AICAT ANGOLO ANIO ANOLF ANTEAS

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1 La Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato (Convol), costituitasi nel 1991, è la principale organizzazione nazionale che associa le più importanti e diffuse associazioni, federazioni e reti nazionali di volontariato. Si è riunita in Assemblea a Roma il 24 maggio 2014 e tenuto conto dell'invito del Governo a presentare proposte e suggerimento per la predisposizione del disegno di legge delega in calendario nel Consiglio dei Ministri del 27 giugno p.v., ha approvato una nota di indirizzo e in questa linea ha deciso di proporre al Governo come punti di riferimento: la Carta dei Valori del volontariato, la Carta della Rappresentanza, la Lettera al Paese (VI Conferenza nazionale del Volontariato) e il disegno di legge presentato al Senato della Repubblica nella XV Legislazione di iniziativa dei Senatori Magistrelli, Treu, Adragna, Bianco, Binetti, Bobba, ed altri... Modifiche ed integrazioni alla Legge Quadro sul volontariato che essendo del 2007 è per alcuni aspetti superato ma per altri (v. gratuità, volontari veri e falsi, agevolazioni fiscali per false organizzazioni di volontariato, presenza di organizzazioni in cui gli operatori retribuiti superano il numero dei volontari, sanzioni, registro nazionale odv ) ancora estremamente valido. Vedi All. 1 (Carta dei valori del volontariato), All. 2 (Carta della rappresentanza), All. 3 (Lettera al Paese - VI Conferenza nazionale del volontariato) e All.4 (Disegno di Legge Magistrelli ). 1 Appare assolutamente strategico valorizzare l'azione volontaria come azione pienamente gratuita, da promuovere presso l'intera comunità locale, con una particolare attenzione verso le giovani generazioni e gli immigrati. L'azione volontaria, infatti, si rivela da sempre un potentissimo fattore di integrazione sociale, oltreche un formidabile veicolo di partecipazione, di radicamento nel tessuto sociale e di produzione di solidarietà. Occorre distinguere tra i volontari veri e quelli falsi, rafforzando da un lato politiche che incentivino e facilitino l'impegno volontario, dalla flessibilità degli orari di lavoro al riconoscimento sociale, e, dall'altro, misure di controllo e di sanzionamento in caso di elusione della normativa. Al volontario possono essere riconosciuti amministrativamente solo rimborsi spese su spese preventivamente autorizzate e regolarmente documentate, senza alcuna deroga anche in riferimento a cariche rappresentative e dirigenziali. Le organizzazioni di volontariato rappresentano un vero e proprio patrimonio collettivo, componente essenziale del capitale sociale di una comunità, e perciò a tutte le persone che vivono in un determinato territorio, a prescindere dal loro status di cittadinanza, va offerta e prospettata in modo efficace la possibilità di impegnarsi come volontario, in forma organizzata.

2 Occorre valorizzare alcune funzioni essenziali delle organizzazioni di volontariato: dalla creazione di servizi, alle azioni di advocacy, dalla promozione della partecipazione diretta fino alla tutela dei consumatori ed utenti. Vanno ulteriormente dilatate le funzioni delle organizzazioni di volontariato con la partecipazione ai processi di programmazione e di progettazione nei moderni sistemi di welfare, così come già evidenziato dall'art. 118 u.c. della Costituzione e dalla L. 328/2000. Si intende inoltre esaltare la specificità delle organizzazioni di volontariato nell'ambito del complesso ed eterogeneo mondo del Terzo Settore: l'associazionismo di promozione sociale, la cooperazione sociale, l'impresa sociale, pur quando hanno volontari al loro interno, rappresentano altre sfere di azione collettiva, con caratteri diversi. Vanno individuate le caratteristiche specifiche delle forme di partnership fra pubblico e volontariato organizzato, negando ad esempio la possibilità per quest'ultimo di partecipare a gare di appalto e privilegiando invece lo strumento della convenzione. Regole più stringenti vanno inoltre fissate per l'accesso a risorse pubbliche, nel contempo occorre valorizzare le reti nazionali di tali organizzazioni, prevedendo anche misure che facilitino il formarsi di una classe dirigente in grado di affrontare efficacemente le nuove sfide poste dal welfare mix. Si ribadisce infine la centralità strategica di alcuni strumenti di policy: l'osservatorio Nazionale per il volontariato e i Centri di Servizio per il Volontariato. 2 Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una forma organizzativa già prevista nella Legge 266/1991, sarebbe opportuno modificarne la composizione, cercando di renderla effettivamente rappresentativa del tessuto nazionale e conferendo ruoli significativi non solo al Ministero, bensì anche alle Regioni, rafforzandone le funzioni di promozione e di accompagnamento. Da ultimo riteniamo importante evidenziare le funzioni dei Centri di Servizio, ormai presenti in tutte le Regioni. Il funzionamento dei Comitati di Gestione va migliorato, così come va regolato in maniera più efficace il rapporto tra tali Comitati e i Centri Servizio. In complesso le nostre proposte hanno l'obiettivo di coprire bisogni ormai maturi delle organizzazioni di volontariato, di aggiornare significativamente il quadro messo a punto nel lontano 1991 e fornire strumenti preziosi per la modernizzazione del sistema italiano di welfare.

3 Lo spirito con cui si intende proporre la revisione della Legge 266 del 1991 si basa sui seguenti aspetti, che riguardano una molteplicità di dimensioni dell'azione del volontariato organizzato e della sua interazione con il pubblico. 1. Una identificazione sempre più chiara del volontariato organizzato: l'orientamento generale è quello di mantenere gli elementi essenziali delle organizzazioni di volontariato come punti di distinzione e identificazione chiara della rimanente parte del Terzo Settore. Alla luce di tale impostazione la legge prevede meccanismi di verifica e di definizione. a) Un più chiaro riconoscimento dell'autonomia del volontariato organizzato. Il perseguimento dell'interesse generale va verificato in coerenza con i principi costituzionali e non sulla base dell'autonoma valutazione della P.A. (vedi Legge 266/91 Art.1) 2. Un rafforzamento ed un riconoscimento sempre più forti delle molteplici attività del volontariato organizzato: si intende rafforzare il ruolo del volontariato in alcune direzioni, oltre quelle già indicate dalla legge 266/91 quali: l'attività di advocacy e di tutela e promozione dei diritti degli individui; la partecipazione ai processi di programmazione e di progettazione, così come a quelli di realizzazione concreta, nel sistema di welfare ed in altri rilevanti settori (cultura, ambiente, diritti civili, etc.). Si prevede inoltre l'introduzione di meccanismi di valutazione dell'impatto sociale delle attività prestate dalle Odv, tramite la predisposizione di un bilancio sociale da affiancare a quello economico Non solo cittadini ma persone: la legge è pensata per supportare e riconoscere l'azione del volontariato organizzato nei confronti delle persone in generale, dando risalto alla presenza crescente nei contesti di azione del volontariato di individui appartenenti alla comunità nazionale pur non essendone cittadini. 4. Un ponte ed un'attenzione alle nuove generazioni (giovani, immigrati, etc.) e alla loro partecipazione al volontariato organizzato quale strumento per rafforzare quest'ultimo e per offrire modalità di realizzazione civica e di radicamento nel tessuto sociale alle prime. 5. Un rafforzamento del vero volontariato ed un rafforzamento dei controlli e delle sanzioni per i volontariati falsi, prevedendo l'introduzione in questo secondo caso di maggiori strumenti di rendicontazione e controllo (oltreche di doveri) per le amministrazioni pubbliche, al fine di evitare tutta una serie di comportamenti scorretti e illeciti, quali ad esempio: a) i finti volontari (persone che formalmente donano gratuitamente il loro tempo e che invece

4 vengono regolarmente retribuiti attraverso il meccanismo dei rimborsi spese non documentate); b) agevolazioni fiscali ottenute da false organizzazioni di volontariato che svolgono attività produttive e commerciali non marginali rispetto al loro funzionamento; c) la presenza di organizzazioni in cui gli operatori retribuiti si sostituiscono in buona parte all'azione dei volontari. La sanzione, delegata all'amministrazione competente, in genere comporta la sospensione dei benefici specifici ottenuti (agevolazioni, etc.) che dal Registro delle organizzazioni di volontariato (regionale, nazionale o provinciale) a cui l'organizzazione da sanzionare è iscritta. La sospensione ha conseguenze, per il periodo in oggetto, sulla validità di tutte le convenzioni con amministrazioni pubbliche che l'organizzazione sanzionata ha in essere. Nei casi più gravi l'amministrazione competente può procedere alla cancellazione dal Registro dell'organizzazione stessa. 6. Una più chiara distinzione fra ruoli retribuiti e gratuiti nelle organizzazioni di volontariato: alla luce di quanto riportato al punto precedente, la proposta di riforma della L. 266/91 prevede come la presenza di personale retribuito debba essere limitata, non prevalente, introducendo inoltre il principio della non coincidenza delle attività fra volontari e lavoratori. 7. Un registro nazionale delle organizzazioni di volontariato, nel quale possono essere iscritte organizzazioni di volontariato presenti su più Regioni e soprattutto che permetta a tali organizzazioni di venire inserite automaticamente nei Registri regionali, una volta riconosciute a livello nazionale Regole chiare e volte ad assicurare qualità nell'interazione con il pubblico, confermando e sottolineando la convenzione quale strumento principale di regolazione de rapporti, escludendo modalità quali gare di appalto, innalzando ad un anno il periodo di iscrizione nei registri regionali o provinciali prima di poter ottenere una convenzione, ed introducendo il principio della verifica delle prestazioni e del controllo della loro qualità anche a partire dai beneficiari degli interventi delle organizzazioni di volontariato. 9. Incentivi per favorire la flessibilità dell'orario di lavoro per i volontari, prevedendo forme di promozione che favoriscano forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri in un'ottica di valorizzazione della responsabilità sociale di impresa, ed individuando nelle Regioni il soggetto con il compito di prevedere le opportune forme di promozione di tali forme di responsabilità sociale da parte delle aziende, tramite forme di incentivi di varia natura (agevolazioni, riconoscimenti, etc.).

5 10. Riconoscimento del ruolo e dell'impegno della dirigenza nazionale delle organizzazioni di volontariato: a chi ricopre cariche rappresentative o dirigenziali a livello nazionale nelle Odv deve essere riconosciuta, su richiesta, la possibilità di un collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato. 11. Un Osservatorio del Volontariato caratterizzato da una rappresentanza ampia ed eterogenea e potenziato nelle sue funzioni, che veda una molteplicità di organizzazioni di volontariato operanti a livello nazionale e locale, accanto ai rappresentanti dei Centri di Servizio per il volontariato e del Sindacato, coinvolti in misura differenziata, e che preveda una molteplicità di funzionamento di indirizzo, consultazione e monitoraggio e supporto al mondo del volontariato. 12. Un rafforzamento ed una omogeneizzazione della modalità di funzionamento dei Centri di Servizio per il Volontariato, prevedendo: a) criteri robusti di rappresentanza e di inclusione del volontariato al proprio interno e regole che consentano una partecipazione effettiva delle Odv più piccole e meno strutturate agli organi deliberativi e di governo dei Centri Servizio. b) Il riconoscimento di una molteplicità di attività che i centri possono/devono svolgere fra cui, oltre ai servizi diretti per le Odv, anche modalità di promozione della partecipazione a realtà di volontariato da parte dei singoli e di facilitazione dei meccanismi di auto-rappresentanza da parte del volontariato. Vanno altresì previsti e privilegiati percorsi formativi aventi come oggetto non solo il saper fare, ma anche i contenuti di senso dell'agire volontario ed attività finalizzate a promuovere la tessitura di reti collaborative tra Odv dello stesso territorio. 5 c) Il rafforzamento delle sensibilità e degli orientamenti espressi nel posizionamento territoriale circa l importanza del sostegno alla progettazione sociale delle organizzazioni di volontariato, le quali sono sottoposte ad una inedita pressione a causa della crisi dello stato sociale, che sollecita conseguentemente il ruolo e le funzioni degli stessi Centri Servizio, una progettazione sociale che veda il coinvolgimento attraverso le associazioni ed il supporto dei Centri Servizio di tutti i soggetti del territorio. d) il riconoscimento dell'obbligo per i Centri Servizio di sostenere anche le reti di Odv iscritte al Registro Nazionale da istituire. 13. Un miglioramento del funzionamento dei Comitati di Gestione e dell'interazione fra questi ultimi e i Centri Servizio per il Volontariato.

6 ALLEGATI: 1. Carta dei valori del volontariato 2. Carta della Rappresentanza 3. Lettera al Paese (VI Conferenza nazionale del volontariato) 4. Disegno di legge Magistrelli 6

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