COMITATO INTERPROFESSIONALE ORDINI E COLLEGI TECNICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

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1 DELLA PROVINCIA DI TRENTO Egregio Geom. Carlo DALDOSS Assessore alla coesione territoriale, all urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa della PAT Piazza Dante, TRENTO A/M Trento, 04 aprile 2014 Oggetto: Linee guida per la semplificazione della norma e delle procedure in materia di urbanistica. Egregio Assessore, come da accordi intercorsi, con la presente mi pregio di inviarle il documento elaborato dal gruppo di lavoro nominato in seno al Comitato interprofessionale. Cordiali saluti. IL COORDINATORE Armando Versini Ordine Regionale dei Chimici Via Giusti, 40 Ordine degli Ingegneri Ordine dott. Agronomi e dott. Forestali Ordine dei Geologi Trentino Alto Adige Via Malvasia, 77 Via Malvasia, 77

2 DELLA PROVINCIA DI TRENTO INTRODUZIONE LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMA E DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA - 3 Aprile L'opportunità che è stata fornita al mondo delle professioni e dell'economia da parte dell'assessore Provinciale Carlo Daldoss, rappresenta un prezioso punto di inizio per intraprendere un vero percorso virtuoso e condiviso per la revisione profonda della norma; per raggiungere questo scopo occorreranno le energie e le sinergie di tutte le parti coinvolte, superando le contrapposizioni, considerato che tutte le parti operano al fine del soddisfacimento della società e della collettività. Questo documento parte dall analisi delle problematiche nelle quali incorrono i professionisti, e di riflesso committenti e imprese, nello svolgere il proprio lavoro e propone degli obbiettivi di miglioramento e delle ipotesi di soluzione. Rappresenta necessariamente un documento di riflessione, ma non fornisce, e non può fornire, soluzioni immediate o risposte puntuali. Tali obiettivi potranno essere perseguiti solo ed esclusivamente a mezzo di un lavoro più profondo e duraturo. Tale lavoro è frutto di una attività, unica nel panorama delle professioni, fatta in sinergia da parte di tutte le categorie dei tecnici progettisti. Si evidenza da subito che le problematiche di seguito analizzate vanno lette sia dal punto di vista delle piccole e medie amministrazioni, le quali riescono frequentemente a dare risposte in tempi certi, sia dal punto di vista delle grandi amministrazioni che, applicando ogni minimo disposto normativo, non sono sovente in grado di rispettare le tempistiche previste nella norma urbanistica. L'applicazione rigida della norma, si e' potuto constatare, ha degli effetti paralizzanti sull'iter dei titoli edilizi così come le numerose modifiche dei regolamenti, le circolari, e le varie leggi di diversa natura; un esempio è rappresentato dalle finanziarie, che hanno creato un contesto normativo estremamente complesso, terreno florido per il contenzioso e per contro rischioso per le procedure di asseverazione. Semplificare diventa un imperativo chiesto dai cittadini e dalla legge italiana. Le professioni tecniche si sentono parte integrante e propositiva della società e si sono impegnate ad elaborare questo documento non per un mero privilegio di categoria ma per spirito di servizio al cittadino, al fine di rendere trasparente la gestione del territorio. Semplificare nel campo normativo in materia edilizia equivale a chiarire a tutte le parti in modo chiaro ed inequivocabile quali siano gli obblighi, le possibilità ed i limiti nell'attività edilizia. Semplificare significa descrivere nella norma il comportamento virtuoso per attuare quanto programmato nella pianificazione territoriale. La legge deve essere di aiuto e orientare i processi di trasformazione. Le trasformazioni edilizie devono ricercare la qualità dell abitare nel giusto dialogo con il paesaggio, nella salubrità, nel contenimento energetico, nella sostenibilità totale dell intero sistema. La legge, la norma, la procedura devono essere al servizio di questo obiettivo L organismo edilizio è sempre più complesso, con la sperimentazione e la ricerca che indicano nuovi e ambiziosi livelli di qualità della casa contemporanea. L efficienza energetica, la difesa dal rumore, la qualità dell aria nell abitazione, l oculato uso e recupero dell acqua, la lettura del paesaggio e dell architettura con un linguaggio

3 contemporaneo sono l apparato critico che compone la corretta progettazione. Per questo le procedure autorizzative devono orientare gli interventi edilizi. La norma con le sue procedure sono un mezzo, il fine è la corretta progettazione e realizzazione. Il lavoro fatto vuole quindi essere una linea guida e di riflessione finalizzata ad invertire un processo che, sino ad ora, è andato nella direzione opposta a quella che, forse, tutte le parti auspicavano. Si reputa, quale elemento fondamentale di svolta, che gli esponenti delle libere professioni tecniche debbano prendere parte in modo organico e costante nelle sedi in cui la norma viene forgiata prima ed interpretata poi e tale attività debba considerarsi una vera e propria attività professionale. Tali figure, di alto profilo professionale, saranno individuate e proposte all Amministrazione provinciale dagli Ordini e dai Collegi professionali. OBIETTIVI GENERALI La pianificazione urbanistica, con i suoi strumenti, è il riferimento che regola l'attività edilizia fissandone i limiti. A questo obiettivo tutto il processo deve assoggettarsi e indirizzarsi per ottenere prodotti di qualità. Per impianto normativo che orienti gli interventi intendiamo: Restituire centralità al progetto per migliorare il legame di rispetto con il territorio e la qualità della vita; in quest'ottica la norma urbanistica deve ritrovare il suo ruolo di indirizzo ed orientamento. Semplificare la norma ed i suoi strumenti riducendo al contempo la burocrazia. La semplificazione come motore dell economia e la pratica autorizzativa epurata da tutto ciò che la appesantisce inutilmente. Rimuovere gli elementi di freno alla formazione dei titoli edilizi ed alla attività progettuale in senso lato eliminando i punti di strozzatura e gli elementi di disturbo che producono diseconomie quali ad esempio perdite di tempo, contenzioso, inibizione di progettualità, ecc ; tutto ciò per cercare di rendere l attività di trasformazione del territorio effettivo volano di promozione economica e sociale. Tali obiettivi generali dovrebbero essere perseguiti attraverso azioni che possano espletarsi nel breve, medio e lungo periodo. PREMESSA Sono circa vent anni che il legislatore, nel tentativo di snellire l'iter autorizzativo interviene sulle procedure e sulla codifica dei tempi di rilascio degli atti. Ha dato tempi alle concessioni, abolito le autorizzazioni, introdotto prima la D.I.A. ora la S.C.I.A., le comunicazioni. Apportando semplificazioni alle procedure ha smarrito il fine dell intervento sul territorio. Le procedure si sono complicate perché si è voluto normare tutto. Il risultato di questo processo lo si vede: incertezza degli uffici e dei professionisti nell indicare la procedura corretta, contenziosi sulla forma per qualche errore nella compilazione della modulistica. In sintesi la norma è diventata uno strumento che genera intrinsecamente contenzioso ed illecito, con la sua complessità e le sue contraddizioni crea difficoltà, anche dove le opere realizzate sono conformi agli strumenti urbanistici ed al progetto assentito. Nella normativa previgente, ossia quella della L.P. 5 settembre 1991 nr. 22, non era prevista l'esistenza di un regolamento di attuazione, cosa che ora è realtà.

4 Dal sito del Servizio Urbanistica della PAT 1 si vede che la L.P. 22/91 è stata integrata da 21 Circolari interpretative e 17 Provvedimenti Attuativi in 19 anni di vigenza. Sempre dal medesimo sito 2 si vede che la L.P. 1/2008, a 4 anni dalla sua entrata in vigore - viene modificata, attuata ed integrata in modo battente e continuativo da: altre fonti normative quali ad esempio (non esaustivo) - La legge finanziaria provinciale L.P.27/12/2011 nr 18 - La legge provinciale sull'energia L.P. 4/10/2012 nr La legge finanziaria provinciale L.P.27/12/2013 nr. 25 (inserimento della SCIA) - La legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale L.P. 17/2013 nr. 19 regolamento di attuazione - modificata 4 volte da quattro distinti Decreti del Presidente della Provincia - 6 circolari - altri 25 provvedimenti attuativi - altre 43 Circolari dell'assessore all'urbanistica. A tali modifiche si assommano, sempre prendendo quale fonte il sito della P.A.T. 3, una moltitudine di ulteriori piccole e grandi modifiche elencate in ben 15 pagine web. La consultazione del sito, facilmente modificabile, porta il lettore in un mare magnum di norme e modifiche nel quale è difficile tenere dritto il timone della comprensione. Si vuole ancora citare la pianificazione sovraordinata (solo per citarne alcune: la Carta geologica di sintesi, il P.G.U.A.P., le aree di tutela Ambientale) che, modificandosi anch'esse a buon ritmo, incidono sull'attività edilizia. Si reputa che la legge urbanistica, che deve perseguire e raggiungere gli obbiettivi previsti dal Piano urbanistico Provinciale, non possa e non debba essere modificata per mezzo di un regolamento, di una delibera, di una interpretazione o peggio a mezzo di una chiarimento online quale può essere una F.A.Q. Poi il tecnico (sia funzionario della Pubblica Amministrazione che libero professionista), il privato e l'amministratore devono far riferimento anche alla pianificazione territoriale delle Comunità di Valle e dei Comuni. Questa impostazione della norma e la sua complessità hanno portato alla paralisi del sistema amministrativo, trattandosi di norma che non è di indirizzo ma di divieto e che con le sue continue modifiche anziché avvicinarsi agli obiettivi di qualità degli interventi, di semplificazione e trasparenza, ci ha portati a consumarci sugli aspetti burocratici e procedurali. Partendo da questi presupposti condivisi da tutti gli ordini e collegi professionali sono stati individuati settori d'intervento sulla norma, raccogliendo in essi spunti critici e ipotesi di miglioramento

5 1 - REVISIONE DELL IMPOSTAZIONE DI FONDO DELLA NORMA Stante la potestà legislativa esclusiva della ns. Provincia nei limiti dello Statuto di Autonomia - si chiede un intervento di revisione della norma vigente, per farla maggiormente aderire a finalità oggettive di adeguatezza e ragionevolezza. L obiettivo si ritiene debba essere quello di limitare l eccessivo potere autoritativo del sistema, contenendolo nei limiti dello stretto indispensabile. La norma deve concentrarsi sulla ricerca della qualità delle trasformazioni del territorio, e non avvitarsi sul rispetto delle procedure fini a se stesse come spesso avviene attualmente. La norma urbanistica deve essere pensata come legge di indirizzo ed orientamento per favorire la qualità dell'architettura e dell'abitare non come una legge persecutoria per la quale il progetto sia governato solo da indici e parametri geometrici. Nella stesura delle leggi è imprescindibile la trasparenza e la chiarezza evitando di andare a normare ogni singola circostanza ed eventualità di interpretazione; Dare stabilità alla norma limitando le sue modifiche nell'arco dell'anno e rivalutando la circostanza della eliminazione del regolamento di attuazione della legge urbanistica e delle delibere che incidono sulla applicazione della legge; Far valere maggiormente la competenza primaria in materia urbanistica da parte della Provincia Autonoma di Trento alla luce del proprio statuto di autonomia. A solo titolo di esempio non risulta infatti che in Alto Adige sia prevista l'asseverazione e la S.C.I.A.; Ripensare al ruolo e alle modalità di utilizzo degli strumenti di cui la norma si serve (es. metodi di misurazione); La norma, soprattutto nella sua parte relativa ai metodi di misurazione, deve orientare la progettazione verso la ricerca della qualità estetica dell edificio e del paesaggio, la qualità del vivere nell appartamento e nel territorio; Per il futuro assetto normativo si dovranno tenere presenti gli aspetti legati all'uso efficiente dell'energia, alla sostenibilità ambientale ed alla qualità del costruire; 2 - RAZIONALIZZAZIONE/SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME In nome di una invocata semplificazione burocratica, l'amministrazione ha risposto con un crescente trasferimento di responsabilità dall atto rilasciato (dalla mano pubblica) all atto asseverato (dai tecnici liberi professionisti), in un quadro normativo troppo spesso interpretabile e talvolta contraddittorio. In tale contesto, la certezza delle norme risulta necessità imprescindibile e non prorogabile. Di seguito alcune proposte: Eliminazione dei contrasti e delle incongruenze normative tra leggi, regolamenti, decreti e circolari (esemplificativamente vedasi allegato); Semplificazione degli aspetti burocratici; La trasparenza e la chiarezza si fondano sull'adozione di definizioni e criteri di misurazione semplici, non passibili a interpretazioni e condivisi su tutto il territorio provinciale Adozione di una metodologia più moderna e pratica di definizione degli standard urbanistici considerando i parametri più significativi (esempio: superficie utile, numero di piani, rapporto di copertura del fondo, ecc cercando di utilizzare gli stessi parametri uniformandoli per il calcolo di oneri, parcheggi, bonus energetici ecc ). Tali parametri e le rispettive definizioni devono venire recepiti dai Comuni vincolandoli ad adeguare i regolamenti locali alle norme provinciali anche mediante un sistema sanzionatorio e

6 avvicinandosi al passaggio verso un regolamento edilizio provinciale. Per dare maggiore qualità al progetto, al costruire e all'abitare, scomputare dai volumi o superfici urbanistiche i luoghi di uso comune quali ad esempio vani scale e locali di socializzazione, i muri perimetrali, i solai e le coperture e i locali tecnici. Istituire organismi che siano rappresentativi dei portatori di interesse (es. ordini e collegi professionali) e capaci di sviluppare tali azioni di controllo, monitoraggio, interpretazione e revisione della norma in modo efficace e capaci di tutelare i diversi soggetti operanti sul territorio. 3 - SEMPLIFICAZIONI FORMALI: L'architettura delle norme che regolano il territorio ha raggiunto un elevato livello di complessità ulteriormente aggravato da un processo di costante aggiornamento e aggiustamento, che crea problemi di comprensione e interpretazione a professionisti e a tecnici delle amministrazioni. L'obbiettivo è quello semplificare la norma, semplificare la sua consultazione, lettura ed interpretazione e organizzarla in modo organico per argomenti. Eliminare tutti i rimandi nelle norme al fine della concretizzazione di un nuovo e vero Testo Unico e non un codice come ora proposto che altro non è che una raccolta di leggi, regolamenti ed allegati. Riscrivere i testi con linguaggio chiaro ed efficace. Sistematizzare gli argomenti in raggruppamenti tematici: per esempio se si parla di parcheggi si dovranno avere tutti gli argomenti correlati in un unico titolo, così per gli oneri di concessione ecc. 4- SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE: Il progetto spesso passa in secondo piano quando si devono affrontare pratiche di permessi di costruire farraginose, che non lasciano spazio al buon senso e trattano allo stesso modo la realizzazione della legnaia e della palazzina multi piano. Al tecnico progettista in questi ultimi anni sono state trasferite molte responsabilità che prima erano degli uffici tecnici. Allo stesso modo gli uffici tecnici dovrebbero prendersi le loro responsabilità affinché le procedure vengano svolte nei tempi che prevede la legge. Questa paralisi, che tocca direttamente i tecnici professionisti, ricade in modo pesante sui cittadini committenti e sulle imprese. Riassumendo: per il principio della responsabilità, ridurre la modulistica allo stretto necessario allegando piuttosto un vademecum sempre aggiornato con l'elenco dei documenti e delle verifiche da effettuare. (documento di cortesia o check list) Accettare il certificato di idoneità statica quale valido sostituito del collaudo statico al fine di regolarizzare gli edifici esistenti (costruiti tra il 1971 e il 2009 e privi del collaudo statico) Escludere la possibilità per le amministrazioni comunali di attivare procedure o fasi istruttorie diverse e ulteriori rispetto a quelle provinciali. Ridefinire la lista della documentazione essenziale, obbligatoria per la presentazione dell istanza, quella richiesta per l inizio dei lavori e quella che il progettista può riservarsi di presentare a fine lavori.

7 Dare più peso all'inizio lavori, quando si ha la certezza che l'opera possa venire realizzata e in quali termini, per la consegna degli allegati tecnici quali - come esempio non esaustivo i documenti sulle terre e rocce da scavo, le verifiche relative agli impianti tecnologici di cui al DM 37/2008, l'autorizzazione allo scarico, le Linee guida per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all'interno degli edifici, le relazioni sulle caratteristiche acustiche valutando l'opportunità anche di posticipare tale adempimento di deposito alla fine lavori Trovare delle procedure semplificate con tempi ragionevoli per correggere errori materiali e incongruenze. Si ribadisce che il principio della responsabilità può essere applicato e preteso solo in presenza di norme chiare, trasparenti e possibilmente con obbiettivi condivisi. 5- RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI DI FRENO, STROZZATURA E DISECONOMIE Ripensare a un sistema sanzionatorio che distingua la irregolarità dall abuso. Con irregolarità è intesa la non corrispondenza alle procedure e la regolarizzazione non deve bloccare il processo ma attivare un procedimento parallelo e comune nei tempi all esecuzione dell opera. Con abusi si intendono le opere in contrasto con strumenti urbanistici o con le norme paesaggistiche da reprimere anche in modo più duro. Controllo del rispetto della tempistica di rilascio delle autorizzazioni che le amministrazioni sono tenute a dare. Le amministrazioni deputate a rilasciare pareri, autorizzazioni o titoli edilizi debbono essere messe nella condizione di operare in tempi certi e celeri anche e soprattutto in virtù delle difficoltà economiche attuali. Troppo spesso gli ordini ed i Collegi Professionali sono messi di fronte al fatto che l'apparato dell'ente pubblico non dà risposte rapide ed efficaci lasciando che la burocrazia e l'inadempienza di taluni uffici vada ad inibire il corretto svolgimento dell'iter delle pratiche. Le amministrazioni devono essere responsabilizzate nel caso che le pratiche giacciano per lunghi tempi sui tavoli dei tecnici e/o dei dirigenti in modo ingiustificato ed incomprensibile. Si propone che venga istituito online presso PAT, Comunità di Valle o Comuni uno sportello dei ritardi e dei reclami, ove ogni fruitore del servizio offerto dalla Pubblica Amministrazione, possa segnalare ritardi o inadempimenti negli iter autorizzativi delle pratiche e che il report di questo strumento venga messo a disposizione degli assessorati competenti, delle forze politiche, degli ordini e collegi professionali, degli organi di informazione e sopratutto del cittadino. Revisione degli elaborati necessari per la concessione e dei tempi previsti per la loro consegna. 6 - RIDEFINIZIONE RUOLI Ridefinizione dei ruoli eliminando l'elemento di contrapposizione che si è affermato attualmente (contrapposizione tra Professionisti-ente pubblico, ) facendo in modo che il professionista possa tornare ad essere percepito come soggetto di garanzia di risultato.

8 L'ASSEVERAZIONE. Quello dell asseverazione è tema che ha assunto crescente rilevanza negli ultimi anni, una criticità ingenerata dalle disposizioni normative nazionali, accentuata dalle recenti modificazioni alla modulistica apportate dal legislatore locale alla fine del primo semestre soprattutto in tema di concessione edilizia ordinaria - e dall ormai datata riforma Costituzionale. In nome di una invocata semplificazione burocratica, si è assistito nella pratica fattuale ad un crescente trasferimento di responsabilità dall atto rilasciato (dalla mano pubblica) all atto asseverato (dai tecnici liberi professionisti), in un quadro normativo troppo spesso interpretabile e talvolta contraddittorio. In tale contesto, la certezza delle norme risulta necessità imprescindibile e non prorogabile. La cosa assume peso negli interventi più alti in grado soggetti a concessione edilizia ordinaria piuttosto che asseverata, oltreché nel caso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, determinando soprattutto ex post un profilo di responsabilità che trascende l operato del singolo progettista, unico referente dinnanzi alla P.A. - e quindi unico centro per l imputazione delle responsabilità - anche per tutte le figure terze coinvolte nella specifica progettualità. Valgano su tutti i risvolti - anche penali in ambito di Tutela Ambientale e/o Storico Artistica (reati non estinguibili) e in tutte le norme che concorrono alla disciplina urbanistico edilizia, dove coesistono regole afferenti più rami del diritto, correlate, a varia misura, al governo del territorio. Ma anche, più semplicemente, le discrasie nella conservazione degli atti pubblici che vanno ad interessare le nuove progettualità. Si auspica pertanto la non ulteriore dilatazione dei profili cui si è fatto cenno ed il non venir meno dell importante ruolo di controllo ex ante dei titoli abilitativi da parte degli enti locali. Il controllo preventivo alla realizzazione di un opera (non banale), si ritiene rappresenti una fase necessaria onde assicurare il rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di tutela del pubblico interesse. La cosa, concorre a dar modo alla P.A. di svolgere fattivamente il proprio ruolo di controllo sul territorio, non trasformando gli uffici comunali in una sorta di meri archivi; necessità peraltro testimoniata da più Amministrazioni che hanno istituito autonomi meccanismi di verifica dell ammissibilità delle istanze. L uso limitatissimo da parte del mondo professionale della concessione edilizia asseverata assume i connotati di un assioma, che fornisce prova dell inadeguatezza del concetto di semplificazione, obiettivo dichiarato delle riforme, fin ora non perseguito. La convinzione è che l unica vera semplificazione passi attraverso una ridefinizione dei ruoli e dei compiti, con un assunzione di responsabilità, ma non a senso unico. Risulta evidente come il singolo professionista debba continuare a rendersi soggetto di garanzia attiva in ordine al proprio operato. 7 - NUOVI STRUMENTI Contenimento degli elementi di conflittualità e contenzioso anche attraverso l istituzione di organismi con rappresentanze idonee a tutelare i diversi soggetti, deputati ad interpretare le norme e dirimere i contrasti evitando percorsi con dispendi di tempi ed economici più onerosi (vedi ricorso al TAR). Al fine di permettere al committente di difendere l'elaborato inoltrato ed al tecnico la propria progettualità si propone di prevedere l'inserimento di un secondo grado di appello nel rilascio del titolo edilizio. La formazione continua dei dipendenti pubblici in armonia con i liberi professionisti affinché possano accedere alla medesima fonte di apprendimento e che quindi vi sia una convergenza

9 interpretativa, che comunque deve essere minimizzata con la semplificazione degli articoli normativi. Promuovere l utilizzo del concorso di idee ove possibile. 8 - LE BUONE PRATICHE COME BAGAGLIO COMUNE Individuazione e adozione di buone pratiche dei vari regolamenti edilizi in Provincia e di altre realtà, ad esempio: Per il recupero dei sottotetti a scopo abitativo riferirsi all Art. 87 NTA di Trento opportunamente modificate Rimodulare e riformulare il regolamento sui bonus volumetrici Prevedere dei bonus per la riqualificazione statica e sismica del patrimonio edilizio esistente. Istituire a livello provinciale un organo consultivo per la qualità estetica del progetto d'ausilio a tutti i comuni Promozione del riutilizzo delle aree industriali Promozione della demolizione e ricostruzione anche con possibilità di spostare il sedime all'interno di zone urbanisticamente omogenee 9 - CONTROLLO E CONTRASTO Contenimento degli elementi di conflittualità e contenzioso anche attraverso l istituzione di organismi con rappresentanze idonee a tutelare i diversi soggetti, vedi ordini professionali, deputati ad interpretare le norme e dirimere i contrasti evitando percorsi con dispendi di tempi ed economici più onerosi (vedi ricorso al TAR). Rivedere il concetto delle significative opere al fine della certificazione dell'effettivo inizio lavori e quindi il definitivo consolidarsi del titolo edilizio. Il considerare che l'inizio lavori coincida solo con la realizzazione delle opere di fondazioni estese (escludendo accantieramenti e scavi) si reputa sia un concetto applicabile solo ad una parte esigua delle opere da realizzare mentre in moltissimi altri casi sia un concetto del tutto iniquo. E' necessario distinguere due grandi categorie di illecito edilizio, ossia quella degli abusi e quella delle irregolarità Si reputa necessario distinguere l'abuso edilizio che genera un volume urbanistico illecito quando questo è contenuto all'interno della massima edificabilità oppure per contro quando la supera 10 - INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE Informatizzare gli uffici (a partire dai supporti cartografici) per risparmiare sui costi di gestione degli uffici (e non solo, anche sui costi per i professionisti, sui parcheggi, sulle code allo sportello, etc.). Informazione degli uffici tecnici. Istituzione di un portale WEB simile a quello vigente in altre realtà come ad esempio quello della Provincia Autonoma di Bolzano (vedi dove un sistema informativo territoriale da informazioni incrociate sui principali tematismi (il comune di Trento ha un programma interno simile con un riassunto di tutti i dati significativi: parametri urbanistici, penalità delle carte geologiche e idrogeologiche, tutele ambientali o architettoniche ecc delle singole p.ed, pf). Attivare la trasmissione telematica del progetto o di parte di essa stralciando la consegna degli elaborati

10 su CD in formato PDF Istituire la trasmissione telematica dei pareri istruttori degli enti interpellati dalle amministrazioni comunali. Rendere obbligatoria la pubblicazione di statistiche quali il numero di C.E. protocollate e il numero di C.E. Evase. O la quantità di S.C.I.A. sottoposte a controllo campione URBANISTICA E RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE La peculiarità di competenze primarie affidateci dagli statuti di autonomia rappresentano per una proposta normativa una interessantissima base di partenza che va rivalutata e potenziata. In particolare ci si riferisce alle competenze primarie in ambito urbanistico, energia e sviluppo. Risulta infatti oltre che improrogabile anche estremamente vantaggioso ragionare in termini di proposte interdisciplinari legate allo sviluppo urbanistico del nostro territorio. E assolutamente necessario che si dia inizio ad un governo del territorio che, in maniera sinergica, tenga conto del modo di costruire o riqualificare con una particolare attenzione al risparmio di territorio e risparmio energetico. Fino ad ora sono limitati i segnali di proposte in questa direzione (bonus urbanistici) e comunque sempre slegati da logiche di sinergia. Detta proposta normativa deve dare un obbiettivo di risparmio energetico organico in funzione del costruito o del riqualificato. Il futuro assetto normativo in ambito urbanistico deve necessariamente far confluire anche gli ambiti legati all'energia ed alla filiera del costruire. Questo lo si può attuare con una dinamica di incentivazione ai vari enti locali facendoli uscire dal patto di stabilità solo nel caso che siano virtuosi da un punto di vista di consumo energetico legando le performance dei singoli enti locali al mercato dei certificati bianchi e reinvestendo solo in risparmio energetico i proventi di tali operazioni. Risulta una operazione a costo zero che è di assoluta novità e che può rappresentare un modello da esportare anche in ambito di filiera e quindi in termini di occupazione. Il concetto di bonus va rivisto ed inteso come bonus energetico in senso ampio del termine e non solo di tipo volumetrico andando a premiare non principalmente i condomini ma anche le singole abitazioni che ora difficilmente riescono ad accedervi. Per quanto attiene all'installazione di pannelli per la realizzazione di impianti fotovoltaici andrebbe valutata la possibilità di individuare delle zone concentrate ove installare tali impianti (per esempio sulle coperture dei capannoni) evitando da un lato la manutenzione di un insieme enorme di piccoli impianti e dall'altro l installazione di un gran numero di pannelli sulle coperture di edifici residenziali con un non sempre positivo impatto sul territorio ed un reale rendimento degli stessi impianti. PRIORITÁ DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA GEOTERMIA adozione di atti indirizzo provinciale in linea con gli obiettivi 2020 per la promozione delle fonti rinnovabili e specifiche indicazioni per gli usi della risorsa geotermica in termini di programmazione, regimi autorizzativi e integrazione con altre politiche provinciali rilevanti; introduzione di normative UNI per gli impianti geotermici attuazione delle attività di monitoraggio sviluppo quadri conoscitivi sulle risorse geotermiche a livello provinciale IL VERDE IN AMBITO URBANO I principi introdotti dalla Conferenza di Rio e dall Agenda 21 Locale sono stati formalizzati a livello europeo nella Carta di Aalborg, con cui si è avviata la Campagna Europea delle Città Sostenibili, che

11 individua una serie di obiettivi economici, sociali, culturali e di protezione ambientale, per il cui raggiungimento è richiesto un attivo coinvolgimento della popolazione e un rafforzamento delle autorità locali. Per i cittadini che vivono in città la qualità della vita dipende anche in gran parte dalla qualità dell ambiente urbano, definita grazie a diversi elementi. Uno di questi è senz'altro quello ambientale, misurabile con numerosi indicatori tra cui il verde pubblico. Le aree verdi urbane rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città e necessitano di essere gestite in modo sostenibile. Oltre alle note funzioni estetiche e ricreative, esse contribuiscono a mitigare l inquinamento delle varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo), migliorano il microclima delle città e mantengono la biodiversità (ISPRA, 2009). La corretta gestione del verde urbano può far ridurre i costi di manutenzione. La transizione verso modelli sostenibili è un processo culturale che richiede la promozione e la sensibilizzazione della cultura anche a livello normativo regolandolo e pianificandolo. La qualità del verde, più della quantità, è in grado di incidere realmente sulla vivibilità degli spazi cittadini. E proprio il valore intrinseco dell area verde, il modo nel quale è stata pensata e progettata, realizzata e gestita e, quindi, percepita e vissuta dalla cittadinanza, che ha effetto nel medio-lungo periodo. Esempi virtuosi che si stanno diffondendo in alcune città italiane sono gli orti urbani, i tetti verdi (coperture a verde) o giardini pensili e il rinverdimento delle pareti degli edifici, regolamentati anche all interno della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e nello specifico all art.6 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) (Iter in commissione, seconda lettura alla Camera dei deputati). Altro passaggio fondamentale è quello legato alla pianificazione urbanistica generale, alla capacità cioè di adattare norme e strumenti tali da integrare le aree verdi urbane all interno del più ampio governo strategico delle città, nonché di fissare vincoli di tutela ed indirizzi gestionali atti a garantire il godimento delle stesse da parte delle generazioni presenti e future. All interno di tale composito scenario di aspetti tecnici, gestionali e pianificatori, il monitoraggio e l analisi del verde urbano costituiscono senz altro passaggi fondamentali per la corretta gestione della natura in città. Tuttavia, ad oggi, tali funzioni e benefici risultano scarsamente integrati nelle politiche di gestione degli spazi aperti e, più in generale, nella pianificazione urbanistica locale. Gli strumenti spesso impiegati delle amministrazioni per la pianificazione e regolamentazione del verde sono diversi e comprendono ordinanze e delibere ad hoc, oppure veri e propri regolamenti o allegati afferenti alle normative urbanistiche ed edilizie (Piani Regolatori, Norme Tecniche di Attuazione, Regolamenti Edilizi, etc.). Il governo del patrimonio naturale delle città necessita, invece, di strumenti specifici di pianificazione e gestione, quindi di politiche mirate alla sua valorizzazione, come il piano di gestione del verde. Tale strumento di pianificazione integra il P.R.G. per la creazione di un sistema del verde in ambito urbano, consente di determinare un programma organico di interventi per quanto concerne lo sviluppo quantitativo e qualitativo del verde urbano, oltre che la sua manutenzione e gestione, in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifici dell area urbana. Gestire con attenzione e professionalità il verde urbano, curare il suo sviluppo e potenziamento è segno inequivocabile di civiltà oltre che di spiccata apertura culturale. Infatti, le aree verdi come le opere artistiche posseggono un loro valore ornamentale che ogni amministrazione che si rispetti deve tenere nel giusto conto, curandole, rendendole fruibili e sicure. Tali azioni possono essere facilmente programmate se l ente dispone di opportuni strumenti di pianificazione paesaggistica come piano di gestione del verde urbano, indispensabili per avere contezza dell entità del patrimonio da valorizzare. Con tali strumenti gestionali e affiancati dalle giuste professionalità tecniche il verde urbano offre al cittadino, così come al turista, l idea di vivere in un contesto urbano più a misura d uomo. Pertanto, le azioni gestionali straordinarie intraprese nell ultima stagione devono rappresentare solo l avvio di una nuova idea di gestire la natura in città, con la l intento di migliorare, con un azione graduale ma incisiva, la vita di tutti i giorni.

12 ALLEGATI RAZIONALIZZAZIONE/SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME ALCUNI ESEMPI NON ESAUSTIVI DI CRITICITA' NORMATIVA Con la seguente breve carrellata di comparazioni normative si vuole porre in evidenza come, talvolta per impianto originale, talvolta per modifica apportata, vi siano nell ordinamento urbanistico provinciale istituti normativi la cui applicazione risulta contraddittoria o perlomeno complessa. ONERI DI CONCESSIONE l.p. 1/2008 art. 117 (esenzione dal contributo di concessione). Al comma 1 lettera a) punto 3) si esentano i primi 400 mc di abitazione del contadino dal pagamento del contributo di concessione che viene invece calcolato a superficie; al punto b) si esentano i primi 600 mc di abitazione derivante da attività di recupero edilizio dal pagamento degli oneri calcolati a superficie; al comma 2 vengono esentati parzialmente i primi 400 mc di nuova abitazione costituente prima casa non di lusso dal pagamento degli oneri calcolati a superficie. Essendo non direttamente confrontabili le entità geometriche in gioco, la PAT ha fornito un criterio di calcolo che compara una quantità teorica trasformata da volume a superficie con una reale derivante da quantificazione, ma quest ultima viene considerata in comparazione a prescindere dalla eventuale altra consistenza esistente, facendo, nella stragrande maggioranza dei casi, venir meno l obbligo di versare gli oneri concessori. DPP 18-50/leg. art. 49 (categorie tipologico funzionali) sussistono differenze importanti rispetto ai criteri di calcolo della SUL rispetto alla tabella gemella che viene utilizzata per il calcolo dello standard a parcheggio; art. 55 (cambio destinazione d uso). Al comma 2, nel caso di cambio d uso di superfici per i quali gli oneri non sono mai stati versati, si computa la differenza tra categorie o per intero? Art. 56 comma 1 lettera b) fa riferimento agli impianti di risalita e nella tabella allegata alla delibera per l attività in questione si legge impianti di risalita e piste da sci pagano anche le superfici delle piste? Art. 57 comma 9 nel caso di concessioni scadute per i quali si richiede nuova concessione, l aggiornamento è da intendersi di mero incremento tariffario, oppure di vero e proprio cambio di metodologia di computazione? Art. 58 comma 3 vedi discorso fatto per art. 117 della L.P. sulla comparazione tra volumi esentabili e calcolo a superficie. AGIBILITÀ L.P. 1/2008 Art. 103 bis nel caso di trasformazione (anche con variazione di numero di unità immobiliari) senza cambio d uso e senza intervenire sulla statica di un edificio esistente già provvisto di certificato di agibilità non si può presentare certificazione di conformità costituente certificato di agibilità? P.R.G. E VARIANTI L.P. 1/2008 Art. 148 l iter conseguente all'adozione di un PRG o una sua variante, prevede l invio al Servizio

13 Urbanistica di un cospicuo numero di copie necessario a richiedere parere ai vari servizi interessati a cura del Servizio Urbanistica stesso. I pareri ottenuti formano un ulteriore parere che viene trasmesso al comune per le modifiche. La formazione del parere unico assume i tempi necessari alla formazione dell ultimo dei pareri prevenuti e vengono trasmessi con necessità di sintesi tale per cui, oltre alla dilatazione dei tempi, le amministrazioni si trovano a valutare le eventuali modifiche senza conoscere eventuali alternative derivanti da parziale conoscenza dei problemi insiti nella necessità di sintesi. Appare quanto mai opportuno valutare attraverso strumenti più agevoli ed altrettanto efficaci quali la conferenza di Servizi già utilizzata con successo per progetti importanti. CHIAREZZA NELLE DEFINIZIONI E NEI METODI DI MISURAZIONE Necessita maggiore chiarezza nella definizioni degli interventi soggetti a concessione, a SCIA e a comunicazione. Chiarezza vuol dire non elencare tutte le possibili casistiche che si possono trovare ma definire le grandi categorie di trasformazione. Definizioni precise nelle destinazioni d uso in riferimento le categorie catastali. Il continuo variare dei metodi di misurazione per volumi e oneri deve tutelare il valore di quanto computato in origine. SEMPLIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI E PASSAGGIO AD UN REGOLAMENTO EDILIZIO PROVINCIALE [R.E.P.] Nella gran parte dei Comuni sono presenti Regolamenti Edilizi Comunali, che troppo frequentemente sono simili ed analoghi alle N.T.A.. Si reputa che debba essere fatto applicare - senza possibilità di deroga - quanto previsto all'art. 36 della Legge 1/2008 Contenuti del regolamento edilizio comunale obbligando quindi i comuni ad adeguare i regolamenti locali alle norme provinciali anche mediante un sistema sanzionatorio. Non è possibile, ad esempio, che per quanto riguarda il piano di spiccato vi siano amministrazioni che applicano schemi assai diversi da quelli provinciali. Si vuole quindi proporre la stesura di un Regolamento Edilizio Provinciale che avrà la possibilità di modifica da parte dei comuni solamente in modo puntuale E necessario poi lavorare in termini di alleggerimento della pressione burocratica, una via di uscita potrebbe essere rappresentata dal principio "induttivo" della norma. Ora in spessissimi casi vi sono norme che permettono taluni interventi e codicilli che li vietano. Bisogna invertire la tendenza attraverso un lavoro normativo di "setaccio" eliminando completamente i nodi ostativi, in contrasto con gli strumenti urbanistici locali. Le norme definiscono il modo di attuare gli obiettivi fissati dalla pianificazione. La norma deve orientare nel raggiungimento degli obiettivi con qualità. La norma deve essere didascalica, deve indirizzare, deve autorevolmente mostrare come ottenere un edifico (o altri interventi) di qualità nell aspetto estetico, nel risparmio energetico, nella salubrità e buon modello di vita, nella preservazione dell aspetto ambientale paesaggistico. QUADRO NORMATIVO È necessario aprire ad una nuova stagione, gettare lo sguardo più che verso la normazione di ogni possibile contesto urbanistico-edilizio, verso una normativa in grado sì di limitare gli elementi di indeterminatezza ma al contempo capace di produrre qualità architettonica, atteso l abbandono dell uso (eccessivo) delle delibere a cascata.

14 Non si ritiene invero risponda ad esigenze di semplificazione il fatto che molte norme siano contenute in svariate deliberazioni della Giunta Provinciale, sì che la norma di legge debba essere integrata dalle disposizioni date dalla Giunta stessa. Sarebbe in tal senso auspicabile la creazione di un corpo normativo omogeneo in cui su un determinato argomento vi sono le norme di legge senza ulteriori richiami, oltre che i relativi regolamenti di attuazione. Il come addivenire a tale obiettivo pare possa essere identificato nel far proprie le positività ed i principi fondamentali del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), abbinandole alle strette specificità locali di governo del territorio esemplificativamente, le nuove modalità di determinazione del contributo di concessione e degli standard parcheggio, la semplificazione delle procedure per il rilascio della concessione edilizia, le premialità volumetriche, il rafforzamento del principio dell immediata applicazione delle norme provinciali in deroga ai regolamenti comunali, (temi recentemente condivisi col legislatore trentino), secondo principi di generalità della norma. La necessità è quella di una semplificazione del quadro normativo e regolamentare, non solo procedurale. Se è comprensibile avere una parte burocratica importante per un progetto corposo, non risulta condivisibile pensare di dover seguire un iter sostanzialmente analogo per pratiche minori. Risulta poi di tutta evidenza come tale carico burocratico risulti macchinoso da gestire anche per la pubblica amministrazione. L auspicio è poi quello di un periodo di stabilità della normativa urbanistica, più volte rimaneggiata in un arco temporale ristretto, teso ad una riflessione critica fondata sul monitoraggio dell attività edilizia e sul vissuto dal varo del Codice dell Urbanistica e dell Edilizia provinciale. RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI DI FRENO, STROZZATURA E DISECONOMIE TERRAPIENI E MURI DI CONFINE Come ampiamente risaputo, trattasi di materia assai controversa e probabilmente di dubbia interpretazione giuridica. Del resto, sino all introduzione dell art. 58 della Legge Provinciale 04 marzo 2008 n. 1, nonché della deliberazione Giunta Provinciale n del 03 settembre 2010 (allegato 2 disposizioni provinciali in materia di distanze), anche un minimale riporto di terreno, che potesse in qualche modo rappresentare una parvenza di terrapieno, risultava rigorosamente soggetto alle distanze previste tra costruzioni. D improvviso quindi si è provveduto a regolamentare terrapieni artificiali e muri di confine, anche con dimensioni assai rilevanti, risolvendo in taluni casi annose problematiche, soprattutto nell ambiente dei terrazzamenti di natura agricola, ove la pendenza naturale dei terreni in caso contrario, avrebbe limitato se non addirittura impedito l utilizzo dei medesimi a scopo di coltivazione soprattutto frutticola. A seguire poi, la nuova possibilità operativa si è estesa e non sempre in maniera propria, alle situazioni residenziali più disparate. La Giunta Provinciale però, a fronte di precise indicazioni fornite in presenza di terreni con accentuata pendenza, ove trovano ampie giustificazioni gli interventi proposti, non ne ha escluso l utilizzo anche in presenza di terreni semi pianeggianti od anche perfettamente piani. Ed è così, che possono trovare applicazione situazioni paradossali, ove non esiste più o viene messa fortemente in discussione la certezza dei diritti del Confinante, che si ritrova la sua costruzione fortemente limitata se non addirittura compromessa, dalla presenza sul confine laterale, di una muratura ad altezza sino a ml. 1,50 con regolare terrapieno addossato e prosecuzione ulteriore in altezza del

15 manufatto artificialmente creato sino a complessivi ml. 3,00, previo arretramento unicamente pari a soli ml. 1,50. Risulta inaccettabile in presenza di necessità non oggettive, la possibilità di realizzazione di una muratura di confine ad altezza come prevista dalla norma in essere, con addossamento del relativo terrapieno, che può ergersi sino ad altezze assai discutibili, in presenza di una scarpa opportunamente sagomata. Ciò, deve risultare fatto assolutamente eccezionale e non usualmente applicabile, bensì valutabile in funzione di peculiari caratteristiche del terreno, soprattutto riferite a giacitura, pendenza e stabilità. Si tratterebbe a mo di esempio, di stabilire una pendenza minima del terreno originale, al di sotto della quale non risulti possibile realizzare tali inusuali interventi. Va da sé, che in presenza di luoghi con pendenza poco accentuata o addirittura semi pianeggianti, tali interventi vadano esclusi, per ragioni legate ad innegabili diritti di Terzi confinanti, così come pure per fattori riferiti a problematiche di natura paesaggistica. INTERFERENZE INDEBITE, TRA ORGANISMI DIVERSI Fatto assai ricorrente e criticità ampiamente riscontrata, il mancato rispetto dell art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia, 13 luglio 2010 Disposizioni regolamentari di attuazione della legge 4 marzo 2008, n. 1. L articolo in questione, risulta specificamente riferito a Disposizioni di coordinamento in materia di autorizzazioni paesaggistiche e pareri delle Commissioni edilizie e rimane spesso disatteso, in quanto alcun provvedimento repressivo, risulta nei confronti di siffatti atteggiamenti. Nella realtà, forse nessuna descrizione di articolo risulta così chiaramente espressa e sinteticamente esposta, ma nonostante ciò, alcune Commissioni edilizie trovano modo e forse piacere, ad entrare nel merito delle autorizzazioni paesaggistiche già espresse, condizionando a vario titolo il risultato ottenuto, a volte già ampiamente sofferto e mediato. In talune circostanze poi, tali atteggiamenti sono anche tollerati dalle C.P.C. medesime o comunque non osteggiati, anche e soprattutto perché taluni Funzionari della Provincia, tendono maggiormente ad assecondare la volontà del Sindaco di turno, che non difendere l operato della Commissione paesaggistica, favorendo in tal modo il mancato rispetto del regolamento di attuazione della legge provinciale in materia. Non facile proporre soluzione a tale problematica di non modesta valenza, che promuove Quanti con estrema leggerezza o fors anche certa arroganza, pongono in atto tali atti ostativi e/o comunque condizionanti. Un maggior rigore ed un accorato richiamo al rispetto delle norme scritte, di certo potrebbe contribuire allo snellimento dell iter procedurale delle pratiche nel loro complesso. Anche in questo caso, visto che il termine risulta particolarmente di moda, in definitiva si tratterebbe di semplificazione o quantomeno di non appesantimento. CONDIVISIONE ASSETTO NORMATIVO PREVISIONE OBBLIGATORIA NELL'ITER DELLA STESURA DELLE NORME, PRIMA DELLA LORO PROMULGAZIONE E DEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, DELLA PRESENZA AL TAVOLO DI LAVORO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI Nel recente passato la prima promulgazione delle norme di carattere urbanistico, ed in particolare modo

16 quelle di cui alla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 nr.1, sono state condivise con gli Ordini e Collegi solo poche settimane prima della loro ufficializzazione non dando quindi agli ordini e collegi professionali il tempo sufficiente per esprimere un parere ragionato. Nelle fasi successive di entrata in vigore della legge urbanistica era stata promessa una scadenza periodica con gli Ordini ed i Collegi, cosa che però è avvenuta sporadicamente e praticamente solo a seguito della pressione data dagli Ordini e dai Collegi Professionali medesimi. Si chiede e propone quindi che, come avviene in altri ambiti quali i lavori pubblici, anche gli ordini possano e debbano farsi parte attiva del processo di stesura della norme di loro competenza ed interesse e che venga loro riconosciuto il ruolo che gli appartiene, affinché possano anche servire da strumento per mettere a conoscenza la collettività tecnica delle modifiche che si stanno profilando nel quadro normativo. NUOVI STRUMENTI ISTITUZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA La complessa ed articolata legge urbanistica di Pianificazione e governo del territorio, non sempre chiara e motivata anche per addetti ai lavori, conduce spesso ed inevitabilmente a dubbi interpretativi e differenti metodologie di approccio alle tematiche di settore, con garantiti contenziosi in sede civilistica, che assai frequentemente assumono anche connotazioni di carattere penale. Va da sé che tali evidenti lacune, unitamente ad una non sempre presenza di Componenti qualificati nelle Commissioni titolate ad analizzare e spesso interpretare i numerosi codicilli quasi mai di univoca lettura, conducano inevitabilmente a divergenze di vedute, a volte non sanabili, che purtroppo con certa frequenza sfociano in dinieghi a volte clamorosi e non oggettivamente motivati. Risulta fatto noto ai più, che a fronte di un diniego definitivo espresso dalla Commissione Edilizia, Committente e Tecnico sono tenuti a due uniche strade obbligate: accettare supinamente il discutibile verdetto, od in alternativa proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Tale ultima possibilità però, non risulta affatto indolore per gli eventuali Ricorrenti, tanto sotto l aspetto dei tempi tecnici necessari, così come pure in relazione al profilo economico di non poco conto. A tali fatti assai rilevanti, vanno pure sommati i problemi di intasamento delle aule di giustizia e così pure, solo ultimo in ordine temporale ma non di certo dell importanza, che a seguito della eventuale riforma del parere da parte dell Organo giudicante, il tutto andrebbe inevitabilmente a tradursi in un successivo passaggio del provvedimento eventualmente cassato, sotto la medesima Commissione, probabilmente indisposta ed ulteriormente agguerrita, per la nuova analisi del medesimo o di altro progetto. Normalmente, due gradi di giudizio successivi, mai vengono affidati al medesimo Organismo di verifica e delibera. È per tali ragioni, che si intende proporre l istituzione di una Commissione sovra comunale di garanzia, per i possibili dinieghi a titolo edilizio e/o concessorio, da parte delle singole Commissioni edilizie comunali. Ciò, dovrebbe avvenire, precedentemente alla emissione del diniego definitivo da parte del Comune adito, in sede di invio del provvedimento denominato preavviso di diniego e conseguenti osservazioni controdeduzioni non favorevolmente recepite.

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