Tribunale Civile di Frosinone Sez. Dist. Anagni - Giudice Dr. Lauro Sentenza n. 2/2004 del (Attore R.P. Convenuti A. U. F. e C. G.

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1 Giuseppe Felli RESPONSABILITA DEL MEDICO NELL ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE: NATURA DELL INTERVENTO SANITARIO E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA EX ART COD. CIV. Nella esecuzione della propria prestazione il medico è tenuto ad osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia ex art comma primo Cod. Civ., ma quella specifica del debitore qualificato ex art secondo comma Cod. Civ. La diligenza va valutata con riguardo alla natura dell attività esercitata secondo il parametro dell homo eiusdem condicionis et professionis Nell esecuzione della prestazione il medico deve assicurare non un risultato comunque positivo, ma la corrispondenza del proprio operato ad uno standard qualificato di abilità e competenza professionale In assenza di problemi di speciale difficoltà, ove a seguito dell intervento il paziente abbia patito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, opera il principio della res ipsa loquitur, inteso come quell evidenza circostanziale che crea ex se una deduzione di negligenza del professionista La speciale regola di limitazione della responsabilità del medico ex art Cod. Civ. alle sole ipotesi di dolo e colpa grave si applica unicamente ai casi di particolare complessità, caratterizzati dal fatto che la scienza medica non li ha ancora studiati a sufficienza o perché si controverte con riferimento ai metodi terapeutici da adottare - Tribunale Civile di Frosinone Sez. Dist. Anagni - Giudice Dr. Lauro Sentenza n. 2/2004 del (Attore R.P. Convenuti A. U. F. e C. G.) Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data R. P. premesso che: - in data si era accidentalmente procurato una ferita l. c. al terzo dito della mano destra; - si era prontamente recato al pronto Soccorso dell Ospedale di A. per le cure del caso; - presso il nosocomio alle ore 20,15 circa era stato sottoposto a medicazione e sutura della ferita; - dopo qualche giorno, nonostante le avvenute guarigioni, il dito in questione non faceva nessun movimento di flessione; - si era perciò recato a visita specialistica e il Dr. D. G. gli aveva diagnosticato una lesione sospetta al tendine flessore profondo, per cui si era sottoposto a nuovo intervento chirurgico presso lo stesso reparto ospedaliero di A., dove gli era stata praticata una sutura tendinea superficiale; - in data il D. A. S. lo aveva sottoposto a nuovo intervento chirurgico al fine di limitare il decoroso peggiorativo della malattia; - a causa del primo intervento, che si era limitato alla solo sutura del piano cutaneo, gli erano residuati postumi permanente valutati nella misura dell 8%; - a causa della condotta colposa e imperita dai sanitari che avevano effettuato il primo intervento, aveva subito un sensibile danno biologico, anche perché privo del 1 e 2 dito della mano sinistra; - il danno materiale e biologico subito, quindi, poteva quantificarsi in complessive, conveniva in giudizio l A. U. F., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare al pagamento della predetta somma, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il favore della spese di lite. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la A. U. F., in persona del legale rappr.te p. t., che contestava il diritto al risarcimento dei danni subiti dal R., sul presupposto che nessuna negligenza era ravvisabile nel comportamento dei sanitari del Pronto Soccorso del polo ospedaliero di A.. L A. convenuta contestava altresì la entità della somma richiesta, effettuata in maniera generica ed eccessiva. Deduceva altresì che il primo intervento era stato effettuato dal Dr G. C., che chiedeva di chiamare in giudizio al fine di una eventuale rivalsa sullo stesso in caso di accertata responsabilità; chiedeva, comunque, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto con il favore delle spese di lite. La citazione del terzo veniva effettuata con atto notificato in data Il terzo convenuto si costituiva in giudizio deducendo la infondatezza della chiamata in causa, dal momento che aveva assunto servizio solo al turno successivo a quello durante il quale era stato effettuato il primo intervento. Precisava di aver conosciuto l attore solo dopo circa tre mesi dall accaduto per una sutura tendinea, del tutto scollegata dal fatto lesivo denunciato.

2 Chiedeva, perciò, di essere immediatamente estromesso dal giudizio perché estraneo ai fatti lamentati e la condanna del chiamante per lite temeraria. Espletata l istruttoria, nel corso della quale veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata una perizia medico legale, all udienza del , sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione del doppio termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali. Motivi della decisione In punto di responsabilità non viene minimamente posto in discussione il diritto dell attore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell intervento subito presso il Pronto Soccorso dell Ospedale di A. dal medico che provvide a suturare la lesione superficiale subita, senza avvedersi della lesione al tendine del dito. Da un lato, infatti, la convenuta A. si limita a sostenere che, se responsabilità vi è stata, questa è da attribuire esclusivamente al Dr. C., che ebbe ad eseguire l intervento. Dall altro, invece, il medico convenuto in giudizio si limita a respingere ogni addebito, negando addirittura di aver eseguito l intervento di che trattasi. Ma sull esistenza di responsabilità, comunque, non può aversi alcun dubbio, dal momento che dalla consulenza medico legale espletata emerge che è residuato un danno biologico (omissis). Anche il consulente d ufficio, peraltro riferisce di non essere riuscito a individuare esattamente l intervento di medicazione e di sutura eseguiti presso il nosocomio di A., dal momento che, sebbene richiesto più volte, neppure il consulente di parte ha mai esibito il referto di pronto soccorso (cfr. CTU pag. 6). L unico documento esibito, infatti, è il registro di P.S., dal quale si evince soltanto la diagnosi di ferita l.c. al terzo dito della mano destra. Sulla base di tali ridotti elementi non appare dubbio che non possa attribuirsi una responsabilità professionale al terzo chiamato in causa, non essendo certo che abbia eseguito proprio lui l intervento di che trattasi. Intervento che comunque è stato imperito, negligente e dannoso, essendosi trattato di intervento che ha posto riparo alle lesioni superficiali e non anche a quelle più profonde, che hanno comportato i danni subiti dall attore. La colpa dei sanitari è consistita in particolare nel non aver riconosciuto o comunque nell aver omesso di trattare adeguatamente la lesione patita dal R. al tendine del flessore profondo del terzo dito della mano destra. E noto, infatti, che nel caso di responsabilità dei sanitari opera il principio res ipsa loquitur, nel senso che trattandosi di interventi ordinari, caratterizzati dall assenza di qualsivoglia problema tecnico di speciale difficoltà è la stessa evidenza circostanziale a creare una deduzione di negligenza (cfr. Cass. n del ). In altri termini deve provare solo il danno e il nesso causale, come è avvenuto nel caso di specie, essendo indubbio che le conseguenze patite dall attore siano collegate all intervento praticatogli presso l Ospedale di A.. La colpa della struttura ovvero del medico è quindi presunta, non avendo essi provato che la prestazione fornita comportava soluzione di problemi di speciale difficoltà (cfr. art c.c.) ovvero che trattatasi di particolare complessità. Il medico deve assicurare non un risultato comunque positivo, ma la corrispondenza del proprio operato ad uno standard qualificato di abilità e competenza professionale, vale a dire non solo la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma prima c.c., ma quella specifica del debitore qualificato ex art. 1176, comma secondo, c.c., che comporta.. il rispetto di tutte le regole e di tutti gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Ne consegue che. la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo e colpa grave si applica unicamente ai casi di particolare complessità caratterizzati dal fatto che la scienza medica non li ha ancora studiati a sufficienza o, comunque, si controverte con riferimento ai metodi da adottare (cfr. Cass del ). Nella specie, invece, la responsabilità della struttura ospedaliera è evidente per aver colposamente e negligentemente agito nel trattamento di un caso del tutto normale per un pronto soccorso; per aver agito,cioè, con somma superficialità e trascuratezza, omettendo di diagnosticare la reale lesione patita dall infortunato. La convenuta A., pertanto, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata alla rifusione dei danni patiti dall attore, che andranno liquidati (omissis) * * * Il fatto e gli sviluppi processuali A seguito di una lesione accidentale autocagionatasi al terzo dito della mano destra il sig. R.P. si recava presso il locale Pronto Soccorso per farsi medicare e suturare la ferita. Il personale sanitario presente nella struttura, dopo aver visitato il paziente, eseguiva la medicazione superficiale della ferita e relativa sutura. L intervento di pronto intervento si rivelava del tutto inadeguato in quanto il personale medico non si avvedeva, in realtà, che il paziente aveva riportato una lesione più profonda che aveva interessato il flessore del tendine del dito. Recatosi a visita specialistica a cagione di una persistente e preoccupante limitazione del movimento del dito medicato, lo sfortunato R.P. era costretto a sottoporsi ad un primo intervento chirurgico per la riparazione

3 dell errore commesso dal personale del Pronto Soccorso e successivamente si sottoponeva ad un secondo intervento per tentar di limitare il decorso peggiorativo della malattia insorta. L errore di diagnosi e la negligente prestazione eseguita dal personale sanitario del Pronto Soccorso procuravano un danno permanente all integrità fisica dell attore, il quale promuoveva azione di risarcimento nei confronti dell Azienda Sanitaria locale, quale responsabile del presidio ospedaliero nel quale era stata eseguita la prestazione in parola. L Azienda contestava la domanda sia in punto di an che di quantum debeatur, asserendo, in relazione al primo profilo l insussistenza di qualsivoglia condotta colposa ascrivibile agli autori dell intervento di pronto soccorso e in relazione al secondo profilo l eccessività dei danni richiesti. In ogni caso chiedeva di chiamare in causa il medico autore dell intervento al fine di esercitare azione di rivalsa in ipotesi di accertata responsabilità professionale. Da qui un piccolo giallo! Il medico chiamato in causa dall Azienda Sanitaria sul presupposto di aver eseguito l intervento di cui si doleva l attore, respingeva ogni accusa, semplicemente asserendo di non esser stato lui l autore della medicazione effettuata in Pronto Soccorso. Il Tribunale ha risolto la vicenda risarcitoria, che rischiava di complicarsi non poco a seguito del singolar tenzone tra la convenuta e il chiamato in causa, dichiarando la responsabilità del personale addetto nel pronto soccorso nella causazione del danno fisico sofferto dall attore a cagione della prestazione praticata, condannando l Azienda Sanitaria al risarcimento e assolvendo il terzo chiamato in causa, perché non provata la circostanza che fu lui ad eseguire la prestazione. Thema decidendum Per quanto qui interessa, la sentenza in commento ha affrontato il tema del danno arrecato alla persona a causa di una negligente ed imperita prestazione medica effettuata dal personale sanitario di un Pronto Soccorso e ha deciso il caso in oggetto sulla scorta dei principi e delle argomentazioni imperanti in subiecta materia e sui cui vi è ampia convergenza di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza. Il caso medico presentatosi ai sanitari del Pronto Soccorso, a dire del Tribunale di Anagni, era del tutto normale e di routine, efficacemente emendabile attraverso un intervento ordinario, intendendosi per tale quello caratterizzato dall assenza di qualsivoglia problema tecnico di speciale difficoltà. Nella fattispecie i medici avrebbero dovuto trattare chirurgicamente la lesione patita dal paziente al tendine del flessore profondo del terzo dito della mano destra, ma a causa di un banale errore di diagnosi, anziché intervenire in tal senso, si erano limitati a medicare e suturare superficialmente la ferita. L episodio di malasanità descritto, o come si dice di malpractice sanitaria, causava un pregiudizio alla salute dello sventurato paziente, accertato medico - legalmente in corso di causa e consistito nella sopravvenuta ed irreversibile limitazione della funzionalità del terzo dito della mano destra. Poiché la speciale regola di limitazione da responsabilità prevista dall art Cod. Civ per le professioni intellettuali 1, quindi anche per quella sanitaria, soccorre ad esonerare il medico solamente in presenza di casi di particolare complessità 2, il Tribunale ha affermato la colpa del personale del Pronto Soccorso sulla base di un giudizio di evidenza 3, per aver agito, nel trattamento di un caso del tutto normale, con somma superficialità e trascuratezza, procurando un danno al paziente. Sostanzialmente il decisum in rassegna ha affermato la colpa dei sanitari per non aver saputo riconoscere o comunque per aver omesso di trattare adeguatamente la reale lesione riportata dal paziente. Principi della responsabilità medica ripercorsi in sentenza La motivazione resa dalla sezione distaccata del Tribunale ciociaro è in sintonia con la consolidata giurisprudenza in materia, oltreché in linea con la migliore dottrina e si può compendiare nei seguenti assunti. Nell esecuzione della propria prestazione l esercente la professione sanitaria è tenuto ad osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia ex art comma prima Cod. Civ., ma quella specifica del debitore qualificato ex art comma secondo Cod. Civ.. 1 L art Cod. Civ. rubricato Responsabilità del prestatore d opera recita: Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. 2 Così argomentando il Tribunale di Anagni ha aderito a quanto affermato da Cass. Sez. III in Danno e Responsabilità, 1999, 1104 ss. La sentenza della Suprema Corte costituisce, a detta degli operatori del settore, un vero e proprio trattato per quanto concerne l evoluzione attuale della materia della responsabilità medica. In essa vengono analiticamente descritti i principi che la informano, la natura dell obbligazione del sanitario e le conseguenze applicative dello speciale regime di responsabilità in base al combinato disposto ex art II comma Cod. Civ. e art Cod. Civ. (su cui amplius infra). 3 Trattasi dell applicazione della nota formula res ipsa loquitur o altrimenti detta regola evidenziale, su cui infra, adottata in tema di ripartizione dell onere probatorio in subiecta materia, per cui negli interventi di facile esecuzione viene rovesciato in favore del convenuto l onere di fornire la prova che la propria condotta è stata improntata a diligenza.

4 La diligenza deve essere valutata avuto riguardo alla natura dell attività esercitata, vertendosi per l appunto in materia di adempimento di obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale e il parametro cui rapportare la condotta del medico è quello dell homo eiusdem condicionis et professionis 4. Per il sanitario ciò comporta, in generale, il rispetto di tutte le regole e di tutti gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica e, in particolare, la scrupolosa attuazione delle regole tecniche proprie dell arte o della professione esercitata. Il medico, continua la sentenza, nell eseguire la propria prestazione, deve assicurare non un risultato comunque positivo 5, ma la corrispondenza del proprio operato ad uno standard qualificato di abilità e competenza professionale. Nell ipotesi in cui il sanitario commetta un errore grossolano, o comunque evitabile attraverso una maggiore attenzione o l esatta attuazione delle regole tecniche che l intervento richiesto imponeva, in assenza di problemi di particolare complessità, sorge ipso facto la responsabilità professionale per l eventuale danno causato al paziente. La speciale regola di limitazione della responsabilità dell esercente la professione sanitaria alle sole ipotesi di dolo e colpa grave riguarda unicamente i casi di particolare complessità, che sono quelli che trascendono la preparazione media 6, o perché caratterizzati dal fatto che la scienza medica non li ha ancora studiati a sufficienza o non ancora dibattuti in riferimento ai metodi terapeutici da adottare 7. Ordinarietà dell intervento medico e applicazione del principio della res ipsa loquitur Così motivando, il Tribunale di Anagni ha fatto applicazione e deciso il caso sulla base dell evidenza della malpractice sanitaria. Il ragionamento è il seguente. Negli interventi caratterizzati dall assenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, in ipotesi di danno procurato al paziente, opera il principio della res ipsa loquitur 8, inteso come quell evidenza circostanziale che crea ex se una deduzione di negligenza del professionista. L applicazione del principio appena riferito ha da tempo ricevuto la sua definitiva consacrazione in materia e funge ormai da vero e proprio discrimen per l affermazione della responsabilità del medico. Il perché è presto detto! Nell accertamento della colpa professionale del medico, ciò che deve innanzitutto valutare l interprete, è la natura e il tipo di intervento praticato, nel senso della ordinarietà o meno della prestazione eseguita. Qualora a seguito di intervento caratterizzato dalla facilità di esecuzione, quindi ordinario, è derivato un pregiudizio alla salute del paziente, non v è art Cod. Civ. che tenga ad esonerare il medico da responsabilità! L assenza di qualsivoglia difficoltà nell esecuzione della prestazione medica crea da sola la deduzione (rectius presunzione) di negligenza a carico del professionista. Il medico è responsabile per aver deviato con la sua condotta da quel determinato standard da lui esigibile ex art secondo comma Cod. Civ. e rappresentato dalla conoscenze scientifiche e tecniche del momento 9. La sua colpa è presunta. Dal punto di vista probatorio discendono importanti conseguenze: alla vittima spetta unicamente provare il nesso causale tra l intervento e il danno (oltreché la facilità o l ordinarietà dell intervento), mentre spetta al medico dimostrare che la propria condotta è stata improntata a diligenza e che l insuccesso dell intervento non è dipeso da lui. E evidente come, in assenza della (assai rigorosa) prova liberatoria del medico, sarà sufficiente al paziente dimostrare un risultato peggiorativo delle proprie condizioni di salute per veder affermata la responsabilità del sanitario. Giustappunto in applicazione del principio della res ipsa loquitur! 4 Vale a dire il professionista medio espresso dalla categoria professionale cui appartiene il sanitario. 5 Il giudice monocratico del Tribunale di Anagni aderisce all impostazione ormai prevalente della giurisprudenza che considera, quanto alla ripartizione dell onere probatorio, l attività sanitaria come prestazione di mezzi, senza più stare a discutere oltre sulla natura della responsabilità del medico. Si ricorda come la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, formulata per la prima volta in un progetto di codice civile tedesco, fu poi sviluppata e accolta incondizionatamente nel sistema civile francese. In Italia ebbe ad affermarsi grazie al contributo della dottrina, Mengoni L., Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi in Riv. Dir. Comm., 1954, 199 ss.. e seppur da più parti considerata ormai tralaticia, è ancora contenuta in quasi tutte le pronunce giurisprudenziali. A dire il vero il dibattito non pare del tutto sopito, se con Cass n i giudici di legittimità non hanno mancato di sottolineare che se il medico si obbliga a garantire l infertilità della paziente, allora assume un obbligazione di risultato. 6 Così Cass n. 4152, in Riv. It. Medicina Legale, 1997, 1073 ss. 7 E la stessa Suprema Corte a definire i casi di particolare complessità; ex multis v. Cass n. 1441, in Giust. Civ., Mass., 1979; Cass n. 2428, in Giur. It., 1991,I, 600 ss; Cass n. 8845, in Giust. Civ., Mass., 1995, 1517; Cass n cit. (v. nota n. 2). 8 L espressione latina per esprimere la regola dell evidenza della responsabilità è stata formulata per prima dai giuristi del common law. 9 In tal senso si è sostenuto giustamente in dottrina e in giurisprudenza come la diligenza richiesta al sanitario ex art secondo comma Cod. Civ. finisce per costituire sia il parametro di imputazione del mancato adempimento (nel senso che la violazione delle leges artis fa sì che il danno sia imputato a chi risulta aver disatteso tali leges), sia al contempo il criterio di determinazione del contenuto dell obbligazione (nel senso che il quantum di condotta esigibile dal professionista è individuato dall art secondo comma Cod. Civ.);

5 Applicazione dello speciale regime di limitazione di responsabilità ex art Cod. Civ. L art Cod. Civ. prevede, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che il medico risponde dei danni cagionati al paziente solo in ipotesi di dolo o colpa grave. Ciò non significa che lo speciale regime di esenzione della responsabilità possa servire a soccorrere il medico in tutti i casi in cui si controverte in medicina circa i metodi diagnostici e di cura da adottare, o perché trattasi di casi non ancora sperimentati o studiati a sufficienza. Sono infatti questi i casi in cui, per definizione della stessa Suprema Corte 10, ricorre il carattere della particolare difficoltà della prestazione esigibile, utile per la prova liberatoria ex art Cod. Civ.. Qualunque possa essere la natura e il tipo di intervento da eseguire, la limitazione di responsabilità prevista dall art Cod. Civ. non vale in riferimento ai danni causati per negligenza 11 o imprudenza 12, ma attiene unicamente alla perizia 13. In relazione ai primi profili di colpa indicati il medico risponde in ogni caso. Il professionista che per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell esecuzione di un intervento o di una terapia medica, a prescindere della difficoltà o meno del caso concreto, è tenuto al risarcimento del pregiudizio procurato al paziente. Anche ove versi in colpa lieve. Diverso discorso, qualora il caso affidatogli sia di particolare complessità nel senso individuato dalla giurisprudenza. Il sanitario non risponde del danno causato al paziente per imperizia, a meno che non si ravvisi il dolo o la colpa grave. La sfera applicativa della clausola di esenzione della responsabilità prevista dall art Cod. Civ. appare pertanto alquanto ridotta, tanto che molti interpreti parlano di disapplicazione di fatto della norma nelle pronunce rese in materia 14. Conclusioni La consapevolezza che, nell ottica del diritto civile costituzionale, la salute si presenta come un profilo essenziale della persona umana, a cui deve garantirsi la massima tutela ex artt. 2 e 3 Cost., ha pian piano condotto il quadro di responsabilità per cui si discute ad un progressivo allontanamento dallo schema generale di riferimento offerto dall art Cod. Civ. 15. Ne è prova quanto analizzato nel presente intervento e lo sfumare del dibattito che ha appassionato non poco i cultori della materia sulla distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato della prestazione dell esercente la professione sanitaria 16. Lo stesso profilo della colpa professionale sembra perdere consistenza nelle sentenze rese in materia, per lasciare spazio ad una diversa opera di valutazione volta ad individuare in primo luogo la facilità o meno dell intervento sotto esame e poi passare, ove accertato il carattere ordinario della prestazione, all applicazione della regola evidenziale della res ipsa loquitur, nel chiaro intento di alleggerire il carico probatorio del paziente che ha patito un peggioramento delle proprie condizioni di salute. La deduzione di negligenza a carico del professionista, determinata dall evidenza del risultato peggiorativo delle condizioni della vittima, è vincibile unicamente mercé la dimostrazione da parte del medico di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza. Ove il medico non sia in grado di fornire la rigorosa prova liberatoria 17, ne consegue l accertamento della sua responsabilità. Poche possibilità per l esercente la professione sanitaria di poter invocare l art Cod. Civ., sia perché applicabile alle sole ipotesi di imperizia e non ai casi di negligenza ed imprudenza, sia perché la sua sfera applicativa è circoscritta agli interventi di speciale difficoltà. 10 V. nota n La negligenza viene generalmente definita come violazione di regole sociali, ovvero come disattenzione consistente nello scarso uso dei poteri attivi dell individuo. 12 L imprudenza viene generalmente definita come la violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l espletamento di certe attività, ovvero la mancata adozione delle necessarie cautele suggerite dall esperienza. 13 L imperizia viene generalmente definita come la violazione di regole tecniche di determinati settori della vita di relazione, ovvero l insufficiente attitudine all esercizio di arti o professioni. 14 Un ramo secco dell ordinamento a detta di Quadri E., La responsabilità medica tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in Danno e Responsabilità, 1995, Norma che il legislatore del 1942 aveva introdotto per non mortificare l operato dei professionisti. 16 Per una ricostuzione del dibattitto su tale distinzione v. Bianca C. M., Diritto Civile L obbligazione, IV, 1997, Non sono state rinvenute pronunce attuali che vedono il medico uscire vittorioso da un giudizio di responsabilità professionale.

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