Quadro RF IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

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1 Quadro RF IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 DETERMINAZIONE DEL REDDITO SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI SCADENZA COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI Il Quadro RF deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall esercizio di attività commerciali in contabilità ordinaria. Il Modello per il 2015 contiene alcune importanti novità: - Canoni di leasing (Legge n. 190/2014); - Deducibilità dell IRAP; - Proroga degli sfratti (art. 4, comma 8, D.L. n. 150/2013); - Locazione alloggi sociali (art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 47/2014); - Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori; - D.L. n. 83/2014, Decreto ART-BONUS. Si considerano redditi d impresa quelli che derivano dall esercizio di imprese commerciali. Ai fini fiscali, la determinazione del reddito avviene apportando all utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico. Sono tenuti alla compilazione del Quadro RF le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, obbligate alla tenuta della contabilità ordinarie e da quelle che, pur potendosi avvalere del regime di contabilità semplificata, hanno optato per il regime ordinario in sede di dichiarazione Iva o di inizio attività. Il Quadro RF non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in quanto obbligati alla compilazione del Quadro LM. Deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell anno successivo alla chiusura del periodo d imposta. Il versamento delle imposte relativo al saldo e primo acconto deve effettuarsi entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio dell anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il Quadro si compone di tre riquadri: - Primo Riquadro - Righi da RF1 a RF2 - Dati generali - Secondo Riquadro - Righi da RF4 a RF101 - Determinazione del reddito - Terzo Riquadro - Rigo RF102 - Altri dati - Differimento della tassazione in 5 esercizi - Plusvalenza patrimoniale da cessione autovettura - Conferimento di ditta individuale con vendita capannone - Eccedenza delle indennità conseguite per risarcimento della perdita di beni - Compilazione Rigo RF15 - Compilazione Rigo RF20 - Compilazione Rigo RF21 - Spese manutenzione Rigo RF 24 - Perdite su crediti - Plusvalenza società sportive professionistiche - Tassazione separata plusvalenze - Tassazione contributi in conto capitale - Deducibilità contributi ad associazioni sindacali o di categoria DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 713

2 - Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA - Omessa presentazione modello parametri e studi di settore - Variazione dei criteri di valutazione delle rimanenze - Deducibilità delle perdite - Versamenti a fondo perduto e rinuncia dei soci ai crediti - Partecipazioni in imprese controllate e collegate - Ammortamento anticipato accelerato dei beni materiali - Impianti e macchinari infissi al suolo - Ammortamento impianti telefonici da parte delle imprese di autotrasporto - Deducibilità spese per studi e pubblicità, spese per ricerca e sviluppo - Deducibilità spese di rappresentanza imprese farmaceutiche - Deducibilità accantonamenti ai fondi di previdenza complementare - Deducibilità perdite su crediti - Crediti per interessi di mora - Deducibilità costi sostenuti per i dipendenti - Cessione di beni alle ONLUS RIFERIMENTI NORMATIVI Artt. da 55 a 66 e da 81 a 116 del D.P.R. n. 917/1986 ADEMPIMENTO Il Quadro RF deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall esercizio di attività commerciali in contabilità ordinaria. NOVITÀ 2015 CANONI DI LEASING (LEGGE N. 190/2014) Per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014, i canoni di leasing saranno deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento del bene strumentale. Per i contratti di locazione finanziaria relativi ad automezzi a decorrere dal 1 gennaio 2014, i relativi canoni saranno deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, per un periodo non inferiore a 4 anni per veicoli non strumentali e in uso promiscuo a dipendenti e per la metà del periodo di ammortamento i canoni relativi ai veicoli strumentali. Per i beni immobili concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei canoni da parte dell impresa utilizzatrice è ammessa a prescindere dalla durata del contratto, in un periodo non inferiore a 12 anni. DEDUCIBILITÀ DELL IRAP A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. n. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dall anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell imposta lorda. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/1997 (imprese, a prescindere dal metodo adottato, e lavoratori autonomi), è ammessa in deduzione, ai fini IRAP, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni riferibili al costo del lavoro. La quota di IRAP ammessa in deduzione ai fini della determinazione delle imposte dirette, relativa alla quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, è determinata al netto delle deduzioni 714 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 spettanti, considerando anche la nuova deduzione del costo del personale. PROROGA DEGLI SFRATTI (ART. 4, COMMA 8, DEL D.L. N. 150/2013) È prorogata sino al 31 dicembre 2014 la sospensione, già prorogata da ultimo sino al 31 dicembre 2013, dell esecuzione dei provvedimenti di rilascio per terminata locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (Legge n. 15/2014). LOCAZIONE ALLOGGI SOCIALI (ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL D.L. N. 47/2014) Il reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali non è soggetto a tassazione nella misura del 40%. L agevolazione è subordinata all autorizzazione della commissione europea. INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI RICERCATORI Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che entro i 7 (anziché 5) anni solari successivi svolgano la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. L agevolazione si applica nel periodo d imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 (anziché 2) periodi d imposta successivi, a condizione che permanga la residenza fiscale in Italia. D.L. N. 83/2014, DECRETO ART-BONUS Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto tra l altro, nell ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus ). L art. 1 del citato Decreto legge introduce, infatti, un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. La citata disposizione è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Ciò premesso, con la presente circolare - condivisa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo - si forniscono i primi chiarimenti interpretativi sulla nuova misura agevolativa. Il credito d imposta è riconosciuto a: le persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile; i soggetti titolari di reddito d impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui; per le donazioni a favore di: a) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; b) Musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici; c) Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche Il credito d imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (per le imprese è utilizzabile in compensazione). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 715

4 DETERMINAZIONE DEL REDDITO Sono redditi d impresa quelli che derivano dall esercizio di imprese commerciali (art. 55 del D.P.R. n. 917/1986). Costituiscono, inoltre, redditi d impresa: i redditi derivanti dall esercizio di attività organizzate in forma d impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell art c.c.; i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; le attività agricole e zootecniche che eccedono i limiti di reddito agrario; l allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno; l attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o zootecnici che non rientrino nell esercizio normale dell agricoltura o che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per meno del 50% dal terreno o dagli animali su di esso allevati; la coltivazione di vegetali realizzati con strutture fisse o mobili, anche provvisorie, quando la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; le attività indicate nell art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 e, in ogni caso, se tali attività sono svolte da società ed enti commerciali soggetti ad IRES, ovvero se gestite da S.n.c. o da S.a.s. Nel Quadro RF devono essere riepilogati gli elementi costitutivi del reddito d impresa prodotto dal soggetto obbligato. Ai fini fiscali, la determinazione del reddito avviene (art. 56 del D.P.R. n. 917/1986) apportando all utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico (artt. da 55 a 66 e artt. 81 a 116 del D.P.R. n. 917/1986) ovvero in altre leggi. UTILE O PERDITA (da conto-economico) +/- Variazioni in Aumento e/o in Diminuzione = Reddito Imponibile RICAVI Sono considerati ricavi (art. 85 del D.P.R. n. 917/1986): i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi; i corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi i beni strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle a cui si applica la c.d. participation exemption (art. 87 del D.P.R. n. 917/1986); le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni; i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge; il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all esercizio a norma di legge. 716 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 Sono di seguito descritti i principali provvedimenti legislativi intervenuti nel 2013 e nel 2014 che hanno interessato la disciplina del reddito d impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione. IMMOBILI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO E CONFISCA (ART. 32, D.LGS. N. 175/2014 ) La Legge di stabilità 2013 aveva introdotto l esenzione da imposte, tasse e contributi per gli immobili assoggettati a provvedimenti di sequestro e confisca sono esenti da imposte, tasse e tributi, in vigenza dei medesimi, e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione (art. 1, c. 189, lett. d), Legge n. 228/2012). Il Decreto semplificazioni ha delimitato l ambito applicativo della disposizione in materia di regime fiscale e oneri economici dei beni sotto posti a sequestro e confisca non definitiva, ai sensi dell art. 51, D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). In particolare, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora definita la destinazione finale dell immobile (D.Lgs. n. 175/2014). RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO (ART. 1, COMMA 512, DELLA L. N. 228/2012) Per i periodi di imposta dal 2013 al 2015 il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15%, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%. L incremento si applica sull importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, pari all 80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ART. 4, COMMA 7-BIS, DEL D.L. N. 69/2013) La deduzione forfetaria prevista in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è determinata applicando le percentuali già fissate (art. 34 L. n. 183/2011) al volume d affari, e non più all ammontare lordo dei ricavi. DETASSAZIONE CONTRIBUTI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI - TERREMOTO DELL EMILIA (ART. 11, COMMI 7 E 8, DEL D.L. N. 76/2013) Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni interessati dal Terremoto dell Emilia, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Con il D.L. n. 74/2014, convertito con la Legge n. 93/2014, è stato prorogato lo stato di emergenza per gli eventi sismici del maggio 2012 al 31 dicembre PARZIALE DEDUCIBILITÀ IMU (ART. 1, COMMA 160, LETT. B), DELLA L. N. 147/2013) Per l anno 2014 l IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 20%. LA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Come noto, il D.L. n. 16/2012 ha modificato gli artt. 54, comma 2 e 102, comma 7 TUIR che disciplinano rispettivamente la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e d impresa dei canoni relativi ai contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali, prevedendo l eliminazione della durata minima precedentemente richiesta ai fini della deducibilità stessa. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 717

6 Le nuove disposizioni, ricordiamo, trovano applicazione con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2013, con la conseguenza che, per i contratti già in essere alla predetta data resta applicabile la vecchia disciplina. Come accennato, per effetto delle nuove disposizioni e relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2013, per i beni concessi in locazione finanziaria, l impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle tabelle ministeriali, in relazione all attività esercitata dall impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa per un periodo rispettivamente non inferiore a 11 anni ovvero per almeno 18 anni. Per i beni di cui all art. 164, comma 1, lett. b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle tabelle ministeriali. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 del D.P.R. n. 917/1986). La Legge n. 147/2013 ha apportato importanti modifiche al regime fiscale dei canoni dei contratti di leasing, intervenendo sulla riduzione del periodo di deducibilità, sul leasing per autoveicoli e sulla disciplina riguardante la cessione del contratto di leasing immobiliare strumentale, con l introduzione di un imposta di registro per il subentro di un nuovo soggetto. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014, i canoni di leasing saranno deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento del bene strumentale. Per i contratti di locazione finanziaria relativi ad automezzi a decorrere dal 1 gennaio 2014, i relativi canoni saranno deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, per un periodo non inferiore a 4 anni per veicoli non strumentali e in uso promiscuo a dipendenti e per la metà del periodo di ammortamento i canoni relativi ai veicoli strumentali. Per i beni immobili concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei canoni da parte dell impresa utilizzatrice è ammessa a prescindere dalla durata del contratto, in un periodo non inferiore a 12 anni. LE SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 19 novembre 2008, ed in ogni caso sono deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro. PARZIALE DEDUCIBILITÀ DELL IRAP È prevista la possibilità di dedurre dal reddito d impresa un importo pari al 10% dell IRAP versata nell anno (art. 6, comma 1, del D.L. n. 185/2008). È prevista la possibilità di dedurre dal reddito d impresa l ammontare dell IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis), 4-bis), 4-bis1 D.L. n. 446 /1997, versata nell anno, sia a titolo di saldo (di periodi di imposta precedenti), che a titolo di acconto. SOGGETTI INTERESSATI Il Quadro RF deve essere compilato dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere del regime di contabilità semplificata, hanno optato per il regime ordinario in sede di dichiarazione IVA o di inizio attività. 718 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 SOGGETTI ESCLUSI Il Quadro RF non deve essere compilato dai soggetti che adottano il nuovo regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), in quanto obbligati alla compilazione dell apposito Quadro LM. COME SI COMPILA Il Quadro si compone di tre riquadri. RF1-RF2 RF4-RF101 RF102 Dati relativi all attività Determinazione del reddito Altri dati DATI GENERALI RIGHI RF1 E RF2 - DATI GENERALI Nel Rigo RF1 deve essere indicato: in Colonna 1, il Codice attività dell impresa svolta in via prevalente (desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007); La tabella dei Codici di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007, è consultabile sul sito Internet dell Agenzia delle entrate unitamente al volume di ausilio contenente le note esplicative e le tabelle tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO in Colonna 2 ed in Colonna 4 il Codice di esclusione rispettivamente degli studi di settore e dei parametri, reperibile all interno delle istruzioni ministeriali per la compilazione del Modello UNICO 2015 PF - Fascicolo 3, nella Sezione Istruzioni comuni ai Quadri RE-RF-RG-RD-RS ; in Colonna 3, il Codice di inapplicabilità degli studi di settore (tale campo dovrà essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore); la Colonna 5, deve essere barrata dai soggetti non tenuti alla compilazione degli studi di settore, in caso di esclusione dalla compilazione del Modello Indicatori di normalità economica. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura del capitolo relativo agli Indicatori di normalità economica. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore, o gli indicatori di normalità economica, devono: barrare l apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio, nel Rigo Tipo di dichiarazione ; compilare ed allegare gli appositi Modelli. Nel Rigo RF2 deve essere indicato l ammontare dei componenti positivi rilevante ai fini dell applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 719

8 ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE Gli studi di settore (art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993) consentono all Ufficio di effettuare l accertamento nei confronti di qualsiasi contribuente non congruo, quando si presenta uno scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti da GERICO, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto (d impresa e/o lavoro autonomo) e dal tipo di contabilità adottata (ordinaria e/o semplificata). Si tratta, nel caso di specie, di una tipologia di accertamento di tipo analitico-presuntivo o analitico induttivo. Studi di settore Strumenti istruttori (art. 62-bis del D.L. n. 331/1993) costruiti sulla base di una complessa struttura informativa che consente di identificare all interno di particolari categorie economiche indici statistici ai quali è possibile parametrare la situazione reddituale e fiscale dei singoli contribuenti. MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN SEDE DI ACCERTAMENTO La Finanziaria 2005 ha previsto che l adeguamento agli studi di settore è effettuato, per i periodi d imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito, una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito, utilizzando, mediante l apposito Mod. F24, il Codice tributo 4726, per le persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. I contribuenti soggetti agli studi di settore che: comunicano fedelmente i dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi; risultano congrui (anche a seguito di adeguamento) e coerenti; godranno dei seguenti benefici: preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972); riduzione di un anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento (art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972); assoggettabilità ad accertamento sintetico (art. 38 del D.P.R. n. 600/1973) unicamente nel caso in cui il reddito complessivo accertabile ecceda quello dichiarato di almeno 1/3. ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ In caso di più attività economiche esercitate, va indicato il Codice attività prevalente sotto il profilo dei ricavi conseguiti. CONDIZIONI DI INAPPLICABILITÀ I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l apposita casella posta nel primo Rigo del Quadro RF Colonna 3. Nel caso di esercizio di due o più attività d impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata: - se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell attività prevalente può essere utilizzato in fase di accertamento; 720 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 - se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell attività prevalente può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. CAUSE DI ESCLUSIONE I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o dai parametri devono indicare il relativo codice nell apposita casella posta nel primo Rigo del Quadro RF Colonne 2 e 4. In riferimento al Codice 7 (altre situazioni di non normale svolgimento dell attività), a titolo esemplificativo, si considerano: i periodi nei quali l impresa non ha ancora iniziato l attività produttiva prevista dall oggetto sociale, ad esempio perché: - la costruzione dell impianto da utilizzare per lo svolgimento dell attività si è protratta oltre il primo periodo d imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell imprenditore; - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; - viene svolta esclusivamente un attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi; il periodo in cui si è verificata l interruzione dell attività per tutto l anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l attività; il periodo in cui l imprenditore individuale ha affittato l unica azienda; il periodo in cui il contribuente ha sospeso l attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l interruzione dell attività per la maggior parte dell anno a causa di provvedimenti disciplinari. Sono esclusi dall applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che adottano il regime di vantaggio dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del D.L. n. 98/2011). In caso di liquidazione Si ricorda che il periodo che precede l inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell attività. Costituisce causa di esclusione dall applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d anno dell attività esercitata. NON COSTITUISCONO CAUSE DI ESCLUSIONE Non costituisce causa di esclusione la cessazione e l inizio dell attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l inizio dell attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (art. 10 della Legge n. 146/1998). L ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell attività sia avvenuta anteriormente al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 e l inizio dell attività sia avvenuto nel corso del periodo d imposta 2014, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione. Inoltre per i soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli studi di settore, non costituisce causa di esclusione un periodo d imposta diverso dai dodici mesi. MODIFICA IN CORSO D ANNO DELL ATTIVITÀ SVOLTA Non costituisce, comunque, causa di esclusione la modifica in corso d anno dell attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da Codici di attività compresi nel medesimo studio di settore. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 721

10 INDICATORI DI NORMALITÀ Per i contribuenti titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, specifici indicatori di normalità economica (art. 1, comma 19, della Legge n. 196/2006). L indicatore di normalità deve essere compilato dai soggetti: per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore; che non sono tenuti alla compilazione del relativo Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore. In particolare, devono compilare il relativo Quadro i contribuenti che: hanno iniziato l attività nel corso del periodo d imposta 2014; esercitano un attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri; sono tenuti all applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997; esercitano un attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell attività, sono in liquidazione ordinaria, hanno un periodo di imposta diverso da 12 mesi, hanno cessato l attività nel corso del periodo d imposta 2014, ovvero hanno dichiarato ricavi di cui all art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro ; esercitano un attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiarato ricavi di cui all art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro Per informazioni più dettagliate in ordine alla disciplina riguardante l applicazione dei parametri, nonché degli Indicatori di Normalità Economica (INE), si rimanda alla lettura dei capitoli ad essi dedicati. Il contribuente esercente attività soggette agli studi di settore e che si trova nel periodo d imposta 2014 in una delle seguenti situazioni: dichiara ricavi di cui all art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986, ovvero compensi di cui all art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro e fino ad euro ; dichiara di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell attività, liquidazione ordinaria, ovvero di non normale svolgimento dell attività; determina il reddito con criteri forfetari; è tenuto alla compilazione di un apposito Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore (i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari sono esonerati dalla compilazione del Quadro relativo agli elementi contabili); tale Modello è diverso a seconda dell attività esercitata dal contribuente, identificata dal Codice attività comunicato all Agenzia delle entrate. I Modelli sono suddivisi in quattro macro aree: MANIFATTURE COMMERCIO SERVIZI PROFESSIONISTI All interno di ciascuna area, ciascun contribuente dovrà compilare il Modello proprio del Codice attività dichiarato. RIGO RF4 - UTILE Va indicato l utile risultante dal conto economico. 722 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 RIGO RF5 - PERDITA Va indicata la perdita risultante dal conto economico. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno. RIGO RF6 - COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non sono più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti; resta ferma la deducibilità dei costi imputati al conto economico entro i limiti massimi ammessi dalla normativa fiscale. Le eccedenze dedotte (art. 109, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 917/1986), possono essere recuperate a tassazione optando per l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell IRAP. L applicazione di tale imposta può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con apposito decreto (D.M. 3 marzo 2008) sono state adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell esercizio dell opzione. Nel Rigo RF6 vanno indicati: in Colonna 4 l importo complessivo degli eventuali riassorbimenti (decrementi) delle eccedenze indicate nel Quadro EC del modello UNICO 2014; in Colonna 1, la parte di tale importo riferibile all ammortamento dei beni materiali e immateriali ammortizzabili; in Colonna 2, la parte di tale importo riferibile ad altre rettifiche di valore; in Colonna 3, la parte di tale importo riferibile ad accantonamenti. VARIAZIONI IN AUMENTO Gli artigiani, devono barrare l apposita casella sul lato sinistro del riquadro. RIGO RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI ALL ESERCIZIO Vanno indicate le quote costanti, imputate all esercizio, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive per le quali si è optato per il differimento della tassazione. In particolare al Rigo RF7 Colonna 1 devono essere indicate le quote costanti imputate all esercizio delle plusvalenze rateizzate, mentre in Colonna 2 deve essere indicato l importo corrispondente alle quote costanti imputate all esercizio delle sopravvenienze attive rateizzate, comprensivo dell importo indicato in Colonna 1. Si fa presente che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l intero ammontare nell esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (art. 86, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986). Il medesimo trattamento si applica alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (art. 88, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986). La scelta di rateizzare la plusvalenza o la sopravvenienza, nonché la durata della rateizzazione, va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio in cui si è verificato il realizzo ovvero il conseguimento, mediante la ripresa in diminuzione nel Quadro RF dell intera plusvalenza/sopravvenienza (Rigo RF34 Colonna 1 e/o Colonna 2), già indicato nel Rigo RS2 (Colonna 1 e 2) e la ripresa in aumento (Rigo RF7), per l ammontare della quota costante, già indicato nel Rigo RS3. È necessario, inoltre, compilare l apposito prospetto contenuto nella dichiarazione stessa (Quadro RS). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 723

12 La scelta è irrevocabile e si considera validamente espressa anche per gli esercizi successivi. Plusvalenze e sopravvenienze conseguite in precedenti esercizi Nello stesso Rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d imposta. Ai fini della determinazione del reddito d impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l ammontare dell ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni interessati dal Terremoto dell Emilia, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Le plusvalenze derivano da transazioni commerciali che non rientrano nella ordinaria attività d impresa (art. 86 del D.P.R. n. 917/1986). PLUSVALENZE REALIZZATE Le plusvalenze realizzate si distinguono in: plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, a cui va equiparato anche il conferimento in società (art. 9 del D.P.R. n. 917/1986); plusvalenze realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, della perdita o del danneggiamento dei beni; plusvalenze realizzate se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa. In questi casi la legge consente la possibilità di scegliere tra: tassazione integrale della plusvalenza nel periodo d imposta del suo realizzo; tassazione rateizzata in quote costanti, al massimo in cinque periodi d imposta, se il bene oggetto della plusvalenza è stato posseduto ininterrottamente per un periodo minimo di tre anni: questo comporta che la quota costante minima della plusvalenza non può essere inferiore al 20% della stessa. SOPRAVVENIENZE ATTIVE Le sopravvenienze attive (art. 88 del D.P.R. n. 917/1986) sono tassate in base al principio di competenza, ad eccezione di quelle derivanti da contributi in conto capitale, alle quali si applica il criterio di cassa. Plusvalenza Differenza positiva tra il corrispettivo o l indennità percepiti e il costo non ammortizzato, ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. Sopravvenienza Dal punto di vista fiscale, la sopravvenienza (che può essere attiva o passiva), è un componente di reddito legato al verificarsi di particolari fatti aziendali che determinano una rettifica dei valori che hanno concorso alla formazione del reddito di esercizi precedenti. Per ciò che attiene le componenti negative di reddito, il suo riconoscimento come sopravvenienza è subordinato alla: 724 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 connessione con l attività produttiva del reddito d impresa (c.d. inerenza); mancata realizzazione di ricavi e proventi già imputati in conto economico in precedenti periodi d imposta; sua imprevedibilità; sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti. RIGO RF8 - QUOTE COSTANTI DEI CONTRIBUTI O LIBERALITÀ COSTITUENTI SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI ALL ESERCIZIO (ART. 88, COMMA 3, LETT. B) Vanno indicate le quote costanti dei proventi in danaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità (esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell art. 85 del TUIR, e quelli per l acquisto di beni ammortizzabili). La scelta di rateizzare i contributi va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio in cui i contributi o le liberalità sono stati incassati, mediante la ripresa in diminuzione nel Quadro RF dell intero contributo (Rigo RF35), indicato nel Rigo RS4, e la ripresa in aumento in massimo cinque esercizi, a partire da quello di incasso, di una quota costante dell importo (Rigo RF8), già, indicato nel Rigo RS5. Nel Rigo RF8 devono, altresì, essere indicati i contributi o le liberalità imputabili al reddito dell esercizio, conseguiti in precedenti periodi d imposta. È necessario, inoltre, compilare l apposito prospetto presente nel Quadro RS. La scelta è irrevocabile e si considera validamente espressa anche per gli esercizi successivi. Se il contributo viene erogato in più esercizi, tali regole si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato (principio di cassa) in ogni periodo di imposta. RIGHI RF10 E RF11 - REDDITI E SPESE DI IMMOBILI NON COSTITUENTI BENI STRUMENTALI NÉ BENI ALLA CUI PRODUZIONE O AL CUI SCAMBIO È DIRETTA L ATTIVITÀ DELL IMPRESA I redditi dei terreni e dei fabbricati diversi da quelli strumentali per l esercizio dell impresa e dai c.d. immobili merce, altrimenti detti Immobili patrimonio, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, se situati nel territorio dello Stato, ovvero, a norma dell art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all estero. Tale disciplina non si applica per i redditi dominicali e agrari dei terreni derivanti dall esercizio delle attività agricole (art. 32 D.P.R. n. 917/1986). I redditi dei fabbricati colpiti dal sisma de L Aquila del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. Per gli immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15%, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione (art. 90, D.P.R. n. 917/1986). Il reddito derivante da immobili patrimonio riconosciuti di interesse storico o artistico è pari al maggiore tra il canone contrattuale ridotto del 35%, ed il reddito medio ordinario dell immobile, ridotto del 50%. Non trova applicazione l art. 41 del D.P.R. n. 917/1986, che prevede l aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. È stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 la sospensione, già prorogata da ultimo sino al 31 dicembre 2013, dell esecuzione dei provvedimenti di rilascio per terminata locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (Legge n. 15/2014). Nel Rigo RF10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 725

14 Nel Rigo RF11 vanno indicati i costi contabilizzati nel conto economico. Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel Rigo RF10 va indicato anche il reddito dominicale. I soggetti che esercitano sui terreni le attività di allevamento e le attività connesse all attività agricola (art. 32 lett. b) e c), del D.P.R. n. 917/1986) eccedenti i limiti stabiliti dal medesimo art. 32, e che hanno optato per la determinazione analitica del reddito, devono indicare: nel Rigo RF10, il reddito agrario, per l attività compresa nei limiti; nel Rigo RF11, la parte dei costi imputabili all attività compresa nei limiti; nel Rigo RF39, i ricavi riferibili all attività compresa nei limiti. Il reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali, che non concorre nella misura del 40% dello stesso, deve essere indicato per intero nel Rigo RF10. La quota di reddito esclusa deve essere indicata nel Rigo RF55, con il codice 29. L agevolazione è subordinata all autorizzazione della commissione europea (art. 6, comma 1 e 2, D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014). CONTRATTI DI LOCAZIONE In relazione ai contratti di locazione, si ricorda che i redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo non percepiti non vanno dichiarati a far data dalla conclusione del procedimento giudiziale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Tale reddito non va dichiarato anche se il procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione. In ogni caso va dichiarata la rendita catastale. IMMOBILI IN COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA Nell ipotesi in cui l immobile sia situato in un Comune ad alta densità abitativa e sia locato ad un canone convenzionale, il reddito dell unità immobiliare è ridotto del 30%. A tal fine il contribuente deve compilare un apposito prospetto dal quale risultano le singole unità immobiliari oggetto dell agevolazione. PROVENTI IMMOBILIARI I redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali per natura o destinazione, né beni merci (cioè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa), sono calcolati secondo criteri particolari e non secondo le risultanze di conto economico. REDDITO D IMPRESA I redditi dei fabbricati concorrono a formare il reddito d impresa in base: ai criteri di determinazione dei redditi fondiari (risultanze catastali), se si tratta di immobili non locati situati in Italia; al canone di locazione diminuito delle spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute, sino a un massimo del 15% del canone di locazione, nel caso di immobili locati situati in Italia; all ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, per il corrispondente periodo d imposta, se si tratta di immobili situati all estero (ex art. 70 TUIR). Se tali immobili non sono soggetti all imposta nello Stato estero, il loro reddito è dato dall ammontare percepito nel periodo d imposta ridotto forfetariamente del 15%. Di conseguenza, tutte le spese e gli altri componenti negativi riguardanti tali beni immobili non sono deducibili, mentre non sono tassabili gli altri proventi risultanti dal conto economico. 726 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 FABBRICATI BENI STRUMENTALI Si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi si considerano beni strumentali per destinazione gli immobili utilizzati dal possessore esclusivamente per svolgere attività di impresa o di arti e professioni. Nelle imprese individuali l immobile si considera strumentale se indicato nell inventario iniziale o, per i soggetti in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. Costituiscono immobili strumentali per natura (ossia che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) quelli iscritti in catasto nelle categorie: B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi); C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia); D (immobili a destinazione speciale); E (immobili a destinazione particolare); A/10 se la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Sono considerati comunque come beni strumentali gli immobili posseduti da imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati in proprio e dati in locazione o comodato. RIGO RF12 - RICAVI NON ANNOTATI In Colonna 3, va indicato l ammontare complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili comprensivo degli importi indicati in Colonna 1, anche nel caso in cui il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri ed agli studi di settore (Colonna 1). In Colonna 2 va indicata l eventuale maggiorazione del 3% (art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195/1999). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito. CODICE TRIBUTO MAGGIORAZIONE DEL 3% L adeguamento agli studi di settore ai fini IVA deve essere invece indicato nell apposita sezione del quadro RQ denominata Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA. Adeguamento ai parametri Il contribuente può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i ricavi dichiarati per adeguarli alle risultanze dei parametri fiscali (D.P.C.M. 29 gennaio 1996) al fine di evitare l accertamento induttivo (art. 3, comma 126, della Legge n. 662/1996). Ai fini dell IVA l adeguamento al volume d affari risultante dall applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il Codice tributo Adeguamento in base agli studi di settore L adeguamento agli studi di settore, per i periodi d imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito utilizzando il Codice tributo La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 727

16 L Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E del 28 giugno 2011 ha precisato che in caso di adeguamento parziale alle risultanze degli studi di settore, non vi è obbligo di verificare il superamento della soglia del 10% dei ricavi, e nemmeno l obbligo di versamento della maggiorazione del 3%. Ricavi e compensi presunti Per conoscere l ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GERICO. o rivolgersi agli uffici dell Agenzia delle entrate. Adeguamento studi di settore senza sanzioni e interessi Per il primo periodo d imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni di cui all art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini: dell imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall applicazione dei predetti studi di settore; dell IVA è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti dall applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell imposta sul reddito, utilizzando il Codice tributo RIGO RF13 - RIMANENZE NON CONTABILIZZATE O CONTABILIZZATE IN MISURA INFERIORE A QUELLA DETERMINATA AI SENSI DEL TUIR (ART. 92, 92-BIS, 93, 94) Vanno indicate le rimanenze finali (rispettivamente a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR) che non sono state imputate al conto economico o che vi sono state imputate per importi inferiori (in tal caso si riporta la differenza). Valutazione delle rimanenze Con decorrenza dal periodo d imposta in corso al 26 giugno 2008 le imprese esercenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale, il cui valore dei ricavi supera il limite per l applicazione degli studi di settore, hanno la possibilità di valutare le rimanenze finali dei beni indicati all art. 85, comma 1, lett. a) e b), con il metodo della media ponderata o del FIFO. Lavori in corso di durata ultrannuale Per i soggetti solari, a decorrere dal periodo di imposta 2006 risulta soppressa la facoltà per il contribuente di svalutare ai fini fiscali, per rischio contrattuale, le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 92-bis del D.P.R. n. 917/1986). CRITERI DI VALUTAZIONE Nella valutazione delle rimanenze per categorie omogenee la normativa fiscale individua un valore minimo, al di sotto del quale si deve effettuare una integrazione in sede di dichiarazione dei redditi (Rigo RF13). Tale valore minimo è dato dall applicazione di uno dei metodi di seguito indicati, ovvero dal valore normale dei beni, se questo è inferiore. La loro variazione influisce sul risultato di esercizio e la norma tributaria si preoccupa di indicare i criteri di valutazione fiscalmente ammissibili, che sono i seguenti: valore medio ponderato; LIFO (ultimo entrato ultimo uscito); FIFO (primo entrato primo uscito). 728 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 Se l impresa adotta un metodo diverso da questi, il valore fiscalmente ammissibile delle rimanenze deve essere almeno uguale a quello risultante dall applicazione del metodo LIFO a scatti o del valore normale. RIMANENZE DI ESERCIZIO Possono costituire rimanenze di esercizio (art. 92 del D.P.R. n. 917/1986): i beni che formano oggetto dell attività d impresa (prodotti finiti), anche non ultimati (semilavorati e prodotti in corso di lavorazione); le materie prime ed i materiali sussidiari utilizzati nel processo produttivo; i titoli iscritti nell attivo circolante. VALUTAZIONE DEI SINGOLI BENI Per i prodotti finiti e le materie prime la valutazione può essere fatta per singoli beni o per categorie omogenee. La valutazione per singoli beni è fatta secondo il costo specifico imputato a ciascun bene (art. 92, comma 1). PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE SPESE SOSTENUTE Per i prodotti in corso di lavorazione al termine dell esercizio la valutazione delle rimanenze (art. 93 del D.P.R. n. 917/1986) viene effettuata in base alle spese sostenute. Sono compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Sono esclusi gli interessi passivi (fatta eccezione per le imprese edili), le spese generali e quelle di ricerca. CRITERI DI VALUTAZIONE Con riferimento alle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione, i criteri di valutazione sono differenti a seconda che la durata del contratto sia o meno inferiore all anno. Il criterio di valutazione dei contratti di durata inferiore ai 12 mesi, ma che non necessariamente verranno ultimati nell esercizio, avviene in base alle spese sostenute nell esercizio stesso. Nel caso di lavori su ordinazione di durata superiore a 12 mesi, la valutazione può essere fatta: sulla base dei corrispettivi pattuiti; al costo specifico, previa autorizzazione dell Ufficio finanziario (limitatamente alle opere, forniture e servizi iniziati entro il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2006). La richiesta di autorizzazione deve essere presentata o spedita mediante raccomandata all Ufficio delle imposte e s intende accolta se l Ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile per tutte le opere, forniture e servizi. Metodo della commessa completata La Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) al comma 70 ha eliminato la possibilità di valutare al costo i lavori in corso di durata ultrannuale regolata dall art 93, comma 5, del TUIR. La modifica riguarda esclusivamente le opere e servizi la cui esecuzione ha inizio a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre PROSPETTO RIMANENZE In entrambi i casi, per effetto del disposto art. 93 del D.P.R. n. 917/1986, deve essere redatto, distintamente per ciascuna opera, fornitura e servizio, un prospetto contenente: gli estremi del contratto; le generalità e la residenza del committente; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 729

18 la scadenza prevista nel contratto per l esecuzione dei lavori; gli elementi tenuti a base per la valutazione e la collocazione di tali elementi nei conti d impresa. Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma deve essere conservato dal contribuente fino al termine previsto per l accertamento da parte dell Amministrazione finanziaria. (art. 93, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986). TITOLI VALUTAZIONE I titoli di proprietà dell impresa iscritti nell attivo circolante, e quindi non destinati ad investimento duraturo, costituiscono il c.d. portafoglio titoli. Per procedere alla loro valutazione, i titoli vanno raggruppati in categorie omogenee per natura, indipendentemente dalla singola partecipazione. Sono considerati della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. Non si tiene conto del valore per determinare l omogeneità. Le cessioni di titoli derivanti da contratti di riporto o di pronti contro termine, che prevedono per il cessionario l obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazione delle rimanenze. VALUTAZIONI A FINE ESERCIZIO Le valutazioni a fine esercizio dei titoli sono analoghe a quelle previste per le rimanenze di merci ad esclusione: del valore minimo; degli aumenti gratuiti di capitale; dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale; delle rinunce ai crediti. VALORE MINIMO Per la determinazione del valore minimo occorre distinguere tra: titoli negoziati; azioni e titoli similari non negoziati; altri titoli non negoziati. TITOLI NEGOZIATI Per i titoli negoziati il valore minimo è costituito dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo mese dell esercizio. AZIONI E TITOLI SIMILARI Per le azioni e titoli similari non negoziati il valore minimo è determinato prendendo il valore unitario medio calcolato secondo uno dei metodi indicati per la valutazione delle rimanenze di merci e riducendolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali che risultano dal confronto fra l ultimo bilancio approvato dalla società emittente prima dell acquisto del titolo e l ultimo bilancio approvato dalla società stessa. DISTRIBUZIONE DI AZIONI GRATUITE Se è avvenuto un aumento di capitale sociale mediante distribuzione di azioni gratuite, la valutazione dei titoli deve tenere conto anche di queste. 730 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

19 RIGO RF15 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI Nel Rigo RF15, va indicato: nella Colonna 1, l ammontare degli interessi passivi indeducibili da c.d. pro-rata generale (art. 61 del D.P.R. n. 917/1986); nella Colonna 2, oltre all importo di Colonna 1, l ammontare degli altri interessi passivi indeducibili, quali gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ovvero gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l IVA. RIGO RF16 - IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE (ART. 99, COMMA 1) Vanno indicate le imposte indeducibili (IMU, IRAP, Imposte per le quali è prevista la rivalsa), e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento. Per l anno 2014 l IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 20%. (art. 1, comma 160, lett. b della Legge n. 147/2013). Parziale deducibilità dell IRAP dal reddito d impresa A partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012 è riconosciuta l integrale deducibilità dal reddito di impresa dell IRAP versata, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti (art. 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011). La deduzione dal reddito d impresa del 10% dell IRAP versata nel periodo d imposta (art. 6, comma 1, D.L. n. 285/2008) è stata abrogata con riferimento alle spese per il personale dipendente, rimanendo in vigore soltanto in presenza di interessi passivi. Nel presente Rigo dovrà essere indicato l intero importo dell IRAP e dell IMU risultante dal conto economico, mentre la quota deducibile dovrà essere indicata al Rigo RF55 rispettivamente con i codici 12 e 33 per quanto riguarda il saldo (di periodi di imposta precedenti) e gli acconti IRAP e con il codice 38 per quanto riguarda il 20% dell IMU versata. Gli acconti IRAP rilevano nei limiti dell imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. IMPOSTE DEDUCIBILI Le altre imposte o tasse sono invece deducibili nell esercizio in cui è avvenuto il pagamento. L accantonamento per imposte non ancora definitivamente accertate è deducibile nel limite risultante dalle dichiarazioni presentate o dagli accertamenti o dalle decisioni intervenute. Sono deducibili in base al principio di cassa: l imposta di bollo; l imposta di registro; le imposte sostitutive di tasse ed imposte indirette. RIGO RF17 - ONERI DI UTILITÀ SOCIALE Nel Rigo RF17 Colonna 1 va indicato l ammontare delle erogazioni liberali imputate a conto economico. In questa Colonna deve essere indicato anche l ammontare delle erogazioni liberali previste dall art. 100, comma 2, lett. f) che danno diritto al credito d imposta Art-Bonus (art. 1, D.L. n. 83/2014). Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito di imposta Art-Bonus non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 731

20 ESCLUSIONI Sono escluse: erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro o al 2% del reddito d impresa dichiarato a favore delle ONLUS nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. i-bis), nei Paesi non appartenenti all OCSE; erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge; le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell art. 154, comma 4, lett. a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti; le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della Salute con apposito Decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Nel Rigo RF17 Colonna 2 vanno indicate, oltre l importo di Colonna 1: le spese relative ad opere o servizi, forniti direttamente o indirettamente, utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l importo deducibile per effetto dell art. 100 comma 1; le spese relative all impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l importo deducibile ai sensi dell art. 100, comma 2, lett. i). Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. RIGO RF18 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO INDEDUCIBILI AI SENSI DELL ART. 164 DEL TUIR Nel Rigo RF18 va indicato l ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore (art 164, D.P.R. n. 917/1986). DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE E COMPONENTI NEGATIVI RELATIVI AI VEICOLI Ai fini del calcolo del fringe benefit relativo agli autoveicoli, ai motocicli e ai ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, si assume, ai fini della deducibilità, il 30% dell importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell ACI (art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR). Per le autovetture e autocaravan, per i ciclomotori e motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa, la deducibilità ammessa è fissata nella misura del 20%. La misura è elevata all 80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. 732 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

21 Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti - per la maggior parte del periodo d imposta - senza corresponsione di fringe benefit è ammessa la deducibilità nella misura del 70% (art. 164, comma 1, lett. b-bis), del TUIR). RIGO RF19 - SVALUTAZIONI, MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE NON DEDUCIBILI Va indicato in Colonna 2 l ammontare complessivo delle svalutazioni, delle minusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze passive e delle perdite diverse da quelle deducibili (artt. 94 e 101 del D.P.R. n. 917/1986). Va indicato in Colonna 1: l importo delle minusvalenze realizzate (art. 101 del D.P.R. n. 917/1986), sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti per l applicazione della c.d. participation exemption (art. 87 del D.P.R. n. 917/1986) fino a concorrenza dell importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo (art. 109 commi 3- bis e 3-ter, del D.P.R. n. 917/1986); le differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi. Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l esenzione (art. 87, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 917/1986). Non sono deducibili le minusvalenze che derivano da: cessioni a titolo gratuito dei beni; destinazione dei beni al consumo familiare o personale dell imprenditore; assegnazione ai soci o destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa; semplice iscrizione in bilancio. MINUSVALENZE INDEDUCIBILI L art. 5-quinquies del D.L. n. 203/2005 ha introdotto alcune disposizioni in materia di indeducibilità dal reddito di impresa delle minusvalenze e delle perdite realizzate: su partecipazioni e fattispecie ad esse assimilate, nel caso in cui il realizzo avvenga nel contesto di operazioni di dividend washing; su azioni e altri titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, nel caso in cui l entità della minusvalenza realizzata superi euro. DIVIDEND WASHING In particolare, viene previsto (art. 109, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater, del D.P.R. n. 917/1986) che: le minusvalenze (di cui all art. 101 del TUIR) e le differenze negative tra ricavi e costi (di cui all art. 85 del TUIR), realizzate su partecipazioni societarie e fattispecie ad esse assimilate prive dei requisiti Pex (di cui all art. 87 del TUIR) non sono deducibili dal reddito di impresa fino a concorrenza dei dividendi (e degli acconti di dividendi) percepiti nei 36 mesi precedenti al realizzo; le disposizioni di cui al punto precedente si applicano con riferimento alle partecipazioni societarie e fattispecie ad esse assimilate acquisite nei 36 mesi precedenti al realizzo, a patto però che dette partecipazioni societarie e fattispecie ad esse assimilate soddisfino i requisiti Pex della residenza e della commercialità (requisiti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell art. 87 del TUIR); resta ferma l applicazione della norme antielusive (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973). Con effetto dal 1 gennaio 2008 i punti suindicati del dividend washing non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (art. 109, comma 3-quinquies). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 733

22 Dividend washing È una pratica consistente nel comprare un titolo subito prima del dividendo e rivenderlo subito dopo. L investimento in valori mobiliari rappresentativi di capitale di rischio è suscettibile di generare due fondamentali tipologie di proventi, i dividendi e le plusvalenze. Il dividend washing è una pratica alternativa di incasso dei dividendi. Secondo il Secit - Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario Ministero dell Economia e delle Finanze si è in presenza di una vendita e una rivendita effettuate tra un fondo comune di investimento ed una società di capitali, operazione mediante la quale il fondo trasforma un dividendo, che è in via di pagamento su un titolo in suo possesso, in una plusvalenza, mentre la società di capitali incassa il dividendo, scomputa la ritenuta di acconto ed il credito di imposta ed imputa al conto economico una minusvalenza da negoziazione. Immobilizzazioni finanziarie Per le immobilizzazioni finanziarie valutate al costo sono deducibili anche le minusvalenze da valutazione, a condizione che si riferiscano ad obbligazioni o titoli similari, e siano imputate nel conto economico in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello così determinato: per i titoli non quotati, dal raffronto, quando possibile, con titoli aventi caratteristiche analoghe, quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto. Se ciò non è possibile, il valore si determina facendo riferimento ad altri elementi di valorizzazione accertabili in modo obiettivo; per i titoli quotati, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo semestre. Il minor valore fiscale attribuito in sede di svalutazione conserva rilevanza anche per gli esercizi successivi, sempreché non si proceda in bilancio ad una rivalutazione. A partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2007, per i soggetti che redigono il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali, le svalutazioni delle obbligazioni sono deducibili (e le rivalutazioni assoggettate a tassazione) qualora siano imputate nel conto economico in base alla corretta applicazione dei suddetti principi contabili. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE Queste partecipazioni possono essere valutate, oltre che in base al costo, in base al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto (c.d. Equity method). In questo caso non è deducibile, nemmeno a titolo di ammortamento, l eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore del patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio dell impresa partecipata. Le svalutazioni operate in applicazione dell equity method sono riconosciute nei limiti di quelle che sarebbero determinabili applicando i criteri generali. RIGO RF20 - MINUSVALENZE RELATIVE A PARTECIPAZIONI ESENTI Nel Rigo RF16 va indicata la quota indeducibile dei seguenti componenti negativi: le minusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti pex (art. 87, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986); le minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni (art. 44 del D.P.R. n. 917/1986) e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ove sussistano i requisiti pex (art. 87 del D.P.R. n. 917/1986); la differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti pex (art. 87 del D.P.R. n. 917/1986). Per tali componenti negativi si applica la disposizione dell art. 64, comma 1, TUIR che ne prevede l indeducibilità in misura pari al 50,28% del loro ammontare. 734 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

23 MINUSVALENZE INDEDUCIBILI Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti per l applicazione della c.d. participation exempion (art. 87, comma 1, lett. b), c) e d), del D.P.R. n. 917/1986) ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili, in misura corrispondente alla percentuale di cui all art. 58, comma 2, del TUIR, se possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (v. comma 1, art. 64 del TUIR). Imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze di natura finanziaria In relazione alla riduzione dell aliquota dell IRES dal 33% al 27,5%, ed al fine di garantire l invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, è stata disposta una proporzionale rideterminazione delle percentuali di cui ai seguenti articoli del TUIR: 47, comma 1 (utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell ambito del reddito d impresa); 68, comma 3 (Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni - qualificate e non qualificate - non detenute nell ambito del reddito di impresa); 59 (utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell ambito del reddito d impresa); 58, comma 2 (Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni - qualificate e non qualificate - detenute nell ambito del reddito di impresa). La percentuale di imponibilità (e/o di deducibilità), per gli utili prodotti nel 2008 e distribuiti quindi a decorrere dal 1 gennaio 2009, è fissata al 49,72%. Con riferimento alle plusvalenze (e/o alle minusvalenze) derivanti dalla cessione di partecipazioni, la medesima percentuale del 49,72 si applica a decorrere dalle cessioni perfezionate dal 1 gennaio In tutti gli altri casi antecedenti al 1 gennaio 2009 continua ad applicarsi la percentuale del 40%, inclusa l ipotesi di realizzo di plusvalenze anteriormente al 1 gennaio 2009 ma con incasso del corrispettivo successivamente a tale data. RIGO RF21 - AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI In Colonna 1 vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali, eccedenti la misura fiscalmente deducibile (artt. 102 e 103 del D.P.R. n. 917/1986). In tale Colonna va indicata anche la quota indeducibile di ammortamento relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. In Colonna 2 vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, eccedenti la misura fiscalmente deducibile (art. 104 del D.P.R. n. 917/1986). In Colonna 3 va indicato l ammontare complessivo degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati in Colonna 1 e in Colonna 2. Ammortamento È un procedimento economico-contabile avente per oggetto i beni a utilizzo ripetuto, ossia quei beni strumentali che cedono la loro utilità economica in più esercizi. Attraverso l ammortamento, quindi, il costo pluriennale di tali beni viene ripartito in più esercizi in funzione della loro durata economica. In tal modo, rispettando i dettami dell art c.c., il costo del bene partecipa alla determinazione del risultato DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 735

24 dell esercizio negli esercizi in cui esprimerà la sua utilità futura. Se il costo del bene ammortizzabile fosse imputato integralmente nell esercizio di acquisto del medesimo, verrebbe disatteso il principio della competenza economica. L ammortamento dettato dal legislatore fiscale segue delle regole a se stanti, propedeutiche alla determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione delle imposte. Ai fini fiscali, infatti, la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, nell eventualità che non siano già state acquistate autonomamente in precedenza, sarà pari al maggiore tra: il valore separatamente esposto in bilancio nell anno di acquisto; il valore ottenuto applicando il 20% o per i fabbricati industriali il 30% al costo di acquisto complessivo dell immobile, comprensivo del valore dell area (art. 36, comma 7, del D.L. n. 223/2006). COSTI INCREMENTATIVI E RIVALUTAZIONI Il costo complessivo (area più fabbricato) su cui applicare le percentuali del 20 o 30% deve essere assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati nonché delle rivalutazioni effettuate, le quali, pertanto, sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello dell area (art. 36, comma 8, del D.L. n. 223/2006). Si ricorda che i costi incrementativi capitalizzati sono costituiti dalle spese per interventi: di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento che siano state portate ad incremento del costo dei fabbricati strumentali; sostenute successivamente all acquisto o alla costruzione. LEASING Con riferimento ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, è prevista in modo speculare l indeducibilità della quota capitale dei canoni riferibile alle medesime aree (art. 36, comma 7-bis, del D.L. n. 223/2006). AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni relative all indeducibilità fiscale degli ammortamenti delle aree occupate dalla costruzione si applicano agli immobili strumentali che rientrano nella nozione di fabbricato, ossia agli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano (art. 25 del D.P.R. n. 917/1986), nonché a quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare. AMBITO SOGGETTIVO Le citate disposizioni operano nei confronti di tutti i soggetti per i quali detti immobili costituiscono un bene relativo all impresa e sono conseguentemente applicabili nei confronti di tutti i titolari di reddito d impresa. Le norme trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata, per i quali assumono rilievo i valori degli immobili risultanti dal registro dei beni ammortizzabili (o dalle relative annotazioni sui registri IVA). 736 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

25 Fabbricati industriali Sono fabbricati industriali quelli destinati alla produzione o alla trasformazione di beni, tenendo conto della loro effettiva destinazione e prescindendo dalla classificazione catastale o contabile attribuita ai medesimi. Non rientrano, quindi, tra i fabbricati industriali gli immobili destinati ad una attività commerciale, quali ad esempio, negozi, locali destinati al deposito o allo stoccaggio di merci. DECORRENZA Le disposizioni si applicano con riferimento agli immobili acquisiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio Per gli immobili acquisiti in leasing la disposizione si applica, anche in riferimento ai contratti stipulati prima del 4 luglio 2006 (art. 36, comma 8, D.P.R. n. 917/1986). QUOTE DI AMMORTAMENTO Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l esercizio dell impresa sono deducibili a partire dall esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102, D.P.R. n. 917/1986). AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL INGEGNO La misura massima di ammortamento fiscalmente deducibile con riferimento ai brevetti è fissata nel 50%. In altre parole, la durata minima del periodo di ammortamento fiscale del costo sostenuto per i brevetti è fissata 2 anni (in precedenza la durata minima era pari a 3 anni). DECORRENZA La disciplina in commento (art. 37, comma 46, del D.L. n. 223/2006): si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso del periodo di imposta precedenti; tuttavia, per quel che concerne i brevetti industriali, il passaggio del periodo di ammortamento fiscale da 3 a 2 anni trova applicazione limitatamente ai costi sostenuti in relazione a brevetti industriali che siano stati registrati successivamente al 4 luglio 2001 (per i costi che vengono invece capitalizzati in relazione a brevetti industriali registrati anteriormente a tale data continua dunque a trovare applicazione la disciplina del comma 1 dell art. 103 del TUIR previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006). MARCHI D IMPRESA Il costo è fiscalmente deducibile per un importo non superiore ad 1/18 per ogni esercizio (in precedenza il limite era fissato in 1/10). DECORRENZA La disciplina in commento si applica decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso del periodo di imposta precedenti. Sul punto L Agenzia delle entrate (circolare n. 28/2006/E) ha comunque precisato che la riduzione dell aliquota di ammortamento fiscale non comporta l obbligo di recuperare a tassazione gli ammortamenti operati fino al periodo di imposta precedente, sulla base delle aliquote allora vigenti, ma implica semplicemente la prosecuzione dei processi di ammortamento già in corso applicando al costo storico la nuova aliquota del 5,56%, fino al naturale compimento dei medesimi. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 737

26 AVVIAMENTO Il limite massimo di deducibilità del valore dell avviamento è pari ad 1/18 del valore stesso, ossia pari al 5,55%. AMMORTAMENTO FINANZIARIO Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita in luogo dell ammortamento, indicato in precedenza, la deduzione di quote costanti dell ammortamento finanziario. QUOTE DI AMMORTAMENTO La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando anche le frazioni di tempo. In caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall esercizio in cui la modifica è stata convenuta (art. 104 del D.P.R. n. 917/1986). BENI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE Le spese relative all acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all esercizio dell impresa e all uso personale o familiare dell imprenditore sono ammortizzabili o deducibili (beni inferiori a 516,46 euro) nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonché le spese relative all impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell impresa. BENI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. DEDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI IMMOBILI Per i beni immobili concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei canoni da parte dell impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del decreto del Ministero dell economia e delle finanze, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni. Tale disposizione si applica relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data del 3 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre Per i contratti stipulati fino al 3 dicembre 2005 la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ad otto anni. Per i contratti stipulati a far data dal 1 gennaio 2008 e sino al 28 aprile 2012 il comma 7, dell art. 102 del TUIR prevede che, per i beni immobili concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei canoni da parte dell impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, e comunque con un minimo di 11 anni ed un massimo di 18 anni. Per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e sino al 31 dicembre 2013, i relativi canoni saranno deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento previsto dalle tabelle ministeriali. Qualora l applicazione della predetta regola determini un risultato inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, da deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni. 738 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

27 Per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014, i relativi canoni saranno deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, in un periodo non inferiore a 12 anni. LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEGLI AMMORTAMENTI DEI MEZZI DI TRASPORTO DAL REDDITO D IMPRESA Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore (indicati nell art. 164 del D.P.R. n. 917/1986) sono deducibili dal reddito di impresa in misura differente a seconda delle diverse fattispecie ricorrenti. INTEGRALE DEDUCIBILITÀ È prevista (art. 164, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986) l integrale deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto ivi indicati: aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa; veicoli adibiti ad uso pubblico. Giova ricordare che, nel presente contesto, la nozione di bene strumentale utilizzato esclusivamente nell attività propria dell impresa deve intendersi circoscritta ai soli veicoli che formano l oggetto proprio dell attività dell impresa. DEDUCIBILITÀ LIMITATA La deducibilità risulta invece limitata nella misura del 20% (art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986) relativamente alle: autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di impresa diversa dall attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell esercizio di arti o professioni. AGENTI E RAPPRESENTANTI Per quanto concerne i predetti veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio è prevista la deducibilità delle relative spese e altri componenti negativi, statuendo tuttavia i seguenti limiti (art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986): per quanto concerne la deducibilità dell ammortamento del costo di acquisto: limite dell 80% con inoltre il seguente tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto: ,24 euro per autovetture ed autocaravan; ,66 euro per i motocicli; ,83 euro per i ciclomotori; per quanto concerne la deducibilità dei canoni di leasing: limite dell 80%, tenendo inoltre presente che, qualora il costo del veicolo acquisito in leasing ecceda il tetto massimo fino al quale è previsto il riconoscimento sul piano fiscale del relativo costo di acquisto, non rileva ai fini fiscali l ammontare dei canoni di leasing proporzionale al costo del veicolo che eccede i limiti indicati; per quanto concerne la deducibilità delle spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio: limite dell 80%, con inoltre il seguente tetto massimo di riconoscimento fiscale della spesa sostenuta (da ragguagliare ad anno nel caso di periodi di locazione o noleggio inferiori nel periodo di imposta a 365 giorni): ,20 euro per autovetture ed autocaravan; - 774,69 euro per i motocicli; - 413,17 euro per i ciclomotori; per quanto concerne la deducibilità delle altre spese e componenti negativi: limite dell 80%, senza tetti massimi al riconoscimento fiscale dell ammontare di costo sostenuto. VEICOLI DATI IN USO PROMISCUO La deducibilità delle relative spese e altri componenti negativi, è elevata nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta (art. 164, comma 1, lett. b- bis), del D.P.R. n. 917/1986). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 739

28 Deducibilità canoni di leasing Per i contratti di locazione finanziaria stipulati entro il 28 aprile 2012 e sino al 31 dicembre 2013, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale applicabile al bene medesimo (art. 102, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986). Per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e sino al 31 dicembre 2013, i relativi canoni saranno deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento previsto dalle tabelle ministeriali. Per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014, i relativi canoni saranno deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, in un periodo non inferiore a 12 anni. VARIAZIONI DEI LIMITI Tali limiti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell indice dei prezzi al consumo, con apposito decreto ministeriale. BENI INFERIORI EURO 516,46 Per i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell esercizio in cui sono state sostenute. AZIENDE IN AFFITTO O IN USUFRUTTO Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell affittuario o dell usufruttuario. RIGO RF23 - SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE O DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI (ARTT. 108, 109, COMMA 5, ULTIMO PERIODO, 109, COMMA 4) Va indicato: in Colonna 1 l ammontare delle spese sostenute a fronte di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale; in Colonna 2 l ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, diverse dalle precedenti (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986); in Colonna 3, oltre agli importi indicati in Colonna 1 ed in Colonna 2, le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell art. 109, comma 4, del TUIR, deducibili in cinque esercizi. SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008, ed in ogni caso sono deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00 (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986). Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo, previa indicazione dell importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d imposta nel Quadro RS, Rigo RS28. ALTRE SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI Le spese relative a più esercizi diverse dalle precedenti sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 740 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

29 Per le imprese di nuova costituzione, la deduzione di tutte le spese pluriennali indicate in precedenza, comprese le spese di impianto, deve essere rinviata all esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. ESERCIZIO DI COMPETENZA Per l individuazione dell esercizio di competenza occorre fare riferimento: per le transazioni di beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva alla data in cui si verifica l effetto traslativo della proprietà; per le transazioni di beni immobili e di aziende, alla data di stipulazione dell atto, salvo che sia diversa e successiva alla data in cui si verifica l effetto traslativo; per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate; per le prestazioni da cui derivano corrispettivi periodici, alla data in cui i corrispettivi maturano. SPESE DEDOTTE PER DISPOSIZIONE DI LEGGE Sono tuttavia deducibili le spese che, pur non essendo imputabili al conto economico, possono essere dedotte per disposizione di legge nonché quelle imputate al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni di legge. Le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. IMPOSTE DIFFERITE Si rileva, altresì, che devono essere indicati anche gli importi relativi alle imposte differite, se imputate tra i proventi. RIGO RF24 - SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE (ART. 102, COMMA 6) Va indicato l ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, per la parte eccedente i limiti di deducibilità (art. 102, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986). DEDUCIBILITÀ DELL ECCEDENZA L eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi, mentre le quote imputabili al reddito dell esercizio vanno indicate tra le variazioni in diminuzione, nel Rigo RF 55 (Codice 6). A partire dall anno 2012 è stata eliminata la disposizione in base alla quale, per i beni posseduti per una frazione d anno, la deduzione delle spese di manutenzione competeva in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione (art. 3, comma 16- quater, del D.L. n. 16/2012). AUTO Per quanto concerne le spese di manutenzione e riparazione (102, comma 6, del TUIR) che non sono imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, ai fini del calcolo limite del 5% di deducibilità, il costo dei beni da assumere a riferimento è rappresentato, per i mezzi di trasporto utilizzati nell impresa, dal costo massimo fiscalmente rilevante ai sensi dell art. 164 del TUIR. L importo di tali spese, distintamente rilevato, concorrerà nella misura del 20% (dell 80% nel caso di veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti) alla formazione dell ammontare massimo deducibile, pari al 5% del plafond. I compensi periodici contrattualmente pattuiti per la manutenzione dei veicoli in oggetto sono deducibili nella misura del 20% (dell 80% nel caso di veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti) ed il costo dei veicoli stessi non concorre alla formazione del plafond del 5%. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 741

30 Ai fini del calcolo delle spese di manutenzione, il costo delle auto si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento. Quindi il costo rilevante ai fini della determinazione del plafond del 5% per le spese di manutenzione e riparazioni, che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, è pari a euro 3.615,20, pari al 20% del valore fiscalmente riconosciuto per le auto di euro ,99 (euro ,28 per le autovetture degli agenti e rappresentati di commercio, pari all 80% del valore fiscalmente riconosciuto di euro ,84). Si precisa che le spese di manutenzione, riparazione, ecc., afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale, devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese riguardanti la generalità dei beni ammortizzabili. PRESTAZIONI PERIODICHE Alcune spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione possono riguardare prestazioni periodiche rese sulla base di un contratto che la società ha stipulato con terzi. In questi casi la legge dispone che i relativi canoni dovuti contrattualmente possano essere integralmente dedotti nell esercizio, qualunque sia il loro ammontare. Il bene a cui si riferisce la manutenzione contrattuale non concorre alla formazione del valore di riferimento su cui calcolare il limite del 5% previsto dal comma 6 dell art. 102 del TUIR. RIGO RF25 - SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE Nel Rigo RF25 va indicato: in Colonna 1, l importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota maturata nell esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali (art. 105 del D.P.R. n. 917/1986); in Colonna 2 l eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto all importo deducibile (art. 106 del D.P.R. n. 917/1986); in Colonna 3 l importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (art. 107 del D.P.R. n. 917/1986), nonché la somma degli importi evidenziati nelle Colonne 1 e 2. ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA FONDI INDENNITÀ FINE RAPPORTO E PREVIDENZA Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell esercizio in conformità alle disposizioni legislative (art. 105, D.P.R. n. 917/1986). I maggiori accantonamenti necessari per adeguare il fondo a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell esercizio nel quale ha effetto la modifica, ovvero in tre esercizi a partire da quello nel quale hanno effetto le modificazioni. Sono, inoltre, deducibili gli accantonamenti relativi a: indennità per la cessazione del rapporto di agenzia; indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che risultino da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto; indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell attività sportiva se derivanti da rapporti di lavoro dipendente. La quota accantonata in un esercizio non di competenza rende tale costo indeducibile fiscalmente e pertanto occorre effettuare una rettifica in aumento nella dichiarazione dei redditi. 742 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

31 SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI Le svalutazioni dei crediti commerciali risultanti in bilancio, per l importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti (art. 106 del D.P.R. n. 917/1986). La deduzione non è consentita quando l ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio alla fine dell esercizio. Se, per il diminuire dei crediti in corso d anno, il fondo già accantonato risulta superiore al 5% dei crediti a fine esercizio, l eccedenza concorre a formare il reddito dell esercizio come sopravvenienza attiva. RIGO RF27 - SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE AI SENSI DELL ART. 109, COMMA 5 Va indicata la parte di spese ed altri componenti negativi che eccede la quota deducibile ai sensi dell art. 109, comma 5, del TUIR. SPESE GENERALI Le spese e gli altri componenti negativi imputati al conto economico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 109 del D.P.R. n. 917/1986). Ai fini di detto rapporto non rilevano le plusvalenze esenti (art. 87 del TUIR). RIGO RF28 - DIFFERENZE SU CAMBI (ART. 110, COMMA 3) Nel Rigo RF28 vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell esercizio. In tale Rigo va altresì indicata, all atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale. DIFFERENZE SU CAMBI Gli oneri e i proventi scaturiti dall adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio non sono fiscalmente rilevanti. Le perdite su cambi da valutazione, dunque, non sono deducibili e così gli utili su cambi da valutazione non concorrono a formare il reddito. Rimane comunque l imponibilità e la deducibilità delle oscillazioni cambi effettivamente realizzate sulle poste in valuta, che richiederà una duplice valorizzazione, civile e fiscale, al fine di quantificare correttamente il reddito con le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto al risultato di bilancio. Dall esercizio 2005, in sede di calcolo del reddito di impresa, occorre effettuare le seguenti variazioni rispetto al risultato di bilancio: variazione in diminuzione pari all importo degli utili su cambi da valutazione imputato al conto economico; variazione in aumento pari all importo delle perdite su cambi da valutazione imputato a conto economico. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 743

32 Negli esercizi successivi, occorrerà operare una variazione uguale e contraria per la parte degli utili e delle perdite già iscritta in bilancio. RIGO RF29 - SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DA STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL ART. 168-BIS Vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o Territori extra-comunitari diversi da quelli individuati dalla c.d. White list, da emanare. Componenti negativi derivanti da operazioni con imprese domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extracomunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall esistenza di un rapporto di controllo. L indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l impresa residente in Italia fornisce la prova che l impresa estera svolge prevalentemente un attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 11, del D.P.R. n. 917/1986). RICONOSCIMENTO DELLA DEDUCIBILITÀ Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione. Le disposizioni in esame non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC (art. 110, comma 12, del D.P.R. n. 917/1986). PROFESSIONISTI DOMICILIATI IN STATI NON APPARTENENTI ALL UNIONE EUROPEA L indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (art. 110, comma 10, del D.P.R. n. 917/1986), salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo in tema di disapplicazione del comma 10, è stata estesa anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati (art. 110, comma 12-bis, del D.P.R. n. 917/1986). RIGO RF31 - ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO Vanno indicate, tutte le altre variazioni in aumento diverse da quelle elencate nei Righi precedenti. Ogni voce è identificata da un Codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l importo. In particolare vanno indicati, con il: Codice 1, il 40% dei dividendi formati con utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 49,72% formati con utili prodotti a partire dall esercizio successivo, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione; Codice 2, il corrispettivo dei beni ceduti, ovvero il valore normale dei beni dismessi, destinati al consumo personale o familiare dell imprenditore o a finalità estranee all esercizio dell impresa (fino a 744 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

33 concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l investimento), nei casi in cui ciò comporti la revoca dell agevolazione Detassazione degli investimenti in macchinari, c.d. Tremonti-ter (art. 5 del D.L. n. 78/2009); Codice 3, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente il limite giornaliero di euro 180,76 (euro 258,23 in caso di trasferta all estero); Codice 4, l ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR); Codice 5, il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell imprenditore o destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa (art. 85, comma 2, del TUIR); Codice 6, l ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione; Codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti; Codice 9, dai contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all articolo 1, commi da 54 a 75 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile di cui all art. 27, commi 1 e 2, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR; i contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime minimi fiscale per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) devono indicare, per la parte eccedente l ammontare di euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. I soggetti che intendono aderire al regime di vantaggio, indicano detta somma algebrica per la parte che eccede l importo di euro (art. 1, comma 106, Legge 24 dicembre 2007 n. 244); Codice 10, l ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo dei beni oggetto di riallineamento, avvenuto entro la fine del terzo periodo d imposta successivo a quello di esercizio dell opzione per l applicazione dell imposta sostitutive per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili (art. 1, comma 48, della Legge n. 244/ art. 2, comma 2, del D.M. 3 marzo 2008); Codice 13, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive non imputate al conto economico, ovvero imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi di legge (artt. 86 e 88 del D.P.R. n. 917/1986). In tale ultimo caso dovrà essere indicata unicamente la differenza; Codice 15, la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), in caso di CFC (art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986); Codice 17, l intero ammontare dei costi e delle spese per beni e servizi utilizzati direttamente per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose; Codice 18, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel periodo d imposta 2014, ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell associazione a cui affluiscono (art. 99, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986); Codice 23, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinato ad investimenti ambientali (art. 6 della Legge n. 388/2000) non assoggettato a tassazione nei due esercizi precedenti, qualora i beni oggetto di investimento siano stati ceduti nel corso del periodo d imposta; Codice 26, l ammontare rideterminato dell agevolazione spettante sul bene acquisito ai sensi dell art. 5, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, qualora la certezza del diritto a percepire i contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l investimento agevolabile; Codice 29, i costi e le spese relative all attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l applicazione dell imposta sostitutiva ex art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005 (D.L. n. 69/2013); Codice 30, gli utili oggetto di agevolazione a seguito della sottoscrizione di un contratto di rete di imprese accantonati ad apposita riserva, qualora la riserva medesima sia stata utilizzata nel corso dell esercizio per scopi diversi dalla copertura di perdite, ovvero nel caso in cui sia venuta meno l adesione al contratto di rete (art. 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78/2010); Codice 33, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero, diversi da quelli di cui all art. 32, comma 3, D.L. n. 78/2010, come modificato dall art. 8, D.L. n. 70/2011 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 745

34 dalle disposizioni civilistiche, qualora il partecipante (diverso da quelli indicati all art. 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010) detenga una percentuale del patrimonio del fondo non superiore al 5%; Codice 34, i costi relativi a beni d impresa concessi in godimento all imprenditore e/o ai propri familiari, per un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento (art. 2, comma 36- quaterdecies, D.L. n. 138/2011; Codice 35, ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile (art. 102, comma 7, TUIR); Codice 37, l ammontare dei componenti negativi non imputati in conto economico nell esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo all esercizio a cui si riferisce la presente dichiarazione (circolare n. 31/E del 2013); Codice 38, l ammontare dei componenti negativi non imputati in conto economico nell esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi di imposta successivi (circolare n. 31/E del 2013); Codice 39, la plusvalenza determinata in base al valore normale dei componenti dell azienda o del complesso aziendale a seguito del trasferimento all estero che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del D.P.R. n. 917/1986). Tale ammontare non deve tenere conto della plusvalenza soggetta a tassazione separata; Codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel Quadro. Nella Colonna 49, va indicato il totale degli importi indicati nelle Colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48 del medesimo Rigo. RIGO RF32 - TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO Va indicata la somma dei Righi da RF7 a RF31. VARIAZIONI IN DIMINUZIONE RIGO RF34 - PLUSVALENZE PATRIMONIALI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA ACQUISIRE A TASSAZIONE IN QUOTE COSTANTI In Colonna 1 va indicato l intero importo delle plusvalenze che vengono sottoposte a tassazione in quote costanti, indicate nel Rigo RS2 Colonna 1, mentre in Colonna 2 deve essere indicato l importo corrispondente alle sopravvenienze attive che vengono sottoposte a tassazione in quote costanti, indicate nel Rigo RS2 Colonna 2, oltre all importo indicato in Colonna 1 (RF7). RIGO RF35 - CONTRIBUTI E LIBERALITÀ COSTITUENTI SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA ACQUISIRE A TASSAZIONE IN QUOTE COSTANTI (ART. 88, COMMA 3, LETT. B) Va indicato l ammontare complessivo dei proventi in danaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità, rateizzati in quote costanti, a partire da quello di incasso, indicato nel Rigo RS4 (Rigo RF8). RIGO RF36 - UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI PERSONE E GEIE Va indicato l ammontare degli utili, nonché l ammontare delle rivalutazioni delle partecipazioni in società di persone residenti o in GEIE residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia (RF59, in caso di perdita). RIGO RF38 - UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI PERSONE E GEIE, FORMATISI IN REGIME DI TRASPARENZA Nel Rigo RF38 va indicato l intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza. 746 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

35 L integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui all art. 14 del D.M. 23 aprile RIGO RF39 - PROVENTI DEGLI IMMOBILI DI CUI AL RIGO RF10 Va indicato l ammontare dei ricavi contabilizzati nel conto economico (es. affitto). RIGO RF40 - QUOTE DI UTILI SPETTANTI AI LAVORATORI DIPENDENTI E AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (ART. 95, COMMA 6, TUIR) Nel Rigo RF40 vanno indicate, le quote di utili dell esercizio spettanti: ai lavoratori dipendenti; e agli associati in partecipazione; con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico. RIGO RF43 - SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI NON DEDOTTI IN PRECEDENTI ESERCIZI O NON IMPUTATI A CONTO ECONOMICO Nel Rigo RF43 va indicato: in Colonna 1 il 75% delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande (art. 109 comma 5 D.P.R. n. 917/1986), diverse dalle spese per vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 95, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986); in Colonna 2 vanno indicate le spese di rappresentanza deducibili (art. 108 comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 917/ art. 1, comma 2, del D.M. 19 novembre 2008) comprensivo delle spese indicate in Colonna 1. Tali spese, da indicare anche in Colonna 3, sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, a condizione che siano considerate inerenti e congrue secondo i principi di cui al citato D.M. 19 novembre 2008; Dal periodo d imposta 2009, le spese relative ad alberghi/ristoranti sono deducibili nella misura del 75%. Si rammenta peraltro che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale sono escluse dalla nuova limitazione e che, pertanto, continuano a trovare applicazione le ordinarie regole di deducibilità: ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro ovvero 258,23 per le trasferte all estero (art. 95, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986). In relazione alle spese relative ad alberghi/ristoranti che si qualificano quali spese di rappresentanza, si precisa che le stesse sono soggette ad un doppio limite di deducibilità, in quanto: innanzitutto è applicabile il limite di deducibilità del 75%; l importo ridotto al 75%, è deducibile per le imprese, nei limiti di congruità previsti dal D.M. 19 novembre Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo. In questo caso in Colonna 2 dovranno essere indicate anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi di imposta precedenti, e non dedotte nei predetti periodi (indicate nel Rigo RS28), qualora deducibili nel presente periodo d imposta. in Colonna 3 oltre all importo della Colonna 2 va altresì indicato l importo delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate a successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 747

36 a formare il reddito dell esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR), e l importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non di rappresentanza, (art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986), diverse dalle spese per vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 95, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986). RIGO RF44 - PROVENTI NON COMPUTABILI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Vanno indicati i proventi che sono stati imputati a conto economico ma che non concorrono alla formazione del reddito d impresa (art. 91, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986): i proventi di cespiti esenti da imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. RIGO RF45 - DIFFERENZE SU CAMBI (ART. 110 COMMA 3) Nel Rigo RF45 vanno indicati gli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti anche sotto forma di obbligazioni in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell esercizio (art. 110, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986). In tale Rigo va altresì indicato, all atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale. DIFFERENZA SU CAMBI La disciplina fiscale (art. 110, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986) stabilisce che: non è prevista alcuna distinzione tra crediti e debiti immobilizzati e non; l utile o la perdita su cambi connessa con la valutazione di tutte le attività e passività in valuta al cambio della data di chiusura dell esercizio non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali. Ciò comporta che l ammontare rilevato nel Conto economico, ai fini fiscali deve essere neutralizzato operando: una variazione in diminuzione (per l utile); una variazione in aumento (per la perdita). RILEVANZA UTILI O PERDITE SU CAMBI Gli utili e le perdite su cambi, soltanto al momento del loro effettivo realizzo, assumeranno rilevanza fiscale. RIGO RF46 - PLUSVALENZE RELATIVE A PARTECIPAZIONI ESENTI (ART. 87) Nel Rigo RF46 va indicata la quota esente: delle plusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti per l applicazione della c.d. participation exemption (art. 87 del D.P.R. n. 917/1986); delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni (art. 44 del D.P.R. n. 917/1986) e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto se sussistono i requisiti per l applicazione della c.d. participation exemption (art. 87 del D.P.R. n. 917/1986); della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui all art. 87, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986. Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell art. 58 del TUIR, che ne prevede l esenzione in misura pari al 50,28% del loro ammontare. 748 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

37 IMPONIBILITÀ DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA In relazione alla riduzione dell aliquota dell IRES dal 33% al 27,5%, ed al fine di garantire l invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, è stata disposta una proporzionale rideterminazione delle percentuali di cui ai seguenti articoli del TUIR: 47, comma 1 (utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell ambito del reddito d impresa); 68, comma 3 (Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni - qualificate e non qualificate - non detenute nell ambito del reddito di impresa); 59 (utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell ambito del reddito d impresa); 58, comma 2 (Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni - qualificate e non qualificate - detenute nell ambito del reddito di impresa). La percentuale di imponibilità (e/o di deducibilità), per gli utili prodotti nel 2008 e distribuiti quindi a decorrere dal 1 gennaio 2009, è fissata al 49,72%. Con riferimento alle plusvalenze (e/o alle minusvalenze) derivanti dalla cessione di partecipazioni, la medesima percentuale del 49,72 si applica a decorrere dalle cessioni perfezionate dal 1 gennaio In tutti gli altri casi continua ad applicarsi la percentuale del 40%, inclusa l ipotesi di realizzo di plusvalenze anteriormente al 1 gennaio 2009 ma con incasso del corrispettivo successivamente a tale data. RIGO RF47 - QUOTA ESCLUSA DEGLI UTILI DISTRIBUITI Nel Rigo RF47 va indicato il 60% (in caso di utili o remunerazioni prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007) ovvero il 50,28% (in caso di utili o remunerazioni prodotti dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007): degli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti commerciali residenti (art. 73 del TUIR); degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all art. 44, comma 2, lett. a); delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve di utili nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, di cui all art. 47, comma 7, del TUIR; della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; degli utili distribuiti da soggetti esteri, non residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora si sia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non sia conseguito l effetto di localizzare reddito in tali stati o territori a decorrere dall inizio del periodo di possesso della partecipazione. Tale esclusione si applica in presenza di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti (rappresentate o meno da titoli) che possono considerarsi similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata (art. 44, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986). RIGO RF48 - UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL ART. 168-BIS Nel Rigo RF48 va indicato l importo degli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori extra- comunitari diversi da quelli individuati dalla c.d. White list, da emanare, relativi a redditi assoggettati a tassazione separata ed indicati nel quadro RM (art. 167, comma 7 del D.P.R. n. 917/1986, art. 3, comma 4 del D.M. n. 429/2001 e art. 3, comma 3 del D.M. n. 268/2006) DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 749

38 RIGO RF50 - REDDITO DETASSATO Nel Rigo RF50 va indicato: l 80% del reddito derivante dall utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, il 56% (pari al 70% dell 80%) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, l 80% del reddito derivante dall esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l armatore. Per i redditi derivanti dall attività di escursione comunque realizzata, l agevolazione si applica solo nei confronti dell armatore; il 64% (all 80% dell 80%) del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari. RIGO RF52 - SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DA STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL ART. 168-BIS Vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra- comunitari diversi da quelli individuati dalla c.d. White list, da emanare, per le quali non opera il generale regime di indeducibilità (art. 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. n. 917/1986). Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto esposto nel presente capitolo (Rigo RF29). RIGO RF55 - ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle indicate nei Righi precedenti. ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Ogni voce è identificata da un Codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l importo. In particolare, vanno indicati con il: Codice 1, gli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti; Codice 3, l importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale; Codice 4, l importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, D.P.R. n. 917/1986), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell esercizio precedente all erogazione delle prestazioni; Codice 5, le somme distribuite dal trust; Codice 6, le quote delle eccedenze pregresse delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputabili al reddito dell esercizio, di cui al Rigo RF24; 750 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

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