I contratti flessibili di lavoro
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- Bernadetta Tonelli
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1 I contratti flessibili di lavoro aggiornati con le modifiche della Legge n. 92/2012 e del c.d. Decreto Lavoro a cura di Roberto Camera data 17 ottobre 2013
2 Argomenti Contratto a tempo determinato Contratto di lavoro intermittente Collaborazione a progetto Partita IVA Contratto di apprendistato Tirocini Formativi Lavoro occasionale accessorio Soci Associati in partecipazione
3 a cura del dott. Roberto Camera Contratto a Tempo Determinato Decreto Legislativo n.368/2001
4 Tempo determinato Motivazione: E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
5 Tempo determinato Contratto «acausale» È possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza il rispetto della causale. Il limite massimo del contratto è di 12 mesi. Ciò può avvenire nei seguenti casi: 1) in caso di 1 rapporto di lavoro tra le parti, sia come datore di lavoro che come utilizzatore. (cir. ML n.18/2012) 2) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. serve una previsione contrattuale (anche aziendale) non è più prevista la limitazione del 6% sul totale dei lavoratori occupati nell unità produttiva (previsto L.92/2012)
6 6 Tempo determinato Contratto «acausale» Le caratteristiche: per qualsiasi tipo di mansione potrà essere prevista una proroga (così come per i contratti a TD ordinari) potrà essere prevista la c.d. «prosecuzione di fatto» i contratti collettivi potranno prevedere percentuali massime di utilizzo di questa tipologia contrattuale
7 Tempo determinato «Vacanza contrattuale» Nella successione tra un contratto a TD ed il successivo vi dovrà essere un intervallo di almeno 10 giorni, se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni, se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi. L intervallo tra 2 contratti a termine può essere evitato nelle seguenti ipotesi: nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali (individuati dal DPR n.1525/63 e dagli avvisi comuni e CCNL) in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei confronti dei lavoratori somministrati
8 Tempo determinato «Prosecuzione del rapporto» oltre il termine formalmente indicato E possibile che il rapporto a TD prosegua oltre il termine comunicato al Centro per l Impiego: Il singolo contratto potrà essere prolungato «di fatto» (non si tratta di proroga), per motivi straordinari, per massimo 30 o 50 giorni (a seconda che il contratto sia stato inferiore o superiore ai 6 mesi). Oltre il periodo previsto dalla normativa, il contratto si considera a T.I. dalla scadenza dei predetti termini.
9 Tempo determinato «Prosecuzione del rapporto» oltre il termine formalmente indicato Obbligo per il datore di lavoro: corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata del 20% dal 1 al 10 giorno e del 40% dal 11 al 50 giorno. abrogata la comunicazione obbligatoria al Centro per l Impiego.
10 Tempo determinato «Durata massima» La durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi tra un datore di lavoro ed un lavoratore nell arco della sua vita lavorativa. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra il lavoratore e l utilizzatore/datore di lavoro. I 36 mesi attengono a mansioni equivalenti. Sarà, comunque, possibile stipulare un ulteriore contratto di lavoro con i limiti previsti dai ccnl e sottoscritto presso la Direzione territoriale del lavoro (comma 4bis, articolo 5)
11 Tempo determinato «Durata massima» si dovrà tenere conto, per il calcolo dei 36 mesi, dei periodi di lavoro come utilizzatore dal 18 luglio 2012 il raggiungimento dei 36 mesi a tempo determinato non pregiudica i successivi rapporti di somministrazione a tempo determinato. (v. circolare ML n. 18/2012)
12 Tempo determinato Lavoratori in mobilità* i lavoratori in mobilità, disciplinati dall art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 368/2001 esempio: non hanno l obbligo della causale *previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro)
13 Tempo determinato «start-up innovative» (art. 25 e 28 D.L. n.179 /2012) Le ragioni produttive, organizzative e tecniche sussistono nelle start-up innovative per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. in pratica le ragioni sono insite nella tipologia di azienda Il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi (è possibile un ulteriore e successivo contratto di altri 12 mesi stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro). Entro il predetto limite di durata massima, più contratti a tempo determinato possono essere stipulati senza l'osservanza del c.d. «stop and go».
14 Tempo determinato Costo del lavoro Dal 1 gennaio 2013 il contratto a tempo determinato costa di più rispetto al tempo indeterminato: 1,4% in più (questa percentuale verrà girata all ASPI). La norma non vale per: Contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi (es. malattia, maternità, infortuni) Svolgimento Attività stagionali Apprendistato Pubbliche amministrazioni
15 Tempo determinato Costo del lavoro L interpello n.15 del 17 aprile 2013 ha chiarito che il contributo aggiuntivo va applicato anche ai lavoratori somministrati ed ai lavoratori intermittenti a tempo determinato Per i somministrati, nel 2014 sarà prevista un sorta di compensazione, in quanto vi sarà una riduzione dell 1,4% dell aliquota contributiva da versare per i lavoratori assunti a TD per l esercizio di attività di somministrazione (ad oggi del 4%)
16 Tempo determinato Costo del lavoro È possibile la restituzione degli ultimi 6 mesi di contribuzione addizionale qualora entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine il lavoratore venga riassunto a tempo indeterminato. La restituzione avviene dopo il decorso del periodo di prova.
17 Tempo determinato Computo dei lavoratori (legge 6 agosto 2013, n. 97) Il computo dei lavoratori ai fini dell'applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) cambia. Il calcolo avviene sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni sulla base dell effettiva durata del rapporto di lavoro. Es: nei 24 mesi precedenti ci sono stati 10 lavoratori a TD per un totale di 48 mesi; 48 mesi / 24 mesi = 2 persone Stessa modalità per il calcolo delle aziende ai fini dell'informazione e alla consultazione dei lavoratori di calcolo. In sede di prima applicazione, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
18 Tempo determinato La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell ISFOL: vigenza della Riforma Fornero 18/07/2012
19 Tempo determinato La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell ISFOL:
20 a cura del dott. Roberto Camera Contratto Intermittente - a chiamata Decreto Legislativo n. 276/2003 artt. dal 33 al 40
21 Contratto Intermittente Il contratto intermittente (c.d. «a chiamata») per essere tale deve essere espletato attraverso prestazioni di carattere «discontinuo o intermittente». Il carattere discontinuo si evidenzia attraverso intervalli tra una prestazione ed un altra, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la «durata del contratto» e la «durata della prestazione». Può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
22 Contratto Intermittente Ambiti di applicazione 1. secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale 2. per periodi predeterminati nell arco della settimana, del mese o dell anno. viene abrogato l art.37 che prevedeva il lavoro intermittente per il fine settimana, le ferie estive e le vacanze natalizie e pasquali. dovrà essere sempre la contrattazione collettiva ad individuare i c.d. «periodi predeterminati» e non la contrattazione individuale
23 Contratto Intermittente Ambiti di applicazione 3. per le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/ con soggetti che abbiano più di 55 anni anche pensionati 5. con soggetti che abbiano meno di 24 anni in quest ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte entro il 25 anno di età.
24 Contratto Intermittente La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell ISFOL: vigenza della Riforma Fornero 18/07/2012
25 Contratto Intermittente Limite delle prestazioni I lavoratori a «chiamata» potranno essere «utilizzati» per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell arco di 3 anni solari*; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Tale disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive all entrata in vigore del D.L. (28 giugno 2013) Sono esclusi da questa limitazione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. *previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro)
26 Contratto Intermittente Comunicazione Obbligo di una comunicazione amministrativa semplificata in occasione dell inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
27 Contratto Intermittente Comunicazione: Caratteristiche La comunicazione deve essere effettuata dal 18 luglio 2012 e vige sia per i vecchi contratti che per quelli stipulati successivamente la data di entrata in vigore della L. n. 92/12 La comunicazione dovrà essere preventiva rispetto all inizio della prestazione lavorativa. anche lo stesso giorno della prestazione non è necessaria l indicazione dell orario di lavoro I 30 giorni previsti in caso di «ciclo integrato di prestazioni» vanno intesi come 30 giorni di effettive prestazioni in un arco temporale più ampio (ML circolare n. 20/2012).
28 Contratto Intermittente Comunicazione: Caratteristiche È stato predisposto un modello (Modello_UNI_Intermittenti) per la comunicazione dei lavoratori che contiene i seguenti dati: Codice fiscale del datore di lavoro del datore di lavoro Codice fiscale del lavoratore Codice di comunicazione (alternativo al campo Codice fiscale lavoratore). Date di inizio e di fine della chiamata o del ciclo integrato di prestazioni
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30 Contratto Intermittente Comunicazione: Le modalità comunicative sono: 1) (non è prevista un di conferma di ricezione) nazionale: alla DTL competente per territorio 2) SMS nazionale al n previa registrazione al sito cliclavoro.gov.it e inserimento dei numeri di cellulare dai quali partiranno le comunicazioni potrà essere effettuata anche dal consulente solo per la singola chiamata di un singolo lavoratore (la data di invio coinciderà con la data della chiamata) I dati richiesti: Tipo di comunicazione: I per invio - A per annullamento Codice fiscale del lavoratore - es.: I CDFDFF55F55F254H.
31 Contratto Intermittente Comunicazione: Le modalità comunicative sono: 3) On-line previa registrazione sul sito cliclavoro.gov.it permette la comunicazione di più lavoratori e periodi di prestazione se già presente in banca dati, una volta comunicato il CF del lavoratore, sarà proposto l elenco delle comunicazioni obbligatorie, di tipo intermittente, aperte e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione sarà possibile inviare anche la comunicazione di annullamento di singole chiamate già comunicate
32 Contratto Intermittente Comunicazione: annullamento della prestazione: In caso di mancata prestazione lavorativa, dovrà essere effettuata una comunicazione di «annullamento» preventiva rispetto all orario della prestazione prevista L annullamento a causa della mancata presentazione del lavoratore potrà essere effettuata entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. Se la «chiamata» è stata effettuata per sms l annullamento deve avvenire entro lo stesso giorno (nota prot. 39/ del 26 novembre 2012).
33 Contratto Intermittente Comunicazione: rettifica o annullamento della prestazione: Annullamento di una giornata in un periodo di chiamata più lungo: Se la chiamata è stata inviata per un intero periodo, si dovrà annullare tutta la comunicazione e rinviarla nuovamente, con le date corrette. (esempio: se è stato indicato come periodo di chiamata dal 1 al 5 e si vuole annullare solo il giorno 3, si deve operare con la cancellazione dell intero periodo 1-5 e inviare due chiamate distinte per i periodi 1-2 e 4-5). La mancanza della comunicazione di annullamento o di rettifica porterà al pagamento degli obblighi retributivi e contributivi previsti in caso di prestazione
34 Contratto Intermittente Comunicazione: La comunicazione tardiva della chiamata non esclude l applicazione della sanzione amministrativa per omessa comunicazione. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), dovrà essere compilato solo il campo data inizio relativo al giorno interessato.
35 Contratto Intermittente Approfondimenti: La disciplina del contratto a tempo determinato di cui al D.L.vo n.368/2001 (esempio: rispetto dello «stop and go», limite massimo dei 36 mesi, etc.) non trova applicazione nelle ipotesi di lavoro intermittente a termine (v. circolare ML n. 4/2005) Non è ammessa la proroga di un contratto intermittente a tempo determinato stipulato prima del 18 Luglio 2012 con le «vecchie regole», qualora il contratto in oggetto non sia compatibile con le nuove previsioni della Legge n.92/2012. Verrà disconosciuto il contratto intermittente qualora non sia stato predisposto il «documento di valutazione dei rischi»
36 Contratto Intermittente Approfondimenti: Quesito: Qual è la sorte dei contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012 che non siano compatibili con le nuove disposizioni? Risposta dal sito cliclavoro.gov.it: L efficacia dei contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della L. 92 del 2012 che non siano compatibili con le nuove disposizioni cessa ex lege alla data del 18/07/2013* compreso. La cessazione è automatica e non si ritiene necessaria alcuna comunicazione di cessazione. * Il Decreto Lavoro ha allungato il periodo di vigenza al 31 dicembre 2013
37 Contratto Intermittente Sanzione In caso di violazione della predetta comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. La sanzione non sarà diffidabile (sanzione di 800 euro).
38 a cura del dott. Roberto Camera Contratto a Progetto Decreto Legislativo n. 276/ articoli 61 e ss
39 Co.co.pro. i rapporti di co.co.co. prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (di cui all art.409, n. 3), del c.p.c.), devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
40 Co.co.pro. determinatezza specificità dell oggetto del progetto ed individuazione delle sue caratteristiche autonomia gestionale da parte del collaboratore risultato individuazione del risultato finale da conseguire. Il progetto dovrà essere funzionalmente collegato al risultato (attività prestata-risultato finale) attività di contenuto medio-alto non a collaborazioni per lavori generici, con attività meramente esecutive e ripetitive (individuate dai ccnl nazionali)
41 Co.co.pro. PRESUNZIONE ASSOLUTA DI SUBORDINAZIONE mancata individuazione del progetto scritto
42 Co.co.pro. PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE l attività, esercitata dal collaboratore, è analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall impresa committente La presunzione non si applica a quelle attività ad elevata professionalità, previste dai CCNL
43 Co.co.pro. Compenso deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività ed in relazione alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali
44 Co.co.pro. Ministero del Lavoro - circolare 29/2012: «si ritiene opportuno indicare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,, quelle attività difficilmente inquadrabili nell ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma. Pertanto, rispetto alle figure di seguito elencate il personale ispettivo, essendo difficilmente riconducibile la relativa attività ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell alveo della subordinazione gli eventuali rapporti poti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale.»
45 Co.co.pro. Attività non compatibili: o addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; o addetti alle agenzie ippiche; o addetti alle pulizie; o autisti e autotrasportatori; o baristi e camerieri; o commessi e addetti alle vendite; o custodi e portieri; o estetiste e parrucchieri; o letturisti di contatori; o magazzinieri; o manutentori; o muratori e qualifiche operaie dell edilizia; o piloti e assistenti di volo; o prestatori di manodopera nel settore agricolo; o addetti alle attività di segreteria e terminalisti; o addetti alla somministrazione di cibi o bevande; o prestazioni nell ambito di call center per servizio c.d. «inbound»; o Promoters (circolare 7/2013)
46 Co.co.pro. Modalità di RECESSO Committente Collaboratore per giusta causa per inidoneità professionale per giusta causa se previsto dal contratto individuale
47 Co.co.pro. Decreto Lavoro L'espressione «vendita diretta di beni e di servizi, attraverso call center 'outbound» contenuta nell'art.61, co 1, del D.L.vo n.276/2003, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi. Se la collaborazione termina anticipatamente con un recesso unilaterale da parte del collaboratore, dovrà essere espletata la procedura di convalida delle dimissioni, così come istituita dalla Riforma Fornero. Non è possibile un contratto a progetto con compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
48 Co.co.pro. Garanzie La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
49 Co.co.pro. Restano fuori dalla disciplina dei co.co.pro.: gli agenti e rappresentanti di commercio, le prestazioni occasionali: o rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, 1/2
50 Co.co.pro. Restano fuori dalla disciplina dei co.co.pro.: i rapporti e le attività di co.co.co. comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, partecipanti a collegi e commissioni, soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia. 2/2
51 Co.co.pro. Riepilogo I requisiti per la genuinità del rapporto di collaborazione: Autonomia gestionale Collegamento ad un determinato risultato finale Autonoma identificabilità nell ambito dell oggetto sociale del committente e non coincidenza con esso Attività non del tutto analoga a quella dei dipendenti del committente Svolgimento di compiti non meramente esecutivi e ripetitivi Ai fini della genuinità il controllo è limitato, esclusivamente, all'accertamento della esistenza del progetto, e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente
52 Co.co.pro. La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell ISFOL: vigenza della Riforma Fornero 18/07/2012
53 a cura del dott. Roberto Camera Partite IVA Decreto Legislativo n. 276/ articolo 69-bis
54 tempo corrispettivo luogo Partita IVA Presunzione assoluta di parasubordinazione Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di co.co.co., qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti: la collaborazione ha una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (anni civili). costituisce più del 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi (anni so-lari). corrispettivi fatturati somme per prestazioni di lavoro autonomo anche se per più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi il collaboratore ha una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La verifica va fatta nell arco temporale utile alla realizzazione delle altre 2 condizioni
55 Partita IVA Durata L ambito presuntivo è dato dai 2 anni civili (1 gen 31 dic) nei quali ricade la verifica (quello dell accesso e l anno precedente). il massimale annuo da non superare, per evitare il disconoscimento della collaborazione autonoma, è di 240 gg/anno; la sommatoria avviene considerando convenzionalmente la durata mensile pari a 30 giorni (30 giorni per 8 mesi). Per la verifica del periodo vanno considerate tutte le prove documentali che siano in grado di fornire, anche indirettamente, informazioni sulla durata dell attività svolta (lettere di incarico, fatture, ecc.) e tutti gli elementi testimoniali che l ispettore potrà raccogliere all interno o all esterno dell azienda (lavoratori, clienti, fornitori, ecc.). L operatività di questa presunzione potrà essere considerata soltanto al termine del 1 biennio dalla data di vigenza della riforma, e cioè dalla fine del 2014.
56 Partita IVA Corrispettivo Il corrispettivo derivante da prestazioni autonome, nei rapporti con quel determinato committente, non potrà superare l 80% del totale dei compensi ricevuti nell arco dei 2 anni solari consecutivi. L ammontare dovrà essere considerato calcolando i corrispettivi fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme. Si parla di anni solari, ossia di 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente coincidono con l anno civile. I 2 anni, in caso di verifica ispettiva, partiranno dal giorno dell accesso ed andranno indietro di 730 giorni. Per rendere uniforme il parametro del corrispettivo con quello della durata della collaborazione, il Min. Lavoro equipara i 2 periodi, considerando l anno civile (1 gen. 31 dic. dei 2 anni consecutivi).
57 Partita IVA Corrispettivo Qualora il lavoratore autonomo abbia ricevuto dall azienda altre somme per prestazioni di lavoro subordinato, accessorio o di altra natura, queste non saranno considerate per il raggiungimento della percentuale stabilita dal legislatore. L 80% dovrà riguardare esclusivamente i compensi derivati da prestazioni autonome.
58 Partita IVA Corrispettivo Nel massimale del corrispettivo percepito vanno considerati anche i compensi dovuti da soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, e cioè con i seguenti requisiti: a. unicità della struttura organizzativa e produttiva; b. integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c. coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d. utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
59 Partita IVA Postazione fissa Per postazione fissa di lavoro deve intendersi anche una postazione non necessariamente di uso esclusivo del collaboratore. La verifica sulla postazione fissa va effettuata qualora nell arco temporale utile alla realizzazione delle altre 2 condizioni, o soltanto di una di esse, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell attività.
60 Partita IVA Non operatività della presunzione 1 scriminante Attività professionale se effettuata nell esercizio dell attività professionale per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione ad un ordine professionale (albo, ruolo, registro, ecc.).
61 Partita IVA Decreto del Min. del Lavoro 20 dic le categorie esentate: Ordini professionali riconosciuti: o Consiglio Nazionale del Notariato; o Consiglio Nazionale Ingegneri; o Consiglio Nazionale dei Chimici; o Consiglio Nazionale Forense; o Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Cons. Naz. Architetti); o Ordine Nazionale degli Attuari; o Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri; o Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani; o Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; o Ordine Nazionale dei Giornalisti; o Consiglio Nazionale dei Geologi; o Ordine Nazionale dei Biologi; o Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; o Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro; o Ordine Nazionale degli Psicologi; o Ordina degli Assistenti Sociali; o Ordine dei Tecnologi Alimentari; o Ordine dei consulenti in proprietà industriale; o Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
62 Partita IVA Decreto del Min. del Lavoro 20 dic le categorie esentate: Collegi riconosciuti: o Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; o Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; o Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche; o Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell infanzia; o Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale; o Collegio Nazionale degli Agrotecnici degli Agrotecnici Laureati; o Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine; o Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale: o o Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali; Albo unico dei Promotori Finanziari.
63 Partita IVA Non operatività della presunzione 2 scriminante Qualora la prestazione presenti, congiuntamente, i seguiti requisiti: Competenze La prestazione è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, La prestazione è connotata da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; Reddito soggetto titolare di un reddito annuo (lordo) da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (Per il 2013: )
64 Partita IVA Le competenze di grado elevato, attinenti e pertinenti all attività svolta dal collaboratore, possono essere comprovate attraverso: possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell istruzione e formazione professionale); possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master); possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato; possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del Ccnl di riferimento. in questa ipotesi, si potrà ritenere soddisfatti del grado elevato qualora la qualifica, la specializzazione o l attività autonoma sia posseduta da almeno 10 anni.
65 Partita IVA Valenza della presunzione le presunzioni trovano applicazione sui rapporti instaurati successivamente all entrata in vigore della legge. per i rapporti in essere, la nuova legge si applica decorsi 12 mesi dall entrata in vigore. (18 luglio 2013) alla presunzione relativa trova applicazione anche la disposizione dell art. 69 del D.L.vo 276/2003, relativa alla trasformazione del rapporto autonomo in rapporto di lavoro subordinato qualora manchi la forma scritta del rapporto parasubordinato.
66 a cura del dott. Roberto Camera L Apprendistato dal D.L.vo n. 167/2011 alle modifiche del c.d. Decreto Lavoro
67 Definizione L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani Lavoro retribuzione formazione 67
68 Apprendistato i princìpi previsti dal nuovo Testo unico per l Apprendistato che hanno suscitato alcune criticità: forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire,, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; Vengono previste sanzioni amministrative che non pregiudicano la genuinità del rapporto di apprendistato
69 Apprendistato presenza di un tutore o referente aziendale; Essendo abrogato il D.M. 28 febbraio 2000, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva I compiti possono essere diversi: Insegnamento delle materie oggetto di formazione interna Controllo - semplice supervisione circa il corretto svolgimento della formazione
70 Apprendistato registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; L importante è la verifica formale dell avvenuta formazione.
71 Apprendistato possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; malattia - infortunio - altra causa (prevista dai ccnl)
72 Apprendistato divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o giustificato motivo. Il divieto riguarda sia il datore di lavoro che il lavoratore
73 Apprendistato possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (ai sensi dell articolo 2118 del c.c.). La Riforma del Lavoro ha previsto che durante il periodo di preavviso si dovrà applicare la disciplina del contratto di apprendistato. Alcuni contratti collettivi prevedono il termine del periodo formativo prima del termine del rapporto di apprendistato, così da effettuare il preavviso in costanza di rapporto formalizzato.
74 Apprendistato La parte formativa 1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni 2. apprendistato professionalizzante 1. Il Ccnl stabilisce la durata e le modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; 2. La Regione predispone la formazione di base e trasversale. 3. apprendistato di alta formazione e ricerca La Regione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con le università, con gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca, regola i profili formativi.
75 Apprendistato Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni (previo accordo, in Conferenza permanente per i rapporto con lo Stato, e sentire le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) nel rispetto dei seguenti princìpi direttivi: 1. definizione della qualifica o diploma professionale 2. previsione di un monte ore di formazione, interna o esterna all azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale 3. rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali delle modalità di erogazioni della formazione aziendale, sempre nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni 75
76 Apprendistato Apprendistato professionalizzante Parte formativa: In ragione dell età dell apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, i ccnl stabiliscono: la durata e le modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale), la durata del contratto che non potrà essere superiore a 3 anni (5 anni per le figure professionali dell artigianato individuate dal ccnl di riferimento). la Riforma del Lavoro ha previsto anche una durata minima dell apprendistato di 6 mesi, fatta salva la possibilità di durate per attività stagionali (articolo 4, comma 5, D.L.vo n. 167/11). 76
77 Apprendistato Apprendistato professionalizzante Parte formativa: La Regione, sentite le parti sociali e nei limiti delle risorse annuali disponibili, disciplina: la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali. tenuto conto: - dell età del ragazzo - del titolo di studio - delle competenze in possesso può essere interna o esterna all azienda non potrà essere superiore a 120 ore per la durata del triennio 77
78 Apprendistato Apprendistato professionalizzante Apprendistato stagionale i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali potranno stipulare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. L importante è che questa tipologia di apprendistato venga normata dal ccnl di riferimento. Responsabilità della Formazione la formazione è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. 78
79 Apprendistato Apprendistato di alta formazione e ricerca Per l attività di ricerca, per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni. La Regione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentativi sul piano nazionali, con le università, con gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca, regola i profili formativi. 79
80 Apprendistato Apprendistato di alta formazione e ricerca In assenza di regolamentazioni regionali l attivazione dell apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. 80
81 Apprendistato Apprendistato per lavoratori in mobilità Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere, con contratto di apprendistato, lavoratori in mobilità. Queste le caratteristiche: a) può essere inquadrato con una del 3 tipologie di apprendistato b) è consentito derogare ai limiti anagrafici previsti c) le parti in deroga alla disciplina generale non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione d) per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente). e) non si applica l ulteriore beneficio contributivo di un anno dopo la conferma del lavoratore in azienda al termine del contratto di apprendistato.
82 Apprendistato Piano formativo individuale Da compilarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto Deve necessariamente adeguarsi alle specificità del contesto organizzativo aziendale e al bagaglio culturale e professionale del ragazzo 82
83 Apprendistato Sanzioni Qualora, per colpa grave ed esclusiva del datore di lavoro, non si dovesse realizzare la formazione necessaria per il conseguimento della qualifica prevista dal percorso formativo, lo stesso datore di lavoro dovrà provvedere al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Con il pagamento dei contributi maggiorati, il datore viene sollevato da qualsiasi altra sanzione correlata alla omessa contribuzione.
84 Apprendistato Sanzioni Apprendistato di 1 livello la responsabilità del datore di lavoro si configura nell ipotesi in cui lo stesso non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale. Tutto ciò presuppone che i percorsi formativi esterni all azienda siano stati di fatto attivati. In assenza dell attivazione il datore non è «esclusivamente» responsabile dell obbligo formativo. Qualora l attivazione dei percorsi formativi regionali dovesse avvenire dopo l avvio dell apprendistato non si avrà un obbligo di recupero di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, in quanto dipenderà dalle Regioni disciplinare la formazione sui rapporti già avviati.
85 Apprendistato Sanzioni Apprendistato professionalizzante o Per la formazione di base e trasversale: Laddove la Regione ha reso facoltativa tale formazione non è possibile l adozione di un provvedimento sanzionatorio, ne, tantomeno, la disposizione. Laddove il Contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell intervento della Regione, l adempimento formativo del datore di lavoro diventa obbligatorio. o Per la formazione di tipo professionalizzante: La responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell ipotesi in cui quest ultimo non effettui la formazione interna in termini di «quantità», contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel PFI.
86 Apprendistato Sanzioni Apprendistato di alta formazione 1. La responsabilità esclusiva del datore di lavoro e l applicazione delle sanzioni previste, si avrà solo laddove, una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi, il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo. 2. In assenza di regolamentazioni regionali, l attivazione dell apprendistato è rimesso ad una convenzione che potrà prevedere una formazione interna ed una esterna: La responsabilità sulla formazione esterna è limitata all attivazione dei percorsi formativi La responsabilità sulla formazione interna è esclusiva del datore di lavoro
87 Apprendistato Sanzioni La disposizione (articolo 14 D.L.vo n. 124/2004): La carenza della formazione, prevista nel PFI, può essere riscontrata anche prima del termine del periodo formativo, in questo caso, gli ispettori del lavoro potranno applicare la disposizione. I presupposti, indispensabili, per l applicazione della disposizione: 1. gravi inosservanze, a carico del datore di lavoro, ai doveri di erogazione della formazione. 2. esistenza di un arco di tempo, ragionevolmente utile, a recuperare il debito formativo.
88 Apprendistato Sanzioni La disposizione L ispettore darà un «congruo termine» per il recupero formativo e successivamente, con un altro accesso ispettivo «ad hoc» verificherà l adempimento alla formazione formale e, con esso alla disposizione impartita. La mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporterà, per il datore di lavoro: - una sanzione da 515 a euro. - Il disconoscimento del rapporto formativo - la rimodulazione in rapporto subordinato a tempo indeterminato - sanzioni amministrative collegate al collocamento (lettera - comunicazione al Centro per l Impiego) - applicazione della diffida accertativa per il recupero retributivo rispetto al sotto-inquadramento contrattuale
89 Apprendistato EMANAZIONE DELLA DISPOSIZIONE Anno 1 La disposizione va sempre emanata. Durata del periodo formativo pari a 3 anni Anno 2 Anno 3 La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la quota parte delle ore previste nel secondo anno. La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la quota parte delle ore previste nel terzo anno.
90 Apprendistato EMANAZIONE DELLA DISPOSIZIONE Anno 1 La disposizione va sempre emanata. Durata del periodo formativo pari a 5 anni Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel 1 anno + la quota parte delle ore previste nel 2 anno. La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 50% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel 1 e nel 2 anno + la quota parte delle ore previste nel 3 anno. La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel 1, nel 2 e nel 3 anno + la quota parte delle ore previste nel 4 anno. La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 70% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel 1, nel 2, nel 3 e nel 4 anno + la quota parte delle ore previste nel 5 anno
91 Apprendistato Sanzioni La disposizione Nei casi più complessi, il Ministero del Lavoro (circolare n. 5/2013) evidenzia la necessità di applicare comunque la disposizione, sia al fine di consentire una possibilità di recupero del debito formativo, sia in quanto, in assenza di tale recupero, sarà successivamente applicabile la sanzione del disconoscimento del rapporto di apprendistato.
92 Apprendistato Sanzioni Per ciascuna violazione delle seguenti disposizioni: forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale divieto di retribuzione a cottimo inquadramento del lavoratore presenza di un tutore o referente aziendale Si applica una sanzione amministrativa (diffidabile) compresa da 100 a 600 euro che, in caso di recidiva, possono aumentare da 300 a euro.
93 Apprendistato Sanzioni Disconoscimento e conseguente trasformazione del rapporto di lavoro in caso di assenza dei seguenti requisiti: 1. requisiti di carattere anagrafico in capo al lavoratore; 2. requisiti numerici e di stabilizzazione in capo al datore di lavoro; 3. requisiti relativi alla qualificazione del lavoratore apprendista. Nei casi in cui il rapporto di apprendistato sia disconosciuto per assenza anche di uno solo dei predetti requisiti, il lavoratore è considerato quale subordinato a tempo indeterminato. Decadono, inoltre, i benefici di carattere normativo connessi al rapporto di apprendistato e, in particolare: non computo del lavoratore nell organico aziendale; sotto inquadramento o percentualizzazione della retribuzione. Per quanto riguarda il sotto inquadramento retributivo, potrà essere avviata una «Diffida accertativa» da parte del personale ispettivo.
94 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Durata minima Viene prevista una durata minima dell apprendistato di 6 mesi, fatta salva la possibilità di durate per attività stagionali (articolo 4, comma 5, D.L.vo n. 167/2011).
95 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) La clausola di stabilizzazione Nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori In relazione alle nuove assunzioni di apprendisti occorre verificare se il numero dei rapporti di apprendistato «trasformati», nel corso dei 36 mesi precedenti tali assunzioni, sia stato almeno pari al 50% dei rapporti avviati Per il primo triennio, dall applicazione della riforma, la percentuale di stabilizzazione scende al 30% (fino al )
96 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) La clausola di stabilizzazione Sono esclusi dalla percentuale gli apprendisti dimessi, i licenziati per giusta causa o durante il periodo di prova. Qualora non sia rispettata la percentuale di stabilizzazione, è consentita l assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti da datori di lavoro che non rispettano le percentuali di conversione, saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di assunzione ed al datore di lavoro non saranno applicate le agevolazioni previste.
97 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) La clausola di stabilizzazione Se il Ccnl prevede una percentuale di stabilizzazione: per i datori fino a 9 dipendenti, andrà rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione prevista dal CCNL; per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, andrà rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione legale. Il datore di lavoro che non abbia mai assunto personale apprendista oppure, nel periodo considerato, non sia venuto a scadenza nessun apprendistato, non è soggetto a particolari limitazioni in ordine a nuove assunzioni, ferme restando quelle di carattere numerico. La clausola non si applica agli apprendistati stagionali.
98 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Limiti numerici Per le assunzioni di apprendisti dal 1 gennaio 2013: il numero di apprendisti da assumere (direttamente o indirettamente) non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Per maestranze qualificate e specializzate vanno considerati anche i soci e i coadiuvanti familiari che prestano attività lavoratori con carattere di continuità e abitualità, sempreché siano in possesso di adeguate competenze.
99 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Limiti numerici Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano fino a 9 unità. Per i datori che non hanno dipendenti o ne abbiano in numero inferiore a 3, al massimo 3 apprendisti. Resta invariato ciò che prevede il TU per l artigianato (articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443): fino a 5 apprendisti per edilizia e lavorazioni in serie fino ad 8 per trasporti fino a 9 per lavorazioni non in serie fino a 16 per lavorazioni artistiche - tradizionali - abbigliamento su misura Al di là di questi numeri, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato verranno considerati lavoratori «ordinari» a tempo indeterminato.
100 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Limiti numerici Al fine di stabilire il numero massimo di apprendisti da poter assumere, vanno esclusi dal computo numerico dei dipendenti: lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, lavoratori a tempo parziale considerati pro quota lavoratori intermittenti in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto nell arco di ciascun semestre lavoratori a TD (dai 9 mesi in su), in proporzione alla durata annua 100
101 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Apprendistato in somministrazione La Riforma del lavoro ha espressamente autorizzato le Agenzie di somministrazione ad assumere apprendisti per poi somministrarli ai propri clienti. Ciò però è previsto solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), in quanto, la nuova normativa espressamente esclude la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Tale disposizione si applica esclusivamente alle assunzioni con decorrenza dal 1 gennaio 2013.
102 Agevolazioni contributive: Apprendistato Legge n. 183/2011 c.d. Legge di Stabilità 2012 (art. 22, co. 1) Nel periodo dal 1 gen 2012 al 31 dic 2016 è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni. Se l apprendistato prosegue oltre i 3 anni l aliquota passa al 10%. Lo sgravio proseguirà per il 1 anno di qualificazione (ad esclusione dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato). Ai fini del beneficio: il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata; lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle 9 unità. Lo sgravio potrà essere applicato solo nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in tema di aiuti minori - c.d. de minimis (v. circ. Inps. N. 128/2012).
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