La gestione dei Pneumatici fuori uso (Pfu)
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1 a cura di Paola Ficco La gestione dei Pneumatici fuori uso (Pfu) Sintesi degli obblighi alla luce del Codice ambientale Un omaggio di freebook ambiente normativa biblioteca gratuita on line di
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3 LA GESTIONE DEI PNEUMATICI FUORI USO (PFU) sintesi degli obblighi alla luce del codice ambientale
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5 a cura di Paola Ficco La gestione dei Pneumatici fuori uso (Pfu) Sintesi degli obblighi alla luce del Codice ambientale Un omaggio di freebook ambiente normativa biblioteca gratuita on line di
6 la gestione dei pneumatici fuori uso (pfu) sintesi degli obblighi alla luce del codice ambientale a cura di paola ficco redazione: Lavinia Basso, Simona Faccioli progetto grafico: GrafCo3 Milano impaginazione: Roberto Gurdo ufficio stampa: ufficiostampa@reteambiente.it Tutti i diritti riservati. È consentito l utilizzo dei testi per uso esclusivamente personale ed a fini non commerciali. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o qualsiasi supporto senza il permesso scritto dell Editore 2013, Edizioni Ambiente via Natale Battaglia 10, Milano tel , fax Finito di stampare nel mese di giugno 2013 da Rotomail Italia spa - Vignate (Mi) I siti di Edizioni Ambiente Seguici anche su: Facebook.com/EdizioniAmbiente Twitter.com/EdAmbiente Twitter.com/ReteAmbiente Aggiornato a giugno 2013
7 sommario 1. produttori di pneumatici: 9 i principi normativi della loro responsabilità. come l articolo 228 del codice ambientale ha anticipato il criterio comunitario dell epr (extended producer responsibility) 2. produttori del rifiuto: obblighi e responsabilità anche 13 con riferimento al registro di carico/scarico, al formulario e al mud 2.1 Chi è il produttore del rifiuto La responsabilità del produttore dei rifiuti Pneumatici usati e pneumatici fuori uso Le scritture ambientali del produttore di Pfu trasportatori e destinatari del rifiuto pfu: 22 obblighi e responsabilità 3.1 Le scritture ambientali del trasportatore e del destinatario di Pfu 25 e le loro autorizzazioni 4. stoccaggi: deposito temporaneo, messa in riserva 28 e deposito preliminare 4.1 Quando la sosta non è stoccaggio Il deposito temporaneo materie prime secondarie (mps), end of waste e sottoprodotti recupero agevolato degli pfu e dm 5 febbraio abbandono di rifiuti. la responsabilità del proprietario 41 del sito e l ordinanza del sindaco decreto 5 febbraio decreto legislativo 3 aprile 2006, n
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9 Consigli per la navigazione all interno del freebook La gestione dei Pneumatici fuori uso (Pfu) Caratteristica di questo prodotto editoriale è il ricco corredo di link attivi, attraverso i quali il lettore può accedere a contenuti richiamati all interno delle diverse sezioni. Questa modalità di fruizione porta il lettore a spostarsi da un punto all altro del volume: per facilitare l orientamento si suggerisce di visualizzare il file con Acrobat e di utilizzare i pulsanti vista precedente e vista successiva per tornare al punto da cui si è cliccato sul link attivo. Per visualizzare tali pulsanti, la procedura da seguire una volta aperto il documento con Acrobat è descritta di seguito. Ripercorrere la sequenza di visualizzazione È possibile individuare le pagine PDF visualizzate in precedenza ripercorrendo la sequenza di visualizzazione. è importante capire la differenza tra pagine precedenti e successive e viste precedenti e successive. Nel caso delle pagine, i termini precedente e successiva si riferiscono alle due pagine adiacenti, prima e dopo la pagina attiva. Nel caso delle viste, i termini precedente e successiva si riferiscono alla cronologia di visualizzazione. Ad esempio, se ci si sposta avanti e indietro in un documento, la cronologia di visualizzazione ripercorre tali spostamenti, mostrando le pagine precedentemente visualizzate nell ordine di visualizzazione inverso. 1. Scegliere Vista > Navigazione pagine > Vista precedente. 2. Per continuare a visualizzare un altra parte della sequenza, effettuare una delle seguenti operazioni: Ripetere il passaggio 1. Scegliere Vista > Navigazione pagine > Vista successiva. Nota: Per rendere disponibili i pulsanti Vista precedente e Vista successiva nell area delle barre degli strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra degli strumenti Navigazione pagine e scegliere i pulsanti dal menu contestuale. In alternativa, scegliere Mostra tutti gli strumenti.
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11 Ecopneus scpa è una società senza scopo di lucro nata per gestire il tracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei Pneumatici fuori uso (Pfu) in Italia, in linea con quanto stabilito dall articolo 228 del decreto legislativo 152/2006 che impone a produttori e importatori di pneumatici di assicurare la corretta gestione di un quantitativo di Pfu pari in peso a quanto immesso nel mercato del ricambio l anno solare precedente. Il sistema così definito garantisce un monitoraggio costante e puntuale degli Pfu in ogni fase del loro percorso, da quando viene rimosso dai nostri veicoli fino al loro effettivo recupero, come energia o materia prima seconda per nuovi usi; un meccanismo di rendicontazione annuale al Ministero dell ambiente garantisce trasparenza e rispetto delle norme in materia (per approfondimenti Tutto ciò è improntato a criteri di massima efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo al cittadino il migliore impiego delle risorse economiche che finanziano il sistema attraverso il contributo ambientale all atto dell acquisto. Il 2012, primo anno di piena operatività del sistema nazionale di gestione dei Pfu, Ecopneus ha raccolto ed avviato a corretto recupero tonnellate di Pneumatici fuori uso, grazie a 40 impianti di trattamento, riciclo e recupero e alle oltre 70 aziende di raccolta che hanno evaso più di richieste di prelievo pervenute dagli oltre punti di generazione registrati. Nel corso del 2012 Ecopneus ha anche realizzato quattro operazioni di prelievo straordinario in altrettante città italiane, rimuovendo, completamente a proprio carico, complessivamente oltre tonnellate di Pfu dai siti in cui giacevano abbandonati. Inoltre, forte è l impegno di Ecopneus nella ricerca e sviluppo di nuovi impieghi per la gomma derivante dagli pneumatici fuori uso al fianco di prestigiose realtà accademiche e di ricerca del nostro Paese cui si affiancano azioni di studio e analisi sul tema dell illegalità, che in forme sempre diverse ma sempre a danno dell ambiente e dell economia del Paese, contrasta l azione virtuosa che permette oggi all Italia di inviare a recupero ogni singolo Pneumatico fuori uso generato nell ambito dei canali legali di vendita e installazione. Da qui nasce l iniziativa Pfu Academy, la nuova piattaforma di informazione e formazione ideata da Ecopneus e rivolta alle figure tecniche degli Organismi di controllo e di vigilanza e ai funzionari della Pubblica amministrazione, dedicata al sistema di raccolta e recupero degli Pneumatici fuori uso e alle implicazioni normative e amministrative ad esso inerenti. Ecopneus Scpa Via Messina, 38, Milano Tel. 02/
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13 La gestione dei Pneumatici fuori uso (Pfu) di Paola Ficco 1. Produttori di pneumatici: i principi normativi della loro responsabilità. Come l articolo 228 del Codice ambientale ha anticipato il criterio comunitario dell Epr (Extended producer responsibility) Il concetto della responsabilità estesa del produttore del prodotto (Epr Extended producer responsibility) è stato introdotto nell ordinamento italiano dall articolo 178-bis, Dlgs 152/2006 (cd. Codice ambientale ). Il produttore del prodotto viene definito come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; (articolo 183, comma 1, lettera g), Dlgs 152/2006). Il principio della responsabilità estesa del produttore risale al diritto comunitario, laddove si afferma che Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. (articolo 8, par. 1, e 15, direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti). La direttiva 2008/98/Ce è stata recepita nell ambito dell ordinamento giuridico nazionale ad opera del Dlgs 205/2010 che ha introdotto nel corpo del Dlgs 152/2006 l articolo 178- bis dedicato, come detto, alla responsabilità estesa del produttore. L introduzione di tale principio in forma generale (1) prosegue un percorso iniziato da tempo sui singoli flussi di rifiuti: accanto agli imballaggi, ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori, oli minerali e Raee (tutti oggetto di specifiche discipline comunitarie) si sono posti di recente gli pneumatici fuori uso (articolo 228 Codice ambientale ). Sia il fronte europeo sia quello nazionale, dunque, non sono affatto nuovi al principio dell Epr; tuttavia, in relazione agli pneumatici fuori uso, il merito del Legislatore nazionale risiede nel fatto di aver concepito tale responsabilità del produttore già nel 2006 (con l articolo 228 del Dlgs 152/2006) a prescindere dal fatto che l Europa li avesse disciplinati come flusso specifico. Il nucleo fondante del principio dell Epr risiede tutto nel fatto che le norme (prima) e i sistemi (dopo) cerchino di minimizzare l impatto ambientale dei prodotti immessi sul mer- (1) Il principio in parola si pone in esito ad un lungo percorso iniziato con la Comunicazione della Commissione Ue Verso una strategia tematica sulla prevenzione e sul riciclo dei rifiuti 27 maggio 2003 Com (2003) 301 che nella responsabilità estesa del produttore del prodotto ravvisa uno dei tre pilastri della strategia per il riciclo dei rifiuti. Il principio, tuttavia, è stato coniato in Svezia nel 1990 in un apposito report del Ministro dell ambiente Models for extended producer responsibility.
14 10 la gestione dei pneumatici fuori uso (pfu) cato attraverso la responsabilizzazione del loro produttore; infatti, costui viene chiamato a gestire il fine vita dei prodotti generati, facendolo o direttamente o pagando qualcun altro che lo faccia in suo nome e per suo conto. Tutto questo viene previsto per rafforzare la prevenzione e facilitare l efficientamento delle risorse durante tutto il ciclo di vita del bene (anche quando viene riutilizzato, riciclato e recuperato come rifiuto). Come è evidente, dunque, la ratio delle previsioni relative all Epr risiede tutta nel prevenire la formazione del rifiuto (o diluirne il più possibile nel tempo la formazione) e, una volta formato, nel favorirne il riciclo (2). Tuttavia, ad oggi, la previsione dell articolo 178-bis, Dlgs 152/2006 ha natura programmatica, poiché la sua effettiva attuazione è demandata a provvedimenti futuri, come si evince chiaramente dal testo del comma 1 secondo il quale: possono essere adottati (omissis) con uno o più decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, (omissis), le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto (omissis). Il previsto sistema attuativo, peraltro, non si esaurisce nei suindicati futuri provvedimenti; infatti, sempre l articolo 178-bis, comma 1, prevede altri decreti che individuino anche modalità e criteri: a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze; b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali; d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179; e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l ambiente. È evidente che la norma si limita a prevedere (in astratto) i modi e gli strumenti attraverso i quali tutta questa articolata e complessa disciplina giunga a compimento. Una sorta di (2) Non è un caso, del resto, che l articolo 180-bis, comma 2, Dlgs 152/2006, relativo al riutilizzo dei prodotti e alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, preveda che un futuro Dm Ambiente e Sviluppo economico (sentita la Conferenza Unificata) adotti ulteriori misure per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo anche attraverso l introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto.
15 la gestione dei pfu 11 vera e propria opera del duomo (3) i cui confini, dunque, non sono ancora esattamente definiti. Le future previsioni su tale responsabilità estesa non incideranno, tuttavia, sulla responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti né tantomeno sulle norme di riferimento di quest ultima. Quindi, la responsabilità estesa del produttore non va mai confusa con la responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti. Alla responsabilità estesa del produttore, come detto di futura attuazione, il Dlgs 152/2006 affianca il sistema previsto per i flussi specifici di rifiuti. Come accennato, accanto a quanto già da tempo previsto a livello anche europeo per la gestione specifica di olii minerali, pile e batterie, Raee, veicoli fuori uso e imballaggi, per gli pneumatici fuori uso l articolo 228 Codice ambientale (4) interviene anticipando non solo la logica generale della direttiva 2008/98/Ce (trasposta con il Dlgs 205/2010) ma anche qualsiasi futura previsione comunitaria dedicata nello specifico agli pneumatici. Infatti, l articolo 228 obbliga produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto di misure tese a proteggere l ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, e quelli complessivi dell uso delle risorse migliorandone l efficacia (come previsto dall articolo 177, comma 1, Dlgs 152/2006). L obbligo dei produttori e degli importatori è previsto dallo stesso articolo 228: al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione. A questo punto, è evidente che: irne il più possibile nel tempo la formazione) e, una volta formato, nel favorirne il riciclo; con il Dlgs 205/2010 (di modifica del Dlgs 152/2006); 152/2006 sono stati modificati dal Dlgs 205/2010 che ha stabilito che i produttori e gli (3) La definizione è di F. Gianpietro, A. Muratori, D. Rottgen Il Dlgs 205/2010 sui rifiuti: prima lettura, in Ambiente e Sviluppo 2, 2011, p (4) Come modificato dall articolo 32, Dlgs 205/2010 e fermi restando i principi relativi alla gerarchia di trattamento dei rifiuti e di prevenzione della loro produzione (articoli 179 e 180, Dlgs 152/2006).
16 12 la gestione dei pneumatici fuori uso (pfu) importatori di pneumatici si devono impegnare nell attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzarne la gestione una volta diventati rifiuti; ma della responsabilità del produttore del penumatico a prescindere da fumosi e futuri decreti attuativi, rimettendo ad un unico e specifico decreto del Ministro dell ambiente (d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) la disciplina di tempi e modi per realizzare l obbligo di produttori e importatori di pneumatici di farsi carico del fine vita di quanto immesso al consumo: tale regolamentazione si è poi concretata nel Dm 11 aprile 2011, n. 82 (5) che disciplina in modo dettagliato le modalità con le quali produttori e importatori devono adempiere ai loro obblighi di gestione. Sono questi i motivi che rendono oltremodo evidente come l articolo 228, Dlgs 152/2006 abbia anticipato sotto il profilo sia formale sia sostanziale l applicazione operativa e gestionale del principio dell Epr (Extended Producer Responsibility) rispetto alle nuove disposizioni in proposito contenute nella direttiva 2008/98/Ce, trasposta in Italia con il Dlgs 205/2010 (articolo 178-bis). Quindi, i principi normativi della responsabilità dei produttori e degli importatori di pneumatici sono di derivazione sicuramente nazionale, dove un Legislatore attento ha giocato d anticipo rispetto alla generale disciplina comunitaria sulla responsabilità estesa del produttore che, codificata solo nel 2010, aspetta ancora una traduzione in termini reali. (5) Decreto 11 aprile 2011, n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu), ai sensi dell articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale (Gu 8 giugno 2011 n. 131).
17 la gestione dei pfu Produttori del rifiuto: obblighi e responsabilità anche con riferimento al registro di carico/scarico, al formulario e al Mud 2.1 Chi è il produttore del rifiuto L individuazione del produttore dei rifiuti è fondamentale per capire in capo a chi incomba l obbligo della relativa gestione. La definizione di produttore di rifiuti è fornita dall articolo 183, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 nei seguenti termini letterali: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;. Il produttore dei rifiuti è quindi l esecutore materiale del lavoro e non il committente. Questo è il principio di diritto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n del 1 aprile 2003; Sez. III, sentenza 19 ottobre 2004, n ; Sez. III, sentenza 12 ottobre 2005, n ). Trasferendo questo principio al campo dei pneumatici fuori uso (Pfu), è ovvio che il produttore del rifiuto è il gommista e non il proprietario del mezzo. Da tale principio se ne ricava un altro: il proprietario del mezzo può essere considerato responsabile degli illeciti commessi dal gommista nella gestione del rifiuto Pfu, solo se e in quanto costui abbia concorso (anche dal punto di vista psicologico) negli illeciti medesimi. La responsabilità del proprietario del mezzo non discende dall omessa vigilanza sul gommista, poiché egli non ha alcun obbligo giuridico di vigilare su di esso (si veda Cass. Pen., Sez. III, sentenze n /2003 e n /2004 citate), ma dall applicazione delle regole generali sul concorso di persone nel reato, le quali prevedono che quando la condotta di un soggetto contribuisce alla commissione di un reato da parte di un altro soggetto, del reato rispondono entrambi. 2.2 La responsabilità del produttore dei rifiuti Si è già detto nel precedente par. 1) che la responsabilità estesa del produttore del prodotto non va confusa con la responsabilità del produttore dei rifiuti per la loro gestione. A tale secondo riguardo, si osserva che il Dlgs 152/2006 declina la responsabilità del produttore al suo articolo 188, dal contenuto chiarissimo: il produttore (gommista) non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno di vigilanza) circa il buon esito del viaggio verso quel sito finale che deve essere necessariamente conosciuto sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza. Se il produttore (gommista) non riceve la quarta copia controfirmata dal responsabile del sito di destinazione entro i tre mesi previsti dalla norma, la responsabilità condivisa
18 14 la gestione dei pneumatici fuori uso (pfu) (ancora attiva) impone al produttore (gommista) l obbligo di denuncia alla Provincia. È questo un punto-cardine per la esclusione della responsabilità del produttore: solo se il produttore comunica alla Provincia di non aver ricevuto la IV copia si libera da responsabilità. Infatti, non bisogna dimenticare che il sistema penale e quello amministrativo punitivo prevedono l istituto del concorso di persone nell illecito (rispettivamente: articolo 110 C.p. e articolo 5, legge 689/1981). È su tale base che possono essere punite anche le condotte di coloro che pongono in essere un attività lecita che tuttavia concorre e/o agevola la commissione di un reato da parte di un altro (o di altri) soggetto. Sussiste dunque un onere del produttore (gommista) di garantire la corretta fase finale della gestione del rifiuto accompagnata da una vera e propria impossibilità di delegare al trasportatore o ad altri la sua responsabilità. Ciononostante, sono ancora in molti a ritenere, erroneamente, che il produttore dei rifiuti, una volta che li ha conferiti a un trasportatore o un altro terzo (ad esempio un acquirente o un intermediario), possa ritenersi completamente esente da responsabilità circa la corretta destinazione finale dei rifiuti. Non solo: molti ritengono che la cessione del rifiuto in senso civilistico (ad esempio attraverso la vendita) produca automaticamente il venir meno della responsabilità in relazione alla sorte del rifiuto, mettendo anche al sicuro dal rischio di vedersi comminata una sanzione (penale o amministrativa). Questo è sbagliato: il produttore di rifiuti conserva la responsabilità relativa al corretto avvio allo smaltimento o recupero del rifiuto fino alla destinazione finale, in via esclusiva e diretta, senza possibilità di cessione a terzi, a qualunque titolo, di tale sua responsabilità. Ciò che può essere ceduto è il rifiuto, ma non la responsabilità per la sua gestione. Quindi, il produttore deve accertarsi che il luogo ove il trasportatore condurrà i rifiuti esiste e che il gestore sia debitamente autorizzato (ossia che sia autorizzato a ricevere quello specifico rifiuto, nella specie il pneumatico fuori uso). Analoga verifica va effettuata in ordine al trasportatore, nei cui confronti il produttore dovrà accertare ad esempio la regolarità della sua iscrizione all Albo gestori ambientali; tutto ciò è necessario per evitare di incorrere in ciò che la Cassazione definisce colpa inescusabile (si veda la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III pen., 11 febbraio 2008, n. 6420). Se è vero dunque che la consegna dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento e la successiva ricezione del formulario sono sufficienti per esonerare il produttore/detentore da responsabilità, occorre anche che quest ultimo compia tutte le verifiche necessarie richieste dalla legge perché l intero ciclo di gestione dei rifiuti sia
19 la gestione dei pfu 15 svolto nella piena regolarità sostanziale e non meramente formale (richiesta delle autorizzazioni al trasportatore e al destinatario; verifica della esistenza del sito di destinazione finale; compilazione e firma del formulario). In ogni caso, non sono ascrivibili al produttore/detentore eventuali falsità non riconoscibili contenute nelle autorizzazioni, nella comunicazione d inizio attività e nel formulario, e pertanto in questo caso egli non ne risponde. Restano salvi, ovviamente e come sempre, i casi di concorso nella falsità stessa (ovvero i casi in cui il produttore abbia contribuito a creare tale falsità). L indagine sulla composizione e provenienza del rifiuto grava sul produttore, unitamente all obbligo di avviare il rifiuto a recupero/smaltimento e, quindi, di caratterizzarlo per individuare a quale impianto può essere destinato e tramite quale trasportatore. Nel caso dei Pfu tutto è molto più semplice perché il Pfu è sempre un rifiuto non pericoloso e l impegno di Ecopneus consente al gommista di ricevere la visita di trasportatori sempre iscritti all Albo gestori ambientali e di destinare i Pfu da lui prodotti ad impianti esistenti e appositamente autorizzati. 2.3 Pneumatici usati e pneumatici fuori uso Secondo la Corte di Cassazione (sez. III pen., sentenza 26 giugno 2012, n ) deve ormai ritenersi superato l orientamento giurisprudenziale che ha in passato qualificato come rifiuti gli pneumatici usati ricostruibili, e come operazione di recupero la ricostruzione dei battistrada usurati. Gli pneumatici che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche naturali e sono quindi ricostruibili devono essere considerati beni e non rifiuti (eccettuati i casi in cui il detentore dimostri la palese volontà di disfarsene oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso). In tali casi la ricostruzione non rappresenta un operazione di recupero di un rifiuto (come stabilito dalla stessa Corte con la sentenza 46643/2007), ma un trattamento di risanamento di un bene. Spetta al soggetto detentore dimostrare le circostanze concrete a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione, con la prova della ricostruibilità potenziale in primis, ma anche attraverso l indicazione del ricostruttore e la dimostrazione di precedenti conferimenti. Ancora la Cassazione (sentenza 27 giugno 2012, n ) ha affermato che è stata operata una duplice classificazione degli pneumatici, distinguendo quelli usati e ricostruibili da quelli fuori uso. Pur mancando una chiara definizione delle due categorie, pare comunque evidente come nella categoria degli pneumatici fuori uso possano senz altro collocarsi quelli che, per le condizioni di decadimento o altre ragioni abbiano perso la loro funzione originaria e non siano ricostruibili, mentre in quella degli pneumatici usati andranno invece con-
20 16 la gestione dei pneumatici fuori uso (pfu) siderati quelli ancora utilizzabili, ad esempio perché rispondenti ai requisiti di efficienza tecnica previsti dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, e quelli ricostruibili. Ferma restando la evidente valenza ecologica dell attività di ricostruzione degli pneumatici, la natura di rifiuto degli pneumatici usati non può certamente essere esclusa qualora risulti la obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore. Va poi ricordato che, anche nel caso degli pneumatici usati, si versa in ipotesi di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che, come più volte affermato da questa Corte, l onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne invoca l applicazione (v. ad es. Sez. 3, n , 29 aprile 2011; Sez. 3, n , 7 novembre 2008 in tema di sottoprodotti; Sez. 3, n , 23 aprile 2010; Sez. 3, n , 17 marzo 2004;. Sez. 3, n , 15 giugno 2004 in tema di deposito temporaneo e, con riferimento alle terre e rocce da scavo, Sez. 3, n. 9794, 8 marzo 2007; Sez. 3, 37280, 1 ottobre 2008; Sez. 3, n , 10 settembre 2009). In definitiva, può dunque affermarsi il principio secondo il quale gli pneumatici usati, intendendosi come tali quelli ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non risulti l obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano nel novero dei rifiuti a differenza degli pneumatici fuori uso, che invece il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria. Figura 1: l eccessiva usura del pneumatico nella foto con tele esposte ne rende impossibile il riuso o la ricostruzione.
21 la gestione dei pfu Le scritture ambientali del produttore di Pfu La tracciabilità dei rifiuti viene tradizionalmente assolta, anche da parte del produttore di Pfu, mediante il consueto utilizzo di: Tutti questi strumenti, a decorrere dal 3 marzo 2014 per i produttori di rifiuti non pericolosi, dovrebbero essere sostituiti dal Sistri (Sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti di cui al Dm 18 febbraio 2011, n. 52), oggetto di numerose proroghe e modifiche e la cui disciplina ad oggi risulta tutt altro che consolidata, in termini sia di decorrenza effettiva del relativo obbligo sia delle modalità e delle procedure gestionali attraverso le quali operare. Il Pfu è un rifiuto non pericoloso con Cer ; il produttore di tale rifiuto (che come visto sub 2.1 è il gommista) in ordine alle cennate scritture ambientali ha i seguenti obblighi, variabili in relazione alla posizione rivestita all interno dell assetto delle attività economiche, come il seguente schema chiarisce (solo con riferimento ai Pfu). Obblighi del produttore di Pfu Soggetto obbligato Obbligo Fonte normativa Produttore Pfu (gommista se iscritto all Albo imprese artigiane della Cciaa come artigiano) Produttore Pfu (gommista se iscritto al Registro imprese Cciaa come commerciante) Tenuta e conservazione del registro di carico e scarico in qualità di produttore: Sì Invio del Mud alla Cciaa entro il 30 aprile di ogni anno: Sì, ma solo se ha più di 10 dipendenti Compilazione del formulario per il trasporto e conservazione della I e della IV copia per 5 anni: Sì Tenuta e conservazione per 5 anni del registro di carico e scarico in qualità di produttore: No Invio del Mud alla Cciaa entro il 30 aprile di ogni anno: No Compilazione del formulario per il trasporto e conservazione della I e della IV copia per 5 anni: Sì Articoli - 189, comma 3-190, commi 1 e 3 Dlgs 152/2006 Articolo 189, comma 3, Dlgs 152/2006 Articolo 193, commi 2 e 4, Dlgs 152/2006 Articoli - 189, comma 3-190, comma 1, Dlgs 152/2006 Articolo 189, comma 3 Dlgs 152/2006 Articolo 193, commi 2 e 4, Dlgs 152/2006
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