DIRITTO DI PROTEZIONE DEGLI ADULTI MODELLO DI CONTRATTO DI ACCOGLIENZA
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- Basilio Bartoli
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1 DIRITTO DI PROTEZIONE DEGLI ADULTI MODELLO DI CONTRATTO DI ACCOGLIENZA RESPONSABILE: SETTORE SPECIALIZZATO PERSONE ANZIANE STATO: AUTUNNO 2012 CURAVIVA Svizzera Zieglerstrasse Berna 14 telefono +41 (0)
2 Gentili signore, egregi signori, già nel 2007 il settore specializzato persone anziane di CURAVIVA Svizzera ha adeguato il contratto di accoglienza esistente a diverse novazioni. Il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, approvato dal Parlamento nel corso dell'estate 2008, come pure il controlling delle cure infermieristiche da parte delle assicurazioni malattia ci hanno indotto ad adattare nuovamente il modello di contratto. Pure con gli ultimi adattamenti il contratto di accoglienza di CURAVIVA Svizzera costituisce unicamente una proposta con varianti di attuazione. Il responsabile dell'istituto deve adattare la proposta di CURAVIVA per un contratto di accoglienza alle caratteristiche specifiche cantonali e dell'istituto. In particolare il disbrigo amministrativo e finanziario del nuovo finanziamento delle cure può essere disciplinato diversamente a livello cantonale e dei comuni. All'indirizzo info@curaviva.ch siamo volentieri a disposizione in ogni momento per ragguagli. CURAVIVA Svizzera Settore specializzato Persone anziane
3 CONTRATTO DI ACCOGLIENZA (MODELLO) tra Nome dell istituto (in seguito denominato istituto) e 1. residente Nome, cognome nato/a il: 2. Partner Nome, cognome nato/a il: (di seguito denominato/a il residente) Se il residente dovesse essere incapace di discernimento, per la stipulazione del presente contratto come pure in seguito per i diritti e obblighi derivanti dal contratto le seguenti persone hanno il diritto di rappresentanza: Nome, cognome a) la persona indicata in un mandato precauzionale b) il coniuge o il partner registrato c) la persona con cui il residente ha tenuto un'economia domestica comune e che offre regolarmente e personalmente assistenza. d) il curatore con approvazione scritta dell'autorità di protezione degli adulti A partire dal (GG/MM/AAAA) il residente occuperà una camera singola-/a due letti/per coniugi (n..) presso l'istituto, edificio.. (in seguito denominato abitazione ): camera singola camera a due letti camera matrimoniale ammobiliata non ammobiliata letto di cura, comodino locale cantina locale soffitta/sottotetto con doccia senza doccia con bagno senza bagno Altro
4 L'abitazione viene consegnata in buono stato e pulita. Eventuali difetti vengono documentati per scritto. Il residente può utilizzare in comune tutti i locali di soggiorno e per il tempo libero. 1. In caso di coniugi dovrà essere stipulato un contratto comune e solidale. Il contratto deve menzionare entrambi i partner. Affinché il contratto acquisti validità, il medesimo deve inoltre essere firmato da entrambi i partner - ciò che vale pure per la disdetta del contratto. Al momento dell'ammissione all'istituto il residente riceverà le chiavi seguenti: chiavi n Per queste ultime sarà emessa una ricevuta separata. In caso di smarrimento di una chiave l'istituto è autorizzato a sostituire o a far modificare la serratura a spese del residente. 2. Il residente rispettivamente il suo rappresentante versa la retta di accoglienza per il settore alberghiero secondo il listino prezzi rispettivamente l'ordinamento tariffale dell'istituto. Tale retta comprende quanto segue: vitto: tre pasti principali al giorno; secondo il bisogno rispettivamente secondo prescrizione medica alimentazione speciale o dietetica. sostituzione della biancheria da letto e degli asciugamani secondo il piano pulizia dell'abitazione del residente da parte del personale della casa Altro 3. Il residente rispettivamente il suo rappresentante versa per le cure la retta secondo il listino prezzi rispettivamente l'ordinamento tariffale. Il residente è autorizzato a richiedere al proprio assicuratore malattia il contributo ai costi di cura stabilito dal Consiglio federale (articolo 7a OPre). L'importo di autofinanziamento del residente ammonta al massimo al 20 per cento del contributo alle cure più elevato stabilito dal Consiglio federale. Se del caso per quest'ultimo e per la franchigia e la partecipazione ai costi a carico del residente, quest'ultimo può far capo alle prestazioni complementari. Agli ulteriori costi di cura non coperti si applica il finanziamento residuo disciplinato a livello cantonale (vi sono differenze cantonali, a seconda se tali costi non coperti vengono versati direttamente dal comune/cantone al fornitore di prestazioni o al residente). 4. Per prestazioni delle cure acute e di transizione l'istituto fattura di volta in volta la quota parte da finanziare direttamente sia al Comune sia all'assicuratore malattie del residente, conformemente all'articolo 7b capoverso 2 OPre. 5. Il residente rispettivamente il/la rappresentante paga le spese private come pure le prestazioni, ad esempio lavare, stirare o lavare a secco degli effetti personali che non vengono remunerati con la retta dell'istituto e la retta delle cure, separatamente secondo le spese effettive (cfr. listino prezzi rispettivamente ordinamento tariffale).
5 6. Nel listino prezzi rispettivamente nell'ordinamento tariffale, che costituisce parte integrante del presente contratto, sono elencati nel dettaglio gli importi della retta di accoglienza, della retta per le cure e pure delle spese private. L'istituto è tenuto a emettere la fattura al residente secondo tali posizioni e in modo dettagliato. 7. Nell'abitazione l'istituto mette a disposizione possibilità di allacciamento per telefono, radio e televisione. Il residente stesso è responsabile degli apparecchi e della relativa installazione, della notifica e dei canoni. 8. I costi per le rette di accoglienza e per le cure come pure le spese private vengono fatturati mensilmente. Se il residente ritarda il pagamento di tali spese, è tenuto/a a versare un interesse di mora del... % al mese. Dopo il 3 sollecito (al più presto però dopo 90 giorni) l'istituto è autorizzato a disdire il contratto immediatamente e senza osservare il termine di un mese. 9. Prima dell'ammissione all'istituto il residente deve depositare l'importo di CHF... (importo massimo: 30 giorni di retta di accoglienza mediante bonifico o versamento su un conto bancario). A tale scopo l'istituto gestisce un conto particolare. Il deposito versato godrà di un interesse annuo usuale sul mercato, a cui si aggiunge l'interesse composto. Il residente dà il suo consenso a che alla fine del contratto di accoglienza i suoi obblighi ancora scoperti saranno compensati con il deposito. Al termine del contratto di accoglienza l'importo del deposito sarà versato agli aventi diritto. 10. Il residente può effettuare rinnovamenti e modifiche all'abitazione unicamente d'intesa con la direzione dell'istituto, senza poter vantare pretese per un eventuale plusvalore. Il residente tiene l'abitazione con cura. 11. Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato e non si estingue in particolare nel caso in cui dovesse insorgere un'incapacità di discernimento o di agire. Esso può essere sciolto per scritto da entrambe le parti, osservando un termine di un mese per la fine di ogni mese. In caso di incapacità di discernimento la disdetta deve avvenire tramite la persona autorizzata a rappresentare il residente. 12. In caso di decesso del residente, il contratto di accoglienza termina dopo lo sgombero della camera, al più tardi però a 30 giorni dal decesso. Durante tale periodo gli eredi del residente devono versare unicamente la retta di accoglienza, dedotti i costi per il vitto. Il residente provvederà a che gli eredi procedano allo sgombero dell'abitazione. Se gli eredi non ottemperano a tale obbligo, l'istituto è autorizzato a procedere allo sgombero dell'abitazione a spese degli eredi del residente e a depositare tutti gli oggetti del defunto /della defunta a spese degli eredi. 13. Durante una degenza ospedaliera o di cura del residente viene fatturata solamente la retta di accoglienza, dedotti i costi per il vitto. La giornata di ammissione e di dimissione sarà però fatturata integralmente al residente. 14. Se il residente è assente per oltre due giorni a causa di vacanze o visite ai famigliari, a partire dal terzo giorno esso/essa deve versare unicamente la retta di accoglienza, dedotte le spese per il vitto, a condizione che l'assenza sia stata comunicata all'istituto con almeno tre giorni di anticipo. 15. Modifiche della retta d'istituto e della retta per le cure vanno notificate e motivate al residente per scritto osservando il termine di disdetta pattuito per contratto.
6 Se dovesse rendersi necessaria una nuova classificazione sulla base di una prescrizione scritta del medico, la retta per le cure sarà immediatamente adattata ai sensi dell'ordinamento tariffario. 16. L'istituto s'impegna a restringere la libertà d'azione del residente incapace di discernimento unicamente se misure meno restrittive non sono sufficienti o se a priori appaiono insufficienti e tali misure sono atte a impedire un pericolo serio per la vita o l'integrità fisica del residente o di terzi o ad allontanare un disturbo grave della vita comunitaria dell'istituto. Prima di procedere alla restrizione della libertà di movimento, il provvedimento sarà spiegato al residente e al rappresentante determinante, e messo a verbale. Il verbale contiene pure lo scopo, il genere e la durata della restrizione della libertà di movimento. La persona che rappresenta il residente può in ogni momento inoltrare ricorso scritto presso l'autorità di protezione degli adulti contro tale provvedimento, senza dover osservare alcun termine. L'istituto s'impegna a proteggere la personalità della persona incapace di discernimento e nella misura del possibile promuove anche contatti con persone fuori dell'istituto. Se nessuno fuori dell'istituto si cura del residente, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. 17. Il residente stesso è responsabile degli oggetti che porta con sé nell'istituto e provvede alla stipulazione di un'assicurazione mobiliare. Esso/essa s'impegna a stipulare rispettivamente continuare ad avere un'assicurazione responsabilità civile privata e un'assicurazione oggetti in caso di furto con scasso. 18. In caso di disdetta il residente deve consegnare l'abitazione in buono stato e completamente sgomberata. L'istituto può compensare con il deposito eventuali danni all'abitazione causati dal residente. Le chiavi vanno rese all'amministrazione. La pulizia viene fatturata secondo il listino prezzi rispettivamente l'ordinamento tariffale. 19. Il presente contratto di accoglienza non costituisce un contratto di locazione ai sensi degli articoli 253 ss. del Codice delle obbligazioni. La retta di accoglienza non è una pigione e non sono applicabili le disposizioni concernenti la protezione dalla disdetta di abitazioni né le disposizioni concernenti la protrazione delle situazioni di locazione. Le questioni non disciplinate nella presente convenzione soggiacciono alle disposizioni concernenti il mandato, ai sensi degli articoli 394 ss. del Codice delle obbligazioni. 20. Foro competente è il luogo in cui l'istituto fornisce le proprie prestazioni. 21. Il contratto di accoglienza entra in vigore con la firma da parte di entrambe le parti contraenti. 22. Mediante la propria firma il residente conferma di accettare le condizioni del presente contratto di accoglienza come pure di aver ottenuto la documentazione menzionata qui di seguito e che costituisce parte integrante del presente contratto: elenco delle tariffe, ordinamento tariffale, promemoria, linee guida ecc. 23. Apponendo la propria firma il residente dichiara di accettare che i suoi dati personali concernenti lo stato di salute vengano rilevati nel quadro della valutazione dei bisogni e conservati in formato elettronico. Il residente prende nota del fatto che l'istituto garantisce che i dati personali vengano gestiti ai sensi della Legge sulla protezione dei dati
7 24. Con la propria firma il residente prende conoscenza e nel contempo si dichiara d'accordo con il fatto che l'istituto caso per caso e su domanda corrispondente dell'assicuratore è tenuto a concedere la visione degli atti all'assicuratore. La visione degli atti serve per la verifica della fatturazione, del controlling e/o dell'accertamento del diritto alla prestazione d'assicurazione. 25. Il residente è autorizzato/a, ma non tenuto/a a comunicare all'istituto che è stato allestito un mandato precauzionale o delle direttive anticipate. La persona legittimata da un mandato precauzionale deve consegnare all'istituto una copia dell'atto dell'autorità di protezione degli adulti. In tale documento sono elencate le competenze della persona designata. La sola esistenza di un mandato precauzionale presso l'ufficio dello stato civile oppure una copia del medesimo non basta per legittimare nei confronti dell'istituto una persona a cui è stato affidato un mandato precauzionale. 26. Il residente ha il diritto di limitare tale diritto a visionare gli atti al medico di fiducia dell'assicuratore. Se esso/essa non si avvale di tale diritto, l'istituto può concedere la necessaria consultazione degli atti all'amministrazione dell'assicuratore. In tal caso il residente svincola l'istituto dal segreto medico e dall'obbligo del segreto. Luogo, data Firma dell'istituto Firma del residente Firma del/della rappresentante
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