SERVIZIO DI CASSA PER L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - CODICE C.I.G.: D CAPITOLATO - PARTE TECNICA
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1 SERVIZIO DI CASSA PER L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - CODICE C.I.G.: D CAPITOLATO - PARTE TECNICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA... CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA ART 1. ESERCIZIO FINANZIARIO ART 2. RISCOSSIONI Art Contenuto delle reversali Art Riscossioni d'iniziativa della Banca Art Riscossioni per prelevamenti da conti correnti postali intestati all'università Art Riscossioni provenienti da assegni circolari e bancari presentati dall'università Art Valute delle riscossioni Art Riscossioni dei depositi cauzionali effettuati da terzi per gare, contratti od altro ART 3. PAGAMENTI Art Limiti di cassa nell'esecuzione dei pagamenti ART 4. PAGAMENTI DISPOSTI DALL'UNIVERSITA' MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI Art Tempi di estinzione dei mandati di pagamento Art Tempi di consegna dei mandati alla Banca Art Contenuto dei mandati di pagamento Art Comunicazione ai creditori della emissione dei mandati di pagamento con riscossione per cassa Art Spese reclamate dai corrispondenti per disposizioni di pagamento all estero. -10 ART 5. PAGAMENTI ESEGUITI D'INIZIATIVA DALLA BANCA Art Pagamenti obbligatori per legge e per sentenza Art Pagamento spese ricorrenti Art Emissione mandati a copertura ART 6. PAGAMENTI CON VALUTE ANTERGATE ART 7. PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI ART 8. ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATE MUTUI ART 9. SOTTOSCRIZIONE DELLE REVERSALI E DEI MANDATI ART 10. TRASMISSIONE REVERSALI E MANDATI ART 11. OBBLIGHI DELLA BANCA ART 12. ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA Art Impegno della Banca per la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa Art Concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa Art Utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa
2 Art Rientro delle somministrazioni eseguite in conto anticipazione ordinaria di cassa Art Addebito degli interessi - riassunto scalare ART 13. CONDIZIONI APPLICATE SUL RAPPORTO DI C/C Art Tasso debitore Art Tasso creditore ART 14. CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE ART 15. SERVIZIO DI RISCOSSIONE TASSE/CONTRIBUTI UNIVERSITARI ART 16. SERVIZIO DI CASSA PER I DIPARTIMENTI E LE STRUTTURE CON AUTONOMIA DI BILANCIO ART 17. COLLEGAMENTO TELEMATICO
3 CAPITOLATO - PARTE TECNICA ART 1. ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario dell Università ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sull esercizio finanziario precedente. ART 2. RISCOSSIONI La Banca è tenuta ad incassare entro i limiti di cui al precedente ART 1 tutte le somme spettanti all Università sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria compilata con apposita procedura e numerata progressivamente, nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. Le entrate sono incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall Università, su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente. Art Contenuto delle reversali Le reversali devono contenere, a cura dell Università, gli elementi di seguito specificati: - la denominazione dell Università e della struttura emittente; - l'indicazione del debitore; - la somma da riscuotere scritta in cifre e in lettere; - la causale del versamento; - l indicazione dell esercizio finanziario di riferimento; - la data di emissione; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all imposta di bollo di quietanza; - il codice gestionale S.I.O.P.E. (ai sensi del D.M. 18 Febbraio 2005) Art Riscossioni d'iniziativa della Banca La Banca deve accettare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell Università, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvo benestare dell Ente. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, l'università, salvo motivato diniego, si impegna ad emettere tempestivamente i relativi ordini di riscossione, apponendovi anche la seguente dicitura: a - 3 -
4 copertura del sospeso n. rilevabile dal giornale di cassa fornito dalla Banca. Rimangono esclusi dall attività di riscossione i versamenti a favore dell Università a mezzo di assegni bancari o di titoli similari non costituendo, questi ultimi, mezzi definitivi di pagamento essendo soggetti al buon fine dell operazione. Art Riscossioni per prelevamenti da conti correnti postali intestati all'università Eventuali conti correnti postali intestati all Università per necessità del servizio di cassa, secondo le previsioni del Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, hanno firma di traenza riservata alla Banca. Il prelevamento dai conti correnti postali è disposto esclusivamente dall Università, anche nelle more dell emissione delle corrispondenti reversali di incasso, mediante ordine di prelievo riportante la seguente causale prelievo fondi dal conto corrente postale n.. L Università indicherà anche la metodologia di incasso tempo reale oppure incasso ordinario. La Banca, con periodicità almeno quindicinale, esegue l ordine di prelievo mediante emissione di apposito assegno postale e accredita l importo corrispondente sul conto di cassa dell Università, con le valute indicate in offerta. Art Riscossioni provenienti da assegni circolari e bancari presentati dall'università. La Banca è comunque tenuta a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le Aziende di Credito italiane, l incasso di assegni a favore dell Università con una distinta analitica riportante in calce l annotazione incarico all incasso di entrate dell Università. Detti assegni circolari ed assegni bancari, vengono accreditati sul conto di cassa dell Università al buon fine dell operazione. Art Valute delle riscossioni La Banca è tenuta ad accreditare all Università tutti gli incassi con valute come da offerta. Art Riscossioni dei depositi cauzionali effettuati da terzi per gare, contratti od altro I depositi in argomento versati da terzi in contanti a favore dell Università, sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassati dalla Banca, con rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di cassa
5 I prelievi e le restituzioni vanno eseguiti dalla Banca sulla scorta delle disposizioni dell Università. ART 3. PAGAMENTI Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli disposti dall Università tramite il fondo economale, sono eseguiti dalla Banca che appone apposita attestazione di pagamento con emissione contestuale di quietanza, da allegare direttamente al mandato. I mandati e le relative quietanze saranno allegate al rendiconto che la Banca dovrà fornire all Università alla fine dell esercizio. L estinzione dei mandati da parte della Banca avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall Università, con assunzione di responsabilità da parte della medesima, che ne risponde con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti dell Università medesima, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Su richiesta dell Università, la Banca è tenuta a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. Art Limiti di cassa nell'esecuzione dei pagamenti La Banca esegue i pagamenti nei limiti delle disponibilità esistenti nei propri conti correnti bancari e di quelle utilizzabili sull anticipazione di cassa eventualmente richiesta dalla Università ed attivata ai sensi del successivo ART 12. ART 4. PAGAMENTI DISPOSTI DALL'UNIVERSITÀ MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI La Banca, salvo le eccezioni previste al successivo ART 5, esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati, individuali oppure cumulativi con specifica indicazione dei singoli creditori, emessi e debitamente sottoscritti dai rappresentanti dell Università di cui all ART 9, con numerazione progressiva per esercizio finanziario. I mandati di pagamento, previa espressa annotazione sui titoli, possono essere estinti dalla Banca, oltre che per contanti o sportello, anche mediante: - 5 -
6 a) accreditamento in conto corrente bancario e postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale e telegrafico con spesa come da offerta. In quest ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall ufficio postale; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all ordine del creditore, da spedire a cura della Banca all indirizzo del medesimo, con spese postali a carico del creditore o, su richiesta dell Ente, da trattenere presso la Banca per l incasso. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la prova di pagamento al creditore, devono risultare sul mandato con annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del Cassiere. I mandati da pagarsi per contanti allo sportello, nel caso di società di capitali, società di persone, società di fatto o irregolari, associazioni o fondazioni, consorzi, cooperative, devono riportare la designazione della persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere ed a rilasciare quietanza, riportando i relativi dati anagrafici ed allegando copia del documento di riconoscimento a cura della Banca. Nel caso di mandati collettivi, tutte le predette forme di pagamento sono riferite ai singoli beneficiari. Art Tempi di estinzione dei mandati di pagamento La Banca è tenuta a estinguere i mandati, entro (come da offerta) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di urgenza evidenziata dall Università i pagamenti vanno eseguiti con le tempistiche indicate nell offerta. Art Tempi di consegna dei mandati alla Banca L Università si impegna a non consegnare mandati alla Banca nel periodo 20 dicembre - 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria in tale periodo o di riconosciuta urgenza. L ordine di pagamento relativo agli stipendi e compensi mensili dovrà essere consegnato alla Banca almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento in favore del percettore
7 Gli ordini di pagamento relativi al versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, imposte, tasse e quant altro a scadenza fissa con modalità di versamento particolari, devono essere consegnati alla Banca entro i limiti previsti dalle norme vigenti. La Banca, per il pagamento di cui al comma precedente, è autorizzata ad accantonare l importo relativo a garanzia del corrispondente pagamento da eseguire nei termini di legge. Art Contenuto dei mandati di pagamento I mandati devono riportare, a cura dell Università, gli elementi di seguito specificati: - la denominazione dell Università e delle strutture emittenti; - gli estremi anagrafici del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza con il relativo indirizzo, ivi compreso il C.A.P.; - l importo da pagare scritto in cifre e in lettere; - la causale del pagamento; - l indicazione dell'esercizio finanziario; - la data di emissione; - le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo di quietanza; - l eventuale modalità di pagamento richiesta dal creditore con gli estremi identificativi del conto corrente, compresi i codici necessari per i pagamenti nazionali ed internazionali (codice IBAN ecc.), - la data entro la quale il pagamento va eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penalità; la mancata indicazione da parte dell Università della scadenza, esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - i codici gestionali SIOPE (ai sensi del D.M. 18 Febbraio 2005) La Banca estingue i mandati secondo le modalità indicate nel presente Art. 4; in assenza di un indicazione specifica, è autorizzata ad eseguire il pagamento ai propri sportelli. La Banca deve respingere i mandati non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra descritti o non sottoscritti da tutte le persone tenute a sottoscriverli a sensi del successivo ART 9, o che presentino nei documenti cartacei abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma, del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre
8 La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall Università. In tal caso vi è l obbligo di immediata comunicazione all Università con accredito dell importo non pagato. Art Comunicazione ai creditori della emissione dei mandati di pagamento con riscossione per cassa La comunicazione ai creditori dell emissione dei mandati con riscossione per cassa deve essere fatta a cura e spese della Banca, entro tre giorni lavorativi successivi all avvenuta consegna dei medesimi. Art Spese reclamate dai corrispondenti per disposizioni di pagamento all estero Gli importi dei pagamenti all estero sono addebitati all Università con valuta del giorno in cui è stata effettuata l operazione e con l applicazione di commissioni bancarie come da offerta. Saranno addebitati all Università esclusivamente eventuali rimborsi spese richiesti dalle banche corrispondenti, ovvero da attribuirsi ad errori materiali dell Università nell indicazione degli estremi del beneficiario, a condizione che la Banca documenti l addebito ricevuto. ART 5. PAGAMENTI ESEGUITI D'INIZIATIVA DALLA BANCA Art Pagamenti obbligatori per legge e per sentenza La Banca dà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell Università di regolare mandato, ai pagamenti che per disposizioni di legge e di sentenza fanno carico alla stessa. Art Pagamento spese ricorrenti La Banca inoltre, su richiesta dell Università, si impegna a dare corso al pagamento di spese ricorrenti con scadenza predeterminata a carico dell Università, anche senza i relativi mandati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Delegazioni di pagamento; 2) Carte di Credito; 3) R.I.D; 4) Utenze ed altri che saranno comunicati dall Università
9 Art Emissione mandati a copertura L Università si impegna ad emettere i mandati, relativi ai pagamenti eseguiti dalla Banca, ai sensi dei precedenti Art e Art. 5.02, di norma entro 60 (sessanta) giorni e, comunque, entro il 31 Gennaio dell esercizio finanziario successivo a quello in cui la spesa è sostenuta. L Università annoterà sui singoli mandati la dicitura: a copertura del sospeso n., rilevabile dal giornale di cassa fornito dalla Banca. ART 6. PAGAMENTI CON VALUTE ANTERGATE L'Università non può disporre pagamenti con assegnazione di valute antergate maggiori di 4 (quattro) giorni. ART 7. PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI La Banca non è responsabile ed è tenuta indenne dall Università nei confronti dei terzi, qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi e non fosse stata chiesta ed attivata l'anticipazione di cassa, come previsto al successivo ART 12. In tal caso la Banca ne darà tempestiva comunicazione all Università e comunque entro il giorno successivo al mancato pagamento. ART 8. ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATE MUTUI Per il pagamento, alle singole scadenze, delle rate di eventuali mutui in ammortamento opportunamente notificati alla Banca, la medesima è autorizzata ad accantonare i fondi necessari, come previsto dall art. 3 della Legge 21/12/1978 n ART 9. SOTTOSCRIZIONE DELLE REVERSALI E DEI MANDATI Le reversali ed i mandati vanno firmati dai titolari dei poteri di firma indicati nel regolamento di Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità e secondo le modalità ivi previste. A tale scopo l Università comunica preventivamente alla Banca le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma
10 Analogamente devono essere notificati eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione. Agli effetti di cui sopra, la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di consegna della comunicazione. ART 10. TRASMISSIONE REVERSALI E MANDATI La Banca è tenuta a ricevere le reversali ed i mandati di pagamento consegnati dall Università, accompagnati sempre da un elenco analitico di trasmissione, di cui viene data comunicazione in segno di ricevuta. I dati contenuti nei documenti, di cui al 1 comma, sono trasmessi anche tramite sistemi informatici secondo le regole di colloquio, definiti mediante accordi tra le parti. Tale collegamento dovrà prevedere anche lo scambio della documentazione con firma digitale e dovrà essere concordato tra le parti con criteri di gradualità, in considerazione della complessità della gestione economico/finanziaria dell Università e della sua articolazione in entità contabili autonome. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettera. ART 11. OBBLIGHI DELLA BANCA La Banca deve, per ognuno dei conti correnti accesi: a) tenere aggiornati: - il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; - i verbali di verifica di cassa periodici; - gli altri registri e documenti previsti dalla legge; b) mettere a disposizione dell Università, giornalmente, il giornale di cassa, oltre alla corrispondente trasmissione telematica come definita tra le parti; c) inviare almeno mensilmente all Università gli estratti conto relativi alla situazione delle riscossioni e dei pagamenti. L Università e la Banca faranno le eventuali osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni. Le segnalazioni si intendono definitive per entrambe le parti,
11 qualora trascorso il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione non vi siano state osservazioni. La Banca è tenuta comunque a fornire il necessario supporto e riscontro per le verifiche straordinarie di cassa disposte dall Università. d) presentare all Università il conto di cassa di chiusura dell esercizio, corredato: - dalle reversali riscosse e dei mandati pagati; - dai documenti contenenti gli estremi delle quietanze rilasciate a fronte delle reversali riscosse e dei mandati pagati. Tale conto di cassa deve essere restituito alla Banca entro un mese dal ricevimento dello stesso, debitamente sottoscritto per riscontro da titolari del potere di firma. e) fornire il servizio di collegamento informatico per la visualizzazione delle operazioni effettuate ed il servizio POS, secondo le necessità dell Università ed alle condizioni indicate nell offerta; f) trasmettere ogni trimestre l elenco degli assegni di quietanza che risultano non riscossi e nei termini di legge dovuti; g) prestare fideiussioni bancarie richieste dall Università per le attività istituzionali, previa valutazione positiva della Banca, con applicazione di commissioni indicate in offerta. L Università, si impegna a comunicare per iscritto alla Banca eventuali errori riscontrati sulla documentazione ricevuta. La Banca, in base a dette segnalazioni, provvede ad eseguire le opportune rettifiche. La Banca, inoltre, trasmetterà all Università, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, l elenco aggiornato di tutti i conti aperti con indicazione per ciascuno dei titolari dei poteri di firma. Entro il 28 Febbraio di ogni anno, la Banca fornirà all Università l elenco dettagliato di tutte le obbligazioni in essere nei confronti di terzi al 31 Dicembre dell anno che precede. Inoltre, la Banca si impegna ad estendere le medesime condizioni del presente Capitolato anche alle seguenti istituzioni: Fondazione Ing. Aldo Gini; Fondazione Casa dell assistente Prof. Virgilio Ducceschi;
12 Consorzio Universitario per le Scienze Motorie in Padova; Comitato per lo Sport Universitario. L Università si riserva la facoltà di segnalare ulteriori enti di emanazione universitaria per le quali la Banca applicherà le stesse condizioni. ART 12. ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA Art Impegno della Banca per la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa Viene fin d ora convenuto che, in mancanza di disponibilità di cassa, la Banca è tenuta ad effettuare anticipazioni ordinarie di cassa, fino a un massimo di 1/4 (un quarto) del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'esercizio precedente, fatte salve le determinazioni dell Organo di Vigilanza in materia di erogazione ed utilizzo del credito. Art Concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa Per consentire alla Banca di mettere a disposizione l anticipazione ordinaria di cassa e di utilizzarla per i pagamenti, l Università deve trasmettere alla Banca specifico provvedimento amministrativo del Magnifico Rettore o del Direttore Amministrativo, indicante l importo da anticipare. La Banca comunica all Università il tasso di interesse vigente al momento dell attivazione come specificato nell Art L Università si impegna ad allocare nel bilancio di previsione, o nei successivi assestamenti periodici, gli stanziamenti necessari per l utilizzo e il rimborso della anticipazione nonché per il pagamento dei relativi interessi, così come definiti al successivo punto dell Art Art Utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa La Banca in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea indisponibilità di fondi sul conto di cassa, è autorizzata ad usufruire dell'anticipazione ordinaria di cassa richiesta e attivata in via permanente, per il pagamento di mandati consegnati dall Università o di impegni fissi per i quali sussiste l obbligo sostitutivo della Banca
13 Art Rientro delle somministrazioni eseguite in conto anticipazione ordinaria di cassa La Banca non appena acquisisce la disponibilità, provvede a ridurre e/o estinguere l anticipazione ordinaria eventualmente utilizzata. In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l Università si impegna a far obbligo alla Banca subentrante, all atto del conferimento dell incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni. Art Addebito degli interessi - riassunto scalare Sulle somme anticipate nell osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata, sono corrisposti alla Banca gli interessi nella misura fissata all Art del presente contratto. La Banca addebita sul conto di cassa gli interessi a debito dell Università eventualmente maturati nel trimestre precedente. L Università si impegna ad emettere i mandati a copertura degli interessi addebitati nel trimestre, entro trenta giorni dalla notifica effettuata dalla Banca e comunque entro il 31 Gennaio dell anno successivo. ART 13. CONDIZIONI APPLICATE SUL RAPPORTO DI C/C Art Tasso debitore All eventuale utilizzo dell anticipazione ordinaria di cassa, di cui al precedente ART 12, viene applicato il tasso di interesse annuo formulato quale spread da applicare al tasso Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale. Art Tasso creditore A tutti i depositi detenuti presso la Banca, viene applicato il tasso di interesse formulato quale spread da applicare al tasso Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l inizio del trimestre stesso
14 ART 14. CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE Salvo quanto previsto all Art per i depositi cauzionali di terzi in contanti, la Banca, mediante rilascio di apposita ricevuta, è tenuta anche ad assumere il servizio di custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell Università o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni indicate in offerta secondo le normative vigenti presso la Banca. I depositi cauzionali che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori, sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori e la Banca si impegna a darne tempestiva comunicazione all Università. I depositi di terzi sono custoditi dalla Banca fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell Università, comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate, o non venga altrimenti disposto dall Università. ART 15. SERVIZIO DI RISCOSSIONE TASSE/CONTRIBUTI UNIVERSITARI La Banca si impegna a fornire alle condizioni economiche indicate in offerta, servizi ad iscritti a qualsiasi titolo ad attività formative dell Università, (di qui in avanti definiti studenti) tra i quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) trasmissione al domicilio degli studenti degli avvisi di pagamento (MAV o altro), relativi alle rate di tasse e contributi sulla base dei dati forniti dall Università, rispettando i tempi di spedizione concordati con l Università, affinché gli studenti non incorrano nelle more per il tardato pagamento; b) trasmissione al domicilio degli studenti di fogli di notizie allegati agli avvisi di pagamento; c) riscossione delle rate relative alle tasse, contributi e more dovute dagli studenti, presso tutti gli sportelli operativi dell Istituto o presso altri Istituti di Credito e Uffici Postali, garantendo la possibilità, inoltre, da parte degli studenti, di effettuare il pagamento anche mediante bancomat e/o POS; d) trasmissione giornaliera, tramite collegamento telematico con l Università, dei dati relativi ai singoli versamenti, in qualunque modo effettuati, da cui risultino tutti i dati contenuti nel MAV o altro. In alternativa, devono essere trasmessi la data del versamento, l importo, la valuta di accreditamento e la causale, al fine dell univoca individuazione dello studente nel
15 cui interesse è effettuato il versamento, nonché dell attività formativa alla quale risulta iscritto. La Banca si impegna a fornire assistenza e consulenza gratuite relativamente allo utilizzazione di software gestionali (esempio Bollettino Bancario Freccia), utili all espletamento dei servizi di cui al presente articolo. L assistenza dovrà realizzarsi attraverso modalità operative che verranno successivamente articolate di comune accordo, ma dovrà prevedere in ogni caso almeno l assistenza telefonica e/o telematica. Le informazioni relative alla riscossione delle tasse e contributi debbono essere fornite all Università in tempi periodicamente concordati, utili per la verifica della posizione contributiva degli studenti. ART 16. SERVIZIO DI CASSA PER I DIPARTIMENTI E LE STRUTTURE CON AUTONOMIA DI BILANCIO Per i Dipartimenti e le strutture con autonomia di bilancio la Banca tiene appositi e separati conti, intestati agli stessi, alimentati secondo le norme del Regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità dell Università. Tali conti correnti vengono accesi su specifica disposizione dell Università. Le reversali d incasso ed i mandati di pagamento sono emessi autonomamente e separatamente da ogni singolo Dipartimento e struttura con autonomia di bilancio e sono trasmessi alla Banca con le stesse modalità previste per l Università. I titoli di pagamento dei Dipartimenti e delle strutture con autonomia di bilancio sono firmati dal Direttore e dal segretario amministrativo, mentre i titoli di riscossione sono firmati dal solo segretario amministrativo (Il Direttore ed il segretario amministrativo possono nominare loro delegati). Per entrambi le firme sono di volta in volta comunicate a cura dell Università. Gli interessi attivi maturati devono essere liquidati nella stessa misura di cui all Art ed accreditati sui singoli conti. Le altre condizioni e modalità operative del servizio di cassa applicato sul rapporto di conto corrente intestato all Università devono intendersi estese anche ai rapporti di conto corrente accesi per i singoli Dipartimenti e le strutture con autonomia di bilancio
16 ART 17. COLLEGAMENTO TELEMATICO La Banca garantisce la propria capacità a fornire, senza soluzione di continuità, l erogazione dei servizi telematici attualmente forniti in relazione al servizio di cassa dell Università. Allo scopo la Banca dichiara di avere preso conoscenza delle attuali modalità di esercizio dei servizi suddetti, come descritto nella documentazione appositamente fornita dall Università. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti da manifestarsi in forma scritta, potranno essere apportati i miglioramenti organizzativi ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti opportuni per un più efficiente svolgimento del servizio medesimo
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