenziato, che nella direttiva 2006/12/ CE, la definizione di rifiuto è preceduta anche dal riferimento all Allegato I (in cui vi è un elenco nonesaustivo disostanzeodoggetti) scomparso nella nuova direttiva 2008/98/ CE, che, invece, fa espresso riferimento all elenco europeo dei rifiuti (art. 7) con due importanti precisazioni: l l inclusione di una sostanza o di un oggetto non significa che esso sia rifiuto in tutti i casi; l al contrario, è vincolante per quanto riguarda la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. Le esclusioni Se è fondamentale la definizione di rifiuto, meritano, però, attenzione anche le nuove esclusioni dal campo di applicazione previste dall art.2 [2] dellanuovadirettivarifiuti: l il terreno non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; l il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione; l i materiali agricoli e forestali non pericolosi utilizzati nella stessa attività agricola o nella silvicoltura o per la produzione di energia a partire dalle stesse biomasse. Oltre a queste, va considerata l esclusione per glieffluentigassosiinatmosfera [3]. Rispetto all esclusione riguardante il suolo non contaminato, va ricordato quanto dispone l art. 185, comma 1, lettera c bis), D.Lgs. n. 152/2006 che già esclude«il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stessositoincuièstatoscavato» [4]. Tra le altre (e nuove) esclusioni dal campo di applicazione (con l ulteriore condizione che siano contemplati da altra normativa) ci sono i sottoprodotti di origine animale (ovviamente inclusi quelli previsti dal regolamento CE 1774/2002) ad eccezione quelli avviati ad attività di incenerimento e smaltimento in discarica e i rifiuti da cava(normati dalla direttiva 2006/21/CE). Esclusi anche i sedimenti spostati all interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, a patto che sia provata l assenza di pericolosità di questi sedimenti. Il sottoprodotto Ma se, a livello definitorio, nulla cambia, proprio l introduzione del sottoprodotto avrà un sicuro impatto sulle sostanze derivanti da unprocessoilcuiscopoprimariononsiaperò quello di produrre le stesse e, quindi, proprio sulla nozione di rifiuto. Anche grazie alla definizione inserita nella direttiva, alla nozione di sottoprodotto viene finalmente data una più solida base giuridica (art. 5), almeno a livello europeo. In particolare, viene sancito l impiego del sottoprodotto in un altro processo esterno, in linea con le 1) Su questa materia la Commissione europea, su richiesta del Ministero dell Ambiente italiano, rese un parere in questa direzione in data 1 ottobre ) Sul campo di applicazione va la pena di ricordare la sentenza della Cassazione n /2007 (depositata il 13 settembre 2007) la cui lettura è da raccomandare per chiarezza e limpidezza. Secondo la pronuncia, nella nozione di gestione di rifiuti non può rientrare l attività di demolizione di una nave arenata, così come non vi rientrano le attività di demolizione di un edificio o di strutture presso cantieri mobili e temporanei. L attività di demolizione non integra, quindi, alcuna attività di recupero, raccolta e smaltimento dei rifiuti. È l attività di demolizione che produce i rifiuti, che dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente. Le attività di raccolta e di recupero sono, quindi, concettualmente successive a quella di demolizione. 3) Sulpuntosisegnalalasentenza4dicembre2008(casoC 317/07),riguardanteuncasodigassificazionediunrifiuto. La sentenza risolve l interrogativo dello status del gas ottenuto dal rifiuto, facendo riferimento alla nozione di rifiuto contenuta all art. 3, punto 1, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull incenerimento dei rifiuti, che non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa. Da ciò consegue, secondo la sentenza, che una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione, non rientri nella sfera di applicazione della normativa in materia di rifiuti. 4) Lettera così inserita dall art. 20, comma 10 sexies, lettera a), legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. n. 185/2008, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale». 21luglio2009 N ILSOLE24ORE

3 Tabella 1 Definizioni di sottoprodotto a confronto D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale ) Art. 183, comma 1, lettera n) n) sottoprodotto: i prodotti dell attività dell impresa che, pur non costituendo l oggetto dell attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare: i sottoprodotti impiegati direttamente dall impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l impresa stessa direttamente per il consumo o per l impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest ultimo fine, per trasformazione preliminare s intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. l utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell impianto dove avviene l effettivo utilizzo. L utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. D.Lgs. n. 4/2008 (cosiddetto correttivo ) Art. 2, comma 20 (Art. 183, comma 1, lettera p) p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. Direttiva 2008/98/CE 5 1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione, il cui obiettivo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato un rifiuto ai sensi dell articolo 3, lettera a) bensì un sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza od oggetto sarà ulteriormente utilizzato; b) la sostanza od oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza od oggetto è prodotto come parte integrante di un processo di produzione e d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza od oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1 possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell articolo 3, lettera a). Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all articolo 36, paragrafo 1 bis. ILSOLE24ORE luglio 2009 N. 14

4 sentenze della Corte di Giustizia [5] secondo cui «non costituisce rifiuto» il bene che sia utilizzato anche «in altre industrie», diverse cioè da quelle dalle quali è stato originato e alle quali fa riferimento la Commissione europea con la comunicazione interpretativa 21 febbraio 2007, COM 2007/59, in materia di rifiuti e di sottoprodotti. Parimenti, la Commissione cita anche l ordinanza 15 gennaio 2004, causa C 235/02, che statuisce come non costituisca un rifiuto ai sensi della direttiva rifiuti il coke da petrolio prodotto volontariamente o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere in una raffineria di petrolio e utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie. La comunicazione è molto interessante in quanto fornisce una serie di criteri e si conclude con quattro casi esemplificativi (e non esaustivi ovviamente) di sottoprodotti: l scorie di altoforno; l sottoprodotti dell industria agroalimentare utilizzati nei mangimi; l gesso da impianti di desolforazione di fumi; l segatura, trucioli e cascami di legno non trattato prodotti nelle segherie nell ambito di operazioni secondarie. Rispetto alla definizione vigente in Italia (si veda la tabella 1), quella introdotta dalla direttiva comunitaria è probabilmente meno rigida [6]. La differenza più evidente è che il parametro del valore economico di mercato non è previsto dalla direttiva 2008/98/CE. In materia di sottoprodotto, può essere interessante prendere in considerazione alcune recenti sentenze italiane su alcuni aspetti più problematici. Ad esempio, secondo la sentenza della Cassazione, sez. III, 7 novembre 2008, n (ud. 30 settembre 2008), «non è necessario che il riutilizzo si svolga nell identico luogo di produzione e sotto la direzione del medesimo imprenditore, potendo escludersi la natura di rifiutopureperilbeneche,avendoirequisitidi sottoprodotto così come indicati dal giudice comunitario, sia utilizzato anche in altre industrie» e«per il fabbisogno di operatori economicidiversidachil haprodotto»,cioèinuninsediamento appartenente a soggetto diverso dal produttore originario e in un ciclo produttivo diverso(principio già chiaramente affermato, peraltro, dalla Corte di Giustizia europea con le sentenze Regno di Spagna 8 settembre 2005, C 416/02 e C 121/03). Sulla trasformazione preliminare, riguardo alladisciplinadelleterreedelleroccediscavo escluse dalla disciplina dei rifiuti purché sottoprodotti, va ricordata la sentenza della Cassazione, sez. III, 6 novembre 2008, n (ud. 7 ottobre 2008), che ha affermato che l attività di frammentazione non può essere, di per sé stessa, intesa come trasformazione preliminare, in quanto l attività di macinaturadelleterreeroccedascavonondetermina di per se stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale. Peraltro, il recente D.L. 3 novembre 2008, n. 171,«Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» [7], all art. 2 bis (inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205), intitolato«disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione», ha considerato i trattamenti di tipo meccanico fisico (quali potrebbero essere la cernita o la frantumazione) e attività di lavaggio, distillazione ed essiccazione compatibili con il concetto di sottoprodotto. Va ricordato che il nuovo art. 185(modificato dal D.Lgs. n. 4/2008) non riporta più le 5) Si veda l ordinanza 15 gennaio 2004, causa C 235/02, e le sentenze Regno di Spagna dell 8 settembre 2005, C 416/02 e C 121/03, dove viene precisato che «una sostanza può non essere considerata rifiuto anche se viene utilizzata per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l ha prodotta». 6) Rispetto alla definizione di sottoprodotto va considerato quanto previsto da ultimo dall art. 2 bis della legge n. 205/2008 e cioè: a) le vinacce vergini nonché le vinacce esauste e i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell Allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) è sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II. 7) InGazzettaUfficialedel4novembre2008,n luglio2009 N ILSOLE24ORE

5 esclusioni esplicite per alcuni sottoprodotti (ad esempio il coke). Analogamente, dalla normativa sulle terre e rocce da scavo risulta soppresso il richiamo espresso ai residui della lavorazione della pietra, in quanto i relativi materiali trovano la loro regolamentazione nell ambito della disciplina dei sottoprodotti. Anche il successivo comma 2 del nuovo art. 185 (art. 2, comma 22, D.Lgs. n. 4/2008), nel prevedere sottoprodotti particolari, contribuisce a sottolineare l importanza della disciplina del sottoprodotto dell art. 183, comma 1, lettera p). Infatti, secondo il citato comma 2 «nel rispetto delle condizioni dell art. 183, comma 1 lett p)» possono essere sottoprodotti: l materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas; l materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi; l eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n Rispetto a essi è appena il caso di ricordare che l art. 185, comma 1, lettere e) e f) ante correttivo, prevedeva espressamente che non rientrassero nel campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti. Ilnuovocomma2,tramiteilrinvioalladefinizione di cui all art. 183, comma 1, lettera p), vuole ricomprendere sostanze e materiali disomogenei nell ambito nella definizione di sottoprodotto, nonostante essi non siano sempre chiaramente riconducibili a un processo di produzione. Endofwaste In conclusione, va aggiunto anche l articolo 6 riguardante l end of waste che contiene le condizioni secondo cui un rifiuto cessa di esser tale, allorché siano sottoposti ad attività di recupero e soddisfino i criteri specifici indicati (art.6,comma1).sitratta,insostanza,didare una disciplina europea alle materie e alle sostanze secondarie. Sotto questo profilo, i primi rifiuti a essere considerati saranno quelli da demolizione, tessili, vetro, carta, pneumaticiemetalli(art.6,comma2). In maniera opportuna, si prevede anche gli eventuali regimi nazionali restino in vigore (adesempioild.m.5febbraio1998sulrecupero dei rifiuti), affinché le imprese possano operare con la necessaria certezza (art. 6, comma4). l Ambiente&Sicurezza on line. Servizi GRATIS per gli abbonati. Si registri subito sul sito di Ambiente & Sicurezza e approfitti dei servizi e delle opportunità a Lei riservate! ILSOLE24ORE 165x50_A&S webbn.indd :26: luglio 2009 N. 14

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