SCHEDA RIEPILOGATIVA

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1 SCHEDA RIEPILOGATIVA Contraente Attività del contraente Tipo Polizza Assicurati Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. Il programma assicurativo di ALITALIA Società Aerea Italiana S.p.A. comprende anche la polizza Infortuni e la Polizza Perdita di Brevetto della società Alitalia Cityliner. Il Contraente effettua esercizio regolare e straordinario del traffico commerciale di passeggeri, bagagli, merci e posta. Effettua altresì voli di prova e ricognizione di rotte aeree, di istruzione e/o addestramento dei piloti. Polizza di assicurazione contro gli infortuni aeronautici professionali e le malattie professionali del personale navigante. Polizza di assicurazione contro la perdita della licenza professionale di pilota commerciale e/o di linea e dell attestato di assistente di volo Dipendenti della Contraente e/o Terzi con qualifica di: 1. Comandanti 2. Piloti 3. Assistenti di Volo Periodo dalle 00:00 del 01/10/2015 alle 24:00 del 30/09/2016 Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. 1

2 CARATTERISTICHE PER CATEGORIE DI RISCHIO INFORTUNI L'Assicurazione è stipulata a favore del personale aeronavigante del Contraente, in possesso di licenza di abilitazione al volo o di attestato professionale, regolari e validi, per il caso di Morte e di Invalidità Permanente che siano conseguenza di: a) Infortuni Professionali di Volo di cui all'articolo 935 del Codice della Navigazione (compresi gli infortuni che si verifichino durante il "tempo di servizio", come di seguito definito); b) Infortuni professionali non di volo; c) Malattie professionali incluse o meno nelle tabelle e relative note contenute nell'allegato 1 al DPR 30 giugno 1965 n e successive modifiche e integrazioni, a condizione tuttavia che, nel secondo caso, sia obiettivamente provato il nesso causale tra l'attività professionale degli assicurati e le stesse. Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca, nello svolgimento delle attività dichiarate, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le conseguenze delle infezioni nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; g) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa per solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subìti, anche se dovuti a movente politico, sociale sindacale o terroristico nonché quelle sofferte in occasioni di tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia preso parte attiva; h) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze o negligenze gravi nonché in stato di malore o incoscienza; i) le conseguenze di interventi chirurgici o di trattamenti resi necessari a seguito di infortuni 2

3 indennizzabili a termini di polizza; l) le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; m) ernie traumatiche, alle seguenti condizioni: in caso di ernia operabile, la Società rimborserà le spese effettivamente sostenute dall Assicurato fino ad un massimo indennizzabile di Euro 1.033,00; in caso di ernia non operabile, la Società corrisponderà un indennizzo pari al 15% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente totale; n) morte o invalidità permanente derivanti da malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza dell attività di servizio; o) infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. A parziale deroga dell'art c.c., l'assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell'assicurato. Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni avvenuti in occasione di voli effettuati anche in qualità di passeggeri: a) su qualsiasi aeromobile che non sia considerato tale ai sensi di legge nonché su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocotteri, parapendio etc.); b) su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dal Contraente/Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; c) per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie; Sono inoltre esclusi dall'assicurazione gli infortuni: a) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto in caso di colpa grave; b) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni da parte dell'assicurato; Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo o tossicodipendenza nonché dalle seguenti infermità; sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell'assicurato In caso di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, il Contraente, l'assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo, devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell'art c.c.. 3

4 L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell'infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art c.c.. Nel caso di infortunio o malattia che determinino una inabilità al volo, l'assicurato dovrà, entro 30 giorni dall'avvenimento, dare comunicazione scritta alla Società, indicando le cause che hanno determinato l'inabilita e fornendo altresì copia della comunicazione emessa dai competenti organi sanitari. Ad integrazione di quanto appena stabilito, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dello stesso. Essa deve essere inoltre corredata da certificato medico. II decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilita temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. II Contraente, l'assicurato o, in caso di morte di quest'ultimo, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. Morte Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente e non chiede il rimborso in caso contrario. L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si dovesse verificare - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Invalidità Permanente Se un infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata, anche se la invalidità si dovesse verificare successivamente alla scadenza dell'assicurazione e, comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Perdita anatomica o funzionale di: Destro Sinistro un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% 4

5 un medio 12% 10% un anulare 12% 10% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: Destro Sinistro della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% Paralisi completa: Destro Sinistro del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% Perdita anatomica o funzionale di: un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un dito del piede diverso dall'alluce 1% falange ungueale dell'alluce 2,50% 5

6 6.2.6 Anchilosi: dell'anca in posizione favorevole 35% Del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico o liteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 10% una vertebra dorsale 7% 12a dorsale 12% una vertebra lombare 12% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% 6

7 Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue le orecchie 40% Stenosi nasale assoluta: Monolaterale 4% Bilaterale 15% Perdita anatomica di: un rene 20% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10% Perdita totale della voce 30% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente, non determinabile sulla base dei valori previsti in precedenza, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate in precedenza, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati in precedenza, e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Per il solo Personale di Condotta, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che comporti una Invalidità Permanente Parziale di grado superiore al 50%, la Società corrisponderà l intero capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente. 7

8 Determinazione dell indennizzo Perizia Contrattuale L'indennizzo a determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. S e, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. II Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo. Rimborso delle spese mediche L'assicurazione è estesa al rimborso delle spese mediche rese necessarie ed effettivamente sostenute, in conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, sino a un rimborso massimo complessivo pro capite pari al 10% del capitale assicurato per il caso di morte o di IP. Le spese mediche rimborsabili sotto la presente estensione sono riferite a: a) accertamenti diagnostici; b) onorari dei medici, inclusi in caso di intervento chirurgico quelli dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, nonché i diritti di sala operatoria e i costi del materiale di intervento; c) rette di degenza in ospedali o case di cura; d) cure comprese quelle termali, con esclusione delle spese di natura alberghiera; medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi; trasporto dell'assicurato in autoambulanza all'istituto di cura. L'Assicurato o gli aventi diritto, al completamento delle cure, dovranno presentare alla Società la domanda di rimborso delle spese di cui ai punti precedenti, corredata dei documenti giustificativi originali (notule del medico, cartella clinica, ricevute del farmacista o dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica e simili) debitamente quietanzati. 8

9 Definizione di "tempo di servizio" Si definisce "tempo di servizio", in conformità quanto riportato nel Contratto Collettivo di Lavoro, qualsiasi periodo durante il quale il personale navigante impegnato in attività che gli sono state assegnate dal Contraente. Sono tra l'altro da intendersi compresi nel tempo di servizio cosi definito: a) il servizio di allarme, cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui il personale navigante deve presentarsi in Aeroporto e il momento in cui può lasciare l'aeroporto ovvero il tempo stabilito dal Manuale Operativo del Vettore; b) il tempo di riserva a domicilio; c) il tempo di riserva al campo; d) il tempo in cui il personale navigante è impegnato in corsi, lezioni, voli prova e controlli di qualsiasi genere; e) le soste a terra; f) il tempo impiegato dal personale navigante - fuori servizio - per recarsi in volo a prendere servizio ovvero per rientrare in sede; g) i periodi trascorsi fuori sede per incarico del Contraente; h) il tempo di trasferimento da e per il luogo di lavoro. Capitali Assicurati Morte e Invalidità Permanente I capitali assicurati per ciascuna categoria sono i seguenti: CATEGORIA C.A. MORTE C.A. I. P. C.A. I.P. </= 10% COMANDANTI PILOTI ASSISTENTI DI VOLO > 18 mesi ASSISTENTI DI VOLO </= 18 mesi , , ,

10 PERDITA BREVETTO L Assicurazione è stipulata a favore del personale aeronavigante del Contraente, in possesso di licenza di abilitazione al volo o di attestato professionale, regolari e validi. Oggetto dell'assicurazione La Società corrisponderà la somma assicurata nel caso di revoca definitiva della licenza professionale o di attestato di cui l'assicurato è titolare dovuta alla perdita de i requisiti di idoneità psicofisica, prescritti dalle norme vigenti, a seguito di infortunio o malattia, a condizione che il certificato attestante la revoca definitiva da parte della autorità competenti sia stato emesso durante il periodo di validità della presente polizza. Rischi esclusi La somma assicurata non è dovuta nei casi in cui la non idoneità psicofisica permanente dell'assicurato sia accertata in conseguenza di: a) infortunio o malattia contratta in occasione di: 1. guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere 2. scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori 3. azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale 4. atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; 5. dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'esercente; 6. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); Le esclusioni di cui al precedente punto a) punti 1., 2., 3., 4. e 5. sono valide nel caso in cui l Assicurato abbia partecipato attivamente agli eventi indicati. Le assicurazioni non coprono i danni derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica. b) attività svolte mentre l'assicurato presta servizio presso le FF.AA.; c) malattia causata da presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati; d) infortuni o malattie che derivino, direttamente o indirettamente, dall'assunzione di sostanze tossiche, alcoliche, allucinogene o narcotiche di qualsiasi genere; e) infortuni o malattie causati direttamente o indirettamente da atti di autolesionismo o dall'essersi deliberatamente esposti a pericoli eccezionali (salvo il caso di tentativo di salvataggio di vite umane o per evitare la distruzione dell'aereo), o da atti penalmente rilevanti o da lesioni subite in qualsiasi stato di infermità mentale anche temporanea; f) infortuni o malattie derivanti: 10

11 1. dall'esercizio dei seguenti sport: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci, freestyle ski, helisnow, snowboard, guidoslitta, polo e caccia a cavallo, caccia grossa, atletica pesante, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pelota, calcio con squadre partecipanti a gare di campionato, rugby, baseball, sci acquatico, immersioni con autorespiratore, canoa e rafting, torrentismo, bodyboard, paracadutismo, deltaplano, parapendio, base jumping, bungee jumping, bike trial, BMX, motocross FMX, quad; 2. dalla partecipazione a corse o gare, tentativi di primato ed alle relative prove od allenamenti, salvo che si tratti di: corse podistiche, gare bocciofile, pesca, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma, tennis, manifestazioni e gare aeree non acrobatiche iscritte nei calendari dell'aeroclub d'italia e della Fédération Aéronautique Internazionale; g) infortuni derivanti dall'uso di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo; i) qualsivoglia cambiamento generalizzato negli standard medici imposti dalle autorità competenti al rilascio della licenza, durante il periodo di validità della polizza. Morte dell'assicurato La somma assicurata non è dovuta nel caso in cui la morte dell'assicurato avvenga prima della revoca definitiva della licenza. Avviso di sinistro e obblighi del Contraente o dell'assicurato Nel caso di infortunio o di malattia che determini la inabilità psicofisica al mantenimento della licenza, l'assicurato e/o il Contraente dovrà, entro 15 giorni dal relativo accertamento, dare comunicazione scritta alla Società indicando, per quanto a sua conoscenza, le ragioni che hanno determinato la non idoneità psicofisica e fornendo una copia delle comunicazioni inviate all'assicurato o al Contraente da parte degli Istituti Medico Legali dell'aeronautica Militare. L'Assicurato è tenuto a: a) proporre domanda di revisione o ricorso, nei termini e con le modalità di legge, contro il giudizio di non idoneità psicofisica al volo (obbligo riguardante il solo personale di cabina non il personale di condotta); b)sottoporsi, a seguito di richiesta ed a spese della Società, a visite mediche e ad effettuare le cure prescritte. La Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo nel caso in cui l'assicurato non ottemperi agli obblighi di cui ai punti a) e b) del presente articolo. Capitali Assicurati 11

12 I capitali assicurati per ciascuna categoria sono i seguenti: CATEGORIA PERSONALE DI CONDOTTA (Capitali Assicurati per COMANDANTI E PILOTI) ETA COMANDANTI PILOTI fino a 52 anni , , 00 fino a 53 anni , , 00 fino a 54 anni , , 00 fino a 55 anni , , 00 fino a 56 anni , , 00 fino a 57 anni , , 00 fino a 58 anni , , 00 fino a 59 anni , , 00 fino a 60 anni e oltre 7.747, , 00 CATEGORIA PERSONALE DI CABINA (Capitali Assicurati per ASSISTENTI DI VOLO) ETA Assistenti di Volo fino a 30 anni ,00 fino a 40 anni ,00 fino a 50 anni ,00 fino a 60 anni ,00 Con le frasi: "fino a 30 anni " si intende fino alla data di compimento del 30 anno di età; "fino a 52 anni " si intende fino alla data di compimento del 52 anno di età; "fino a 53 anni" si intende da un giorno dopo la data di compimento del 52 anno di età fino alla data di compimento del 53 anno di età e così via per gli anni successivi fino a 59 anni; "fino a 60 anni" si intende da un giorno dopo la data del compimento del 59 anno di età fino alla data di compimento del 60 anno di età ed eventualmente oltre. Inabilità temporanea al Volo Personale di Condotta La garanzia si intende estesa ai casi di Inabilità Temporanea al Volo per periodi continuativi superiori a 20 giorni, dichiarata dalle Autorità Sanitarie competenti, del Personale di Condotta (Comandanti e Piloti), a seguito di infortunio o malattia indennizzabili ai termini di polizza, per le somme di seguito indicate: CATEGORIA Diaria Giornaliera Comandanti 77,47 Piloti 51,65 12

13 L'indennizzo verrà riconosciuto per un periodo non superiore a 365 giorni e sarà corrisposto, a partire dal 21 giorno successivo all accertamento della Inabilità Temporanea al Volo da parte delle autorità sanitarie competenti, in soluzione unica ad avvenuta guarigione. Nel caso in cui l Inabilità Temporanea al Volo diventi definitiva, la Società pagherà all Assicurato, in aggiunta a quanto già eventualmente versato per la Inabilità Temporanea, il capitale indicato al paragrafo Capitali Assicurati. Validità Territoriale Rischi Ordinari: Mondo Intero con la esclusione di Afghanistan, Iran (con la reinclusione di Teheran), Iraq, Libia, Siria, Ucraina e dei Paesi nei quali il traffico aereo non sia consentito a seguito di sanzioni adottate dall Organizzazione delle Nazioni Unite e/o dall Unione Europea. Rischi Guerra ed assimilati: oltre a quelle sopraindicate, anche quelle previste dalla clausola inglese LSW617G. Sono tuttavia reincluse automaticamente le seguenti destinazioni: Algeri, Orano, Lagos, Teheran e Tbilisi. Cumulo di indennizzi Ferme restando le tipologie di assicurazioni prestate rispettivamente al personale di condotta e a quello di cabina, nel caso in cui le conseguenze di un infortunio o di una malattia indennizzabili ai termini di polizza siano tali da provocare a un tempo, oltre un'invalidità permanente generica, totale o parziale, anche l'inabilità temporanea al volo o il ritiro definitivo del brevetto aeronautico, la Società corrisponderà agli Assicurati tutti gli indennizzi liquidabili in base a termini, condizioni e capitali previsti nelle Condizioni Particolari in relazione a ciascuna categoria professionale di Assicurati. Inclusione di categorie assicurate Le garanzie delle presenti polizze si intendono automaticamente estese alle seguenti categorie: a) Comandanti e Piloti con contratti "di consulenza", "a progetto" o simili che vengono equiparati rispettivamente ai Comandanti e ai Piloti; b) Allievi piloti e/o assistenti di volo non ancora dipendenti, che partecipano a corsi di addestramento e/o abilitazione organizzati dal Contraente, compresi addestramento e/o abilitazione in volo, e che vengono equiparati rispettivamente ai piloti e agli assistenti di volo. Roma, 01 gennaio

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