Aiuto di Stato N 39/2007 Italia Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.I.2008 C(2008)380 Oggetto: Aiuto di Stato N 39/2007 Italia Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Con posta elettronica del 17 gennaio 2007, registrata presso la Commissione alla stessa data (SANI 400), le autorità italiane hanno notificato la misura di aiuto succitata. Data l'assenza di una carta italiana approvata degli aiuti a finalità regionale per il periodo , la valutazione del caso è stata sospesa dalla Commissione con lettera del 20 febbraio 2007 (D/50702). Il 13 luglio 2007 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. (2) Con lettere dell'8 agosto 2007 (D/53284) e del 30 ottobre 2007 (D/54322), la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che sono state fornite dalle autorità italiane con lettere del 19 settembre 2007 (A/37593) e 7 dicembre 2007 (A/40112). 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO Obiettivo del regime di aiuti (3) Il "credito d'imposta" è un regime di aiuti a finalità regionale accordati sotto forma di agevolazione fiscale per promuovere lo sviluppo regionale di determinate regioni ammissibili ad aiuti regionali in virtù della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. In base al regime notificato verrà concesso un credito d'imposta alle imprese per la realizzazione di progetti d'investimento iniziale nelle succitate regioni. S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2)

2 Base giuridica e gestione del regime (4) La base giuridica del regime è la legge , n. 298, Disposizioni per la formazione de bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (in prosieguo "la legge"), articolo 1, commi da 271 a 279. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale italiana il 27 dicembre ed è entrata in vigore il 1º gennaio Tuttavia, la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione, come indicato al comma 279 della legge in oggetto. (5) Il regime sarà gestito dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dall'agenzia delle entrate. Ambito geografico del regime (6) Il regime sarà applicato nelle regioni assistite dell'italia ammesse alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (ossia Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata) e in alcune regioni assistite in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (ossia Sardegna, Abruzzo e Molise) conformemente alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale , che è entrata in vigore retroattivamente, con decorrenza dal 1º gennaio Durata (7) Il regime notificato copre i costi ammissibili di progetti d'investimento iniziale sostenuti fino al 31 dicembre (8) Il regime entra in vigore retroattivamente con decorrenza dal 1º gennaio 2007, successivamente all'approvazione del medesimo da parte della Commissione. Dotazione (9) Il mancato gettito fiscale annuo stimato ammonta a circa 750 milioni di euro e l'importo totale di aiuto è stimato in circa 4,5 miliardi di euro. Beneficiari (10) Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive nelle aree ammissibili succitate. (11) Il regime non si applica alle imprese in difficoltà, conformi alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 3. 1 Gazzetta Ufficiale n. 299, Supplemento Ordinario. 2 Decisione della Commissione del (C(2007) 5618 def.) concernente l'aiuto di Stato N 324/2007 Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per il GU C 244 dell' , pag. 2. 2

3 (12) Sono esclusi dall'agevolazione in questione i beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero conseguente a una decisione della Commissione che dichiara illegale e incompatibile con il mercato comune un precedente aiuto. Natura e forma dell'aiuto (13) L'aiuto sarà concesso sotto forma di credito d'imposta a progetti d'investimento iniziale. Il diritto all'agevolazione fiscale spetta per legge al beneficiario a condizione che i costi ammissibili connessi ad un progetto d'investimento ammissibile siano stati sostenuti entro il 31 dicembre Se i costi ammissibili inerenti al progetto d'investimento sono sostenuti nel corso di vari anni, il diritto all'agevolazione fiscale spetta per legge annualmente sulla base dei costi ammissibili sostenuti in ciascun periodo d'imposta. Nel caso d'investimenti in beni mobili, le spese di acquisizione di detti beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione; nel caso di investimenti in servizi, tale condizione è soddisfatta alla data in cui la prestazione dei servizi è ultimata. (14) Il credito d'imposta sarà determinato applicando le intensità di aiuto nella misura massima stabilite nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale all'importo dell'investimento ammissibile realizzato durante quel periodo d'imposta. I beneficiari possono utilizzare il diritto da essi maturato al credito d'imposta per compensare imposte sui redditi nello stesso anno di acquisizione dei beni ammissibili, che fanno parte del progetto d'investimento iniziale oppure negli esercizi fiscali successivi. (15) L'acquisto dei singoli beni deve essere connesso alla realizzazione di uno specifico progetto d'investimento iniziale ai sensi del punto 34 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 4 (in prosieguo gli Orientamenti). (16) Il credito d'imposta sarà revocato nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o in caso di cessione entro 5 anni dall'acquisto oppure, se sono acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, quando non venga esercitato il diritto di riscatto. In tali casi, il credito d'imposta sarà rideterminato escludendo il valore di siffatti attivi. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato forma oggetto di recupero. Ambito settoriale del regime (17) Il regime si applicherà a tutti i settori dell'economia, ad eccezione della produzione dei prodotti di cui all'allegato I al trattato CE, dei settori della pesca, dell'industria carbonifera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. Inoltre, in base al regime in questione, non verranno concessi aiuti ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. (18) L'aiuto disposto dal regime può essere concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE. A tale riguardo le autorità italiane si sono impegnate a conformarsi a tutte le disposizioni pertinenti contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti 4 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale , GU C 54 del , pag

4 di Stato nel settore agricolo e forestale 5, Inoltre, per dette imposte gli aiuti agli investimenti le cui spese ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro o per i quali l'importo effettivo dell'aiuto superi i 12 milioni di euro, devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Meccanismo di concessione dell'aiuto (19) In base al regime notificato, l'aiuto verrà definitivamente concesso, in forma automatica, al momento della presentazione della dichiarazione annua dei redditi da parte del beneficiario (contribuente). I beneficiari, prima della friuzione dell'aiuto, presenteranno all'agenzia delle entrate un formulario contenente notizie sulle imprese, sul progetto d'investimento, sulle spese ammissibili e sull'importo di aiuto calcolato rispetto al massimale di aiuto regionale. Tuttavia, le autorità italiane, affermano che tale formulario non costituisce istanza ma, come dichiarato sopra, si tratta semplicemente di un formulario informativo. (20) L'agevolazione fiscale è stabilita dal contribuente stesso sulla base delle disposizioni contenute nella legge. Il diritto del beneficiario al credito d'imposta gli spetta direttamente per legge e le autorità italiane non esercitano alcun controllo ex ante né adottano decisioni addizionali. (21) Prima della fruizione del credito d'imposta il contribuente, deve presentare all'agenzia delle entrate il succitato formulario contenente tutti i dati indicati nella legge. In particolare, (a) (b) quando il credito d'imposta sia concesso a un grande progetto d'investimento ai sensi del punto 60 degli Orientamenti e l'importo totale di aiuto pubblico al progetto d'investimento iniziale non ecceda l'importo massimo di aiuto consentito di cui un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro può fruire in base alla tabella e alle norme di cui ai punti 64 e 67 degli Orientamenti, l'aiuto sarà concesso unicamente a condizione che sia rispettato il massimale di aiuto regionale corretto per i grandi progetti d'investimento, come stabilito al punto 67 degli Orientamenti e nella decisione della Commissione sulla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale Le autorità italiane si accerteranno inoltre che sia correttamente applicato il meccanismo di cui al punto 67 degli Orientamenti e che l'aiuto non richieda una notifica individuale alla Commissione. In tal caso, il credito d'imposta sarà concesso automaticamente alla spesa ammissibile, senza discrezionalità da parte delle autorità italiane. quando il credito d'imposta sia concesso a un grande progetto d'investimento ai sensi del punto 60 degli Orientamenti e l'importo totale di aiuto pubblico al progetto d'investimento iniziale ecceda l'importo massimo consentito di aiuto di cui un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro può fruire in base alla tabella e alle norme contenute ai punti 64 e 67 degli Orientamenti, è necessaria una notifica individuale alla Commissione. Le autorità italiane si accerteranno inoltre che sia correttamente applicata la tabella di cui al punto 67 degli Orientamenti e 5 GU C 319 del , pag. 1. 4

5 notificheranno individualmente l'aiuto alla Commissione. In tal caso, il credito d'imposta sarà fruibile unicamente una volta che la Commissione abbia deciso di approvare l'aiuto. Tuttavia, se le condizioni del regime sono soddisfatte e se la Commissione ha approvato la misura di aiuto, le autorità italiane non possono rifiutare l'aiuto, dato il carattere automatico del regime di aiuti. (c) Per investimenti da realizzare nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con importo di spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro oppure con importo di aiuto eccedente 12 milioni di euro, le autorità italiane procederanno alla notifica individuale della misura alla Commissione. In tal caso, il credito d'imposta sarà fruibile unicamente una volta che la Commissione abbia, con decisione, approvato l'aiuto. Tuttavia, quando le condizioni del regime sono soddisfatte e se la Commissione ha approvato la misura di aiuto, le autorità italiane non possono rifiutare l'aiuto, dato il carattere automatico del regime di aiuti. Definizione dell'investimento iniziale (22) La definizione d'investimento iniziale è conforme al punto 34 degli Orientamenti. Infatti, il contribuente ha diritto al credito d'imposta a condizione che il progetto d'investimento riguardi la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Spese ammissibili (23) Saranno ammissibili i costi connessi ad attivi materiali (acquisto di macchinari e impianti) e immateriali (brevetti, licenze). Gli attivi materiali ammissibili, quali definiti per legge, sono unicamente quelli ubicati entro i confini dello stabilimento oggetto dell'investimento. (24) In tutti i casi, gli attivi immateriali ammissibili continueranno ad essere associati alla regione beneficiaria ammissibile ad aiuto regionale e non saranno trasferiti a vantaggio di altre regioni, in particolare altre regioni non ammissibili ad aiuto regionale. A tal fine, gli attivi immateriali ammissibili: devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento che riceve l'aiuto regionale; devono essere considerati attivi ammortizzabili; devono essere acquistati da terzi a prezzi di mercato; devono figurare nell'attivo dell'impresa e permanere nella struttura produttiva che beneficia degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni. 5

6 (25) Per le grandi imprese, gli attivi immateriali, quali costi di brevetti, software, licenze o know-how, sono agevolabili unicamente nei limiti del 50% della spesa totale ammissibile dell'investimento. (26) Nel settore dei trasporti, la spesa per l'acquisto di attivi mobili non è ammissibile ai fini dell'aiuto all'investimento iniziale. (27) Sono esclusi dal regime gli investimenti di sostituzione. (28) Gli attivi acquisiti devono essere nuovi, anche nel caso delle PMI. (29) La locazione può essere ammissibile per le spese connesse ad attivi materiali o immateriali acquisiti in locazione finanziaria purché il contratto locativo contenga l'obbligo di riscatto allo scadere della locazione. Data di inizio del progetto e l'effetto di incentivazione (30) L'aiuto disposto dal regime in questione sarà concesso a investimenti facenti parte di un progetto d'investimento iniziale avviati dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dopo il 1º gennaio Un progetto d'investimento iniziale comincia nel momento in cui il bene è ordinato oppure nel momento in cui comincia la produzione. In base al regime in questione, saranno ammissibili ad aiuto soltanto i progetti per i quali sono sostenute spese dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dopo il 1º gennaio (31) Dato che il regime stabilisce criteri obiettivi che, se soddisfatti, danno automaticamente diritto al credito d'imposta, ne consegue che non vi è alcuna disposizione che stipuli la presentazione di una domanda di aiuto prima dell'inizio del progetto. Secondo le autorità italiane, il regime prevede la presentazione di un formulario con non costituisce istanza e non ne assolve la finalità, limitandosi l'amministrazione ad una "presa d'atto" delle informazioni in esso contenute; l'aiuto sarà, quindi, fruibile automaticamente qualora siano soddisfatte le condizioni richieste per legge e il diritto comunitario non vi si opponga, in particolare per quanto riguarda il requisito della notifica individuale e della valutazione della misura da parte della Commissione. Intensità di aiuto (32) L'aiuto è calcolato rispetto ai costi d'investimento materiali e immateriali derivanti dal progetto d'investimento iniziale. Quando il beneficiario dell'aiuto abbia sostenuto ammortamenti con riferimento alle stesse categorie di attivi, il credito d'imposta sarà calcolato sul valore degli attivi acquisiti nel corso di quell'esercizio fiscale eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di attivi. (33) L'importo totale di aiuto sarà espresso in percentuale dei costi ammissibili previsti. Se le spese ammissibili effettivamente sostenute eccedono le spese ammissibili previste, l'importo di aiuto stabilito sulla base delle spese ammissibili previste non può essere aumentato e, di conseguenza, l'aiuto è soggetto a massimale. (34) Il credito d'imposta sarà calcolato in ciascuno periodo d'imposta sulla base delle spese ammissibili sostenute durante quel periodo d'imposta. 6

7 (35) L'intensità massima di aiuto consentita non eccederà il massimale di aiuto a finalità regionale applicabile stabilito nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale Le piccole e medie imprese 6 (ad eccezione delle PMI nel settore dei trasporti) possono beneficiare di un'ulteriore maggiorazione, rispettivamente del 20 e del 10% ESL. (36) Per i grandi progetti d'investimento, il massimale di aiuto a finalità regionale è soggetto a correzioni conformemente al punto 67 degli Orientamenti. Le maggiorazioni PMI non saranno concesse ai grandi progetti d'investimento. Contributo proprio (37) Il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento dell'investimento sovvenzionato con un apporto pari almeno al 25% dell'ammontare dei costi ammissibili, privo di qualsiasi sostegno pubblico, compresi gli aiuti de minimis. Mantenimento dell'investimento (38) Il regime prevede che l'investimento sia mantenuto nella regione interessata per almeno cinque anni (anche nel caso delle PMI) dopo che è stato ultimato. Cumulabilità (39) L'aiuto concesso in base al regime in questione non è cumulabile con l'aiuto de minimis o qualsiasi altro aiuto di Stato che abbia ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il divieto di cumulo con altri aiuti rispetto ai medesimi costi ammissibili è stabilito nella legge (comma 272). Inoltre, l'aiuto accordato in base al presente regime non è cumulabile con altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto d'investimento iniziale. (40) Le autorità italiane spiegano che il meccanismo istituito per accertare il rispetto delle regole sul cumulo è conforme al disposto del punto 74 degli Orientamenti. Infatti, il beneficiario è tenuto a presentare annualmente nella dichiarazione dei redditi tutte le informazioni pertinenti per dimostrare il rispetto delle norme sul cumulo, in particolare dichiarando che le singole voci della spesa ammissibile non hanno fruito di altri aiuti nel periodo d'imposta precedente. (41) Controlli ex post da parte delle autorità fiscali (perlomeno dodici mesi dopo l'anno nel quale è stato per la prima volta utilizzato il credito d'imposta) garantiranno l'osservanza delle norme sul cumulo, ossia dopo che l'impresa abbia beneficiato dello sgravio fiscale. 3. VALUTAZIONE Esistenza di aiuto (42) Sulla base della misura di aiuto proposta, l'aiuto concesso sotto forma di credito d'imposta sarà accordato alle imprese che realizzano progetti d'investimento in alcune delle regioni assistite italiane. 6 Quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, concernente la definizione di micro, piccole e medie imprese, GU L 124 del , pag

8 (43) L'aiuto sarà concesso dalle autorità pubbliche attraverso risorse statali (mancato gettito per lo Stato) ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. (44) L'aiuto disposto dal regime in questione costituisce un vantaggio economico in quanto consente ai beneficiari di ridurre le spese d'investimento che di norma dovrebbero sostenere per sviluppare questo tipo di progetti. Tali aiuti possono quindi falsare o minacciare di falsare la concorrenza. (45) La misura è selettiva, in quanto si applica unicamente alle imprese che effettuano investimenti e per il fatto che si applica con intensità di aiuto differente a seconda dell'ubicazione del beneficiario, come indicato sopra. (46) Considerato che il regime in questione riguarda settori d'imprese attive in scambi intracomunitari, vi è il rischio che l'aiuto possa incidere su detto commercio. (47) Di conseguenza, la misura di aiuto proposta costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Legittimità della misura di aiuto (48) Nel notificare l'aiuto prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno adempiuto l'obbligo ad esse incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione prende atto del fatto che il regime entrerà in vigore retroattivamente, con decorrenza dal 1º gennaio 2007, una volta approvato dalla Commissione. Compatibilità della misura di aiuto (49) Stabilito che il regime di aiuto notificato comporta aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è necessario esaminare se possa essere considerato compatibile con il mercato comune. (50) La Commissione ha esaminato la misura di aiuto proposta alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE e, in particolare, in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale Tale valutazione ha permesso di formulare le seguenti osservazioni: il regime si applica a tutti i settori, dato che ha carattere plurisettoriale e aperto. Tuttavia: non verranno concessi aiuti alle imprese attive nella produzione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, né nei settori dell'industria siderurgica, dell'industria carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche e della pesca, conformemente al punto 8 degli Orientamenti. Non è prevista la concessione di aiuti ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. Gli aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE 7 GU C 54 del , pag

9 sono conformi agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale È esclusa dal regime la concessione di aiuti a imprese in difficoltà e/o per la ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, conformemente al punto 9 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Sarà sospesa la fruizione dell'agevolazione ai beneficiari che sono destinatari di un ordine di recupero pendente conseguente a una decisione della Commissione di illegittimità e incompatibilità con il mercato comune di un precedente aiuto e che non hanno rimborsato (inclusi gli interessi) o perlomeno depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali e incompatibili. Il regime concerne l'investimento iniziale conformemente al punto 34 degli Orientamenti succitati; infatti si applica agli investimenti in attivi materiali e immateriali riguardanti la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili conformemente alla nota a piè di pagina n. 48 degli Orientamenti. Il livello dell'aiuto è calcolato in percentuale dei costi materiali e immateriali ammissibili del progetto d'investimento e non eccederà il massimale di aiuto regionale applicabile, conformemente al punto 41 degli Orientamenti. Il regime include un riferimento alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale e i massimali d'intensità di aiuto sono conformi con la carta degli aiuti, inclusa la correzione dei massimali conformemente al punto 67 degli Orientamenti. La durata del regime è conforme alla durata della carta degli aiuti regionali. Il regime scadrà il 31 dicembre Dato che il credito d'imposta è concesso automaticamente, si applica la nota a piè di pagina n. 41 degli Orientamenti e quindi non è necessario che siano soddisfatte le condizioni relative all'effetto d'incentivazione di cui al punto 38 dei medesimi. Il requisito della notifica individuale per i grandi progetti d'investimento è conforme alla sezione degli Orientamenti. La misura di aiuto comprende una clausola in base alla quale il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili e tale contributo deve essere in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, conformemente al punto 39 degli Orientamenti. 8 GU C 319 del , pag. 1. 9

10 Il regime esclude la concessione di aiuti a progetti che siano stati iniziati prima della pubblicazione del regime, conformemente al punto 108 degli Orientamenti. Sono esclusi dal regime gli investimenti di mera sostituzione conformemente al punto 34 degli Orientamenti. Il regime stabilisce che gli attivi acquisiti devono essere nuovi, conformemente al punto 54 degli Orientamenti. Le condizioni della locazione finanziaria sottoscritte per costi connessi all'acquisizione di attivi materiali e immateriali sono conformi al punto 53 degli Orientamenti. Il regime contiene una clausola in base alla quale la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali non eccede il 50% della spesa d'investimento totale ammissibile per il progetto nel caso delle grandi imprese conformemente al punto 55 degli Orientamenti. Inoltre, la misura stabilisce che gli attivi immateriali ammissibili sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario di aiuti a finalità regionale, sono considerati ammortizzabili, sono acquistati a condizioni di mercato e figurano nell'attivo dell'impresa oltre a restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per cinque anni per tutte le società conformemente al punto 56 degli Orientamenti. L'aiuto è subordinato all'obbligo di mantenere l'investimento per un minimo di cinque anni (anche nel caso delle PMI) conformemente al punto 40 degli Orientamenti. (51) Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che il regime di aiuti notificato sia compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE. 4. DECISIONE (52) La Commissione, sulla base della valutazione di cui sopra, ha deciso che il regime di aiuti notificato è compatibile con il trattato CE. (53) La Commissione fa presente alle autorità italiane che devono essere rispettate le condizioni relative alle relazioni annuali descritte nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. (54) La Commissione fa inoltre presente alle autorità italiane che devono essere notificati alla Commissione tutti i piani intesi a modificare il presente regime di aiuti. 10

11 Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non rivelare a terzi, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine prestabilito, la Commissione presupporrà il tacito consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: La richiesta va inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo aiuti di Stato B 1049 Bruxelles/Brussels N. fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 11

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