UNICO 2013 PF quadro RP: guida alla compilazione

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1 UNICO 2013 PF quadro RP: guida alla compilazione di Cristina Piseroni e Riccardo Rizzi (*) l2 L ADEMPIMENTO Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio da indicare in UNICO 2013 PF sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 la detrazione d imposta e` elevata dal 36 al 50%, nel limite di spesa di euro. La detrazione e` estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Da quest anno i contribuenti di eta` non inferiore a 75 e 80 anni non possono piu` ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. La detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e` stata prorogata, pertanto, in UNICO 2013 PF possono essere indicate le spese relative ai suddetti interventi sostenute nell anno Il novero degli interventi agevolabili e` stato, inoltre, ampliato alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. " Riferimenti D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10, 15, 16 e 16-bis In questo secondo intervento, vengono illustrate le modalità di compilazione delle sezioni II - VI del quadro RP. Si rimanda al numero precedente per l analisi della sezione I. GUIDA ALLA COMPILAZIONE SEZIONE II: Oneri deducibili dal reddito complessivo In questa Sezione vanno indicati tutti gli oneri deducibili dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione. Non devono essere indicati nei Righi da RP21 a RP31 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilati; gli oneri in oggetto sono indicati nel punto 129 del CUD 2013 e/ o nel punto 127 del CUD 2012 nonché nel punto 120 del CUD 2013 e/o CUD Ove negli anni successivi il contribuente riceva un rimborso degli importi indicati nei Righi seguenti per i quali ha usufruito della relativa deduzione, lo stesso sarà tenuto ad assoggettare l importo così ricevuto a tassazione separata, tramite la compilazione del Quadro RM. Il medesimo principio si applica anche all ipotesi dell utilizzo in compensazione dei crediti per contributi di cui il contribuente risulti eventualmente titolare. Rigo RP21 - Contributi previdenziali e assistenziali Nel Rigo RP21 devono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Sono deducibili anche gli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Contributi corrisposti per conto di terzi In caso di contributi corrisposti per conto di altri (es. impresa familiare), la deduzione compete unicamente alla persona per conto della quale i contributi sono stati versati, vale a dire il collaboratore. Da ciò ne deriva che il titolare dell impresa non può dedurre i contributi pagati anche per i collaboratori; infatti la quota fissa di contributo va suddivisa tra il titolare dell impresa e il collaboratore. NOVITÀ - Compilazione del Rigo RP21 A differenza delle edizioni precedenti il Rigo RP21 è suddiviso in due Colonne che devono essere compilate nel modo seguente: Colonna 1: deve essere indicato l importo dei (*) Dottori commercialisti in Bergamo PRATICA FISCALE e Professionale 14 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

2 contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) versati nell anno 2012 con il premio di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli. La deduzione dal reddito spetta unicamente per la parte di tali contributi eccedente l importo di 40 euro. Colonna 2: deve essere indicato l importo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Rigo RP22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge, con esclusione della quota di mantenimento dei figli Tra gli oneri deducibili è compreso anche l assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di divorzio, risultante da provvedimento dell autorità giudiziaria; sono indeducibili gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli. Qualora l assegno corrisposto al coniuge non contenga la specifica della parte destinata al coniuge e di quella destinata al mantenimento dei figli, l importo deducibile sarà pari al 50% dell assegno ricevuto. Non sono deducibili le somme corrisposte in un unica soluzione al coniuge separato. Nel Rigo RP22 va indicato: Colonna 1: il Codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. La mancata indicazione del Codice fiscale del coniuge comporta l indeducibilità dal reddito dell importo indicato a Colonna 2; Colonna 2: l importo complessivo degli assegni periodici corrisposti al coniuge anche se residente all estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come indicato nel provvedimento dell autorità giudiziaria. Rigo RP23 - Contributi previdenziali e assistenziali versati per addetti ai servizi domestici e familiari In tale Rigo sono da inserire, in quanto deducibili, i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l assistenza personale o familiare (es. baby-sitter e assistenza alle persone anziane). La deducibilità è consentita, nel limite massimo di 1.549,37 euro, in relazione alla quota dei contributi obbligatori, pagati nel 2012, rimasti a carico del datore di lavoro privato. Rigo RP24 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose L erogazione effettuata è deducibile fino ad un importo massimo di euro 1.032,91; tale limitazione vale anche per i contributi annuali alle comunità ebraiche. I contribuenti devono comunque conservare copia delle ricevute di versamento in c/c postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Ai fini della deducibilità dei pagamenti effettuati con carte di credito si deve conservare l estratto conto della società che gestisce la carta. Rigo RP25 - Spese mediche e di assistenza per disabili Tipologia di oneri Sono comprese in questa categoria di oneri le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute da disabili. Familiari non a carico Le spese in oggetto sono deducibili anche se sostenute per i familiari di cui all art. 433 del c.c. non fiscalmente a carico; si precisa inoltre che in base alla C.M. n. 122 del 1º giugno 1999 tali spese sono deducibili anche se intestate ad un familiare a carico, ma sostenute per un altro familiare non a carico (ad esempio coniuge a carico a cui viene intestata una fattura per spese mediche relative al padre). Rigo RP26 - Altri oneri e spese deducibili Tra gli altri oneri deducibili rientrano quei costi sostenuti dal contribuente, disciplinati dall art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, non trattati specificatamente nei punti precedenti. Righi da RP27 a RP31- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati mem- PRATICA FISCALE e Professionale 15 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

3 bri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Possono dedurre senza limiti i contributi versati nell anno d imposta, i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I Righi che si riferiscono alla riforma della previdenza complementare sono i Righi da RP27 a RP31. Il contribuente deve compilare il Rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più fondi pensione deve compilare il Rigo corrispondente a ciascun fondo. Se il contribuente ha a disposizione un CUD 2013 e/o 2012 conguagliato l aderenza del contribuente a più fondi è messa in evidenza dall indicazione della lettera A nel punto 8 della Sezione Dati generali del CUD 2013 e/o 2012 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni del CUD. Rigo RP27 - Contributi a deducibilità ordinaria In questo Rigo vanno indicate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali, sia se relative a fondi individuali considerando sia i versamenti a carico del contribuente che quelli a carico del datore di lavoro. Per i contributi negoziali, i dati sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 e/o del CUD2012 se è indicato il Codice 1 in casella 8 Previdenza complementare presente nella Sezione Dati generali del CUD 2013 e/o del CUD Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il Codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) si deve far riferimento a quanto indicato nelle annotazioni del CUD medesimo. Colonna 1: va indicato l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dal reddito imponibile di cui al punto 120 del CUD 2013 e/o del CUD Nel caso di contributi versati per i famigliari a carico (punto 127 del CUD 2013 e/o punto 125 del CUD 2012) indicare l importo di cui sopra (120 del CUD 2013 e/o del CUD 2012) diminuito di quanto versato per i famigliari a carico, tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD. Colonna 2: Ove sia stato compilato uno solo dei Righi da RP27 a RP31 nella Colonna 2 deve essere riportato l importo minore tra: importo indicato al punto 121 del CUD 2013 e/ o del CUD 2012 incrementato delle ulteriori somme versate dal contribuente alle forme pensionistiche individuali; differenza tra l importo di 5.164,57 euro e l importo di Colonna 1; Se risulta compilato il punto 127 del CUD 2013 e/ o il punto 125 del CUD 2012, che indicano la previdenza per familiari a carico, la cifra da riportare in Colonna 2 è indicata al punto 121 del CUD 2013 e/o del CUD 2012, diminuita dell importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per i familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD. Rigo RP28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione Questo Rigo è riservato ai lavoratori la cui prima occupazione è successiva al 1º gennaio 2007 ovvero a quei soggetti che alla stessa data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. La deducibilità spetta nella misura ordinaria di 5.164,57 euro. È prevista però una maggiorazione a partire dal sesto anno successivo di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari i suddetti soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto. La maggiorazione è pari alla differenza positiva tra euro ,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Colonna 1: indicare l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile di cui ai punti 120 e 123 del CUD 2013 e/o del CUD Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei Righi da RP27 a RP31, indicare il minore tra l importo dei contributi che il sostituto d imposta PRATICA FISCALE e Professionale 16 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

4 non ha escluso dall imponibile di cui al punto 121 del CUD 2013 e e/o del CUD 2012 e la differenza tra 5.164,57 e l importo indicato in Colonna 1. La presenza di contributi versati da lavoratori di prima occupazione è evidenziata dall indicazione del Codice 3 nella casella 8 Previdenza complementare presente nella Sezione Dati generali del CUD 2013 e/o 2012; in tal caso i dati da indicare sono riportati ai punti 120 e 121 del CUD 2013 e/o del CUD Se, invece, nella casella 8 è riportato il Codice A per la compilazione di tale Rigo si deve fare riferimento alle annotazioni al CUD 2013 e/o del CUD Rigo RP29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario Vanno indicati i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. La presenza di contributi versati a fondi in squilibrio finanziario è evidenziata dall indicazione del Codice 2 nella casella 8 Previdenza complementare presente nella Sezione Dati generali del CUD 2013 e/o Se, invece, nella casella 8 è riportato il Codice A per la compilazione di tale Rigo si deve fare riferimento alle annotazioni al CUD 2013 e/o al CUD Rigo RP30 - Contributi versati per familiari a carico Il Rigo RP30 è riservato all indicazione delle somme versate per i familiari fiscalmente a carico, ossia per coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Se il soggetto fiscalmente a carico non ha fruito della deduzione per previdenza complementare, in quanto non ha percepito redditi o ha posseduto un reddito per il quale la detrazione prevista per tale tipologia di reddito azzera l imposta lorda, il contribuente indica in tale Rigo solo la parte dei contributi che non ha trovato capienza nel reddito del familiare fiscalmente a carico. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro (punto 127 del CUD 2013 e/o Punto 125 del CUD 2012) va indicato: Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile, desumibile dalle annotazioni nel CUD 2013 e/o nel CUD Colonna 2: Se è stato compilato uno solo dei Righi da RP27 a RP31, va indicato il minore tra l importo dei contributi che il sostituto d imposta non ha escluso dall imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD 2013 e/o CUD 2012 e la differenza fra 5.164,57 e l importo indicato in Colonna 1. Rigo RP31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici Il Rigo RP31 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari. Per tali soggetti l importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo comprensivo dei redditi da fabbricati assoggettati alla cedolare secca e, comunque, a 5.164,57 euro, al netto dell importo già escluso dal sostituto d imposta. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può inoltre superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione. Rigo RP 32 - Totale oneri deducibili Riportare la somma degli oneri deducibili di cui ai Righi da RP21 a RP26, nelle Colonne 2 dei Righi da RP27 a RP30 e nella Colonna 3 del Rigo RP31. L importo del Rigo RP32 va riportato al Rigo RN3. SEZIONE III A: Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione 41, 36 o 50% Righi da R41 a RP50 - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%, del 41% o 50% Al contribuente è riconosciuta la possibilità di detrarre dall imposta lorda IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare, le spese per intervento di recupero edilizio sostenute nel periodo d imposta oggetto di dichiarazione. Tale detrazione è da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. PRATICA FISCALE e Professionale 17 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

5 Percentuale della detrazione Limite di spesa in euro Rate annuali di pari importo Misura della detrazione /01/06-30/09/06 01/10/06-25/06/12 26/06/12-31/12/12 36% 41% 36% 50% , , , Per persona e per singola unita` immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero Per singola unita` immobiliare. Nel caso di piu` soggetti aventi diritto alla detrazione il limite di spesa va ripartito tra gli stessi La detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico sostenute dal 2003 al 2006; le spese sostenute dal 2007 non risultano beneficiare della detrazione in esame. La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di: euro ,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e La detrazione deve essere stata ripartita in 5 o 10 rate di pari importo e la scelta del numero di rate non è modificabile. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Per le spese sostenute nel 2012 si avrà diritto all agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo. annuali, è calcolata sul 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione. Si ricorda che la detrazione spetta nella misura: del 50%, se le spese per l acquisto dell immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012; del 36%, se il rogito avviene a partire dal 1º gennaio Con riferimento agli anni passati la detrazione spetta se il rogito è avvenuto negli anni dal 2002 al 2005 o dal 1º ottobre 2006 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006; del 41% se il rogito è avvenuto dal 1º gennaio 2006 al 30 settembre Il limite massimo di spesa è di: euro nel caso in cui le spese per l acquisto dell immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012; euro nel caso in cui l acquisto o l assegnazione sia avvenuto nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 25 giugno 2012 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1º gennaio 2008 o negli anni dal 2003 al 2006 e relativo ad unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ma entro il 31 dicembre 2006; ,53 euro nel caso di acquisto o assegnazione avvenuta entro il 30 giugno 2003 e relativo ad unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell anno in cui viene stipulato il rogito l ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Edifici ristrutturati La detrazione d imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. In tal caso, la detrazione, ripartibile in 10 quote Tipologia di intervento Le spese sostenute devono riguardare interventi: manutenzione ordinaria solo sulle parti comuni di edifici residenziali; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione di barriere architettoniche (attenzione per queste spese non si può usufruire PRATICA FISCALE e Professionale 18 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

6 contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie); opere finalizzate alla cablatura degli edifici; opere finalizzate al contenimento dell inquinamento acustico; opere finalizzate al risparmio energetico; opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica; interventi di messa a norma degli edifici; alle opere interne; opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; opere finalizzate alla prevenzione d infortuni domestici; alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà del comune; manutenzione e salvaguardia dei boschi; interventi di bonifica dall amianto sulle unità immobiliari a carattere residenziale. A partire dall anno 2012 si può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d emergenza. Altre spese detraibili Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano anche quelle sostenute per: progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; perizie ed i sopraluoghi; IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni, denunce di inizio lavori; oneri di urbanizzazione; altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998; redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statistica del patrimonio edilizio; per l eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità; per l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, quali ad esempio l installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferiate e antifurto; per l esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (esempio: sostituzione del tubo del gas non funzionante). Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali sia di nuova realizzazione che già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. Condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni Per poter fruire della detrazione di cui sopra è necessario che: il pagamento delle spese sostenute sia effettuato mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il Codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato; in dichiarazione dei redditi vengano indicati: i dati catastali identificativi dell immobile, gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo (es. contratto d affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2012 nella causale del bonifico va indicato l art. 16-bis del TUIR. Documentazione Il contribuente deve predisporre la seguente documentazione che deve essere mostrata in caso di richiesta da parte di Autorità preposte: abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) ovvero se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo dichiarazione sostitutiva di atto di PRATICA FISCALE e Professionale 19 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

7 notorietà, resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili; domanda di accatastamento nel caso di immobili non ancora censiti; ricevute di pagamento dell ICI/IMU, se dovuta; in caso di edifici residenziali, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavori eseguiti dal detentore se diverso da familiari conviventi; comunicazione di inizio lavori alla ASL, se obbligatoria; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Pluralità di soggetti In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione e in presenza sul bonifico bancario di un solo Codice fiscale corrispondente al soggetto che ha effettuato la comunicazione al Centro Operativo, la detrazione è riconosciuta a tutti i soggetti purché nella dichiarazione dei redditi il soggetto in questione indichi il Codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. Pagamenti a cavallo di due anni In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione; ai fini della detrazione le spese devono essere imputate all anno nel corso del quale sono state sostenute. Decesso del contribuente In caso di decesso del contribuente avente diritto alla detrazione, la stessa si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell immobile. Vendita o donazione A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita o donazione dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione spettano, salvo diverso accodo delle parti, all acquirente persona fisica o donatario. Inquilino o comodatario L inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano. I Righi da RP41 a RP47 devono essere compilati per le spese sostenute dal contribuente dal 2003 al Colonna 1 Va indicato l anno in cui sono state sostenute le spese. Colonna 2 La Colonna 2 va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o In tal caso dev essere indicato uno dei seguenti Codici: 1: se le spese sono relative a fatture emesse dal 1º gennaio al 30 settembre 2006; 2: se le spese sono relative a fatture emesse dal 1º ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1º gennaio 2006 e spese sostenute dal 1º gennaio al 25 giugno 2012; 3: se le spese sono sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre Colonna 3 In Colonna 3 dev essere indicato: il Codice fiscale del condominio in caso di interventi su parti comuni; il Codice fiscale della società o dell ente in caso di interventi sostenuti da parte dei soggetti di cui all art. 5 del TUIR; in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati dev essere indicato il Codice fiscale dell impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori; il Codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al centro operativo di Pescara, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio Il Codice fiscale non dev essere riportato se la comunicazione è effettuata dal dichiarante. Negli altri casi la Colonna 3 non dev essere compilata. PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

8 Colonna 4 La Colonna 4 deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte; indicare: il Codice 1: nel caso di spese sostenute dal 2003 al 2012 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno; il Codice 2: nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003; il Codice 3: nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi per le spese sostenute dal 2003 al 2006; il Codice 4: nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre Le Colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari) sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, hanno rideterminato negli anni dal 2008 al 2011, il numero delle rate. Colonna 5 La Colonna 5 è riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari di seguito descritte, indicare: il Codice 1: nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che, avendo un età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate; il Codice 2: nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell anno 2010 o 2011 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate; il Codice 3: nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell anno 2010 o 2011 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate; il Codice 4: nel caso in cui nell anno 2011 o 2012, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che aveva ripartito in 10 rate e, pertanto, non rientra in uno dei casi precedenti (Codici 1 e 3). Colonna 6 In Colonna 6 deve essere indicato l anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la Colonna 5 indicando i Codici 2o3equindi si trova in uno dei casi in cui si prevede la doppia rideterminazione deve indicare in questa Colonna l anno della prima rideterminazione. Colonna 7 In Colonna 7 deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell anno di sostenimento della spesa. Colonna 8 In Colonna 8 va compilata la casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) indicando il numero della rata che si utilizza nel Ad esempio se una spesa è stata sostenuta nel 2003 e si è scelto di ripartire la spesa in 10 rate, bisogna contraddistinguerla con il numero 10 e indicare il numero 10. Colonna 9 In Colonna 9 va indicato l importo di ogni rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l ammontare della spesa sostenuta per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella Colonna 8. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata dev essere determinata con riferimento al 25% del prezzo di acquisto. Colonna 10 La Colonna 10 va compilata soltanto in caso di interventi iniziati a partire dal In Colonna 10 va indicato un numero progressivo identificativo dell immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Tale numero dev essere riportato nella Colonna 1 della Sezione III-B nel Rigo dove si riportano i dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione. Rigo RP48 - Totale delle spese sul quale determinare la detrazione del 41% Nel Rigo presente Rigo va indicata la somma delle spese sul quale determinare la detrazione del 41%. Nel Rigo RP48 va indicata la somma dei Righi da RP41 a RP47 nei quali risulta compilata la Colonna 2 con il Codice 1. PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

9 Su tale somma si determina la detrazione del 41% che va riportata nel Rigo RN16. Rigo RP49 - Totale delle spese sul quale determinare la detrazione del 36% Nel Rigo presente Rigo va indicata la somma delle spese sul quale determinare la detrazione del 36%. Nel Rigo RP49 va indicata la somma dei Righi da RP41 a RP47 nei quali non risulta compilata la Colonna 2 ovvero risulta compilata la Colonna 2 con il Codice 2. Sulla tale somma si determina la detrazione del 36% che va riportata nel Rigo RN17. Righi da RP51 a RP53 - Dati catastali identificativi dell immobile I Righi vanno compilati con l indicazione dei dati catastali identificativi dell immobile oggetto di intervento edilizio iniziati dopo il 14 maggio 2011, per i quali non è stata presentata la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Se i Righi disponibili non sono sufficienti va compilato un Quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra del modello. NOVITÀ - Rigo RP50 - Totale delle spese sul quale determinare la detrazione del 50% Nel presente Rigo va indicata la somma delle spese sul quale determinare la detrazione del 50%. Nel Rigo RP50 va indicata la somma dei Righi da RP41 a RP47 nei quali risulta compilata la Colonna 2 con il Codice 3. Sulla tale somma si determina la detrazione del 50% che va riportata nel Rigo RN18. SEZIONE III B: Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% La Sezione III B è stata introdotta a seguito dell abolizione dell obbligo di presentazione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara ad opera del D.L. n. 70/2011 entrato in vigore il 14 maggio In questa Sezione vanno inseriti: i dati catastali identificativi dell immobile; gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo (ad es. contratto d affitto) se i lavori sono effettuati dal detentore; gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. La Sezione dev essere compilata nella dichiarazione dei redditi in cui è stata sostenuta la spesa o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate della detrazione. Colonna 1 In Colonna 1 dev essere riportato il numero progressivo che identifica l immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella casella 10 della Sezione III-A. Nella presente Sezione va compilato un solo Rigo per ogni immobile. Pertanto, qualora siano stati eseguiti più interventi sul medesimo immobile nella presente Sezione va comunque compilato un solo Rigo. Colonna 2 La casella di Colonna 2 va barrata nei seguenti casi: interventi effettuati su parti comuni condominiali per i quali le informazioni relative ai dati catastali dell immobile andranno comunicati dall amministratore di condominio nel Quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. In questo caso non vanno compilate le successive Colonne; interventi iniziati dal 1º gennaio 2011 al 13 maggio 2011 per i quali il contribuente ha provveduto ad inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o, comunque, non si è fruito della detrazione del 36%. Colonna 3 In Colonna 3 va riportato il Codice catastale del Comune dove è situata l unità immobiliare. Colonna 4 In Colonna 4 va indicata la lettera: T se l immobile è censito nel catasto terreni; U se l immobile è censito nel catasto edilizio urbano. PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

10 Colonna 5 In Colonna 5 va indicata la lettera: I se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare); P se si tratta di porzione di immobile. Colonna 6 In Colonna 6 va indicata la Sezione Urbana oppure per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare il Comune Catastale. Colonna 7 In Colonna 7 va riportato il numero di foglio indicato nel documento catastale. Colonna 8 In Colonna 8 va riportato il numero di particella indicato nel documento catastale. Colonna 9 In Colonna 9 va riportato il numero di subalterno indicato nel documento catastale. Rigo RP54 - Altri dati Il Rigo RP54 va compilato: con l indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato qualora i lavori per interventi di recupero edilizio siano stati effettuati dal conduttore o comodatario; con l indicazione degli estremi della domanda di accatastamento qualora l immobile non risulti ancora censito al momento di presentazione della dichiarazione. Colonna 1 In Colonna 1 dev essere riportato il numero progressivo che identifica l immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella casella 10 della Sezione III-A. Nella presente Sezione va compilato un solo Rigo per ogni immobile. Pertanto, qualora siano stati eseguiti più interventi sul medesimo immobile nella presente Sezione va comunque compilato un solo Rigo. Colonna 2 La casella di Colonna 2 va barrata per: interventi effettuati su parti comuni condominiali per i quali le informazioni relative ai dati catastali dell immobile andranno comunicati dall amministratore di condominio nel Quadro AC della propria dichiarazione dei redditi; interventi iniziati dal 1º gennaio 2011 al 13 maggio 2011 per i quali il contribuente ha provveduto ad inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o, comunque, non si è fruito della detrazione del 36%. Se si barra la casella di Colonna 2 le successive Colonne non vanno compilate. Colonna 3 In Colonna 3 va riportata la data di registrazione del contratto di locazione o comodato. Colonna 4 In Colonna 4 va riportato il numero di serie della registrazione: 3, 3A o 3B: se il contratto è stato registrato presso un Ufficio dell Agenzia delle Entrate; 3P: se il contratto è stato registrato telematicamente tramite Siria e Iris; 3T: se il contratto è stato registrato telematicamente tramite altre applicazioni. Colonna 5 In Colonna 5 va riportato il numero e l eventuale sottonumero di registrazione del contratto. Colonna 6 In Colonna 6 va riportato il Codice identificativo dell Ufficio dell Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto. Colonna 7 In Colonna 7 va indicata la data di presentazione della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti al momento della presentazione della dichiarazione. Colonna 8 In Colonna 8 va indicato il numero della domanda di accatastamento. Colonna 9 In Colonna 9 va indicata la sigla della provincia in cui è situato l Ufficio Provinciale dell Agenzia del Territorio oppure dal 1º dicembre 2012, l Ufficio dell Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda. SEZIONE IV: Spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali è riconosciuta la detrazione d imposta del 55% In questa Sezione vanno indicate le spese soste- PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

11 nute nell anno 2012 e/o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per le quali spetta una detrazione d imposta del 55%. Tipologie di interventi Le tipologie di interventi previste sono: riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sull involucro di edifici esistenti; installazione di pannelli solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell immobile. Soggetti che possono usufruire della detrazione Le persone fisiche titolari di un diritto reale sull immobile (proprietà o altro), i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, chi detiene l immobile in comodato. Hanno diritto alla detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto d intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori (le fatture e i bonifici devono essere a loro intestati). L agevolazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico I benefici consistono in una detrazione d imposta del 55% delle spese sostenute da ripartire in quote di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato e per unità immobiliare. NOVITA : L art. 11, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto la proroga della detrazione del 55% anche alle spese sostenute entro il 30 giugno A differenza di quanto previsto per il biennio , le spese sostenute negli anni 2011, 2012 devono essere ripartite in 10 rate di pari importo. Anno di sostenimento delle spese agevolabili Numero di rate in cui ripartire la detrazione Possibilita` di scelta tra un minimo di tre rate e un massimo di 10 Obbligatoriamente 5 Obbligatoriamente 10 TIPO DI INTERVENTO Riqualificazione energetica di edifici esistenti Involucro edifici (pareti, finestre compresi gli infissi su edifici gia` esistenti) Installazione di pannelli solari Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione) DETRAZIONE MASSIMA euro (55% di ,18) euro (55% di ,90) euro (55% di ,90) euro (55% di , 45) Per gli interventi realizzati a partire dal 2008 che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Si ha diritto alla detrazione anche nell ipotesi in cui i lavori di riqualificazione energetica vengano finanziati tramite la stipula di un contratto di leasing. La detrazione risulta spettare al contribuente utilizzatore e deve essere calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing a nulla rilevando i relativi canoni di leasing. Divieto di cumulo con altre agevolazioni La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (ad esempio con la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Variazione di titolarità dell immobile In caso di variazione di titolarità dell immobile durante il periodo di godimento dell agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono a titolo oneroso o gratuito la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso (ad es. vendita o donazione dell immobile). Tramite l introduzione dell articolo 16-bis al testo del TUIR, in presenza di cessione dell immobile (a titolo oneroso, gratuito o permuta) la quota di detrazione non ancora utilizzata può rimanere in capo al cedente ove le parti prevedano specificamente tale possibilità nell atto di vendita. Ove, invece, a seguito della cessione di una quota dell immobile il nuovo proprietario non assuma la PRATICA FISCALE e Professionale 24 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

12 piena proprietà dell immobile, le quote residue della detrazione permangono in capo al cedente. In caso di decesso dell avente diritto la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell anno Condizioni necessarie per poter fruire della detrazione Per poter fruire della suddetta agevolazione il contribuente deve: acquisire la fattura relativa all intervento effettuato. Per le fatture emesse a partire dal 14 maggio 2011 non è più necessaria la separata indicazione del costo della manodopera utilizzata; documentare il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il Codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; acquisire l asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kw l asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Interventi di sostituzione di finestre e installazione di pannelli solari Per gli interventi realizzati dal 1º gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, e per l installazione di pannelli solari non occorre più presentare l attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. Dal 15 agosto 2009 la presentazione dell attestato di qualificazione energetica non risulta più richiesto per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. acquisire dal tecnico abilitato la scheda informativa sugli interventi realizzati che deve contenere: i dati identificati del soggetto che ha sostenuto le spese dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali e l importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal 2008, la scheda descrittiva dell intervento può essere compilata e trasmessa direttamente da chi sostiene la spesa. La scheda informativa, insieme ai dati contenuti nell attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere stata trasmessa telematicamente all ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori. La trasmissione deve avvenire attraverso il sito ottenendo la ricevuta informatica. Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall ENEA, la documentazione può essere inviata in copia entro novanta giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301, Santa Maria di Galeria (Roma), con riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. Il contribuente può rettificare, anche successivamente al termine dei 90 giorni, gli eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. La comunicazione rettificativa, tuttavia, può essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Per fruire di questa agevolazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Comunicazione all Agenzia delle Entrate La comunicazione in esame deve essere inviata, in via telematica, all Agenzia esclusivamente PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

13 per i lavori che proseguono oltre il periodo d imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori vengono terminati; in particolare si evidenzia che: deve essere presentato un modello per ciascun periodo d imposta. Pertanto nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi di imposta si risulta tenuti a inviare un modello in riferimento a ogni singolo periodo; non si è tenuti all invio del modello nell ipotesi in cui nel periodo d imposta cui la comunicazione si riferisce non siano state sostenute spese; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, ossia entro il 31 marzo Tale comunicazione non risulta in alcun modo sostitutiva della comunicazione da trasmettere all ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori; Righi da RP61 a 64 - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Colonna 1 - Tipo di intervento: in detta Colonna va indicato uno dei seguenti Codici che identifica l intervento effettuato: 1 - Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti 2 - Interventi sull involucro di edifici esistenti 3 - Installazione di pannelli solari 4 - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Rigo RP65 - Totale In questo Rigo va riportata la somma degli importi di Colonna 8 dei Righi da RP61 a RP64. Su questa somma si determina la detrazione del 55% da indicare al Rigo RN19. SEZIONE V: Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione Rigo RP71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Questo Rigo va compilato dai titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale. Misura della detrazione L entità della detrazione d imposta, secondo i rispettivi casi, risulta essere la seguente: Per il caso individuato dal Codice 1 la detrazione spetta nella misura di: 300 euro se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 150 euro se il reddito complessivo risulta superiore a ,71 euro, ma non a ,41 euro. Per il caso individuato dal Codice 2 la detrazione spetta nella misura di: 495,80 euro se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 247,90 euro se il reddito complessivo risulta superiore a ,71 euro, ma non a ,41 euro. Per il caso individuato dal Codice 3 la detrazione spetta nella misura di: 991,60 euro se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 495,80 euro nel caso in cui il reddito complessivo superi ,71 euro non spetta alcuna detrazione. L importo della detrazione spettante, da indicare nel Rigo RN14, Colonna 1, va determinato in base al reddito complessivo incrementato degli eventuali redditi di locazione assoggettati all istituto della cedolare secca, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in Colonna 2 ed alla percentuale indicata in Colonna 3. Colonna 1 In Colonna 1 va indicato uno dei seguenti Codici in base alle detrazione di cui si intende fruire: 1. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 2. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale 3. Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l abitazione principale Colonna 2 In Colonna 2 si deve indicare il numero dei giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Colonna 3 In Colonna 3 si deve indicare la percentuale di PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

14 spettanza della detrazione scelta, indicando 100 se il contratto risulta stipulato da un unico soggetto. Nel caso in cui il contratto sia cointestato a più soggetti la percentuale di spettanza della detrazione va ripartita tra gli stessi. Nel caso, ad esempio, di due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dovranno indicare in Colonna 3 il 50% a testa. Nel caso in cui nel corso dell anno la percentuale di spettanza sia variata occorre compilare per ognuna di esse un Rigo RP71, utilizzando un nuovo modello. La somma dei giorni indicati nella Colonna 2 dei diversi Righi non potrà risultare superiore a 365. Rigo RP72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro Il diritto alla detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Sono esclusi dalla detrazione in oggetto i percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ad esempio: collaborazione coordinata e continuativa). Se nel periodo di spettanza della detrazione cessa la qualifica di lavoratore dipendente, il contribuente perde il diritto alla detrazione dal periodo d imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Misura della detrazione La detrazione d imposta è di: 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i ,71 euro; 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore ai ,71 euro ma inferiore a ,41 euro. Se il reddito complessivo è superiore a euro ,41 non spetta nessuna detrazione. Alla determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini di tale agevolazione devono essere fatti concorrere anche gli eventuali redditi di locazione assoggettati alla cedolare secca. Colonna 1 Indicare il numero dei giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Colonna 2 Indicare la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è intestato a più soggetti. In tale caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli possessori della qualifica di lavoratori dipendenti. Occorre indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto. SEZIONE VI: Dati per fruire altre detrazioni Rigo RP81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida Rigo RP82 - Spese per l acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer Rigo RP83 - Altre detrazioni PRATICA FISCALE e Professionale 27 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

15 ESEMPIO n. 1 RIGO RP28: Lavoratori di prima occupazione - DEDUCIBILITA` CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COM- PLEMENTARE DA PARTE DEI LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE I lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1º gennaio 2007 possono portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati per un importo massimo annuo di 7.746,86 euro (5.164, ,29), fino a concorrenza dell importo risultante dalla differenza tra ,85 euro e i contributi versati nei cinque anni. Le modalità di fruizione di tale possibilità sono state illustrate con Circolare 27 dicembre 2011, n. 131/E. Contributi versati alla forma di previdenza integrativa nei primi cinque anni: euro Plafond contributi riportabili nei 20 anni successivi: , =15.822,85 euro Contributi versati nei 5 anni successivi: anno contribuzione Contributi versati , Utilizzo del Plafond 835, , , ,43 Plafond residuo , , , , ,41 Per gli anni: 2014: il contribuente potrà portare in deduzione l intero importo dei contributi in quanto inferiore a 5.164, 57 euro. Tale deduzione non comporta alcun utilizzo del plafond disponibile, che può essere riportato per gli anni successivi; 2013, 2015, 2017: il contribuente potrà portare in deduzione l intero importo dei contributi in quanto sebbene superiore a 5.164,57euro questi risulta inferiore al limite di 7.746,86euro e vi è presenza di plafond disponibile; 2016: il contribuente può portare in deduzione solamente l importo massimo di 7.746,86 euro, l eccedenza risulta indeducibile e non deve essere imputata al plafond residuo. Ove il contribuente nei 20 anni successivi ai primi 5 non abbia utilizzato interamente il plafond a sua disposizione, tale eccedenza non potrà più essere riportata e quindi verrà persa. ESEMPIO n. 2 RIGHI da RP41 a RP50: Spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 36, 41% o 50% PROSECUZIONE DI UN INTERVENTO INIZIATO IN ANNI PRECEDENTI Nel caso in cui l importo delle spese sostenute nel 2012 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, l importo da indicare nella Colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra il limite massimo di spesa e quanto speso dal contribuente, in merito allo stesso intervento, in anni precedenti. Spese sostenute in prosecuzione nel 2011: euro Spese sostenute in prosecuzione dal 1/1/2012 al 25/06/2012: Spese sostenute in prosecuzione dal 26/06/2012 al 31/12/2012: Il limite massimo di spesa è di: euro per le spese sostenute sino al 25/06/ euro per le spese sostenute dal 27/12/2012 al 31/12/2012 Pertanto, nell esempio in questione il contribuente potrà detrarre: il 36% di euro di spese in 10 anni a partire dal 2011 il 36% di euro di spese in 10 anni a partire dal 2012 per le spese sostenute fino al 25/06/2012, infatti fino a tale data il limite di spesa è di euro il 50% di euro di spese in 10 anni a partire dal 2012 per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2012. Qualora il contribuente abbia proseguito l intervento di recupero durante il 2013 avrà diritto di detrarre il 50% delle spese fino al limite massimo di euro a condizione che dette spese vengano sostenute entro il 30/06/2013. PRATICA FISCALE e Professionale 28 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

16 ESEMPIO n. 3 RIGO RP71: Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Si consideri che la detrazione spetti al 50% per un periodo di 120 giorni eal100% per i rimanenti 245 giorni. Occorre in questo caso compilare due Righi RP71 utilizzando due modelli (numerando la casella in alto a destra del Quadro Mod. N). Se si ipotizza che il reddito complessivo di cui al Rigo RN1 col. 1 sia ,00: La detrazione spetta per un importo pari a 247,90 a cui si applica la percentuale di detrazione così calcolata: Calcolo percentuale media Detrazione spettante al 50% per un periodo di 120 giorni e detrazione spettante al 100% per i rimanenti 245 giorni. (50 x 120) + (100 x 245)/ = 83,56 percentuale media. 247,90*83,56% = 207,14 PRATICA FISCALE e Professionale 29 n. 27 dell 8 LUGLIO 2013

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