INFO PREVIDENZA Nr. 21
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- Benedetta Coco
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1 Gli esperti in materia di previdenza professionale INFO PREVIDENZA Nr. 21 IMPATTO DELLA CRISI DEL DEBITO Esattamente tre anni fa, appena usciti dalla crisi del debito di allora, nella nostra edizione N.15 dell info previdenza ci eravamo occupati del tema della crisi di libertà economica, statale o addirittura globale. Nel frattempo buona parte del mondo occidentale si trova giusto nella stessa situazione o sta per arrivarci; siamo peraltro sorpresi dal fatto che ci sia voluto tanto tempo. A seconda del paese e delle sue rendite promesse dal sistema pensionistico, si stanno accumulando infatti forti debiti dichiarati ma ancor più forti debiti impliciti (cfr. NZZ del 8.12.). Una cosa è chiara: se si vuole pagare questo debito a medio o lungo termine saranno inevitabili dei tagli. A prima vista sembra che la Svizzera e il suo sistema di previdenza non siano toccati da tutto questo, visto che finora si ha fatto tutto quanto correttamente. Purtroppo, direttamente o indirettamente, la problematica del debito influenzerà anche il nostro paese, aumentando la pressione e la brama esterna di capitale disponibile. Riteniamo questo come una delle sfide future e possibile minaccia per la politica e l economia svizzera. Per le casse pensioni esiste al momento un problema di necessità di rendimenti elevati in un periodo attuale di agonia degli investimenti (tassi d interesse bassi, prezzi alti degli immobili che fruttano però solo un rendimento basso come pure un alta volatilità del mercato azionario). Dal punto di vista tecnico degli investimenti noi riteniamo che le prossime sfide saranno l essere preparati all aumento dei tassi (con priorità di conservare il valore). D altra parte bisogna notare che alle casse pensioni una tendenza inflazionistica non è solo un fatto negativo; è infatti l unico modo permesso dalle rigide disposizioni legali di coinvolgere anche i beneficiari di rendita nel risanamento finanziario della cassa (i beneficiari finora risparmiati e liberati dall obbligo di contribuire al risanamento non riceveranno nessun adeguamento al costo della vita fintanto che le riserve non siano ricostituite e in ogni caso non siano compensati i deficit sofferti dagli assicurati attivi). AVS VS. FONDO DI PREVIDENZA CON PRESTAZIONI DISCREZIONALI, RITORNO AI BLOCCHI DI PARTENZA L AVS, nella ricerca continua di fonti d entrate, lanciò dal 2001 una campagna di pesca di contributi attingendo dalle prestazioni volontarie dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali. Prestazioni dirette ma anche acquisti fatti nella cassa base di previdenza per finanziare pensionamenti anticipati, casi di rigore e piani sociali, ecc. venivano sistematicamente tassati come parti integranti del salario nota bene con richieste di contributi al datore di lavoro (fondatore) e non direttamente al fondo stesso. A questa situazione (o problema) pose fine il Tribunale Federale alla fine del 2008 (giudizio Nr.: 9C_435/2008). Si cercò di risolvere questo problema con la 11 revisione dell AVS, senza però avere successo. Tutto il pacchetto della 11 revisione AVS è stata infatti affossata da un insolita alleanza composta dal PS e UDC. pk.vista AG, Ufficio di Lugano, CH 6901 Lugano, Viale Cattaneo 25 phone: +41 (0) fax: +41 (0) mail: info@pkvista.ch net:
2 Seite 2 In un altro giudizio il Tribunale Federale ribadì la sua posizione (9C_804/2010) permettendo addirittura, a determinate condizioni, che i fondi previdenziali con prestazioni discrezionali possano convertire dei mezzi liberi in riserva dei contributi del datore di lavoro, dando quindi il permesso alla ditta fondatrice di utilizzarli liberamente nell ambito della previdenza professionale. Gli esperti nel campo si strofinavano gli occhi increduli. Ma nel mese di agosto di quest anno arrivò il dietrofront: il Tribunale Federale ridefinisce nuovamente tutte le prestazioni non regolamentari (in termini strettamente giuridici: non giudicabili) del Fondo come soggetti ai contributi AVS. Bisogna peraltro notare che il Tribunale Federale con il giudizio in questione (9C_12/2011) non ha fatto altro che ribadire quanto definito dalle disposizioni di legge in vigore, aggiungendo inoltre che la responsabilità di trovare una soluzione a questa situazione spiacevole non spetta al Tribunale ma risiede risp. deve risiedere nel legislatore. Dal punto di vista dell integrità legale federale resa sempre più sgretolante, possiamo accogliere questo argomento in linea di principio. Ma pensando allo sviluppo economico e tecnico-assicurativo dei prossimi anni, l effetto di supporto e ammortizzazione del fondo di previdenza con prestazioni discrezionali potrebbe divenire assolutamente necessario. Ed è qui che noi vediamo la necessità urgente d intervenire. Potremmo immaginare una soluzione accettata da tutte le parti, con la quale vengano definite e regolamentate le prestazioni discrezionali in un quadro sufficientemente ampio (!). Malgrado l iniziativa parlamentare Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali lanciata da Fulvio Pelli, dovrà passare ancora un po di tempo prima che si approvi l emendamento urgente necessario della legge che modifichi lo status quo che risale al Fino ad allora si potrà evitare l assoggettamento ai contributi AVS solo se per es. nel regolamento della cassa base siano contemplate delle soluzioni di pensionamento anticipato sussidiate, finanziate in maniera forfettaria dal fondo di previdenza per prestazioni discrezionali (tuttavia questo potrebbero far nascere il dubbio, se si debbano creare degli accantonamenti attuariali per i fondi di previdenza per prestazioni discrezionali o se si debbano dare delle garanzie di finanziamento nei confronti della cassa base). In ogni caso non esiste la possibilità di sviluppare prestazioni discrezionali a favore di una cassa pensione con prestazioni minime LPP. L articolo 1 cpv. 3 LPP ( adeguatezza, collettività, parità di trattamento, ecc.) si contrappone chiaramente. RIFORMA DELLA STRUTTURA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE Come già discusso nell info previdenza anteriore, sono entrate dal risp. entreranno in vigore al le nuove disposizioni di legge della riforma della struttura, per le quali si prevede un periodo di transizione fino al per apporre le modifiche ai regolamenti previdenziali, i contratti e l organizzazione della fondazione di previdenza professionale. Il primo controllo dell ottemperanza alle nuovi disposizioni si farà sull anno d esercizio Ovviamente, una lista completa delle numerose nuove disposizioni con una spiegazione per cadauna aumenterebbe a dismisura il formato di questa pubblicazione. Riassumendo in poche parole, si può misurare un peso relativamente maggiore nel nuovo Articolo 51a
3 Seite 3 che dettaglia esplicitamente i compiti ampliati dell organo supremo della fondazione (in genere il consiglio di fondazione) e la sua responsabilità generale, nel nuovo Articolo 51b LPP che menziona l integrità e la lealtà delle persone responsabili e nei sette articoli dal 48f al 48l dell ordinanza OPP2. Solo per citarne alcuni, si introduce per esempio diverse condizioni che restringono e richiedono l obbligo di dichiarare affari conclusi con parenti o persone vicine. Affari personali conclusi nello stesso periodo (front / parallel / after running) sono generalmente proibiti e possibili conflitti d interesse devono essere resi pubblici. L integrità e la lealtà riguardano principalmente persone e istituzioni che sono a carico dell amministrazione della fondazione e la gestione degli investimenti. Il controllo dell ottemperanza alle disposizioni deve essere fatto annualmente dall ufficio di revisione. Una delle nuove mansioni dell ufficio di revisione è anche la prova dell esistenza di un controllo interno adeguato alla grandezza e complessità di una fondazione di previdenza. Per adeguato si intende un controllo interno proporzionato al profilo di rischio dell istituzione di previdenza. In particolar modo, per piccole casse o per soluzioni d assicurazione congruenti, secondo noi questo controllo può anche essere semplice e mantenuto privo di forma (separazione dei ruoli, principio dei 4 occhi, firme collettive). Grandi istituzioni non potranno invece fare a meno di costituire un controllo interno formale. Oltre all ampliamento degli incarichi dell ufficio di revisione, l ufficio stesso dovrà anche soddisfare dei requisiti più stretti d indipendenza. Per esempio, non può esistere una relazione stretta tra il revisore principale e un membro dell organo supremo, dell amministratore della fondazione o con un altra persona con poteri decisionali (cosa vuol poi dire in pratica) e, contro la prassi comune seguita da molte cassi piccole e medie, nel futuro l ufficio di revisione non potrà più offrire di gestire la contabilità o offrire altre prestazioni di servizi, per i quali possa sorgere il rischio di dover controllare il proprio lavoro. In pratica nel corso dell anno 2012 si dovrà prevedere una revisione dei regolamenti dell organizzazione e degli investimenti. Questi nella maggior parte dei casi dovranno essere adattati e completati. Se necessario siamo volentieri a vostra disposizione, anche se si attendono disposizioni e documenti informativi da parte delle autorità di vigilanza della previdenza professionale. Un ulteriore aiuto può anche essere dato dalla Charta aggiornata dell ASIP nonchè dalle linee direttive che includono inoltre proposte di testo. Bisogna tenere presente che in caso di stesura di nuovi contratti, assegnazione o cambi di mandati o assunzione di personale con funzioni dirigenziali, le nuove disposizioni devono essere prese in considerazione e ottemperate da subito. 6 REVISIONE AI RIPERCUSSIONI SULLA PREVIDENZA PROFESSIONALE Al 1. gennaio 2012 entra in vigore il primo pacchetto di misure della 6 revisione dell AI, che persegue lo scopo principale di ricollocare il beneficiario di rendita nel mondo lavorativo e di conseguenza ridurre il grado d invalidità o nel migliore delle ipotesi di terminare il diritto alla rendita. Per non causare rischi ai potenziali datori di lavoro, in una prima fase si richiede mediante un nuovo Articolo 26a LPP che le persone assicurate alle quali si riduca
4 Seite 4 il grado o termini la rendita dell AI rimangano assicurati per tre anni alle stesse condizioni dalla cassa pensione che elargiva la rendita d invalidità. Durante il periodo di mantenimento dell assicurazione e dei diritti di prestazione la cassa pensione può ridurre la rendita proporzionalmente al grado d invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui la decurtazione sia compensata dal guadagno accessorio effettivamente percepito dall assicurato. Per piani previdenziali avviluppanti questo vale anche per la parte sovraobbligatoria della rendita. Terminato il periodo di tre anni l assicurato avrà diritto a una prestazione di libero passaggio determinato proporzionalmente alla decurtazione della rendita; la prestazione dovrà essere trasferita all istituzione di previdenza dell attuale datore di lavoro. Per il momento non vediamo quindi nessun bisogno impellente di modifiche da parte delle casse pensioni. Si dovrà comunque aggiungere la modifica al regolamento con la prossima modifica del testo. Si può però in ogni caso prevedere un aumento dell onere amministrativo dovuto alla gestione di questi casi di ricollocamento alla vita lavorativa. VALORI LIMITE E CIFRE DI RIFERIMENTO PER IL 2012 I valori limite per il 2012 rimangono invariati come segue (in CHF): 1) Valore massimo della rendita di vecchiaia AVS ) Soglia d entrata LPP /4 di 1) 3) Deduzione di coordinamento LPP /8 di 1) 4) Salario Massimo assicurato LPP x 1) 5) Salario coordinato massimo LPP )./. 3) 6) Salario coordinato minimo LPP /8 di 1) 7) Salario massimo coperto dal fondo di garanzia x 4) 8) Acquisto massimo pilastro 3a, se con 2. pilastro % di 4) senza 2. pilastro, max. 20% Ingresso % di 4) Il Consiglio Federale ha fissato il tasso d interesse minimo per il come segue: Tasso interesse LPP: 1.50% Interesse di mora LFLP: 2.50% (a partire dal 30. giorno della comunicazione al conto di libero passaggio o nuovo fondo di previdenza) Tasso di conversione LPP 2012: Donne età 64 anni: 6.85%, Uomini età 65 anni: 6.90% I contributi al fondo di garanzia per l anno di calcolo 2012 rimangono invariati (0.07% per sussidio per la struttura d età sfavorevole, 0.01% per insolvenza e altre prestazioni).
5 Seite 5 ADEGUAMENTO DELLA RENDITA LPP ALL EVOLUZIONE DEI PREZZI Dato che l indice dei prezzi a settembre 2011 con 99.7 (Base Dezember 2010 = 100) é più basso di quello registrato a settembre 2008 con 99.8, all non ci sarà nessun a- deguamento delle rendite d invalidità e superstiti nel quadro dell obbligo LPP. INTERNO La ditta pk.vista AG ha aperto a Lugano un proprio ufficio per i clienti attuali e futuri nel Ticino; responsabile è il signor Silvano Rosian, master in matematica e partner della nostra ditta. Nato in Ticino, egli può garantire una consulenza in loco ottimale nella sua madre lingua. Potrete trovare una foto di Silvano Rosian e molte altre informazioni nella nostra nuova homepage Visitateci! Speriamo d avervi fornito un servizio di valore con questa informazione e approfittiamo dell occasione per augurarvi Buone Feste e un proficuo Anno Nuovo in buona salute. Muttenz, im Dezember /B/DOK
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