COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2002) 1706 cor.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2002) 1706 cor. Oggetto: Aiuto di Stato n. N 324/02 Italia - CORRIGENDUM Credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e delle zone dell'abruzzo e del Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (schema di decreto legge di modifica dell'articolo 8 della legge , n. 388) Signor Ministro, I. Procedimento: 1. Con lettera del 5 ottobre 2000 (A/38182), le autorità italiane notificarono, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un regime di aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate del paese. Il regime fu iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 646/2000, dato che la sua entrata in vigore era subordinata all'autorizzazione della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato. 2. Poiché il regime concerneva anche il settore dei trasporti e quello dell agricoltura, il fascicolo fu scisso in tre parti: la parte A riguardante i settori diversi dai trasporti e dell'agricoltura, la parte B relativa al settore dei trasporti e la parte C riguardante il settore agricolo. 3. Il 13 marzo 2001, la Commissione decise di non sollevare obiezioni al regime di aiuti N 646/A/2000 relativo ai crediti di imposta a favore degli investimenti realizzati nelle regioni italiane ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. S.E. On. Silvio Berlusconi Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri ad interim I ROMA Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 4. Il 14 giugno 2001, la Commissione decise di non sollevare obiezioni al regime di aiuti N 646/C/2000, relativo ai crediti di imposta a favore degli investimenti per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. 5. Il 7 maggio 2002, la Commissione decise di non sollevare obiezioni al regime di aiuti N 646/B/2000, relativo ai crediti di imposta a favore degli investimenti nel settore dei trasporti realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. 6. Con lettera del 27 marzo 2001 (A/4133), le autorità italiane notificarono, conformemente all articolo 88, paragrafo 3 del trattato, alcune modifiche al regime di aiuti N 646/A/ Il 13 febbraio 2002, la Commissione decise di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2 del trattato per tali modifiche. 8. Con lettera del 13 maggio 2002 (A/33553), le autorità italiane ritirarono la notifica delle modifiche al regime N 646/A/ Il 19 giugno 2002, la Commissione decise di chiudere il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2 del trattato avendo constatato il ritiro della notifica del regime modificato da parte delle autorità italiane. 10. Con lettera del 14 maggio 2002 (A/33583), le autorità italiane notificarono, conformemente all articolo 88, paragrafo 3 del trattato, altre modifiche al regime di aiuti agli investimenti N 646/A/2000. Le autorità italiane completarono tale notifica con lettera delle del 7 giugno 2002 (A/34182). 11. Tali modifiche, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione preventiva della Commissione ai sensi degli articoli 87 e segg. del trattato, sono state iscritte nel registro degli aiuti notificati con il numero N 324/ Le nuove modifiche notificate dalle autorità italiane riguardano essenzialmente: - le zone di applicazione del regime: il regime si applica esclusivamente alle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e alle aree dell'abruzzo e del Molise ammissibili agli aiuti regionali ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c); - il campo di applicazione del regime: non si applica al settore dei trasporti (rendendo, conseguentemente il regime di aiuti N 646/B/2000 privo di effetti), né a quello della produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato; - la creazione di un meccanismo di controllo della spesa pubblica, mediante la presentazione da parte del beneficiario di una istanza di prenotazione delle risorse.

3 13. Le modifiche di cui sopra non comportano alcun cambiamento di natura sostanziale del regime N 646/A/2000 già approvato dalla Commissione. Per motivi di chiarezza, la Commissione riprende in appresso la descrizione e la valutazione del regime modificato dalle autorità italiane. II. Descrizione Obiettivo 14. Il regime dispone misure di aiuto agli investimenti in favore delle imprese ubicate nelle aree depresse dell'italia, appartenenti ai settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato. Le misure in questione rispondono ad obiettivi di sviluppo regionale. Base giuridica 15. La base giuridica è lo schema di decreto legge di modifica dell'articolo 8 della legge , n Durata e stanziamento 16. Il regime scade il Lo stanziamento totale si eleva a circa 17,32 miliardi di euro. Beneficiari 17. Beneficiarie del regime sono le imprese che realizzano investimenti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato da una parte e nelle aree dell'abruzzo e del Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dall'altra. 18. Ai fini delle intensità di aiuto applicabili e delle spese ammissibili le piccole e medie imprese sono distinte dalle grandi imprese. Le piccole e medie imprese sono quelle conformi alla definizione comunitaria indicata nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30 aprile 1996, pag. 4). 19. Il regime non si applica al settore dei trasporti né all industria siderurgica quale definita nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali in favore dei grandi progetti d'investimento (GU C 70 del ). 20. Il regime non si applica alle imprese in difficoltà quali definite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del ).

4 21. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le disposizioni settoriali specifiche previste dagli orientamenti comunitari attualmente in vigore relativi ai settori della costruzione navale, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. Inoltre, nei casi in cui il regime rientra nell'ambito della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali in favore dei grandi progetti d'investimento (GU C 107 del ), le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le disposizioni di tale disciplina. 22. A partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali in favore dei grandi progetti d'investimento (GU C 70 del ), le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tali disposizioni, cioè a rispettare le carte regionali modificate dalle misure utili proposte nel contesto della disciplina in questione e a procedere alla notifica individuale, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato, di qualsiasi progetto di aiuto relativo ad investimenti che superino l'importo di 100 milioni di euro. 23. A tal fine, il regime prevede che i beneficiari debbano dichiarare nella loro dichiarazione dei redditi: - di non appartenere a nessuno dei settori regolamentati dalle discipline settoriali specifiche di cui sopra relative ai settori della costruzione navale, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica, durante tutta la durata di applicazione di tali discipline; - di non appartenere alla categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU C 288 del ); - di non aver fruito dell'aiuto per investimenti che ricadono nella disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento di cui sopra. Oggetto del regime 24. Il regime ha per oggetto gli investimenti in beni materiali e immateriali ammortizzabili. L'aiuto è erogato agli investimenti netti determinati come differenza tra: - gli investimenti lordi in nuovi beni strumentali di una struttura produttiva situata nelle aree di cui al punto 17 della presente decisione durante un determinato periodo di riferimento e - l importo dei beni strumentali ceduti o dismessi e degli ammortamenti dedotti dalla stessa struttura produttiva durante lo stesso periodo di riferimento.

5 25. Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le condizioni specifiche di cui al punto 2.3 della Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 19 del ) e al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del recante modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (GU L 337 del ), a cui tali Linee direttrici rinviano. Forma e intensità dell'aiuto 26. Gli aiuti sono concessi sotto forma di credito d'imposta. 27. Al di fuori del campo di applicazione della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali in favore dei grandi progetti d'investimento (GU C 70 del ), le intensità del regime, nelle aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non superano quelle previste dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale relativa alle aree ammissibili alla deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Al di fuori del campo di applicazione della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali in favore dei grandi progetti d'investimento (GU C 70 del ), le intensità del regime, nelle aree dell'abruzzo e del Molise ammissibili agli aiuti regionali, coincidono con quelle previste dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale relativa alle aree ammissibili alla deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c) I massimali di intensità degli aiuti relativi alle aree ammissibili alla deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a) sono maggiorati di 15 punti percentuali al lordo per le piccole e medie imprese; quelli relativi alle aree dell'abruzzo e del Molise sono maggiorati di 10 punti percentuali al lordo per le piccole e medie imprese Decisione della Commissione del , pubblicata nella GU L 175 del Decisione della Commissione del , pubblicata nella GU L 105 del Pertanto, al di fuori del campo di applicazione della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali in favore dei grandi progetti di investimento (GU C 70 del ), le intensità massime del regime sono le seguenti: 50% ESN per la regione Calabria (regione 87.3.a), 35% ESN per le regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni 87.3.a); 20% ESN per le aree dell'abruzzo e del Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3 c).

6 Condizioni di ammissibilità alle misure del regime 30. Per poter essere ammessi agli aiuti all'investimento disposti dal regime, i beneficiari devono soddisfare in particolare le seguenti condizioni: - i beneficiari devono partecipare al finanziamento dei progetti d'investimento con un apporto di risorse proprie - al netto di qualsiasi aiuto - pari almeno al 25%; - gli aiuti all'investimento iniziale del presente regime sono subordinati al mantenimento dell'investimento in causa per un periodo minimo di cinque anni; - le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio degli aiuti in questione; - gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal regime; - le spese ammissibili al beneficio dell'aiuto possono comprendere anche talune categorie di investimenti immateriali (brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto o di processi di produzione) purché non superino il 25% della base tipo per le imprese di grandi dimensioni. Inoltre detti investimenti dovranno essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato, figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni; - le domande d'aiuto, che consistono più precisamente in istanze di prenotazione delle risorse pubbliche, devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti d'investimento. Infatti, al fine di avere un controllo preventivo sull'impiego delle risorse statali, il dispositivo del regime prevede che le imprese presentino al Ministero dell'economia e delle Finanze una istanza d'aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione degli investimenti, vale a dire prima della data di emissione del buono d ordine per l'acquisizione del bene ammissibile all'aiuto ovvero prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in economia. Spese ammissibili 31. La base delle spese ammissibili nell'ambito del regime comprende i fabbricati e gli impianti. Cumulo e relazione annuale 32. Il regime in questione non è cumulabile con aiuti provenienti da altri regimi, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria. Il beneficiario dell'aiuto deve dichiarare nella dichiarazione dei redditi che, per gli investimenti che beneficiano di aiuti in virtù di tale regime, non è stato concesso alcun altro aiuto.

7 33. Conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE 4, le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere una relazione annuale sull applicazione del regime. III. III.1 Valutazione Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione 34. Per valutare se le misure del regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se l'origine di tale vantaggio risalga allo Stato, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e, infine, se possano alterare gli scambi intracomunitari. 35. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1 è la sussistenza dell' aiuto : costituisce aiuto la misura che procura un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta quindi di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. La concessione di crediti d'imposta alle imprese situate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale comporta un vantaggio economico per i beneficiari, in quanto i crediti d'imposta riducono l'ammontare delle imposte che le imprese avrebbero normalmente dovuto sostenere. Inoltre, di tali misure fruiscono imprese che operano in talune zone del territorio italiano, che di conseguenza risultano avvantaggiate rispetto alle imprese situate al di fuori di tali zone, che non ne beneficiano. 36. La seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 stabilisce che gli aiuti devono essere concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa in quanto si tratta di un mancato reddito per i poteri pubblici: la concessione di crediti d'imposta riduce infatti il gettito fiscale dello Stato. 37. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie le misure in esame minacciano di falsare la concorrenza, in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione 4 GU L 83 del

8 nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in altri Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite Per i motivi suddetti le misure in esame sono in linea di massima vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo III.2 Legittimità del regime 39. Poiché si tratta di misure che non sono ancora in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. III.3 Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune 40. Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve esaminarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato. 41. Quanto all'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2 del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e dato che non rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). 42. Poiché si tratta di aiuti all'investimento, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 6 e dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI Per quanto riguarda il settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, la valutazione di compatibilità della misura con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo (GU C 28 del ) é stata effettuata nell'ambito del regime di aiuti N 646/C/ Sentenza del nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag GU C 74 del , pag. 9. GU L 10 del , pag. 33.

9 44. Quanto ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le autorità italiane si sono impegnate al rispetto delle condizioni specifiche relative a questo settore. Aiuti alle grandi imprese 45. La definizione di investimento ammissibile all'aiuto è esattamente quella del regime N 646/A/ Pertanto, come nel caso N 646/A/2000, il regime non si riferisce esplicitamente agli investimenti iniziali conformemente agli orientamenti (di creazione di nuovi stabilimenti, di ampliamento di uno stabilimento esistente, di avvio di un'attività che richiede un cambiamento fondamentale del prodotto o del procedimento di produzione di uno stabilimento esistente). 47. Tuttavia il regime propone una definizione tecnica d'investimento ammissibile all'aiuto che coincide con gli investimenti netti calcolati quale differenza tra: - gli investimenti lordi in nuovi beni strumentali di una struttura produttiva situata nelle regioni ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e nelle zone dell'abruzzo e del Molise ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, durante un certo periodo di riferimento (rappresentanti l'aumento della capacità produttiva dell'impresa) e - gli importi delle cessioni, dismissioni e ammortamenti di tutti i beni strumentali della stessa struttura produttiva durante lo stesso periodo di riferimento (rappresentanti la diminuzione della capacità produttiva dell'impresa). 48. Pertanto, per determinare gli investimenti che formano oggetto dell'aiuto, il regime prevede di dedurre dagli investimenti totali in termini lordi gli investimenti di sostituzione realizzati per reintegrare la capacità produttiva dell'impresa, diminuita per effetto delle cessioni, dismissioni e ammortamenti di tutti i beni strutturali nel corso di un determinato periodo. Con tale definizione, gli investimenti ammissibili ad aiuto sono considerati equivalenti agli investimenti iniziali ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti a finalità regionale. Infatti, l'importo degli investimenti ammissibili ai sensi del regime coincide, per le nuove imprese, con l'importo degli investimenti ammissibili derivante dalla definizione di investimento prevista dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti a finalità regionale. Per le imprese esistenti, l'importo degli investimenti ammissibili ai sensi di tale regime sarà inferiore o pari a quello derivante dall'applicazione della definizione prevista da tali orientamenti. 49. La Commissione constata quindi che il regime ha per oggetto l'investimento iniziale ai sensi della definizione contenuta ai punti 4.4 e 4.6 degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale. 50. La Commissione constata inoltre che l'intensità del regime, nelle regioni ammissibili ad aiuti a finalità regionale in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, rispetta i massimali regionali stabiliti dalla

10 carta degli aiuti a finalità regionale relativa alle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. 51. L intensità degli aiuti e la loro concessione è quindi conforme ai criteri di cui ai punti 4.5, 4.8 e 4.10 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Aiuti alle piccole e medie imprese 52. La Commissione constata che la definizione delle PMI beneficiarie di aiuti del regime in questione è conforme ai criteri stabiliti nella raccomandazione della Commissione del 2 aprile La Commissione fa inoltre presente che, conformemente al considerando n. 4 del regolamento CE n. 70/2001 del relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI, essa esaminerà le notifiche degli aiuti a favore delle PMI alla luce, in particolare, dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento. Nella fattispecie la Commissione constata che gli aiuti all investimento a favore delle PMI disposti dal regime in causa soddisfano detti criteri. Infatti, come previsto all articolo 4, paragrafo 3, lettera a), l intensità degli aiuti all investimento non eccede i massimali autorizzati dalla carta degli aiuti a finalità regionale relativa alle PMI nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c). Gli aiuti soddisfano inoltre le disposizioni dell articolo 4, paragrafi 4 e 5 concernenti l applicazione di detti massimali alle spese di investimento ammissibili, ossia al costo degli stabilimenti e delle attrezzature. Il regime prevede anche che il beneficiario contribuisca al finanziamento dell investimento con un apporto pari almeno al 25% e che l investimento sia mantenuto nella regione per 5 anni. Conclusione sulla compatibilità del regime di aiuto in causa 53. Sulla base di quanto sopra, la Commissione constata che sono soddisfatte le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e il regolamento (CE) n.70/2001 del relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI. 54. Il regime di aiuti proposto dalle autorità italiane è dunque compatibile con il mercato comune. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli 55. Gli aiuti al settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) del trattato e nelle zone dell'abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, parafo 3, lettera c), sono concessi secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla decisione relativa all'approvazione del regime 8 GU L107 del

11 di aiuti N 646/C/2000 (decisione SG(01) D/ del ). Per ragioni di chiarezza, tali modalità, condizioni e limiti sono ripresi in appresso. 56. Gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 4.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, e di conseguenza: - i tassi di aiuto corrispondono alle intensità massime autorizzate ai sensi dei punti e dei sopra citati orientamenti; - l'aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente ad imprese la cui redditività è stata dimostrata sulla base di una valutazione delle prospettive e che soddisfano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; - non sono ammissibili investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Per dimostrare l esistenza di tali condizioni si farà riferimento ai criteri indicati nei Piani di sviluppo rurale o nei POR, come approvati dalla Commissione; - non sono ammessi aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari; - gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro devono essere notificati separatamente; - la redditività delle imprese beneficiarie sarà valutata sulla base di una serie di criteri sufficienti per delineare un quadro abbastanza preciso della situazione finanziaria delle stesse (tali criteri sono tratti da documenti approvati dalla Commissione, ossia i piani di sviluppo rurale e i documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2); - le limitazioni settoriali proposte per gli investimenti rispettano le disposizioni dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati. Conclusioni sulla compatibilità del regime di aiuti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli 57. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza

12 alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'attenzione delle autorità italiane viene altresì richiamata sul fatto che le limitazioni settoriali approvate dalla Commissione nell'ambito dei POR "obiettivo 1" e dei PSR rispettivi dovranno essere rispettate qualora fossero più restrittive di quanto previsto nel quadro dell aiuto n. N 729/A/00. IV. Decisione 58. La Commissione ha pertanto deciso: - di considerare il regime di aiuto compatibile con il trattato CE 59. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione Aiuti di Stato I B-1049 BRUXELLES Fax : La prego di gradire i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione MARIO MONTI Membro della Commissione

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